ORDINANZA N. 43
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, recante «Attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 agosto 2025, depositato in cancelleria il giorno successivo, iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2025, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 9 febbraio 2026.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 23 febbraio 2026.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 13 agosto 2025 e depositato il giorno successivo, iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Sardegna 16 giugno 2025, n. 16, recante «Attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e integrazioni alla legge regionale n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna», in riferimento all’art. 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
che la disposizione impugnata ha inserito, dopo il comma 2 dell’art. 39 della legge della Regione Sardegna 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, al fine di regolare l’attività dei soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea;
che, in virtù delle innovazioni citate, tali soggetti «ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che agevolino l’incontro tra la domanda e l’offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri» (comma 2-bis) e annotano in un foglio di servizio in formato elettronico la targa del veicolo, il nome del conducente, la data, il luogo e i chilometri di partenza e arrivo, l’orario d’inizio servizio, di destinazione e l’orario di fine servizio e i dati del committente del servizio (comma 2-ter);
che la Giunta regionale, su proposta dell’assessore in materia di trasporti, definisce gli accorgimenti procedurali in ordine alla trasmissione elettronica dei dati, «nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio» (comma 2-quater);
che, nelle more dell’adozione di tali accorgimenti procedurali, i soggetti iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio pubblico non di linea possono annotare i dati «in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi già previsti dall’articolo 11, comma 4, della legge n. 21 del 1992» (comma 2-quinquies);
che la previsione impugnata, ad avviso del ricorrente, travalicherebbe la più circoscritta competenza legislativa regionale che lo statuto speciale attribuisce in materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, senza estendersi alla «conformazione di un dato settore economico sulla base di determinate caratteristiche degli operatori», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.);
che, in particolare, la disciplina in esame, nel regolare i contenuti e le modalità di tenuta del foglio di servizio elettronico e nel consentirne la sostituzione con una versione cartacea, si porrebbe in contrasto con l’art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
che la disposizione impugnata, nella parte in cui introduce il comma 2-bis nell’art. 39 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2005 e consente la ricezione delle prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente anche mediante l’impiego di strumenti tecnologici, finalizzati ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta, confliggerebbe anche con l’art. 3 Cost. «innanzitutto sotto il profilo della razionalità e adeguatezza dell’intervento normativo» e, in secondo luogo, sotto il profilo dell’eguaglianza, in quanto darebbe àdito a sistemi differenziati per gli operatori del medesimo settore;
che la Regione autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, con atto depositato il 22 settembre 2025, e ha chiesto di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di legittimità costituzionale;
che, secondo la difesa regionale, sarebbero generiche le censure sulla discrepanza tra la normativa statale e quella impugnata;
che le doglianze, nel merito, non sarebbero comunque fondate, in quanto la disciplina impugnata sarebbe espressione della potestà legislativa primaria in materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie e imporrebbe espressamente l’osservanza della normativa statale di principio;
che la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» non potrebbe essere così pervasiva da privare le regioni di ogni margine d’intervento nell’esercizio delle competenze legislative ad esse spettanti;
che il 30 gennaio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2026, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sulla base delle considerazioni della sentenza di questa Corte n. 163 del 2025, che ha ravvisato nella disciplina statale attuativa della normativa primaria, evocata anche a supporto dell’impugnativa, un’indebita interferenza nelle competenze regionali;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma della Sardegna con atto del 5 febbraio 2026, depositato in pari data, previa conforme deliberazione della Giunta regionale del giorno precedente.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma della Sardegna;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 18, n. 15 e n. 14 del 2026).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI