Sentenza  34/2026 (ECLI:IT:COST:2026:34) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SAN GIORGIO
Camera di Consiglio del 26/01/2026;    Decisione  del 26/01/2026
Deposito de˙l 20/03/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 3, primo comma, n. 8), della legge 20/02/1958, n. 75.
Massime: 
Atti decisi: ord. 3/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 34

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso dal Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, nel procedimento penale a carico di V. R., A. A. ed E. G., con ordinanza del 17 dicembre 2024, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, con ordinanza del 17 dicembre 2024, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, nella parte in cui commina la pena della reclusione “da due a sei anni” anziché “fino a sei anni” o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità».

La disposizione viene censurata per «contrasto con i principi di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della sanzione penale (artt. 3, 27 comma 3 Cost.)». L’attuale regime sanzionatorio, infatti, sarebbe «irragionevole e sproporzionato rispetto alle circostanze di fatto del caso concreto nonché alle finalità di tutela della dignità della persona sottese alla fattispecie».

1.1.– In punto di fatto, il rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare tre soggetti imputati del delitto di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958. A ciascuno di essi si contesta di aver posto in essere una pluralità di azioni distinte, esecutive di un medesimo disegno criminoso, volte a favorire la prostituzione di alcune ragazze. In particolare, il giudice a quo precisa che le azioni delittuose attribuite ai singoli imputati sono consistite, rispettivamente, nello stipulare un contratto di lavoro simulato con una ragazza per consentirle di ottenere il rilascio (o il rinnovo) del permesso di soggiorno, nello stipulare un contratto di locazione di un appartamento, poi ceduto in uso per l’esercizio della prostituzione, nel contrarre un matrimonio simulato con una donna ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, nonché – per tutti e tre gli imputati – «nell’accompagnare abitualmente» le ragazze presso i luoghi del meretricio, «premurandosi, poi, di riaccompagnarl[e]» presso le rispettive dimore.

Inoltre, nei confronti di due degli imputati è contestata l’aggravante di cui all’art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958, che prevede il raddoppio della pena se il fatto risulta commesso ai danni di più persone.

1.2.– Con riguardo al requisito della rilevanza, il rimettente sottolinea che la condotta consistita «nell’accompagnare le ragazze nei luoghi di meretricio» assume, nel contesto delle imputazioni, «un ruolo centrale». Gli imputati l’hanno posta in essere «per ragioni essenzialmente riconducibili al loro rapporto personale» con le ragazze, in assenza di alcun compenso e su richiesta di queste ultime. Si evidenzierebbe in ciò «un intento solidaristico», volto a proteggere le ragazze e a preservarne la sicurezza personale, «evitando che rimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l’attività di prostituzione». Ne conseguirebbe una valutazione dei fatti in termini di «minore gravità», ferma restando la pacifica configurazione del reato di favoreggiamento, come derivante dall’azione dell’accompagnamento e del riaccompagnamento delle ragazze.

Il rimettente sottolinea l’impossibilità di graduare la risposta sanzionatoria rispetto alla descritta tipologia di condotta, pur agevolativa della prostituzione, ma costituente espressione di una istanza di tutela nei confronti della persona «individualmente e volontariamente» coinvolta in tale attività. A giudizio del rimettente non sarebbe praticabile, a fronte dell’«ampiezza della littera legis e [del]la stabilità del diritto vivente», una diversa interpretazione della disposizione censurata. Ne deriverebbe uno «squilibrio» sul piano delle conseguenze sanzionatorie, vieppiù dovendosi considerare che la disposizione di cui si tratta accomuna le due diverse condotte di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione, «imbrigliando il giudizio entro il medesimo quadro punitivo».

Né l’irragionevolezza del trattamento punitivo potrebbe essere mitigata attraverso i consueti strumenti di diminuzione della pena. Venendo in considerazione la dignità della persona, come bene indisponibile protetto dalla fattispecie incriminatrice de qua, non si potrebbe attribuire rilevanza al consenso della persona coinvolta nel favoreggiamento, rimanendo quindi non applicabile la circostanza attenuante del concorso doloso della persona offesa (di cui all’art. 62, numero 5, del codice penale). Né potrebbe giovare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, come da giurisprudenza di questa Corte, esse «non hanno la funzione di riequilibrare un trattamento sanzionatorio già in partenza sproporzionato». Analogamente dovrebbe poi dirsi quanto all’istituto della particolare tenuità del fatto (di cui all’art. 131-bis cod. pen.), la cui portata applicativa, peraltro, risulterebbe nella specie limitata in ragione della possibile natura di «reato eventualmente abituale» del favoreggiamento, potendo quest’ultimo configurarsi, come «unico reato», anche mediante la reiterazione di più azioni omogenee. Inoltre, la cornice edittale del reato de quo impedirebbe l’accesso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova (di cui all’art. 168-bis cod. pen.).

Sempre in punto di rilevanza, il rimettente fa notare che le circostanze aggravanti ad effetto speciale, previste dall’art. 4 della legge n. 75 del 1958, sarebbero parimenti espressione di un «rigore sanzionatorio» incompatibile con i principi costituzionali. L’aggravante, avente natura oggettiva, di cui al numero 7) della citata disposizione (fatto commesso ai danni di più persone), che nel caso di specie si configura nei confronti di due dei tre imputati, fa per loro conseguire l’automatico raddoppio della pena, precludendo di fatto la possibilità di ricorrere allo strumento ex art. 131-bis cod. pen., e ciò anche nell’ipotesi-limite (che riguarda uno degli imputati) in cui le persone offese siano solo due. Ne conseguirebbe, a maggior ragione, «un effetto inesorabilmente e ingiustificatamente severo».

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo richiama la sentenza n. 141 del 2019 di questa Corte, che ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti «la latitudine applicativa» dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, nella parte in cui configura come illecito penale pure il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. Il rimettente ricorda che, secondo questa Corte, la prostituzione è assimilabile a una forma di attività economica, in quanto tale soggetta, ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, ai limiti della sicurezza, della libertà e della dignità umana. L’incriminazione del favoreggiamento, in altri termini, avrebbe una funzione di presidio della dignità umana, sul presupposto che la prostituzione, anche volontaria, costituisce un’attività che degrada e svilisce l’individuo e che il bene protetto dalla previsione penale è proprio la dignità umana. Viene sottolineato che, con la menzionata sentenza, questa Corte avrebbe «affidato al giudice del merito il compito di selezionare – sulla base del principio di offensività – le condotte prive di rilevanza penale in quanto sprovviste di ogni potenzialità lesiva».

Tuttavia – osserva il rimettente – l’applicazione di simile «visione binaria (offensività - non offensività del fatto)» rischierebbe, a fronte di una fattispecie di ampia latitudine applicativa, di determinare la violazione «degli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione», in particolare sotto il profilo della proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Nella disposizione censurata, infatti, difetterebbero strumenti atti a calibrare le conseguenze sanzionatorie al reale disvalore del fatto, vieppiù considerando che le condotte di favoreggiamento e di sfruttamento, pur «dotate di una palese differenza in termini di capacità lesiva della dignità personale», sono state equiparate quanto alla pena applicabile. A giudizio del rimettente, infatti, la condotta dello sfruttamento (cui conseguirebbe un duplice mercimonio del corpo) non potrebbe essere parificata a «quella di chi si limita, ad esempio, a dare un passaggio alla prostituta» volendola proteggere dai pericoli della strada: condotta, quest’ultima, che, a differenza dell’altra, potrebbe risultare dovuta a un palese intento solidaristico con «effetto protettivo nei confronti della persona, della sua incolumità e della sua dignità».

L’ordinamento, peraltro, offrirebbe esempi della differenza concettuale tra favoreggiamento e sfruttamento, calibrando le relative risposte sanzionatorie. Il rimettente cita la fattispecie-base del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), rispetto alla quale si differenzia l’ipotesi aggravata concernente la condotta sorretta dal dolo specifico di trarne profitto, che viene punita con un aumento di pena da un terzo alla metà (art. 12, comma 3-ter, del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998). In questo caso – sottolinea il rimettente – vi è dunque stata una diversa valutazione da parte del legislatore, che ha ritenuto di graduare il trattamento sanzionatorio a seconda che la condotta favoreggiatrice sia ispirata da finalità lucrative o meno. La mancanza di una simile distinzione in tema di sfruttamento della prostituzione finirebbe con il parificare, in maniera irragionevole, ipotesi significativamente differenti, senza contare che, nel caso dell’immigrazione clandestina, la condotta di favoreggiamento accede ad un comportamento che costituisce di per sé un illecito penale (a differenza di quanto accade per l’azione del prostituirsi, che non configura un illecito penale né per il soggetto che si prostituisce, né per il fruitore della prestazione).

La sproporzione del trattamento sanzionatorio in questione emergerebbe anche confrontando la fattispecie di cui si tratta con l’ipotesi “generale” del favoreggiamento, di cui all’art. 378 cod. pen., punita con la reclusione fino a quattro anni, pena significativamente meno elevata rispetto a quella prevista per il favoreggiamento della prostituzione, nonostante, secondo il giudice a quo, si tratti di «una condotta dotata di un disvalore sicuramente superiore a quello proprio» di quest’ultimo reato.

Nell’operare un confronto con altre fattispecie “agevolative”, parimenti incidenti sulla dignità della persona, il rimettente inoltre richiama il delitto di violenza sessuale di lieve entità (di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.) e il delitto di istigazione a commettere tortura (di cui all’art. 613-ter cod. pen.), sottolineando che i relativi trattamenti sanzionatori sono equivalenti o, addirittura, inferiori rispetto a quello previsto per il reato di favoreggiamento della prostituzione.

La disposizione censurata si porrebbe in contrasto con i principi di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena, di cui all’art. 27 Cost., per la descritta irragionevole sproporzione del trattamento sanzionatorio in assenza della possibilità di operare una concreta modulazione della pena. In proposito, il rimettente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte che, proprio per porre rimedio a situazioni similari, è intervenuta sulla dosimetria sanzionatoria di varie fattispecie, introducendo la possibilità, per il giudice, di riconoscere un’attenuazione per le ipotesi di minore gravità (sono richiamate le sentenze n. 91 e n. 86 del 2024, e n. 120 del 2023) o incidendo direttamente sul minimo edittale della pena (è citata la sentenza n. 46 del 2024). A giudizio del Tribunale rimettente sarebbe dunque necessaria, anche per la presente fattispecie, l’introduzione di una “valvola di sicurezza” che elida la censurata sproporzione, mediante un intervento correttivo sul minimo edittale della pena o, in subordine, mediante l’introduzione di un’attenuante per il fatto di lieve entità.

2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dal Tribunale di Bologna.

Sotto il primo profilo, la difesa statale osserva che quelle contestate agli imputati nel giudizio a quo, come descritte dall’ordinanza di rimessione, sarebbero «mere condotte di aiuto alle persone e non all’attività di prostituzione, anche quand’anche indirettamente agevolata», laddove secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata anche da questa Corte nella già citata sentenza n. 141 del 2019 – la condotta di favoreggiamento è riscontrabile solo allorché l’agente abbia favorito l’attività di prostituzione e non la persona che la esercita. Il rimettente avrebbe omesso di considerare «tali coordinate ermeneutiche» e le conseguenti «ricadute sulla stessa configurazione dei fatti di reato», con ciò incorrendo in una «decisiva lacuna» nella ricostruzione del quadro normativo «su cui si fonda la rilevanza della dedotta questione».

Nel merito, comunque, le questioni sarebbero manifestamente infondate.

Sulla premessa che le scelte discrezionali del legislatore in materia penale sono censurabili, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, «solo ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio», la difesa statale sostiene che, quanto alla fattispecie oggi in esame, non potrebbe ravvisarsi alcuna violazione dell’art. 3 Cost., anzitutto sotto il profilo della dedotta «irragionevole sproporzione in sé del minimo edittale». Il trattamento sanzionatorio minimo stabilito dalla disposizione censurata, al contrario, apparirebbe «congruo e non sproporzionato», posto che, nella forma base del reato, e ricorrendone i presupposti, non risulterebbe precluso né l’accesso all’istituto dell’art. 131-bis cod. pen. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto), né la sospensione condizionale della pena, né ancora «l’accesso alla maggior parte delle misure alternative». Peraltro, in presenza dell’aggravante di cui all’art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958 (fatto commesso ai danni di più persone), l’inasprimento sanzionatorio sarebbe l’inevitabile «conseguenza del maggior disvalore del fatto», non più qualificabile dal giudice come di “lieve entità”. A ben vedere, osserva l’Avvocatura, non sarebbe il minimo di pena edittale ad essere sproporzionato, quanto piuttosto – nella prospettazione del rimettente – il trattamento sanzionatorio che discende dalle forme aggravate del reato. L’ordinanza di rimessione, pertanto, «avrebbe dovuto dirigere (già astrattamente) le sue censure verso il trattamento sanzionatorio, discendente dall’aggravante contestata, e non verso il trattamento sanzionatorio di base».

In ogni caso, sarebbe priva di pregio anche la stessa censura di sproporzione della sanzione applicabile alle ipotesi aggravate. Infatti, rimarrebbe pur sempre praticabile un giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, insieme alla possibilità, per il giudice, di concedere la sospensione condizionale della pena ovvero di applicare «la maggior parte delle sanzioni sostitutive».

La censura di violazione dell’art. 3 Cost. sarebbe manifestamente infondata anche quanto al profilo riferito ai tertia comparationis che l’ordinanza di rimessione individua nelle diverse fattispecie penali all’uopo indicate. Anzitutto, sarebbe «privo di sostanza» il richiamo al reato di favoreggiamento, di cui all’art. 378 cod. pen., che si colloca dopo un precedente fatto di reato, laddove il favoreggiamento della prostituzione «consiste in un contributo materiale nella commissione del fatto che il legislatore vuole dissuadere». Né avrebbe pregio il richiamo alla pena prevista per la violenza sessuale di minore gravità, attesa la diversità dei beni giuridici protetti e considerati i «livelli molto elevati, anche maggiori», che l’aggressione alla dignità della persona può raggiungere nel favoreggiamento alla prostituzione «rispetto alle aggressioni sessuali di minore gravità». Del tutto «esorbitante» sarebbe, poi, il richiamo al reato di istigazione a commettere tortura (di cui all’art. 613-ter cod. pen.), posto che l’istigazione opererebbe «sul solo piano morale» senza concretizzare alcuna condotta materiale di agevolazione, come invece previsto nel favoreggiamento della prostituzione. «Ancora meno meritevole di […] comparazione» sarebbe, infine, il reato di tortura, di cui all’art. 613-bis cod. pen., dovendosi semmai comparare il minimo edittale di quest’ultima fattispecie (pari a quattro anni di reclusione) con il minimo edittale dell’ipotesi-base di favoreggiamento della prostituzione (pari a due anni di reclusione) e non certo dell’ipotesi aggravata ex art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958.

Destituita di fondamento, infine, sarebbe pure la censura ex art. 27, terzo comma, Cost., atteso che l’«ampio range edittale» previsto dalla disposizione censurata consentirebbe al giudice penale di calibrare adeguatamente «la sanzione al diverso disvalore del fatto, in armonia con il principio di rieducazione della pena», fermo restando il ricorso agli istituti generali, previsti dal codice penale, che consentono di alleggerire la pena per le fattispecie di minore entità.

In definitiva, a giudizio della difesa statale, non potrebbe ravvisarsi alcun irragionevole o abnorme trattamento sanzionatorio, né in relazione all’ipotesi-base del reato di favoreggiamento della prostituzione, né in relazione alle fattispecie aggravate dello stesso, né, infine, in relazione ai casi di lieve entità.

Considerato in diritto

3.– Il Tribunale di Bologna, prima sezione penale, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, relativamente alla condotta di favoreggiamento della prostituzione, «nella parte in cui commina la pena della reclusione “da due a sei anni” anziché “fino a sei anni” o, in subordine, nella parte in cui non prevede la possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità». Il giudice a quo ravvisa un contrasto di tale disposizione «con i principi di uguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della sanzione penale (artt. 3, 27 comma 3 Cost.)».

Il Collegio rimettente sottolinea che la condotta contestata a ciascuno degli imputati tratti a giudizio nel procedimento principale, è consistita – «sia pure unitamente ad altre» – «nell’accompagnare le ragazze nei luoghi di meretricio», e che tale condotta ha acquisito, nel contesto dell’imputazione, un ruolo centrale. Assumerebbe rilievo, in proposito, l’«intento solidaristico» degli agenti, i quali avrebbero perseguito, con le azioni di accompagnamento, l’obiettivo di «tutelare le persone offese sotto il profilo […] della loro sicurezza personale», al fine di «evita[re] che rimanessero sole per strada nei luoghi in cui si svolgeva l’attività di prostituzione». In tale ambito, il regime sanzionatorio stabilito dalla disposizione censurata, in assenza della possibilità di graduare la risposta punitiva in relazione all’ampiezza del tenore letterale della stessa, si rivelerebbe «irragionevole e sproporzionato rispetto alle circostanze di fatto del caso concreto nonché alle finalità di tutela della dignità della persona sottese alla fattispecie».

Inoltre, il fatto che la distinzione tra le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione non trovi alcuna ricaduta sul piano sanzionatorio, avendo il legislatore equiparato, sotto tale profilo, le due diverse condotte, determinerebbe un irragionevole squilibrio.

4.– Deve, in via preliminare, essere esaminata la eccezione di inammissibilità delle questioni, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato per difetto di rilevanza avuto riguardo alla «inesatta ricostruzione del quadro normativo». L’ordinanza di rimessione non avrebbe considerato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione di accompagnamento della prostituta sarebbe da qualificarsi come mera condotta di aiuto in favore della persona, e non anche, direttamente, in favore dell’attività di prostituzione. Viceversa – aggiunge la difesa statale richiamando la sentenza di questa Corte n. 141 del 2019 – il reato di favoreggiamento potrebbe configurarsi solo nei casi in cui l’agente abbia favorito l’attività di prostituzione e non la persona che la esercita.

L’eccezione non è fondata.

L’ordinanza di rimessione – mediante richiamo a diverse pronunce della Corte di cassazione – non ha mancato di dar conto della giurisprudenza di legittimità che, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa dello Stato, in presenza di determinate condizioni ha più volte inquadrato la condotta di “accompagnamento” delle prostitute, contestata agli imputati, proprio nell’ipotesi del favoreggiamento, al pari di ogni altra attività che sia idonea a procurare più facili condizioni per l’esercizio della prostituzione. Sulla base di tale preliminare inquadramento, il giudice a quo ha ricostruito la figura astratta del favoreggiatore – che, come egli osserva, in base alla riflessione della giurisprudenza penale, si caratterizza per la sua posizione di terzietà rispetto agli altri attori necessari (prostituta e cliente) e per il fatto di svolgere un’attività di intermediazione tra offerta e domanda – e ha aggiunto che, al di là dei richiamati requisiti oggettivi, le condotte animate da mero sentimento di cortesia e di rispetto della dignità della prostituta, pur accessorie alla condotta principale, non appaiono meritevoli di sanzione.

Il giudice a quo ha, dunque, ricostruito adeguatamente il quadro normativo ed ermeneutico di riferimento, con riguardo ai margini di configurabilità del reato di favoreggiamento della prostituzione, mostrandosi consapevole della distinzione astratta tra mero aiuto alla persona (che configura una condotta accessoria non punibile) e attività agevolativa vera e propria (punibile). Nondimeno, all’esito di una valutazione del merito di sua esclusiva spettanza, il rimettente ha ritenuto che nel caso di specie – e proprio sulla scorta della ricordata giurisprudenza di legittimità – si configuri una condotta di diretta agevolazione della prostituzione, pur se sorretta da un intento “solidaristico” e “protettivo” da parte dell’agente, tale da richiedere un minor rigore sanzionatorio.

L’iter logico seguito dal giudice a quo, pertanto, non risulta affatto compromesso in punto di motivazione sulla rilevanza, onde la non fondatezza dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 194 del 2021 e n. 30 del 2019).

5.– Sotto un diverso profilo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha poi rilevato – sia pure nell’ambito delle difese sul merito della questione – che la lamentata sproporzione del trattamento sanzionatorio andrebbe ricondotta, secondo il ragionamento sviluppato dall’ordinanza di rimessione, non tanto al minimo edittale di pena previsto dalla disposizione censurata (due anni di reclusione), ma, piuttosto, alla pena raddoppiata come risultante dall’applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale contemplata dall’art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958 (fatto commesso «ai danni di più persone»). Si è conseguentemente eccepito che l’ordinanza di rimessione «avrebbe dovuto dirigere (già astrattamente) le sue censure verso il trattamento sanzionatorio, discendente dall’aggravante contestata, e non verso il trattamento sanzionatorio di base».

Il richiamato rilievo, con il quale, in sostanza, si addebita al giudice a quo una non corretta identificazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale (aberratio ictus), non può essere condiviso.

Nel caso in esame, infatti, le censure sviluppate dal rimettente sono chiaramente orientate sulla previsione della pena-base del reato in questione (il minimo edittale di due anni). L’accenno che, nell’ordinanza, viene compiuto all’aumento di pena derivante dalla circostanza aggravante di cui all’art. 4, numero 7), della legge n. 75 del 1958 è funzionale a corroborare la motivazione sul requisito della rilevanza delle questioni, laddove il giudice a quo rimarca che l’aggravante de qua si configura nei confronti solo di due dei tre imputati e sottolinea che il conseguente aumento di pena, pur se collegato alla condotta dell’accompagnamento, rende nella specie non applicabili altri strumenti di giudizio (come quello ex art. 131-bis cod. pen.) atti a contrastare o a mitigare l’automatismo sanzionatorio. Nella parte dedicata al requisito della non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione si è poi unicamente soffermata sulla pena-base, concentrando su quest’ultima (e non anche sulla pena come aumentata per effetto dell’aggravante) i propri rilievi di illegittimità costituzionale.

Non residuano dubbi, pertanto, sul fatto che il rimettente abbia inteso sottoporre al sindacato di legittimità costituzionale la previsione della pena-base del reato di favoreggiamento della prostituzione, a prescindere dalla possibilità che il trattamento sanzionatorio possa risultare aggravato, con l’automatico raddoppio della pena, in caso di fatto commesso ai danni di più persone.

6.– Le questioni sollevate dal Tribunale di Bologna sono, pertanto, ammissibili anche se, in punto di rilevanza, la motivazione dell’ordinanza di rimessione è incorsa in un’apparente contraddizione, solo implicitamente risolta dallo stesso rimettente. Infatti, nelle premesse si è dato conto del fatto che, per tutti e tre gli imputati, le condotte poste in essere sono state caratterizzate da «una pluralità di azioni distinte», non limitate al solo “accompagnamento abituale” delle prostitute, ma altresì consistite nello stipulare il contratto di locazione di un appartamento, poi ceduto in uso per l’esercizio della prostituzione, ovvero nel contrarre matrimonio simulato, o ancora, nello stipulare un contratto di lavoro simulato ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno. Tuttavia, il giudizio sulla meritevolezza della pena si è poi dispiegato in riferimento alla sola condotta dell’accompagnamento, realizzata con modalità tali da garantire la «sicurezza personale» delle prostitute e, come tale, a giudizio del rimettente, qualificabile come fatto di minore gravità. La stessa ordinanza di rimessione ha poi specificato che la condotta consistita nell’accompagnare le ragazze presso i luoghi in cui si svolgeva la prostituzione «assume nel contesto dell’imputazione un ruolo centrale», salvo poi non esplicitare il senso preciso di tale affermazione.

Il controllo demandato a questa Corte sul requisito della rilevanza, tuttavia, è meramente esterno e non si spinge fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, a meno che, ictu oculi, la sua valutazione appaia del tutto priva di fondamento (ex plurimis, sentenza n. 129 del 2025): situazione, quest’ultima, che nel caso di specie non ricorre, attesa la valutazione di “centralità” della descritta condotta, rientrante nell’esclusivo sindacato del Tribunale rimettente.

7.– Nel merito, le questioni sollevate in via principale non sono fondate.

Va premesso che il sindacato sollecitato a questa Corte deve focalizzarsi sul principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. (ex plurimis, sentenza n. 197 del 2023), il quale impone al legislatore, che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia, il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, limite da ritenere superato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: «il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità (da ultimo, sentenza n. 28 del 2022)» (in tal senso, tra le tante, sentenza n. 63 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto).

La descritta declinazione del principio di proporzionalità, oltre a interessare l’attività normativa, si impone anche all’opera quotidiana del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella variegata realtà delle fattispecie concrete.

La giurisprudenza costituzionale si è da sempre mostrata particolarmente attenta ai risvolti applicativi del principio di proporzionalità delle pene, come testimonia, tra l’altro, proprio la riflessione sul delitto di favoreggiamento della prostituzione. Nella sentenza n. 141 del 2019, più volte ricordata dallo stesso rimettente, questa Corte ha invero sottolineato il dovere interpretativo del giudice di ricondurre la fattispecie delittuosa in esame, che è denotata da spiccata latitudine descrittiva, entro confini di punibilità che siano conformi, per l’appunto, al principio di proporzionalità nella sua proiezione concreta: in linea di principio, la configurabilità del reato va quindi esclusa «in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (punto 7.3. del Considerato in diritto).

In tale prospettiva, non è irrilevante il fatto che la giurisprudenza di legittimità (anch’essa invero richiamata dal rimettente) rinvenga un’attitudine concretamente lesiva nella condotta dell’accompagnamento delle prostitute, che è stata contestata ai tre imputati del giudizio a quo. Secondo la Corte di cassazione, infatti, per favoreggiamento deve intendersi «l’attività finalizzata a facilitare, favorire o comunque apportare un contributo determinante all’esercizio della prostituzione», mediante «qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell’attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell’agente che può anche mancare» (così, tra le tante, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 13 marzo-24 settembre 2025, n. 31842). In tale contesto, l’accompagnamento delle prostitute, per giunta, nella specie, abituale, costituisce «una condotta attiva funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l’esercizio in concreto della prostituzione» (come di recente ha ribadito la Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 marzo-9 aprile 2025, n. 13825), la quale non perde il proprio intrinseco disvalore neppure qualora risulti caratterizzata, in ipotesi, da un intento protettivo nei confronti del soggetto debole, posto che, come pure è stato affermato, «la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria» perché l’attività di prostituzione possa svolgersi (Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 29 settembre-9 novembre 1999, n. 12633).

Del resto, come già sottolineato da questa Corte, la ratio dell’incriminazione che ha ispirato la riforma legislativa del 1958 – al di là delle «motivazioni di ordine più propriamente etico e morale (delle quali pure i lavori parlamentari recano ampia traccia)» – è stata proprio quella di evitare situazioni di approfittamento della condizione di vulnerabilità della donna (condizione, a sua volta, derivante da cause individuali e sociali, quali «la distruzione della vita di famiglia, l’insufficienza dell’educazione, il bisogno», «i rischi speciali inerenti a certe professioni» o il «quadro ambientale» di moralità degradata), nell’ambito di una concezione di politica criminale che considera «[l]a persona che vende prestazioni sessuali […] potenzialmente una vittima» (sentenza n. 141 del 2019, punto 4.3. del Considerato in diritto). L’incriminazione del favoreggiamento, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge n. 75 del 1958, è dunque strumentale all’obiettivo di tutelare i diritti fondamentali e la dignità umana della persona che, proprio a causa della descritta situazione di vulnerabilità, cade nel vortice della prostituzione. Pertanto, l’assoggettamento a pena anche delle azioni che, pur se con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento si inscrive coerentemente nel descritto quadro di politica criminale, perseguito dal legislatore, rendendo esercizio di discrezionalità quello di stabilire tanto se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al riscontrato disvalore sociale, quanto se le due fattispecie di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione siano meritevoli del medesimo trattamento sanzionatorio.

Non possono trovare adesione, pertanto, le osservazioni del rimettente circa l’esigenza che la mera condotta di accompagnamento delle prostitute, nel contesto fattuale dallo stesso descritto, sia derubricata a fatto di minore gravità e che, per l’effetto, la previsione normativa venga rimodulata mediante l’elisione dell’attuale pena minima (con conseguente riespansione della regola generale che estende la durata della pena della reclusione a partire dai quindici giorni, ai sensi dell’art. 23 cod. pen.). Così come non è possibile effettuare una comparazione, nel solco dell’ordinanza di rimessione, tra la fattispecie penale in esame e altre ipotesi delittuose regolate dal codice penale che, come correttamente rileva l’Avvocatura generale dello Stato, non presentano significativi punti di contatto con la prima.

8.– Per le ragioni esposte non sono fondate neanche le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via subordinata con riferimento alla mancata previsione della possibilità di attenuare il trattamento sanzionatorio per i casi di lieve entità.

Va, al riguardo, rimarcato che l’attuale formulazione della norma penale non esclude, di per sé, la possibilità, per il giudice, di avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, rimessi alla sua libera valutazione, i quali comunque consentono di pervenire ad un’attenuazione del trattamento sanzionatorio. In tale direzione, non risultano conferenti le osservazioni, contenute nell’ordinanza di rimessione, in ordine all’istituto delle circostanze attenuanti generiche, di cui all’art. 62-bis cod. pen. Tale istituto, infatti, come già osservato da questa Corte, è specificamente volto a consentire una graduazione della pena con riguardo a circostanze del caso concreto non prevedibili in sede legislativa, anche valorizzando – in ipotesi – eventuali profili di comprensibilità umana della condotta posta in essere dagli imputati (sentenza n. 197 del 2023).

È pur vero che, come ricordato dal rimettente, le attenuanti generiche non possono, di per sé, servire a correggere una sproporzione intrinseca dei minimi edittali (analogamente a quanto affermato da questa Corte in diverse occasioni, come nella sentenza n. 63 del 2022, punto 4.6. del Considerato in diritto). E tuttavia, secondo la giurisprudenza costituzionale, tale istituto svolge «l’essenziale funzione di attribuire rilevanza, ai fini della commisurazione della sanzione, a specifiche e puntuali caratteristiche del singolo fatto di reato o del suo autore – non tipizzabili ex ante dal legislatore in ragione della loro estrema varietà, e diverse da quelle che già integrano ipotesi “nominate” di attenuazione della pena – che connotano il fatto di un minor disvalore, rispetto a quanto la conformità della condotta alla figura astratta del reato lasci a prima vista supporre» (sentenza n. 197 del 2023, punto 5.3.2. del Considerato in diritto). In tal senso, le attenuanti generiche possono rinvenirsi in «circostanze espressive di una minore offensività o di una minore colpevolezza del fatto», anche avuto riguardo, ad esempio, alla «particolare intensità e comprensibilità umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commetterlo», e consentono altresì al giudice di «valorizzare tutti gli ulteriori parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. […] comprese le circostanze sopravvenute al fatto di reato, o comunque inerenti alla persona dell’autore, che siano indicative di una sua minore pericolosità, o che comunque la rendano meno meritevole e bisognosa di pena» (ancora, sentenza n. 197 del 2023).

Ancor più in radice, anche a prescindere dalle considerazioni appena svolte, occorre ribadire che l’ordinamento predispone un ampio ventaglio di rimedi per ricondurre a proporzionalità un determinato trattamento sanzionatorio, qualora il giudice ritenga che esso non sia calibrato sui concreti accadimenti. In particolare, lo strumento di chiusura a disposizione del giudice, che assurge a vero e proprio canone ermeneutico, è quello di ritenere che la condotta contestata all’imputato non sia effettivamente sussumibile nella descrizione tipica del reato (in tal senso, da ultimo, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Siffatta operazione, che costituisce attuazione del principio di offensività in concreto, consente al giudice «di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale» (ancora, sentenza n. 113 del 2025).

Come già accennato, il descritto criterio interpretativo-applicativo, che il giudice è chiamato ad osservare, è stato già valorizzato da questa Corte, con la sentenza n. 141 del 2019, proprio con riguardo al delitto di favoreggiamento della prostituzione, laddove si è chiarito, in rapporto alla disciplina vigente, che «resta d’altra parte ferma, in ogni caso, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione concreta e, dunque, il potere-dovere del giudice comune di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva» (punto 7.3. del Considerato in diritto).

9.– In conclusione, deve ribadirsi che, per la fattispecie di reato in esame, la latitudine della pena, che va da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione, «ben consente al giudice di infliggere in concreto una pena del tutto proporzionata alla gravità della violazione», come, non a caso, questa Corte ha già avuto occasione di affermare con una delle più risalenti pronunce in tema (sentenza n. 119 del 1973). Il legislatore, mediante una descrizione generica della fattispecie incriminatrice, ha infatti «preferito lasciare al giudice un largo potere di valutazione della concreta varietà del fatto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale fra cui la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo ed il luogo ed ogni altra modalità dell’azione» (ancora, sentenza n. 119 del 1973), fermo restando che il concetto di agevolazione della prostituzione altrui (così come, del resto, quello di sfruttamento) presenta «una obiettività ben definita, anche perché acquisit[o] da tempo nel Codice penale e sottopost[o] a lunga elaborazione dottrinale» (sentenza n. 44 del 1964).

Rimangono dunque intatti, per il giudice comune, i margini di apprezzamento della pena in relazione alla gravità dei fatti concreti contestati a titolo di favoreggiamento della prostituzione.

10.– Le questioni di legittimità costituzionale devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numero 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna, prima sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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