Sentenza  156/2026 (ECLI:IT:COST:2026:156)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  BUSCEMA
Udienza Pubblica del 07/07/2026;    Decisione  del 07/07/2026
Deposito de˙l 01/10/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 1, c. 2°, 5°, 7° e 8°, e 3 nonché degli Allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Sardegna 05/12/2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»; 5, c. 1° e 2°, del decreto-legge 15/05/2024, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/2024, n. 101; 2, c, 2°, primo periodo, del decreto legislativo 25/11/2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
Massime: 
Atti decisi: ord. 146/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 156

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3 nonché degli Allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»; 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101; 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, nel procedimento vertente tra Iberdrola Renovables Italia spa e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e altri, con ordinanza del 13 maggio 2025, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti gli atti di costituzione di Elettricità futura - Unione delle imprese elettriche italiane, di Iberdrola Renovables Italia spa, della Regione autonoma Sardegna, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati Carlo Comandè per Iberdrola Renovables Italia spa, Daniele Chiatante per Elettricità futura - Unione delle imprese elettriche italiane, Giovanni Parisi per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con l’ordinanza del 13 maggio 2025, iscritta al n. 146 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), nonché in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Con la medesima ordinanza sono censurati altresì l’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, e l’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal regolamento n. 2021/1119/UE.

1.1.– Il giudice rimettente premette di essere investito della decisione sul ricorso proposto da Iberdrola Renovables Italia spa per l’annullamento degli artt. 1, 3 e 7 del decreto 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), adottato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di concerto con i Ministri della cultura e dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, poiché il predetto decreto – unitamente alle sopravvenute disposizioni statali e regionali – arrecherebbe un immediato pregiudizio alle iniziative industriali della predetta società.

1.2.– In punto di rilevanza, con riferimento alla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, il rimettente evidenzia che tra i progetti presentati tre sono localizzati nel territorio sardo (“Benetutti Mercuria”, “Carbonia-Iglesias” e “Prangili”) e che per essi sono già avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale, ricadendo in aree classificate come “non idonee” dalla mappa regionale e che l’applicazione del combinato disposto degli artt. 1 e 3 della predetta legge sarda comporterebbe il divieto assoluto di realizzazione degli impianti e la sopravvenuta inefficacia dei titoli abilitativi.

Sempre in punto di rilevanza, quanto, invece, all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, che introdurrebbe un divieto generalizzato e tassativo di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici, il rimettente asserisce che l’applicazione della disposizione censurata sarebbe non evitabile, in quanto il divieto in questione investirebbe direttamente un ulteriore progetto agrivoltaico della medesima società e non sussisterebbero i presupposti per l’operatività del regime transitorio previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

1.3.– In ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni, il TAR Lazio ritiene che le censurate disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 siano in contrasto con i principi stabiliti dal legislatore statale nel decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» – ora: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» – nell’esercizio della competenza legislativa nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale che si impongono anche alle regioni ad autonomia speciale, nonché con quanto disposto con il citato d.m. 21 giugno 2024.

Sarebbero altresì lesi gli obiettivi di decarbonizzazione e il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE, così violando anche gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

Afferma, inoltre, il rimettente che la disciplina regionale censurata, sancendo l’inefficacia retroattiva dei titoli autorizzatori già rilasciati in assenza di tutele per il legittimo affidamento degli operatori, violerebbe i principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Infine, è dedotto il contrasto con l’art. 9 Cost., poiché l’incondizionato sacrificio dell’approvvigionamento energetico da fonti ecocompatibili lederebbe lo stesso principio di sviluppo sostenibile posto a tutela delle future generazioni, imponendo la “tirannia” del valore della conservazione del paesaggio rispetto al concorrente interesse alla transizione ecologica.

Secondo il rimettente, poi, l’art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove stabilisce che «[g]li interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento […] sono ammessi solo qualora non comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonché, nel caso di impianti eolici, un aumento dell’altezza totale dell’impianto», violerebbe i principi di uguaglianza, certezza del diritto e del legittimo affidamento, nonché il diritto di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.

L’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nell’introdurre una procedura alternativa per superare il divieto di installazione di impianti di fonti di energia rinnovabile (FER), che si discosta dall’ordinario funzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio significativo di cui alla disciplina statale sul procedimento amministrativo (art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Tale disposizione, inoltre, istituendo un procedimento diverso da quello previsto dallo Stato anche in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica (artt. 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), si porrebbe in contrasto anche con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali».

1.4.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni aventi a oggetto l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, sarebbero violati gli artt. 3, 9 e 117, primo comma, Cost., in quanto, prevedendo un divieto generalizzato, astratto e assoluto su base puramente urbanistica – senza alcuna distinzione in merito alla reale produttività dei terreni (comprese le aree agricole degradate o abbandonate) o alle specifiche tecnologie impiegate (quali gli impianti agrivoltaici avanzati che garantiscono la continuità delle colture) – la disposizione recherebbe un vulnus intollerabile ai principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Rappresenta il TAR Lazio che con la predetta disposizione il legislatore avrebbe operato un rigido e aprioristico bilanciamento a favore della tutela del suolo agricolo, precludendo qualsivoglia valutazione in concreto da parte dell’amministrazione e determinando il totale e ingiustificato sacrificio dell’iniziativa economica privata, così violando l’art. 41 Cost., e della tutela ambientale globale legata alla riduzione dei gas a effetto serra, ledendo in tal modo anche gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost.

Le medesime censure sono rivolte anche al comma 2 dell’art. 5, il quale pone una disciplina di salvaguardia che avrebbe, quale presupposto, il divieto di cui al comma 1, nonché all’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, là dove, nel richiamare al rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, riproduce il medesimo divieto di cui al citato art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.

2.1.– In via preliminare, la difesa regionale eccepisce l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza sotto diversi e concorrenti profili.

Anzitutto, le questioni sarebbero inammissibili in quanto nel giudizio a quo non sarebbe stato impugnato alcun provvedimento della Regione autonoma Sardegna, né alcun atto applicativo della censurata legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, atteso che oggetto del ricorso introduttivo promosso da Iberdrola Renovables Italia spa sarebbe il solo d.m. 21 giugno 2024. Di conseguenza, la rilevanza delle questioni sollevate sulla legge regionale sarebbe stata prospettata in termini meramente ipotetici.

2.2.– Le questioni sarebbero, comunque, inammissibili per la loro assoluta genericità e indeterminatezza, poiché il TAR Lazio avrebbe censurato un’intera e complessa trama di disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, senza chiarire quale specifica disposizione trovi effettiva e concreta applicazione nella controversia principale.

Aggiunge la Regione autonoma Sardegna che i progetti di Iberdrola Renovables Italia spa concernono esclusivamente impianti eolici e agrivoltaici e questo dato renderebbe inconferenti le censure rivolte agli Allegati A, D ed E (relativi a impianti fotovoltaici tradizionali, termodinamici o di altra tipologia), così come quelle rivolte all’art. 3 (attinente alle istanze dei comuni) e al comma 8 dell’art. 1 (relativo ai soli interventi di repowering o revamping) della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Secondo la difesa regionale, il giudice a quo si sarebbe limitato a formulare un giudizio fumoso, omettendo di indicare quali criteri di non idoneità, tra i molti individuati dalla legge regionale, incidano concretamente sui territori interessati dalle iniziative industriali della predetta società.

2.3.– Nel merito, la Regione autonoma Sardegna deduce la non fondatezza di tutte le questioni sollevate.

Quanto alla violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117 Cost., nonché dei parametri interposti eurounitari e statali in materia di massima diffusione delle energie rinnovabili, la difesa regionale evidenzia che il concetto di “area non idonea”, delineato dall’art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definirebbe espressamente tali superfici come «incompatibili» con l’installazione di specifiche tipologie di impianti. Pertanto, lungi dall’introdurre un divieto arbitrario, il legislatore sardo si sarebbe fedelmente uniformato al dettato della norma interposta.

La legge regionale censurata si qualificherebbe – a dire della difesa regionale – come legge di governo del territorio e urbanistica, adottata nell’esercizio della potestà legislativa di tipo primario riconosciuta alla Regione dall’art. 3, lettera f), dello statuto speciale, le cui prerogative sarebbero espressamente fatte salve sia dall’art. 49 del d.lgs. n. 199 del 2021, sia dall’art. 9 del citato d.m. 21 giugno 2024.

Infine, con riguardo alle censure dirette contro l’asserita efficacia retroattiva della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sui procedimenti in corso e sui titoli già rilasciati (con paventata lesione del legittimo affidamento e della certezza del diritto), le questioni sarebbero non fondate in forza del principio generale tempus regit actum che, nei procedimenti complessi, si tradurrebbe nel principio tempus regit actionem, ragion per cui lo ius superveniens sarebbe pienamente legittimato a conformare i procedimenti autorizzatori non ancora conclusi.

3.– Si è costituita in giudizio Iberdrola Renovables Italia spa, parte ricorrente nel giudizio a quo, insistendo per l’accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio.

4.– Si è costituito in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza delle censure.

4.1.– Quanto all’inammissibilità, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che le censure sarebbero formulate in forma meramente dubitativa e fondate su elementi di fatto non provati. Non sarebbe stata fornita, infatti, alcuna documentazione su come il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra comprometta in concreto la possibilità di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione concordati in sede europea.

4.2.– Nel merito le questioni sarebbero comunque non fondate.

L’Avvocatura generale sostiene che le medesime ragioni prospettate a sostegno dell’inammissibilità varrebbero, comunque, a fondare il rigetto nel merito delle questioni.

Non vi sarebbe, infatti, alcun elemento idoneo a dimostrare che le residue modalità di utilizzo dei terreni agricoli per la produzione di energia solare – mediante l’impiego, ad esempio, degli impianti agrivoltaici avanzati – risultino tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi unionali di tutela ambientale ed efficienza energetica. Al contrario, la disciplina in esame costituirebbe espressione di una legittima scelta legislativa volta a contemperare le esigenze della produzione energetica con la tutela della destinazione agricola del suolo, anche alla luce dei meccanismi di salvaguardia previsti dall’ordinamento europeo.

La difesa statale richiama, quindi, i princìpi eurounitari in materia di sviluppo sostenibile, evidenziando come la stessa Unione europea persegua un equilibrio fra transizione energetica e salvaguardia del territorio agricolo.

Tale obiettivo implicherebbe l’adozione di una pianificazione territoriale accurata, accompagnata da valutazioni ambientali rigorose, nonché l’impiego di tecnologie compatibili, quali l’agrivoltaico di ultima generazione.

Secondo l’Avvocatura dello Stato, il giudice rimettente avrebbe omesso di considerare che la massima diffusione delle fonti rinnovabili non costituisce un valore assoluto, potendo essere contemperata con altri interessi costituzionalmente rilevanti, secondo un approccio sistemico già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (si richiama la sentenza n. 85 del 2013).

In tale prospettiva, l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, rappresenterebbe una legittima scelta legislativa volta a prevenire il consumo irreversibile di suolo agricolo e a garantire un equilibrato governo del territorio, senza precludere in assoluto lo sfruttamento energetico delle aree agricole.

Peraltro, secondo l’Avvocatura generale, il divieto introdotto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, non integrerebbe una preclusione assoluta alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili su un’ampia parte del territorio nazionale, poiché consentirebbe l’utilizzo di impianti agrivoltaici avanzati, idonei a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

In un’ottica sistemica, il divieto non integrerebbe una preclusione assoluta e irragionevole, ma attuerebbe proprio il principio di proporzionalità, volto a evitare il sacrificio irreversibile e generalizzato del suolo agricolo in presenza di alternative tecniche meno impattanti, rappresentando così un vincolo essenziale per politiche di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile improntate a equilibrio e sostenibilità.

5.– Si è costituita, ai sensi dell’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Associazione Elettricità futura - Unione delle imprese elettriche italiane, quale portatrice degli interessi delle imprese operanti nella filiera elettrica nazionale, chiedendo l’accoglimento delle questioni sollevate dal rimettente e la conseguente dichiarazione di illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni censurate.

6.– L’Avvocatura generale dello Stato, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, sostiene che lo ius superveniens recato dall’art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, avrebbe modificato significativamente la disciplina delle aree idonee per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER), inserendo l’art. 11-bis all’interno del d.lgs. n. 190 del 2024. Pertanto, sarebbe da escludere il trasferimento automatico del sindacato sulla nuova disposizione, posto che la norma sopravvenuta introdurrebbe dei mutamenti rispetto alla precedente disciplina: da un lato, sancisce l’integrale ammissibilità degli impianti agrivoltaici con moduli sopraelevati; dall’altro, introduce elementi del tutto inediti, quali i requisiti di verifica asseverata e la soglia dell’80 per cento della produzione lorda vendibile.

L’Avvocatura conclude insistendo per la dichiarazione di non fondatezza delle questioni e, in via subordinata, per la restituzione degli atti al giudice a quo, alla luce del mutato quadro legislativo.

7.– Anche la Regione autonoma Sardegna ha depositato memoria insistendo per la dichiarazione di inammissibilità delle questioni. Nel merito e in subordine, la difesa regionale rileva che la sentenza di questa Corte n. 184 del 2025 ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della stessa legge reg. Sardegna n. 20 del 2024. Sarebbe, altresì, radicalmente mutato il quadro normativo statale in materia di FER, per effetto dell’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025, come convertito. Tale novella ha abrogato l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che regolava la potestà delle regioni nell’individuazione delle aree idonee e sulla quale poggiava lo stesso d.m. 21 giugno 2024 oggetto di impugnazione nel giudizio principale.

Conclude la difesa della Regione richiamando il costante orientamento di questa Corte ai sensi del quale, qualora il quadro normativo di riferimento o i parametri interposti abbiano subìto considerevoli modifiche, dovrebbe disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo.

Considerato in diritto

8.– Il TAR Lazio, sezione terza, con l’ordinanza in epigrafe (reg. ord. n. 146 del 2025), dubita della legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi Allegati A, B, C, D ed E, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale. Le disposizioni regionali censurate pongono limiti e preclusioni all’installazione di impianti FER.

Il rimettente dubita, altresì, della legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE.

L’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, ha inserito nell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 il comma 1-bis, che, nel testo vigente al momento del promovimento del giudizio a quo, così disponeva: «[l]’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR».

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che «[l]’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».

Infine, il censurato art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, prima di essere modificato dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, così disponeva: «[g]li interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

9.– Prima dell’esame delle censure proposte con l’ordinanza di rimessione, deve rilevarsi d’ufficio l’inammissibilità delle questioni aventi a oggetto gli Allegati A, B, C, D ed E, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

Il rimettente censura l’intero complesso di Allegati, riguardanti gli elenchi di aree non idonee in relazione ai diversi impianti (fotovoltaici e termodinamici “A”, agrivoltaici “B”, eolici “C”, biomasse, gas di discarica e biogas “D”, geotermici “E”), senza formulare autonome censure per ciascuno di essi e omettendo altresì di individuare – come sarebbe stato suo onere alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 218 del 2014, ordinanze n. 227 del 2016 e n. 101 del 2015) – le singole norme, o parti di esse, la cui presenza nell’ordinamento determinerebbe la lamentata violazione dei parametri costituzionali evocati.

L’insieme degli Allegati censurati, infatti, comprende disposizioni eterogenee, parte delle quali del tutto priva di attinenza con le doglianze formulate, che sono focalizzate sul divieto di installazione di impianti FER su aree qualificate come non idonee, e nessuna delle quali investe la scelta discrezionale della Regione autonoma Sardegna di individuare le aree indicate nei suddetti Allegati come “non idonee”.

10.– Devono, invece, rigettarsi le eccezioni di inammissibilità per irrilevanza formulate dalla difesa regionale in riferimento alle ulteriori disposizioni di legge regionale e statale censurate.

Quanto alla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, dalla lettura dell’ordinanza di rimessione si evince, infatti, che tre dei progetti di proprietà di Iberdrola Renovables Italia spa (“Benetutti Mercuria”, “Carbonia-Iglesias” e “Prangili”) – localizzati nel territorio sardo e per i quali sono già state avviate le procedure di valutazione di impatto ambientale – ricadono in aree classificate come “non idonee” dalla citata legge regionale e che l’applicazione del combinato disposto dei suoi artt. 1 e 3 comporterebbe il divieto assoluto di realizzazione degli impianti e la sopravvenuta inefficacia dei titoli abilitativi. Pertanto, è sufficientemente dimostrata la rilevanza delle questioni aventi a oggetto le disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Quanto, poi, all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, che introduce per tutto il territorio nazionale il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici, la rilevanza delle questioni emerge chiaramente perché il rimettente rappresenta in modo plausibile che il divieto censurato investirebbe direttamente ulteriori progetti agrivoltaici della società, e non sussisterebbero i presupposti per l’operatività del regime transitorio previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

11.– Parimenti non fondate sono le eccezioni di inammissibilità, per genericità delle censure, formulate dalla difesa regionale e dall’Avvocatura generale.

Il TAR Lazio, infatti, motiva con argomentazioni sufficienti sia le questioni aventi a oggetto la normativa regionale, sia le questioni aventi a oggetto la normativa statale in materia di installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone agricole.

12.– Sempre in via preliminare, deve circoscriversi il thema decidendum delle questioni sollevate sulla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Si deve, infatti, ritenere che, benché l’ordinanza censuri – ex aliis – gli artt. 1, comma 5, e 3 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, le censure abbiano a oggetto solo il primo periodo del comma 5 dell’art. 1, là dove dispone che nelle aree qualificate non idonee sussista il divieto di installazione di impianti FER; nonché – quanto all’art. 3, solo i commi 1, 2, 4, 5 e 6, là dove è disciplinata la particolare procedura di istanza al comune per superare il divieto di installazione nelle aree non idonee.

13.– Al fine dell’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza indicata in epigrafe, occorre preliminarmente ricostruire il complesso quadro normativo e giurisprudenziale in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili.

Il riconoscimento, da parte del legislatore statale, in attuazione della direttiva europea 2018/2001, della competenza regionale a individuare con legge le aree idonee e quelle non idonee all’installazione degli impianti FER (art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021) ha creato «un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale» anche in vista di una migliore tutela del paesaggio, con la precisazione, tuttavia, che «l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» (sentenza n. 134 del 2025).

Il d.lgs. n. 190 del 2024, cosiddetto testo unico sui regimi amministrativi FER, è intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia, riducendo a tre il numero dei modelli amministrativi (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica), per ciascuno dei quali è stato predisposto uno specifico allegato contenente la descrizione degli interventi che ne determinano l’applicazione.

Da ultimo, l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 è stato abrogato dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che, all’art. 2 comma 1, lettera h), ha introdotto una nuova disciplina dell’individuazione delle aree idonee, inserendo l’art. 11-bis (Aree idonee su terraferma) nel d.lgs. n. 190 del 2024.

Le regioni, quindi, sono tenute a individuare, con legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, sulla base della nuova disciplina e, in particolare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dal comma 4 e degli obiettivi fissati dal comma 5 del medesimo articolo (così come dispone il comma 3 dell’art. 11-bis), e non più in attuazione dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e del d.m. 21 giugno 2024.

14. – Sempre in limine, deve rilevarsi che l’entrata in vigore del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, e l’abrogazione della norma censurata non producono effetti sul presente giudizio di legittimità costituzionale.

Sul punto, questa Corte ha più volte evidenziato che quando il giudizio principale concerne l’impugnazione di un atto l’«abrogazione non ha effetti sul […] giudizio di costituzionalità, in quanto, in ragione del principio tempus regit actum, il giudice rimettente è tenuto a effettuare la valutazione [dell’atto che è chiamato a scrutinare] alla luce della disciplina […] vigente al momento della sua emanazione» (sentenza n. 127 del 2026 nonché, nello stesso senso, sentenza n. 257 del 2017).

Del resto, «a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo» (sentenza n. 46 del 2014).

L’odierno rimettente nel giudizio principale, infatti, è chiamato a scrutinare la legittimità del d.m. 21 giugno 2024 adottato in applicazione dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199 del 2021, introdotto dal censurato art. 5, comma 1, sicché nessun dubbio sussiste sulla persistenza del requisito della rilevanza.

Non ricorrono, di conseguenza, per questo profilo, i presupposti per una restituzione degli atti, giacché «il sindacato di legittimità degli atti dell’amministrazione è sottoposto al principio del tempus regit actum e va, dunque, condotto in base alle norme vigenti al momento della loro adozione» (ordinanza n. 30 del 2024; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 172 del 2024, n. 180 del 2022, n. 227 del 2021, n. 170, n. 109 e n. 7 del 2019, n. 240 del 2018, n. 281, n. 245, n. 203, n. 49 e n. 30 del 2016).

15.– Nella descritta evoluzione del quadro normativo, questa Corte è stata più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle diverse disposizioni di legge adottate dalla Regione autonoma Sardegna in materia di impianti FER, in un arco temporale considerevolmente breve.

Più precisamente, con la sentenza n. 28 del 2025 questa Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), che aveva disposto la sospensione di tutte le istanze e i progetti autorizzati nelle more dell’adozione della legge regionale di individuazione delle aree idonee.

Con successiva sentenza n. 184 del 2025 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per quanto qui di interesse, degli artt. 1, commi 2, primo periodo, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi», 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8, 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.

Quanto all’art. 1, comma 5, con la citata sentenza è stato affermato che, «nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)».

La medesima sentenza ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, chiarendo che la legislazione regionale non può prevedere una procedura di autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, «perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica (ex multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021)».

Infine, con sentenza n. 144 del 2026 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 7-bis dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, che aveva previsto la sospensione delle istanze autorizzative già presentate e il divieto di presentazione di nuove domande di installazione di impianti FER nelle aree non incluse tra quelle idonee, nelle more dell’adozione di un regolamento regionale recante la definizione di direttive concernenti la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER ivi ricadenti.

16.– Il primo gruppo di censure sollevate dall’odierno rimettente, riguardanti gli artt. 1, commi 2, 5 e 8, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ha pertanto a oggetto disposizioni già dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte.

16.1.– Per costante giurisprudenza di questa Corte sono manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni rispetto alle quali sia intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, da cui consegue il venir meno della norma che − secondo il rimettente − determinava il denunciato contrasto con i parametri costituzionali evocati (ex multis, ordinanze n. 129 del 2022, n. 47 del 2021, n. 203 del 2020).

Alla luce di quanto deciso nella sentenza n. 184 del 2025, devono dunque dichiararsi manifestamente inammissibili le questioni aventi a oggetto gli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento 2021/1119/UE, nonché all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale.

16.2.– Le questioni sollevate con riguardo all’art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, devono, invece, dichiararsi non fondate.

Ai sensi del censurato comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità. In particolare, il rimettente censura tale disposizione ritenendola in contrasto con il principio eurounitario dell’interesse pubblico prevalente alla massima diffusione dell’energia da fonti rinnovabili.

Con la richiamata sentenza n. 184 del 2025 questa Corte ha chiarito che il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 deve intendersi nel senso che la circostanza che un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili insiste anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta tanto un impedimento assoluto alla sua realizzazione, quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. Infatti, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto ed è in quella sede che, pertanto, devono tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustificano il procedimento autorizzatorio non semplificato. Tale sistema consente di valutare in concreto il rapporto tra le due aree e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.

Così interpretata la disposizione censurata ha quindi superato il vaglio di legittimità costituzionale. Alla luce di tale interpretazione e non essendo stati proposti nell’odierno giudizio argomenti nuovi rispetto a quelli già vagliati le questioni vanno dichiarate non fondate.

17.– Anche il secondo gruppo di censure, aventi a oggetto l’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e l’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, deve essere esaminato alla luce della successiva giurisprudenza.

Sempre successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, infatti, questa Corte, con la sentenza n. 127 del 2026, ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni e del tutto analoghe a quelle odierne, sollevate dallo stesso TAR Lazio.

Con la predetta pronuncia si è affermato che l’art. 5, comma 1, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, non preclude, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l’installazione di tutti gli impianti di produzione di energia solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Ne consegue che è consentita la realizzazione di impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra”, ossia collocati in posizione adeguatamente elevata, onde preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

L’art. 5 del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, secondo la predetta sentenza, è stato introdotto, infatti, con la finalità di contenere, anche per ragioni paesaggistiche e ambientali, l’espansione degli impianti fotovoltaici a terra sui suoli agricoli che potrebbero determinare effetti rilevanti, quali la perdita di suolo coltivabile, la frammentazione del paesaggio agrario, la riduzione della biodiversità, nonché il possibile insorgere di conflitti con gli strumenti di pianificazione agricola e ambientale a livello regionale e locale.

18.– Gli argomenti posti a sostegno delle censure nell’odierno giudizio sono sostanzialmente analoghi a quelli dedotti nell’ordinanza che ha dato impulso alla richiamata sentenza di non fondatezza n. 127 del 2026.

Il giudice rimettente – come nel precedente citato – omette di considerare che la disposizione censurata non preclude, nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l’installazione di tutti gli impianti di produzione di energia da fonte solare, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Questa Corte ha più volte riconosciuto la preminente rilevanza della protezione dell’ambiente, di cui al novellato art. 9 Cost. (ex multis, sentenze n. 134 e n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024), investendo le pubbliche amministrazioni del compito di attivarsi per la sua efficace difesa.

In questa sede è necessario, altresì, ribadire che l’art. 9 Cost., anche nella sua vigente formulazione, accorda tutela non soltanto all’«ambiente, [alla] biodiversità e [agli] ecosistemi», ma anche al paesaggio, del quale è componente fondamentale quello agricolo.

L’interesse alla realizzazione degli impianti FER non può, pertanto, considerarsi sempre automaticamente prevalente su quello alla tutela del paesaggio. E “paesaggio” è, tipicamente, anche il paesaggio agrario. Come affermato nella sentenza n. 127 del 2026, la soluzione prevista dal legislatore nazionale rappresenta il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra diversi interessi, volto a conciliare l’attività agricola con la produzione di energia solare.

Le disposizioni censurate sono volte a realizzare un contemperamento, non manifestamente irragionevole, fra interessi di pari rilievo costituzionale, tutti peraltro riconducibili, seppure per differenti profili, anche al bene ambiente (la tutela del paesaggio agricolo, delle colture, del suolo, della biodiversità e della transizione ecologica).

Non avendo il rimettente prospettato nuovi argomenti rispetto a quelli già vagliati nella sentenza n. 127 del 2026, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del d.l. n. 63 del 2024, come convertito, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 190 del 2024, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, vanno dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, primo periodo, e 8, e 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo, secondo, lettere m) e s), e terzo, della Costituzione, anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), nonché in riferimento all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli Allegati A, B, C, D ed E alla legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 41, 97 e 117, commi primo e terzo, Cost., anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, dal regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in riferimento all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, e dell’art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, Cost. anche in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento (UE) 2018/1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e dal regolamento n. 2021/1119/UE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l’1 ottobre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA