Ordinanza 18/2026 (ECLI:IT:COST:2026:18)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  NAVARRETTA
Camera di Consiglio del 26/01/2026;    Decisione  del 26/01/2026
Deposito de˙l 19/02/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 1 della legge della Provincia di Trento 07/12/2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)».
Massime: 
Atti decisi: ric. 3/2023

Pronuncia

ORDINANZA N. 18

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 febbraio 2023, depositato in cancelleria il successivo 8 febbraio, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udita nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 febbraio 2023 e depositato il successivo 8 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Provincia di Trento 7 dicembre 2022, n. 16, recante «Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell’articolo 26septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)»;

che la legge provinciale impugnata è composta di un unico articolo, che ha modificato l’art. 26-septies della legge prov. Trento n. 4 del 1998, inserendovi i commi da 2-bis a 2-sexies;

che tali disposizioni perseguono l’obiettivo di attenuare gli effetti della crisi energetica, consentendo ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche di presentare, prima della scadenza della concessione, un piano industriale vòlto alla realizzazione di misure di efficientamento e di miglioramento della produzione (art. 2-bis);

che il piano – sottoposto all’approvazione della Provincia (art. 2-ter) – è articolato in due fasi: la prima con scadenza il 31 dicembre 2024, la seconda da concludere entro il termine stabilito dall’art. 12, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), ossia entro il trentesimo anno dall’entrata in vigore dello stesso d.lgs. n. 79 del 1999;

che, con la presentazione del piano, il concessionario si impegna a versare un canone aggiuntivo, parametrato ai valori di mercato dell’energia, i cui introiti sono destinati dalla Provincia al sostegno dei costi per i consumi energetici (art. 2-quater);

che il comma 2-quinquies prevede la sospensione, per la durata del piano industriale, delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico concernenti gli impianti interessati dal piano;

che il comma 2-sexies stabilisce, infine, che il piano industriale comprende investimenti da ammortizzare entro la durata del medesimo piano e che, in caso di cessazione anticipata rispetto all’ammortamento degli investimenti relativi alle cosiddette “opere bagnate” previste dall’art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), la Provincia corrisponda un indennizzo pari al valore della parte degli investimenti non ammortizzata;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le disposizioni provinciali impugnate, introducendo una sospensione delle procedure di assegnazione delle concessioni relative a impianti per cui sia stato presentato un piano industriale, assegnino ai concessionari che ne sono attualmente titolari un vantaggio, che consiste nella possibilità di proseguire le concessioni in regime di sostanziale proroga e che ciò si pone in contrasto con molteplici parametri costituzionali;

che il ricorso denuncia, in primo luogo, la violazione dell’art. 13 dello statuto speciale, il quale – come modificato dall’art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall’art. 7, comma 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) – attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la competenza legislativa a disciplinare, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell’ordinamento statale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

che, in particolare, dall’art. 13 dello statuto si ricaverebbe non solo che le grandi concessioni idroelettriche devono essere attribuite mediante procedure di selezione che diano adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, ma anche che «non è possibile prevedere la procedura di rinnovo automatico, né accordare altri vantaggi, ad imprese le cui concessioni siano scadute o in scadenza»;

che, in secondo luogo, a parere dell’Avvocatura generale dello Stato, la sospensione delle procedure di assegnazione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione sia all’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che sancisce la libertà di stabilimento sul territorio dell’Unione europea, sia all’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in forza del quale i provvedimenti abilitativi allo sfruttamento economico di beni pubblici quantitativamente scarsi devono essere adottati all’esito di procedure di selezione assistite da adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza;

che, infine, il ricorso ravvisa nelle disposizioni provinciali impugnate un contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto capaci di determinare una invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza», anche in riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, posto che tale ultima previsione – oggetto di recenti modifiche a opera della legge n. 118 del 2022 – costituirebbe al tempo stesso norma attuativa della direttiva UE relativa al mercato interno dell’energia elettrica e principio fondamentale dell’ordinamento statale, capace di svolgere il ruolo di norma interposta;

che, infatti, secondo il ricorrente, le grandi derivazioni idroelettriche sono una risorsa scarsa, che esige l’espletamento della gara pubblica al fine di tutelare e promuovere la concorrenza;

che, pertanto, la legge provinciale impugnata, nell’introdurre un’ipotesi surrettizia di proroga delle concessioni in atto, avrebbe l’effetto di posticipare lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica, ponendosi così in contrasto tanto con i parametri interni quanto con quelli sovranazionali;

che la Provincia autonoma di Trento si è costituita nel giudizio con atto depositato il 17 marzo 2023, sollevando alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso e contestandone nel merito i contenuti;

che, in particolare, la Provincia osserva come il ricorrente diriga le proprie censure solo verso la previsione contenuta nel comma 2-quinquies dell’art. 1 della legge provinciale impugnata, che disciplina la sospensione delle procedure di assegnazione, mentre sui restanti commi il ricorso sarebbe privo di ogni argomentazione: se dunque si dovesse ritenere che il Presidente del Consiglio dei ministri abbia impugnato l’intero art. 1, il ricorso sarebbe inammissibile per difetto di motivazione;

che, con riferimento al parametro interposto evocato, costituito dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, la difesa provinciale fa valere un difetto di motivazione, in ordine a due profili: da un lato, l’art. 12 riguarda le modalità di indizione delle procedure di gara, mentre le disposizioni impugnate non disciplinano tale aspetto, limitandosi a prevedere «una sospensione temporalmente limitata delle procedure stesse», né il ricorso spiegherebbe altrimenti la ragione di contrasto delle disposizioni provinciali con la norma interposta; da un altro lato, il ricorso non indicherebbe i motivi per cui le grandi derivazioni idroelettriche rientrerebbero nel raggio applicativo dello stesso art. 12 della direttiva servizi, il quale impone l’indizione di procedure selettive caratterizzate da imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili»;

che, nel merito, la difesa provinciale sostiene che la disposizione impugnata rientri nella competenza legislativa provinciale primaria e sia rispettosa dei limiti imposti dall’art. 13 dello statuto;

che la difesa provinciale osserva, in ogni caso, che, ove questa Corte ritenesse fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26-septies, comma 2-quinquies, della legge provinciale impugnata, la relativa declaratoria di illegittimità costituzionale non dovrebbe estendersi ai restanti commi, riguardanti il piano industriale;

che, infatti, anche ove, per effetto della sentenza di accoglimento, la sospensione delle procedure di nuova assegnazione delle concessioni dovesse venir meno e si procedesse a nuove gare, della realizzazione del piano industriale, eventualmente presentato dai concessionari attuali, potrebbero farsi carico i concessionari subentranti, sì da non paralizzare gli investimenti volti all’efficientamento degli impianti;

che, infine, secondo la difesa provinciale, qualora questa Corte dovesse ritenere impugnato l’intero art. 1 della legge prov. Trento n. 16 del 2022, anche nella parte riguardante il piano industriale, questa censura dovrebbe reputarsi non fondata, essendo tale previsione conforme all’art. 13 dello statuto speciale, di cui rispetta i limiti;

che hanno depositato opinioni scritte in qualità di amici curiae, ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, due associazioni private: il 20 marzo 2023, l’associazione Elettricità futura – Unione delle imprese elettriche italiane, e il 21 marzo 2023, l’associazione Utilitalia;

che entrambe le associazioni hanno esposto considerazioni sulla materia oggetto del ricorso, confidando in una dichiarazione di inammissibilità o comunque di non fondatezza dello stesso;

che le due opinioni sono state ammesse con decreto presidenziale il 12 settembre 2023;

che entrambe le associazioni hanno affermato l’estraneità della materia oggetto della legge provinciale impugnata al raggio applicativo del diritto unionale e, in particolare, all’ambito operativo della direttiva 2006/123/CE: le misure, che compongono il “pacchetto energia”, non subirebbero la pressione concorrenziale di stampo europeo e la loro disciplina sarebbe pertanto rimessa ai legislatori nazionali, come dimostrato dal fatto che la Commissione europea ha archiviato le procedure d’infrazione aperte sul punto nei confronti di vari Paesi UE, tra cui l’Italia;

che, inoltre, le due associazioni hanno affermato che l’energia sarebbe estranea alla nozione di «servizio», rientrando piuttosto – secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia – in quella di «bene»;

che, infine, rispetto ai parametri nazionali, gli amici curiae rammentano che le disposizioni provinciali impugnate non determinano alcuna deroga alla regola della gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Il principio di messa a gara non è posto in discussione, ma «è solo oggetto di una diversa, contingente, scansione temporale – dettata, peraltro, dall’eccezionalità del momento storico –, comunque contenuta nell’orizzonte temporale stabilito dal Legislatore statale»;

che il 16 aprile 2024 è stata depositata istanza di rinvio da parte della Provincia autonoma di Trento, con adesione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, stante l’intenzione da parte della prima di modificare la legge provinciale impugnata, medio tempore non oggetto di applicazione;

che il 5 febbraio 2025, la Provincia autonoma di Trento ha depositato memoria con cui ha eccepito l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse concreto e attuale a coltivare il ricorso: le norme impugnate prevedevano il termine del 31 dicembre 2024 per la realizzazione delle opere che avrebbero consentito di ottenere un incremento di potenza e di stoccaggio di energia, termine scaduto senza che le disposizioni abbiano nel frattempo trovato applicazione;

che successivamente, il 12 febbraio 2025, la Provincia autonoma di Trento – con l’adesione del ricorrente – ha presentato istanza di rinvio, considerato l’impegno ad abrogare la legge provinciale impugnata;

che, infine, il 20 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 ottobre 2025, ha depositato rinuncia al ricorso, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni impugnate;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Trento il 5 novembre 2025, previa deliberazione della Giunta provinciale del 31 ottobre 2025.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Trento;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanze n. 194 e n. 92 del 2025).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA