ORDINANZA N. 162
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, promosso dalla Corte d’appello di Torino, sezione quarta penale, nel procedimento penale a carico di A. S., con ordinanza del 10 dicembre 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2026, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 6 luglio 2026.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;
deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2026, la Corte d’appello di Torino, sezione quarta penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 cod. pen.;
che il giudice rimettente – investito dell’appello avverso una sentenza di primo grado di condanna di un uomo per il delitto di circonvenzione di incapace, commesso ai danni della moglie, all’epoca dei fatti già affetta da una disabilità intellettiva di grado moderato-grave – riteneva, contrariamente al giudice di primo grado, sussistenti i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui al primo comma dell’art. 649 cod. pen., aderendo al maggioritario orientamento giurisprudenziale per cui la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti, in quanto la clausola negativa prevista dall’art. 649, terzo comma, cod. pen. opera solo quando il fatto sia commesso con violenza fisica (Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenze 19 ottobre-13 dicembre 2023, n. 49651; 9 marzo-25 maggio 2023, n. 22927; 27 febbraio-15 marzo 2019, n. 11648; 10 maggio-24 luglio 2013, n. 32354; 11 febbraio-24 maggio 2011, n. 20481; sesta sezione penale, sentenze 24 marzo-29 aprile 2021, n. 16469; 5 aprile-11 giugno 2018, n. 26619 e, con specifico riferimento al delitto di circonvenzione di incapace, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 28 gennaio-25 febbraio 2022, n. 6886);
che, ad avviso del giudice a quo, le questioni sarebbero rilevanti poiché, in caso di loro accoglimento, pur restando fermo per l’imputato l’originario regime di non punibilità ai sensi dell’art. 2 cod. pen., la pronuncia di illegittimità costituzionale della norma di favore inciderebbe sulla motivazione della sentenza assolutoria e sulla formula del proscioglimento;
che, ritenendo esclusa, anche alla luce della richiamata giurisprudenza, la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Collegio rimettente ravvisa la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui non indica, tra i reati ai quali non si applica la causa di esclusione della punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci di cui all’art. 643 cod. pen.;
che questa mancata previsione si porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l’art. 3 Cost., per diversi aspetti;
che, innanzitutto, la disposizione censurata, da un lato, realizzerebbe una disparità di trattamento tra gli autori del delitto di circonvenzione di incapace e gli autori dei delitti contemplati dal terzo comma dell’art. 649 cod. pen. e, dall’altro lato, equiparerebbe irragionevolmente l’autore del reato di circonvenzione di incapace all’autore di altri delitti contro il patrimonio non connotati da violenza;
che, inoltre, assicurerebbe protezione assoluta al nucleo familiare, a scapito della punibilità per fatti lesivi dell’altrui patrimonio, in maniera irragionevolmente anacronistica, non rispondente all’esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà, che proprio all’interno della famiglia dovrebbero trovare il migliore compimento;
che, sotto altro profilo, escluderebbe irragionevolmente dall’area di non applicazione della causa di non punibilità proprio il reato di circonvenzione d’incapace, che, rispetto agli altri reati contro il patrimonio, si caratterizza per una maggiore insidiosità in quanto la persona offesa del reato, a causa delle sue condizioni di infermità o di deficienza psichica, e quindi di minorata difesa, si trova nell’impossibilità non solo di accorgersi di essere stata manipolata ma finanche di chiedere aiuto e protezione alla pubblica autorità;
che un ulteriore profilo di irragionevolezza deriverebbe dall’incoerenza della disposizione censurata rispetto a più recenti interventi legislativi, inerenti anche ad ambiti estranei all’ordinamento penale, tesi a garantire una maggiore tutela delle persone vulnerabili e ad approntare, anche sotto il profilo sostanziale oltre che processuale, una tutela rafforzata in favore dei soggetti incapaci: quali, ad esempio, l’istituto dell’amministrazione di sostegno o, nell’ambito penale, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa di cui all’art. 90-quater del codice di procedura penale, nonché il mantenimento della procedibilità d’ufficio, qualora commessi ai danni di «persone incapaci per età o per infermità», per una serie di reati per i quali è altrimenti prevista la procedibilità a querela (artt. 624, terzo comma, e 649-bis cod. pen.);
che sarebbero, poi, violati l’art. 29 Cost. con riguardo al «principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, uguaglianza che merita di essere tutelata anche nel caso in cui l’uno approfitti a suo vantaggio della condizione di incapacità dell’altro», nonché il principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., stante la «necessità di approntare specifiche tutele in favore di soggetti fragili e vulnerabili affinché i loro diritti inviolabili, di cui la libertà morale e la libertà di autodeterminazione costituiscono espressione, trovino piena tutela e possibilità di manifestazione specie all’interno delle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità»;
che non è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, in via preliminare, è necessario verificare l’ammissibilità delle questioni sollevate, con specifico riferimento al margine di intervento di questa Corte in ordine alle norme penali di favore;
che, a tale riguardo, il principio di legalità in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost. non impedisce l’adozione di decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma incriminatrice generale, accordando loro un trattamento più benevolo, come accade, ad esempio e per quanto qui rileva, per il tramite della previsione di una causa di non punibilità (ex pluribus, sentenze n. 95 del 2025, n. 8 del 2022 e n. 394 del 2006; ordinanza n. 106 del 2024);
che in tal caso, infatti, non si verifica alcuna intromissione nella sfera riservata al legislatore (art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), in quanto non si intacca la riserva di legge nelle scelte di politica criminale;
che, in tali circostanze, l’effetto in malam partem non discende dall’introduzione di nuove norme, bensì, quale conseguenza automatica, dalla riespansione della norma incriminatrice a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che ne delimitava la sfera applicativa;
che, pertanto, l’effetto in malam partem è frutto della naturale reazione dell’ordinamento all’annullamento della norma costituzionalmente illegittima (ex pluribus, sentenze n. 155 del 2019, n. 5 del 2014, n. 57 del 2009, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983);
che, in conseguenza del descritto fenomeno, la fattispecie incriminatrice che viene a riespandersi a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale è espressione della originaria scelta dello stesso legislatore, non potendosi ravvisare, dunque, alcun intervento creativo o additivo in materia punitiva da parte di questa Corte;
che, quindi, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ex pluribus, ancora sentenze n. 155 del 2019, n. 5 del 2014, n. 57 del 2009, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983), qualora si elimini la causa di non punibilità (o, comunque, si incida sul perimetro della sua area di operatività), si determina la riespansione della regola generale e la condotta coperta dalla causa di non punibilità (dichiarata costituzionalmente illegittima) torna a ricadere nell’area (più estesa) del penalmente rilevante originariamente delineata dal legislatore;
che, del resto, in tali circostanze il sindacato è funzionale a impedire l’esistenza di zone franche sottratte al controllo di legittimità costituzionale (sentenza n. 394 del 2006);
che quanto detto prescinde dal percorso che conduce a tale risultato e vale sia quando la riespansione della regola generale derivi da una declaratoria di illegittimità costituzionale ablativa (in tutto o in parte) della norma penale di favore, sia quando essa derivi da una declaratoria di illegittimità costituzionale che estenda a ulteriori ipotesi una disposizione che deroga alla norma penale di favore;
che una pronuncia di quest’ultimo tipo produce, infatti, anch’essa un restringimento del perimetro di operatività della norma di favore, con la conseguenza che la fattispecie sottratta alla causa di non punibilità torna a ricadere nell’area (più estesa) del penalmente rilevante originariamente delineata dal legislatore;
che l’intervento di questa Corte a tutela dei princìpi costituzionali, pur nei limiti imposti dalla salvaguardia del principio di riserva di legge in materia penale, non può essere impedito dalle contingenti scelte di tecnica di redazione normativa operate dal legislatore;
che, diversamente, ciò che conta è l’esito conseguente all’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale di questa Corte, sempre consentita se l’effetto è quello di confermare l’area del penalmente rilevante tracciata dal legislatore, sulla base del meccanismo della riespansione della regola generale determinata – come affermato dalla già citata sentenza n. 394 del 2006 – dal principio di unitarietà dell’ordinamento;
che, quanto al merito delle questioni sollevate dal giudice a quo, le stesse, che riguardano il solo terzo comma dell’art. 649 cod. pen., inducono a dubitare, prima ancora, della compatibilità con la Costituzione della struttura del meccanismo sanzionatorio dei reati contro il patrimonio commessi a danno di congiunti disciplinato dal predetto articolo;
che, infatti, la definizione, nel terzo comma, delle ipotesi di esclusione della punibilità ai sensi del primo comma va necessariamente valutata alla luce del complessivo regime sanzionatorio e del rapporto tra esclusione della punibilità (primo comma) e deroghe a tale esclusione (terzo comma);
che, pertanto, sulla base del rapporto di presupposizione e di continenza tra le questioni dedotte dal giudice a quo in ordine al terzo comma dell’art. 649 cod. pen. e quelle aventi per oggetto l’intera disposizione, la definizione di queste ultime si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale alla definizione delle questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, ordinanze n. 94 del 2022 e n. 18 del 2021);
che «il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l’esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite» (ordinanze n. 18 del 2021 e n. 183 del 1996; nello stesso senso, ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970);
che la non manifesta infondatezza delle questioni pregiudiziali si rinviene nel possibile contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost. della vigente disciplina disegnata dall’art. 649 cod. pen., incentrata sulla prevalente tutela del nucleo familiare e dell’unione civile, anche a scapito della posizione dei suoi componenti;
che, come già evidenziato da questa Corte, «una disposizione come quella censurata – ispirata ad un criterio di rigida tutela della istituzione familiare e della sua coesione, attuato a discapito dei diritti individuali dei componenti del nucleo e dello stesso interesse pubblico alla repressione dei reati (sentenza n. 352 del 2000) – de[ve] essere valutata, in punto di ragionevolezza, “alla stregua dell’attuale realtà sociale” (così come questa Corte si espresse con la sentenza n. 126 del 1968)» (sentenza n. 223 del 2015), potendo l’illegittimità costituzionale di una norma derivare anche dalla non più persistente ragionevolezza della stessa alla luce del mutato quadro normativo e del mutato contesto sociale (così, ancora, sentenza n. 223 del 2015);
che, d’altra parte, il fondamento di ogni deroga al principio di eguaglianza tra i cittadini innanzi alla legge deve essere misurato, in termini di ragionevolezza (con riferimento alla congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti), in relazione alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata a operare; condizioni, queste, che per definizione sono soggette a una costante evoluzione (di nuovo, sentenza n. 223 del 2015);
che, pertanto, la ragionevolezza della soluzione derogatoria adottata dal legislatore può essere posta in discussione anche in ragione del suo anacronismo, come questa Corte ha più volte affermato (per esempio, sentenze n. 231 del 2013, n. 354 del 2002, n. 508 del 2000 e n. 41 del 1999);
che è dubbia la ragionevolezza della disciplina di cui all’art. 649 cod. pen., in considerazione, innanzitutto, con l’avvento della Costituzione, di una nuova concezione di famiglia, ostativa all’adozione di una disciplina idonea a consentire la prevaricazione dei diritti individuali facenti capo ai singoli componenti (così la più volte citata sentenza n. 223 del 2015; ma anche sentenza n. 494 del 2002, la quale rimarca che la Costituzione «non giustifica una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti»);
che il superamento della concezione di famiglia come entità distinta dai singoli membri (e, spesso, a essi sovrapposta), meritevole di autonoma protezione anche a discapito degli stessi, è stato, del resto, alla base di fondamentali interventi legislativi, quali la legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), la legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219).
che, inoltre, l’irragionevolezza dell’assetto delineato dalla disposizione censurata parrebbe emergere dall’abbandono, anche sul piano dei rapporti patrimoniali, della tradizionale piena ed esclusiva comunanza di interessi, sostituita, in maggiore coerenza con il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, dalla reciproca autonomia economica dei componenti il nucleo familiare o l’unione civile; ciò che è testimoniato, tra l’altro, dalla frequenza assai maggiore dei casi di plurima e indipendente acquisizione di redditi e dalla correlata autonomia nel paritario concorso alle scelte di gestione delle esigenze comuni;
che le valutazioni sin qui esposte fanno ritenere che la disciplina dell’art. 649 cod. pen. nel suo complesso si potrebbe porre in contrasto altresì con gli artt. 2 e 29 Cost., i quali tutelano non solo la famiglia e l’unione civile in quanto formazioni sociali, ma anche i diritti inviolabili dei loro singoli componenti;
che, proprio alla luce di tali considerazioni, già con la sentenza n. 223 del 2015, e quindi oltre un decennio fa, questa Corte aveva rivolto un deciso monito al legislatore affinché procedesse all’«indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell’istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare»;
che in tale occasione si è osservato che l’intervento di questa Corte si legittima proprio in casi, come quello in esame, nei quali «l’inopportuno trascinamento nel tempo di discipline maturate in un determinato contesto trasmodi, alla luce della mutata realtà sociale, in una regolazione non proporzionata e manifestamente irragionevole degli interessi coinvolti» (ancora sentenza n. 223 del 2015);
che questa Corte, del resto, ha già affermato che il lungo tempo trascorso dalla segnalazione rivolta all’attenzione del legislatore impone di ricondurre a legittimità costituzionale una norma che si reputi irragionevole e lesiva dei parametri costituzionali evocati (sentenza n. 10 del 2024 e ordinanza n. 18 del 2021);
che, d’altra parte, ancorché siano prospettabili soluzioni normative differenziate, l’esame di queste specifiche istanze di tutela costituzionale, attinenti a diritti fondamentali, non può essere pretermesso, poiché «l’esigenza di garantire la legalità costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore per la compiuta regolazione della materia» (sentenza n. 242 del 2019 e ordinanza n. 18 del 2021; nello stesso senso, sentenze n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011);
che, infine, il ravvisato anacronismo della censurata disciplina potrebbe non escludere un trattamento differenziato dei reati contro il patrimonio commessi a danno dei congiunti anche sotto il profilo processuale;
che, pertanto, questa Corte non può esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimità costituzionale, di cui ravvisa la non manifesta infondatezza, dell’art. 649 cod. pen., per contrasto con gli artt. 2, 3 e 29 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649 del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione;
2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimità costituzionale di cui sopra;
3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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