SENTENZA N. 5
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza, nel procedimento penale a carico di M. P. con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 17 novembre 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;
deliberato nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 19 settembre 2024, iscritta al n. 189 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, «laddove prevede che in relazione al delitto di cui all’art. 423-bis, comma 2, c. p. il Giudice non possa ritenere l’offesa di particolare tenuità».
1.1.– Il rimettente è chiamato, in sede di udienza preliminare, a valutare la sussistenza dei presupposti per il rinvio a giudizio di M. P.
L’imputato è chiamato a rispondere del reato di incendio boschivo colposo, previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., commesso, secondo la prospettazione della pubblica accusa, il 3 agosto 2023.
Il giudice a quo riferisce che il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Potenza, chiamato a intervenire dallo stesso imputato, avrebbe accertato «la presenza di un incendio di sterpaglie», estesosi sino ad attingere un deposito di legna e la «copertura erbacea seccaginosa e i rovi del sottobosco» adiacente, «coinvolgendo un’area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi». L’imputato aveva dichiarato ai vigili del fuoco intervenuti di avere egli stesso appiccato il fuoco a «residui vegetali suddivisi in diversi piccoli ammassi». Il fuoco si sarebbe tuttavia propagato in modo non previsto, in seguito al «cambio repentino della direzione del vento».
In base alla relazione di servizio della Stazione dei Carabinieri di Pietragalla, si sarebbe poi riscontrato, con il ricorso a un applicativo informatico regionale denominato «RSDI» (Regional Spatial Data Infrastructure), che le fiamme avrebbero interessato un’area complessivamente di 500 metri quadri di terreni incolti costituenti pertinenza dell’abitazione dell’imputato e di 3500 metri quadri di bosco ceduo di specie quercina.
Una persona transitata nell’occasione nei pressi dell’abitazione dell’imputato avrebbe, infine, dichiarato di avere visto l’imputato impegnato nel tentativo di spegnere un «piccolo fuoco derivante da ammassi di erba secca».
1.2.– Ritiene il giudice a quo che l’analisi degli atti di indagine consentirebbe di formulare una ragionevole prognosi di condanna, ciò che imporrebbe la pronuncia del decreto che dispone il giudizio. Sarebbero integrati, infatti, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. In particolare, risulterebbe configurabile un incendio boschivo alla luce della definizione offerta dall’art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), secondo cui «[p]er incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».
Tuttavia, le circostanze del caso indurrebbero a ritenere il fatto ascritto all’imputato come di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Infatti, le fiamme avrebbero «interessato la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un’area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi»; dall’incendio non sarebbe derivato alcun significativo pericolo per l’incolumità pubblica; il grado di colpevolezza dell’imputato sarebbe limitato, posto che gli abbruciamenti realizzati dall’imputato hanno riguardato piccoli ammassi di sterpaglie collocati all’interno della proprietà dell’imputato stesso, il quale non si è avveduto del mutamento della direzione del vento; meritevole di considerazione sarebbe altresì la sua condotta successiva al fatto, consistita nel tentativo di arrestare l’incendio e nell’aver chiamato egli stesso i soccorsi.
Il rimettente, tuttavia, rileva come, nel caso di specie, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sia preclusa: l’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen. impedisce, infatti, di considerare l’offesa di particolare tenuità rispetto al reato di incendio boschivo colposo. Proprio della legittimità costituzionale di tale espressa esclusione dubita il giudice a quo.
1.3.– Le questioni sarebbero rilevanti.
Il rimettente rammenta, invero, che una questione analoga era già stata sollevata dal Tribunale ordinario di Firenze e dichiarata manifestamente inammissibile dall’ordinanza n. 113 del 2024 di questa Corte. In quel caso, tuttavia, questa Corte aveva ritenuto irrilevante la questione, dal momento che il fatto oggetto del procedimento a quo era stato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), con cui il legislatore ha modificato l’art. 131-bis cod. pen., disponendo espressamente che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede, tra l’altro, per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 423-bis cod. pen. Il fatto oggetto dell’odierno procedimento è stato, invece, commesso successivamente a tale modifica normativa.
1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, ad avviso del giudice a quo sarebbe «doveroso operare un giudizio di ragionevolezza intrinseca ed estrinseca della “presunzione assoluta di non tenuità dell’offesa” del delitto di cui all’art. 423 bis, comma 2 c. p., introdotta dall’art. 131 bis, comma 3, n. 3) c. p.».
Osserva il rimettente che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (è citata Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681), «postula una valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, a norma dell’art. 133, primo comma c.p., incluse le modalità della condotta e il grado della colpevolezza, e non solo dell’aggressione al bene protetto». In questo quadro, la causa di non punibilità disciplinata all’art. 131-bis cod. pen. sarebbe volta ad attuare il «principio costituzionale di extrema ratio della reazione penale».
Secondo il giudice a quo, la «“presunzione assoluta di non tenuità”» potrebbe apparire razionalmente giustificabile per l’ipotesi dolosa del reato di incendio boschivo, disciplinata all’art. 423-bis, primo comma, cod. pen., la quale risulterebbe riferibile «a gravi fenomeni criminali» che manifestano «un elevato grado di allarme sociale» ed evidenziano la spiccata pericolosità del reo. Un simile trattamento non si giustificherebbe, invece, per fatti colposi non riconducibili a fenomeni criminali, caratterizzati da un danno «sostanzialmente insussistente» e da un grado della colpa modesto, «non rinvenibile nella incuria e nel dispregio dell’ambiente».
Tanto rilevato, sarebbe altresì «peculiare» che fra i reati «normativamente» esclusi dall’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., l’unico delitto colposo sia l’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen., che costituirebbe oltre tutto reato di mero pericolo.
Peraltro, «[a]nche con riferimento ai delitti di “comune pericolo” l’unico delitto escluso dall’applicazione della causa di non punibilità è l’art. 423-bis comma 2 c.p. che è sostanzialmente trattato come se fosse un reato doloso atteso che tutti i reati di “comune pericolo colposi” non sono esclusi dall’applicazione dell’art. 131-bis c.p.».
Nemmeno il reato di disastro ambientale colposo di cui all’art. 452-quinquies cod. pen., punito nel minimo con una pena leggermente inferiore e nel massimo con una pena superiore rispetto all’incendio boschivo colposo, sarebbe peraltro incluso tra i delitti per i quali al giudice è preclusa la possibilità di riconoscere la particolare tenuità dell’offesa; e ciò malgrado la circostanza che le due fattispecie, a parere del giudice a quo, siano «parzialmente accomunate» sotto il profilo dell’interesse giuridico protetto, in quanto la configurazione dell’incendio boschivo come autonomo delitto, distinto dalla figura generale dell’incendio “comune” previsto dall’art. 423 cod. pen., esprimerebbe la volontà del legislatore di tutelare non solo la pubblica incolumità, ma anche la conservazione del patrimonio boschivo, inteso come parte integrante del più ampio bene ambientale. La disparità di trattamento tra i due reati sarebbe, dunque, irragionevole, con conseguente vulnus all’art. 3 Cost.
1.5.– La disciplina censurata determinerebbe, altresì, la violazione del principio di proporzionalità della pena. Ad avviso del rimettente, la disposizione sottoposta a scrutinio, imponendo l’irrogazione di una sanzione penale anche nei casi in cui «la rimproverabilità è minima», e in cui persino l’applicazione del minimo edittale si configurerebbe come incongrua rispetto alla modesta entità del fatto, risulterebbe incompatibile con gli artt. 3 e 24 (recte: 27, terzo comma) Cost.
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.
Preliminarmente, l’interveniente rileva che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, «sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, il quale “appartiene primariamente al legislatore” (sent. n. 156 del 2020, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996)»; con la conseguenza che «le scelte del legislatore relative all’ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sono “sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta” (sent. n. 156 del 2020, n. 207 del 2017 e n. 30 del 2021)».
La disposizione censurata non potrebbe, tuttavia, ritenersi affetta da un tale vizio.
L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea come l’art. 1, comma 1, lettera c), numero 3), del d.lgs. n. 150 del 2022, nel modificare l’art. 131-bis cod. pen., avrebbe introdotto ulteriori esclusioni oggettive di applicabilità della causa di non punibilità per bilanciare l’ampliamento generale del suo ambito di applicazione, oggi esteso – in linea di principio – a tutti i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni. Si sarebbe così volutamente impedito che l’istituto della non punibilità per la particolare tenuità del fatto possa trovare applicazione per «figure di reato di particolare gravità o allarme sociale, come l’incendio boschivo», rispetto alle quali valutazioni di opportunità di politica criminale, ancorate a evidenze criminologiche o sistematiche, «suggeriscono l’opportunità di ulteriori esclusioni in via di eccezione espressa».
L’interveniente osserva altresì che il reato di disastro ambientale colposo non sarebbe in alcun caso idoneo ad essere assunto a tertium comparationis. Le due fattispecie sarebbero incomparabili per struttura e per beni giuridici tutelati. L’incendio boschivo rientrerebbe, infatti, tra i delitti contro la pubblica incolumità, configurandosi come un delitto di comune pericolo commesso mediante violenza, nel quale il bene protetto sarebbe rappresentato dalla vita, dall’integrità fisica e dalla salute delle persone, mentre la tutela del patrimonio boschivo rileverebbe «solo in via strumentale, ossia solo se dalla sua compromissione possa derivare un pregiudizio ai beni prima indicati».
In proposito, la giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito che, nel reato di incendio boschivo, l’oggetto materiale può includere anche terreni coperti da boscaglia, sterpaglia o macchia mediterranea, in quanto il legislatore ha inteso proteggere componenti naturali fondamentali per la vita umana (sono citate Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 6 ottobre-10 novembre 2020, n. 31345 e 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25935).
Viceversa, il reato di disastro ambientale colposo apparterrebbe alla categoria dei delitti contro l’ambiente, inseriti nel nuovo Titolo VI-bis del Libro secondo del codice penale, e avrebbe come finalità principale la tutela dell’«ambiente biologico».
Parimenti infondata sarebbe la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. Ad avviso dell’Avvocatura, la censura si basa sull’erroneo presupposto che la causa di non punibilità regolata all’art. 131-bis cod. pen. si applichi laddove non vi sia alcuna offensività della condotta. Al contrario, sarebbe stato ormai chiarito, tanto da questa Corte (è citata la sentenza n. 207 del 2017) quanto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un. pen., n. 13681 del 2016), che l’istituto «richiede l’esistenza di un’offensività, sia pur minima, nel fatto da giudicare».
Peraltro, il principio di proporzionalità della pena risulterebbe salvaguardato dalla possibilità per il giudice di tenere conto delle caratteristiche specifiche del fatto, tanto in sede di determinazione della pena in base all’art. 133 cod. pen., quanto in relazione all’eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3.– Con l’ordinanza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.
Tale esclusione sarebbe irragionevole in considerazione della natura meramente colposa della condotta, oltre che foriera di disparità di trattamento rispetto ai delitti colposi di comune pericolo di cui al Capo III, Titolo VI, del Libro II del codice penale e al delitto di disastro ambientale colposo, nessuno dei quali escluso dalla sfera di applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La disciplina censurata condurrebbe, inoltre, a una violazione del principio di proporzionalità della pena, imponendo l’irrogazione di una sanzione penale anche nei casi di minima offensività e rimproverabilità della condotta.
4.– Preliminarmente va dichiarata inammissibile la questione sollevata in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Il rimettente, infatti, si trova a decidere sul rinvio a giudizio dell’imputato, e non è allo stato chiamato ad alcuna valutazione relativa alla determinazione della pena, che spetterà unicamente al giudice del dibattimento, ove ritenga sussistenti gli estremi della responsabilità penale dell’imputato. La questione deve, di conseguenza, ritenersi del tutto ipotetica ed eventuale.
5.– Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.
5.1.– Il delitto di incendio boschivo colposo è stato oggetto di esame nel merito da parte di questa Corte in due distinte occasioni.
5.1.1.– Con la sentenza n. 3 del 2023, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione tra l’altro dell’art. 3 Cost., l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabiliva che non potesse essere disposta la sospensione dell’esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo.
Questa Corte ha sottolineato, in quell’occasione, l’assoluta anomalia di tale preclusione legislativa, trattandosi dell’unico delitto colposo tra quelli per i quali eccezionalmente non opera la sospensione dell’esecuzione di pene non superiori a quattro anni di reclusione (punto 3.4.1. del Considerato in diritto); e ha osservato come, «[f]erma l’indubbia gravità del reato dal punto di vista oggettivo», sia «davvero arduo affermare che – dal punto di vista soggettivo – l’autore di una condotta meramente colposa manifesti una speciale pericolosità, tale da giustificare la scelta del legislatore di assicurarne un “passaggio in carcere”, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione» (punto 3.4.2. del Considerato in diritto).
Al contempo, si è evidenziata la disparità di trattamento tra questo delitto e altri delitti colposi di pari o superiore gravità, quali l’omicidio colposo aggravato, l’omicidio stradale e tutti i disastri colposi, tra cui l’incendio colposo. In particolare quest’ultimo delitto, ha osservato questa Corte, è «strutturalmente affine» all’incendio boschivo, ma è «posto a tutela dell’incolumità pubblica», «e cioè della vita e dell’incolumità di una pluralità indeterminata di persone, dunque di un bene ancor più importante rispetto al patrimonio boschivo» (punto 3.4.3. del Considerato in diritto).
5.1.2.– Con la recentissima sentenza n. 191 del 2025, invece, è stata ritenuta non fondata una questione di legittimità costituzionale, formulata ancora in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al delitto di incendio boschivo colposo.
In questa pronuncia, si è anzitutto rimarcata l’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione dei limiti oggettivi entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale “non carcerario”, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento o producendo, comunque, risultati manifestamente sproporzionati (sul punto, da ultimo, sentenze n. 157 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 139 del 2025, punto 8.1. del Considerato in diritto). Tale manifesta irragionevolezza non può essere desunta dalla mera natura colposa del reato. Infatti, «se è vero che l’istituto in esame ha finalità risocializzanti e la colpa costituisce uno degli elementi di cui il legislatore può tener conto nel fissarne l’ambito applicativo, va rilevato, da un lato, che la messa alla prova persegue anche finalità sanzionatoria e deflattiva; dall’altro, che – come ha più volte affermato questa Corte – il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, può ben valutare, oltre all’elemento soggettivo, altri fattori, come il bene giuridico tutelato, la condotta incriminata o il trattamento sanzionatorio. Senza, peraltro, considerare che proprio il rilievo qui assegnato dal legislatore all’elemento soggettivo della colpa attesta l’importanza del bene giuridico tutelato» (punto 3.3. del Considerato in diritto).
5.2.– La questione oggi sottoposta a questa Corte presenta caratteri distinti rispetto a entrambi i precedenti.
5.2.1.– La ratio decidendi essenziale della sentenza n. 3 del 2023 risiedeva nell’assoluta anomalia di una disposizione che – ai fini della disciplina della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena – faceva derivare dalla commissione di un delitto colposo una presunzione di pericolosità sociale tale da giustificare la carcerazione, in attesa della valutazione da parte del tribunale di sorveglianza dei presupposti per l’ammissione a una misura alternativa alla detenzione.
Rispetto invece alle esclusioni oggettive dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che vengono oggi in considerazione, la natura colposa del delitto non può qui essere considerata argomento dirimente: sia perché altri delitti colposi sono anch’essi esclusi in tutti quei casi in cui «la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona» (si pensi, ad esempio, a tutti i delitti di omicidio colposo e alla figura della morte o lesioni gravissime in conseguenza di altro delitto di cui all’art. 586 cod. pen., riconducibili a tale clausola); sia perché la decisione del legislatore di non consentire la definizione del processo e del procedimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un determinato reato non dipende qui dalla presumibile pericolosità soggettiva del suo autore, ma dalla valutazione politico-criminale sulla opportunità di non lasciare comunque impuniti fatti riconducibili a determinate figure astratte di reato, ovvero commessi con particolari modalità o moventi.
5.2.2.– Quanto poi alla sentenza n. 191 del 2025, essa ha avuto a oggetto un istituto – la sospensione del procedimento con messa alla prova – che è, invero, accomunato alla non punibilità per particolare tenuità del fatto da una logica in senso lato di “diversion” rispetto all’esito tradizionalmente rappresentato dalla pena detentiva come unica risposta al reato; ma resta caratterizzato da marcati tratti differenziali. La sospensione del procedimento con messa alla prova, da un lato, consente alla persona sottoposta a indagini o all’imputato di evitare ogni affermazione formale di responsabilità per la commissione del fatto, che è invece implicita nella pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; e, dall’altro, prevede lo svolgimento di un percorso dai contenuti spiccatamente riparativi e risocializzanti, al cui esito positivo è subordinata l’estinzione del reato: percorso del tutto assente nel caso di pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’eterogeneità strutturale tra i due istituti si riflette, d’altra parte, nel diverso catalogo dei reati ammessi ed esclusi dall’applicazione dell’uno e dell’altro. Diverso è, in particolare, il criterio generale che individua l’area dei reati ammessi: reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’art. 131-bis cod. pen.; reati puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni o la pena pecuniaria, nel caso dell’art. 168-bis cod. pen. Diversa è, altresì la tecnica di individuazione delle deroghe a tale criterio generale: un elenco di ipotesi escluse nell’art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen.; e all’opposto l’estensione dell’istituto a tutti i reati elencati all’art. 550, comma 2, cod. proc. pen. – e cioè a quei reati puniti con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni per i quali è nondimeno prevista la citazione diretta a giudizio – nel caso dell’art. 168-bis cod. pen.
Merita ancora sottolineare che la sospensione del procedimento con messa alla prova non è applicabile ai delitti colposi di danno di comune pericolo, per i quali l’art. 449 cod. pen. prevede pene detentive superiori nel massimo a quattro anni; né al delitto di disastro ambientale colposo, per il quale ai sensi dell’art. 452-quinquies cod. pen. sono parimenti previste pene massime superiori a quattro anni (più precisamente, dieci anni ai sensi del primo comma e sei anni quattro mesi ai sensi del secondo). Per tutti questi delitti, non operando alcuna delle esclusioni di cui all’art. 131-bis, secondo e terzo comma, cod. pen., è invece possibile – salvo che nel caso dell’incendio boschivo colposo – una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, dal momento che i minimi edittali previsti sono inferiori a due anni.
5.3.– La valutazione che questa Corte è ora chiamata a operare deve dunque svolgersi tenendo conto della logica specifica e delle peculiari coordinate normative della non punibilità per particolare tenuità del fatto: logica e coordinate diverse tanto da quelle della sospensione dell’ordine di esecuzione della sentenza di condanna, oggetto della sentenza n. 3 del 2023, quanto da quelle della sospensione del procedimento con messa alla prova, oggetto della sentenza n. 191 del 2025.
Ora, la costante giurisprudenza costituzionale riconosce l’ampia discrezionalità del legislatore nell’individuazione dell’ambito oggettivo della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., salvo il limite della manifesta irragionevolezza (ex aliis, sentenze n. 156 del 2020, punto 3.5. del Considerato in diritto, e n. 207 del 2017, punto 6 del Considerato in diritto).
Contrariamente all’avviso del rimettente, tale manifesta irragionevolezza non può ritenersi sussistente sulla base dell’argomento secondo cui l’incendio boschivo colposo costituirebbe l’unico reato colposo escluso dall’ambito di operatività dell’esimente. In realtà, come si è poc’anzi osservato, ai sensi dell’art. 131-bis, secondo comma, cod. pen. l’offesa non può essere considerata di particolare tenuità «quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona»: il che è per l’appunto ciò che accade nei delitti di omicidio e lesioni gravissime colpose, comuni (artt. 589 e 590 cod. pen.) ovvero stradali o nautiche (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), oltre che nell’ipotesi di morte o lesione come conseguenza di altro delitto (art. 586 cod. pen.).
D’altra parte, è fuor di dubbio che il legislatore abbia inteso apprestare un trattamento punitivo di particolare rigore contro l’incendio boschivo, tanto nella sua forma dolosa, quanto in quella colposa, per la quale, a seguito della modifica operata dal decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2023, n. 137, è prevista ora la pena da due a cinque anni di reclusione. Ciò, peraltro, in coerenza con il rango particolarmente elevato del bene tutelato, anche alla luce della recente riforma dell’art. 9 Cost., che impegna la Repubblica a tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni»: beni, tutti, offesi in forma più o meno intensa dagli incendi che interessino il patrimonio boschivo. Il che ben potrebbe spiegare l’esclusione del reato dal novero di quelli per i quali è applicabile la causa di non punibilità in parola.
Vero è tuttavia che – come il rimettente giustamente sottolinea – la non punibilità per particolare tenuità del fatto, preclusa per l’incendio boschivo, è invece applicabile a tutti i reati colposi di danno di comune pericolo (art. 449 cod. pen.), così come – conviene aggiungere – a quelli colposi contro la salute pubblica (art. 452 cod. pen.), compresi l’epidemia e l’avvelenamento di acque: delitti, questi ultimi, gravissimi, e puniti con pene particolarmente severe se commessi nella forma dolosa (rispettivamente, ergastolo e reclusione fino a ventiquattro anni, ove non si verifichi la morte di alcuno). Ciò costituisce una evidente disparità di trattamento tra delitti aventi oggettività giuridica quanto meno analoga.
L’incongruenza forse più evidente, su cui pone specialmente l’accento il rimettente, è però quella che concerne il delitto di disastro ambientale colposo, il quale è ricompreso esso pure nel novero di quelli cui è applicabile l’art. 131-bis cod. pen.
La pena minima prevista dall’art. 452-quinquies, primo comma, cod. pen. per tale delitto (cinque anni meno due terzi, e dunque un anno e otto mesi di reclusione), invero, è oggi lievemente inferiore a quella prevista per il delitto di incendio boschivo colposo (pari, come appena rilevato, a due anni di reclusione). Tuttavia, la descrizione legislativa del delitto di disastro ambientale si impernia attorno a tre macro-eventi alternativi connotati da un grado di offensività rispetto all’ambiente assai più elevato rispetto a quello che caratterizza l’incendio boschivo: «1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» (art. 452-quater cod. pen.).
Il terzo evento, per di più, è descritto in termini tali da comprendere, oltre a danni estesi dell’ambiente, una ulteriore dimensione di lesione o pericolo per la pubblica incolumità, e dunque – anche in questo caso – per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
A fronte di tutto ciò, l’esclusione dell’incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen. dall’ambito applicativo della non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce una inspiegabile anomalia, tanto più che i fatti riconducibili alla figura legale dell’incendio boschivo possono essere connotati, in concreto, da gravità oggettiva assai eterogenea. Essi comprendono, infatti, tanto la distruzione su vasta scala di intere foreste, con danno gravissimo all’ambiente, agli ecosistemi e allo stesso paesaggio; quanto, stando alla giurisprudenza di legittimità, eventi assai meno catastrofici (quali incendi di mera «sterpaglia»: Cass., n. 31345 del 2020 e ivi precedenti conformi), come del resto quello che si sarebbe verificato nel caso oggetto del giudizio a quo, descritto dall’ordinanza di rimessione come un fuoco che avrebbe interessato «la sola copertura erbacea seccagginosa e i rovi del sottobosco, coinvolgendo un’area boschiva non particolarmente estesa e cagionando lievi danni alle chiome degli alberi».
Risulta pertanto manifestamente irragionevole che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave e viceversa esclusa per il reato meno grave (analogamente, sentenza n. 172 del 2025, punto 3.2.2. del Considerato in diritto).
5.4.– Da ciò deriva la manifesta irragionevolezza dell’esclusione del delitto di incendio boschivo colposo dall’ambito applicativo dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), del codice penale, nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto previsto dall’art. 423-bis, secondo comma, cod. pen.;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, numero 3), cod. pen., sollevata, in riferimento al principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale