SENTENZA N. 28
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica, nel procedimento vertente tra A. B. e Ministero della giustizia, con ordinanza del 22 aprile 2024, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 aprile 2024, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 15-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata).
Tale disposizione, nel testo oggetto di censura, prevede che nel procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato possa nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente.
2.– Il giudizio principale è stato introdotto, con ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», dall’avvocato N. G. in proprio e quale difensore di A. B.
Quest’ultimo aveva chiesto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Livorno di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in relazione al procedimento di mediazione civile introdotto dal figlio minore L. B., indicando l’avvocato N. G. come proprio difensore.
L’istanza era stata inizialmente accolta; tuttavia, decidendo sulla richiesta di liquidazione del compenso depositata da L. B. dopo la conclusione del procedimento, il Consiglio dell’Ordine aveva respinto la richiesta di ammissione, osservando che il difensore nominato apparteneva al foro di Pisa.
3.– In via preliminare, il Tribunale ha qualificato il provvedimento opposto come revoca della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 15-novies del d.lgs. n. 28 del 2010, poiché il Consiglio dell’Ordine ha dato atto dell’originaria insussistenza di un presupposto, costituito, per l’appunto, dall’iscrizione del difensore nominato nell’albo tenuto presso il consiglio dell’ordine territorialmente competente.
Posta tale premessa, e quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che la domanda dei ricorrenti si fonda unicamente sull’applicazione della disposizione censurata.
3.1.– In punto, poi, alla non manifesta infondatezza delle questioni, rileva anzitutto che tale disposizione è stata introdotta nell’ordinamento in seguito alla sentenza n. 10 del 2022 di questa Corte, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 74, comma 2, 75, comma 1, e 83, comma 2, t.u. spese di giustizia nella parte in cui non prevedevano che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato si applicasse anche all’attività difensiva svolta nei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, e che, in questi casi, alla liquidazione del compenso provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a conoscere della controversia.
Su tale base, il giudice a quo osserva che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione in materia civile e commerciale ricalca, nella sostanza, quella relativa al processo civile, eccezion fatta che per il requisito di ammissione previsto dalla norma censurata.
Nel processo civile, infatti, la parte ammessa al patrocinio può avvalersi anche di un avvocato iscritto a un consiglio dell’ordine diverso da quello del luogo in cui siede il giudice competente, con l’unico limite della non riconoscibilità, in tale caso, delle spese e indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
3.2.– Da questa diversità di disciplina il rimettente fa derivare un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24 Cost.
In relazione al primo parametro, dopo aver premesso che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fra i quali l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, con l’unico limite della non manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, osserva che la diversità di disciplina dell’accesso al patrocinio in caso di mediazione, rispetto a quanto previsto in ambito giudiziale, non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.
Tale diversità, inoltre, determinerebbe conseguenze paradossali nell’ipotesi di fallimento della mediazione; riespandendosi, infatti, la facoltà della parte di avvalersi del proprio difensore di fiducia, anche esterno al foro del giudizio, si verificherebbe una «dispersione di conoscenza» in danno di quest’ultimo, il quale si troverebbe «all’oscuro di tutto ciò che ha fatto parte del procedimento di mediazione».
3.3.– Inoltre, e in via derivata, limitando la possibilità della parte di scegliere il proprio difensore, la norma censurata darebbe luogo a un’ingiustificata compressione del suo diritto alla difesa, condizionato da un’imposizione «non […] strettamente funzionale a garantire il soggetto che rifiuti di avvalersi di tale diritto».
4.– Il rimettente conclude osservando che, nell’ipotesi di accoglimento delle questioni, il rischio di eventuali ricadute finanziarie sarebbe evitato ove si estendesse anche al procedimento di mediazione l’esclusione del riconoscimento delle spese e indennità di trasferta affrontate dal difensore estraneo al foro, prevista dalla disciplina dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile.
Considerato in diritto
5.– Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 15-quinquies, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall’art. 7, comma 1, lettera t), del d.lgs. n. 149 del 2022, a mente del quale, nel procedimento di mediazione finalizzata alle controversie civili e commerciali, la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli appositi elenchi degli avvocati istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo ove ha sede l’organismo di mediazione competente.
Ad avviso del rimettente, la norma realizzerebbe un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’accesso al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile – che non prevede alcuna limitazione quanto alla scelta del difensore da parte del soggetto non abbiente, fatta salva la non ripetibilità delle spese e dell’indennità di trasferta laddove la scelta ricada su un difensore estraneo al foro – e un’ingiustificata limitazione del diritto alla difesa della parte ammessa al patrocinio in caso di mediazione obbligatoria.
6.– In via preliminare, va rilevato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lettera p), numero 3), del decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 216 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita), rubricato «Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».
Tale intervento normativo ha soppresso nel comma 3 dell’art. 15-quinquies le parole «, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo del distretto dove ha sede l’organismo di mediazione competente individuato in conformità all’articolo 4, comma 1», e ha aggiunto il comma 3-bis, che così dispone: «[q]uando l’avvocato nominato dall’interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha sede l’organismo di mediazione competente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi».
Questa modifica ha integrato il contenuto della norma censurata secondo il verso del dubbio di legittimità prospettato dal rimettente, poiché ha esteso al procedimento di mediazione obbligatoria la possibilità, per l’interessato, di farsi assistere da un difensore non iscritto all’elenco istituito nel luogo ove ha sede l’organismo di mediazione, con l’unico limite della non riconoscibilità delle spese e dell’indennità di trasferta.
6.1.– In conformità alla giurisprudenza di questa Corte, in presenza di disposizioni sopravvenute che modifichino o integrino le norme oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, o che incidano su di esse, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, quando lo ius superveniens possa «condizionare l’applicabilità delle norme censurate nel procedimento a quo» (ex plurimis, ordinanze n. 55 del 2020 e n. 230 del 2019), ovvero muti in modo sostanziale «i termini della questione così come è stata posta dal giudice a quo» (sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018; in tal senso anche sentenza n. 236 del 2018) o, comunque, intacchi «il meccanismo contestato» dal rimettente (sentenze n. 51 del 2019 e n. 194 del 2018).
6.2.– La disciplina sopravvenuta non contiene una disposizione transitoria, volta a regolarne l’applicabilità ai processi in corso, dal che dovrebbe inferirsi che essa spiega effetto solo dal momento della sua entrata in vigore, secondo il principio tempus regit actum.
Nondimeno, vi è motivo di ritenere che lo ius superveniens possa condizionare l’applicazione della norma censurata nel giudizio principale, avuto riguardo al fatto che la modifica normativa, incidendo sul procedimento volto ad accertare la sussistenza dei requisiti per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, pone una questione di diritto intertemporale che incide sulla disciplina di un procedimento giurisdizionale.
Infatti, come questa Corte ha più volte affermato, nel procedimento relativo all’ammissione al patrocinio dei non abbienti «il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale» (sentenza n. 80 del 2020); e «i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione» previsti a tale scopo (ordinanze n. 128 del 2016 e n. 144 del 1999).
6.3.– Il regime degli effetti temporali della modifica appare, dunque, meglio inquadrabile alla luce del principio tempus regit processum, in base al quale la disciplina applicabile al giudizio è quella vigente nel momento in cui viene accertato il diritto che vi è stato azionato, dimodoché la relativa decisione, in base a un criterio di attualità, tenga conto di tutti i mutamenti normativi intervenuti nel corso del processo.
Pertanto, non si pone un problema di retroattività o irretroattività della norma sopravvenuta, occorrendo piuttosto verificare, dall’angolo visuale degli interessi cui si riferisce la disciplina modificata, se tale norma li abbia incisi o, invece, lasciati intatti.
6.4.– Poste tali coordinate, e venendo al caso di specie, lo stesso rimettente ha qualificato il provvedimento impugnato nel giudizio a quo come revoca della precedente ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte coinvolta nella mediazione obbligatoria.
Tale provvedimento, in forza di quanto previsto dell’art. 15-novies del d.lgs. n. 28 del 2010, interviene qualora, successivamente all’ammissione, emerga il difetto – originario o sopravvenuto – di uno dei requisiti contemplati; detta circostanza, «da chiunque accertata, […] è comunicata al consiglio dell’ordine che ha deliberato l’ammissione» (comma 1), il quale, «effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l’ammissione e ne dà comunicazione all’interessato, all’avvocato e all’organismo di mediazione» (comma 3).
Contro il provvedimento di revoca, a norma del comma 4 del medesimo art. 15-novies, «l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il consiglio dell’ordine che lo ha adottato».
6.5.– Con riguardo agli effetti della revoca, deve farsi applicazione della regola generale stabilita dall’art. 136, comma 3, t.u. spese di giustizia, che distingue a seconda del caso in cui la revoca intervenga per effetto delle modificazioni reddituali della parte ammessa al patrocinio o per altra ragione; nel primo caso, infatti, «[l]a revoca ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva».
Ne discende la considerazione che le condizioni per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato diverse dai requisiti reddituali devono sussistere per l’intera durata del procedimento, vale a dire dal momento dell’ammissione della parte interessata fino a quello della liquidazione del compenso.
Pertanto, laddove, come avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio presupposto, tale revoca sia stata impugnata, il provvedimento del giudice che decide sull’impugnazione ha natura costitutiva, poiché è volto ad accertare se, con riferimento all’intero segmento temporale interessato dal procedimento, sussistano o meno le condizioni volute dal legislatore perché la parte che lo richiede possa accedere al patrocinio dei non abbienti.
Ciò conduce a ritenere che la revoca disposta nel corso del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato diventi definitiva soltanto quando si consolida, per effetto di una decisione inoppugnabile o perché è scaduto il termine per impugnarla.
In altri termini, poiché nel caso di specie il legislatore ha abrogato la previsione di un requisito stabilito per l’accesso della parte al patrocinio a spese dello Stato – vale a dire la nomina di un avvocato interno al foro della mediazione – e tale abrogazione è intervenuta mentre è ancora in corso, nel giudizio a quo, il procedimento volto ad accertare la legittimità della revoca disposta per l’originaria mancanza di tale requisito, lo ius superveniens potrebbe spiegare efficacia sanante nell’ottica della domanda di accesso al patrocinio.
7.– Si impone, dunque, la restituzione degli atti al giudice a quo, al quale compete una rinnovata valutazione circa la rilevanza e – se del caso – la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno, in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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