SENTENZA N. 163
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 11, comma 1, lettere b), c) e d), e 14, comma 1, lettere g) e k), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, recante «XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 1° dicembre 2025, depositato in cancelleria il successivo 10 dicembre, iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Udito nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2026 il Giudice relatore Marco D’Alberti;
udito l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 1° dicembre 2025, depositato il successivo 10 dicembre e iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 11, comma 1, lettere b), c) e d), e 14, comma 1, lettere g) e k), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, recante «XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse».
1.1.– L’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale citata è impugnato in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, per lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La disposizione impugnata, rubricata «Modifiche alla l.r. 49/2017», ha sostituito l’art. 10-ter della legge della Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici), che, nel nuovo testo, prevede:
«1. Al fine della conoscenza dell’offerta turistica regionale è istituita la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) di cui all’articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili)).
2. Il CIR è attribuito all’operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all’ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’articolo 13 ter del d.l. 145/2023.
3. La Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche opera in regime di interoperabilità con la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), secondo le disposizioni applicative definite dal decreto del Ministro del turismo 6 giugno 2024, n. 16726.
4. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia di turismo sono definite le modalità attuative e di gestione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche».
Il ricorrente ha dedotto che il CIN è stato introdotto dall’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, nell’esercizio delle competenze legislative statali esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lettere e) e r), Cost., rientrando tale disciplina, in quanto volta a garantire condizioni uniformi di accesso e di esercizio dell’attività ricettiva sull’intero territorio nazionale, nella materia della tutela della concorrenza e del coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle pubbliche amministrazioni.
L’istituzione del CIN perseguirebbe anche finalità di ordine pubblico, sicurezza e contrasto delle forme irregolari di ospitalità, ambiti che richiedono una regolazione omogenea a livello statale.
Per effetto della nuova disposizione, l’attribuzione del codice identificativo nazionale sarebbe subordinata, nella Regione Puglia, alla previa acquisizione del Codice identificativo regionale (CIR), da ottenere mediante procedura informatizzata su un’apposita piattaforma regionale.
Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, nell’introdurre una condizione, quale la previa acquisizione del CIR, per accedere all’assegnazione del CIN, violerebbe le competenze legislative esclusive statali, vanificando l’uniformità della disciplina nazionale di identificazione degli operatori del comparto ricettivo e aggravando il procedimento per i potenziali operatori del settore.
La disposizione, infatti, nella parte in cui introduce un onere aggiuntivo per gli operatori del settore, espressamente «propedeutico» all’acquisizione del CIN, limiterebbe, di fatto, ai potenziali soggetti entranti la possibilità di competere rispettando unicamente la norma statale interposta (il richiamato art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023, come convertito), che prevede come titolo abilitativo la sola acquisizione del CIN.
2.– Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 23-ter del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», quale norma statale interposta, e dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disposizione censurata interviene sull’art. 4 della legge della Regione Puglia 1° dicembre 2017, n. 48 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull’attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili), apportando le seguenti modifiche: «b) al comma 3, le parole: “I mutamenti di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso”; c) al comma 4, le parole “I mutamenti di destinazione d’uso” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso”».
2.1.– L’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata, al comma 3, dispone: «[f]ermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d’uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d’uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività».
Detta previsione, ad avviso del ricorrente, nella parte in cui stabilisce che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, debbano sempre essere realizzati mediante permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa, si porrebbe in contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105, che, nel modificare, con l’art. 1, comma 1, lettera c), l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, è intervenuto su disposizioni che costituiscono principi fondamentali della materia «governo del territorio» e si configurano quale livello essenziale delle prestazioni nel relativo settore.
L’art. 23-ter, comma 1-quinquies, t.u. edilizia disciplina, infatti, il titolo richiesto nelle specifiche ipotesi di mutamento di destinazione d’uso di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter. La norma prevede che, se il cambiamento della destinazione d’uso di un immobile non comporta l’esecuzione di opere edilizie, ovvero se le opere da eseguire rientrano nell’attività edilizia libera o sono soggette alla presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per ottenere l’autorizzazione al mutamento deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività; nei restanti casi, il titolo richiesto è quello necessario per l’esecuzione delle opere collegate al mutamento di destinazione d’uso, ferma restando l’eventuale disciplina più favorevole prevista da leggi regionali.
Per effetto della clausola che fa salve le disposizioni di cui al comma 1-quinquies del citato art. 23-ter, l’art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, così come riformulato, comporterebbe, secondo il ricorrente, che la disciplina in materia di titoli abilitativi dallo stesso delineata sia applicabile «esclusivamente alle ipotesi di mutamento di destinazione d’uso diverse da quelle “semplificate”, riconducibili ai casi di cui all’articolo 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, del TUE».
2.2.– Il medesimo art. 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, alla lettera c), come visto, apporta anche modifiche all’art. 4, comma 4, della legge reg. Puglia n. 48 del 2017.
Per effetto di tali modifiche, il predetto comma 4 dispone: «4. Fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi nel rispetto delle condizioni e degli usi previsti dagli strumenti urbanistici comunali».
L’attuale formulazione incorrerebbe, ad avviso del ricorrente, nella medesima violazione già censurata con riferimento al comma precedente, in quanto la disciplina posta dal citato art. 4, comma 4, risulterebbe applicabile alle ipotesi di mutamento di destinazione d’uso diverse da quelle «semplificate», riconducibili ai casi di cui all’art. 23-ter, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, t.u. edilizia.
3.– Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di governo del territorio, in relazione all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, quale norma statale interposta, e all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disposizione impugnata ha introdotto il nuovo comma 5-bis all’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017.
Il combinato disposto dei commi 5 e 5-bis dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, nel testo modificato dalla disposizione censurata, è il seguente: «5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
5 bis. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1- ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette norme in contrasto».
L’art. 23-ter t.u. edilizia, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, nell’ottica di agevolare il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, ha riconosciuto la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare esclusivamente “condizioni”, quali misure di contingentamento delle richieste di mutamento di destinazione d’uso finalizzate a preservare l’assetto e lo sviluppo armonico del territorio, comunque tali da non risolversi in limitazioni o restrizioni.
Ad avviso del ricorrente, il richiamo della disposizione impugnata (comma 5-bis) al comma 5 del medesimo art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, che cita le «limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso previste dai piani urbanistici, non chiarirebbe il fatto che le disposizioni statali di semplificazione (segnatamente i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 23-ter t.u. edilizia) prevalgono, comunque, sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2024, come convertito.
La fissazione da parte degli enti locali di «limitazioni» priverebbe di contenuto la portata dell’art. 23-ter t.u. edilizia, che, in relazione alle ipotesi «semplificate» di mutamento di destinazione d’uso dallo stesso individuate, intende fissare standard comuni sull’intero territorio nazionale nel bilanciamento tra il diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio.
4.– Con il quarto motivo di ricorso è stato impugnato, altresì, l’art. 14, comma 1, lettera g), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in relazione all’art. 96, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), quali norme statali interposte, nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili dei principi di ragionevolezza e del buon andamento dell’amministrazione pubblica.
La disposizione impugnata, rubricata «Modifiche e integrazioni alla l.r. 7/2025», prevede quanto segue: «1. Alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: […] g) al comma 10 dell’articolo 11, dopo le parole: “relative a piccole derivazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ad usi diversi da quello idroelettrico” e, dopo le parole: “relative a grandi derivazioni”, sono aggiunte le seguenti: “ad usi diversi da quello idroelettrico”».
A seguito di tale intervento, l’art. 11, comma 10, della legge reg. Puglia n. 7 del 2025 stabilisce: «[p]er le istanze di concessione relative a piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall’Autorità alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 2. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza di concessione».
La disposizione, nel richiedere il parere vincolante dell’Autorità di bacino solo in relazione alle istanze di concessione ad usi diversi da quello idroelettrico, sarebbe in contrasto con l’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che per tutte le derivazioni di acque pubbliche sia acquisito il parere vincolante dell’Autorità di bacino, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici.
La soppressione del parere vincolante dell’Autorità di bacino per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico violerebbe, pertanto, uno standard di tutela uniforme fissato dal legislatore statale, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela ambientale e idrogeologica.
La disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché la diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici sarebbe irragionevole e contrasterebbe con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica.
5.– L’art. 14, comma 1, lettera k), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025 è stato, infine, impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), quale norma statale interposta, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., sotto i profili del principio di ragionevolezza e del buon andamento dell’amministrazione pubblica.
La disposizione impugnata ha modificato l’art. 21, comma 1, della legge reg. Puglia n. 7 del 2025, sopprimendo il termine «massima» e stabilendo, pertanto, una durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale, eliminando ogni valutazione discrezionale dell’autorità concedente in punto di commisurazione della durata di siffatte concessioni.
Il vigente testo dell’art. 21, comma 1, della legge reg. Puglia n. 7 del 2025 stabilisce: «[l]a concessione ha durata quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente e può essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli 16, 17 e 20».
La modifica apportata, fissando in modo rigido la durata delle concessioni di grandi derivazioni a quindici anni ed eliminando ogni valutazione discrezionale dell’amministrazione concedente in ordine al termine di durata del rapporto, altererebbe il bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela ambientale.
Essa si porrebbe, dunque, in contrasto con la norma statale interposta di cui all’art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933, il cui secondo comma prevede un termine massimo e non fisso, nel momento in cui prescrive che: «[l]e concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico».
Inoltre, la fissazione di una durata minima inderogabile costituirebbe deroga in peius ai livelli di tutela ambientale garantiti dalla normativa statale, ponendosi altresì in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione pubblica (artt. 3 e 97 Cost.).
La Regione Puglia non si è costituita in giudizio e non ha spiegato alcuna attività difensiva.
Considerato in diritto
6.– Con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 46 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera b), 11, comma 1, lettere b), c) e d), e 14, comma 1, lettere g) e k), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, denunciando la violazione di plurimi parametri costituzionali e interposti.
6.1.– L’art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale citata è impugnato in riferimento all’art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, per lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
La disposizione impugnata ha sostituito l’art. 10-ter della legge reg. Puglia n. 49 del 2017, che disciplina la Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche e il CIR di tali strutture.
L’art. 10-ter citato, nel testo vigente, stabilisce che il CIR è attribuito all’operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata ed è propedeutico all’ottenimento del CIN, disciplinato dall’art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.
Secondo il ricorrente la disposizione impugnata, nell’introdurre una condizione, quale la previa acquisizione del CIR, per accedere all’assegnazione del CIN, violerebbe le competenze legislative esclusive statali nella materia «tutela della concorrenza», pregiudicando l’uniformità della disciplina nazionale di identificazione degli operatori del comparto ricettivo e aggravando il procedimento per i potenziali nuovi operatori del settore.
6.2.– La questione è fondata.
L’art. 13-ter del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, prevede quanto segue: «[a]l fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale e la sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il Ministero del turismo, salvo quanto previsto dal comma 3, assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e detiene e gestisce la relativa banca dati».
Per effetto della disposizione impugnata, l’attribuzione del CIN risulta dunque subordinata, nella Regione Puglia, alla previa acquisizione del CIR mediante la piattaforma regionale: in tal modo, viene richiesta una condizione aggiuntiva per l’attribuzione del codice nazionale.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte, la materia «tutela della concorrenza» è oggetto di una competenza legislativa trasversale, che coinvolge più ambiti materiali, si caratterizza per la natura funzionale (individuando, più che degli oggetti, delle finalità in vista delle quali la potestà legislativa statale deve essere esercitata) e vale a legittimare l’intervento del legislatore statale anche in ambiti che intercettano materie di competenza legislativa regionale (sentenze n. 272 e n. 14 del 2004), quale, nella fattispecie, il turismo.
Nell’esercizio di tale competenza, il legislatore statale opera un bilanciamento fra la libertà di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali, definendo assetti che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare (tra le molte, sentenze n. 30 del 2016 e n. 80 del 2006). Tale bilanciamento, nel cui ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, può dunque condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza «si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche» (ancora, sentenza n. 30 del 2016, che richiama la sentenza n. 49 del 2014).
Rientra nella materia della tutela della concorrenza, così delineata, la configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l’accesso degli operatori al settore (sentenza n. 56 del 2020).
Questa Corte ha chiarito che per il profilo concorrenziale l’uniformità di disciplina costituisce un bene in sé, «perché differenti normative regionali sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi di barriere territoriali» (sentenza n. 283 del 2009).
Pronunciandosi sulle disposizioni statali che hanno introdotto la banca dati delle strutture ricettive, inoltre, ha già precisato che tale disciplina, pur intercettando la materia del turismo, è rivolta ad assicurare un’adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l’evasione fiscale, attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti; pertanto, la normativa in questione, finalizzata a coordinare i dati regionali e a operare una sorta di reductio ad unitatem degli stessi, non interferisce con le competenze legislative regionali in materia di turismo «se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento» (sentenza n. 179 del 2022).
Se, pertanto, nell’intreccio degli ambiti di competenza che possono venire in rilievo nella disciplina del settore (concorrenza, turismo, coordinamento informativo statistico e informatico), la registrazione statale e regionale delle strutture ricettive mediante diversi codici può senz’altro coesistere, ciò che, invece, risulta in contrasto con la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza è la qualificazione del codice regionale come propedeutico rispetto all’attribuzione di quello statale, poiché, in tal modo, la disciplina regionale introduce un onere aggiuntivo a carico degli operatori locali, che incide sulla potestà statale di fissare le condizioni di accesso al mercato in modo uniforme.
Deve quindi essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025.
7.– Con il secondo motivo di ricorso è impugnato l’art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, quale norma statale interposta, e in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La disposizione impugnata ha modificato l’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, avente a oggetto la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, inserendo due incisi: al comma 3, «[f]ermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001»; al comma 4, «[f]ermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001».
7.1.– Il citato art. 4, al comma 3, nel nuovo testo, dispone ora che: «[f]ermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti di cui al comma 1, con o senza opere, sono realizzati mediante permesso di costruire o mediante segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire, a seconda della tipologia dell’intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d’uso. Gli interventi che prevedono una diversa destinazione d’uso tra quelle riconducibili alla medesima categoria funzionale sono realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività».
Detta previsione, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, si porrebbe in contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal d.l. n. 69 del 2024, come convertito, che, nel modificare l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, è intervenuto su disposizioni che costituiscono principi fondamentali della materia «governo del territorio», e si configurano quale livello essenziale delle prestazioni nel relativo settore.
Per effetto della clausola che fa salve le disposizioni di cui al comma 1-quinquies del citato art. 23-ter, inserita dalla disposizione impugnata, l’art. 4, comma 3, sopra citato, comporterebbe, secondo il ricorrente, che la disciplina in materia di titoli abilitativi dallo stesso delineata sia applicabile «esclusivamente alle ipotesi di mutamento di destinazione d’uso diverse da quelle “semplificate”, riconducibili ai casi di cui all’art. 23-ter, commi 1-bis e 1-ter, del TUE».
Le questioni devono essere dichiarate inammissibili per carenza di motivazione.
Come costantemente affermato da questa Corte, affinché sia adeguatamente assolto l’onere di motivazione richiesto nel giudizio in via principale, non è sufficiente la mera indicazione delle norme da raffrontare, ma è necessario enuclearne anche il contenuto e dimostrare, con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, il contrasto tra le due discipline (tra le molte, sentenze n. 100 e n. 86 del 2026, n. 196 del 2025, n. 89 del 2024 e n. 48 del 2023).
Nella specie, nell’argomentare la censura, rivolta contro la norma che ha inserito la clausola di salvezza delle disposizioni dell’art. 23-ter t.u. edilizia, il ricorso non illustra adeguatamente l’ambito applicativo di quest’ultimo e dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 49 del 2017 e non chiarisce in che modo l’impugnato art. 11, comma 1, lettera c), e l’inciso dallo stesso introdotto, contrastino con l’evocato parametro interposto.
A sostegno dell’asserito contrasto, come visto, il ricorso si limita a rilevare che la normativa regionale in materia di titoli abilitativi si applicherebbe solo alle ipotesi diverse da quelle previste dal citato art. 23-ter t.u. edilizia, come modificato dal d.l. n. 69 del 2024, come convertito.
Tale assunto, tuttavia, non è idoneo a suffragare la censura, non evidenziando alcuna distonia tra le due discipline, statale e regionale, dal momento che la semplificazione introdotta nel t.u. edilizia dal d.l. n. 69 del 2024, come convertito, ha preso in esame solo alcune ipotesi di mutamento di destinazione d’uso, che la disposizione regionale introdotta fa ora espressamente salve.
Non risulta chiaro, quindi, sotto quale profilo l’impugnata disciplina regionale confliggerebbe con le prescrizioni del citato art. 23-ter, con conseguente inammissibilità delle questioni prospettate.
7.2.– Alle stesse conclusioni deve giungersi in relazione all’art. 11, comma 1, lettera c), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, che fa salve le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, in riferimento al quale sono state proposte le medesime censure.
8.– Con il terzo motivo di ricorso è impugnato anche l’art. 11, comma 1, lettera d), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis nell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali dettati dallo Stato in materia di governo del territorio, in relazione all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, e in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Il citato comma 5-bis, nello stabilire che le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 23-ter t.u. edilizia, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2024, come convertito, fa salve le «limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso previste dagli strumenti urbanistici, di cui al precedente comma 5.
La norma, ad avviso del ricorrente, non chiarirebbe che le disposizioni statali di semplificazione prevalgono, comunque, sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici approvati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2024, come convertito.
Inoltre, la fissazione di «limitazioni» da parte degli enti locali priverebbe di contenuto la portata dell’art. 23-ter t.u. edilizia, che, in relazione alle ipotesi di mutamento di destinazione d’uso dallo stesso individuate, intende fissare standard comuni sull’intero territorio nazionale, consentendo agli strumenti urbanistici unicamente la previsione di «condizioni».
8.1.– La questione è fondata.
Il disposto dei commi 5 e 5-bis dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 48 del 2017, nel testo modificato dalla disposizione impugnata, è il seguente: «5. Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d’uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico.
5 bis. Fatte salve le limitazioni di cui al comma 5, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1- ter, 1-quater dell’articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica) e che siano con dette norme in contrasto».
L’art. 23-ter t.u. edilizia, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, stabilisce, a sua volta, quanto segue: «1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell’unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile».
La disposizione statale, nell’ottica di agevolare, in alcune ipotesi espressamente individuate, il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare all’interno della stessa categoria funzionale e tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ha riconosciuto la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare esclusivamente «condizioni», quali misure di contingentamento delle richieste di mutamento di destinazione d’uso finalizzate a preservare l’assetto e lo sviluppo armonico del territorio, comunque tali da non risolversi in limitazioni o restrizioni.
8.2.– Questa Corte, nel pronunciarsi su analoga disposizione regionale che consentiva ai comuni di stabilire specifiche «condizioni e limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso, ha osservato che «le “condizioni” fanno riferimento a misure a carattere specifico e non ostativo, che riguardano in modo oggettivo l’intero territorio comunale e costituiscono “un meccanismo di flessibilità che consente all’ente locale di tenere conto delle esigenze concrete di ordinato assetto del territorio”», mentre le «limitazioni» costituiscono «un concetto tendenzialmente più ampio e invasivo, da parte dell’attività pianificatoria dei comuni, e hanno un’incidenza più intensa sul diritto di proprietà» (sentenza n. 61 del 2026).
La previsione di limitazioni da parte degli strumenti urbanistici è stata ritenuta, pertanto, violativa del disposto dell’art. 23-ter citato.
Anche la disposizione impugnata, che, nel sancire la prevalenza delle disposizioni del t.u. edilizia sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69 del 2024, come convertito, fa comunque salve le «limitazioni» ai mutamenti di destinazione d’uso previste dagli strumenti urbanistici, di cui al precedente comma 5, presenta il medesimo contenuto confliggente con il citato parametro interposto.
8.3.– Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, limitatamente alle parole «[f]atte salve le limitazioni di cui al comma 5».
9.– L’art. 14, comma 1, lettera g), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, è impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 e all’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, quali norme statali interposte, nonché degli artt. 3 e 97 Cost.
La disposizione impugnata, modificando l’art. 11, comma 10, della legge reg. Puglia n. 7 del 2025, ha circoscritto la previsione del parere vincolante dell’Autorità di bacino alle concessioni di derivazione per usi diversi da quello idroelettrico.
La disposizione, ad avviso del ricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 96, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, ove è stabilito che per tutte le derivazioni di acque pubbliche sia acquisito il parere vincolante dell’Autorità di bacino, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici.
La disposizione impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima anche per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché la diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici risulterebbe del tutto priva di ragionevolezza e sarebbe in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica.
9.1.– Preliminarmente, deve rilevarsi che con la legge della Regione Puglia 23 giugno 2026, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2025, n. 7 (Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse)», sono state modificate le disposizioni impugnate.
In particolare, l’art. 6 della legge regionale citata ha sostituito l’art. 11 della legge reg. Puglia n. 7 del 2025, tra l’altro aggiungendo, al termine del comma 10, il seguente periodo: «[p]er le concessioni relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni ad uso idroelettrico resta fermo quanto previsto dall’articolo 96 del d.lgs. n. 152/2006». In tal modo, il legislatore regionale ha eliminato il contrasto con la norma statale interposta, ripristinandone l’applicazione a tutte le istanze di concessione.
Tuttavia, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che nei giudizi in via principale la cessazione della materia del contendere sopravviene solo allorché lo ius superveniens abbia effetti pienamente satisfattivi delle pretese avanzate col ricorso e, medio tempore, la norma impugnata non abbia avuto alcuna applicazione (tra le molte, sentenza n. 13 del 2026, n. 122 e n. 89 del 2025, n. 197, n. 151 e n. 68 del 2024).
Nella specie, benché la modifica possa ritenersi satisfattiva rispetto alle censure proposte con il ricorso, non vi sono elementi per ritenere che la norma impugnata non abbia avuto applicazione prima della modifica, non potendosi perciò ritenere cessata la materia del contendere.
9.2.– Nel merito, le questioni sono fondate.
La norma statale evocata quale parametro interposto, l’art. 96 del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1, ha sostituito il secondo comma dell’art. 7 del r.d. n. 1775 del 1933, disponendo che: «[l]e domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nomina un Commissario “ad acta” che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina».
La disposizione regionale, là dove circoscrive il parere dell’Autorità di bacino alle istanze di concessione a usi diversi da quello idroelettrico, risulta in contrasto con il parametro evocato, che richiede tale parere senza eccezioni di sorta, stabilendo così uno standard di tutela inderogabile per il legislatore regionale.
9.3.– Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato» (sentenze n. 82 del 2024, n. 160 del 2021, n. 178 e n. 172 del 2018, e n. 103 del 2017).
La materia della tutela dell’ambiente individua una competenza legislativa trasversale, governata dall’elemento teleologico, il cui dispiegarsi lascia prefigurare possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative spettanti alle regioni, quali il governo del territorio e la tutela della salute (sentenze n. 16 del 2024, n. 160 del 2023, n. 191, n. 144 e n. 21 del 2022, n. 189, n. 158, n. 86 e n. 21 del 2021, e n. 88 del 2020).
In particolare, questa Corte ha affermato che le disposizioni legislative statali fungono da limite alla disciplina che le regioni dettano nelle materie di loro competenza, se e quando la norma statale abbia fissato il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte (sentenze n. 16 del 2024, n. 88 del 2020, n. 197 del 2014, n. 300, n. 145 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012 e n. 225 del 2009).
Inoltre, la competenza legislativa regionale trova ulteriore limite a fronte di interventi legislativi statali volti a disciplinare in modo uniforme il procedimento amministrativo applicabile ai fini della tutela ambientale (sentenza n. 82 del 2024), come nella specie.
9.4.– La disposizione impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.
10.– L’art. 14, comma 1, lettera k), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025 è stato, infine, impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in relazione all’art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933, nonché in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
La disposizione impugnata ha modificato l’art. 21, comma 1, della legge reg. Puglia n. 7 del 2025, sopprimendo, con riferimento alla durata delle concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale, il termine «massima» e prevedendo, così, una durata fissa quindicennale della concessione.
La modifica apportata, eliminando ogni valutazione discrezionale dell’amministrazione concedente sulla durata inferiore della concessione, sarebbe in contrasto con la norma statale interposta di cui all’art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933, il cui secondo comma prevede per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale una durata non superiore ad anni quindici.
Inoltre, la fissazione di una durata inderogabile costituirebbe eccezione in peius ai livelli di tutela ambientale garantiti dalla normativa statale, ponendosi altresì in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione pubblica.
In questo caso, deve preliminarmente osservarsi che il legislatore regionale, con l’art. 11, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 8 del 2026, ha modificato l’art. 21 della legge reg. Puglia n. 7 del 2025, reintroducendo la parola «massima» con riferimento alla durata quindicennale della concessione ed eliminando, così, il vulnus dedotto.
Tuttavia, anche con riferimento a tale disposizione non vi sono elementi per ritenere che essa, fino al momento della modifica, non abbia avuto applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi cessata la materia del contendere.
10.1.– Nel merito, la questione è fondata.
L’art. 21 del r.d. n. 1775 del 1933 stabilisce, al secondo comma, che: «[l]e concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell’acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico».
L’eliminazione della possibilità di modulare la durata della concessione, fissando un termine inferiore a quello massimo di legge, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, in quanto altera il bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e protezione ambientale operato dalla legislazione statale.
10.2.– La disposizione impugnata deve quindi essere dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con assorbimento delle censure relative agli artt. 3 e 97 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, recante «XI legislatura – 27° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera d), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, limitatamente alle parole «[f]atte salve le limitazioni di cui al comma 5»;
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera g), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025;
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera k), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025;
5) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettere b) e c), della legge reg. Puglia n. 15 del 2025, promosse, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 luglio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Marco D'ALBERTI, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’8 ottobre 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI