Ordinanza 25/2026 (ECLI:IT:COST:2026:25) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del 10/02/2026;    Decisione  del 12/02/2026
Deposito de˙l 05/03/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 3, c. 2°, del decreto-legge 28/03/1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28/05/1997, n. 140, e art. 12, c. 7°, del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30/07/2010, n. 122.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 55, 61 e 209/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 25

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, con ordinanza del 15 febbraio 2025, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, con ordinanza del 25 febbraio 2025 e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, con ordinanza del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 14, 16 e 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di F. M., S. M. e di G. C., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nell’udienza pubblica del 10 febbraio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

uditi gli avvocati Pietro Frisani per F. M., S. M. e G. C., Gino Madonia e Piera Messina per l’INPS, nonché l’avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con tre ordinanze di contenuto analogo del 15 e del 25 febbraio 2025, e del 7 agosto 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 55, 61 e 209 reg. ord. del 2025, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta, e il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, hanno sollevato, in riferimento all’art. 36 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’art. 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia hanno, inoltre, denunciato la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

1.1.– Nell’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, il TAR Marche, sezione prima, espone di dover decidere sul ricorso con cui F. M., primo dirigente della Polizia di Stato cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 30 settembre 2022, ha chiesto condannarsi l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Il rimettente riferisce che, a sostegno della domanda, la parte ricorrente ha eccepito l’illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, osservando che le dilazioni del versamento del trattamento di fine servizio (TFS) ivi previste contrastano con gli artt. 36 Cost. e 1 Prot. addiz. CEDU, e richiamando le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

1.2.– Il giudice a quo ritiene, anzitutto, che alla rilevanza delle questioni sollevate non osti l’avvenuto pagamento, da parte dell’INPS, delle prime due rate del trattamento dovuto e l’imminente erogazione della terza, avendo il ricorrente contestato anche la mancata previsione, nelle norme in scrutinio, della rivalutazione monetaria a compensazione della dilazione del pagamento. Pertanto, ove le norme censurate fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, il ricorrente avrebbe comunque diritto alla rivalutazione monetaria sugli importi percepiti.

1.3.– Lo stesso rimettente esclude, poi, che le norme in scrutinio, per il loro tenore inequivoco, si prestino ad una interpretazione costituzionalmente orientata.

1.4.– In punto di non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione riporta ampi stralci della sentenza n. 130 del 2023, ricordando come tale pronuncia abbia accertato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora nuovamente in scrutinio senza, tuttavia, dichiararla «formalmente», sul presupposto che la riforma organica della materia compete soltanto al legislatore, venendo in considerazione valutazioni di ordine politico che involgono anzitutto il procacciamento della provvista finanziaria necessaria per ricondurre il sistema a legittimità costituzionale.

Osserva, tuttavia, il giudice a quo che il legislatore non si è ancora «oggettivamente adeguato» al monito espresso da questa Corte, non potendo ritenersi risolutive le riforme finora intervenute.

Il TAR Marche solleva, quindi, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, «per il profilo relativo all’omesso adeguamento delle norme medesime alle sentenze della Corte Costituzionale n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023, visto che l’inerzia del legislatore reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta dall’interessato (art. 36 Cost.)».

La «lesione sostanziale», aggiunge il rimettente, deriva dalla dilazione temporale e dalla rateizzazione del pagamento della somma dovuta, «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata – ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale» – il giudice a quo denuncia il contrasto con l’art. 36 Cost. delle norme censurate per i profili già evidenziati nella richiamata sentenza n. 130 del 2023.

2.– Nell’ordinanza iscritta al n. 61 reg. ord. del 2025, il TAR Lazio, sezione quinta, riferisce che nel giudizio a quo S. M., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza dal 30 settembre 2023, ha chiesto condannarsi l’INPS alla corresponsione, senza dilazione, dell’importo ancora dovutogli a titolo di trattamento di fine servizio maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

2.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che l’applicazione delle disposizioni censurate – che, per la loro «chiarezza testuale», non si prestano ad una interpretazione conforme a Costituzione – condurrebbe al rigetto del ricorso.

2.2.– A sostegno della non manifesta infondatezza, anche il TAR Lazio richiama le sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, osservando che nessuna organica revisione della materia risulta esserne seguita.

Tanto premesso, il rimettente ritiene che le norme censurate si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto, introducendo una misura restrittiva a carattere non contingente, ma strutturale, comprimono in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti dei lavoratori pubblici.

Le previsioni in esame lederebbero, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Il diritto al TFS rientrerebbe, infatti, nella nozione di “bene” rilevante ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (vengono citate le sentenze della Corte EDU, grande camera, 5 settembre 2017, Fabian contro Ungheria e 15 aprile 2014, Stefanetti contro Italia).

Reputa, pertanto, il giudice a quo che, poiché tale credito matura ed entra a far parte del patrimonio del titolare dal momento in cui si realizzano i presupposti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il differimento e la rateizzazione del suo pagamento, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicano «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto», in contrasto con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.– Da ultimo, nell’ordinanza iscritta al n. 209 reg. ord. del 2025, il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, espone di essere chiamato a decidere sul ricorso con cui G. C., dipendente del Ministero dell’interno collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 31 maggio 2024, ha chiesto condannarsi l’INPS a corrispondergli senza dilazione l’intero importo di spettanza maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria.

3.1.– In punto di rilevanza, il rimettente osserva che le norme in scrutinio, le quali, per il loro «inequivoco tenore letterale», non consentono di addivenire ad una interpretazione conforme a Costituzione, impedirebbero l’accoglimento della domanda avanzata dalla parte ricorrente.

3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza, l’ordinanza di rimessione richiama le argomentazioni svolte dal TAR Marche nel giudizio promosso con l’ordinanza iscritta al n. 55 reg. ord. del 2025, osservando altresì che, stante il mancato adeguamento del legislatore ai moniti di questa Corte, il diritto al TFS risulta «violato in misura tale da snaturarne il contenuto, sia in ragione della rateizzazione del pagamento, sia alla luce del fatto che la dilazione temporale non è compensata dalla rivalutazione monetaria delle somme spettanti all’ex dipendente pubblico».

Le disposizioni censurate si porrebbero, pertanto, in contrasto sia con l’art. 36 Cost., in quanto il sacrificio non temporaneo provocato dalla dilazione del versamento del TFS lede i principi di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione; sia con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, in quanto il trattamento in esame è oggetto di una legittima aspettativa della persona già entrata a far parte del suo patrimonio per effetto del verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

In definitiva, secondo il giudice a quo, il mancato adeguamento del legislatore alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019 «reitera la lesione sostanziale del diritto del dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età alla percezione di una retribuzione (in questo caso differita) sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta», non essendo la dilazione e la rateizzazione del pagamento accompagnate da un meccanismo di adeguamento all’inflazione, ciò che si tradurrebbe nella violazione dell’art. 36 Cost. e del richiamato precetto convenzionale.

Al pari del TAR Marche, il TAR Friuli-Venezia Giulia ha, infine, precisato che – ove si ritenga che le «sentenze monito non vincolano né il legislatore né la Corte Costituzionale» – vanno nuovamente sollevate, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, «le medesime questioni di legittimità costituzionale delle prefate disposizioni di legge, nella parte in cui le stesse prevedono ‒ come misure ormai strutturali e non più legate a specifiche emergenze finanziarie ‒ la dilazione dell’effettiva erogazione del T.F.S. e (nell’ipotesi di importi superiori a € 50.000,00, come è nel caso dell’odierno ricorrente) la rateizzazione dei pagamenti, non accompagnate dalla rivalutazione delle somme via via erogate all’ex dipendente pubblico cessato dal servizio per raggiunti limiti di età».

4.– Nei giudizi di legittimità costituzionale si sono costituite le parti ricorrenti nei processi principali, chiedendo accogliersi le sollevate questioni di legittimità costituzionale e riportandosi integralmente a quanto dedotto e argomentato nei rispettivi atti introduttivi dei giudizi a quibus allegati alle memorie di costituzione.

4.1.– Si è, inoltre, costituito in giudizio l’INPS, che ha chiesto, in via principale, disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo, segnalando che il legislatore ha parzialmente modificato la disciplina oggetto di censura, posto che l’art. 16, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 2025, n. 69, ha stabilito che il trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti invalidi, inabili o inidonei al lavoro e al servizio viene erogato nel termine di tre mesi di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Ad avviso dell’INPS l’intervento normativo in questione avrebbe ampliato notevolmente la platea dei dipendenti pubblici ai quali il trattamento di fine servizio viene erogato nel termine di tre mesi, ricomprendendovi anche i titolari di assegno di invalidità in precedenza esclusi.

Ciò dimostrerebbe come, dopo il monito formulato dalla sentenza n. 130 del 2023, il legislatore non sia rimasto inerte.

Di qui la necessità, secondo l’Istituto, di disporre la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché provvedano ad effettuare una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

4.2.– L’INPS ha, in ogni caso, eccepito l’inammissibilità, sotto diversi profili, delle censure formulate nelle ordinanze di rimessione.

I giudici rimettenti si sarebbero limitati a motivare per relationem i dubbi di illegittimità costituzionale mediante richiamo alle sentenze di questa Corte n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019.

Viene, altresì, contestata l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento, sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante, come evidenziato dalle pronunce costituzionali sopra richiamate, il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

A sostegno di tale assunto l’INPS svolge diffuse argomentazioni onde individuare, da un lato, le numerose e significative differenze del TFS rispetto al trattamento di fine rapporto (TFR) privatistico, e dimostrare, dall’altro, la natura prettamente previdenziale del primo di tali emolumenti.

Le ordinanze di rimessione avrebbero obliterato tale distinzione, prospettando una erronea sovrapposizione tra il trattamento di fine rapporto privatistico e l’indennità di buonuscita.

Per quanto concerne, in particolare, il giudizio promosso dal TAR Marche, l’INPS ha ravvisato un ulteriore profilo di inammissibilità nel difetto di motivazione sulla rilevanza.

L’Istituto osserva che il ricorrente, alla data di proposizione del ricorso, aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivargli quale effetto della eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata detta competenza oggetto di apposita domanda.

Quanto alle questioni concernenti la rateizzazione, l’INPS evidenzia che due delle tre tranches dovute al ricorrente sono state versate anteriormente all’ordinanza di rimessione, così che la stessa rilevanza delle questioni concernenti l’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sarebbe limitata al solo riconoscimento della rivalutazione monetaria rispetto alla seconda e terza rata del trattamento.

In tutti i giudizi l’Istituto ha, inoltre, sostenuto che le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Poiché la principale censura rivolta alla disciplina in scrutinio concerne la mancata previsione di uno strumento compensativo della svalutazione monetaria, i giudici rimettenti avrebbero dovuto indicare con precisione le date di corresponsione ai ricorrenti dei ratei di TFS riportando, altresì, l’andamento dell’inflazione a decorrere dalla scadenza del termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio del dipendente. Né i giudici a quibus avrebbero specificato la tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti, non risultando precisato se costoro siano titolari del diritto alla indennità di buonuscita o al trattamento di fine rapporto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «29 [recte: 20] dicembre 1999» (Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti).

Le sollevate questioni sarebbero, inoltre, inammissibili per «ultroneità», in quanto i rimettenti non avrebbero limitato le censure alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto dei giudizi a quibus, ma ne avrebbero esteso lo scrutinio all’intera portata delle disposizioni censurate, le quali fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Da ultimo, l’INPS ritiene che le questioni siano inammissibili anche in ragione della lacunosa motivazione della impossibilità di interpretare le norme censurate in modo costituzionalmente conforme.

4.3.– Nel merito, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, l’INPS ha osservato che il legislatore ha dato seguito al monito contenuto nella sentenza n. 130 del 2023 di questa Corte, come reso evidente dal ricordato art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito. In ogni caso, la perdurante vigenza del differimento e della rateizzazione del TFS risulterebbe conforme al principio costituzionale di solidarietà e, segnatamente, all’esigenza di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato.

Al fine di corroborare tale assunto, il resistente richiama la giurisprudenza costituzionale sui contributi di solidarietà, la quale impone di valutare adeguatamente il contesto economico finanziario in cui si colloca la scelta legislativa censurata (viene richiamata, oltre alle indicate sentenze n. 130 del 2023 e n. 159 del 2019, la sentenza n. 250 del 2017).

L’Istituto sottolinea, quindi, come il perdurare della crisi geopolitica «occasionata dai conflitti in essere tra Russia e Ucraina, per un verso, e tra Israele e Palestina», per l’altro, nonché delle «violente turbolenze» nel commercio internazionale generate dalle politiche sui dazi deliberate dagli Stati Uniti d’America abbiano peggiorato il contesto socioeconomico di riferimento, la cui valutazione è indispensabile al fine di verificare la legittimità costituzionale delle norme in scrutinio, posto che tali fattori impediscono l’adozione di misure espansive della spesa pubblica, se non a prezzo della riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate agli assicurati e ai pensionati, con effetto distorsivo sull’equilibrio del sistema di sicurezza sociale.

D’altronde – osserva l’INPS – l’indennità di buonuscita non solo risulta più vantaggiosa del TFR, ma gode anche dell’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, consistente nella parziale detassazione dell’aliquota ai sensi dell’art. 19, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), da applicarsi all’imponibile dei TFS comunque denominati con importo fino a 50.000 euro.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale della disciplina in scrutinio contrasterebbe, dunque, con il principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., il quale costituisce il fondamento dell’intero sistema di sicurezza sociale, in considerazione dei rilevantissimi oneri che in conseguenza di essa graverebbero sull’INPS e dunque sul bilancio consolidato dello Stato.

L’Istituto sottolinea la particolare gravosità di tali oneri, quale emergerebbe dalla consulenza statistico attuariale allegata alla sua memoria di costituzione, nella quale è stata calcolata una spesa aggiuntiva per il 2025 pari a 4,2 miliardi di euro, in caso di eliminazione del solo differimento, a 11,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione della sola rateizzazione, e a 15,6 miliardi di euro, in caso di eliminazione di entrambi i meccanismi dilatori.

Nei giudizi promossi dal TAR Lazio e dal TAR Friuli-Venezia Giulia, in relazione alle censure con cui è denunciata la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU, l’INPS ha sostenuto l’inconferenza del parametro convenzionale, osservando che, se, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la disposizione in esame non garantisce il diritto ad una pensione di un particolare importo, a fortiori essa non può assicurare il diritto al pagamento di una prestazione una tantum in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dalla normativa in scrutinio.

L’Istituto ricorda, ancora, che la stessa Corte EDU ha più volte affermato che, sebbene la riduzione dell’importo della prestazione previdenziale o la sua cessazione integrino una ingerenza nei “beni” del titolare che esige una giustificazione nell’interesse generale, occorre, tuttavia, verificare se la violazione del diritto previdenziale sia stata tale da pregiudicarne l’essenza. L’imposizione di una riduzione ragionevole e proporzionata e, cioè, giustificata da ragioni di carattere generale, come la crisi economica, e limitata nel tempo e nella portata non comporta necessariamente la violazione dell’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

In via ulteriormente subordinata, l’INPS chiede a questa Corte di valutare un «percorso alternativo rispetto alla immediata dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio» che riconosca «un’ultima opportunità» al legislatore di esercitare la propria discrezionalità procedendo alla composizione dei diversi interessi rilevanti nel caso di specie.

Secondo l’Istituto, in linea con la soluzione adottata, seppure in ambiti diversi, con le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 207 del 2018, questa Corte potrebbe indicare al legislatore un termine a provvedere, con contestuale rinvio dell’esame della questione ad un’udienza successiva alla sua scadenza.

In ulteriore subordine, si richiede una pronuncia «nella misura minima necessaria per ricondurre le norme nell’alveo della costituzionalità» ovvero, in via ulteriormente gradata, una pronuncia additiva di principio che orienti il legislatore e anche i giudici nella individuazione della regola da applicare provvisoriamente al caso concreto.

L’INPS indica esemplificativamente alcuni possibili «profili di intervento manipolativo» nel riconoscimento della rivalutazione monetaria sugli importi dovuti successivamente alla prima rata del trattamento di fine servizio, in modo da garantire nel tempo il valore reale delle somme percepite dai dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiunti limiti di età; nella limitazione dell’intervento di questa Corte al solo trattamento di fine servizio che presenta una disciplina analoga a quella del TFR dei lavoratori privati, con esclusione dei più favorevoli emolumenti, come quelli oggetto dei giudizi a quibus, in relazione ai quali il differimento e la rateizzazione operano solo quali contrappesi del più elevato trattamento riconosciuto; nella limitazione dell’intervento correttivo alle ipotesi in cui la retribuzione non venga sostituita dalla percezione del trattamento pensionistico o da altro trattamento retributivo o sostitutivo di esso.

5.– Nei giudizi di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e comunque la non fondatezza delle questioni sollevate.

L’interveniente ha, anzitutto, ricordato l’affermazione contenuta nella sentenza n. 130 del 2023 secondo cui «il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore», al fine di evidenziare che, in ragione dell’impatto finanziario che la rimozione non graduale dei meccanismi dilatori in esame comporterebbe, questa Corte non potrebbe intervenire sulle norme in scrutinio nei termini auspicati dai giudici rimettenti.

A sostegno di tale assunto, si ricorda che nel 2024 sono state avanzate due proposte di legge (XIX legislatura, A.C. 1254 e A.C. 1264) che intendevano dare seguito al monito di questa Corte attraverso la riduzione del termine dilatorio per la loro liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, nonché attraverso la rivalutazione delle fasce di importo per l’erogazione rateale dei medesimi trattamenti.

Tali proposte, prosegue la difesa statale, non hanno avuto seguito per il parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sul rilievo che esse avrebbero determinato «effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolar modo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, privi di copertura».

6.– Nel giudizio promosso dal TAR Lazio l’Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF) ha fatto pervenire, quale amicus curiae, un’opinione scritta, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, con la quale ha svolto conclusioni di segno adesivo alle censure del rimettente.

L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 7 gennaio 2026.

A sostegno della propria legittimazione, l’associazione ha dedotto di essere un soggetto collettivo esponenziale dell’interesse dei lavoratori pubblici e, in particolare, del personale scolastico, il quale rientra nella vasta platea dei dipendenti destinatari della disciplina in scrutinio.

Nel merito, lo scritto ripropone e sviluppa le argomentazioni spese dal rimettente, richiamando altresì il principio enunciato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, secondo cui le ragioni di bilancio e di contenimento della spesa non rispondono ai principi di proporzionalità se la loro applicazione determina la lesione di diritti fondamentali.

7.– Con memorie illustrative di contenuto pressoché identico, depositate il 19 gennaio 2026, i ricorrenti nei giudizi a quibus, replicando alle argomentazioni dell’INPS, hanno osservato, da un lato, che gli artt. 3 e 38 Cost. non sono stati evocati dai giudici rimettenti perché non si attagliano alla fattispecie dedotta in giudizio e, dall’altro, che il TFS non ha natura previdenziale, ma retributiva.

I ricorrenti contestano, poi, l’assunto dell’Istituto secondo il quale i pensionati del settore pubblico, fruendo di un regime più vantaggioso di quello riservato ai lavoratori privati, dovrebbero sopportare il differimento dell’erogazione del trattamento oggetto di censura.

Obiettano che il TFS costituisce una retribuzione differita, frutto dell’attività lavorativa prestata – e, quindi, parte integrante del patrimonio del beneficiario – destinata ad accompagnare il lavoratore nella delicata fase dell’uscita dalla vita lavorativa attiva.

All’eccepita inammissibilità per difetto di rilevanza, che l’INPS fa derivare dall’avvenuto versamento, in loro favore, di uno o più ratei del trattamento di fine servizio, si replica che da una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate deriverebbe comunque il vantaggio di ottenere la rivalutazione monetaria.

I ricorrenti deducono, ancora, che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, le ordinanze di rimessione hanno ricostruito compiutamente i fatti rilevanti ai fini della decisione, indicando, in particolare, le date della corresponsione delle tranches percepite e precisando il tipo di trattamento che viene in considerazione nei rispettivi giudizi a quibus.

Del tutto condivisibile sarebbe, poi, l’affermazione dei giudici rimettenti secondo cui, a fronte del tenore delle disposizioni censurate, i dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione costituzionalmente conforme.

I ricorrenti hanno, infine, replicato alle argomentazioni svolte dall’INPS a sostegno della non fondatezza, rimarcando, in particolare, come al monito formulato dalla sentenza di questa Corte n. 130 del 2023 il legislatore non abbia dato seguito, non potendosi ritenere a tal fine soddisfacente neppure la riduzione del differimento operata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028).

7.1.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica anche l’INPS ha depositato, in relazione ai diversi giudizi, memorie illustrative, di contenuto pressoché coincidente, con le quali ha insistito nelle conclusioni rassegnate negli atti di costituzione, rimarcando, tra l’altro, che il differimento e la rateizzazione dei trattamenti di fine servizio rappresentano un «modestissimo onere» a bilanciamento del rendimento derivante dalla peculiare modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio.

L’INPS ha comunque ribadito la richiesta di restituzione degli atti ai giudici a quibus, rilevando che, dopo la sentenza n. 130 del 2023, il legislatore ha dato attuazione al monito ivi formulato anche attraverso la previsione, all’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, della riduzione del termine di differimento della corresponsione del TFS da dodici a nove mesi.

Considerato in diritto

8.– Con le tre ordinanze indicate in epigrafe, il TAR Marche, sezione prima, il TAR Lazio, sezione quinta, e il TAR Friuli-Venezia Giulia, sezione prima, dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, denunciandone il contrasto con l’art. 36 Cost.

Il TAR Lazio e il TAR Friuli-Venezia Giulia evocano, altresì, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

8.1.– I giudici rimettenti chiedono, anzitutto, l’ablazione dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, nella parte in cui prevede che, per i dipendenti pubblici cessati dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, l’ente erogatore liquida il trattamento di fine servizio decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e che alla corresponsione dell’importo agli aventi diritto lo stesso ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

La suindicata disposizione viene, dunque, censurata nella versione anteriore alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, il quale, con effetto dal 1° gennaio 2027 e in relazione ai dipendenti che a tale data matureranno i requisiti per il pensionamento, ha ridotto di tre mesi il termine per la liquidazione del TFS, lasciando intatto l’ulteriore termine trimestrale previsto per la corresponsione delle somme dovute.

I giudici a quibus chiedono, altresì, la caducazione della disciplina del pagamento rateale di cui all’art. 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, sempre nella parte in cui si applica alle ipotesi di cessazione del rapporto di impiego per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Tale disposizione delinea un ulteriore meccanismo dilatorio basato su previsioni concatenate di soglie crescenti, stabilendo, in particolare, che il riconoscimento del trattamento di fine servizio è effettuato: «a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro; b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo».

8.2.– Secondo il TAR Marche, le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero con l’art. 36 Cost., in quanto il mancato adeguamento del legislatore ai moniti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta.

In particolare, il denunciato vulnus deriverebbe dalla dilazione e dalla rateizzazione dell’emolumento «non accompagnate da un meccanismo di adeguamento degli importi pagati all’andamento dell’inflazione».

In via subordinata, ove si ritenga che le «“sentenze monito” non vincolano né il legislatore né la stessa Corte costituzionale», il giudice a quo denuncia la violazione dell’art. 36 Cost., «per i profili già ampiamente evidenziati dalla Corte Costituzionale» nella sentenza n. 130 del 2023.

8.3.– Anche il TAR Lazio ritiene che le disposizioni in scrutinio si pongano in contrasto con l’art. 36 Cost., in quanto «la previsione di un pagamento rateale» del TFS non contingente, ma strutturale, lederebbe il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione, il quale si sostanzia non solo nella congruità, ma anche nella tempestività dell’erogazione delle somme dovute.

Sarebbe, altresì, violato, l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

A sostegno di tale censura, il rimettente argomenta che «le pensioni e conseguentemente anche il trattamento di fine servizio maturato per effetto della vita lavorativa costituiscono un “bene” ai sensi della Convenzione», giacché il relativo credito entra a far parte del patrimonio dell’avente diritto nel momento in cui maturano i requisiti per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio.

L’evocato parametro convenzionale risulterebbe violato in quanto il differimento e la rateizzazione del TFS imposti dalle norme in scrutinio, essendo ormai divenuti strutturali, pregiudicherebbero «l’essenza dei diritti pensionistici del soggetto».

8.4.– Da ultimo, con censure di analogo tenore, il TAR Friuli-Venezia Giulia lamenta che il mancato adeguamento del legislatore ai moniti espressi dalle ricordate sentenze n. 159 del 2019 e n. 130 del 2023 di questa Corte «reitera la lesione sostanziale» del diritto del dipendente cessato dal servizio per raggiunti limiti di età a una retribuzione differita sufficiente e proporzionata all’attività lavorativa svolta, precisando che tale vulnus scaturisce anche dalla mancata previsione, accanto ai meccanismi dilatori, della rivalutazione monetaria degli importi erogati.

In via subordinata, sono censurati gli artt. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e 12, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, in riferimento agli artt. 36 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU per profili analoghi a quelli evocati, sempre in via subordinata, dal TAR Marche.

9.– Preliminarmente, i giudizi devono essere riuniti, avendo a oggetto le medesime disposizioni ed essendo fondati su censure e parametri pressoché coincidenti.

10.‒ Ancora in via preliminare, occorre rilevare che la modifica dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, a opera dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025, pur essendo sopravvenuta al deposito delle ordinanze di rimessione, non investendo i rapporti controversi – in quanto sorti anteriormente alla data dalla quale essa produrrà effetto – risulta ininfluente nei giudizi a quibus.

Diversamente da quanto ritenuto dall’INPS, non vi è, pertanto, ragione di disporre la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni (sentenza n. 231 del 2018).

Un provvedimento siffatto non è reso necessario neppure dalla riforma introdotta dall’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, il quale ha esteso ai dipendenti invalidi e inidonei al lavoro la previsione di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, che riconosce ai lavoratori inabili l’erogazione non dilazionata del TFS.

Poiché tale novella legislativa non ha inciso sul contenuto precettivo delle disposizioni censurate, deve escludersene qualsiasi ricaduta sui giudizi principali (sentenza n. 236 del 2018).

11.– Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’INPS.

Esse non sono fondate.

11.1.– È, in primo luogo, da escludersi che i giudici a quibus abbiano motivato le censure per relationem, limitandosi, cioè, a richiamare le sentenze n. 159 del 2019 e n.130 del 2023 ovvero, quanto al TAR Lazio, l’atto di promovimento del giudizio di legittimità costituzionale definito con la seconda di tali pronunce.

I rimettenti, pur riportando ampi stralci delle suddette decisioni, hanno reso sufficientemente esplicite le ragioni della non manifesta infondatezza delle questioni ivi scrutinate.

Il nucleo essenziale delle censure – con cui sono denunciate la contrarietà dei meccanismi dilatori contestati al principio di adeguatezza della retribuzione sancito dall’art. 36 Cost. e la mancata rimozione di tale vulnus nonostante i moniti espressi da questa Corte – risulta, pertanto, delineato in termini sufficientemente definiti.

11.2.– Non è fondata neppure l’eccezione che contesta l’erronea e incompleta indicazione dei parametri costituzionali di riferimento sul presupposto che le ordinanze di rimessione non avrebbero evocato né l’art. 3 Cost. – invece dedotto, sotto il profilo della disparità di trattamento, nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 159 del 2019 – né l’art. 38 Cost., nonostante il TFS assolva anche una funzione previdenziale.

La circostanza che le disposizioni in scrutinio si prestino a essere vagliate in riferimento a una pluralità di precetti costituzionali non esclude che la evocazione dell’art. 36 Cost. – e, quanto alle ordinanze iscritte ai numeri 61 e 209 reg. ord. del 2025, anche dell’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU – risulti di per sé sola idonea a condurre alla declaratoria di illegittimità costituzionale dei meccanismi dilatori di cui si tratta.

11.3.– Non merita accoglimento neanche l’eccezione di inammissibilità per insufficiente ricostruzione della fattispecie.

Contrariamente a quanto ritenuto dall’Istituto, le indicazioni fornite dalle ordinanze di rimessione consentono di ricostruire le cadenze della rateizzazione operante per ciascuno dei lavoratori ricorrenti, oltre che lo stato dei pagamenti effettuati in loro favore, né è da ritenersi necessaria, ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, l’individuazione dei tassi di rivalutazione monetaria nei periodi di riferimento, avuto riguardo alla pubblicità dei coefficienti di incremento della pressione inflazionistica e all’automaticità dei criteri con cui, anche per i dipendenti pubblici, nei giudizi aventi a oggetto il riconoscimento di spettanze retributive viene accordata la competenza accessoria in questione.

11.4.– Non può, poi, trovare accoglimento l’eccezione con cui l’INPS lamenta la mancata specificazione, da parte dei giudici rimettenti, della tipologia di trattamento di fine servizio dovuto ai ricorrenti.

Invero, dalla lettura complessiva delle ordinanze di rimessione emerge chiaramente che le domande proposte nei giudizi a quibus hanno a oggetto l’indennità di buonuscita.

11.5.– Non è, inoltre, ravvisabile l’inammissibilità per «ultroneità» che l’INPS fa derivare dalla mancata limitazione delle censure di illegittimità costituzionale alle specifiche tipologie di trattamento di fine servizio oggetto dei giudizi principali e dalla conseguente estensione dello scrutinio all’intera portata delle disposizioni contestate, le quali, come già evidenziato, fanno riferimento a tutti i trattamenti di fine servizio.

Il sistema di dilazioni oggetto di censura ha, infatti, portata generalizzata, in quanto opera per tutti i tipi di trattamento di fine servizio («comunque denominati») spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate nell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e incluse nel conto economico consolidato, il cui elenco viene pubblicato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Poiché, dunque, alla stregua delle previsioni in scrutinio, il differimento e la rateizzazione operano allo stesso modo per l’intero genus dei trattamenti di fine servizio, correttamente i rimettenti hanno formulato le censure senza circoscriverle alle specifiche fattispecie di TFS dedotte nei giudizi principali.

11.6.– Non fondata è parimenti l’eccezione con cui si denuncia la mancata motivazione della impraticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione, avendo, per contro, i giudici rimettenti argomentato tale conclusione sulla base dell’assunto che al superamento in via ermeneutica dei dubbi di illegittimità costituzionale osta l’inequivoco tenore letterale delle disposizioni censurate.

11.7.– Nemmeno merita accoglimento l’eccezione con cui è contestato il difetto di rilevanza delle censure rivolte dal TAR Marche all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

L’INPS rileva che, alla data della proposizione del ricorso, la parte attrice aveva già percepito la prima rata del TFS, così che nessuna utilità potrebbe derivarle quale effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, neanche sotto il profilo del riconoscimento della rivalutazione monetaria, non essendo stata tale competenza accessoria oggetto di una specifica domanda.

Occorre, tuttavia, considerare che, con motivazione non implausibile a sostegno della rilevanza delle questioni, il giudice a quo ha argomentato che il ricorrente, nonostante abbia già percepito le prime due tranches di TFS – la prima delle quali anteriormente all’instaurazione del giudizio principale –, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in scrutinio, avrebbe, comunque, diritto alla corresponsione di «una somma pari alla rivalutazione monetaria degli importi liquidatigli».

Da tale conclusione si ricava che, ad avviso del rimettente, la domanda di rivalutazione monetaria avanzata dall’attore riguarda tutte le rate del trattamento, ivi compresa la prima, la quale ricade nel perimetro applicativo dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

11.8.– È, infine, da ritenersi ininfluente il rilievo, svolto dall’INPS in relazione alle ordinanze di rimessione del TAR Lazio e del TAR Friuli-Venezia Giulia, secondo cui il verosimile completamento, nelle more dei giudizi, dei versamenti delle prestazioni dovute ai ricorrenti renderebbe l’ablazione delle norme in scrutinio insuscettibile di incidere sul loro esito, «con eccezione del profilo del riconoscimento del diritto […] alla rivalutazione monetaria».

Nella prospettiva dei ricorrenti, condivisa dai giudici a quibus, anche la domanda avente a oggetto tale competenza accessoria è, infatti, condizionata alla caducazione dei meccanismi dilatori introdotti dalle norme in scrutinio.

Tanto appare sufficiente perché le questioni possano ritenersi rilevanti.

12.– Tutto ciò premesso, va, anzitutto, ricordato che questa Corte ha già segnalato la necessità di rimuovere le disposizioni sul pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto per le ipotesi in cui i dipendenti pubblici cessino dall’impiego per raggiungimento dei limiti di età e di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio.

Con la sentenza n. 159 del 2019 è stata, infatti, sottolineata l’urgenza di ridefinire una disciplina «non priva di aspetti problematici», nell’àmbito di una organica revisione dell’intera materia, in quanto, «[c]on particolare riferimento ai casi in cui sono raggiunti i limiti di età e di servizio, la duplice funzione retributiva e previdenziale delle indennità di fine rapporto [...] rischia di essere compromessa, in contrasto con i principi costituzionali che, nel garantire la giusta retribuzione, anche differita, tutelano la dignità della persona umana».

Successivamente, la sentenza n. 130 del 2023 ha ribadito la contrarietà all’art. 36 Cost. delle dilazioni imposte dalle stesse norme ora in scrutinio, sul presupposto che la garanzia costituzionale della giusta retribuzione, anche differita, si sostanzia non solo nella congruità dell’emolumento, ma anche nella tempestività della sua corresponsione.

Questa Corte ha, tuttavia, ritenuto di non poter porre rimedio al riscontrato vulnus, in quanto l’individuazione delle soluzioni a tal fine necessarie attinge alla discrezionalità del legislatore anche in ragione del «rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in oggetto [...] comporta» (sentenza n. 130 del 2023).

Ha, quindi, dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate, indicando però, quale rimedio alla riscontrata violazione, una riforma che, partendo dai trattamenti di importo più modesto, coinvolga successivamente e con gradualità tutti gli altri.

In definitiva, la sentenza n. 130 del 2023, pur avendo riscontrato il contrasto con i parametri evocati, non è pervenuta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma ha rimesso, in prima battuta, alla discrezionalità del legislatore il quomodo dell’intervento a tal fine necessario (sentenze n. 46 del 2025, n. 71 del 2023, n. 22 del 2022 e n. 120 del 2021), rimarcando, al contempo, la improcrastinabilità della reductio ad legitimitatem.

12.1.– Al pressante invito contenuto nella predetta pronuncia il legislatore ha dato un primo, solo parziale riscontro con due recenti interventi riformatori.

È stato, in primo luogo, ampliato il novero dei dipendenti pubblici che, in ragione della loro condizione di fragilità, possono beneficiare dell’erogazione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto nel termine di tre mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriori dilazioni.

L’art. 16, comma 2, del d.l. n. 25 del 2025, come convertito, ha, infatti, previsto che, oltre ai soggetti inabili al lavoro, anche gli invalidi e gli inidonei possono percepire il TFS entro il termine trimestrale di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito.

Un successivo intervento legislativo ha investito direttamente la disciplina ora oggetto di censura, riducendo l’estensione del termine annuale per la liquidazione delle spettanze di fine servizio.

L’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha, in particolare, stabilito che «[c]on effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data, all’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: “dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”».

Per effetto di tale disposizione, per i dipendenti che matureranno i requisiti di pensionamento, per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, a decorrere dal 1° gennaio 2027 il termine per la liquidazione del TFS è, dunque, ridotto di tre mesi.

12.2.– Non può certamente ritenersi che le modifiche introdotte dalle richiamate riforme abbiano avviato in modo sostanziale quel processo di graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento delle spettanze di fine servizio sollecitato da questa Corte.

Si tratta, invero, di provvedimenti dalla portata circoscritta, posto che il primo riguarda soltanto un ristretto gruppo di aventi diritto, ossia i lavoratori invalidi e inidonei, e il secondo, pur incidendo sulle previsioni in scrutinio, ha ridotto soltanto in misura esigua i tempi di erogazione del trattamento, per di più limitando l’abbreviazione al solo termine di liquidazione di cui all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 79 del 1997, come convertito, e differendo l’operatività della disposta riduzione al 1° gennaio 2027.

A ciò va aggiunto che dalla formulazione dell’art. 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 non si ricava che l’operata riduzione si inscriva in un disegno di progressiva rimozione di entrambi i meccanismi dilatori né, di conseguenza, che il legislatore abbia previsto che ad essa seguiranno analoghe misure entro un definito margine temporale.

Neanche nei lavori preparatori della nuova disposizione – dai quali, peraltro, emerge che la contrazione dei tempi di erogazione del TFS è precipuamente intesa a dare seguito al monito espresso da questa Corte – si rinvengono riferimenti a futuri sviluppi dell’intervento riformatore.

12.3.– La pur persistente incompatibilità del pagamento differito e rateale dei trattamenti di fine servizio con la garanzia di adeguatezza della retribuzione consacrata nell’art. 36 Cost. allo stato, tuttavia, non può condurre alla caducazione delle disposizioni censurate.

Questa Corte non può, infatti, esimersi dal considerare, ancora una volta, che un intervento ablativo comporterebbe l’espunzione contestuale e retroattiva di ogni dilazione e, di conseguenza, la immediata esigibilità dei trattamenti, ivi compresi quelli maturati anteriormente alla pronuncia e in corso di erogazione.

Una statuizione siffatta si tradurrebbe quantomeno in un temporaneo, ma assai significativo impatto sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa; ciò che richiede di rimettere alla discrezionalità legislativa «la definizione della gradualità con cui il pur indefettibile intervento deve essere attuato» (sentenza n. 130 del 2023), al fine, costituzionalmente necessario, della eliminazione dei meccanismi dilatori in scrutinio (sentenza n. 32 del 2021).

12.4.– Spetta, pertanto al legislatore programmare una riforma che, pur anche nel segno della gradualità, dia continuità alle misure recentemente adottate, in modo da ristabilire, entro un orizzonte temporale definito e ragionevole, la fisiologica scansione dei pagamenti dei TFS, eventualmente distribuendo su più esercizi l’effetto di cassa correlato alla rimozione del differimento e della rateizzazione della corresponsione degli stessi.

12.5.– Per consentire al legislatore di assumere le relative decisioni questa Corte, valendosi dei propri poteri di gestione del processo costituzionale, ritiene necessario disporre il rinvio del giudizio in corso, fissando una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale per l’udienza del 14 gennaio 2027, all’esito della quale potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una novella legislativa che pianifichi la eliminazione dei meccanismi dilatori di cui si tratta «in conformità alle segnalate esigenze di tutela» (ordinanza n. 207 del 2018).

Nella vicenda in esame, in cui la tutela di diritti presidiati dalla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, incidendo sulla corretta gestione dei flussi finanziari, involge scelte demandate, in linea di principio, al legislatore, lo «spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale» (ancora, ordinanza n. 207 del 2018; in senso conforme le ordinanze n. 97 del 2021 e n. 132 del 2020) rende doveroso consentire allo stesso legislatore di individuare le misure più idonee a contemperare la indifferibile necessità di un intervento legislativo al fine della reductio ad legitimitatem con l’esigenza di pianificare la distribuzione temporale dell’incremento del fabbisogno di cassa ad essa correlato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

rinvia all’udienza pubblica del 14 gennaio 2027 la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale