ORDINANZA N. 22
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari, nel procedimento penale a carico di G. A. con ordinanza del 23 luglio 2024, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 luglio 2024 (reg. ord. n. 172 del 2024), il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Bari ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, come modificati dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
che il rimettente censura le richiamate disposizioni nella parte in cui: a) prescrivono l’applicazione automatica delle procedure di controllo a distanza, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 612-bis del codice penale; b) impongono una distanza minima, «comunque non inferiore a cinquecento metri», dalla persona offesa o dai luoghi da essa frequentati in caso di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen. anche nell’ipotesi in cui l’indagato e la vittima dimorino all’interno del medesimo immobile; c) prevedono l’applicazione obbligatoria, anche congiunta, di misure cautelari (anche) più gravi, pure nell’ipotesi di accertata non fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.; d) stabiliscono la necessaria verifica, al momento dell’esecuzione (della misura cautelare) mediante la notifica dell’ordinanza, della fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione;
che, secondo il GIP del Tribunale di Bari, le disposizioni censurate imporrebbero degli automatismi lesivi dell’art. 3 Cost., anzitutto sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto impedirebbero al giudice qualsiasi valutazione circa l’adeguatezza e l’idoneità della modalità di applicazione della misura cautelare in esame in relazione alla gravità del fatto, alla personalità dell’indagato e ad altre specificità che possono presentarsi nel caso sottopostogli, nonché qualsiasi margine di discrezionalità sull’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo;
che, inoltre, le medesime previsioni sarebbero lesive anche del principio di eguaglianza, in quanto imporrebbero un medesimo trattamento e una modalità di controllo unica in relazione a situazioni che potrebbero non essere analoghe, con l’eventuale ulteriore effetto di comprimere altri diritti fondamentali dell’indagato, come il diritto alla salute, il diritto all’istruzione scolastica e il diritto al culto, precludendogli l’accesso ad alcuni luoghi (come ad esempio farmacia, ospedale, caserma dei carabinieri, luoghi di culto);
che sarebbe anche violata la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost., in quanto il giudice, nell’adottare la misura limitativa della libertà personale, non potrebbe fornire alcuna adeguata motivazione a sostegno né della prescrizione del rispetto della distanza minima, non inferiore a 500 metri, né dell’applicazione delle modalità tecniche di controllo, né dell’adozione di altre misure, anche più gravi, in caso di verifica della non fattibilità tecnica delle predette modalità di controllo elettronico (il che sarebbe, peraltro, in contrasto con il principio del minimo sacrificio della libertà personale), essendo vincolato a tali prescrizioni dalle disposizioni in esame;
che, infine, il GIP rimettente ravvisa un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale nella violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto, essendo prevista l’obbligatorietà dell’applicazione dei dispositivi di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. allorquando sia irrogata la misura cautelare del divieto di avvicinamento, tale automatismo, rendendo impossibile l’attuazione della citata misura nei casi, non infrequenti nella prassi, di materiale indisponibilità del personale tecnico addetto alla verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza, determinerebbe la violazione degli obblighi procedurali – corrispondenti all’instaurazione di un procedimento penale effettivo e tempestivo nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione – sanciti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 2 marzo 2017, T. contro Italia;
che, quanto al giudizio a quo, il rimettente premette che il procedimento trae origine dalla querela sporta da due coniugi nei confronti del vicino di casa – che abita nell’appartamento confinante con quello dei querelanti – per aver quest’ultimo tenuto in loro danno una serie di condotte moleste e minacciose, tali da generare nelle vittime un grave stato di ansia e paura e un fondato timore per la loro incolumità e per quella dei loro figli (fra cui una minorenne), costringendoli ad alterare le proprie abitudini di vita;
che, pertanto, nei confronti dell’indagato, è stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, con la prescrizione di non avvicinarsi ai medesimi luoghi e, in particolare, alle abitazioni di prossimi congiunti diversi da quelli conviventi con le vittime, nonché ai luoghi di lavoro dalle stesse eventualmente frequentati; con obbligo di mantenere una distanza non inferiore a metri 500 da tali luoghi; con divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi i social network, con le stesse persone offese e con i loro prossimi congiunti; con l’applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., mediante mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici solo a seguito dell’acquisizione del consenso dell’indagato e previa verifica della fattibilità tecnica dell’operazione da parte degli operatori di polizia giudiziaria;
che il rimettente precisa, inoltre, che, con la medesima ordinanza, è stata disposta nei confronti dell’indagato, in caso di diniego del consenso all’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. o nel caso di accertata non fattibilità tecnica delle medesime modalità di controllo, la misura cautelare più grave del divieto di dimora nel Comune di residenza dell’indagato, di cui all’art. 283 cod. proc. pen.;
che, al fine di scongiurare il rischio dell’applicazione della misura cautelare più grave nelle more del compimento degli accertamenti relativi alla fattibilità tecnica delle procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen., è stato disposto di darsi corso alla misura del divieto di avvicinamento anche senza braccialetto elettronico;
che il medesimo rimettente ha anche precisato che, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato ha prestato il consenso alle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. e che, tuttavia, all’esito di tale interrogatorio, la difesa del medesimo indagato ha chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento o, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen.;
che il GIP del Tribunale di Bari afferma che tali richieste sono state entrambe rigettate, con provvedimento del 17 luglio 2024;
che, in particolare, proprio in considerazione del rigetto dell’istanza di revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle particolari modalità di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. – oltre che dell’applicazione della misura cautelare coercitiva nelle more della verifica della fattibilità tecnica delle citate modalità di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione, verifica che si dichiara non essere stata ancora eseguita – le questioni sarebbero rilevanti nel giudizio a quo, iscritto per un reato abituale (di cui all’art. 612-bis cod. pen.) con riferimento a condotte commesse (anche) in epoca successiva all’entrata in vigore della legge n. 168 del 2023;
che, ove venissero accolte le questioni sollevate, il giudice potrebbe, per un verso, modulare le prescrizioni correlate a tale misura cautelare nel rispetto del canone della proporzionalità, alla luce delle esigenze, anche abitative, dell’indagato – come nel caso di specie – prescrivendo una distanza inferiore a quella di 500 metri dalle persone offese e dai luoghi da esse frequentati, e valutando la necessità o meno dell’applicazione delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.; per altro verso, il giudice potrebbe esercitare il proprio potere discrezionale anche circa l’applicazione congiunta di un’ulteriore misura cautelare, tenendo conto della natura, del grado e delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nell’ipotesi dell’accertamento, da parte della polizia giudiziaria delegata all’esecuzione, della non fattibilità tecnica delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen.;
che sarebbe, inoltre, rilevante anche la questione sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU, in quanto la circostanza dell’impossibilità di accertare la fattibilità tecnica delle procedure di controllo renderebbe inapplicabile la misura cautelare, con conseguente violazione del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, affermato nella citata sentenza della Corte EDU, T. contro Italia, e, a fortiori, del dovere di garantire l’incolumità delle persone offese attraverso l’immediata applicazione della misura cautelare coercitiva nei confronti dell’indagato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili e/o manifestamente infondate;
che, preliminarmente, l’interveniente eccepisce l’inammissibilità delle questioni sollevate dal giudice a quo per difetto di rilevanza, a causa dell’incompiuta descrizione della fattispecie concreta, ritenendo che esse siano state poste in maniera astratta e meramente ipotetica;
che, infatti, a suo avviso, il rimettente si sarebbe limitato ad affermare che sono state rigettate, nel giudizio pendente dinanzi a lui, entrambe le istanze della difesa di revoca della misura cautelare e di revoca della previsione dell’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen., ravvisando, con specifico riferimento a quest’ultima, la rilevanza delle questioni, senza, tuttavia, fornire alcuna motivazione circa la ritenuta necessità di modificare la misura cautelare e in quali termini;
che, anzi, dalle scarne motivazioni contenute sul punto nell’ordinanza di rimessione, si evincerebbe che il giudice a quo escluda di dover modificare l’applicata misura cautelare, ma dubiti solo astrattamente e in via ipotetica della congruità delle previsioni normative, peraltro con critiche che sarebbero «di mero stile e generiche, più afferenti al merito della tecnica normativa, nella sua minore o maggiore efficacia ed opportunità o alle concrete difficoltà operative o tecniche che possono insorgere in singoli casi»;
che, viceversa, il rimettente avrebbe dovuto dichiarare di dover fare applicazione della norma contestata o di un suo frammento rilevante, in un senso difforme;
che, comunque, nel merito le questioni sarebbero manifestamente infondate;
che gli argomenti svolti a sostegno delle censure di violazione degli artt. 3 e 13 Cost. sarebbero «di stile», peraltro connessi a mere ed eventuali difficoltà tecniche di installazione del braccialetto elettronico e in irriducibile contraddizione con l’ultima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 CEDU e ai principi affermati nella sentenza della Corte EDU, T. contro Italia;
che, infatti, da un lato, il rimettente dubiterebbe della legittimità costituzionale dell’automatismo cautelare reputandolo rigido e in violazione del principio di proporzionalità; dall’altro, dubiterebbe della sua stessa efficacia, con riferimento ai principi sanciti nella citata sentenza della Corte EDU, con particolare riguardo al dovere di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;
che, sotto un altro aspetto, le censure «“fattuali”» sarebbero prive di consistenza;
che, infatti, l’individuazione della distanza in 500 metri, predeterminata per legge, tutelerebbe l’indagato contro un contenuto indefinito della prescrizione, risultando peraltro «del tutto in linea con i referenti empirici che debbono accompagnare non solo le norme incriminatrici, ma anche quelle processuali, dal momento che essi, come notato in dottrina, incorporano alcuni vincoli di realtà o di razionalità»;
che tale misura, volta a prevenire sviluppi criminogeni potenzialmente degenerativi e ad evitare le occasioni di contatto agevolatrici della prosecuzione di condotte delittuose, sarebbe, quindi, conforme ai principi di legalità e determinatezza delle misure cautelari e lascerebbe anche al giudice ampia discrezionalità nella scelta e nella graduazione della misura in relazione al caso concreto.
Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari dubita della legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis, cod. proc. pen., nel testo successivo alle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, lettere a) e d), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui prescrivono che l’applicazione della misura cautelare coercitiva personale del divieto di avvicinamento imponga sempre e comunque, in maniera automatica, il rispetto della distanza minima di 500 metri, nonché l’impiego delle procedure di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. da parte della polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione e, nel caso di verifica della non fattibilità tecnica delle richiamate procedure, l’applicazione di una ulteriore misura cautelare, anche congiunta e anche più grave;
che, a suo avviso, tali previsioni precluderebbero al giudice, senza alcuna ragionevole giustificazione, qualsiasi valutazione circa l’adeguatezza e l’idoneità, rispetto al caso concreto, delle modalità di applicazione della misura cautelare in esame, nonché circa la necessità dell’applicazione di una misura cautelare più grave in caso di accertata non fattibilità tecnica delle procedure elettroniche di controllo, imponendo lo stesso trattamento e una modalità di controllo unica in relazione a situazioni che potrebbero non essere analoghe;
che il rimettente ravvisa anche la violazione della riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 Cost., in quanto sarebbe impedita un’adeguata motivazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, le cui modalità applicative sono imposte dalle disposizioni censurate;
che, inoltre, le misure previste da queste ultime sarebbero – sempre secondo il GIP del Tribunale di Bari – anche inefficaci e quindi lesive del dovere che incombe sulle autorità pubbliche di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo, nel cui ambito devono essere adottate misure cautelari personali a tutela della vittima, che siano di immediata applicazione, come affermato nella sentenza della Corte EDU 2 marzo 2017, T. contro Italia, in considerazione del fatto che l’obbligatorietà dell’impiego delle procedure di controllo elettronico ex art. 275-bis cod. proc. pen. del rispetto del divieto di avvicinamento renderebbe quest’ultimo inapplicabile nei casi di impossibilità della verifica delle condizioni di funzionalità tecnica del dispositivo elettronico di controllo a distanza;
che, tuttavia, come eccepito in linea preliminare dall’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio in rappresentanza e a difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, il rimettente non fornisce adeguata motivazione a sostegno della pretesa rilevanza della soluzione dei richiamati dubbi di legittimità costituzionale ai fini del giudizio a quo;
che, infatti, il rimettente anzitutto ricorda che nei confronti dell’indagato (per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., contestato come reato abituale) è stata applicata la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, di cui all’art. 282-ter cod. proc. pen., con l’obbligo di mantenere una distanza non inferiore a 500 metri, nonché con l’applicazione delle particolari procedure di controllo ex art. 275-bis cod. proc. pen. con mezzi elettronici e/o altri strumenti tecnici, «anche in caso di temporanea indisponibilità» di questi ultimi;
che il medesimo rimettente dichiara che, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, l’indagato ha prestato il consenso alle procedure di controllo elettronico ma la sua difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento e, in subordine, la revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle particolari modalità di controllo elettronico;
che, nell’ordinanza di rimessione, il GIP del Tribunale di Bari, dopo aver affermato che entrambe le istanze sono state rigettate con un apposito provvedimento, dichiara che in particolare il rigetto della richiesta di revoca della prescrizione relativa all’applicazione delle modalità di controllo di cui all’art. 275-bis cod. proc. pen. rende rilevanti le questioni sollevate «nell’ambito del procedimento», pendente dinanzi al medesimo giudice, «iscritto per un reato abituale (art. 612bis cod. pen.), con condotte commesse (anche) in epoca successiva all’entrata in vigore della legge 24 novembre 2023, n. 168, nell’ambito [della] quale sono state applicate misure cautelari secondo la disciplina processuale modificata dal recente intervento legislativo»;
che, tuttavia, nessuna motivazione è fornita circa le ragioni per cui, nel caso di specie, il rimettente, pur avendo rigettato la richiesta di revoca sia della misura cautelare, sia della prescrizione inerente alle modalità di controllo elettronico della medesima misura – lungi dall’aver esaurito la sua potestas iudicandi, dando applicazione alla normativa censurata, con conseguente irrilevanza delle questioni sollevate, in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 41 del 2025) – si troverebbe nella condizione di poter e voler dare ancora applicazione alla medesima normativa;
che, infatti, nulla si dice nell’ordinanza circa l’eventuale intendimento del rimettente – la cui attuazione sarebbe preclusa dalla normativa censurata – di modificare il provvedimento cautelare già adottato, modulandone diversamente le modalità applicative, né in che modo;
che, quindi, non risulta desumibile dall’ordinanza di rimessione se e perché il rimettente ritenga di poter e voler dare applicazione nel caso di specie alla normativa censurata;
che il controllo che questa Corte svolge in ordine alla motivazione sulla rilevanza delle questioni, pur arrestandosi sulla soglia della non implausibilità della stessa, «sia quanto all’applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire “quest’ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata” (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2022)» (sentenza n. 137 del 2025), comunque impone che una motivazione non implausibile venga fornita e che tale motivazione, nella specie, risulta inficiata dalle indicate rilevanti lacune argomentative;
che, pertanto, simili lacune determinano l’inammissibilità delle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Bari per difetto di motivazione sulla rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis del codice di procedura penale, sollevate – in riferimento agli artt. 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bari con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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