Sentenza  21/2026 (ECLI:IT:COST:2026:21) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 12/01/2026;    Decisione  del 12/01/2026
Deposito de˙l 26/02/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 95 del codice penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 107/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 21

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo, nel procedimento penale a carico di J.S. R., con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 2 aprile 2025, iscritta al n. 107 reg. ord. del 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso».

In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

1.1.– Il rimettente espone di dover giudicare, con rito abbreviato, sulla responsabilità penale di J.S. R., per i delitti di maltrattamenti in famiglia, che l’imputato avrebbe commesso nei confronti della propria compagna convivente, dei suoi genitori e del fratello minore con lui conviventi, anche in presenza dei figli minori della coppia, oltre che di appropriazione indebita a danno della compagna.

Quest’ultima aveva riferito che l’imputato era solito assumere giornalmente sostanze psicotrope, manifestando con frequenza crescente atteggiamenti aggressivi e violenti, in particolare «nei periodi di astinenza ovvero in concomitanza con l’assunzione» delle sostanze medesime. Tali circostanze avevano trovato conferma in una serie di riscontri indipendenti, segnatamente nelle dichiarazioni del padre dell’imputato, il quale aveva notato in un’occasione il figlio in condizioni di alterazione determinata dall’assunzione di cocaina, con manifestazioni paranoidee che lo avevano indotto a richiedere l’intervento del servizio sanitario di emergenza. In quell’occasione, l’imputato era stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

In altre occasioni, il personale di polizia era intervenuto presso l’abitazione dell’imputato, trovandolo in condizioni fortemente alterate, in preda ad allucinazioni e in uno stato di grave irrequietezza.

Durante le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto incidente probatorio ai fini dell’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’indagato. Il perito aveva concluso diagnosticando «una condizione di “intossicazione cronica”, con una compromissione stabile e irreversibile del funzionamento delle cellule, qualificabile in termini di “demenza da sostanze”, una ridotta capacità di “resistere all’impulsività tossicodipendente, favorendo dunque il sommarsi della patologia cognitiva con le conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti”, e, per l’effetto, una totale incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti, oltre che una condizione di incapacità di stare in giudizio». Tale diagnosi era basata sulla documentazione dei servizi psichiatrici e da dipendenze che avevano in cura l’indagato, «dalla quale emergevano “Anomalie del comportamento in Disturbo da abuso di cocaina”, con sviluppo di “Psicosi indotta da sostanze con ideazione persecutoria e dispercezioni uditive e visive di origine esotossica”», nonché sull’esito dell’esame psichico, che aveva evidenziato «“difficoltà cognitive di natura organica, a verosimile genesi tossica” con una “condizione di complessiva sofferenza dei domini della memoria e dell’attenzione e poi quelli dell’orientamento, a configurare note di torpidità tipiche della sofferenza cerebrale organica verosimilmente di natura tossica”, pur senza segni di un attuale inquinamento delirante o di parassitamento dispercettivo».

Il GIP aveva quindi disposto a carico dell’imputato la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata, con obbligo di inserimento in una comunità residenziale. Con successiva ordinanza, in seguito al suo rifiuto di proseguire i trattamenti, aveva sostituito la misura con quella del ricovero provvisorio presso il reparto di psichiatria del locale ospedale, in attesa che si liberasse un posto in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Avendo nel frattempo il pubblico ministero richiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, il rimettente – in sede di udienza preliminare – aveva nominato un secondo perito anche al fine di valutare la capacità dell’imputato di stare in giudizio. Nella seconda perizia, «con motivazioni apparentemente immeritevoli di censure sotto il profilo logico», il perito aveva tuttavia escluso «la sussistenza all’epoca dei fatti di manifestazioni psicopatologiche […] idonee ad escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e/o di volere», evidenziando il perito come non emergessero nell’imputato «disturbi psichiatrici maggiori a genesi primaria». Risultavano, invece, documentati soltanto «episodi di discontrollo comportamentale con agiti eteroaggressivi e talora clastici ed anche franchi episodi di scompenso psicotico con allucinazioni e deliri floridi», che avevano imposto il ricovero nel reparto di psichiatria ma che dovevano ritenersi «strettamente correlati agli effetti diretti delle sostanze».

Il secondo perito aveva pertanto escluso la configurabilità di una «compromissione cognitiva di portata tale da configurarsi in uno stato di “cronica intossicazione” rilevante ai fini dell’imputabilità, evidenziando come sebbene fosse indiscutibile la sussistenza di una capacità di intendere e di volere al momento dei fatti “viziata” dall’effetto psicotropo della sostanza di abuso, sia in termini di intossicazione che di astinenza (craving, più propriamente), la stessa doveva considerarsi su base volontaria, ai sensi degli artt. 91 e ss. [cod. pen.]». Né era ravvisabile, a suo avviso, «un danno organico perdurante ed irreversibile» idoneo a rendere applicabile l’art. 95 cod. pen.

Sentito in udienza per chiarimenti sulle ragioni che lo avevano indotto a escludere la configurabilità di uno stato di “cronica intossicazione”, il secondo perito aveva espresso l’avviso che lo stato di cronica intossicazione «nasc[a] primariamente in conseguenza dell’assunzione di alcolici», il cui abuso prolungato può dar luogo a «un quadro clinico nosograficamente definito», caratterizzato da «compromissioni biologiche, organiche, riscontrabili», mentre rispetto agli stupefacenti «trovare un’alterazione di questo tipo è pressoché impossibile». Di converso, rispetto all’intossicazione da cocaina, il perito aveva precisato che essa può provocare uno scadimento delle capacità di memorizzazione più o meno intenso, senza però determinare una «demenza da uso di sostanze», caratterizzata dallo «scadimento di tutte le competenze, [della] capacità di orientamento, [della] capacità ad una consapevolezza di sé» e di avere una «volizione conservata» e una «capacità di comprensione adeguata»: condizioni che, comunque, non sarebbero state ravvisabili nell’imputato.

Il perito aveva fornito successivamente ulteriori precisazioni in udienza, sottolineando tra l’altro che, sotto il profilo neurologico, «qualsiasi sostanza di ordine farmacologico o comunque di abuso, determina una modificazione cerebrale, che transitoriamente può anche persistere, ma questo non esclude la capacità di rendersi conto, di capire e di autodeterminarsi»; e aveva aggiunto che «anche eventuali anomalie correlate al consumo della sostanza, o sono riconducibili a condizioni di disturbo, per così dire, “slatentizzat[e]” dall’assunzione, o sono comunque su base funzionale (conseguente all’utilizzo o all’effetto di esaurimento della sostanza) e non su base organica».

1.2.– Quanto alla rilevanza delle questioni prospettate, il rimettente sottolinea che, secondo quanto emerge dagli atti di indagine, l’imputato – venticinquenne all’epoca dei fatti – faceva uso abituale e a dosi crescenti di cocaina sin dall’età di diciotto anni, evidenziando «un craving quotidiano ingestibile», «anomalie comportamentali», «episodi psicotici sintomatici di una fase di intossicazione esotossica acuta» che si protraeva «ben oltre il termine dei tre giorni di riscontro dei metaboliti della cocaina nelle urine»; condizioni, queste, che il rimettente ritiene «alla base degli agiti aggressivi integranti le condotte maltrattanti e lesive contestate». Trattandosi, tuttavia, di uno stato insorto «a seguito di una situazione di abuso di stupefacenti, derivato in particolare dalla prolungata assunzione di cocaina […], ma senza l’insorgenza – a livello organico – di alterazioni patologiche irreversibili o anche soltanto permanenti tali da ritenere configurabile una condizione di cronica intossicazione», la valutazione della sussistenza di un vizio di mente totale o parziale sarebbe preclusa dal censurato art. 95 cod. pen., malgrado la situazione dell’imputato sia – ad avviso dello stesso rimettente – «apparentemente idonea a incidere sulla sua capacità di intendere e di volere (intesa come il complesso delle condizioni psicofisiche che consentono di ritenere l’essere umano in grado di recepire il messaggio della sanzione punitiva, in ragione del corretto funzionamento dell’elemento intellettivo e dell’elemento volitivo)». Una tale valutazione in concreto della capacità di intendere e di volere non sarebbe possibile nemmeno in relazione agli episodi in cui l’imputato aveva presentato «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale».

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ritiene che la disposizione censurata violi i parametri costituzionali evocati «nella misura in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

Dopo aver ricostruito, anche sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte in materia, la complessiva disciplina che il codice penale detta in materia di imputabilità della persona intossicata da sostanze stupefacenti, il rimettente si sofferma sul censurato art. 95 cod. pen. e sul requisito centrale della «cronica intossicazione», osservando che – secondo l’interpretazione corrente presso la dottrina medico-legale – esso alluderebbe, «in presenza di un uso cronico di sostanze», a una «condizione di “malattia” psichiatricamente intesa – ravvisabile anche a distanza di tempo rispetto alla cessazione dell’assunzione». Dal canto suo, il concetto di “malattia” richiamerebbe «disturbi patologici psichici (evidentemente differenti dalla mera sindrome di astinenza) e riconducibili ad una psicosindrome organica ovvero una patologia di tipo depressivo-paranoideo o schizo-paranoide».

Una simile nozione sarebbe in linea con la voluntas legislatoris espressa nella relazione ministeriale al progetto del codice penale del 1930, ove le intossicazioni croniche erano ritenute «in parte […] effetti del ripetuto e protratto rapporto con il tossico e in parte […] dovute alla ripercussione che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», con conseguenti «disturbi nervosi e psichici gravissimi che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana».

La giurisprudenza penale, dal canto suo, richiederebbe costantemente, ai fini del riconoscimento di una cronica intossicazione, «l’insorgenza nell’organismo dell’assuntore di alterazioni neuro-psichiche a carattere patologico, stabilizzate e permanenti». Tale interpretazione assurgerebbe a vero e proprio diritto vivente.

A parere del rimettente, tuttavia, la disposizione censurata – così come interpretata dal diritto vivente – evidenzierebbe molteplici profili di illegittimità costituzionale.

1.3.1.– Essa contrasterebbe, anzitutto, con i «parametri costituzionali della legalità, dell’uguaglianza e della colpevolezza».

L’approccio del diritto vivente risulterebbe «fortemente ancorato al concetto e alla definizione di infermità, intesa peraltro secondo il più tradizionale e risalente modello nosografico, quale “malattia del cervello o del sistema nervoso”, avente per l’effetto un substrato organico o biologico». Un simile modello sarebbe tuttavia «anacronistico» e «non più giustificato dall’evoluzione della scienza psichiatrica che attualmente accoglie un paradigma integrato (bio-psico-sociale) che tiene conto dell’aspetto medico, quanto di quello psicologico e di quello sociologico, ciascuno dei quali risulta coinvolto nella malattia mentale».

Proprio in quest’ultima direzione si sarebbe, del resto, assestata la giurisprudenza della Corte di cassazione in sede di applicazione degli artt. 88 e 89 cod. pen., a partire dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 25 gennaio-8 marzo 2005, n. 9163. Quest’ultima avrebbe in effetti aderito a un «concetto di infermità diverso e più ampio di quello di malattia, nel senso che non si limita esclusivamente alle vere e proprie malattie mentali esattamente inquadrabili nella nosografia psichiatrica, ma ricomprende anche più estensivamente qualsiasi condizione patologica che sia stata in grado di interferire sulla capacità di intendere e di volere anche solo transitoriamente», inclusi i «disturbi della personalità» classificati dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali).

Da ciò il rimettente deduce che l’art. 95 cod. pen. «sia censurabile sotto il profilo della ragionevolezza e, per l’effetto, violi il principio di uguaglianza di cui all’art. 3» Cost., «nella misura in cui diversifica in senso ingiustificatamente sfavorevole il trattamento dell’autore di reato il quale versi al momento del fatto in condizioni di “cronica intossicazione da alcool o stupefacenti” […] e l’autore di reato che non si trovi in tali condizioni ed al quale sia per l’effetto applicabile il più ampio concetto di infermità, comprensiva altresì di disturbi psichici di carattere non strettamente patologico ovvero di anomalie psichiche riconducibili alla psicopatologia clinica ma non ascrivibili alle malattie psichiatriche in senso stretto».

Tale ingiustificata disparità di trattamento apparirebbe evidente, in particolare, «con riferimento alla valutazione ed al trattamento previsto in relazione a forme di dipendenza del tutto assimilabili alla tossicodipendenza ovvero alla alcooldipendenza, consistenti nella cleptomania o nel gioco d’azzardo patologico o ludopatia, […] classificata nell’ultima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) come forma di dipendenza al pari di quelle da sostanze stupefacenti e alcool». Nella quinta edizione del DSM, anzi, le categorie di abuso e dipendenza da sostanze sarebbero state «unificate in un unico disturbo, misurato su un continuum da lieve a grave – i cui criteri per la diagnosi sono stati uniti in un unico elenco di 11 sintomi». Adeguandosi a tale nuova classificazione e in sostanziale allineamento con la sentenza delle Sezioni unite, la giurisprudenza di legittimità più recente si sarebbe in effetti orientata nel senso di includere la ludopatia tra i disturbi della personalità, potenzialmente idonei a compromettere la capacità di intendere e di volere e, dunque, la stessa imputabilità dell’autore di reato (è richiamata in particolare Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 10 maggio-18 luglio 2018, n. 33463).

1.3.2.– La disciplina attuale, inoltre, non apparirebbe più ragionevole «sotto il profilo della coerenza», perché ispirata a «intenti di prevenzione generale di particolare rigore» in relazione al fenomeno della dipendenza da sostanze stupefacenti divenuti ormai «del tutto incongruenti rispetto al mutato contesto globale della società attuale», in cui tale dipendenza non sarebbe più «valutata in termini di devianza, ma quale manifestazione della c.d. addiction, concettualizzata secondo modelli accreditati dalle scienze mediche e sociologiche quale disturbo di un malfunzionamento dei circuiti cerebrali della ricompensa (a sua volta causato dall’assunzione prolungata) suscettibile di integrare una vera e propria compromissione patologica, non necessariamente irreversibile, in presenza di determinate caratteristiche di contesto». Essa costituirebbe non già «“una malattia del cervello”, bensì […] un “disturbo incorporato in un contesto sociale”», sia pure innescato da un’attività volitiva iniziale, rispetto al quale «assumono rilevanza fattori biochimici, così come fattori psicologici, economici, sociali e situazionali».

L’evoluzione legislativa recente sarebbe, d’altra parte, orientata alla presa in carico delle persone che versino in condizioni di abuso di stupefacenti, in quanto persone malate e bisognose di cure.

Rispetto a tale nuova concezione della dipendenza, le finzioni giuridiche di imputabilità sottese agli artt. 92 e 93 cod. pen. e la stessa disposizione censurata si dimostrerebbero «irragionevolmente anacronistiche», anche in relazione «al mutare (o al venir meno) dei presupposti scientifici» su cui esse si basavano (in tema di anacronismo legislativo, sono citate in particolare le sentenze n. 324 del 1998, n. 179 del 1988 e n. 134 del 1985, di questa Corte).

1.3.3.– Ulteriori profili di irragionevolezza – e pertanto di contrasto con l’art. 3 Cost. – nonché di anomalia rispetto all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 111 Cost. deriverebbero poi dall’«accostamento della condizione di intossicazione cronica del tossicodipendente rispetto a quella dell’alcooldipendente». Sussisterebbe infatti «una differenza sostanziale sul piano clinico, sintomatologico, anatomopatologico, sociale e psicologico» tra le due tipologie di intossicazione, dal momento che – a differenza di quanto accade per l’alcolismo – «non vi è sostanza stupefacente che induca un danno anatomico di tale gravità da indurre una “permanente e irreversibile anomalia psichica”». Le alterazioni del funzionamento delle capacità cerebrali determinate dalle sostanze stupefacenti sarebbero «in via generale reversibili con la cessazione del consumo», a differenza delle psicosi acute e croniche indotte dall’alcool come il «delirium tremens», l’«allucinosi alcolica», il «delirio di gelosia», la «sindrome di Korsakoff» e la «demenza alcolica».

La differenza tra le due situazioni accomunate dalla disciplina dell’art. 95 cod. pen. determinerebbe la necessità, per il giudice, di articolare motivazioni «in formule stereotipe, incongrue e contraddittorie», con conseguente vulnus all’art. 111 Cost.

In ogni caso, non sarebbe in alcun modo determinabile, con ragionevole certezza scientifica, il momento in cui l’uso abitudinario sfocia nelle alterazioni più o meno stabili richiamate dal legislatore. Ne sarebbe prova il caso oggetto del giudizio a quo, in cui il medesimo soggetto, valutato a distanza di qualche mese da due diversi periti, è stato ritenuto dal primo non imputabile, e dal secondo imputabile, proprio in ragione di un giudizio difforme in ordine alla configurabilità di una condizione di cronica intossicazione.

D’altra parte, ancora a differenza dell’alcool, gli stupefacenti non costituirebbero una sostanza unitaria, e produrrebbero nei consumatori disturbi affatto diversi. Da ciò deriverebbe «la sostanziale impossibilità di delineare un unico quadro clinico e psichiatrico di intossicazione cronica da sostanze oggettivamente misurabile».

1.3.4.– Infine, la norma censurata, «precludendo per le sostanze stupefacenti […] l’accertamento di uno stato mentale in concreto idoneo a superare la finzione giuridica di cui all’art. 93 [cod. pen.]» contrasterebbe con i principi di personalità e di finalità rieducativa della pena di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., «da intendersi sia come divieto imposto al legislatore di ricorrere alla c.d. responsabilità oggettiva, fondat[a] sul mero versari in re illicita, sia, nelle ipotesi di possibile riconoscimento di un vizio di mente parziale» ai sensi dell’art. 89 cod. pen., «in termini di “individualizzazione del trattamento sanzionatorio”» (è citata la sentenza n. 50 del 1980 di questa Corte). Per un verso, il principio di personalità della responsabilità penale imporrebbe «uno stretto legame tra colpevolezza e libertà di agire e di volere dell’uomo, intesa come capacità dell’uomo di autodeterminarsi, di decidere tra più alternative», e in ultima istanza «come libertà di agire altrimenti», essendo sempre necessario poter muovere un «rimprovero individuale» al soggetto quale presupposto della sua punibilità, «in un disegno complessivo diretto a garantire la certezza e la prevedibilità dell’agire umano». Per altro verso, l’applicazione di una pena solo per ragioni generalpreventive «finirebbe per “strumentalizzare” la persona, sacrificando i suoi beni fondamentali per ragioni di politica criminale, in contrasto con il principio c.d. personalistico che ispira la Costituzione».

Il principio di colpevolezza imporrebbe, inoltre, la necessità che la pena sia adeguatamente calibrata al disvalore soggettivo espresso dal fatto; disvalore che, come rammentato dalla sentenza n. 73 del 2020 di questa Corte, «dipende in maniera determinante non solo dal contenuto della volontà criminosa (dolosa o colposa) e dal grado del dolo o della colpa, ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell’autore, rendendolo più o meno rimproverabile», tra cui, in posizione preminente, «proprio la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità (così come definiti [dalle Sezioni unite penali nella sentenza Cass., n. 9163 del 2005]), come quelli che la scienza medico-forense stima idonei a diminuire, pur senza escluderla totalmente, la capacità di intendere e di volere dell’autore del reato». Sarebbe pertanto pregiudizievole per l’efficacia rieducativa della pena, nei casi di scarsa gravità, precludere al giudice la possibilità di riconoscere una diminuita responsabilità soggettiva del reo, «favorendo l’applicazione di misure di sicurezza, certamente più adeguate nelle ipotesi di imputabilità diminuita, in quanto recanti un profilo di “cura” associato al contenimento della pericolosità».

1.4.– Il rimettente si interroga quindi sulla praticabilità di una interpretazione della disposizione censurata in grado di ovviare ai vizi di legittimità costituzionale sin qui evidenziati.

In particolare, si chiede se sia possibile ipotizzare la sussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti «in presenza di una condizione di infermità nella quale siano compresi anche i gravi disturbi di personalità che, pur non avendo un inquadramento nosografico ed essendo transeunti e reversibili, siano di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere». In questa prospettiva, occorrerebbe riconoscere un possibile rilievo «alla categoria dei “Disturbi correlati a sostanze” (Disturbo da uso di sostanze DUS), riconosciuta dal DSM-5 […], sia pure in presenza di sintomatologia non permanente né irreversibile», caratterizzata da un elenco di possibili sintomi riscontrati sulla persona nell’arco di dodici mesi, e a loro volta riconducibili – secondo il rimettente – a «una serie di alterazioni inerenti non soltanto la struttura del sistema nervoso centrale […] ma altresì il profilo sensoriale, generando una visione distorta della realtà e condizionando lo stato psichico del soggetto, rendendolo il più delle volte incapace di determinarsi razionalmente».

Una tale interpretazione si porrebbe, tuttavia, in contrasto «con il presupposto della cronica intossicazione nei termini voluti dal legislatore del 1930, ipotizzabile soltanto quando l’abuso abbia comportato “alterazioni psichiche permanenti”». Essa creerebbe, infatti, una «distonia ed incoerenza con il sistema», orientato a riconoscere la possibilità di un’esclusione o di una diminuzione dell’imputabilità soltanto in presenza di una condizione di «vera e propria stabilità dei fenomeni tossici, che persistono anche dopo l’eliminazione delle sostanze dall’organismo e che non sono assenti neanche negli intervalli di astinenza».

Ciò posto, a parere del rimettente l’unica via in grado di riconciliare la disposizione censurata con i principi costituzionali sarebbe la «previsione di una cronicità dell’intossicazione ancorata non ad una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, ma ad una cronicità d’uso, diversa dall’uso abituale e riferibile a quello stadio dell’iter della tossicomania in cui si produce l’effetto peculiare dell’addiction, individuabile sulla base della sintomatologia proposta dal DSM-5 e sostanzialmente caratterizzato da una limitazione della volontà». Ciò consentirebbe «di riportare il concetto di cronica intossicazione da stupefacenti nell’alveo della determinatezza e del rispetto del principio di legalità», in conformità del resto con quanto previsto dai più recenti progetti di riforma delle norme in materia di imputabilità.

1.5.– Infine, il rimettente – dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte sul potere della stessa di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimatem della disposizione censurata (è citata la sentenza n. 221 del 2023) – suggerisce, quale «soluzione “costituzionalmente adeguata”» (è citata la sentenza n. 40 del 2019), «una decisione interpretativa del concetto della cronica intossicazione» di cui all’art. 95 cod. pen., «restando poi ferma la possibilità di una rimeditazione organica della materia da parte del legislatore».

In subordine, il rimettente auspica «un intervento di tipo additivo, che consenta il ricorso all’accertamento delle cause di esclusione dell’imputabilità, ai sensi degli artt. 88 e 89 [cod. pen.], anche [nelle] ipotesi diverse dalla cronica intossicazione, laddove ricorra una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o comunque manifestamente infondate.

2.1.– La manifesta inammissibilità deriverebbe anzitutto dal «difetto di rilevanza conseguente all’erronea ricostruzione normativa della fattispecie».

In proposito, l’Avvocatura sostiene che il rimettente, sulla base della descrizione da lui stesso svolta delle condizioni psichiche dell’imputato – che sarebbero connotate da «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale» –, ben potrebbe, sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni unite (Cass., n. 9163 del 2005), fare applicazione dell’art. 95 cod. pen. e riconoscere, per l’effetto, l’esclusione o la significativa riduzione della sua capacità di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Di talché le questioni prospettate sarebbero meramente ipotetiche, e comunque non rilevanti ai fini della decisione del giudizio a quo.

Laddove, invece, il giudice ritenesse di aderire alla valutazione del secondo perito, che aveva escluso manifestazioni patologiche idonee a escludere o a ridurre grandemente la capacità di intendere o di volere dell’imputato, la possibilità di applicare l’art. 95 cod. pen. difetterebbe in radice, anche ove le questioni prospettate venissero accolte da questa Corte: confermandosi così – anche in questa eventualità – la loro inammissibilità per irrilevanza.

A parere dell’Avvocatura, difetterebbe inoltre ogni motivazione relativa alla violazione dell’art. 111 Cost., pur richiamato in dispositivo; con conseguente inammissibilità della relativa questione.

2.2.– Nel merito, le residue questioni sarebbero comunque manifestamente infondate, sostanzialmente per le medesime motivazioni già articolate da questa Corte nella sentenza n. 114 del 1998, con particolare riferimento all’affermazione – ivi contenuta – che i dati scientifici sui quali si fonda il concetto di cronica intossicazione non sarebbero incontrovertibilmente erronei, né raggiungerebbero «un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice».

In ogni caso, al giudice penale non sarebbe precluso, sulla base dei principi enucleati dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, valutare la capacità di intendere e di volere del soggetto ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. «anche all’in fuori della stretta ricorrenza di uno stato di cronica intossicazione da sostanze stupefacenti e dalla relativa patologia organica da questo sorta».

Considerato in diritto

3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Bergamo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 cod. pen., «interpretato nel senso di richiedere ai fini della “cronica intossicazione” l’esistenza di una condizione di infermità, di malattia o di disturbo, con effetti permanenti o irreversibili, e non una cronicità d’uso».

In via subordinata, il rimettente ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione, «nella parte in cui, per i fatti commessi in presenza di una condizione inquadrabile nella categoria dei disturbi da dipendenza ovvero correlati all’uso di sostanze psicotrope e non associata ad infermità ovvero altri gravi disturbi della personalità, limita l’applicazione delle norme di cui agli artt. 88 e 89 [cod. pen.] alle sole situazioni di cronica intossicazione».

3.1.– Oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale è l’art. 95 cod. pen., così come interpretato dal diritto vivente.

Tale disposizione si inserisce nel quadro della complessiva disciplina dedicata dal vigente codice penale all’imputabilità del soggetto che commette il fatto di reato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Come è noto, gli artt. 88 e 89 cod. pen. stabiliscono in via generale – in applicazione del principio espresso dall’art. 85 cod. pen. («Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità d’intendere e di volere») – rispettivamente la non imputabilità o l’imputabilità diminuita di chi, «per infermità», nel momento in cui ha commesso il fatto si trovasse «in tale stato di mente da escludere la capacità d’intendere o di volere» (art. 88), ovvero «in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d’intendere o di volere» (art. 89).

A tali regole generali derogano vistosamente gli articoli da 91 a 95 cod. pen., dedicati all’imputabilità di chi abbia commesso il fatto in stato di intossicazione da alcool o sostanze stupefacenti. Il criterio generale seguito dal codice penale del 1930 è che, laddove l’intossicazione sia riconducibile a una scelta volontaria o colposa del soggetto, la sua situazione di incapacità – o di diminuita capacità – di intendere o di volere al momento della commissione del fatto di reato non ne esclude né diminuisce l’imputabilità, prevedendosi addirittura un aggravamento di pena nel caso in cui l’intossicazione sia preordinata a commettere un reato ovvero sia abituale (artt. 92 e 94). Un accertamento in concreto della capacità di volere del soggetto deve compiersi soltanto nel caso di intossicazione derivata da caso fortuito o forza maggiore (artt. 91 e 93), ovvero in quello – che qui rileva – di «cronica intossicazione» da sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 95).

Più in particolare, l’art. 95 cod. pen. dispone che «[p]er i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89». Dunque, in caso di cronica intossicazione, il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, se il soggetto non possedesse la capacità di intendere o di volere, ovvero se tale capacità fosse grandemente scemata, dovendo applicare in tali ipotesi la disciplina prevista, rispettivamente, dagli artt. 88 (esclusione dell’imputabilità) e 89 (diminuzione della pena). Nel caso invece di intossicazione “abituale” (ma non cronica), una tale verifica sarà preclusa, e il giudice sarà tenuto in ogni caso a considerare imputabile l’autore, applicandogli anzi una pena aggravata.

3.2.– Ora, il rimettente – pur consapevole che analoghe questioni sono già state ritenute non fondate dalla sentenza n. 114 del 1998, di cui meglio si dirà in seguito (infra, 5) – ritiene di dubbia compatibilità con una serie di parametri costituzionali l’interpretazione a suo avviso indebitamente restrittiva operata dalla Corte di cassazione del requisito della cronica intossicazione da sostanze stupefacenti, al cui riscontro è condizionata la possibilità per il giudice di accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputato tossicodipendente al momento del fatto. In base a tale interpretazione (su cui più ampiamente infra, 7.3.), la condizione in parola sussiste soltanto in presenza di alterazioni psichiche prodotte dalla pregressa assunzione abituale di stupefacenti, ma ormai divenute permanenti, e cioè sussistenti stabilmente anche al di là della fase di intossicazione acuta.

In sintesi, secondo il rimettente la disciplina dell’art. 95 cod. pen., come interpretata dal diritto vivente:

– determinerebbe un trattamento irragionevolmente deteriore per gli assuntori di sostanze stupefacenti rispetto a quello riservato agli autori infermi di mente dagli artt. 88 e 89 cod. pen. Queste ultime disposizioni sono state oggetto di una interpretazione estensiva ad opera dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005 delle Sezioni unite penali, sì da ricomprendere tra le infermità potenzialmente incidenti sull’imputabilità anche i disturbi della personalità di consistenza, intensità, rilevanza e gravità tali da escludere o gravemente ridurre la capacità di intendere o di volere dell’agente al momento del fatto (punto 15.0 dei Motivi della decisione), mentre tali disturbi non potrebbero a tutt’oggi essere considerati idonei a integrare una «cronica intossicazione» ai sensi dell’art. 95 cod. pen., con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.;

– risulterebbe intrinsecamente irragionevole in quanto ormai anacronistica a fronte dell’evoluzione delle scienze psichiatriche, che tenderebbero a considerare la dipendenza da sostanze non già come una malattia, e tanto meno come malattia irreversibile, ma come un «disturbo incorporato in un contesto sociale», che imporrebbe misure di cura anziché punitive, con conseguente violazione, sotto diverso profilo, dello stesso art. 3 Cost.;

– produrrebbe un’irragionevole equiparazione del trattamento riservato al tossicodipendente rispetto a quello previsto per chi abbia a lungo abusato di alcool e abbia effettivamente sviluppato, in conseguenza dell’abuso, psicosi irreversibili direttamente indotte dall’alcool. Simili patologie non sarebbero invece attestate dalla scienza psichiatrica e tossicologica come possibili conseguenze dell’abuso prolungato di sostanze stupefacenti, peraltro produttive di effetti assai diversi secondo la tipologia delle sostanze, con conseguente violazione, ancora, dell’art. 3 Cost., nonché dell’art. 111 Cost., sotto il profilo della impossibilità di motivare adeguatamente circa la sussistenza o insussistenza di uno stato di cronica intossicazione da stupefacenti;

– recherebbe, infine, vulnus ai principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene, non consentendo al giudice di prescindere dall’applicazione di una pena – e di applicare eventualmente, in suo luogo, una misura di sicurezza – nonostante il soggetto non avesse la capacità di intendere e di volere al momento del fatto e non potesse essere rimproverato per lo stato di anomalia psichica in cui versava; né di applicare una diminuzione di pena, se del caso unitamente a una misura di sicurezza, allorché la sua capacità al momento del fatto fosse significativamente scemata e – ancora – non fosse possibile rimproverarlo per le condizioni in cui si trovava, con conseguente violazione dell’art. 27, primo e terzo comma, Cost.

4.– L’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato due eccezioni di inammissibilità.

4.1.– In primo luogo, difetterebbe la rilevanza delle questioni, non essendo lo scioglimento dei dubbi di legittimità costituzionale prospettati necessario per la decisione del giudizio a quo. Laddove, infatti, il giudice ritenesse di aderire alle valutazioni del primo perito, ben potrebbe già ora fare applicazione dell’art. 95 cod. pen. e dichiarare l’imputato – giudicato affetto da «sintomatologia psicotica caratterizzata da ideazioni persecutorie, dispercezioni uditive e discontrollo comportamentale» – totalmente o parzialmente incapace di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Laddove, invece, il rimettente ritenesse di aderire alle conclusioni del secondo perito, la possibilità di applicare gli artt. 88 e 89 cod. pen. resterebbe esclusa in radice, anche ove le questioni prospettate fossero accolte da questa Corte.

L’eccezione non è fondata.

Il rimettente espone infatti, con ampia e articolata motivazione, di non potere procedere alla valutazione in concreto della capacità di intendere o di volere dell’imputato ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., nonostante la presenza di una condizione clinica «apparentemente idonea ad incidere» su tali capacità. L’interpretazione consolidata, da parte della giurisprudenza di legittimità, del requisito della cronica intossicazione posto dall’art. 95 cod. pen. escluderebbe ogni rilievo sull’imputabilità di anomalie psichiche come quelle dalle quali sarebbe affetto l’imputato. Soltanto un intervento di questa Corte, nei sensi auspicati dal rimettente in via principale o subordinata, potrebbe dunque – nella sua prospettiva – rimuovere tale preclusione, consentendogli di valutare in concreto la capacità di intendere o di volere ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Tanto basta ai fini della rilevanza delle questioni, al consueto metro della non implausibilità della motivazione fornita dal giudice del procedimento principale (ex multis, da ultimo, sentenze n. 129 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto, e n. 88 del 2025, punto 2.2.3. del Considerato in diritto), restando poi riservata alla fase di merito la valutazione della condivisibilità o meno di tale prospettazione.

4.2.– In secondo luogo, l’Avvocatura eccepisce un difetto di motivazione circa il parametro di cui all’art. 111 Cost., che sarebbe evocato soltanto nel dispositivo.

L’eccezione è, questa volta, ictu oculi infondata, a fronte della sintetica ma puntuale motivazione del rimettente di cui si è dato conto supra, 1.3.3.

5.– Prima di affrontare il merito delle questioni, conviene subito rammentare, come del resto fa l’ordinanza di rimessione, che questioni per molti versi analoghe a quelle odierne sono state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 114 del 1998.

5.1.– In quell’occasione, il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 cod. pen. «sotto il profilo della loro irragionevolezza e sotto quello, collegato, della lesione dell’art. 111 [Cost.] per la impossibilità di motivazione di un provvedimento giurisdizionale che debba fondarsi sulla impossibile differenziazione delle due fattispecie» (punto 2 del Considerato in diritto). Secondo la prospettazione dell’ordinanza di rimessione, la distinzione tra intossicazione abituale e cronica operata dalla giurisprudenza doveva considerarsi priva di supporto scientifico, in ragione – in particolare – della inattendibilità della prognosi di irreversibilità che dovrebbe caratterizzare l’intossicazione cronica.

Come anticipato, questa Corte ritenne le questioni non fondate, motivando di non poter affermare che i dati su cui le disposizioni censurate riposano fossero «incontrovertibilmente erronei o raggiung[essero] un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del giudice» (punto 4 del Considerato in diritto).

Vero è, proseguì la pronuncia, che la dottrina psichiatrica e medico-legale non offre una base sicura alla distinzione censurata, peraltro ampiamente discussa anche dalla «più recente dottrina penalistica», che critica in particolare la parificazione imposta da quella disciplina tra gli effetti dell’alcolismo e quelli delle tossicodipendenze. Controverso è pure, si osservò, «il rapporto che lega la non imputabilità e la semi-imputabilità per intossicazione cronica da alcool e da sostanze stupefacenti rispettivamente al vizio totale e parziale di mente, da taluno ravvisandosi una piena identificazione della intossicazione cronica in queste ultime categorie […], da altri invece parlandosi di forme diverse di imputabilità esclusa o diminuita […] per le quali la legge non fa che disporre lo stesso trattamento giuridico». Ancora, la sentenza sottolineò come fosse incerta, presso la dottrina medico-legale, la congruità dei requisiti della permanenza e della irreversibilità ai fini dell’identificazione dello stato di cronica intossicazione (punto 5 del Considerato in diritto).

Cionondimeno, questa Corte concluse escludendo il carattere di palese irragionevolezza della disciplina ipotizzato dal giudice rimettente, prendendo atto dell’orientamento già all’epoca costante della giurisprudenza penale, che ravvisava una intossicazione cronica in presenza di «una alterazione non transitoria dell’equilibrio biochimico del soggetto tale da determinare un vero e proprio stato patologico psicofisico» e, dunque «una corrispondente e non transitoria alterazione dei processi intellettivi e volitivi». Con il che, rimarcò la sentenza in esame, l’accertamento dell’imputabilità del tossicodipendente veniva fatto «ruotare in ogni caso attorno ad un concetto di “infermità” necessariamente riconducibile, sul piano gnoseologico, ai mutevoli contributi dell’esperienza clinica», così da superare quei rischi di contraddizione tra scienza e norma sui quali si fondavano le censure del rimettente (punto 6 del Considerato in diritto).

Inoltre, la pronuncia sottolineò che gli artt. 94 e 95 cod. pen. sono inseriti in un sistema normativo organico e coerente, «ispirato a intenti di prevenzione generale improntati a grande rigore», i cui capisaldi – rappresentati dagli artt. 92 e 93 cod. pen. – erano già passati indenni al vaglio di questa Corte (sentenza n. 33 del 1970).

In quell’occasione si ritenne comunque opportuno, in chiusura, riaffermare «il superiore valore del principio di colpevolezza», considerato come il criterio che «deve permettere di distinguere […] la intossicazione acuta da quella cronica: colpevole quella acuta, sia pure dandosi spazio a tutti i trattamenti di recupero e agli altri provvedimenti ritenuti adeguati sul piano dell’applicazione e dell’esecuzione delle pene; incolpevole, o meno colpevole, quella cronica» (punto 8 del Considerato in diritto). E sempre in nome del principio di colpevolezza, proseguì la pronuncia, il giudice dovrà risolvere i problemi che si presentano nella concreta applicazione dell’art. 95 cod. pen., «facendo applicazione, nel dubbio, proprio delle regole di giudizio espressamente stabilite nei commi 2 e 3 […] dell’art. 530» cod. proc. pen. (punto 9 del Considerato in diritto), optando dunque per la statuizione più favorevole per l’imputato ove residui un dubbio sulla configurabilità nel caso concreto della cronica intossicazione.

5.2.– Le questioni odierne hanno formalmente un diverso obiettivo, mirando non già all’ablazione tout court dell’art. 95 cod. pen., ma – alternativamente – a modificarne l’interpretazione consolidata presso la giurisprudenza di legittimità, sì da includere nel concetto di «cronica intossicazione» anche quei disturbi, non necessariamente irreversibili, determinati dall’abuso prolungato di stupefacenti e potenzialmente incidenti sulla capacità di intendere o di volere del soggetto; ovvero a integrare la disposizione mediante sentenza additiva che estenda a quegli stessi disturbi la medesima disciplina già prevista per la cronica intossicazione. Entrambi i rimedi – l’uno auspicato in via principale, l’altro in via subordinata – sarebbero comunque funzionali a consentire al giudice in queste ipotesi di valutare, nel caso concreto, se l’imputato abbia commesso il fatto in una condizione di capacità di intendere e di volere: e per l’effetto di proscioglierlo in caso di riscontro negativo, ovvero di diminuire la pena, nel caso in cui tale capacità risultasse grandemente scemata al momento del fatto.

Peraltro, le argomentazioni del rimettente sono largamente coincidenti con quelle già prospettate dall’ordinanza di rimessione che diede luogo alla sentenza n. 114 del 1998. L’ordinanza odierna invita dunque, nella sostanza, questa Corte a riconsiderare funditus il precedente in parola: ciò che non era stato possibile fare con l’ordinanza n. 250 del 2019, in cui un analogo invito del giudice rimettente non era stato accolto in ragione dei vizi di inammissibilità che affliggevano l’atto di promovimento.

Una tale rimeditazione appare, oggi, senz’altro opportuna. Se è vero, infatti, che il tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è per questa Corte «condizione essenziale dell’autorevolezza delle [proprie] decisioni, assicurando che i criteri di giudizio utilizzati restino almeno relativamente stabili nel tempo, e non mutino costantemente in relazione alla variabile composizione» del Collegio, è anche vero che ben possono sussistere «ragioni di particolare cogenza che rendano non più sostenibili le soluzioni precedentemente adottate»: come – per quanto qui rileva – la sopravvenuta inconciliabilità del precedente con il mutato contesto sistematico, anche per effetto di nuovi indirizzi giurisprudenziali o, comunque, del «sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza» (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto; in termini analoghi, sentenze n. 2 del 2026, punto 9 del Considerato in diritto, n. 202 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto, n. 125 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto, e n. 24 del 2025, punto 3 del Considerato in diritto; ordinanza n. 219 del 2025).

Il rimettente fa leva, in particolare, sul fatto nuovo rappresentato dalla più volte citata sentenza Cass., n. 9163 del 2005. Essa ha, in effetti, esteso la tradizionale nozione di «infermità» psichica rilevante ai fini della disciplina generale sull’imputabilità di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen., ricomprendendovi anche «i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa» (punto 17.0 dei Motivi della decisione). L’evoluzione giurisprudenziale così determinatasi creerebbe, secondo il rimettente, una significativa discrasia rispetto alla tralatizia interpretazione del requisito della cronica intossicazione: interpretazione che meriterebbe, a suo avviso, di essere dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, sì da consentire al giudice penale di valutare in concreto la capacità di intendere e di volere dell’imputato in presenza di disturbi da dipendenza che, per natura e gravità, sarebbero analoghi a quelli oggi in via generale rilevanti ai fini degli artt. 88 e 89 cod. pen.

D’altra parte, la stessa sentenza n. 114 del 1998, pur pervenendo a un esito di non fondatezza, aveva sottolineato le difficoltà della stessa dottrina medico-legale di individuare una patologia corrispondente alla nozione codicistica di cronica intossicazione – in particolare con riguardo agli effetti della dipendenza da sostanze stupefacenti – rispetto alla quale già all’epoca appariva problematica una prognosi in termini di “permanenza” e “irreversibilità”. Ciò rende prima facie non implausibile la (nuova) censura di anacronismo legislativo, così come la riproposizione della censura di non verificabilità del requisito dal punto di vista della scienza psichiatrica.

Infine, e soprattutto, l’odierna ordinanza di rimessione pone a questa Corte in modo netto l’interrogativo, mai affrontato nel merito sino ad ora, circa la compatibilità della disciplina di cui all’art. 95 cod. pen. con il principio di colpevolezza: principio che era stato soltanto sfiorato nell’ordito motivazionale della precedente sentenza n. 114 del 1998.

6.– Pur in esito a una complessiva rimeditazione della tematica, questa Corte ritiene tuttavia di dover concludere nel senso della non fondatezza di tutte le censure formulate dal rimettente.

7.– Conviene prendere le mosse proprio dalla censura di violazione dei principi di personalità, colpevolezza e finalità rieducativa delle pene che scaturirebbe dal diritto vivente formatosi sull’art. 95 cod. pen.

7.1.– Il principio qui evocato è, in particolare, quello di colpevolezza, che la giurisprudenza di questa Corte – a partire dalla sentenza n. 364 del 1988 (punto 9 del Considerato in diritto) – ricava da una lettura sistematica del primo e del terzo comma dell’art. 27 Cost., enuncianti rispettivamente i principi di personalità della responsabilità penale e di funzione rieducativa delle pene.

La sentenza n. 364 del 1988 ha sottolineato che, al di là di ogni controversia dottrinale sul preciso contenuto della colpevolezza in quanto “categoria dogmatica”, la colpevolezza in quanto “principio costituzionale” costituisce «un limite alla discrezionalità del legislatore ordinario nell’incriminazione dei fatti penalmente sanzionabili», attinente alla individuazione dei «requisiti subiettivi minimi d’imputazione senza la previsione dei quali il fatto non può legittimamente essere sottoposto a pena» (punto 8 del Considerato in diritto). Requisiti minimi che la stessa sentenza n. 364 del 1988 identifica sinteticamente nella «possibilità ([…] essenziale per il giudizio di responsabilità penale) di muovere all’autore un “rimprovero” per la commissione dell’illecito» (punto 13 del Considerato in diritto), sottolineando altresì «l’illegittimità costituzionale della punizione di fatti che non risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto con i (od indifferenza ai) valori della convivenza, espressi dalle norme penali» (punto 14 del Considerato in diritto, corsivo aggiunto).

A quasi vent’anni di distanza da quella prima pronuncia, tali principi sono stati ribaditi con particolare incisività dalla sentenza n. 322 del 2007, ove si sottolinea che il principio di colpevolezza mira a «garantire ai consociati libere scelte d’azione (sentenza n. 364 del 1988), sulla base di una valutazione anticipata (“calcolabilità”) delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta; “calcolabilità” che verrebbe meno ove all’agente fossero addossati accadimenti estranei alla sua sfera di consapevole dominio» (punto 2.3. del Considerato in diritto, corsivi aggiunti).

Sulla base di questi principi – e a prescindere, anche in questo caso, dalla vexata quaestio relativa alla collocazione dogmatica dell’imputabilità nella teoria del reato, peraltro risolta dalla dottrina oggi prevalente nel senso della sua inclusione nella “categoria dogmatica” della colpevolezza – la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’agente costituisce certamente una condizione essenziale perché egli possa essere rimproverato per il fatto commesso, e pertanto possa essere punito per tale fatto in conformità al “principio costituzionale” di colpevolezza (così le stesse sezioni unite penali nella Cass., n. 9163 del 2005, punto 4.4. dei Motivi della decisione: «la configurazione personalistica della responsabilità […] esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto e nella concreta rimproverabilità dello stesso»).

In difetto della capacità dell’agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi, mancherebbe infatti radicalmente quella possibilità di consapevole dominio delle sue azioni che legittima l’inflizione di una pena nei suoi confronti; e residuerebbe soltanto la possibilità di applicare nei suoi confronti una misura di sicurezza, finalizzata a contenerne la pericolosità sociale e, assieme, a curare le patologie o i disturbi da cui è affetto (su tale duplice finalità delle misure di sicurezza sentenze n. 22 del 2022, punto 5.2. del Considerato in diritto, n. 197 del 2021, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 73 del 2020, punto 4.4. del Considerato in diritto).

Più recentemente, come rammenta il rimettente, questa Corte ha avuto modo altresì di precisare che la presenza di patologie o disturbi significativi della personalità idonei a diminuire sensibilmente la capacità di intendere o di volere dell’agente, comporta un più lieve rimprovero soggettivo per la commissione del fatto di reato; e che in tal caso il principio di proporzionalità della pena «esige […], in via generale, che al minor grado di rimproverabilità soggettiva corrisponda una pena inferiore rispetto a quella che sarebbe applicabile a parità di disvalore oggettivo del fatto, “in modo da assicurare altresì che la pena appaia una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (sentenza n. 222 del 2018)» (sentenza n. 73 del 2020, punto 4.2. del Considerato in diritto).

7.2.– A tali principi è, ante litteram, ispirata la disciplina generale dettata dal codice penale in materia di imputabilità, che condiziona l’applicazione della pena alla verifica della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto (art. 85 cod. pen.), e conseguentemente all’assenza di infermità in grado di escludere o di diminuire grandemente tale capacità.

Rispetto a tale disciplina generale, le disposizioni dettate dal codice in materia di imputabilità dell’assuntore di sostanze alcoliche e, per quanto qui rileva, di sostanze stupefacenti hanno carattere di marcata specialità, essendo ispirate al criterio generale secondo cui la capacità di intendere e di volere dell’imputato deve determinarsi con riferimento non già al momento della commissione del reato, ma a quello anteriore in cui il soggetto si è posto – volontariamente o colposamente – nello stato di intossicazione in presenza del quale avrebbe poi commesso il fatto costitutivo di reato.

L’intenzione del legislatore storico era, in effetti, quella di prevedere per l’assuntore di sostanze stupefacenti l’anticipazione della verifica della capacità di intendere e di volere al momento della condotta causativa della (successiva) situazione di incapacità.

Ciò emerge con particolare chiarezza dai lavori preparatori del codice penale vigente, da cui si apprende che la riforma aveva inteso fare ricorso al principio dell’actio libera in causa, al quale già si ispirava l’ultimo comma dell’art. 48 del codice Zanardelli del 1889, ove si escludeva la diminuzione di pena per i reati commessi in stato di ubriachezza, se questa fosse procurata allo scopo di facilitare l’esecuzione del reato o di preparare una scusa. Il nuovo codice mirava in sostanza a estendere tale principio «a tutte le ipotesi in cui il soggetto siasi messo, anche colposamente, in istato d’incapacità d’intendere o di volere. In tal guisa la riforma accoglie il concetto, secondo il quale è legittimo risalire ad un momento anteriore al fatto, per determinare se il soggetto sia imputabile, quando egli, nel momento del fatto, si trovi in istato di incapacità per cause non dovute a caso fortuito o forza maggiore» («Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale», 1928-1930, Volume V, Parte III, codice penale, Titolo VI, paragrafo 101).

Coerenti con tale criterio appaiono, allora, l’esclusione dell’operatività delle regole speciali e il correlativo ritorno alle regole generali per l’ipotesi che gli stessi lavori preparatori definiscono di intossicazione «accidentale» (paragrafo 103), ossia derivante – per l’appunto – da caso fortuito o forza maggiore.

E coerente con il criterio adottato dal legislatore appare anche l’ipotesi, che qui rileva, dell’intossicazione «cronica»: ipotesi che la relazione al progetto ha cura di distinguere da quella dell’intossicazione «acuta», quest’ultima riconducibile a una scelta (volontaria o comunque colposa) del soggetto e caratterizzata da «manifestazioni direttamente e temporaneamente apportate, dall’azione perturbatrice dei veleni, sulle funzioni, durante il loro passaggio biochimico attraverso l’organismo». Al contrario, l’intossicazione cronica va intesa – prosegue la relazione – come riferita alle «alterazioni, più o meno stabili, che in parte sono effetti del ripetuto e protratto rapporto col tossico, e in parte sono dovute alla ripercussione, che ciascun organo leso può esercitare nel rimanente organismo», da esse risultando «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (paragrafo 105).

Sicché del tutto naturale apparve, a questo punto, la considerazione della «cronica intossicazione» alla stregua di qualsiasi altra infermità di mente, come tale soggetta alle regole generali di cui agli artt. 88 e 89 cod. pen. Tanto che, significativamente, lo stesso Guardasigilli, nella relazione al Re sul testo definitivo pubblicata l’anno successivo, avrebbe attribuito alla disposizione «valore di interpretazione autentica», che trovava la sua ragion d’essere soltanto nell’opportunità di rimarcare con particolare chiarezza la distinzione tra intossicazione cronica e acuta («Relazione e Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice penale Roma», 1930, paragrafo 58).

Tanto nell’ipotesi di intossicazione accidentale, quanto in quella cronica, lo stesso Guardasigilli riteneva dunque insostenibile l’inflizione della pena, proprio per l’impossibilità di radicare in una condotta ragionevolmente prossima al fatto-reato un qualsivoglia rimprovero per aver causato lo stato di incapacità in presenza del quale il fatto è stato commesso.

7.3.– In coerenza con queste (esplicite) indicazioni del legislatore storico, la costante giurisprudenza della Corte di cassazione identifica l’intossicazione cronica in quella condizione caratterizzata da «alterazioni patologiche permanenti», e cioè da quelle che – pur essendo causalmente connesse all’abituale abuso di droghe – «permangono indipendentemente dal rinnovarsi di un’azione strettamente collegata all’assunzione di sostanze stupefacenti, tali da fare apparire indiscutibile che ci si trovi di fronte a una vera e propria malattia psichica» (sezione quarta penale, sentenza 30 ottobre-20 novembre 2024, n. 42486; in senso conforme, sezione sesta penale, sentenze 30 maggio-19 giugno 2023, n. 26478; sezione sesta penale, sentenza 18 maggio-11 luglio 2022, n. 26617; analogamente, sezione terza penale, sentenza 25 gennaio-6 aprile 2021, n. 12949: «stato patologico di carattere cronico, ossia di lungo corso, […] con sintomi che non si risolvono nel tempo e non giungono a miglioramento»).

Al di là dell’ondivago riferimento al requisito (su cui si tornerà infra, 9) della «impossibilità di guarigione», che compare del resto in talune pronunce (ad esempio, Cass., n. 42486 del 2024, n. 26478 del 2023 e n. 26617 del 2022), ma non in altre (ad esempio, Cass., n. 12949 del 2021; Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 14 marzo-20 aprile 2017, n. 19035), l’elemento costante di queste formulazioni è l’accento sulla presenza di anomalie psichiche non (più) dipendenti da assunzioni recenti di sostanze stupefacenti, e la cui concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere (e conseguentemente sulla imputabilità) potrà – a questo punto – essere vagliata caso per caso dal giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, 88 e 89 cod. pen.

7.4.– Precisamente contro tale interpretazione si levano le critiche del giudice rimettente. Onde evitare un vulnus, tra l’altro, al principio di colpevolezza, sarebbe a suo avviso necessario estendere in via interpretativa il concetto di cronica intossicazione sino a comprendervi i “disturbi da dipendenza” da sostanze stupefacenti, così come classificati dal DSM-5-TR (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, quinta edizione, Text Revision) – o se del caso affiancare, attraverso una sentenza additiva di questa Corte, tali disturbi alla cronica intossicazione “tradizionale”.

Al riguardo, occorre precisare che il DSM-5-TR distingue tra le alterazioni provocate nell’immediato dall’assunzione della sostanza (i cosiddetti «disturbi indotti da uso di sostanze», o «Substance-Induced Disorders», secondo la terminologia del manuale indicato), riconducibili a un quadro di intossicazione “acuta”, dai «disturbi da uso di sostanze» («Substance Use Disorders»), che sono invece diagnosticabili sulla base del riscontro di un ventaglio di anomalie comportamentali che possono comparire, in misura più o meno accentuata, in chi sia solito assumere sostanze stupefacenti.

Tali disturbi, catalogati dal DSM-5-TR in un’unica sezione dedicata genericamente ai «disturbi correlati a sostanze» (anche diverse dall’alcool e dagli stupefacenti, come la caffeina e il tabacco), sono diagnosticabili in base a una serie di indicatori: la compromissione delle capacità di controllo dell’uso della sostanza (criteri 1-4) – e in particolare il fenomeno del “craving”, inteso quale desiderio intenso o irresistibile per la sostanza che può manifestarsi in qualsiasi momento –; la compromissione delle relazioni sociali dell’individuo (criteri 5-7); l’uso della sostanza in situazioni a rischio (criteri 8-9); il bisogno di dosi marcatamente aumentate della sostanza per ottenere l’effetto desiderato o un effetto del pari marcatamente ridotto quando si consuma la dose abituale (criterio 10); e, infine, la sindrome di astinenza, determinata dal declino delle concentrazioni della sostanza nel sangue o nei tessuti in un individuo che ha mantenuto un pesante e prolungato uso della sostanza stessa (criterio 11).

Il rimettente ritiene, dunque, che una retta applicazione del principio costituzionale di colpevolezza imponga di includere i disturbi da uso di «sostanze» nel concetto di cronica intossicazione, in modo da consentire al giudice di valutare la concreta incidenza di tali disturbi, come rivelato dagli indici ora elencati, sulla capacità di intendere o di volere del soggetto al momento del fatto.

7.5.– Questa Corte, tuttavia, non condivide tale prospettazione.

Invero, non è dubbio che il principio costituzionale di colpevolezza «non può essere “sacrificato” dal legislatore ordinario in nome di una più efficace tutela penale di altri valori, ancorché essi pure di rango costituzionale», giacché «[i] principi fondamentali di garanzia in materia penale […] in tanto si connotano come tali, in quanto “resistono” ad ogni sollecitazione di segno inverso […]. Punire in difetto di colpevolezza, al fine di dissuadere i consociati dal porre in essere le condotte vietate (prevenzione generale “negativa”) o di “neutralizzare” il reo (prevenzione speciale “negativa”), implicherebbe, infatti, una strumentalizzazione dell’essere umano per contingenti obiettivi di politica criminale (sentenza n. 364 del 1988), contrastante con il principio personalistico affermato dall’art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 322 del 2007, punto 2.3. del Considerato in diritto).

Ma ciò che questa Corte è tenuta in ogni caso a preservare è il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente, per essersi egli determinato ad agire in contrasto con la legge penale pur avendo la possibilità di agire altrimenti. La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (dalle regole in tema di elemento soggettivo, a quelle di errore sull’illiceità, e ancora a quelle relative alle cosiddette circostanze scusanti) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore: al quale spetta, in prima battuta, il delicato compito di inverare i principi costituzionali in materia penale (intesi anche quali «criteri orientativi della politica criminale»: sentenza n. 139 del 2025, punto 9.3. del Considerato in diritto), nel quadro di sostenibili bilanciamenti con l’altrettanto essenziale dovere di tutelare tutti i membri della società, a partire da quelli più vulnerabili, dalle condotte criminose altrui.

Molte critiche si sono, invero, levate presso la dottrina penalistica, come già osservava la sentenza n. 114 del 1998, contro la soluzione data dal codice Rocco al problema dell’imputabilità dell’alcoldipendente e del tossicodipendente; e differenti soluzioni possono certo essere immaginate, come dimostrano le proposte formulate nei vari progetti di riforma al codice penale che si sono susseguiti nell’ultimo trentennio, talune delle quali ispirate alle discipline in vigore in ordinamenti affini a quello italiano. Tuttavia, la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, è stata quella di creare un regime speciale per la valutazione dell’imputabilità dell’autore alcoldipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all’art. 85 cod. pen., e imperniato – come si è osservato – sull’anticipazione del rimprovero a un momento anteriore a quello in cui la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere.

Da questa opzione di fondo del legislatore la giurisprudenza penale fa discendere, in modo del tutto plausibile dal punto di vista degli ordinari criteri ermeneutici, l’irrilevanza ai fini del giudizio di imputabilità non solo della transitoria condizione di incapacità legata alla fase di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti (caratterizzati dai «disturbi indotti da uso di sostanze stupefacenti», secondo la nomenclatura del DSM-5-TR), ma anche il complesso dei disturbi che il DSM-5-TR classifica quali «disturbi da uso di sostanze stupefacenti», che conseguono frequentemente all’abuso prolungato di droghe e che permangono anche dopo lassi di tempo significativi di astinenza dalla sostanza. L’eventuale incidenza di questi disturbi sulla capacità di intendere o di volere dell’autore al momento della commissione del fatto non esclude la possibilità di incardinare ragionevolmente il rimprovero, necessario a giustificare l’inflizione della pena in forza del principio costituzionale di colpevolezza, per non avere intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto-reato, un serio percorso di disintossicazione. Percorso, è appena il caso di aggiungere, che l’ordinamento è tenuto a mettere concretamente a disposizione del tossicodipendente, in particolare attraverso i programmi terapeutici e socio-riabilitativi personalizzati di cui all’art. 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

8.– Il rimettente lamenta, inoltre, una irragionevole discriminazione creata dall’interpretazione censurata a danno del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri autori di reato affetti da infermità mentale, nei cui confronti potrebbe essere riconosciuta la non imputabilità o una diminuzione dell’imputabilità sulla base dei più flessibili criteri diagnostici introdotti dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005.

Anche in questo caso, questa Corte non è persuasa da tale prospettazione.

Come si è poc’anzi osservato, la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente (e dell’alcoldipendente) rispetto a quella riservata alla generalità degli autori di reato. In particolare, la scelta non solo di considerare pienamente imputabili gli ubriachi abituali e chi sia «dedito» all’uso di stupefacenti, ma addirittura di prevedere un inasprimento della pena nei loro confronti (art. 94 cod. pen.), costituisce un evidente ostacolo a qualsiasi interpretazione che miri a riconoscere al giudice la possibilità di escludere, o considerare ridotta, l’imputabilità dell’autore di reato sol perché presenti disturbi che derivino dall’uso reiterato di sostanze, i quali appaiono regolarmente associati precisamente alla situazione che il legislatore reputa meritevole di un aggravamento della pena.

Il risultato ermeneutico cui perviene la giurisprudenza della Corte di cassazione – imposto, si ripete, da una lettura sistematica degli artt. 94 e 95 cod. pen. – non crea, ad avviso di questa Corte, una irragionevole disparità di trattamento tra i disturbi «da uso di sostanze» e gli altri disturbi della personalità, che la giurisprudenza penale – sulla base peraltro di una interpretazione, consacrata dalla sentenza Cass., n. 9163 del 2005, che non incontra simili ostacoli nel testo e nella ratio del codice penale – reputa invece idonei a determinare l’esclusione o la riduzione dell’imputabilità dell’agente. A prescindere, infatti, da ogni discussione circa le affinità e le difformità dei disturbi derivanti dalla tossicodipendenza e quelli cagionati da altre dipendenze (come la ludopatia) su cui si sofferma l’ordinanza di rimessione, non può non considerarsi che l’ordinamento nel suo complesso prevede, oggi, un insieme di disposizioni speciali per l’autore di reato tossicodipendente, che – pur tenendo ferma la sua piena imputabilità e il suo conseguente assoggettamento alla pena, in forza delle disposizioni del codice penale – si fanno comunque carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti, modellando il regime penitenziario e le stesse misure cautelari ad esso applicabili attorno all’obiettivo primario di motivarlo a intraprendere percorsi terapeutici e socio-riabilitativi, sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili.

In quest’ottica, meritano in particolare menzione le disposizioni dettate dagli articoli da 89 a 96 t.u. stupefacenti:

– l’art. 89 prevede che, di regola, quando ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere di tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso (comma 1) o intendano sottoporsi a (comma 2) un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti o una struttura privata autorizzata, il giudice disponga in suo luogo gli arresti domiciliari, se del caso presso la struttura medesima;

– l’art. 90 dispone la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive non superiori a sei anni (o a quattro anni, se relative a reati di cui all’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) per un periodo di cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo a un analogo programma terapeutico e socio-riabilitativo, con conseguente estinzione del reato qualora il condannato non commetta entro tale termine altri delitti non colposi puniti con la reclusione (art. 93);

– l’art. 94 disciplina uno speciale affidamento in prova in casi particolari per il condannato tossicodipendente o alcoldipendente che abbia in corso un programma di recupero o intenda sottoporvisi, allorché debba espiare una pena, anche residua, non superiore a sei anni (o a quattro anni, se relativa a reato di cui all’art. 4-bis ordin. penit.);

– gli artt. 95 e 96, infine, mirano ad assicurare che, anche nell’ipotesi in cui il condannato tossicodipendente debba scontare la propria pena in carcere, l’istituto debba essere idoneo per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi (art. 95) e comunque debba fornirgli le cure mediche e l’assistenza necessaria a scopo di riabilitazione (art. 96).

Dal complesso di tali disposizioni emerge sì che il tossicodipendente è generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile e in quanto tale potenzialmente soggetto all’applicazione di una pena (anziché di una misura di sicurezza); ma al contempo si evince che le misure cautelari, e poi le regole sull’esecuzione della pena medesima a lui applicabili, sono specificamente calibrate sulla sua peculiare situazione, risultando fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso.

9.– Non fondate si appalesano, infine, le residue questioni di legittimità costituzionale sollevate, che possono qui essere trattate congiuntamente: l’allegato anacronismo della nozione di «cronica intossicazione», con conseguente violazione dell’art. 3 Cost.; e l’irragionevole equiparazione del trattamento riservato all’autore di reato tossicodipendente rispetto all’autore che abbia per lungo tempo abusato di alcool.

L’assunto centrale del rimettente è che il concetto di «cronica intossicazione» sia stato costruito dai compilatori del codice penale del 1930 attorno al modello dell’alcolista cronico e delle patologie da questi abitualmente sviluppate, che – come il delirium tremens, espressamente menzionato nei lavori preparatori (paragrafo 105) – costituirebbero manifestazioni morbose stabili, non più riconducibili a nuove condotte di assunzione, e meritevoli pertanto di essere equiparate a vere e proprie malattie mentali. Un tale modello non potrebbe però essere traslato, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, alle tossicodipendenze, per le quali sarebbe – in particolare – inadeguata ogni valutazione in termini di irreversibilità della patologia indotta dal prolungato uso di sostanze stupefacenti.

Sul punto, conviene però segnalare che il requisito della “irreversibilità”, o della “impossibilità di guarigione” – menzionato, invero, da una parte soltanto della giurisprudenza di legittimità (supra, 7.3.) – non compare affatto nei lavori preparatori, ove si parla invece, con riferimento alla cronica intossicazione, di «alterazioni, più o meno stabili», nonché di «disturbi nervosi e psichici gravissimi, che, anche quando non sono permanenti, insorgono spesso, senza che si ingeriscano i veleni, che ne furono la causa lontana» (ancora, paragrafo 105, corsivi aggiunti).

Il requisito in parola è, dunque, frutto di una interpretazione restrittiva del concetto di «cronica intossicazione», che verosimilmente non corrisponde all’intenzione del legislatore storico e risulta distonica rispetto all’odierno stato delle conoscenze psichiatriche e medico-legali: le quali sono comprensibilmente riluttanti a formulare prognosi di irreversibilità rispetto a qualsiasi patologia di carattere psichiatrico, e tantomeno rispetto alle dipendenze nel loro complesso. Non a caso, di tale presunto requisito non si fa menzione nella citata sentenza n. 114 del 1998, che ha dichiarato infondate le censure di illegittimità costituzionale già allora sollevate contro l’art. 95 cod. pen.

La logica del requisito della “cronicità” è, in effetti, del tutto diversa. Esso copre tutte quelle (gravi) anomalie psichiche che dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo; e ciò proprio in quanto, come sopra osservato, di tali anomalie (potenzialmente incidenti sulla sua capacità di intendere o di volere) egli non potrebbe essere in alcun modo rimproverato, non essendo esse riconducibili a qualsivoglia sua scelta consapevole e volontaria. Senza che rilevi, dunque, il carattere “irreversibile” delle anomalie medesime.

Così inteso, il concetto di «cronica intossicazione» si estende a tutte le patologie psichiche, e in particolare le psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti e da esse in senso lato «prodott[e]»: vuoi perché insorte direttamente in conseguenza dell’abuso prolungato della sostanza e delle alterazioni organiche da esso causate, vuoi perché già presenti nel soggetto e “slatentizzate” per effetto di tale abuso. Patologie, tutte, ulteriori e distinte dai meri “disturbi da uso di sostanze” nel senso sopra precisato, e delle quali il giudice ben potrà, grazie all’art. 95 cod. pen., vagliare la concreta incidenza sulla capacità di intendere o di volere dell’imputato al momento del fatto ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen. Restando poi fermo, ovviamente, il dovere di assegnare autonomo rilievo, direttamente ai sensi degli artt. 88 e 89 cod. pen., a quelle patologie e anomalie psichiche che dovessero rivelarsi, sulla base dei necessari accertamenti tecnici, del tutto autonome dalla dipendenza dalle sostanze stupefacenti.

In quest’accezione, il requisito della «cronica intossicazione» risulta concretamente accertabile anche alla stregua delle odierne conoscenze scientifiche, con conseguente possibilità per il giudice di adempiere il proprio obbligo di fornire adeguata motivazione della propria decisione ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost. Al contempo, il criterio per il suo accertamento resta esattamente il medesimo da impiegarsi con riferimento all’autore di reato alcoldipendente, con conseguente infondatezza anche della censura di irragionevole equiparazione di trattamento formulata in riferimento all’art. 3 Cost.

10.– In conclusione: salvo che non emergano anomalie psichiche concomitanti, nel senso appena precisato, il vigente codice penale non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico cui debba essere applicata una misura di sicurezza, ma come persona responsabile delle proprie condotte illecite, in quanto in linea di principio responsabile – anzitutto – del suo stesso stato di tossicodipendenza.

Al tempo stesso, l’ordinamento ne riconosce, oggi, la particolare vulnerabilità derivante dagli indubbi condizionamenti causati dalla situazione di tossicodipendenza sulla sua stessa libertà, incoraggiandolo (anche energicamente) a intraprendere percorsi di riabilitazione, che lo stesso ordinamento si impegna concretamente a mettergli a disposizione, durante l’esecuzione della pena e – ancor prima – nel corso delle indagini e del processo. In tal modo, il sistema penale prende realisticamente atto del suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà in vista del superamento della sua situazione di dipendenza e – in definitiva – del recupero di una sua piena libertà dalla dipendenza.

Della congruità politico-criminale del punto di equilibrio così raggiunto dal legislatore può naturalmente discutersi: ma questa Corte non ritiene che esso possa essere censurato dal punto di vista – che qui unicamente rileva – del rispetto dei principi costituzionali evocati.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Bergamo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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