ORDINANZA N.48
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale nei confronti di H. B., con ordinanza del 13 marzo 2025, iscritta al n. 199 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 marzo 2025 (reg. ord. n. 199 del 2025), il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità;
che il giudice rimettente riferisce di procedere con giudizio direttissimo per il suddetto reato, dopo aver convalidato l’arresto in flagranza dell’imputato, il quale – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento – ha formulato istanza di messa alla prova;
che, in punto di rilevanza, il giudice a quo ritiene sussistenti, nel caso di specie, tutte le condizioni in presenza delle quali, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., il beneficio può essere concesso;
che, tuttavia, l’art. 4, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159 (cosiddetto decreto Caivano), ha innalzato, da quattro a cinque anni di reclusione, il limite edittale massimo della pena detentiva prevista per il reato di piccolo spaccio, precludendo così all’imputato l’accesso alla messa alla prova;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il rimettente – richiamata l’ordinanza del Tribunale ordinario di Padova (iscritta al reg. ord. n. 149 del 2024) su cui è intervenuta la sentenza n. 90 del 2025 di questa Corte – ritiene che gli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti violino l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento;
che l’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., infatti, limita l’istituto della messa alla prova alle ipotesi in cui si proceda «per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale», tra i quali rientra l’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 82, comma 1, t.u. stupefacenti;
che per questa fattispecie incriminatrice può, quindi, essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova;
che, poiché si tratta di condotta lesiva del medesimo bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dello spaccio di lieve entità, sanzionata peraltro con una pena edittale maggiore, sia nel minimo che nel massimo, la mancata previsione della possibilità di accedere alla messa alla prova per l’imputato di quest’ultimo reato genererebbe un’«evidente disparità di trattamento tra le due fattispecie»;
che, inoltre, sarebbe irragionevole che per il delitto di piccolo spaccio sia precluso l’accesso alla messa alla prova, ma sia possibile la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
che le questioni sarebbero non manifestamente infondate anche con riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost.: l’esclusione del reato di cui all’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti dal beneficio della messa alla prova contrasterebbe, infatti, con il finalismo rieducativo della pena, non permettendo all’imputato di riparare alla propria condotta attraverso un programma appositamente elaborato, che riduca, tra l’altro, il pericolo di reiterazione dell’illecito.
Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 199 del 2025), il Tribunale di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, cod. pen., 550, comma 2, cod. proc. pen. e 73, comma 5, t.u. stupefacenti, nella parte in cui escludono, dall’ambito di applicazione della sospensione del procedimento con messa alla prova, il reato di spaccio di lieve entità;
che, successivamente a tale ordinanza, questa Corte, con la sentenza n. 90 del 2025, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 Cost., dell’art. 168-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il suddetto reato;
che tale sentenza ha riscontrato «un’anomalia», che ha ribaltato «la scala di gravità tra le due figure criminose in comparazione [il piccolo spaccio e l’istigazione all’uso illecito di sostanze stupefacenti], entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo»;
che, infatti, «[l]’ipotesi meno grave è soggetta a un trattamento più rigoroso, sul versante considerato, ossia l’ammissibilità alla messa alla prova, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.»;
che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 168-bis, primo comma, nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di spaccio di lieve entità, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, rende quest’ultima priva di oggetto e ne determina, quindi, la manifesta inammissibilità (tra molte, segnatamente in materia penale, ordinanze n. 209, n. 208 e n. 35 del 2025, n. 186 del 2024 e n. 86 del 2023);
che, con la medesima sentenza n. 90 del 2025, questa Corte ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, t.u. stupefacenti, perché la «disposizione è estranea e non pertinente al contenuto delle [censure] in esame, che non concernono la dosimetria sanzionatoria del reato di piccolo spaccio in sé considerata […] ma solamente la conseguenza che, dall’innalzamento del massimo edittale della pena detentiva per esso prevista, ne è derivata: la preclusione della messa alla prova»;
che ugualmente inammissibili sono state dichiarate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 550, comma 2, cod. proc. pen., perché l’accoglimento delle stesse, così come formulate dal rimettente, produrrebbe effetti eccedenti il vulnus denunciato, rendendo «applicabile alla fattispecie criminosa in questione l’intera disciplina processuale del rito semplificato della citazione diretta a giudizio, in luogo del solo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova»;
che i medesimi rilievi sono riferibili anche alle odierne questioni di legittimità costituzionale degli artt. 73, comma 5, t.u. stupefacenti e 550, comma 2, cod. proc. pen. e ne determinano, quindi, la manifesta inammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 168-bis, primo comma, del codice penale, 550, comma 2, del codice di procedura penale e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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