ORDINANZA N. 24
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), e, in particolare, degli artt. 1, commi da 273 a 384 e da 784 a 794; 3, in relazione alla Tabella 2, Missione 2 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), 14 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e 15 (Politiche previdenziali); 16, in relazione alla Tabella 15, Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure); e 18, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 26 febbraio 2025, iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;
uditi l’avvocata Isabella Fornelli per la Regione Puglia, nonché le avvocate dello Stato Marina Russo e Beatrice Gaia Fiduccia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Rilevato che la Regione Puglia con il ricorso in esame (reg. ric. n. 11 del 2025) ha promosso questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto sia l’intera legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sia sue specifiche disposizioni, nella parte in cui non prevedono, in favore delle regioni, né la restituzione delle risorse dalle stesse anticipate per i risarcimenti dei danni da vaccinazioni obbligatorie o raccomandate, né i trasferimenti relativi al fabbisogno annuale per l’erogazione degli indennizzi per danni da vaccinazioni.
Ritenuto nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026 che le questioni promosse con il ricorso in esame necessitano di ulteriore istruttoria, ai sensi degli artt. 14 e 15 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, finalizzata ad acquisire ulteriori e specifiche informazioni indispensabili ai fini della decisione.
Considerato che, in particolare, appare necessario richiedere ai soggetti appresso individuati una relazione avente ad oggetto i quesiti per ciascuno specificati:
a) il Ministero della salute, per quanto di competenza, anche mediante i rispettivi direttori generali, riferisca in ordine:
1) alla legge n. 207 del 2024, e in particolare all’art. 16 e annessa Tabella 15, con particolare riferimento alla Missione 1 (Tutela della Salute), Programma 1.1 (Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure), Azione (Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico legali), capitolo 2409, piano gestionale 1 (Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati):
1.1) in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione dello stanziamento annuale per il 2025 pari complessivamente a euro 260.000.000;
1.2) in merito agli impegni e ai pagamenti effettuati sul predetto capitolo 2409, piano gestionale 1, nell’esercizio 2025, indicando analiticamente i beneficiari delle somme corrisposte;
2) indichi il numero degli indennizzati ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), al 2025, il cui pagamento è di competenza del Ministero della salute, evidenziandone la distribuzione territoriale per singola regione;
3) indichi l’ammontare annuo e il numero dei beneficiari degli indennizzi di cui alle leggi 29 ottobre 2005, n. 229 (Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie) e 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», in particolare ex art. 1, comma 607, a carico esclusivo dello Stato, e se questi ultimi si sommano ai precedenti di cui al punto 2) ovvero se sono in essi ricompresi;
b) la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome riferisca:
1) su quali regioni e in quali occasioni hanno rappresentato in Conferenza la necessità di ottenere dallo Stato la restituzione delle anticipazioni erogate a titolo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, ai sensi dell’art. 1, comma 586, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
2) in quali occasioni e sedi istituzionali la Conferenza ha rappresentato il diritto delle regioni a ottenere il rimborso da parte dello Stato degli indennizzi in parola, ai sensi del richiamato art. 1, comma 586, della legge n. 208 del 2015;
3) se le risorse anticipate dalle singole regioni per la corresponsione degli indennizzi sono state da queste reperite nell’ambito finanziario del perimetro sanitario;
c) la Regione Puglia riferisca:
1) il numero annuo dei soggetti indennizzati ai sensi della legge n. 210 del 1992 relativamente al periodo 2021-2025 e il relativo ammontare degli indennizzi per ogni anno;
d) il Ragioniere generale dello Stato riferisca:
1) in merito alla ratio e ai criteri di quantificazione delle risorse destinate al fondo istituito dall’art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per gli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge n. 210 del 1992, e successivamente rifinanziato dall’art. 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Considerata l’opportunità, data la complessità delle questioni, di disporre la convocazione in audizione del Ragioniere generale dello Stato, del Direttore generale della Direzione generale della prevenzione e del Direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, per il Ministero della salute, nonché del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni altra decisione in ordine al ricorso indicato in epigrafe;
1) dispone che:
– entro quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ciascuno dei soggetti sopra indicati ai punti a), b), c) e d) provveda a depositare nella cancelleria di questa Corte la relazione di cui in motivazione;
– il Ragioniere generale dello Stato, il Direttore generale della Direzione generale della prevenzione e il Direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio, per il Ministero della salute, nonché il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome vengano auditi da questa Corte in camera di consiglio e con la partecipazione delle parti;
2) rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA