Sentenza  47/2026 (ECLI:IT:COST:2026:47) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Udienza Pubblica del 24/02/2026;    Decisione  del 24/02/2026
Deposito de˙l 03/04/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale 12/04/2019 e 01/08/2019, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280-2018 R.G.N.R.
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. mer. 1/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 47

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e dei decreti del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 12 aprile 2019 e del 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R., promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 5 settembre 2025, depositato in cancelleria in pari data, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2025, fase di merito.

Visti l’atto di costituzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, nonché l’atto di intervento della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Vittorio Manes per il Senato della Repubblica, Maria Teresa Losasso per la Camera dei deputati, nonché il Procuratore della Repubblica aggiunto Agata Santonocito e il Procuratore della Repubblica Francesco Curcio per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;

deliberato nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato e depositato il 5 settembre 2025, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, il Senato della Repubblica ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, lamentando la violazione delle proprie prerogative costituzionali ai sensi dell’art. 68, secondo e terzo comma, della Costituzione.

1.1.– Espone il ricorrente, in punto di fatto:

– che il 10 luglio 2024 la sen. Valeria Sudano ha segnalato al Senato della Repubblica, di cui era componente durante la XVIII legislatura (dal 23 marzo 2018 al 12 ottobre 2022), di avere appreso che nell’immobile adibito a propria segreteria politica in Catania erano state effettuate intercettazioni ambientali;

– che nella medesima comunicazione la sen. Sudano ha precisato di avere appreso la circostanza dal fascicolo di un’indagine penale aperta nei confronti del proprio compagno convivente Luca Rosario Luigi Sammartino, deputato presso l’Assemblea regionale siciliana;

– che, più in particolare, a quanto appreso dalla sen. Sudano le intercettazioni erano state autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania con due distinti provvedimenti del 12 aprile e del 1° agosto 2019;

– che quest’ultimo provvedimento aveva autorizzato «operazioni di intercettazione audio-video nella stanza-ufficio in uso [all’on. Sammartino], nella sala riunioni ed in altra stanza-ufficio al piano superiore: ambienti tutti compresi nell’immobile adibiti a segreteria politica [della sen.] Valeria Sudano»;

– che, in sede di esecuzione del primo provvedimento, la polizia giudiziaria era entrata in tali locali, «installando periferiche ambientali e svolgendo un vero e proprio controllo dei luoghi, alla stregua di una perquisizione domiciliare»;

– che la polizia giudiziaria aveva altresì «installato telecamere di fronte al portone d’ingresso della segreteria politica [della sen.] Sudano», i cui file video – nei quali quest’ultima era stata ripresa – erano parimenti riversati agli atti dell’indagine;

– che la sen. Sudano aveva appreso di essere stata effettivamente intercettata perché, allorché l’on. Sammartino aveva richiesto copia integrale dei supporti contenenti le intercettazioni, il pubblico ministero aveva concesso l’autorizzazione, disponendo però che la copia fosse «debitamente omissata dei files in cui era presente» la sen. Sudano, così implicitamente confermando l’esistenza di tali intercettazioni.

1.2.– Dopo aver dato conto della deliberazione del 4 dicembre 2024 con cui il Senato ha approvato la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di sollevare il presente conflitto di attribuzione, e dopo aver distesamente argomentato sulla sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso, nel merito il ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.

Secondo la difesa del Senato, sarebbe «pacifico che le intercettazioni di luoghi frequentati da un parlamentare debbano considerarsi dirette (quantomeno anche) nei suoi confronti e debbano perciò essere autorizzate dalla Camera cui lo stesso appartiene» (sono citate le sentenze n. 227 del 2023, n. 114 del 2010 e n. 390 del 2007 di questa Corte). Il che avverrebbe, in particolare, quando le intercettazioni abbiano il «precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare» (ancora sentenza n. 227 del 2023), espressione che dovrebbe essere riferita, secondo il ricorrente, a «quei casi nei quali l’Autorità Giudiziaria conosca a priori che nell’ambito delle intercettazioni verrà captato anche il parlamentare (come interlocutore abituale o frequentatore usuale dei locali)».

Tale «precipuo scopo» non potrebbe d’altra parte essere escluso da un «semplice atto formale», come «l’iscrizione della notizia di reato nei confronti di un soggetto diverso dal parlamentare o, come nel caso di specie, la precisazione di sottoporre ad ascolto gli ambienti in cui siano stati trovati oggetti riconducibili» a un indagato non parlamentare. «L’attività parlamentare», infatti, «non potrebbe dirsi al riparo da illegittime interferenze giudiziarie se si consentisse alla Procura della Repubblica di ascoltarne i dialoghi senza alcuna autorizzazione, sulla base di una “mera (auto)dichiarazione di intenti”. Se così non fosse, per assurdo si ammetterebbe la possibilità che venissero uditi i dialoghi privati di un parlamentare, in ipotesi, sulla base di indagini pretestuose nei confronti di persone a lui vicine, magari proprio per carpire informazioni prive di qualsiasi rilevanza penale, ma di chiara rilevanza politica (a volte ben più preziose di una semplice prova di reità), con il (malinteso) pretesto che tanto, poi, non verrebbero utilizzate nel procedimento penale».

Un simile scenario determinerebbe «una distorsione della guarentigia», giacché «l’autorizzazione dovrebbe essere richiesta non per l’ascolto di suoi dialoghi tout court, ma per la captazione delle sole interlocuzioni che lo possano compromettere penalmente come singolo individuo».

Nel caso in esame, peraltro, «i luoghi non solo erano presumibilmente (rectius, sicuramente) frequentati dalla On. Sudano, ma anche formalmente riconducibili ed intestati dalla stessa». Ciò si evincerebbe, oltre che dalla presenza del suo nome sul citofono e sulla targa esterna, nonché dal contratto di comodato alla stessa intestato, dalla stessa annotazione di servizio della polizia giudiziaria all’atto dell’installazione delle microspie, in cui si dava atto espressamente che «al piano terra della segreteria, veniva individuato anche l’ufficio in accertato utilizzo del Sen. Valeria Sudano». La distinzione, da parte degli operanti, dei locali secondo la loro effettiva utilizzazione sarebbe stata effettuata sulla base di criteri «discutibili» e – come nel caso della sala riunioni – «senza alcuna motivazione». In ogni caso, essa non avrebbe consentito di procedere senza autorizzazione del Senato, attesa la «sicura abitualità di colloqui tra i due, che oltre a condividere gli spazi erano notoriamente uniti da una duratura relazione sentimentale».

Che, d’altra parte, la sen. Sudano frequentasse abitualmente i locali sarebbe risultato dalle immagini di video sorveglianza attivata all’esterno della segreteria politica.

Sarebbe dunque innegabile che le captazioni potessero avvenire soltanto previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

1.3.– «[A] tutto voler concedere», e «volendo per assurdo assumere che la frequentazione da parte della Sen. Sudano fosse stata inizialmente esclusa in buona fede», un’autorizzazione «successiva» avrebbe dovuto essere richiesta al Senato non appena dalle captazioni fossero emersi anche colloqui coinvolgenti la stessa (sono citate la sentenza n. 170 del 2023 di questa Corte, nonché Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 29 novembre 2019-4 marzo 2020, n. 8795).

1.4.– Il ricorrente lamenta, inoltre, che le attività poste in essere dalla polizia giudiziaria «volte all’inserimento dei dispositivi di captazione di conversazioni e comunicazioni tra presenti» abbiano violato anche l’art. 68, secondo comma, Cost., «essendosi tradotte nell’intrusione abusiva all’interno del domicilio [della sen.] Sudano».

Tale intrusione dovrebbe essere ricondotta al concetto di «perquisizione domiciliare» di cui alla norma costituzionale in parola. Non vi sarebbe dubbio, infatti, «che un accesso nei locali altrui, che preveda l’accertamento dello stato dei luoghi e la verifica degli oggetti e dei documenti presenti nelle varie stanze costituisca attività tipicamente riconducibile a quella di una perquisizione domiciliare».

Questa Corte avrebbe già rilevato, d’altra parte, che «il concetto di domicilio, ai sensi dell’art. 68 Cost., si estende anche ai luoghi in cui viene svolta attività politica» (è citata la sentenza n. 58 del 2004).

Andrebbe poi respinta una lettura limitativa del concetto di «perquisizione», come riferito esclusivamente all’attività funzionale alla ricerca del corpo del reato o di cose ad esso pertinenti, secondo quanto previsto dall’art. 247 del codice di procedura penale. Una tale lettura non sarebbe in linea con la ratio di tutela dell’art. 68 Cost., dovendosi comunque concludere che un’attività volta a installare dispositivi di captazione abbia «una natura assimilabile in tutto e per tutto a quella di una perquisizione», in particolare con riguardo alle «operazioni preliminari necessarie alla collocazione dello strumento di intercettazione», alla «ricerca accurata del luogo più idoneo per posizionarlo», alla «ricerca di oggetti o documenti che potessero ricondurre gli spazi all’indagato o alla Senatrice», e – infine – alla «redazione della relazione conclusiva da parte della polizia giudiziaria, in cui è stato descritto e documentato quanto osservato ed accertato». Tali attività sarebbero anzi ancor più invasive e lesive delle prerogative del parlamentare, avvenendo all’insaputa dello stesso e in assenza di qualsiasi garanzia.

La qualificazione di simili attività come «perquisizioni» corrisponderebbe del resto a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «rientrano nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 68 cost. tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione “ex ante”, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se in concreto non siano trovate e comunque non siano sequestrate cose pertinenti al reato» (è citata Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 7 novembre 2008-13 marzo 2009, n. 11170). Non sarebbe dunque tanto il rinvenimento di elementi di prova a caratterizzare la perquisizione, quanto «l’attività di indagine che comporti la violazione del domicilio del parlamentare».

La protezione offerta dall’art. 68 Cost. contro le attività di perquisizione non potrebbe per altro verso non estendersi, a fortiori, «ad attività che, per loro stessa natura, risulterebbero intrinsecamente illecite in assenza di un’espressa previsione normativa che le autorizzi», come per l’appunto «l’ingresso clandestino in un’abitazione, in questo caso finalizzato all’installazione di strumenti di intercettazioni»; un’operazione, questa, che, «in mancanza dei presupposti giuridici idonei a legittimarla, sarebbe indiscutibilmente contraria al diritto», risolvendosi non solo nella violazione dell’art. 14 Cost. ma anche – in questo caso – della guarentigia di cui all’art. 68 Cost.

Tali principi sarebbero già stati enunciati da questa Corte nella sentenza n. 58 del 2004, in cui si sarebbe affermato che una perquisizione disposta o eseguita nel domicilio di un parlamentare senza la necessaria autorizzazione della Camera di appartenenza costituisce una «violazione oggettiva delle prerogative parlamentari, indipendentemente dalla consapevolezza soggettiva o dalle intenzioni di chi ha adottato il provvedimento». Il che sarebbe imposto dalla «necessità di garantire una tutela oggettiva delle funzioni parlamentari, che non possono essere pregiudicate nemmeno indirettamente, attraverso provvedimenti che, pur non avendo intenzionalmente come destinatario il parlamentare, finiscono per coinvolgerlo», come avviene in conseguenza di «qualunque attività che implichi un’interferenza occulta e non autorizzata nel domicilio di un membro del Parlamento, a maggior ragione se finalizzata a predisporre strumenti di controllo invasivi come le intercettazioni».

1.5.– Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorrente chiede che questa Corte «voglia dichiarare la violazione della sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato per tramite degli atti di indagine effettuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in danno di quelle riferibili alla titolarità del Senato della Repubblica, conseguentemente dichiarando la nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni audio e video sopra indicati e comunque la inutilizzabilità delle captazioni così acquisite».

2.– Con ordinanza n. 133 del 2025, questa Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti soggettivi e oggettivi del conflitto e lo ha dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), disponendo la notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di ammissibilità alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, oltre che: (a) al GIP del Tribunale di Catania che ha emesso i due provvedimenti di cui il rimettente chiede dichiararsi la nullità, e (b) alla Camera dei deputati, «stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare».

3.– Si è costituita in giudizio la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, in persona del Procuratore della Repubblica, chiedendo dichiararsi che le intercettazioni eseguite dalla medesima Procura, su conforme autorizzazione del GIP del Tribunale di Catania, «non hanno violato la sfera delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Senato».

3.1.– Espone in punto di fatto la Procura resistente, allegando copiosa documentazione a sostegno:

– che le indagini nel cui ambito sono state disposte le intercettazioni controverse non avrebbero mai riguardato la sen. Sudano, bensì – unitamente a numerose altre persone – Luca Rosario Luigi Sammartino, con la stessa convivente e deputato presso l’Assemblea regionale siciliana, che era sottoposto a indagini per due distinti fatti di reato: l’uno, unitamente ad altri indagati, relativo alla supposta corruzione di un consigliere comunale di un comune siciliano; l’altro, relativo alla presunta corruzione di un ufficiale di polizia giudiziaria della stessa Procura catanese, il quale avrebbe ricevuto l’incarico dall’on. Sammartino di «bonificare gli ambienti della sua segreteria politica usando una attrezzatura idonea a rilevare le microspie, verso il pagamento di una somma di denaro». Ipotesi di reato, l’una e l’altra, per le quali sarebbe già intervenuta condanna in primo grado a carico dei supposti concorrenti dell’on. Sammartino;

– che le intercettazioni controverse sarebbero state disposte su un immobile di 358 metri quadri e composto da 12,5 vani catastali, che all’epoca dei fatti ospitava «le due ben distinte segreterie [dell’on.] Sammartino e della senatrice Sudano», i quali avrebbero utilizzato i locali come proprie segreterie politiche «sulla base di due distinti contratti di comodato di uso gratuito» stipulati con il proprietario dell’immobile, zio dell’on. Sammartino;

– che, più in particolare, l’on. Sammartino avrebbe «storicamente» utilizzato l’immobile per le proprie esigenze politiche in forza di un contratto di comodato registrato sin dal 2013, che non risulterebbe essere mai stato «rescisso e/o risolto», essendosi anzi riscontrato che nel 2023 risultava attiva un’utenza elettrica intestata all’on. Sammartino sin dal 2012;

– che il 29 ottobre 2018 la sen. Sudano avrebbe stipulato sul medesimo immobile un autonomo contratto di comodato, che «si aggiungeva a quello registrato dall’indagato [Sammartino]», ancorché ella fosse già da tempo in condizione di far uso dell’immobile in quanto convivente dell’on. Sammartino;

– che in quello stesso periodo l’on. Sammartino sarebbe venuto a conoscenza di essere sottoposto a indagini, essendogli stato sequestrato il telefono cellulare ed essendogli stato notificato un provvedimento di proroga delle indagini preliminari a suo carico;

– che, proprio perché «particolarmente preoccupato» per tali indagini, egli avrebbe dato a un ufficiale di polizia giudiziaria l’incarico di “bonificare” da eventuali microspie i locali adibiti a propria segreteria politica e di fornirgli informazioni circa le indagini a suo carico;

– che l’insieme di queste circostanze evidenzierebbero «un dato esattamente contrario all’ipotesi (malevola, per chi indaga) delle intercettazioni indirette cioè delle indagini che attraverso un falso obbiettivo vogliono raggiungere (ed intercettare) obliquamente un soggetto parlamentare che era (ed è rimasto) del tutto estraneo alle stesse»: piuttosto, le circostanze in parola mostrerebbero che si sia inteso «farsi scudo della presenza della senatrice» allo scopo di «ostacolare le indagini», di talché potrebbe affermarsi che «[è] la senatrice che, oggettivamente, si è mossa in direzione delle indagini, non le indagini che si sono mosse in direzione della senatrice»;

– che la decisione di chiedere l’autorizzazione a disporre intercettazioni tra presenti nella segreteria politica dell’on. Sammartino, che sarebbe stata situata «in alcuni ambienti dello stesso immobile ove si trovava anche la segreteria della senatrice Sudano, compagna del predetto indagato», avrebbe rappresentato «il naturale e necessario sviluppo delle indagini essendosi constatato nel corso delle stesse come egli fosse particolarmente attento nelle conversazioni telefoniche e come egli preferisse incontrare i propri interlocutori presso la sua segreteria»;

– che la richiesta di intercettazioni sarebbe stata preceduta da accertamenti accurati sul titolo che consentiva sia all’on. Sammartino sia alla sen. Sudano l’utilizzazione dell’immobile, essendosi altresì verificato che l’immobile sarebbe stato utilizzato prevalentemente dal primo;

– che la Procura avrebbe logicamente ipotizzato che tanto l’on. Sammartino quanto la sen. Sudano «disponessero di ambienti separati per lo svolgimento delle attività di studio e preparazione correlate all’esercizio delle loro rispettive e diverse funzioni e per il ricevimento delle persone con le quali mantenevano rapporti anche in ragione della loro attività politica»;

– che con un primo decreto del 12 aprile 2019 il GIP del Tribunale di Catania ha autorizzato l’intercettazione delle conversazioni tra presenti all’interno dell’ufficio personale dell’on. Sammartino, «da individuarsi concretamente durante l’installazione delle microspie sulla base di tracce inequivoche quali ad esempio la presenza di suoi effetti personali»;

– che nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 la polizia giudiziaria ha eseguito l’installazione delle microspie nell’immobile, segnalando tuttavia, nella propria relazione di servizio del successivo 27 luglio, di avere individuato non solo l’ufficio personale dell’on. Sammartino, ma anche una seconda stanza e una sala riunioni che sarebbe risultata in uso esclusivo dello stesso Sammartino, come dimostrato dalla presenza di una lavagna con un grafico che riportava i risultati delle ultime elezioni regionali in cui l’indagato era stato eletto, nonché da oggetti personali e documenti a lui indirizzati;

– che, inoltre, nei soli locali apparentemente in uso all’on. Sammartino la polizia giudiziaria aveva riscontrato che «tutte le prese di corrente esistenti erano aperte e recavano i fili elettrici a vista come se, verosimilmente, si volesse vanificare una attività di intercettazione mediante applicazione di microspie all’interno del vano prese»;

– che, sulla base di tale relazione, la Procura ha chiesto al GIP del Tribunale di Catania l’autorizzazione ad estendere le intercettazioni anche ai due ulteriori locali individuati dalla polizia giudiziaria come utilizzati dal solo on. Sammartino;

– che tale ulteriore autorizzazione è stata concessa dallo stesso GIP con provvedimento del 1° agosto 2019;

– che nell’arco temporale superiore a quindici mesi in cui si sono svolte le attività di intercettazione, la presenza della sen. Sudano sarebbe stata registrata «esclusivamente per pochi minuti e in sole n. 8 occasioni (delle quali n. 7 nella stanza in uso esclusivo [all’on. Sammartino]), numero, invero, infinitesimale rispetto alla presenza e alle conversazioni che hanno visto protagonista [l’on. Sammartino]»;

– che nessuna delle conversazioni captate che coinvolgono la parlamentare sarebbe stata utilizzata contro la stessa o contro altri soggetti, stante il carattere privato e del tutto irrilevante di tali conversazioni ai fini dell’indagine in corso;

– che per tale motivo le trascrizioni e i file audio forniti alla difesa dell’on. Sammartino, «sulla base della normativa vigente ed a tutela della posizione della Senatrice», sarebbero stati omissati con riferimento alle conversazioni che coinvolgevano la sen. Sudano, «così come sarebbe stato per la posizione di ogni altro soggetto che si fosse trovato a colloquiare, su argomenti irrilevanti, con gli indagati»: e ciò allo scopo di evitare «che copia delle intercettazioni in cui la stessa era presente (in quanto di nessun rilievo processuale e/o pregiudizio per la stessa) potess[e] circolare».

3.2.– Secondo la resistente, la rinuncia a disporre le intercettazioni tra presenti nella segreteria dell’on. Sammartino «avrebbe avuto come conseguenza una impropria estensione delle guarentigie dell’art. 68 Cost. a soggetti cui tale guarentigia non è dovuta e correlativamente una indebita compressione delle prerogative della Procura della Repubblica nello svolgimento della doverosa attività inquirente», con conseguente trattamento preferenziale di tali soggetti, in violazione tanto del principio di eguaglianza, quanto di quello dell’obbligatorietà dell’azione penale.

Sulla scorta di estese citazioni della sentenza n. 227 del 2023 di questa Corte, la resistente osserva che, ai sensi dell’art. 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di intercettazioni dovrebbe essere richiesta laddove il parlamentare sia individuato o almeno individuabile in anticipo quale destinatario dell’atto di indagine, pur quando quest’ultimo abbia luogo monitorando utenze di altri soggetti; il che non sarebbe avvenuto in questo caso.

La resistente sottolinea, altresì, che la tutela dell’inviolabilità delle comunicazioni del parlamentare avrebbe pur sempre natura derogatoria rispetto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 112 Cost., di talché se ne imporrebbe una interpretazione restrittiva, per evitare di «estendere una prerogativa funzionale all’esercizio della funzione parlamentare a soggetti che non avendone alcun titolo ne beneficerebbero sol perché vicini, o stabili frequentatori di un Parlamentare»: ciò che condurrebbe alla individuazione di una categoria di cittadini immuni dalle investigazioni e dalla stessa azione penale, in una logica che «caratterizzerebbe più uno stato feudale che una Repubblica democratica».

A seguire la logica del ricorrente – prosegue la Procura resistente –, anche le intercettazioni telefoniche disposte a carico dell’on. Sammartino avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzate dal Parlamento, essendo evidente che le captazioni avrebbero potuto intercettare anche sue conversazioni con la convivente; mentre una corretta interpretazione della guarentigia in parola condurrebbe a escludere tale necessità, posto che le intercettazioni in questione non sarebbero state né direttamente, né indirettamente volte a svolgere indagini nei confronti della parlamentare.

3.3.– La resistente esclude poi che l’esecuzione dell’attività di captazione ambientale abbia configurato una perquisizione, vietata dall’art. 68, secondo comma, Cost., a carico della sen. Sudano.

Tale attività non sarebbe stata, infatti, tesa alla ricerca del corpo del reato o di cose pertinenti al reato, secondo quanto disposto dall’art. 247 cod. proc. pen. La polizia giudiziaria avrebbe, invece, svolto «un’attività meramente esecutiva e di osservazione tesa esclusivamente a individuare i luoghi idonei dove installare le microspie per l’attività di intercettazione nel perimetro […] dei luoghi in disponibilità esclusiva [dell’on. Sammartino]», conformemente a quanto autorizzato dal GIP.

La resistente rammenta in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 266, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento all’art. 14 Cost., «perché la collocazione di microspie all’interno di un luogo di privata dimora costituisce una delle naturali modalità di attuazione dello strumento intercettativo», e non già una perquisizione (è citata Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 28 settembre-30 dicembre 2005, n. 47331). E ciò anche quando la collocazione di microspie richiedesse, come nella specie, una «preliminare verifica finalizzata a individuare gli ambienti in uso all’indagato», nell’ambito di un immobile utilizzato anche da altre persone estranee alle indagini, vieppiù quando si trattasse di un «soggetto che gode di particolari guarentigie».

3.4.– Quanto alla lamentata installazione di videocamere sulla pubblica via, la resistente esclude che l’art. 68 Cost. o qualsivoglia disposizione del codice di procedura penale richiedesse una autorizzazione preventiva.

3.5.– Né, infine, sarebbe stata necessaria alcuna autorizzazione successiva all’utilizzazione, nel procedimento contro Sammartino, delle intercettazioni che coinvolgevano soltanto l’indagato e terzi soggetti diversi dalla sen. Sudano.

Quanto invece a quelle che hanno coinvolto la sen. Sudano, esse avrebbero potuto qualificarsi come «casuali/occasionali» ed essere, «in quanto tali, utilizzabili nei confronti di persone diverse dalla stessa senza necessità di autorizzazione successiva». Il che, tuttavia, non si sarebbe rivelato in concreto necessario, non essendo stata intercettata alcuna conversazione utile per le indagini, cui abbia preso parte la senatrice.

4.– È altresì intervenuta in giudizio la Camera dei deputati, riservandosi ogni deduzione in sede di memoria integrativa e chiedendo accogliersi il ricorso del Senato nei termini da esso prospettati.

5.– Il GIP del Tribunale di Catania, cui il ricorso e l’ordinanza di questa Corte sono stati ritualmente notificati, non si è costituito in giudizio.

6.– In prossimità dell’udienza, il Senato della Repubblica ha depositato memoria, in cui ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già formulate in sede di ricorso introduttivo, contestando gli argomenti svolti dalla Procura resistente.

6.1.– Il ricorrente ritiene anzitutto non condivisibile l’assunto per cui le intercettazioni disposte non avrebbero violato le prerogative costituzionali del Senato, in quanto la sen. Sudano non sarebbe mai stata obiettivo delle attività di indagine. La guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. sarebbe infatti volta a presidiare «la funzionalità, l’integrità di composizione (nel caso delle misure de libertate) e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario», del Parlamento nel suo complesso e non un privilegio del singolo parlamentare (vengono citate le sentenze n. 390 del 2007 e n. 170 del 2023 di questa Corte). Di conseguenza, la disposizione in esame precluderebbe sempre la possibilità di disporre «intercettazioni nell’ipotesi in cui risulti già, da elementi oggettivi ed ex ante, che con altissima probabilità (per l’abitualità di rapporti o per la disponibilità ed utilizzo dei locali) l’ascolto coinvolgerà anche un parlamentare».

In particolare, nessun pregio avrebbe la circostanza che non sarebbero mai sopravvenuti elementi idonei a indirizzare le indagini nei confronti della sen. Sudano. Una simile eventualità sarebbe, infatti, del tutto irrilevante, essendo «l’atto investigativo» comunque idoneo a colpire la parlamentare, in quanto «univocamente diretto a captare (anche) le sue conversazioni», a prescindere dalla volontà delle autorità inquirenti. «Una volta prodotto tale vulnus», infatti, «a nulla varrebbe espungere dal procedimento quelle captazioni perché irrilevanti: di fatto si legittimerebbe l’ascolto in assenza di autorizzazione delle Camere, con la riserva (dell’Organo inquirente) di valutare il contenuto delle conversazioni; una sorta di licenza esplorativa che, anche laddove animata dalle migliori intenzioni, sarebbe chiaramente inammissibile ed in contrasto con la ratio di tutela consacrata nell’art. 68 co. 3 Cost.».

A sostegno di tale interpretazione, viene richiamata la sentenza n. 1 del 2013 di questa Corte, avente ad oggetto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’attività di intercettazione telefonica svolta nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, effettuata su utenza di altra persona, nel corso della quale erano state captate conversazioni del Presidente della Repubblica. Pur nella consapevolezza della «differenza di ruoli e di funzioni esercitate» dal Presidente della Repubblica rispetto a un parlamentare, il ricorrente ritiene che la posizione di quest’ultimo sia sotto il profilo che qui rileva «non dissimile»: anche per il parlamentare, infatti, «le interlocuzioni informali rappresentano una dimensione essenziale dell’esercizio» della sua funzione, configurandosi come «strumentali alla formazione della volontà politica e legislativa».

Nello stesso senso deporrebbe l’interpretazione offerta da questa Corte dell’art. 68, terzo comma, Cost. secondo cui i tabulati telefonici sono equiparabili alle intercettazioni, a prescindere dalla qualità di indagato del parlamentare; e ciò in quanto gli stessi sono comunque idonei ad aprire «squarci di conoscenza sui rapporti di un parlamentare», specie laddove tali contatti siano intrattenuti con altri parlamentari, «per i quali opera e deve operare la medesima tutela dell’indipendenza e della libertà della funzione» (è citata la sentenza n. 38 del 2019).

Proprio la «necessità di tutelare la riservatezza delle conversazioni del parlamentare in quanto tali e non in quanto potenzialmente relative ad un reato o perché il suo autore sia sottoposto ad indagine» avrebbe determinato questa Corte a rilevare incidentalmente come l’autorizzazione a carattere preventivo sia richiesta anche nei casi nei quali il parlamentare sia il «destinatario dell’atto investigativo», anche solo in quanto persona offesa o comunque informata sui fatti (è citata la sentenza n. 390 del 2007 di questa Corte). In questo senso, stante il carattere meramente esemplificativo dell’elencazione effettuata da questa Corte, ciò che rileva sarebbe unicamente la circostanza che, «con ogni probabilità, il parlamentare (qualunque qualifica processuale possieda) entrerà nel raggio d’azione della captazione disposta».

Un simile approdo interpretativo sarebbe stato «fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione», laddove ha affermato che «“debbono essere preventivamente autorizzate le intercettazioni alle quali il parlamentare venga sottoposto non solo quale indagato, ma anche quale persona offesa o informata sui fatti, su utenze o in luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (così, specificamente, Sez. 2, n. 8739 del 16/11/2012, dep. 2013, La Monica, Rv. 254548), e ciò anche quando le captazioni vengano effettuate ponendo sotto controllo gli interlocutori abituali del membro del Parlamento in un contesto tale da far ritenere che le intercettazioni siano indirettamente volte a intercettare le conversazioni del parlamentare”» (è citata Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 22 settembre-22 novembre 2016, n. 49538).

Solo ove così interpretata, la garanzia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. potrebbe assicurare «una concreta ed effettiva riservatezza delle comunicazioni in quanto tali e non in funzione della loro irrilevanza per le indagini, o dell’attribuzione al parlamentare della qualifica di indagato, o dell’esistenza di indizi a suo carico». Si eviterebbe, peraltro, in tal modo, il paradosso di escludere dalla guarentigia proprio colui che, risultando «più retto e meritevole», appaia estraneo a qualsiasi reato.

6.2.– Con riferimento poi alla lesione dell’art. 68, secondo comma, Cost., viene infine ribadito che vi sarebbe stata una violazione del domicilio del parlamentare. A nulla rileverebbe la decisione della Corte di cassazione, invocata dalla Procura resistente, che ha ritenuto manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 cod. proc. pen., nella parte in cui non regolamenta le modalità di limitazione dell’inviolabilità del domicilio (Cass. n. 47331 del 2005). La Corte di cassazione si sarebbe infatti limitata a ricordare come la disciplina in materia di intercettazioni imporrebbe un bilanciamento tra gli artt. 14 e 15 Cost. e l’art. 112 Cost. Nel caso ora all’esame sarebbe invece necessario decidere se con il termine «perquisizione» possano intendersi «tutte quelle forme di ingerenza nella sfera privata e domiciliare che si sostanzino in una ispezione e documentazione dei luoghi compiuta da corpi di polizia per conto dell’Autorità Giudiziaria».

Il ricorrente risponde al quesito in senso affermativo, ritenendo che il domicilio del parlamentare debba essere protetto da qualsiasi accesso di tipo ispettivo, ove non sussista la previa autorizzazione della Camera di appartenenza. Si produrrebbe altrimenti l’effetto di ridurre indebitamente il perimetro della garanzia costituzionale, tramite una interpretazione che demanderebbe alla legge ordinaria l’estensione della sua operatività. Occorrerebbe, quindi, ragionare «in termini sostanziali», in considerazione del fatto che «la “perquisizione locale” “implica un’attività di ispezione e documentazione”» (è citata sul punto Corte di cassazione, terza sezione penale, sentenza 9 aprile-10 giugno 2025, n. 21864).

«Indifferente» sarebbe quindi la circostanza che una determinata attività di ricerca «sia finalizzata a reperire cose pertinenti al reato, ovvero elementi per poter dedurre la riconducibilità dell’utilizzo delle stanze a determinati soggetti, come avvenuto nel caso di specie». L’ingerenza nella sfera domiciliare di un parlamentare sarebbe in ogni caso da considerarsi incompatibile con una interpretazione sistematica delle prerogative di cui all’art. 68 Cost. (in tal senso è nuovamente citata la sentenza di questa Corte n. 1 del 2013).

D’altra parte, questa Corte si sarebbe già espressa con la sentenza n. 58 del 2004 in senso estensivo circa la ratio dell’art. 68, secondo comma, Cost., e parimenti la Corte di cassazione avrebbe offerto una interpretazione ampia della guarentigia, che si estenderebbe al di là della disposizione specifica del codice di procedura penale in materia di perquisizioni domiciliari (Cass. n. 11170 del 2009). Indicazioni analoghe, infine, sarebbero deducibili anche dalle deliberazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e dai lavori preparatori della riforma costituzionale dell’art. 68, poi realizzata con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (Modifica dell’articolo 68 della Costituzione).

7.– Anche la Camera dei deputati ha depositato una memoria a sostegno delle ragioni dedotte in ricorso.

Quanto alla lesione dell’art. 68, secondo comma, Cost., la Camera osserva anzitutto che l’ingresso nei locali della segreteria politica della sen. Sudano non potrebbe non ricondursi al concetto di «perquisizione domiciliare», dovendosi ritenere lo stesso riferibile a qualsiasi attività che implichi «la violazione del domicilio di un parlamentare» (sul punto è citata ancora Cass. n. 11170 del 2009). Quest’ultima nozione ricomprenderebbe, d’altro canto, ogni luogo in cui il parlamentare eserciti stabilmente la propria attività politica, e pertanto non solo la sua residenza, ma anche quegli spazi ulteriori «identificabili come domicilio, proprio in vista della tutela dell’interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria autonomia» (è citata anche in questo caso la sentenza n. 58 del 2004 di questa Corte). Inoltre, la Camera sostiene che la prerogativa parlamentare di cui al secondo comma dell’art. 68 Cost. avrebbe carattere oggettivo, prescindendo sia dalla percezione soggettiva di chi pone in essere l’intrusione nel domicilio, sia dall’esito concreto di questa.

Tutto ciò considerato, la guarentigia di cui all’art. 68, secondo comma, Cost. non potrebbe essere limitata alla fattispecie di cui all’art. 247 cod. proc. pen. Ragionando altrimenti, si frustrerebbe lo scopo stesso della garanzia costituzionale, in quanto si finirebbe per far dipendere l’ambito di tutela dalla qualificazione, in astratto manipolabile, dell’atto che consente un accesso ai luoghi in cui il parlamentare esercita le sue funzioni. Sarebbe di conseguenza «irrilevante» stabilire se l’accesso sia o meno finalizzato alla ricerca di prove di reato.

La ricognizione dei luoghi, effettuata al fine di stabilire quali spazi fossero in uso esclusivo del compagno della senatrice, implicherebbe un accesso in ambienti che sono qualificabili come domicilio del parlamentare. Ne sarebbero dimostrazione non solo la presenza del nome della sen. Sudano sulla porta e sul citofono, nonché l’esistenza di un contratto di comodato d’uso a lei formalmente intestato, ma anche l’utilizzo dell’immobile da parte della parlamentare per svolgere la sua attività politica.

Violata sarebbe anche la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., non essendo stata richiesta preventivamente alcuna autorizzazione alla Camera di appartenenza per l’esecuzione delle intercettazioni. Nella giurisprudenza di legittimità e nella stessa giurisprudenza costituzionale, infatti, la disciplina della autorizzazione preventiva dovrebbe trovare applicazione «non solo tutte le volte in cui siano sottoposti ad intercettazione – come nel caso di specie – utenze o luoghi appartenenti al soggetto politico o nella sua disponibilità (intercettazioni “dirette”) ma anche quando lo siano utenze o luoghi di soggetti diversi, che possono tuttavia “presumersi frequentati dal parlamentare”» (vengono citate sul punto le sentenze di questa Corte n. 114 del 2010 e n. 390 del 2007, nonché Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 16 novembre 2012-22 febbraio 2013, n. 8739). Nella garanzia dell’art. 68, comma terzo, Cost., del resto, rientrerebbero anche le intercettazioni “indirette”, volte a captare il parlamentare ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali.

Ad avviso della Camera dei deputati, la Procura della Repubblica sarebbe stata pienamente consapevole che i locali in cui sarebbero stati collocati gli apparecchi volti a captare le conversazioni tra presenti erano nella diretta disponibilità della sen. Sudano, nonché sede della sua attività politica. A tal proposito, a nulla varrebbe eccepire che gli atti investigativi sarebbero legittimi in quanto diretti nei confronti di un terzo a seguito di una distinzione tra i diversi ambienti, escludendo quelli in uso alla parlamentare. Una simile attività sarebbe, infatti, «artificiosa», «considerato che l’immobile [sarebbe] utilizzato da entrambi in modo promiscuo». Non si comprenderebbe, poi, in base a quali elementi la sala riunioni sarebbe stata attribuita esclusivamente al compagno della sen. Sudano. Infine, non vi sarebbe stata in concreto una «effettiva selezione dei luoghi, considerato che l’attività della parlamentare era direttamente monitorata, come dimostrano i filmati di videosorveglianza all’ingresso della segreteria politica».

Considerato in diritto

8.– Con il ricorso indicato in epigrafe, il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, lamentando in sostanza che la stessa abbia richiesto al GIP di autorizzare, e poi abbia eseguito, intercettazioni tra presenti in una unità immobiliare adibita a segreteria politica della allora senatrice Valeria Sudano, senza richiedere l’autorizzazione alla Camera di appartenenza ai sensi dell’art. 68 Cost.

Ad avviso del ricorrente, ciò avrebbe determinato una violazione non solo del terzo, ma anche del secondo comma dell’art. 68 Cost., dal momento che l’ingresso clandestino nell’immobile da parte della polizia giudiziaria per installare le microspie avrebbe integrato una «perquisizione […] domiciliare» ai sensi della norma costituzionale in parola, con conseguente necessità, anche sotto questo profilo, di una autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza.

Il Senato lamenta, inoltre, che siano state eseguite riprese video mediante telecamere installate in prossimità del portone d’ingresso dell’unità immobiliare.

Conseguentemente, il ricorrente chiede che sia dichiarata la «nullità dei decreti autorizzativi di intercettazioni audio e video e comunque la inutilizzabilità delle captazioni così acquisite».

9.– In via preliminare, va anzitutto confermata l’ammissibilità del conflitto, per le ragioni già esposte nell’ordinanza n. 133 del 2025, da intendersi qui integralmente richiamate.

10.– Nel merito, il ricorso non è fondato.

11.– I fatti di causa si ricavano sia dal ricorso introduttivo, sia dall’atto di costituzione della Procura resistente, accompagnati entrambi – in particolare per quanto riguarda quest’ultimo atto – da corposi allegati.

Essi sono incontroversi fra le parti. La resistente ha, invero, precisato e ampliato in maniera significativa la narrazione fattane nel ricorso introduttivo, senza però smentire alcuna delle circostanze ivi rappresentate; e dal canto suo il ricorrente non ha contestato – né in sede di memoria di replica né in udienza – alcuna delle specifiche circostanze dedotte dalla resistente.

Rinviando per ulteriori dettagli alla sintesi già svolta delle deduzioni del ricorrente e della resistente (supra, rispettivamente 1.1. e 3.1.), conviene qui riassumere le seguenti circostanze fattuali, delle quali è controversa non la sussistenza, ma – unicamente – la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 68 Cost.:

(a) le intercettazioni tra presenti di cui si duole il ricorrente sono state richieste e disposte nel quadro di un’indagine in cui si ipotizzava la realizzazione di condotte di corruzione da parte dell’on. Luca Rosario Luigi Sammartino, deputato all’Assemblea regionale siciliana e convivente della sen. Sudano;

(b) esse sono state disposte in tre locali siti in un’unità immobiliare di 358 metri quadri, articolata su due piani e composta da 12,5 vani catastali, che all’epoca dei fatti ospitava le segreterie politiche dello stesso on. Sammartino e della sen. Sudano, i quali frequentavano entrambi con regolarità l’unità immobiliare stessa, come risulta dalla sorveglianza video attivata dalla polizia giudiziaria all’esterno dell’immobile;

(c) sul portone di ingresso dell’immobile comparivano tanto il cognome dell’on. «Sammartino» quanto il cognome della sen. «Sudano» (come emerge dalle fotografie presenti tra la documentazione agli atti in Allegato 2 al ricorso del Senato depositato nella fase di ammissibilità);

(d) l’immobile, di proprietà dello zio dell’on. Sammartino, era stato concesso in comodato a quest’ultimo con un primo contratto del 18 marzo 2013, debitamente registrato (Allegato n. 15 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(e) con un secondo contratto del 26 ottobre 2018, pur esso debitamente registrato, il medesimo immobile è stato concesso in comodato anche alla sen. Sudano (Allegato n. 2 al ricorso del Senato depositato nella fase di ammissibilità e allegato n. 15 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(f) con il primo decreto di cui il ricorrente chiede dichiararsi la nullità, emesso il 12 aprile 2019 su conforme richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Catania ha autorizzato l’intercettazione delle conversazioni tra presenti «all’interno della stanza – posta nell’ufficio adibito a segreteria politica dell’indagato Sammartino, in atti generalizzato, sito a [omissis] – all’interno della quale c’è la postazione di lavoro/scrivania che si accerterà essere in uso all’indagato Sammartino e che sarà specificamente individuata durante le operazioni di installazione della P.G. operante» (Allegato n. 6 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(g) con la relazione di servizio del 27 luglio 2019 la polizia giudiziaria ha dato atto di avere eseguito tale decreto, evidenziando tra l’altro di avere «appurato che l’immobile adibito a segreteria politica è composto da numerose stanze su due livelli» e precisando di avere «accertato che almeno tre stanze sono utilizzate dall’indagato»: una stanza ufficio al piano di accesso all’immobile «con una postazione di lavoro/scrivania»; una stanza, sita nel medesimo piano, «adibita a sala riunioni-conferenze»; una stanza al piano superiore «con una postazione di lavoro/scrivania». In ciascuno di tali locali gli operanti hanno installato periferiche per le intercettazioni ambientali (Allegato n. 2 al ricorso del Senato depositato nella fase di ammissibilità e Allegato n. 7 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(h) nell’annotazione di servizio allegata alla relazione di cui sopra, gli operanti hanno dato atto di essere entrati nell’unità immobiliare in questione nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, fornendo la seguente descrizione degli accertamenti e delle operazioni svolte: «Fatto accesso nei locali della predetta segreteria si aveva modo di constatare come l’ingresso fosse composto da due grandi stanze aperte, all’interno delle quali era realizzata la sala d’attesa e due postazioni, una per ogni stanza, per il personale di segreteria. Proseguendo si guadagna l’accesso ad un corridoio sul quale si affacciano diverse porte. La prima sulla destra per chi accede consente l’ingresso ad una sala adibita a sala riunioni-conferenze, all’interno della quale erano presenti una televisione ed una lavagna a muro sulla quale era disegnat[o] un grafico a tabella, relativo alle ultime elezioni regionali in cui l’on. Sammartino è stato eletto e riportante il numero di voti ottenuto in diversi comuni della provincia di Catania. Proseguendo sempre sullo stesso corridoio, veniva individuato il locale adibito ad ufficio dell’on. Sammartino. L’attribuibilità del locale alla disponibilità dell’indagato era fissata dalla presenza, all’interno della stanza, di copiosa documentazione cartacea indirizzata al parlamentare regionale, nonché di numerosi oggetti e fotografie a lui riconducibili. Anche al piano superiore della predetta segreteria veniva individuat[a] una seconda stanza, più riservata rispetto alla prima, la cui disponibilità in capo all’indagato veniva palesata dagli stessi elementi indicati per il primo ufficio. Nei due locali adibiti ad ufficio dell’indagato veniva riscontrato un interessante dato di carattere investigativo, consistente nell’aver verificato che tutte le prese di corrente esistenti erano aperte e recavano i fili elettrici a vista, come se, verosimilmente, si volesse vanificare una attività di intercettazione mediante applicazione di microspie all’interno del vano prese. Tale dato si palesava esclusivamente all’interno degli uffici anzidetti, tutti gli altri locali della segreteria, avevano le prese in ordine. Si comunica inoltre che durante le operazioni di ispezione del sito, al piano terra della segreteria, veniva individuato anche l’ufficio in accertato utilizzo del Sen. Valeria Sudano, che non veniva interessato da alcun tipo di operazione» (ancora, Allegato n. 2 al ricorso del Senato e Allegato n. 7 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(i) su conforme richiesta della Procura, con decreto del 1° agosto 2019 – del quale parimenti il ricorrente chiede dichiararsi la nullità – il GIP catanese ha autorizzato il pubblico ministero a estendere le intercettazioni anche agli ulteriori due locali individuati dalla polizia giudiziaria durante l’accesso sopra descritto, e in particolare nella «sala conferenze e riunioni» posta al piano di ingresso e nell’ufficio sito al piano superiore (Allegato n. 8 all’atto di costituzione in giudizio della Procura);

(j) le intercettazioni realizzate nell’arco di molti mesi successivi nei tre locali hanno riguardato in massima parte conversazioni dell’indagato on. Sammartino, la voce della sen. Sudano essendo stata registrata – secondo quanto riferito dalla Procura resistente e dalla stessa difesa del Senato (pag. 5 della memoria di replica) – soltanto in otto occasioni, a fronte di un elevatissimo numero di conversazioni che coinvolgevano l’on. Sammartino.

12.– Il ricorrente assume dunque che la Procura avrebbe violato tanto il terzo quanto il secondo comma dell’art. 68 Cost., richiedendo e poi effettuando intercettazioni tra presenti in una unità immobiliare adibita a segreteria politica della sen. Sudano, nonché ordinando l’accesso della polizia giudiziaria nel medesimo immobile al fine di installare le microspie. Inoltre, il ricorrente si duole delle videoregistrazioni effettuate all’esterno dell’immobile al fine di monitorare gli ingressi nello stesso.

Quest’ultimo profilo, tuttavia, non è stato ripreso in sede di memoria di replica né di discussione in udienza, e non è in effetti sorretto da alcuna argomentazione giuridica, non avendo il ricorrente indicato per quali specifiche ragioni le videoregistrazioni esterne all’immobile possano essere ricondotte, alternativamente, alla nozione di «intercettazioni» o di «perquisizione» che compaiono rispettivamente nel terzo e nel secondo comma dell’art. 68 Cost. Di talché questo profilo appare costituire, più che un autonomo motivo di censura, un semplice argomento ad colorandum, rafforzativo delle due doglianze essenziali del ricorso, rappresentate dalla violazione del divieto di sottoporre la sen. Sudano a intercettazioni e a perquisizioni senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza.

L’esame analitico di tali doglianze richiede che siano affrontati tre distinti quesiti:

(a) se le intercettazioni controverse costituissero intercettazioni “dirette” della sen. Sudano (infra, 13);

(b) se, in caso di risposta negativa al primo quesito, esse fossero comunque qualificabili come intercettazioni “indirette” della stessa, sì da necessitare parimenti – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – di un’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza (infra, 14);

(c) se, comunque, l’accesso all’unità immobiliare da parte della polizia giudiziaria per individuare i locali in uso all’on. Sammartino e per ivi installare le microspie abbia costituito una perquisizione domiciliare a danno della sen. Sudano (infra, 15).

13.– Quanto al quesito sub (a), l’argomento centrale del ricorrente è che l’unità immobiliare nella quale le intercettazioni sono state effettuate era adibita a segreteria politica della sen. Sudano: il che è effettivamente incontroverso tra le parti. Il diritto di utilizzare gratuitamente l’unità immobiliare era stato, altresì, conferito dal proprietario dell’immobile alla sen. Sudano in forza di contratto di comodato dell’ottobre 2018 (e dunque risalente a un’epoca di qualche mese anteriore rispetto al primo decreto autorizzativo delle intercettazioni, datato 12 aprile 2019); sulla targa del portone risultava il nome della sen. Sudano; dalle risultanze delle videoregistrazioni effettuate all’esterno dell’immobile si evince che la stessa utilizzava abitualmente l’unità immobiliare; e le parti convengono che la sua voce è stata registrata in otto occasioni.

Specularmente, l’argomento centrale della Procura resistente è che la medesima unità immobiliare era utilizzata anche come segreteria politica dell’on. Sammartino: circostanza, essa pure, pacifica tra le parti. Così come non contestata appare la circostanza che anche l’on. Sammartino era titolare di un autonomo contratto di comodato sull’immobile, stipulato nel 2013 e apparentemente mai disdetto, tanto che – a quanto riferito dalla Procura – sarebbe stata a lui intestata ancora nel 2023 una utenza elettrica relativa all’immobile. L’uso continuativo dell’unità immobiliare da parte dell’on. Sammartino risulta, d’altronde, per tabulas dalla circostanza del gran numero di intercettazioni ambientali che lo riguardano, effettuate nei locali in cui sono state collocate le microspie: locali che la Procura resistente assume essere stati utilizzati in maniera esclusiva dall’on. Sammartino per lo svolgimento della sua attività politica.

13.1.– Questa Corte si trova, per la prima volta, a declinare la guarentigia assicurata dall’art. 68, terzo comma, Cost. rispetto all’ipotesi specifica (disciplinata in via ordinaria dall’art. 266, comma 2, cod. proc. pen.) delle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo protetto dall’art. 614 del codice penale, qual è certamente la segreteria politica del parlamentare, che integra un “domicilio” dello stesso (sentenza n. 58 del 2004, punto 3 del Considerato in diritto).

13.2.– La giurisprudenza sin qui formatasi in materia di intercettazioni ha avuto a oggetto intercettazioni telefoniche e, in un solo caso (sentenza n. 157 del 2023), intercettazioni di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su un apparecchio telefonico.

Essa muove dall’assunto che l’ascolto delle conversazioni attraverso un’utenza telefonica intestata al parlamentare e da lui utilizzata integri una intercettazione “diretta” del parlamentare medesimo, come tale certamente vietata dall’art. 68, terzo comma, Cost. – nonché dall’art. 4, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.

Si deve dunque convenire con il ricorrente che l’intenzione soggettiva dell’autorità inquirente di indagare sulla possibile commissione di reati (anche) da parte del parlamentare non sia pertinente al fine di verificare la sussistenza di una intercettazione “diretta” a carico del parlamentare. Invero, un passaggio della sentenza n. 390 del 2007, alla quale si deve una delle prime analisi della legge n. 140 del 2003, avrebbe potuto ingenerare un simile dubbio, laddove si affermava che «la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell’operatività del regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dall’art. 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell’utenza captata, ma la direzione dell’atto d’indagine» (corsivi aggiunti). Tuttavia, la precisazione immediatamente successiva – «[s]e quest’ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l’intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi» – rimuove ogni equivoco, evidenziando che la preoccupazione di questa Corte era, allora, essenzialmente quella di estendere la guarentigia a intercettazioni disposte su utenze diverse da quelle intestate al parlamentare, ma con lo scopo di indagare su possibili reati del parlamentare. Ipotesi, quest’ultima, che la medesima pronuncia qualificò come intercettazioni “indirette”, per le quali pure è necessaria l’autorizzazione preventiva (sul punto, infra, 14).

La giurisprudenza successiva ha espressamente chiarito che l’intercettazione “diretta” resta qualificabile come tale semplicemente in ragione della titolarità e dell’uso effettivo dell’utenza intercettata (sentenza n. 38 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto), mentre il criterio della «direzione dell’atto d’indagine» viene in rilievo soltanto al fine di distinguere tra intercettazioni “indirette”, da un lato, e “casuali” od “occasionali”, dall’altro. Tant’è vero che l’intercettazione resta diretta anche laddove le autorità inquirenti pongano sotto controllo il telefono del parlamentare al fine di acquisire informazioni su un reato attribuito (esclusivamente) a una terza persona: non a caso, la stessa sentenza n. 390 del 2007 aveva sottolineato che la garanzia di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003 si estende anche, «per diffuso convincimento», ai casi in cui il parlamentare si presenti alle autorità inquirenti come persona offesa, o comunque come persona informata sui fatti (punto 2 del Considerato in diritto).

13.3.– La trasposizione di questi principi alla tematica delle intercettazioni tra presenti disposte in un luogo indicato dall’art. 614 cod. pen. sconta però una evidente difficoltà: mentre il telefono – e in particolare il telefono cellulare – è utilizzato ordinariamente da una sola persona, un’unità immobiliare è frequentemente utilizzata da più persone.

Il che pone, fisiologicamente, il problema dell’individuazione di ragionevoli limiti all’estensione della guarentigia del parlamentare rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno di un’unità immobiliare di cui egli sia titolare e che abbia in uso effettivo: e ciò al fine di evitare l’ovvio rischio che la contemporanea presenza di altrui titoli di godimento sulla stessa, ovvero il suo uso in comune con altre persone, possano porre anche il non parlamentare al riparo da atti di indagine esperibili nei confronti di qualunque consociato che non goda della guarentigia (sulla necessità di evitare «improprie letture estensive» delle guarentigie parlamentari, in quanto comportanti «una deroga al principio di parità di trattamento davanti alla giurisdizione», sentenza n. 170 del 2023, punto 4.5. del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 38 del 2019, punto 2.2. del Considerato in diritto, n. 74 del 2013, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 390 del 2007, punto 5.5. del Considerato in diritto).

13.4.– Ora, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la guarentigia in parola mira non tanto a tutelare la riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto tale (che resta protetta dall’art. 15 Cost., al pari di quanto accade per ogni altro consociato), quanto la «salvaguardia delle funzioni parlamentari: volendosi impedire che l’ascolto di colloqui riservati da parte dell’autorità giudiziaria possa essere indebitamente finalizzato ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell’attività» (sentenza n. 390 del 2007, punto 5.2. del Considerato in diritto; analogamente, sentenze n. 117 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 170 del 2023, punti 4.4. e 4.5. del Considerato in diritto, n. 38 del 2019, punto 2.4. del Considerato in diritto, nonché l’ordinanza n. 129 del 2020).

Da ciò consegue, ad avviso di questa Corte, che la guarentigia di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., laddove declinata rispetto alle intercettazioni tra presenti all’interno dei luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen., non può che riferirsi ai luoghi in cui il parlamentare in concreto deve poter liberamente svolgere, in forma riservata, attività correlate all’esercizio del suo mandato parlamentare, anche indipendentemente dalla sua titolarità formale di diritti di godimento reali o personali sui luoghi medesimi.

Simili attività sono certamente svolte dal parlamentare negli uffici messigli a disposizione dalla Camera di appartenenza, così come nei locali che egli abbia adibito a sua segreteria politica, ovunque situati. Ma non vi è dubbio – per riprendere un argomento sollevato con particolare enfasi nella discussione orale dalla difesa del Senato – che attività connesse all’esercizio della funzione parlamentare possono essere svolte, e sono normalmente svolte, dal parlamentare anche all’interno della sua abitazione, a prescindere dalla titolarità formale di uno specifico diritto di godimento della stessa, e a prescindere dalla circostanza che l’abitazione sia condivisa con, ovvero utilizzata assieme ad altre persone.

All’interno di tali spazi, dunque, l’intercettazione delle conversazioni tra presenti non potrebbe ritenersi consentita senza l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza.

13.5.– Diversa è, però, la situazione allorché il parlamentare utilizzi una parte soltanto di un’unità immobiliare, che ospiti anche altre persone per lo svolgimento di attività che nulla hanno a che fare con l’esercizio della funzione parlamentare: come nel caso di uno studio professionale associato, o – come nella vicenda ora all’esame – di un’ampia unità immobiliare, diversa dall’abitazione e caratterizzata dalla presenza di spazi utilizzati separatamente dal parlamentare e da terze persone. L’eventuale titolarità di diritti di godimento sull’intera unità da parte del parlamentare non esclude, in simili ipotesi, che in concreto il parlamentare utilizzi soltanto una parte dei locali per le attività connesse all’esercizio delle proprie funzioni, e che altre persone utilizzino in via esclusiva – sulla base anch’esse di autonomi titoli di godimento o semplicemente in via di mero fatto – altri locali dello stesso immobile.

In simili ipotesi, l’intercettazione tra presenti dovrà ritenersi bensì vietata, in assenza di autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, nei locali utilizzati in via esclusiva, o quanto meno anche dal parlamentare; ma non incontrerà ostacoli costituzionali rispetto ai locali utilizzati in via esclusiva da altri soggetti, sì da evitare improprie estensioni della guarentigia, non più coperte dalla ratio della stessa e contrastanti con il principio di eguaglianza di tutti i consociati di fronte alla legge (e più precisamente, alle norme del processo penale).

Spetterà naturalmente all’autorità giudiziaria procedente adottare ogni necessaria cautela per individuare con precisione i locali utilizzati esclusivamente dalla persona indagata non coperta dalla guarentigia parlamentare, evitando così il rischio di installare microspie in locali nei quali anche il parlamentare svolga attività comunque riconducibili all’esercizio delle sue funzioni; restando fermo che, nell’ipotesi in cui l’individuazione effettuata ex ante si riveli ex post non corretta – in particolare, allorché le intercettazioni eseguite dimostrino che i locali in cui si trovano le microspie erano di fatto utilizzati anche dal parlamentare –, il pubblico ministero dovrà immediatamente sospendere le operazioni.

13.6.– Nel caso ora all’esame, questa Corte non ritiene che l’intercettazione tra presenti richiesta ed eseguita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania sia qualificabile come “diretta”.

L’intercettazione è stata, invero, disposta in tre locali siti in una unità immobiliare oggetto, nella sua interezza, di contratto di comodato intestato alla sen. Sudano, e utilizzata in parte dalla stessa senatrice. Tuttavia, l’intercettazione è stata richiesta e ottenuta dalla Procura, originariamente, nel solo locale utilizzato dall’on. Sammartino quale segreteria politica, sulla base – peraltro – di un autonomo titolo di godimento, assicurato da un precedente contratto di comodato che non risulta essere mai stato risolto. L’autorizzazione è stata poi estesa, su richiesta della Procura, alla luce dell’esito dell’accesso operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un primo provvedimento del GIP, durante il quale gli operanti hanno accertato l’uso esclusivo, da parte dello stesso on. Sammartino, di tre soli locali (rispetto ai dodici di cui si compone l’unità immobiliare in questione, per una superficie, come detto, di oltre 350 metri quadri), sulla base degli indici esteriori puntualmente descritti nella nota di servizio del 27 luglio 2019, consistenti in sostanza nella presenza di oggetti univocamente riferibili all’indagato.

Tale accertamento ha trovato conferma ex post nelle risultanze delle intercettazioni ivi attivate, che hanno registrato solo in otto occasioni, nell’arco di un anno e mezzo, la voce della sen. Sudano, a volte (secondo quanto riferito dalla Procura, e non contestato dal ricorrente) proveniente da locali attigui, a fronte di un elevatissimo numero di conversazioni che avevano impegnato l’indagato. Ciò che attesta l’adeguatezza delle cautele adottate dalla polizia giudiziaria, in fase di esecuzione della misura, per evitare che le intercettazioni fossero eseguite in locali abitualmente utilizzati anche dalla sen. Sudano, o addirittura in via esclusiva da quest’ultima.

14.– Che le intercettazioni controverse non siano qualificabili come “dirette” contro la sen. Sudano non esclude peraltro che esse possano, in ipotesi, qualificarsi come indirettamente rivolte contro la stessa, e come tali rivelarsi comunque illegittime in assenza di un’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte.

A tale possibilità – che costituisce oggetto del quesito sub (b) – allude chiaramente lo stesso ricorrente, allorché insiste sulla circostanza che la sen. Sudano era legata da relazione affettiva e di convivenza con l’indagato on. Sammartino: circostanza, questa, ben nota alla Procura, e che rendeva prevedibile – in termini, anzi, di «altissima probabilità» (supra, 6.1.) – che le intercettazioni disposte a carico dell’on. Sammartino avrebbero interessato anche la parlamentare.

Secondo il ricorrente, il requisito stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le intercettazioni “indirette” sarebbero quelle finalizzate al «precipuo scopo di conoscere il contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni del parlamentare» (sentenza n. 227 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto), non potrebbe essere escluso da un «semplice atto formale», come l’iscrizione della notizia di reato nei confronti di un soggetto diverso dal parlamentare, ogniqualvolta la «sicura abitualità» del rapporto di quest’ultimo con la persona indagata renda, appunto, altamente probabile la captazione e registrazione di conversazioni che coinvolgano anche il parlamentare.

14.1.– Come poc’anzi rammentato, la nozione di intercettazioni “indirette” è stata elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte al fine di evitare elusioni della guarentigia costituzionale, sì da estendere il regime autorizzativo previsto dall’art. 68, terzo comma, Cost. e dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 anche a intercettazioni che, pur non essendo disposte su un’utenza telefonica intestata al parlamentare o comunque nella sua piena disponibilità, siano in effetti mirate ad acquisire informazioni potenzialmente rilevanti ai fini di un’imputazione penale a carico dello stesso parlamentare. Al contempo, la nozione di intercettazione “indiretta” è funzionale, nella giurisprudenza costituzionale, a segnare il confine con le intercettazioni “casuali” o – secondo la denominazione adottata nelle pronunce più recenti – “occasionali” del parlamentare, per le quali non opera il regime dell’autorizzazione preventiva stabilito dalla Costituzione, ma per la cui utilizzazione nei soli procedimenti penali contro il parlamentare l’art. 6 della legge n. 140 del 2003 (come inciso dalla sentenza n. 390 del 2007) richiede l’autorizzazione successiva da parte della Camera di appartenenza.

La nozione di intercettazioni “indirette” è stata per la prima volta oggetto di esteso esame da parte di questa Corte proprio nella sentenza n. 390 del 2007. In tale pronuncia si è evidenziata la necessità di evitare elusioni della garanzia dell’autorizzazione preventiva attraverso l’estensione del requisito dell’autorizzazione preventiva ogniqualvolta l’autorità giudiziaria intenda sottoporre a intercettazioni «utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare», e ciò con l’intenzione di «captare, in realtà, le comunicazioni di quest’ultimo» (punto 5.3. del Considerato in diritto; in senso analogo, sentenza n. 38 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto).

La sentenza n. 390 del 2007 ha, invece, ritenuto esulare dall’ambito della garanzia dell’autorizzazione preventiva «le intercettazioni “casuali” o “fortuite”, rispetto alle quali – proprio per il carattere imprevisto dell’interlocuzione del parlamentare – l’autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventivamente del placet della Camera di appartenenza» (punto 5.3. del Considerato in diritto, corsivo aggiunto). Rispetto a queste intercettazioni, l’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 ha previsto – pur nel silenzio dell’art. 68, terzo comma, Cost. sul punto – un regime di autorizzazione successiva della Camera di appartenenza alla loro utilizzazione in sede processuale; regime che la stessa sentenza n. 390 del 2007 ha stabilito non essere applicabile nell’ipotesi in cui esse debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare.

14.2.– La recente giurisprudenza costituzionale ha, peraltro, fornito significative precisazioni rispetto a quanto affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 390 del 2007, nel quadro di una complessiva puntualizzazione dei rapporti tra l’autorizzazione “preventiva” ex art. 4 e quella “successiva” ex art. 6 della legge n. 140 del 2003. Precisazioni con le quali la difesa del Senato omette di confrontarsi.

«Il carattere abituale delle conversazioni tra il soggetto indagato e il parlamentare» – ha osservato in particolare la sentenza n. 227 del 2023 – «non è di per sé sufficiente a rendere quest’ultimo destinatario di una specifica attività di indagine, elevandolo a bersaglio dell’atto investigativo; né, quindi, la sola prevedibilità dell’interlocuzione tra l’indagato e il parlamentare rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003 affinché possa essere proseguita l’attività di captazione sull’utenza telefonica del primo» (punto 8.2. del Considerato in diritto). Ciò che conta – ha ribadito la pronuncia, citando l’immediato precedente rappresentato dalla sentenza n. 157 del 2023 (punto 9.2. del Considerato in diritto) – è soltanto la «ricorrenza dell’intento, associato alla “direzione dell’atto di indagine”, di attingere direttamente alle conversazioni del parlamentare».

La prova di tale intento non presuppone che il parlamentare sia anche iscritto formalmente nel registro negli indagati. Un simile requisito potrebbe dare adito a prassi abusive da parte degli inquirenti, che resterebbero così liberi di svolgere indagini a carico di parlamentari semplicemente omettendo di iscriverli nel registro. Tuttavia, come precisato ancora dalla sentenza n. 227 del 2023, una intercettazione “indiretta” del parlamentare, bisognosa di autorizzazione preventiva, presuppone comunque la dimostrazione di «indirizzi investigativi chiaramente e univocamente rivolti ad approfondire la sua eventuale responsabilità penale» (punto 8.1. del Considerato in diritto); dimostrazione da svolgersi «in modo complessivo e non atomistico, tenuto conto che l’individuazione dell’intento perseguito da parte dell’autorità procedente risulterebbe evidente solo ove si accertasse una strategia volta a penetrare nella sfera di ascolto del parlamentare, senza il rispetto delle procedure previste dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003» (sentenza n. 157 del 2023, punto 9.1. del Considerato in diritto). Una tale dimostrazione, ha precisato ancora la sentenza n. 157 del 2023, deve essere avvalorata «da elementi connotati da particolare evidenza» (punto 9.2. del Considerato in diritto).

Quando, invece, «il difetto di tale strategia sia comprovato dall’assenza di univocità dei singoli atti d’indagine a perseguire tale obiettivo, si deve ritenere che l’ingresso del parlamentare nel perimetro delle intercettazioni ricada nell’ambito dell’art. 6 della legge n. 140 del 2003, a ciò non ostando la eventuale ed episodica emersione delle sue comunicazioni tra quelle oggetto di captazione» (sentenza n. 157 del 2023, punto 9.1. del Considerato in diritto).

14.3.– In definitiva: dalla recente giurisprudenza di questa Corte emerge chiaramente che, allorché le conversazioni del parlamentare vengano captate nell’ambito di intercettazioni disposte a carico di terzi e non siano riconducibili a una strategia investigativa volta ad acquisire elementi di reità a carico dello stesso parlamentare, tali conversazioni debbono ritenersi non già “indirette”, ma “occasionali” (per questa terminologia, definita «più appropriata» rispetto alla nozione di intercettazioni “casuali”, sentenza n. 157 del 2023, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché sentenze n. 227 del 2023, punto 7 del Considerato in diritto e n. 117 del 2024, punto 3.1. del Considerato in diritto); e ciò anche se la possibilità di captare comunicazioni del parlamentare fosse ex ante prevedibile dalle autorità inquirenti, in ragione della frequenza dei rapporti tra la persona indagata e il parlamentare.

La contraria soluzione finirebbe, in effetti, per sacrificare irragionevolmente l’interesse dell’ordinamento (riconducibile quanto meno all’art. 112 Cost.) all’accertamento di reati commessi da una persona indagata che non goda delle guarentigie parlamentari, ogniqualvolta essa abbia contatti frequenti, abituali o in ipotesi addirittura di convivenza con un parlamentare, in violazione altresì dello stesso principio di eguaglianza tra tutti i consociati di fronte alla legge penale e alla sua applicazione.

La guarentigia del parlamentare le cui conversazioni vengano in tal modo captate rimane, d’altra parte, tutelata sotto un duplice e concorrente profilo. In prima battuta, dall’obbligo di distruzione dei relativi verbali e trascrizioni di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, laddove essi risultino irrilevanti ai fini del procedimento; e in seconda battuta dal meccanismo dell’autorizzazione successiva di cui comma 2 dello stesso art. 6, che affida alla Camera di appartenenza la valutazione se autorizzare l’utilizzazione delle intercettazioni del parlamentare nei procedimenti in cui le sue conversazioni, pur se “occasionalmente” captate (ossia al di fuori di una preventiva strategia investigativa a suo carico), abbiano rivelato ex post indizi di reità a suo carico, inducendo il pubblico ministero a formulare accuse penali nei suoi confronti (in questo senso, sentenza n. 157 del 2023, punto 10.1. del Considerato in diritto).

Resta ferma, infine, la possibilità che un’attività di intercettazione, legittimamente avviata nei confronti di terzi e nel cui ambito siano state “occasionalmente” captate comunicazioni del parlamentare, possa – a partire da una certa data in poi – evidenziare un «mutamento di obbiettivi» dell’indagine (sentenze n. 117 del 2024, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 227 del 2023, punto 8.1. del Considerato in diritto; n. 113 del 2010, punto 3.3. del Considerato in diritto), con conseguente finalizzazione di quest’ultima – in seguito alle informazioni casualmente apprese dalle conversazioni del parlamentare – a verificare una sua possibile responsabilità penale. A partire da questo momento, le intercettazioni successive che riguardino il parlamentare dovrebbero essere qualificate come “indirette” (anziché come meramente occasionali), con conseguente loro nullità e radicale inutilizzabilità laddove il pubblico ministero non abbia chiesto alla Camera di appartenenza l’autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003 per la prosecuzione delle medesime intercettazioni (così una parte delle intercettazioni controverse nel caso deciso dalla citata sentenza n. 227 del 2023, punti 8.1. e seguenti).

14.4.– Alla luce di tali principi, deve escludersi che le (numericamente esigue) intercettazioni che hanno interessato la sen. Sudano siano qualificabili come “indirette”, e fossero pertanto bisognose di autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza.

Il rapporto di convivenza tra la stessa e l’indagato on. Sammartino, e ancor più la circostanza che entrambi utilizzassero stabilmente diversi locali della stessa unità immobiliare per ospitare le rispettive segreterie politiche rendevano, invero, agevolmente prevedibile per la Procura resistente che in qualche occasione potessero essere captate e registrate anche conversazioni dell’on. Sammartino con la sen. Sudano. Ma ciò non basta a qualificare queste (rare) intercettazioni come “indirette”: ai fini di tale qualificazione sarebbe necessario, altresì, dimostrare la sussistenza di una strategia investigativa oggettivamente volta ad acquisire elementi di reità a carico della stessa parlamentare.

Una simile strategia non si evince in alcun modo dalle circostanze di fatto riassunte (supra, 12), mai avendo la Procura ipotizzato la commissione di reati, o comunque un qualsiasi coinvolgimento negli stessi, da parte della sen. Sudano. Ciò che segna, tra l’altro, una differenza essenziale rispetto al caso deciso con la sentenza n. 227 del 2023, in cui – invece – le informazioni raccolte mediante le intercettazioni disposte a carico di terzi erano state poste a base delle contestazioni formulate dalle autorità inquirenti nei confronti dello stesso parlamentare.

15.– Resta, a questo punto, da sciogliere il quesito sub (c): ossia se, come sostenuto dal ricorrente, l’accesso della polizia giudiziaria all’unità immobiliare e l’attività di accertamento dell’effettiva disponibilità dei locali in capo all’on. Sammartino, compiuti nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, abbiano o meno integrato una perquisizione domiciliare a danno della sen. Sudano, non previamente autorizzata del Senato, in violazione dell’art. 68, secondo comma, Cost.

La prospettazione del Senato si basa, in sintesi, sui seguenti argomenti:

– gli uffici adibiti a segreteria politica di un parlamentare costituiscono un suo “domicilio” ai sensi dell’art. 68, secondo comma, Cost.;

– la nozione di «perquisizione» ai sensi di tale norma costituzionale non può essere confinata agli accessi in un domicilio finalizzati a ricercare il corpo del reato o cose ad esso pertinenti, secondo la nozione prevista dall’art. 247 cod. proc. pen., estendendosi piuttosto a ogni «ingresso clandestino» nel domicilio del parlamentare e alla conseguente attività volta a installare dispositivi di captazione, che comprende in particolare la «ricerca accurata del luogo più idoneo per posizionarl[i]» e la «ricerca di oggetti o documenti» che possano ricondurre il singolo spazio all’indagato o al parlamentare;

– tale nozione corrisponderebbe a quella enucleata dalla giurisprudenza di legittimità a proposito della guarentigia parlamentare in parola, in forza della quale rientrerebbero «nel significato di perquisizione domiciliare ai sensi dell’art. 68 cost. tutte quelle attività che comportano la violazione del domicilio di un parlamentare e che, con valutazione “ex ante”, possono indifferentemente portare al reperimento di cose o di tracce del reato, anche se in concreto non siano trovate e comunque non siano sequestrate cose pertinenti al reato» (Cass. n. 11170 del 2009).

A sostegno di tale prospettazione la difesa del ricorrente evoca altresì l’unico precedente di questa Corte che si è confrontato ex professo con il tema delle perquisizioni domiciliari a carico del parlamentare, la sentenza n. 58 del 2004, in cui si è ritenuto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Verona, allora resistente, avesse violato l’art. 68, secondo comma, Cost. In quel caso, la polizia giudiziaria, durante l’esecuzione di un decreto di perquisizione della sede di un partito politico (di per sé non tutelata dalla prerogativa parlamentare), si era trovata di fronte un cartello recante la dicitura «Segreteria politica-Ufficio dell’Onorevole Maroni» affisso sulla porta dei locali da perquisire. La Procura, sollecitata dagli operanti a fornire istruzioni, aveva confermato l’ordine di eseguire comunque la perquisizione, anziché – come sarebbe stato doveroso, secondo questa Corte – disporre, ove avesse «nutrito dubbi sull’attendibilità del contenuto dei cartelli», «gli accertamenti del caso, per eventualmente procedere contro chi quei cartelli aveva collocato».

15.1.– Sul punto, conviene anzitutto ribadire che nessun dubbio sussiste – come già supra, 13.1., osservato – sulla riconducibilità di una segreteria politica alla nozione di «domicilio» ai fini della garanzia di cui all’art. 68, secondo comma, Cost. (così la stessa sentenza n. 58 del 2004, punto 3 del Considerato in diritto).

15.2.– Non può, invece, convenirsi con la difesa del ricorrente (né con la difesa della Camera dei deputati, intervenuta ad adiuvandum) sulla qualificazione delle attività svolte dalla Procura resistente nel caso in esame come perquisizione domiciliare.

Comunque si voglia ricostruire il concetto di «perquisizione» ai sensi dell’art. 68, secondo comma, Cost., non vi è dubbio che l’espressione in parola evochi, già sotto il profilo etimologico, non già qualsiasi accesso in un determinato luogo non autorizzato dall’eventuale titolare dello ius excludendi, ma un’attività di “ricerca” compiuta nel luogo medesimo; un’attività di ricerca, più precisamente, che non può che avere a oggetto persone o cose comunque correlate alla commissione di un reato.

Se poi una perquisizione ai sensi della norma costituzionale all’esame debba essere necessariamente funzionale al sequestro delle cose medesime o all’arresto di una persona, ovvero possa anche semplicemente essere finalizzata all’individuazione, durante le operazioni della polizia giudiziaria, di tracce del reato o comunque di evidenze della sua commissione, delle quali possa essere fornita una documentazione fotografica o di altra natura, è questione diversa, cui non è necessario dare risposta in questa sede. Infatti, nel caso in esame è pacifico che l’ingresso della polizia giudiziaria nell’unità immobiliare sia stato finalizzato non già a individuare – durante l’accesso – persone, cose o tracce pertinenti al reato; bensì, esclusivamente, a collocare microspie nel locale che sarebbe stato individuato come in uso esclusivo all’indagato on. Sammartino. Cosa che gli operanti puntualmente fecero, peraltro collocando altre microspie in ulteriori due locali, che erano apparsi del pari in uso al solo indagato.

15.3.– L’accesso in questione – che necessariamente doveva essere realizzato all’insaputa di chi frequentava i locali, affinché non risultasse frustrato ogni effetto utile dell’intercettazione – deve piuttosto qualificarsi come attività prodromica strettamente funzionale all’attivazione di un mezzo di ricerca della prova (l’intercettazione tra presenti in un luogo indicato dall’art. 614 cod. pen.) previsto in via astratta dal codice di rito (artt. 266 e 267 cod. proc. pen.) e debitamente autorizzato dal GIP: ciò che marca l’essenziale differenza tra il caso ora all’esame e quello deciso da questa Corte con la sentenza n. 58 del 2004, in cui la Procura veronese aveva ordinato precisamente di procedere alla perquisizione dei locali indicati quali segreteria politica di un parlamentare.

Rispetto alla generalità dei consociati, il carattere legittimo di una simile attività prodromica – pur nel silenzio, sul punto, del codice di rito – deriva dal suo essere passaggio intermedio necessario (e comunque non eccedente rispetto allo scopo) rispetto all’esecuzione del provvedimento autorizzativo dell’intercettazione tra presenti (così Cass. n. 47331 del 2005; analogamente anche Corte di cassazione, quinta sezione penale, sentenza 5 novembre-9 dicembre 2003, n. 46963). Sicché l’attività in questione – una volta che ne sia esclusa la qualifica di «perquisizione» – in tanto potrà essere considerata legittima, in quanto possa essere considerata legittima l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti, sulla base della pertinente disciplina codicistica nonché degli artt. 14 e 15 Cost.

Il medesimo criterio non può non valere, ad avviso di questa Corte, anche con riguardo alla speciale posizione del parlamentare: rispetto al quale la legittimità dell’ingresso finalizzato all’installazione di microspie dovrà però essere vagliata sulla scorta dell’interpretazione della norma costituzionale che opera quale lex specialis per le intercettazioni del parlamentare, nonché della legge ordinaria che ne precisa la disciplina: e dunque del terzo, anziché del secondo comma, dell’art. 68 Cost., oltre delle disposizioni attuative di cui all’art. 4 della legge n. 140 del 2003.

15.4.– Con riferimento, dunque, ai luoghi in cui un’intercettazione tra presenti debba essere considerata direttamente rivolta a captare le conversazioni del parlamentare (supra, 13.4.), neppure potrebbe porsi il quesito relativo alla legittimità di un ingresso clandestino finalizzato all’installazione di microspie in quei medesimi luoghi, ove l’intercettazione ambientale non fosse stata preventivamente autorizzata dalla Camera di appartenenza.

Specularmente, però, rispetto ai luoghi in cui l’intercettazione deve in linea di principio ritenersi consentita – e segnatamente nei locali utilizzati in via esclusiva da persone diverse dal parlamentare, ancorché quest’ultimo sia formalmente titolare di un diritto personale o reale di godimento sull’intero immobile (supra, 13.5.) – dovrà necessariamente riconoscersi anche la legittimità dell’ingresso della polizia giudiziaria nei medesimi locali, al solo fine di installare le microspie in esecuzione di un provvedimento legittimo del GIP, adottato in conformità alle norme processuali vigenti applicabili a qualunque consociato.

La medesima conclusione si impone anche nell’ipotesi in cui, per raggiungere tali locali, sia necessario transitare attraverso locali usati anche dal parlamentare, come l’ingresso o i corridoi (o, in ipotesi, l’androne e le scale dell’edificio, di proprietà condominiale), e sempre che gli operanti non eccedano rispetto a tale finalità. A ragionare diversamente, infatti, l’esecuzione di un provvedimento legittimamente adottato nel quadro di un’indagine penale che coinvolge, esclusivamente, uno o più soggetti non coperti dalla prerogativa parlamentare verrebbe di fatto vanificata, in conseguenza di un mero ostacolo fattuale, senza che ciò sia necessario per assicurare tutela effettiva alle funzioni parlamentari, con ciò realizzandosi una impropria estensione delle guarentigie previste dall’art. 68 Cost. a soggetti non investiti di tali funzioni.

15.5.– Sulla base di tali criteri, deve escludersi che, nell’intervento eseguito nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019, la polizia giudiziaria abbia ecceduto rispetto a quanto strettamente necessario a eseguire il provvedimento autorizzativo del GIP del 12 aprile 2019, e comunque rispetto a quanto consentito allo stesso GIP (e ancor prima alla Procura, in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo) sulla base di una corretta interpretazione dell’art. 68 Cost. e dell’art. 4 della legge n. 140 del 2003.

Come si evince dalla più volte citata annotazione di servizio allegata alla relazione del 27 luglio 2019, il minimum di verifiche sui luoghi richiesto dal GIP – consistente nell’individuazione del locale «in uso all’indagato [on. Sammartino]», nel quale le microspie dovevano essere installate – risulta in effetti essere stato adempiuto dalla polizia giudiziaria sulla base di una ricognizione meramente estrinseca degli oggetti presenti nei diversi locali dell’unità immobiliare. La verifica in parola ha consentito l’attribuzione all’uso del solo indagato Sammartino di tre locali anziché di uno solo, come si era ipotizzato in sede di richiesta del provvedimento autorizzativo. E tale attribuzione è stata effettuata al fine esclusivo di installare ulteriori microspie, per la cui concreta attivazione – rispetto ai due locali ulteriori rispetto a quello oggetto del primo provvedimento – la Procura ha dovuto richiedere e ottenere un nuovo provvedimento autorizzativo del GIP, il successivo 1° agosto.

Con le medesime modalità, a quanto si comprende dalle pur succinte indicazioni contenute nella predetta annotazione di servizio, gli operanti risultano aver individuato «l’ufficio in accertato utilizzo del Sen. Valeria Sudano», che conseguentemente «non veniva interessato da alcun tipo di operazione».

15.6.– Anche sotto il profilo da ultimo esaminato, in conclusione, si deve ritenere la non fondatezza del ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania e al Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale richiedere, disporre ed effettuare le intercettazioni autorizzate con i decreti emessi in data 12 aprile 2019 e 1° agosto 2019, nell’ambito del procedimento penale iscritto al n. 2280/2018 R.G.N.R.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 aprile 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI