Sentenza  20/2026 (ECLI:IT:COST:2026:20) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  MARINI F. S.
Camera di Consiglio del 12/01/2026;    Decisione  del 12/01/2026
Deposito de˙l 24/02/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 13 bis, c. 1° e 1° bis, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella legge 18/04/2017, n. 48.
Massime: 
Atti decisi: ord. 142/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 20

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di H. P., con ordinanza del 3 giugno 2025, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;

deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 3 giugno 2025 (reg. ord. n. 142 del 2025), il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, in riferimento, complessivamente, agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La disposizione censurata, nel testo ratione temporis applicabile nel giudizio a quo, disciplina la misura di prevenzione personale del cosiddetto “DASPO antirissa” e punisce con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da 8.000 a 20.000 euro chi abbia violato i divieti e le prescrizioni impostegli ai sensi del medesimo art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.

Si tratta, in particolare, di provvedimenti recanti, per motivi di sicurezza, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento previsto per chi sia stato, a seconda dei casi, denunciato, o posto in stato arresto o di fermo convalidato, o condannato anche con sentenza non definitiva per taluni reati, tra cui quelli commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi, o nelle immediate vicinanze.

Il giudice rimettente riferisce di dover giudicare un imputato del reato previsto dal comma 6 della norma censurata, per avere trasgredito, il giorno 22 dicembre 2022, ad un provvedimento di tale natura, notificatogli il 4 settembre precedente.

Il Questore di Firenze, nello specifico, ha vietato all’imputato, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, di accedere per due anni ai locali «compresi in una certa area, analiticamente descritta, del Comune di [C.]».

Il provvedimento è stato adottato in ragione di due denunce, per reati indicati dall’art. 13-bis, comma 1, censurato, asseritamente commessi, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022, e in ragione di una condanna «di primo grado» del 19 ottobre 2020, per analogo reato, dunque anteriore all’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 13-bis censurato, che data al 22 ottobre 2020.

Il giudice a quo reputa che il provvedimento del questore sia conforme alla legge, e sia stato, in particolare, ben motivato con riguardo a ogni presupposto al quale ne è subordinata la validità. Tuttavia, egli dubita della legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, quale base legale di tale provvedimento.

In punto di rilevanza, il Tribunale di Firenze specifica che, nell’ipotesi in cui fosse dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, il provvedimento del Questore, che su di esse si fonda, sarebbe «post[o] nel nulla».

In conseguenza di ciò, il rimettente dovrebbe assolvere l’imputato per insussistenza del fatto, consistito nell’aver violato il divieto recato da tale provvedimento.

Ciò premesso, il giudice a quo solleva tre distinte questioni di legittimità costituzionale, gradate come segue.

2.– In via principale, dubita della conformità del censurato art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, all’art. 13 Cost., nella parte in cui attribuiscono al questore, anziché all’autorità giudiziaria, la competenza a adottare il provvedimento di DASPO, quando esso raggiunga persona già assoggettata ad altra misura di prevenzione.

Il rimettente è consapevole che con la sentenza n. 203 del 2024 questa Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), che disciplina il foglio di via obbligatorio, in riferimento all’art. 13 Cost., affermando che tale misura di prevenzione afferisce al regime costituzionale della libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 16 Cost.

Ripercorsi i passaggi motivazionali della pronuncia, poi, il Tribunale di Firenze osserva che le misure di prevenzione previste dall’art. 13-bis non comportano coercizione fisica, ma implicano un’incisione della libertà di locomozione con un «effetto di “degradazione giuridica”» della persona.

A parere del rimettente, essa consegue infatti a una «valutazione discrezionale negativa delle qualità morali e della socialità dell’individuo» che porta con sé uno «stigma morale» e una «mortificazione della [sua] pari dignità sociale», in quanto basata sulla «possibilità di commissione in futuro di ulteriori reati».

Inoltre, la misura sarebbe particolarmente afflittiva, perché, vietando al prevenuto di accedere e anche solo di stazionare nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi individuati dal Questore, si rifletterebbe «in misura apprezzabile anche sulla possibilità per il destinatario di approvvigionarsi agevolmente e in tempi rapidi di generi alimentari di pronto consumo», nonché «sulla sua vita di relazione».

Ciò premesso, il rimettente reputa applicabile l’art. 13 Cost. laddove la persona che si intende sottoporre al cosiddetto “DASPO antirissa” sia già sottoposta, con altro o altri provvedimenti, «a più misure di prevenzione (dello stesso tipo o anche di tipo diverso)», come accaduto con l’imputato del processo principale.

Il Tribunale di Firenze specifica che quest’ultimo, nel momento in cui il Questore adottò il provvedimento per la cui violazione si procede penalmente, era già raggiunto da un avviso orale del 2018 e da un foglio di via obbligatorio del 2020, con durata triennale. In seguito, aggiunge il rimettente, è sopraggiunto nel 2023 un ulteriore foglio di via obbligatorio.

In questi casi, il giudice a quo dubita che «sia ancora possibile parlare semplicemente di limitazione alla libertà di circolazione», in quanto le misure di prevenzione «nel loro complesso determinano una serie notevole di restrizioni ai diritti fondamentali della persona […] tanto da stravolgere la vita».

In presenza di tali elementi, il rimettente, esclusa la via dell’interpretazione costituzionalmente conforme in ragione del chiaro dettato letterale della disposizione censurata, dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui prevede che sia il questore, anziché l’autorità giudiziaria, ad adottare il provvedimento di “DASPO antirissa”, «pur quando il soggetto sia già sottoposto ad altre misure di prevenzione», assumendo che in tal caso l’atto restrittivo incida sulla libertà personale protetta dall’art. 13 Cost.

Il Tribunale di Firenze precisa che non si creerebbe in tal modo alcuna incertezza applicativa, perché il dato costituito dalla attualità di altra e precedente misura di prevenzione sarebbe «oggettivo e agevolmente accertabile».

3.– In via subordinata, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, nella parte in cui si applica anche quando il destinatario sia stato condannato (ovvero arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per reati commessi prima dell’entrate in vigore della norma stessa, in riferimento agli artt. 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU.

Si osserva che il comma 1-bis censurato è stato introdotto dall’art. 11, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, con efficacia dal 22 ottobre 2020.

Con tale novità normativa, il legislatore ha stabilito che il cosiddetto “DASPO antirissa” possa essere disposto in riferimento ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico intrattenimento «presenti nel territorio dell’intera Provincia», anziché con riguardo ai locali «specificamente individuati» di cui al comma 1 dell’art. 13-bis censurato.

Il giudice rimettente è consapevole che, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, le misure di prevenzione, al pari delle misure di sicurezza, sfuggono al divieto di retroattività sancito per le pene dall’art. 25, secondo comma, Cost., in quanto prive di carattere sanzionatorio-punitivo.

Il giudice a quo ritiene che il diritto vivente formatosi in tale direzione non possa che estendersi all’art. 13-bis, comma 1-bis, così da renderlo oggetto del dubbio di legittimità costituzionale.

La previsione censurata, permettendo di essere applicata anche in relazione a condotte anteriori alla sua entrata in vigore, sarebbe priva di una «base legale» di «adeguata qualità», posto che impedirebbe alla persona di «prevedere la futura possibile applicazione» della misura.

4.– In estremo subordine, il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 16 Cost., della legittimità costituzionale delle stesse norme censurate, nella parte in cui non prevedono che il questore, nell’adottare la misura, «invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni»

Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, quanto al cosiddetto “DASPO urbano”, prevede tale segnalazione.

In assenza di quest’ultima, e dunque del coinvolgimento dei servizi socio-sanitari, la misura di prevenzione indicata dal censurato art. 13-bis sarebbe destinata a fallire e si tradurrebbe in una «inutile limitazione della libertà (quanto meno) di circolazione», con conseguente violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dell’art. 16 Cost. e degli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost. poiché non sarebbero rimossi ostacoli al pieno sviluppo della persona.

5.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.

L’Avvocatura osserva che la misura prevista dall’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, censurati, ha carattere preventivo, e serve non già a reprimere un reato, con finalità punitiva, quanto a scongiurare la commissione di altri analoghi fatti. Essa è poi soggetta ad un rigoroso controllo giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, che ne valuta la legittimità, la proporzionalità e la ragionevolezza.

Alla luce dei criteri individuati da questa Corte, da ultimo con le sentenze n. 127 del 2022 e n. 203 del 2024, per distinguere l’area applicativa degli artt. 13 e 16 Cost., a fronte di misure limitative della libertà di locomozione, la difesa statale rileva che il cosiddetto “DASPO antirissa” non comporta né coercizione fisica, né una degradazione giuridica tale da equivalere «dal punto di vista “quantitativo”» a restrizioni attuate mediante l’uso della coazione fisica.

Il «criterio della invasività», che distinguerebbe i divieti di accedere a certi luoghi dai più gravosi obblighi di recarvisi o di permanervi, permetterebbe di ascrivere la misura al campo della libertà di circolazione tutelato dall’art. 16 Cost., escludendo la pertinenza dell’art. 13 Cost. evocato dal rimettente.

Del resto, prosegue l’Avvocatura, la limitazione recata dall’art. 13-bis censurato concernerebbe solo locali specificamente individuati, «garantendo al soggetto la piena libertà di muoversi e di recarsi presso gli esercizi commerciali» non indicati.

La misura «si fonda sulla valutazione della pericolosità sociale dell’individuo», né la sua applicazione dipende dalla sussistenza di altre misure di prevenzione.

Posto che la incidenza sulla libertà personale delle misure andrebbe valutata con riguardo non al loro numero, ma alla «particolare gravosità delle limitazioni personali imposte dal legislatore relative alla specifica misura di prevenzione», l’Avvocatura conclude per il rigetto della questione sollevata in via prioritaria, il cui accoglimento sarebbe «altamente disfunzional[e] sul piano della tutela della sicurezza pubblica».

6.– Quanto alle questioni subordinate, la difesa statale rileva che, per costante giurisprudenza di legittimità, le misure di prevenzione sono assimilate alle misure di sicurezza con riguardo all’applicabilità del solo principio di legalità espresso dall’art. 25, terzo comma, Cost., e non anche del divieto di retroattività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. Perciò sarebbe loro applicabile l’art. 200 del codice penale, per il quale esse sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Ne consegue, in difetto di alcun tratto punitivo, che la misura di cui all’art. 13-bis, comma 1-bis, censurato, non incontra alcun limite all’applicazione per fatti commessi prima della sua entrata in vigore.

In merito alla ulteriore questione subordinata, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che l’art. 10 del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in tema di cosiddetto “DASPO urbano”, non sarebbe in alcun modo equiparabile all’art. 13-bis censurato, in tema di cosiddetto “DASPO antirissa”, quanto all’obbligo di segnalazione ai servizi socio-sanitari, perché il primo raggiunge persone che «danno prova di vivere situazioni di precarietà personale e sociale», mentre il secondo persone violente e pericolose, prive di tratti di «fragilità sociale».

Il legislatore avrebbe perciò non irragionevolmente stabilito che nel primo caso si effettui la segnalazione, peraltro, non da parte del questore, ma dell’«organo accertatore dell’ordine di allontanamento», e non nel secondo caso.

Anche tali questioni sarebbero quindi manifestamente infondate.

Considerato in diritto

7.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 142 del 2025), il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU.

Il giudice rimettente giudica un imputato del reato previsto dall’art. 13-bis, comma 6, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, per avere violato il divieto di accedere a pubblici esercizi, impostogli, ai sensi dei commi 1 e 1-bis della medesima disposizione, dal questore (cosiddetto “DASPO antirissa”, espressione che è entrata nel lessico comune, sebbene DASPO sia l’acronimo di «divieto di accedere alle manifestazioni sportive», mentre la misura di cui si tratta non si riferisce a queste).

Il giudice a quo, dopo avere dato atto che nel caso di specie il provvedimento di DASPO è stato assunto in conformità alla legge che lo disciplina, dubita della legittimità costituzionale di quest’ultima per tre profili, che pone in via gradata al vaglio di questa Corte.

7.1.– In via principale, sospetta che il “DASPO antirissa”, ove si aggiunga a una precedente misura di prevenzione ancora efficace nei confronti della medesima persona, assuma tratti di tale gravità da ricadere nell’orbita dell’art. 13 Cost., e da essere conseguentemente attratto alla competenza dell’autorità giudiziaria, anziché a quella dell’autorità di pubblica sicurezza.

Le disposizioni censurate sarebbero perciò lesive del citato parametro costituzionale nella parte in cui prevedono che i provvedimenti di DASPO siano adottati dal questore, anziché dal tribunale, «pur quando il destinatario sia già sottoposto ad altra misura di prevenzione».

7.2.– In via subordinata, e per l’ipotesi in cui questa Corte ritenga invece inapplicabile l’art. 13 Cost., l’art. 13-bis, comma 1-bis, violerebbe, a parere del giudice a quo, gli artt. 16 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 2 Prot. n. 4 CEDU, nella parte in cui permette che il provvedimento di DASPO si possa basare sulla condanna (ovvero sull’arresto, sul fermo o sull’applicazione delle misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere) per reati commessi prima dell’entrata in vigore della norma censurata, che prevede una forma più severa della misura di prevenzione in questione.

In tale caso, infatti, il rimettente reputa che il provvedimento, pur assegnato al campo applicativo dell’art. 16 Cost., sia privo di una «base legale» di «adeguata qualità» che permetta di prevederne la «futura possibile applicazione».

7.3.– In estremo subordine, il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 Cost., della legittimità costituzionale delle stesse norme censurate, nella parte in cui non prevedono che il questore, nell’applicare le misure, contestualmente «invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni».

A parere del Tribunale di Firenze, in assenza di tale accorgimento (disposto dall’art. 10, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, con riguardo alla misura di prevenzione prevista dal precedente art. 9), il provvedimento, “fallendo” nel sostenere la persona nel suo processo di recupero, finirebbe per rivelarsi «inutile perché inidone[o] a conseguire lo scopo per cui è dispost[o]», con conseguente manifesta irragionevolezza della norma che lo regola e sproporzionata incisione sui diritti costituzionali protetti dagli artt. 2 e 16 Cost.

8.– Le questioni sono rilevanti, poiché il rimettente ha non implausibilmente osservato che il Tribunale, ove esse fossero accolte, dovrebbe escludere la legittimità del provvedimento di DASPO per la cui violazione l’imputato è stato tratto a giudizio e concludere per l’assoluzione (sentenza n. 203 del 2024).

9.– La questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, in riferimento all’art. 13 Cost., non è fondata, mentre è fondata, nei termini che seguono, quella che investe il comma 1-bis dello stesso art. 13-bis, sempre in riferimento all’art. 13 Cost.

10.– Occorre, anzitutto, ricostruire l’evoluzione normativa che ha interessato l’introduzione e l’ampliamento delle misure di prevenzione oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale.

L’art. 13-bis censurato è stato introdotto nel corpo del d.l. n. 14 del 2017 (il cui Capo II reca «Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano») dall’art. 21, comma 1-ter, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il comma 1 di tale articolo prevede, in particolare, una misura di prevenzione personale con la quale il questore ha il potere di precludere l’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento, specificamente indicati, a individui condannati per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in tali luoghi o per alcune tipologie ulteriori di reato (inizialmente coincidenti con delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché con i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Il divieto aveva, nell’impianto originario, una durata compresa tra sei mesi e due anni, ed era presidiato in caso di trasgressione dalla sanzione penale della reclusione da sei mesi a un anno e della multa da 5.000 a 20.000 euro.

Con l’art. 11, comma 1, lettera b), numeri 1) e 5), del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, il “DASPO antirissa” subisce un severo irrigidimento. Il provvedimento diviene, infatti, adottabile anche nei confronti di chi sia stato denunciato, e non necessariamente condannato; il catalogo dei reati-spia, che permettono l’impiego della misura, si allarga a ogni delitto aggravato ai sensi dell’art. 604-ter cod. pen. e ingloba i casi in cui il delitto sia stato commesso non soltanto nel pubblico esercizio, ma anche nelle immediate vicinanze; i locali interdetti possono essere specificamente individuati anche con riferimento alle persone con le quali l’interessato si associa; la misura si estende automaticamente allo stazionamento nelle immediate vicinanze dei locali ai quali è vietato l’accesso; la pena per l’inosservanza del divieto è aumentata, venendo fissata nella reclusione da sei mesi a due anni e nella multa da 8.000 a 20.000 euro.

Soprattutto, viene aggiunto un comma 1-bis all’art. 13-bis del d.l. n. 14 del 2017, che configura il cosiddetto “DASPO antirissa aggravato” (o provinciale). Esso consente di inibire l’accesso a chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, oppure posto in stato di arresto o di fermo convalidato dall’autorità giudiziaria per i reati di cui al comma 1, ai locali presenti nel territorio dell’intera provincia. Così, l’oggetto del divieto cessa di essere specificamente individuato e viene potenzialmente a coincidere con l’intero spettro dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento dislocati nell’ambito provinciale.

Infine, l’art. 3 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, allarga ulteriormente il novero dei reati-spia, includendovi quello di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) e quelli previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen.; estende il gruppo dei destinatari della misura indicata dal comma 1-bis censurato a chi sia stato sottoposto a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 del codice di procedura penale; incrementa significativamente la durata della misura, ora compresa fra uno e tre anni; aumenta ulteriormente la pena in caso di violazione del provvedimento, che va ora da uno a tre anni di reclusione e da 10.000 a 24.000 euro di multa.

11.– Con la questione posta in via principale, questa Corte è chiamata nuovamente a decidere a quali condizioni una misura, pur non avendo carattere coercitivo e incidendo sulla facoltà di movimento nello spazio della persona, debba essere considerata restrittiva della libertà personale, anziché della sola libertà di circolazione e della libertà dall’imposizione di prestazioni personali, e sia conseguentemente soggetta anche alla riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. e non alla sola riserva di legge recata dall’art. 16 Cost. o dall’art. 23 Cost.

Il problema si pone perché, come rilevato in più occasioni, «[è] evidente che la facoltà di autodeterminarsi quanto alla mobilità della propria persona nello spazio, in linea di principio, costituisce una componente essenziale sia della libertà personale, sia della libertà di circolazione» (sentenza n. 127 del 2022).

Ai fini della distinzione, questa Corte, sin da epoca risalente, ha avuto cura di assicurare ai consociati la più ampia tutela offerta dallo statuto costituzionale della libertà personale, nei casi in cui il contatto con la pubblica autorità, ingenerato dalla misura limitativa, fosse, nella configurazione astratta predeterminata dalla legge, così invasivo da comportare una non accettabile coercizione fisica, imponendo in tal caso l’intervento immediato e d’ufficio dell’autorità giudiziaria, in sede di applicazione della misura, o, nei casi consentiti, di sua convalida.

Così, si è ben presto chiarito che, «[n]ella giurisprudenza costituzionale, il nucleo irriducibile dell’habeas corpus, tutelato dall’art. 13 Cost. e ricavabile per induzione dal novero di atti espressamente menzionati dallo stesso articolo (detenzione, ispezione, perquisizione personale), comporta che il legislatore non possa assoggettare a coercizione fisica una persona, se non in forza di atto motivato dell’autorità giudiziaria, o convalidato da quest’ultima entro quarantotto ore, qualora alla coercizione abbia invece provveduto l’autorità di pubblica sicurezza» (sentenza n. 127 del 2022; in applicazione di tale criterio, sentenze n. 203 del 2024, n. 22 del 2022, n. 275 del 2017, n. 222 del 2004, n. 105 del 2001, n. 238, n. 194, n. 193 e n. 143 del 1996, n. 23 del 1975, n. 45 del 1960 e n. 2 del 1956).

Questa Corte, tuttavia, ha ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost. non solo gli atti di coercizione fisica, ma anche gli atti non coercitivi che producono «un assoggettamento totale della persona all’altrui potere», con effetti sostanzialmente analoghi alla coercizione fisica (sentenza n. 30 del 1962).

In questa prospettiva la giurisprudenza costituzionale ha, sin da epoca risalente, considerato limitative della libertà personale anche le misure che, pur non caratterizzate da forme di coercizione, introducono «una sorta di degradazione giuridica» (sentenza n. 11 del 1956), determinata dall’isolamento del soggetto inciso dalla misura rispetto a tutti gli altri consociati. Attraverso, cioè, un’interpretazione sistematica dell’art. 13 Cost. alla luce dell’art. 3 Cost., questa Corte ha rilevato che «prescrizioni restrittive degradanti per la persona, per quanto previste dalla legge e necessarie a perseguire il “fine costituzionalmente tracciato” che le giustifica (sentenza n. 219 del 2008), non possono sfuggire alla riserva di giurisdizione, perché esse, separando l’individuo o un gruppo circoscritto di individui dal resto della collettività, e riservando loro un trattamento deteriore, portano con sé un elevato tasso di potenziale arbitrarietà, al quale lo Stato di diritto oppone il filtro di controllo del giudice, quale organo chiamato alla obiettiva applicazione della legge in condizioni di indipendenza e imparzialità» (sentenza n. 127 del 2022).

L’uguaglianza e la pari dignità sociale si ritrovano infatti potenzialmente compresse laddove la misura non abbia carattere coercitivo, e possa quindi apparire prima facie restrittiva soltanto della libertà da prestazioni personali o della libertà di circolazione, ma venga adottata nei confronti di uno specifico individuo e sulla base di una valutazione personale di tratti della sua personalità che siano idonei a differenziarlo dal resto indistinto della collettività.

Tale approccio, d’altronde, trova un fondamento testuale nella riserva rinforzata dell’art. 16 Cost., il quale, diversamente dall’art. 13 Cost., impone che la limitazione della libertà di circolazione sia stabilita dalla legge «in via generale». Ed è, per esempio, su questo presupposto che questa Corte ha ritenuto che la misura della cosiddetta quarantena, sperimentata nel periodo della emergenza epidemiologica da COVID-19, non rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost., anche in ragione del fatto che la misura riguardava «una vasta ed indeterminata platea di persone» (sentenza n. 127 del 2022).

Con la sentenza n. 203 del 2024, questa Corte ha avuto modo non solo di ricostruire l’evoluzione giurisprudenziale in materia, ma anche di offrire un’ulteriore precisazione, in continuità con la propria giurisprudenza pluridecennale.

In quell’occasione era, infatti, in discussione la previsione che non contempla l’assoggettamento alla riserva di giurisdizione per la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio (art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011). E a fronte di un provvedimento di carattere individuale, derivante da un apprezzamento singolare della personalità dell’individuo, questa Corte, nel dichiarare non fondata la questione, ha affermato che «la degradazione giuridica determinata dalla misura non è di per sé sufficiente […] a far scattare le garanzie dell’art. 13 Cost. È, altresì, necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura» (sentenza n. 203 del 2024 e, nello stesso senso, sentenza n. 68 del 1964).

Del resto, persino innanzi a misure che comportano una qualche forma di coercizione fisica e che quindi sembrerebbero attingere a una componente determinante della libertà personale, le garanzie dell’art. 13 Cost. restano inoperanti qualora gli interventi coattivi abbiano un «carattere meramente momentaneo e non [siano] invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona» (sentenza n. 203 del 2024, e, nello stesso senso, sentenze n. 13 del 1972 e n. 30 del 1962). A fortiori, non appare possibile prescindere dalla sussistenza di un apprezzabile livello quantitativo di sacrificio per il destinatario della misura di prevenzione qualora la limitazione della libertà personale venga ricostruita alla stregua del criterio della cosiddetta degradazione giuridica. Quest’ultimo, dunque, può produrre un ampliamento dell’ambito di applicazione delle garanzie costituzionali previste per la libertà personale, in ragione dell’operare del principio di uguaglianza e della pari dignità sociale, ma solo in presenza di un sacrificio quantitativamente apprezzabile.

Così, in linea con i propri precedenti, questa Corte ha ribadito che, allo stato, il foglio di via obbligatorio non determina il superamento della soglia minima di sacrificio per qualificare la misura come atto limitativo della libertà personale, pur avvertendo che «questa giurisprudenza ben potrà essere riconsiderata nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione, rendendo così non più sostenibile l’assunto, sul quale tale giurisprudenza implicitamente si fonda, della generale minore incidenza del divieto di recarsi in un luogo determinato rispetto all’obbligo di recarsi periodicamente presso un ufficio di polizia, o di rimanere nella propria abitazione durante le ore notturne» (sentenza n. 203 del 2024).

11.1.– Quanto precede pone in evidenza che il giudizio di questa Corte sull’ascrivibilità di una certa misura restrittiva all’ambito di applicazione della libertà personale ha carattere dinamico, nel senso che, di volta in volta, si tratta di valutare se eventuali evoluzioni legislative, nel segno di un irrigidimento di presupposti, contenuti ed effetti della misura stessa, debbano indurre a ritenere varcata la soglia minima, superata la quale si impone l’osservanza della riserva di giurisdizione.

Non vi è dubbio che il legislatore goda di discrezionalità nel configurare le misure di prevenzione, il cui fondamento è «nel principio secondo cui l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire: sistema che corrisponde a una esigenza fondamentale di ogni ordinamento, accolta e riconosciuta negli artt. 13, 16 e 17 della Costituzione» (sentenza n. 23 del 1964 e, nello stesso senso, sentenza n. 27 del 1959). Le prescrizioni sopra indicate mirano appunto a garantire il detto fine di tutela preventiva, anche allo scopo di consentire l’esercizio di adeguati controlli da parte dell’autorità di pubblica sicurezza (sentenza n. 282 del 2010).

A fronte di nuove sfide mosse al bene primario della sicurezza pubblica il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha previsto una pluralità di risposte: tra le quali, accanto a essenziali misure non limitative della libertà personale – come il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine, la lotta alle dipendenze, la disciplina delle armi, interventi di natura urbanistica per migliorare le condizioni di vita nelle periferie e nelle aree depresse, nonché adeguate politiche sociali – si annoverano anche le misure di prevenzione. Rispetto a esse questa Corte non ritiene precluso, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’avanzamento della soglia di tutela. Quest’ultima eventualità, tuttavia, qualora comporti un superamento di una certa soglia di afflittività, impone il rafforzamento delle garanzie applicative grazie all’intervento ineliminabile dell’autorità giudiziaria, che si rende necessario ogni qual volta la misura si presti potenzialmente a determinare restrizioni quantitativamente apprezzabili al lecito agire dell’individuo che ne è colpito.

11.2.– Ammessa, dunque, in via generale e di principio la compatibilità con la Costituzione delle misure di prevenzione, il giudizio di questa Corte non può che avere a oggetto la specifica previsione legislativa, essendo ovvio che il raggiungimento di un’adeguata soglia quantitativa di restrizione ben può riguardare una certa misura e non invece un’altra, pur appartenente alla medesima tipologia giuridica (cioè, nel caso di specie, alla categoria delle misure di prevenzione). Così, la circostanza, ricordata dall’Avvocatura generale dello Stato, che il foglio di via obbligatorio continui a operare al di fuori dell’alveo della libertà personale (secondo quanto chiarito nella sentenza n. 203 del 2024) nulla implica, quanto a questo profilo, con riguardo alla differente misura di prevenzione personale del censurato “DASPO antirissa”, rispetto al quale è quindi necessario valutare autonomamente il grado di pervasività.

È appena il caso di aggiungere che, in sede di controllo di legittimità costituzionale, la verifica sull’impatto quantitativo della misura dovrà vertere non sul grado di afflittività che essa produce nel singolo caso concreto di applicazione, ma in relazione alla massima potenzialità di espansione che la legge le assegna, a fronte della quale si può imporre l’osservanza della riserva di giurisdizione.

12.– Rispetto ai criteri che questa Corte applica nel determinare il dato quantitativo e la soglia di afflittività ai fini dell’applicazione delle garanzie previste a tutela della libertà personale, un ruolo primario assume – come accennato – la distinzione tra «divieto di recarsi in un certo luogo» e «obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato» (sentenza n. 203 del 2024).

Il primo viene di regola considerato «meno gravoso» del secondo e rappresenta una linea discretiva «relativamente sicura nel distinguere tra i diversi livelli di intensità delle misure che comunque incidono sulla libertà della persona di muoversi nello spazio» (ancora sentenza n. 203 del 2024). La stessa giurisprudenza costituzionale non ha escluso, tuttavia, come già ricordato in precedenza, che i divieti potrebbero essere così dilatati da non rendere più sostenibile l’assunto della tendenziale minore incidenza sulle facoltà della persona del divieto di recarsi in un determinato luogo rispetto al corrispondente obbligo.

Per stabilire quando siffatta eventualità si verifichi questa Corte non può che prendere in considerazione diversi fattori. In linea di principio, rientrano tra essi: la durata della misura (in relazione tanto al minimo, quanto al massimo astrattamente applicabile); i presupposti applicativi (sia quanto ai fatti o reati-spia, sia quanto all’attualità dei fatti presupposti e del livello di accertamento richiesto); gli effetti collegati all’eventuale trasgressione (rispetto ai quali si deve tener conto del complessivo trattamento sanzionatorio connesso al quadro edittale della sanzione); l’ambito territoriale di riferimento (essendo ovviamente differente se l’ambito è quello comunale, provinciale o regionale); la rilevanza dell’accesso ai luoghi per lo svolgimento di attività strumentali al sostentamento o essenziali per la vita di relazione (incidendo diversamente, ad esempio, l’interdizione ad assistere a una manifestazione sportiva rispetto al divieto di accedere a una pluralità di esercizi pubblici); il collegamento con le abitudini di vita dell’interessato (ravvisandosi un maggiore grado di incidenza restrittiva nelle misure che possono operare anche nel luogo di residenza del prevenuto); la determinatezza dei luoghi interdetti o limitati (essendo significativo se il prevenuto sia messo in grado di conoscere esattamente i luoghi che gli sono interdetti o che sono comunque interessati dalla misura).

13.– Sulla base di queste premesse, il giudice a quo ritiene che il provvedimento del “DASPO antirissa” integri il criterio quantitativo di sacrificio necessario a configurare una limitazione della libertà personale quando vada a cumularsi con un’altra misura di prevenzione personale, ancora efficace a carico del medesimo individuo. A parere del rimettente, l’unico modo per sanare il vulnus sarebbe allora quello di imporre il provvedimento dell’autorità giudiziaria per l’adozione del “DASPO antirissa” ogni qual volta il destinatario abbia già in corso di esecuzione un’altra misura di prevenzione.

Tale soluzione, tuttavia, non persuade, poiché la quantità del sacrificio della singola misura di prevenzione varia notevolmente in ragione della diversa tipologia. La pluralità di provvedimenti, in presenza di misure blande – quale, ad esempio, l’avviso orale – potrebbe, dunque, non essere significativa e presuntivamente idonea a ritenere integrato il dato quantitativo. Senza considerare che la soluzione presenterebbe profili di manifesta irragionevolezza, poiché in presenza di due misure di prevenzione il “DASPO antirissa” dovrebbe essere, nella prospettazione del rimettente, adottato dal giudice anziché dal questore solo qualora fosse adottato per secondo (rispetto a una precedente misura di prevenzione), mentre rimarrebbe privo della invocata garanzia qualora fosse adottato per primo (e venisse seguito da un’altra misura di prevenzione), pur essendo del tutto evidente che le due situazioni si presentano come totalmente omogenee.

Muovendosi, tuttavia, nel solco della questione prospettata dal rimettente, che resta segnata dall’individuazione della norma oggetto, del parametro costituzionale e della argomentazione posta alla base del dubbio di legittimità costituzionale, questa Corte, nel ricercare la soluzione più idonea a rimuovere un eventuale vizio (sentenze n. 135, n. 78 e n. 7 del 2025), è tenuta a porsi il quesito se il tratto di rilevanza quantitativa rivestito dal cosiddetto “DASPO antirissa” si manifesti anche prima, e senza necessità che esso si sovrapponga a una precedente misura di prevenzione personale, affinché trovino applicazione le garanzie dell’art. 13 Cost.

14.– Alla luce di quanto precedentemente osservato in relazione all’evoluzione legislativa del “DASPO antirissa”, è innegabile che, con volontà costante confermata nel corso di distinte legislature, il legislatore abbia ritenuto di affidare a tale misura una funzione sempre più significativa e incisiva a fini di prevenzione di fatti lesivi della sicurezza pubblica.

Ciò è accaduto, anzitutto, dilatandone i presupposti applicativi, il cui apprezzamento, una volta sganciato dalla necessità di una previa condanna penale, riposa ora su un’ampia discrezionalità nella valutazione del rilievo da attribuire a fatti oggetto di mera denuncia. Il grado di afflittività della misura è poi cresciuto costantemente, con riguardo sia all’ambito spaziale potenzialmente inibito alla persona, sia alla durata della interdizione, sia agli effetti collegati alla trasgressione, che ora sono tali da consentire, in linea astratta, l’inflizione di una pena della reclusione fino a tre anni, e, quindi, tra l’altro, sottratta al fondamentale beneficio della sospensione condizionale.

Con riguardo alla misura prevista dal censurato art. 13-bis, dunque, si profila proprio quel tipo di scelta legislativa che, muovendosi nella direzione di «dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame», richiede uno scrupoloso scrutinio volto ad accertare se i divieti di recarsi in un luogo, prefigurati dalle norme indubbiate, conservino l’usuale carattere di minore incidenza sulle facoltà del soggetto rispetto all’obbligo di rimanere in un luogo (sentenza n. 203 del 2024).

15.– Questa Corte reputa che, a fronte degli elementi evidenziati, il provvedimento impositivo del “DASPO antirissa” disciplinato dal censurato art. 13-bis, comma 1, non incida in senso limitativo sulla libertà personale.

Per tale profilo, va infatti considerato che il divieto di accesso ivi previsto concerne plurimi pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento «specificamente individuati» in ragione dei luoghi ove sono stati commessi i fatti rilevanti o che siano frequentati dalle persone alle quali il prevenuto si associa.

Condizione di legittimità del provvedimento, in altri termini, è che esso inibisca l’ingresso a quei soli locali che l’autorità di pubblica sicurezza è stata in grado di collegare alla commissione delle condotte oppure alla presenza di persone abitualmente associate al prevenuto.

Da ciò consegue che in tal modo il sacrificio imposto non appare quantitativamente eccessivo e quindi non assurge a una restrizione della libertà personale, in quanto il destinatario del provvedimento resta in grado di frequentare, anche abitualmente, altri esercizi pubblici e locali della medesima natura, ove potrà non solo approvvigionarsi di quanto necessario, ma anche costituire eventuali nuovi legami sociali.

16.– Viceversa, questa Corte ritiene che il provvedimento di cui al censurato art. 13-bis, comma 1-bis, pur risolvendosi in un divieto di accedere a taluni luoghi, anziché nell’obbligo di rimanervi, costituisca una restrizione della libertà personale ai sensi dell’art. 13 Cost.

È decisivo considerare, a tale proposito, che la misura, solo in questa forma aggravata, ha un campo applicativo estremamente vasto, perché si estende potenzialmente a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento del territorio provinciale. È ben vero che il principio di proporzionalità impone all’autorità di pubblica sicurezza di dosare le restrizioni al minimo necessario, e che è da ritenere che questo accada nella generalità dei casi, ma, come si è già chiarito, ciò è privo di rilievo ai fini della qualificazione dell’istituto alla luce dell’art. 13 Cost. Ad avere importanza a tal fine non sono le peculiari vicende applicative di ciascuna ipotesi concreta, ma i tratti che la misura oggetto del controllo di legittimità costituzionale assume sul piano normativo, tanto più che la riserva di giurisdizione ha il fine precipuo di sottrarre le persone ad arbitrî resi possibili dalla formulazione delle norme limitative della libertà.

Ora, il divieto di accedere a tutti i pubblici esercizi della provincia (di fatto, nella maggior parte dei casi, quella ove si risiede o si dimora abitualmente) rischia di creare una “cortina” di isolamento, che raggiunge la persona proprio in contesti relazionali assai prossimi, ove lo “stigma sociale” connesso al divieto diviene particolarmente accentuato e afflittivo. Mentre il foglio di via obbligatorio (sul cui regime costituzionale insiste l’Avvocatura generale dello Stato) allontana il prevenuto da ambiti comunali ove egli non risiede e non dimora abitualmente, permettendogli di esplicare ogni attività consentita nei luoghi ove di regola è radicata la propria vita, il cosiddetto “DASPO antirissa aggravato” limita le attività di integrazione sociale della persona in un vasto numero di spazi a ciò deputati, in ragione dell’estensione del divieto all’intero ambito provinciale.

Inoltre, la legge lascia indeterminati i luoghi preclusi al prevenuto, essendo la misura estesa a tutti gli esercizi pubblici della provincia, nonché agli spazi ad essi circostanti: è evidente che tale indeterminatezza, qualora il provvedimento del questore non contenga idonee specificazioni, potrebbe rendere al prevenuto difficile l’esatta identificazione dei luoghi interdetti.

Né si tratta di una restrizione di breve durata, e quindi inidonea a incidere significativamente sulla vita sociale del prevenuto, considerato che il divieto può ora rimanere efficace fino a tre anni e ha un’estensione minima di un anno (mentre il foglio di via obbligatorio può essere astrattamente contenuto in sei mesi, vale a dire a un periodo non così lungo da implicare necessariamente conseguenze profonde sulla vita di relazione).

Infine, a un divieto di larghissima applicazione (trattandosi di misura adottabile in presenza di qualunque delitto non colposo contro la persona o il patrimonio) corrisponde ormai, in caso di inosservanza, una risposta sanzionatoria capace di condizionare pesantemente la vita del soggetto, considerata anche la già rilevata possibilità che la pena inflitta, stante il massimo edittale di tre anni di reclusione, resti sottratta alla sospensione condizionale (mentre la trasgressione al foglio di via obbligatorio può comportare una pena della reclusione non superiore a diciotto mesi: art. 76, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011).

L’insieme di tali fattori convergenti, inquadrati alla luce del processo legislativo di rafforzamento della misura, comporta che il cosiddetto “DASPO antirissa aggravato” (o provinciale), anche in ragione della sua estensione all’intero territorio provinciale, abbia ormai valicato la soglia minima di afflittività, superata la quale anche un mero divieto di recarsi in luoghi determinati deve essere sottoposto alle garanzie offerte dall’art. 13 Cost. a tutela della libertà personale.

17.– Il legislatore, fin dall’introduzione dell’art. 13-bis censurato, ha assoggettato a convalida da parte dell’autorità giudiziaria il provvedimento applicativo del cosiddetto “DASPO antirissa” soltanto nei casi in cui il questore avesse prescritto anche l’obbligo di comparire periodicamente presso un ufficio o comando di polizia, nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte maturata su analoga prescrizione (sentenze n. 193 e n. 143 del 1996).

Ciò è avvenuto per effetto del comma 5 dello stesso art. 13-bis, attraverso il rinvio alla disciplina, in quanto compatibile, recata dall’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), secondo i quali il provvedimento dell’autorità di pubblica sicurezza è immediatamente trasmesso al procuratore della Repubblica, che, entro 48 ore, decide se chiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari. A quest’ultimo competono altre 48 ore per provvedere, a pena di cessazione dell’efficacia della misura.

Inoltre, il giudizio di convalida, nel quale il giudice valuta autonomamente la sussistenza dei requisiti di applicazione, e, in particolare, la proporzionalità della misura, può concludersi anche con una modifica delle prescrizioni adottate e sfocia in un’ordinanza ricorribile per cassazione.

L’illegittimità costituzionale nella quale il legislatore è incorso introducendo nell’art. 13-bis il comma 1-bis consiste allora nell’aver accentuato i tratti afflittivi della misura, senza adeguarla alla disciplina costituzionale della libertà personale e, in particolare, alla riserva di giurisdizione contenuta nell’art. 13 Cost.

Per tale ragione, l’art. 13-bis, comma 1-bis, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge n. 401 del 1989. Tali disposizioni rappresentano, infatti, una grandezza già esistente nell’ordinamento, in quanto, come accennato, si riferiscono al DASPO sportivo con obbligo di firma. Misura che presenta tratti di analogia con il “DASPO antirissa” e per la quale il legislatore, configurandola correttamente come limitativa della libertà personale, ha previsto la convalida da parte dell’autorità giudiziaria. Si tratta, dunque, di una soluzione costituzionalmente adeguata che il legislatore ha peraltro già adottato nell’art. 13-bis censurato, in relazione alla misura dello stesso “DASPO antirissa” ma con obbligo di firma.

18.– Le questioni poste in via subordinata dal rimettente sono assorbite. Non solo, infatti, sono poste espressamente «in subordine» e «in ulteriore subordine», ma siffatta qualificazione risulta coerente con l’argomentazione sviluppata dal giudice a quo. Per motivare la non manifesta infondatezza delle questioni subordinate, il giudice rimettente utilizza come parametro l’art. 16 Cost., sull’esplicito presupposto che questa Corte abbia preventivamente dichiarato non fondata la questione principale e abbia negato la riconducibilità del censurato art. 13-bis, comma 1-bis, all’ambito di applicazione dell’art. 13 Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13-bis, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, come convertito, sollevata, in riferimento all’art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale