SENTENZA N. 4
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio 2025, depositato in cancelleria il 1° marzo 2025, iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;
uditi l’avvocato dello Stato Davide Di Giorgio per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l’avvocato Paolo Scagliola per la Regione Puglia;
deliberato nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2025, depositato il 1° marzo 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)».
1.1.– L’art. 98 della legge regionale impugnata (rubricato «Promozione della realtà virtuale nella formazione medica e delle professioni sanitarie») collocherebbe nel perimetro del bilancio sanitario regionale finanziamenti in favore di enti estranei al Servizio sanitario nazionale finalizzati a interventi e attività variamente legate alla formazione professionale.
Tale disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con riguardo alla materia «coordinamento della finanza pubblica», in relazione all’art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
In particolare, l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 prevede che «[n]ell’ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso». Pertanto, l’inclusione nel bilancio sanitario regionale di costi relativi ad attività di formazione ovvero allo studio e alla ricerca universitaria comporterebbe una violazione delle regole sulla rendicontazione della spesa sanitaria regionale.
La violazione della disciplina statale sarebbe evidente considerando come la disposizione impugnata, ponendo a carico della missione 13 del bilancio della Regione Puglia, relativa alla tutela della salute, spese volte a finanziare attività legate alla formazione in favore di enti estranei al SSN determinerebbe una rappresentazione non corretta del finanziamento sanitario regionale, in violazione dell’evocato principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale posto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.
Tali argomentazioni sarebbero avvalorate da quanto statuito nella sentenza di questa Corte n. 68 del 2024, la quale avrebbe riconosciuto, in una fattispecie analoga concernente la legge della Regione Sardegna 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), che le spese per l’attivazione e l’accreditamento di corsi di formazione per diverse professionalità, quali gli operatori socio-sanitari e i medici veterinari, «esorbitano dall’ambito delle risorse connesse al finanziamento del servizio sanitario regionale» e, pertanto, «alterano la struttura del perimetro delle spese sanitarie prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, così eludendo le finalità di armonizzazione contabile».
1.2.– Censure analoghe sono rivolte all’art. 160 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Contributo straordinario per la ricerca e gli studi digital health e tecnologie digitali per la sanità pugliese»). La disposizione de qua, infatti, assegna all’Università del Salento, ovvero a un ente esterno al SSN, dotazioni finanziare relative alla missione 13 del bilancio regionale per sostenere le attività di studio e di ricerca sulla telemedicina e su altre tecnologie medico-informatiche attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale.
Così facendo, la Regione Puglia porrebbe a carico del bilancio sanitario regionale spese che non avrebbero alcuna specifica attinenza con l’ambito della tutela della salute, determinando una non corretta rappresentazione del bilancio sanitario e la violazione dei principi di «coordinamento della finanza pubblica» e di armonizzazione contabile stabiliti dallo Stato (sul punto è citata la sentenza di questa Corte n. 80 del 2017).
Il ricorrente richiama integralmente quanto già argomentato in relazione alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 98 della legge regionale in esame, lamentando la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto le risorse destinate a finanziare il sistema sanitario non potrebbero essere destinate agli istituti universitari per l’attivazione di corsi di laurea o di formazione post-universitaria, né per il sostegno a programmi di studio e di ricerca.
1.3.– È impugnato altresì l’art. 117 della medesima legge reg. Puglia n. 42 del 2024 (rubricato «Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento alimentare») il quale prevede che «[n]elle disposizioni regolamentari o attuative della Giunta regionale in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare è prevista, tra le altre, la figura professionale del biologo nutrizionista».
La disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, nel richiedere che le strutture si dotino della figura del biologo nutrizionista, farebbe riferimento a una professionalità non prevista dalla legge nazionale, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. che riserva alla legislazione dello Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di professioni, in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), indicato quale norma interposta.
In particolare, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con il predetto art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 ai sensi del quale «[l]a potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale» che dètta i principi fondamentali della materia, individua le nuove figure professionali e disciplina l’istituzione di nuovi albi professionali.
Assume l’Avvocatura generale che l’ordinamento italiano non prevede, come autonoma e specifica figura professionale, il biologo nutrizionista ma soltanto quella del biologo, ferme restando le specifiche conoscenze e competenze acquisite attraverso la formazione.
Ciò posto, la disposizione regionale impugnata, proprio in quanto prevede come necessaria ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento della rete di assistenza una figura non prevista dalla legge dello Stato, ovvero quella di biologo nutrizionista, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.
1.4.– Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., anch’essi in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, indicato quale norma interposta.
L’art. 132 (rubricato «Trattamento dei disturbi dello spettro autistico previste dagli articoli 4, 5 e 6 del r.r. 9/2016») disciplina l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico e prevede, «in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti», l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione.
L’art. 217 della stessa legge regionale prevede che per consentire l’avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche (CRAP) dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità, nelle more della programmazione di un’adeguata formazione per alcune professionalità al momento carenti, è disposta l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione (terapista occupazionale, educatore professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica).
I predetti artt. 132 e 217 sarebbero costituzionalmente illegittimi poiché contrasterebbero con la normativa nazionale che riserva alla potestà legislativa dello Stato l’individuazione delle diverse figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti.
Viene, in particolare, censurato il concetto di intercambiabilità posto alla base di entrambe le disposizioni impugnate, in quanto, osserva il ricorrente, nell’ambito delle professioni sanitarie, ciascuna figura ha, in base al proprio specifico profilo e percorso formativo, competenze e responsabilità riservate e distinte che ne determinano l’appartenenza a distinti ordini professionali.
Prevedere l’intercambiabilità delle figure professionali della riabilitazione determinerebbe una violazione dei principi fondamentali in materia di professioni nella quale, secondo l’orientamento di questa Corte, è riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti e alla competenza legislativa delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale (sono citate le sentenze n. 178 del 2014 e n. 108 del 2012).
2.– Con atto depositato in data 4 aprile 2025 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, deducendo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri in ordine agli artt. 117, 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024. La Regione Puglia non ha svolto invece difese in relazione alle questioni aventi a oggetto gli artt. 98 e 160 della medesima legge regionale.
Secondo la difesa pugliese, le censure formulate dal ricorrente muoverebbero da una lettura parziale, fuorviante e disorganica delle disposizioni impugnate.
Ad avviso della Regione, la disciplina impugnata circoscriverebbe puntualmente il proprio ambito applicativo, limitandolo al perimetro della competenza legislativa e amministrativa riservata dalla Costituzione alla potestà regionale, «senza prevedere alcuna deroga, né lesione dei parametri costituzionali e/o delle norme interposte, peraltro impropriamente evocati».
2.1.– Quanto all’impugnazione dell’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, la Regione eccepisce innanzitutto l’inammissibilità della questione per carenza di motivazione: l’Avvocatura dello Stato si sarebbe limitata a evocare norme generali, oltre che un parere del Consiglio superiore della sanità del 2011, senza alcun riferimento alla normativa interposta effettivamente rilevante, ossia la legge statale istitutiva della professione di biologo (legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della professione di biologo»), contenente anche la relativa disciplina e la modulazione dell’ambito delle competenze.
Tale vizio inciderebbe sulla esaustività dell’iter motivazionale, in quanto denunciare l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale per aver creato una nuova figura professionale, prescindendo da ogni disamina della normativa statale disciplinante la professione di biologo renderebbe la motivazione meramente assertiva e lacunosa (è citata la sentenza di questa Corte n. 80 del 2023).
Nel merito, la Regione osserva anzitutto che l’impugnato art. 117 prevede la figura del biologo nutrizionista, nell’ambito di una regolamentazione volta a «valorizzare la professione del biologo che opera in équipe specializzata nella gestione e cura dei disturbi alimentari, senza tuttavia invadere le competenze proprie del medico-chirurgo, del biologo e del dietista, come disciplinate dalla normativa nazionale vigente».
In base alla disciplina di riferimento, il biologo, in quanto tale, sarebbe abilitato all’elaborazione autonoma di profili nutrizionali, mentre il biologo nutrizionista opererebbe in un’ottica di stretta collaborazione interdisciplinare con altri professionisti sanitari, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze.
A titolo esemplificativo, sostiene la difesa regionale che il biologo nutrizionista non potrebbe fare diagnosi mediche o prescrivere farmaci, posto che il suo ruolo primario sarebbe quello dell’educazione alimentare, anche per la prevenzione di molte patologie.
Sotto il profilo tecnico-scientifico, il biologo nutrizionista sarebbe in possesso di conoscenze approfondite sugli alimenti e sugli effetti che essi determinano sui singoli pazienti, così da poter elaborare piani alimentari personalizzati, nel rispetto del fabbisogno nutrizionale del paziente.
A differenza del biologo nutrizionista, il dietologo è invece un medico specializzato che, con la sua formazione, è competente a diagnosticare le varie patologie legate all’alimentazione e a predisporre i seguenti trattamenti terapeutici.
In questo contesto, il biologo nutrizionista potrebbe intervenire successivamente alla diagnosi medica per elaborare un piano nutrizionale mirato, contribuendo al percorso di cura e prevenzione.
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 396 del 1967 «[f]ormano oggetto della professione di biologo: a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante; c) problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante; d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta; e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche); h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti».
Le competenze del biologo sarebbero altresì definite dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 22 luglio 1993, n. 362 (Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi), che, all’allegata Tabella F, stabilisce le tariffe per la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo; d.m. che sarebbe ripreso anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quinta, 16 novembre 2005, n. 6394) nell’individuazione delle competenze di biologi.
Evidenzia la Regione Puglia che anche l’Ordine nazionale dei biologi avrebbe previsto la sussistenza di un codice di attività per il biologo nutrizionista, avrebbe confermato la competenza del biologo a elaborare diete, riprendendo le disposizioni normative e la sentenza del Consiglio di Stato del 2005 richiamata, e avrebbe ribadito che per svolgere la professione di biologo nutrizionista non sarebbe necessaria la specializzazione, essendo sufficiente l’obbligatoria iscrizione all’Ordine nazionale dei biologi nella sezione A del relativo albo.
Lo stesso Ordine, riferisce la Regione, avrebbe sostenuto che l’art. 3 della legge n. 396 del 1967 e il citato d.m. n. 362 del 1993 consentono al biologo di elaborare diete ottimali (sono citati pareri del Consiglio superiore di sanità del 15 dicembre 2009 e del 12 aprile 2011) e che il biologo nutrizionista può svolgere la sua professione in totale autonomia senza la presenza del medico. Precisa altresì la difesa regionale che mentre il biologo in possesso di laurea quinquennale iscritto nella sezione A dell’albo dell’Ordine nazionale dei biologi può firmare in totale autonomia diete e consulenze nutrizionali, il dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare; collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione; elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (decreto 2 aprile 2001 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie», Allegato 3, classe 3).
Rileva, inoltre, la Regione che il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti), all’art. 31, contribuirebbe a definire l’attività professionale del biologo iscritto alla sezione A dell’albo (quest’ultima riservata a chi è in possesso della laurea specialistica, inclusa quella della classe di laurea «Scienze della nutrizione umana» 69/S – successivamente definita LM/61 dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», come modificato, da ultimo, dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico - Riforma 1.5 - Classi di laurea (milestone M4C1-10)» – pure valida per l’ammissione all’esame di Stato finalizzato all’iscrizione alla sezione A del predetto albo).
Rappresenta inoltre la difesa regionale che l’Ordine nazionale dei biologi, nel riprendere i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità del 15 dicembre 2009 e del 12 aprile 2011, avrebbe precisato i compiti del biologo nutrizionista, concludendo che debba acquisire specifica professionalità e adeguate conoscenze nelle materie attinenti alla professione (è citata la deliberazione del Consiglio dell’Ordine nazionale dei biologi 26 settembre 2019, n. 433).
Dalla normativa settoriale richiamata emergerebbe, dunque, che le questioni di legittimità costituzionale sarebbero del tutto non fondate, non avendo la disposizione impugnata introdotto una nuova figura professionale.
Sostiene, inoltre, la difesa regionale che, per un diverso profilo, non sussisterebbe comunque il rischio di uno sconfinamento delle competenze del professionista biologo nutrizionista in quelle del medico chirurgo, atteso che la presenza di quest’ultima figura e del dietista sarebbe già prevista dal regolamento della Regione Puglia 21 marzo 2017, n. 8, recante «Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno», il quale prevede, per qualsiasi tipologia di struttura (ambulatorio, ambulatorio intensivo e residenza terapeutico-riabilitativa extraospedaliera), la figura professionale del medico internista/endocrinologo/specialista in scienze dell’alimentazione oltre che del dietista.
Peraltro, la stessa finalità della disposizione impugnata farebbe dubitare, ad avviso della Regione, della correttezza del parametro costituzionale evocato dal ricorrente, poiché la materia effettivamente attinta sarebbe la «tutela della salute» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8-ter, comma 4, e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che attribuiscono alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome la disciplina delle autorizzazioni sanitarie.
Conclusivamente, la disposizione impugnata non disciplinerebbe i compiti del biologo nutrizionista e neppure prevederebbe un albo o una nuova figura professionale; al contrario, la disposizione afferirebbe alla materia «tutela della salute», anche per il profilo dell’organizzazione sanitaria regionale.
Essa conterrebbe una previsione che incide sulle autorizzazioni sanitarie e sull’organizzazione sanitaria, parte integrante della materia «tutela della salute», riconducibile alla competenza legislativa concorrente di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., «costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate» (è citata la sentenza di questa Corte n. 9 del 2022). Conseguentemente, l’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 sarebbe perfettamente conforme al riparto costituzionale delle competenze legislative, essendo già espressamente prevista a livello nazionale una analoga figura professionale.
2.2.– Con riguardo alle questioni promosse nei confronti degli artt. 132 e 217, la Regione ne eccepisce innanzitutto l’inammissibilità per carenza motivazionale, atteso che non sarebbe chiarito in che modo le disposizioni regionali possano arrecare il vulnus denunciato, né sarebbero citate le norme interposte che si assumono violate.
Nel merito, il ricorso sarebbe comunque non fondato.
L’istituto dell’intercambiabilità – afferma la difesa regionale – non rivestirebbe carattere di definitività, bensì costituirebbe una misura di carattere transitorio, limitata a un periodo massimo di 24 mesi, termine necessario per consentire l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico (art. 132) e delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche, dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità (art. 217).
Ad avviso della Regione, il ricorso all’intercambiabilità delle figure professionali, così come disciplinato nelle disposizioni impugnate, non potrebbe violare i principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di professioni, atteso che l’intercambiabilità non andrebbe intesa in termini di “sostituibilità” tra professionisti appartenenti a discipline differenti, trattandosi, al contrario, di una misura volta a garantire la presenza delle figure professionali più appropriate alle specifiche esigenze del paziente.
In concreto, la struttura sanitaria, una volta garantita la presenza di tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente (nel caso dell’art. 132: il logopedista, il terapista della neuro psicomotricità, il terapista occupazionale, l’educatore professionale nonché lo psicologo) potrebbe procedere all’intercambiabilità esclusivamente con riferimento a eventuali figure professionali ulteriori o eccedenti rispetto al nucleo minimo garantito, valutando le necessità assistenziali dei singoli pazienti in trattamento.
L’intercambiabilità, pertanto, opererebbe solo in via «“residuale”», ossia dopo che sia stata assicurata la presenza di tutte le figure professionali richieste dai rispettivi regolamenti regionali in materia di requisiti organizzativi e limitatamente alle professionalità in esubero; ciò sarebbe peraltro previsto dalle stesse disposizioni impugnate laddove statuiscono espressamente che rimangono fermi sia il numero complessivo di unità, sia la presenza delle figure professionali previste dalla disciplina di riferimento.
Pertanto, laddove si voglia ritenere che le disposizioni in esame rientrino nella materia delle professioni, sarebbe rispettato il perimetro della competenza legislativa statale, avendo il legislatore regionale adottato misure legate alla realtà territoriale, senza incidere sulla disciplina delle singole professioni o modificare gli ambiti delle rispettive competenze.
Ad avviso della difesa regionale la questione sarebbe comunque non fondata in quanto si verterebbe in materia di tutela della salute, afferendo le disposizioni impugnate a misure organizzative della sanità regionale.
3.– La Regione Puglia, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato memoria in cui insiste per l’inammissibilità e, in subordine, per la non fondatezza delle questioni aventi a oggetto gli artt. 117, 132 e 217.
3.1.– La difesa regionale ribadisce l’inammissibilità delle censure rivolte all’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, in quanto formulate con motivazioni assertive e lacunose, per non essersi il ricorrente confrontato con la normativa che disciplina la figura del biologo e la sua formazione accademica.
La questione sarebbe comunque non fondata, poiché la disposizione regionale non avrebbe introdotto una nuova figura professionale, ma avrebbe esclusivamente previsto che nei centri per la cura dei disturbi del comportamento alimentare sia presente un biologo con specializzazione in scienze della nutrizione.
3.2.– Anche le questioni aventi a oggetto gli artt. 132 e 217 sarebbero inammissibili per carenza motivazionale, poiché il ricorso non solo non dimostrerebbe la lesione, ad opera delle disposizioni regionali impugnate, dei principi fissati dallo Stato in materia di professioni, ma non avrebbe neppure indicato le norme interposte che si assumono violate.
Nel merito, la difesa regionale insiste per la non fondatezza delle censure, trattandosi di intervento finalizzato a garantire la migliore cura dei pazienti nei centri indicati, riconducibile alla materia «tutela della salute».
Considerato in diritto
4.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 12 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato varie disposizioni della legge reg. Puglia n. 42 del 2024.
Riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il medesimo ricorso, vengono ora esaminate quelle relative agli artt. 98, 117, 132, 160 e 217 della suddetta legge regionale, sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alle materie «coordinamento della finanza pubblica» e «professioni», in relazione – quanto agli artt. 98 e 160 – all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, che sancisce il principio dell’esatta perimetrazione delle entrate e uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale; e – quanto agli artt. 117, 132 e 217 – all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, ai sensi del quale «[l]a potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale», norme entrambe considerate principi fondamentali delle suddette materie.
4.1.– Più precisamente, il ricorrente ritiene che gli artt. 98 e 160 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, nella parte in cui prevedono l’utilizzazione delle risorse afferenti al cosiddetto perimetro sanitario per la copertura di spese volte – rispettivamente – alla promozione della realtà virtuale nei nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e nelle professioni sanitarie, e per sostenere il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento, violerebbero il principio della esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento della spesa sanitaria prevista dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, così ledendo la competenza legislativa statale nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
4.2.– Quanto all’impugnato art. 117 della legge regionale (rubricato «Organico nelle residenze terapeutico riabilitative per il trattamento di soggetti con Disturbi del Comportamento alimentare»), secondo il ricorrente tale disposizione, nella parte in cui prevede la presenza di biologi nutrizionisti nelle residenze terapeutico riabilitative quale requisito per l’ottenimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento necessari per l’attivazione dei servizi sanitari, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia «professioni», in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, indicato quale norma interposta.
La legge nazionale non prevedrebbe, infatti, una autonoma figura professionale del biologo nutrizionista, ma solo quella del biologo: sicché la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con il citato art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, in forza del quale, nella materia considerata, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, alla quale resta pertanto riservata l’individuazione di nuove figure professionali e l’istituzione di nuovi albi professionali.
4.3.– Il ricorrente impugna, infine, gli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che prevedono, in attesa «di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità ora carenti», l’intercambiabilità, per un periodo transitorio di massimo 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione, in relazione ai bisogni assistenziali dei soggetti in trattamento e per esigenze di turnazione, rispettivamente nei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico, e nelle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reato ad elevata complessità.
I richiamati artt. 132 e 217 violerebbero anch’essi l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006.
Viene, in particolare, censurato il concetto di intercambiabilità posto alla base di entrambe le disposizioni impugnate, in quanto, osserva il ricorrente, nell’ambito delle professioni sanitarie, ciascuna figura avrebbe, in base al proprio specifico profilo e percorso formativo, competenze e responsabilità riservate e differenti che ne determinano l’appartenenza a distinti ordini professionali. Prevedere l’intercambiabilità delle figure professionali della riabilitazione determinerebbe una violazione dei principi fondamentali della materia «professioni» nella quale, secondo l’orientamento di questa Corte, sarebbe riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, e alla competenza legislativa delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentino uno specifico collegamento con la realtà regionale.
5.– Preliminarmente deve rilevarsi che, nel costituirsi in giudizio, la Regione Puglia non ha svolto difese in ordine alle questioni aventi a oggetto gli artt. 98 e 160 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, che stanziano contributi per il sostegno alla telemedicina e alla digital health, ma solo su quelle concernenti gli artt. 117, 132 e 217 della legge regionale stessa, delle quali ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità.
5.1.– Quanto all’impugnato art. 117, relativo alla figura del biologo nutrizionista, la Regione Puglia sostiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile perché non conterrebbe alcun riferimento alla normativa interposta effettivamente rilevante, ossia quella statale istitutiva della professione di biologo. Tale vizio inciderebbe sulla esaustività dell’iter motivazionale, in quanto la censura, prescindendo da ogni disamina della predetta normativa, sarebbe lacunosa e meramente assertiva.
L’eccezione non è fondata.
Le motivazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, benché scarne, sono sufficienti a individuare la ratio della censura – ossia la circostanza che l’intervento della Regione non si sarebbe limitato a disciplinare la figura del biologo nell’ambito dei principi fondamentali individuati dalla disciplina statale, ma avrebbe creato una “nuova” figura di professionista con competenze proprie sia del biologo che del medico chirurgo –, la correttezza degli argomenti addotti a suo sostegno attenendo semmai al merito della questione (in questo senso, ex multis, sentenze n. 80 del 2025, n. 32 del 2023 e n. 53 del 2020).
5.2.– Con riguardo alle questioni promosse nei confronti degli artt. 132 e 217, la Regione ne eccepisce l’inammissibilità per difetto di motivazione, in quanto il ricorso non chiarirebbe in qual modo le disposizioni regionali possano arrecare il vulnus denunciato, né indicherebbe le norme interposte che si assumono violate.
Anche questa eccezione non è fondata.
La concisa motivazione del ricorso non ha impedito alla difesa regionale di elaborare una compiuta argomentazione difensiva nel merito (in questo senso, ex multis, sentenze n. 80 del 2025, n. 53 del 2020, n. 80 e n. 14 del 2017 e n. 215 del 2015).
6.– Nel merito, quanto alle questioni aventi a oggetto gli artt. 98 e 160 della legge regionale impugnata, occorre delimitare il thema decidendum al comma 5 dell’art. 98 e al comma 2 dell’art. 160, là dove prevedono che gli interventi stabiliti dai commi precedenti dei medesimi articoli siano finanziati con le risorse della Missione 13 «Salute», Programma 7 «Ulteriori spese in materia sanitaria», rispettivamente, Titolo 1 «Spese correnti» e Titolo 2 «Spese in conto capitale».
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che tali disposizioni violerebbero i principi contabili sul cosiddetto perimetro sanitario stabiliti dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, dettati dal legislatore statale nella materia «coordinamento della finanza pubblica», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.
6.1.– Le questioni sono fondate.
Questa Corte, con indirizzo costante, ha chiarito che l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, «“un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale”, al dichiarato “fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti” di programmazione finanziaria sanitaria». Tale disposizione appare funzionale, coerentemente con la sua rubrica (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali), a evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA (sentenza n. 1 del 2024, nonché, in senso analogo, sentenze n. 169 e n. 68 del 2024).
I principi contabili generali stabiliti dal d.lgs. n. 118 del 2011 e applicati per il settore sanitario costituiscono, secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del decreto medesimo, principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e sono finalizzati alla tutela dell’unità economica della Repubblica nella prospettiva di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Per conseguire tale obiettivo, il comma 1 dell’art. 20 prescrive l’adozione di un’articolazione dei capitoli di bilancio che consenta di garantire «separata evidenza» delle grandezze ivi tipizzate, la prima delle quali, nella Sezione A) «Entrate» (lettera a), indica il «finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante» dalle richiamate fonti di programmazione, cui corrisponde, alla lettera a) della Sezione B) «Spesa», la «spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA».
Per il perimetro sanitario così portato a evidenza, sono poi fissate specifiche regole contabili che, come enuncia il successivo comma 2, sono volte a «garantire effettività al finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria».
In definitiva, il richiamato art. 20 non solo stabilisce regole finalizzate ad assicurare la perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale, anche nell’ottica di coordinamento degli obiettivi di finanza pubblica, ma stabilisce anche «condizioni indefettibili nella individuazione e allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni» (sentenza n. 197 del 2019).
6.1.1.– Ebbene, l’impugnato art. 98 stanzia 150 mila euro (comma 5) per «rafforzare i rapporti di collaborazione e le sinergie fra il sistema di istruzione superiore-università ed istituti tecnici di formazione (ITS) e il tessuto locale delle piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica», anche mediante «promozione di modalità di didattica innovativa» (comma 1). Il comma 2 individua poi i diversi interventi finanziabili. Nello specifico: progetti rivolti a utilizzare le tecnologie innovative basate su realtà virtuale per la didattica e la formazione nell’area medica e delle professioni sanitarie; l’implementazione di attività didattiche e formative che possano permettere ad una ampia platea di studenti e professionisti in formazione l’accesso a esercitazioni pratiche, come ad esempio in campo anatomico, chirurgico, di assistenza al paziente, altrimenti impossibili da realizzare; la creazione di un ambiente collaborativo fra università, ITS e rete delle piccole e medie imprese pugliesi attraverso l’istituzione di canali formali di comunicazione e collaborazione; iniziative formative finalizzate a promuovere la conoscenza e la progressiva familiarità con la realtà virtuale da parte di studenti e professionisti in formazione; attività di informazione e divulgazione delle attività di didattica innovative basate sulla realtà virtuale mirate anche ad aumentare l’attrattività dell’offerta formativa regionale nei confronti di un pubblico nazionale ed internazionale. Il comma 3 prevede poi che tali interventi possano essere attivati «dalle Scuole mediche, dai Dipartimenti universitari sedi di corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria e corsi di laurea delle professioni sanitarie, dagli ITS sedi di formazione attinenti all’area sanitaria, in collaborazione con piccole e medie imprese pugliesi con una comprovata esperienza nel settore della realtà virtuale applicata alla didattica».
La lettura delle richiamate disposizioni regionali evidenzia che le risorse di cui all’impugnato art. 98, comma 5, indirizzate a pur lodevoli attività divulgative e didattiche, non sono destinate, nemmeno indirettamente, a finanziare prestazioni sanitarie, cosicché, onde evitare opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati al finanziamento delle spese sanitarie, deve riconoscersi che la previsione del loro finanziamento si pone in contrasto con il principio della esatta perimetrazione delle suddette spese, sancito dal citato art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011.
6.1.2.– Il ricorso è altresì fondato quanto all’impugnato art. 160 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, il quale prevede, al comma 1, che la Regione sostiene il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento nello studio e ricerca sulla digital health e le più aggiornate tecnologie digitali, «sia come strumenti di prevenzione per la salute della prima infanzia, sia per l’innovazione dei servizi sanitari e dell’ingegneria clinica: telemedicina, neurosviluppo, tecnologia digitale e sensoristica per la medicina preventiva, partecipativa e personalizzata», stanziando per tali finalità, al comma 2, 30 mila euro per l’anno 2025.
Occorre osservare che lo sviluppo della telemedicina e, più in generale, della tecnologia in ambito sanitario è un obiettivo di rilievo che, non a caso, è oggetto anche di una specifica Missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Missione 6, C1), dedicata alla salute. Nell’ambito di questa Missione la telemedicina è considerata un mezzo per contribuire a ridurre gli attuali divari geografici e territoriali in campo sanitario grazie all’armonizzazione degli standard di cura garantiti dalla tecnologia, per assicurare una migliore esperienza di cura per gli assistiti e per migliorare i livelli di efficienza dei sistemi sanitari regionali tramite la promozione dell’assistenza domiciliare e di protocolli di monitoraggio da remoto.
Gli interventi previsti nella disposizione regionale impugnata, destinati a finanziare il Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento, avrebbero potuto trovare copertura con risparmi della gestione sanitaria (art. 30 del d.lgs. n. 118 del 2011), se la Regione non fosse già impegnata in un piano di rientro; ovvero essere finanziati con i fondi del PNRR, con riguardo ai progetti legati alla richiamata Missione 6, C1.
Nel caso di specie, invece, i fondi del Servizio sanitario regionale – che, per Regioni in piano di rientro come la Puglia, sono preordinati al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza – non sono utilizzabili per spese che, come quelle in questione, non sono direttamente destinate a prestazioni sanitarie, sebbene non possa escludersi che in futuro possano essere sviluppate tecniche applicative della telemedicina che consentano di ricondurre i relativi interventi nell’ambito delle medesime.
Nel caso oggetto del presente giudizio, a essere in contrasto con gli evocati parametri costituzionali non è, pertanto, l’impegno della Regione a sostenere le già menzionate spese: «costituzionalmente illegittima è la copertura degli oneri connessi a tali iniziative con le specifiche risorse ordinarie destinate alle spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA» (sentenza n. 132 del 2021).
L’art. 160, comma 2, là dove prevede l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie, correla a una entrata certamente sanitaria (quale il Fondo sanitario) una spesa invece estranea a questo ambito, alterando così la struttura del perimetro sanitario prescritto dall’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, la cui finalità di coordinamento e di armonizzazione contabile risulta chiaramente elusa (in senso analogo, sentenza n. 233 del 2022).
6.1.3.– Pertanto, gli artt. 98, comma 5, e 160, comma 2, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, conseguentemente, con l’art. 117, terzo comma, Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 5 dell’art. 98 e del comma 2 dell’art. 160 impone alla Regione Puglia, nell’ipotesi in cui intenda realizzare gli interventi previsti nei medesimi articoli, di reperire le risorse per la loro copertura riducendo spese diverse da quelle sanitarie.
7.– La questione avente a oggetto l’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 non è fondata.
Questa Corte ha costantemente affermato che è riservata allo Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti, mentre è attribuita alle regioni l’adozione della normativa di dettaglio concernente eventuali profili organizzativi delle professioni che hanno un collegamento con la realtà regionale (sentenze n. 196 e n. 161 del 2025, n. 127 del 2023, n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005).
Tuttavia, la disposizione regionale impugnata non ha in alcun modo l’effetto di dare vita a una inedita figura professionale distinta da quelle operanti in forza della legislazione statale.
L’art. 117, contrariamente a quanto assume l’Avvocatura generale, non istituisce, infatti, una nuova figura professionale, ma si limita a prevedere che nei centri per la cura dei disturbi alimentari sia presente un biologo con specializzazione in nutrizione.
La normativa nazionale che regola la materia è contenuta nell’art. 3 della legge n. 396 del 1967, secondo cui «[f]ormano oggetto della professione di biologo: […] b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante […]. L’elencazione di cui al presente articolo non limita l’esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell’albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti».
Per costante giurisprudenza di questa Corte, confermata anche di recente (sentenza n. 161 del 2025), fermo restando il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali è riservata allo Stato, rimane «nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale» (sentenza n. 209 del 2020; in senso analogo, anche sentenze n. 127 del 2023, n. 6 del 2022 e n. 241 del 2021).
Se, dunque, l’istituzione di nuovi e diversi albi rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali esula dalla competenza legislativa concorrente delle regioni nella materia «professioni» (ex plurimis, sentenza n. 127 del 2023), nel caso di specie la Regione si è limitata a specificare la figura professionale che deve comporre il team di specialisti presenti nei centri regionali per la cura dei disturbi dell’alimentazione, individuandola in quella del biologo nutrizionista, già evincibile dalla legislazione statale. Ciò nel pieno esercizio della propria competenza concorrente in materia di tutela della salute, rispetto alla quale l’organizzazione sanitaria rappresenta componente essenziale (ex multis, sentenze n. 84 del 2025, n. 202 del 2024 e n. 112 del 2023).
Nemmeno violata è la competenza legislativa statale in materia di professioni per potenziali sovrapposizioni fra la figura del biologo e quella del dietista.
Mentre, infatti, il biologo in possesso di laurea quinquennale iscritto nella sezione A dell’albo dell’Ordine nazionale dei biologi può, come il medico, formulare diete e fornire consulenze nutrizionali, il dietista è un professionista sanitario in possesso di laurea triennale che organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica in particolare, collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico-sanitario del servizio di alimentazione, elabora, formula e attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte del paziente; collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento alimentare (decreto MUR 2 aprile 2001).
La competenza del biologo in merito all’elaborazione di diete, dunque, non solo non confligge con i compiti del dietista, ma è anche più ampia. L’Ordine nazionale dei biologi ha, infatti, previsto la sussistenza di un codice di attività per il biologo nutrizionista, confermando la sua competenza a elaborare diete, aggiungendo che per svolgere la professione di biologo nutrizionista non è necessaria la specializzazione, essendo sufficiente l’iscrizione all’Ordine nazionale dei biologi nella sezione A del relativo albo, come confermato anche dal Consiglio dell’Ordine medesimo.
Da tanto si desume la non fondatezza delle censure, non avendo la disposizione impugnata introdotto una nuova figura professionale.
8.– Quanto alle questioni aventi a oggetto gli artt. 132 e 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, esse non sono fondate, nei termini di seguito precisati.
L’art. 132 prevede l’intercambiabilità, per il periodo massimo di 24 mesi, dei tecnici sanitari della riabilitazione (segnatamente: logopedista, terapista della neuro psicomotricità, terapista occupazionale, educatore professionale, psicologo) per consentire, in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità allo stato carenti, l’avvio delle attività dei centri specializzati per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico.
L’art. 217 prevede, allo stesso modo, l’intercambiabilità, per il periodo massimo di 24 mesi, dei professionisti sanitari della riabilitazione (nella specie: terapista occupazionale, educatore professionale, educatore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della riabilitazione neuropsichiatrica), in attesa di programmare una adeguata formazione per alcune professionalità temporaneamente carenti, per consentire l’avvio e il potenziamento delle attività delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche dedicate ai pazienti autori di reati ad elevata complessità.
8.1.– Va rilevato che a livello nazionale esiste un unico albo delle professioni tecniche sanitarie che racchiude diciotto distinti profili individuati da altrettanti decreti ministeriali. Ferma la competenza statale a disciplinare gli ordini e i profili professionali de quibus, deve rilevarsi che le disposizioni oggetto di impugnazione non violano la competenza legislativa statale presidiata dall’art. 117, terzo comma, Cost.; esse sono piuttosto riconducibili alla competenza regionale in materia di organizzazione sanitaria, in quanto si rivelano funzionali a garantire il miglior servizio ai pazienti accolti nei centri per la cura dei disturbi dello spettro autistico, ovvero nelle citate comunità riabilitative. L’intercambiabilità – necessariamente a carattere temporaneo per il limitato periodo individuato dalle disposizioni regionali – deve infatti intendersi non in termini di “sostituibilità” tra professionisti appartenenti a discipline differenti, ma come possibilità di dislocare i diversi professionisti a seconda del numero e della tipologia di pazienti frequentanti le strutture considerate, al fine di garantire la presenza delle figure professionali più appropriate alle specifiche esigenze del paziente.
Come osservato dalla difesa regionale, la struttura, una volta garantita la presenza del numero minimo di tutte le figure professionali previste dalla normativa vigente, può procedere, a seconda delle necessità assistenziali dei singoli pazienti in trattamento e comunque per un periodo massimo di 24 mesi, all’intercambiabilità esclusivamente con riferimento a figure professionali ulteriori o eccedenti rispetto a tale numero minimo.
Il legislatore regionale è intervenuto in un settore di particolare delicatezza prevedendo l’intercambiabilità in via residuale rigorosamente temporanea e in considerazione della carenza di talune figure professionali nel territorio pugliese, al fine di garantire l’avvio dei centri specializzati per la cura dei disturbi dello spettro autistico e delle comunità riabilitative assistenziali psichiatriche, dopo che sia stata assicurata la presenza di tutte le figure professionali richieste dai rispettivi regolamenti regionali.
8.2.– Alla luce di quanto esposto, le disposizioni impugnate, così interpretate, non sono, dunque, lesive dell’art. 117, terzo comma, Cost. perché, lungi dal prevedere che una figura professionale debba o possa svolgere le mansioni di un’altra, sono orientate ad assicurare una migliore e più efficace assistenza al paziente, nell’esercizio delle competenze legislative concorrenti delle regioni nelle materie «professioni» e organizzazione sanitaria, quale parte integrante della materia «tutela della salute».
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 5, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 160, comma 2, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 132 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 217 della legge reg. Puglia n. 42 del 2024, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA