Sentenza  155/2026 (ECLI:IT:COST:2026:155) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del 23/06/2026;    Decisione  del 24/06/2026
Deposito de˙l 29/09/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 1, c. 453°, della legge 29/12/2022, n. 197.
Massime: 
Atti decisi: ord. 47/2026

Pronuncia

SENTENZA N. 155

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosso dal Consiglio di Stato, sezione sesta, nel procedimento vertente tra ARCI caccia e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con ordinanza del 19 febbraio 2026, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti l’atto di costituzione di ARCI caccia, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

udito l’avvocata dello Stato Marinella Di Cave per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 19 febbraio 2026, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2026, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione – dell’art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il quale attribuisce al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il potere, tra le altre cose, di rivedere e modificare, con proprio decreto, la composizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il medesimo Ministero.

1.1.− Il giudice rimettente riferisce di essere chiamato a decidere della legittimità di diversi atti impugnati da ARCI caccia con cinque diversi motivi, l’ultimo dei quali lamenta l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

A conclusione del giudizio di primo grado, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo «non rilevante e manifestamente infondata» la questione di legittimità costituzionale eccepita dalla parte, riproposta in appello assieme agli altri motivi originari e ribadita nella memoria difensiva.

1.2.− Al fine di motivare sulla rilevanza delle questioni sollevate, il Consiglio di Stato procede a una ricostruzione del quadro normativo.

Con l’art. 8, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è stato istituito presso l’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), «con compiti di organo tecnico-consultivo per quanto concerne l’applicazione della legge stessa», come previsto dal comma 3. Tale disposizione, ancora al comma 1, prevede che di detto Comitato faccia parte, tra gli altri, «un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta».

Il medesimo art. 8, comma 2, prevede che il CTFVN sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale è stato adottato il 18 giugno 2009, nel rispetto della composizione dettata dalla richiamata legge.

Successivamente, l’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che «A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni […] le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano». Il CTFVN è venuto a scadere il 18 giugno 2014 e, conformemente a quanto disposto dal legislatore del 2012, non è stato più rinnovato.

In attuazione della disposizione censurata, con decreto del MASAF del 22 maggio 2023 – il quale richiama la direttiva del medesimo MASAF del 20 gennaio 2023, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2023, «che prevede quale obiettivo strategico la ricostituzione del C.T.F.V.N. in quanto ritenuta la sede tecnico-scientifica più idonea ad affrontare le problematiche connesse alla gestione venatoria della fauna selvatica omeoterma» – è stato costituito il CTFVN, ma con una composizione differente rispetto a quella dettata originariamente dall’art. 8 della legge n. 157 del 1992, che l’associazione ricorrente ritiene illegittima per più profili: in particolare, è stato previsto, all’art. 1, che vi facciano parte, tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute (anziché un rappresentante per ogni associazione).

Con successivo decreto del 31 luglio 2023, impugnato con motivi aggiunti, il MASAF ha individuato e nominato i componenti del CTFVN, tra i quali tre rappresentanti designati da associazioni venatorie diverse da ARCI caccia.

1.2.1.− Tutto ciò premesso, il giudice a quo esclude di poter accogliere i primi quattro motivi di ricorso.

Non sarebbe ravvisabile il vizio di incompetenza del Ministro, sul presupposto che l’art. 8 della legge n. 157 del 1992 prevede che il CTFVN sia costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: ciò perché detto art. 8, «seppure non espressamente abrogato dalla Legge del 2022, deve comunque ritenersi implicitamente abrogato in base alle regole generali che governano il conflitto di norme». L’assetto di cui alla legge del 1992 sarebbe stato sostituito da quello previsto dalla disposizione censurata, autorizzando il Ministro «a ricostituire e modificare con proprio decreto la composizione dei comitati» e operando, pertanto, una delegificazione sulla base di una norma assolutamente generica che, proprio in quanto tale, non renderebbe esercitabile il vaglio di legittimità.

Per la medesima ragione, non potrebbero considerarsi violati né l’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), che «in questi casi impone il D.P.C.M.», né il successivo comma 3, che consente il regolamento ministeriale, in quanto la previsione legislativa censurata dovrebbe considerarsi derogatoria di entrambi.

Del pari non fondati sarebbero i motivi che lamentano la violazione dell’art. 8 della legge n. 157 del 1992 in ordine alla composizione del CTFVN, in quanto anche questa disciplina sarebbe stata sostituita dalla previsione censurata «per come attuata dal decreto ministeriale del 2023».

1.2.2.− Con l’ultimo dei motivi, l’associazione ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, perché essa, attribuendo al Ministro uno «spazio illimitato» in ordine alla modifica della composizione del Comitato tecnico in questione, provocherebbe «uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività e proporzionalità, pregiudicando del tutto associazioni che – pur avendo ottenuto autonomo riconoscimento giuridico – non si vedono riconosciuta la possibilità di avere un componente in seno all’Organo tecnico rappresentativo».

Secondo il Consiglio di Stato, la dedotta violazione dei princìpi costituzionali di rappresentatività e proporzionalità non sarebbe ascrivibile al provvedimento impugnato, ma alla previsione legislativa che ha stabilito la competenza del Ministro «in termini amplissimi ed indeterminati»: di qui la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.

Il giudice a quo osserva, inoltre, che l’eventuale illegittimità costituzionale avrebbe incidenza anche sul motivo concernente l’incompetenza del Ministro, la quale «potrebbe prendere corpo ove la norma attributiva della stessa fosse illegittima per violazione dei parametri relativi al principio di legalità ed anche in relazione agli altri parametri dedotti al quinto motivo».

La disposizione censurata, infatti, non si presta a interpretazioni adeguatrici, sia per la chiarezza testuale che la connota, «sia per il contenuto estremamente generico sotto il profilo dei parametri della delegificazione, che espressamente delega a [un] decreto ministeriale, quindi ad atto non normativo e perfino ad atto non regolamentare, la disciplina di un ambito di portata generale e astratta», in precedenza affidato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e ora sottratto alle garanzie previste dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Come detto, pertanto, il vizio di incompetenza dovrebbe dichiararsi non fondato.

Al contrario, tale dichiarazione di non fondatezza non potrebbe essere assunta ove venisse dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata, che costituirebbe «un classico esempio di “fuga dal regolamento”», la quale «finisce per precarizzare gli uffici amministrativi, confondendo il livello normativo che deve in astratto disciplinarne la composizione dagli atti amministrativi di ricostituzione degli organi e violando la riserva di legge – pur relativa – esistente in materia».

Essendo consolidato nella giurisprudenza il principio secondo cui il vizio di incompetenza ha carattere prioritario, risulterebbe evidente la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.

1.3.− Nell’argomentare in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente muove dall’osservazione per cui l’art. 17, commi 2 e 3 (recte: commi 2, 3 e 4), della legge n. 400 del 1988 richiede, tanto per i regolamenti governativi quanto per quelli ministeriali, il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti. I regolamenti ministeriali devono altresì essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri, per consentirgli di esercitare i poteri connessi alla funzione di mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo di cui all’art. 95 Cost. Tali atti, inoltre, debbono essere denominati «regolamento» e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

La disposizione censurata, secondo il Consiglio di Stato, conterrebbe norme di delegificazione e sulla delegificazione, in deroga al richiamato art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, consentendo una delegificazione tramite atto non regolamentare in «aperta violazione» di quel modello. Ciò sarebbe in contrasto con gli artt. 70 e 97, primo (recte: secondo) comma, Cost., che concernono il riparto dei poteri normativi tra il Parlamento e il Governo e le «garanzie relative all’esercizio del potere regolamentare delegificante», nonché con l’art. 113 Cost., «in quanto l’assenza di qualsiasi determinazione in ordine all’esercizio del potere conferito rende la legge inidonea a funzionare da parametro di legittimità del regolamento (nella specie dell’atto non regolamentare adottato dal Ministro)».

Il decreto adottato dal MASAF sulla base della disposizione censurata avrebbe «sostanzialmente contenuto regolamentare» e «per di più non [avrebbe] contenuto di regolamento di mera esecuzione o attuazione ma natura indipendente». Il legislatore, inoltre, avrebbe abilitato tale decreto alla «abrogazione di norma primaria (art. 8 della L. 157 del 1992) senza porre criteri di esercizio del potere con ciò configurando una delega generica al regolamento o all’atto amministrativo delegificante incompatibile con la Costituzione rigida».

1.3.1.− Il giudice a quo – dopo aver rammentato come in Italia sin dallo Statuto albertino, secondo quanto previsto dallo Stato di diritto, «l’esercizio delle funzioni politico-amministrative deve essere prevalentemente regolato da norme giuridiche emanate da un organo rappresentativo della volontà popolare» – rileva che la Costituzione repubblicana «ha rivoluzionato la materia regolamentare», introducendo all’art. 97 una riserva di legge relativa.

La legge n. 400 del 1988 – legge «di obiettiva valenza di attuazione costituzionale» – nel disciplinare la potestà regolamentare avrebbe stabilito il principio secondo cui «in relazione alla potestà normativa ministeriale la legge debba procedere ad una autorizzazione puntuale e specifica»: se per il regolamento governativo sarebbero sufficienti «attribuzioni legislative disposte una volta per tutte», per quelli delegificanti e per quelli ministeriali sarebbero invece necessari «appositi conferimenti legislativi».

In questo senso sarebbe orientata anche la giurisprudenza costituzionale. Il Consiglio di Stato fa riferimento alla sentenza n. 301 del 2003, che avrebbe ritenuto violato l’art. 70 Cost. perché l’allora norma censurata consentiva al ministro «il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri», in tal modo comportando una delegificazione distinta da quella prevista dall’art. 17 della legge n. 400 del 1988.

A conferma che la delegificazione non dovrebbe spettare al singolo ministro, il giudice rimettente richiama, poi, la decisione della Corte dei conti, in sede di controllo, su uno schema di decreto ministeriale adottato sulla base dell’art. 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Sato (legge finanziaria 2007)», nella quale si è rilevato «che l’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 “non collega al decreto ministeriale o interministeriale alcun effetto abrogativo di leggi precedenti, evidentemente perché tale effetto può determinarsi solo a seguito della rigorosa procedura” di cui al comma 2 dello stesso art. 17 (Corte dei conti, osservazioni dell’ufficio di controllo sul d.m. 7.12.2007, prot. C.d.c. n. 2 del 7 gennaio 2008)» (Corte dei conti, sezione del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione 13 marzo 2008, n. 4/2008/P).

Nel senso dell’impossibilità di realizzare una delegificazione per mezzo di regolamento ministeriale deporrebbe, infine, il parere del Consiglio di Stato su di un regolamento previsto dall’art. 2 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), che aveva modificato l’art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale). In quella occasione si rilevò che la legge n. 400 del 1988 aveva espressamente razionalizzato l’istituto della delegificazione, facendo assurgere «a principio generale dell’ordinamento che la degradazione della fonte sia impegnativa della responsabilità dell’intero governo, e non più di un solo ministro» (Consiglio di Stato, adunanza generale, parere 16 novembre 1989, n. 100).

Il giudice a quo conclude, pertanto, affermando che la disposizione censurata avrebbe operato una delegificazione del CTFVN in violazione degli artt. 70, 76, 97 e 113 Cost., «alla luce della assoluta genericità dei criteri di delega della norma di delegificazione, sugli atti attuativi della quale non si rende possibile in sede giurisdizionale esercitare un vaglio di legittimità».

1.3.2.− Il Consiglio di Stato, infine, ritiene non manifestamente infondati anche i dubbi di legittimità costituzionale eccepiti dalla parte, in quanto «la scelta del legislatore di dare spazio illimitato al Ministro di procedere alla modifica della composizione del Comitato tecnico in questione, in concreto tradottasi nell’eliminazione di rappresentanti di intere associazioni venatorie nazionali ma anche di altri enti e organi, dunque di categorie aventi rilevanza nazionale e interessi differenziati, provoca uno sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività, proporzionalità e parità espressi [dagli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 della Costituzione], consentendo una ricostituzione dell’organo in diversa composizione rispetto a quella prevista dalla normativa pregressa, in assenza di parametri legislativi sufficientemente specificati».

2.− Con atto del 13 aprile 2026 si è costituita in giudizio ARCI caccia, parte ricorrente nel giudizio a quo, limitandosi a chiedere che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione censurata.

3.− Con atto del 14 aprile 2026, è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’inammissibilità o la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

3.1.− L’interveniente osserva, innanzitutto, come sarebbe stato lo stesso Consiglio di Stato ad affermare che l’art. 8 della legge n. 157 del 1992 è stato implicitamente abrogato già dall’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito. Il ragionamento del giudice a quo, pertanto, sarebbe incoerente, in quanto la disposizione indubbiata avrebbe autorizzato l’abrogazione, per mezzo di decreto ministeriale, di una norma invero già abrogata, sicché deve ritenersi, contrariamente, che «il contestato intervento ha operato su di un terreno normativo vuoto non più regolamentato». Non si sarebbe dinanzi, pertanto, ad alcuna delegificazione, con ciò «intendendosi il trasferimento della normativa a livello secondario», proprio perché al momento dell’adozione del decreto ministeriale non vi era più alcuna norma primaria che disciplinasse il CTFVN.

Neppure potrebbe lamentarsi, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, una violazione della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici. La «mera definizione della composizione del comitato in questione», infatti, può essere rimessa alla competenza del ministero, poiché quelli contemplati dalla disposizione censurata sono uffici facoltativi «di natura tecnico-settoriale e solo eventualmente consultiva, che non hanno potere di amministrazione attiva né capacità di adottare atti a rilevanza esterna»; tanto che essi, proprio perché non necessari e, dunque, non coperti dalla riserva di legge di cui all’art. 97 Cost., «ben potrebbero essere istitu[i]ti per mezzo del solo potere organizzativo che è immanente ad ogni Ministero».

4.− In prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura ha depositato una memoria, con la quale ha insistito affinché le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili o non fondate.

4.1.− L’interveniente, dopo aver ribadito che l’art. 8 della legge n. 157 del 1992 sarebbe stato già implicitamente abrogato dall’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, osserva come il CTFVN, «organo tecnico con funzione meramente consultiva e non di amministrazione attiva», abbia operato soltanto tra il 2009, anno della sua costituzione con il d.P.C.m. 18 giugno 2009, e il 2014. Dell’avvenuta abrogazione implicita dell’art. 8 della legge n. 157 del 1992 ne avrebbe dato conto, rileva l’Avvocatura generale dello Stato, già lo stesso giudice rimettente, sicché viene ribadita l’incoerenza del ragionamento sotteso alle questioni sollevate, non essendosi verificata alcuna delegificazione, neppure nella veste di cui all’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

Richiamata la genesi e la ratio della delegificazione in materia di organizzazione dei ministeri, il Presidente del Consiglio dei ministri rileva come, nel caso di specie, non sia in questione «l’organizzazione in senso proprio del Governo, né del Ministero»: ciò perché il CTFVN «è un organo meramente tecnico-consultivo, aggiuntivo, che non svolge amministrazione attiva, che adotta eventualmente solo atti di natura programmatica, strumenti di lavoro, approfondimenti tecnico-scientifici, utile ma non indispensabile», composto da soggetti che non sono dipendenti del ministero, i quali non ricevono alcun compenso.

A differenza dei regolamenti adottati sulla base del richiamato art. 17, comma 4-bis, il decreto ministeriale che ha ricostituito il CTFVN non ha inciso sull’organizzazione del Ministero e pertanto non deve considerarsi un regolamento frutto di delegificazione, ma soltanto «uno strumento per ricostituire un semplice organo consultivo la cui utilità è stata, nel tempo, considerata e rivalutata e sulla funzionalità del quale il Ministro ha ritenuto – nel 2023 – di voler puntare nuovamente». Quello adottato sulla base della disposizione censurata sarebbe, dunque, un «decreto di natura non regolamentare» legittimamente previsto dalla legge.

Ribaditi gli argomenti in ordine al rispetto della riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, l’Avvocatura generale dello Stato osserva, inoltre, come il CTFVN dovrebbe considerarsi tra i «nuovi organismi con apposita missione» previsti dalla disposizione censurata, in quanto esso era stato implicitamente abrogato nel 2012.

4.2.− Non fondati, infine, sarebbero anche i dubbi di legittimità costituzionale in ordine al raggio di azione conferito al Ministro dalla disposizione censurata, in quanto il relativo potere è limitato, oltre che dai princìpi generali, dalle finalità del «migliore perseguimento dell’azione amministrativa e [del]la più efficiente gestione delle risorse finanziarie».

Il rimettente precisa, inoltre, che il decreto ministeriale ha nominato componenti del CTFVN i rappresentanti delle associazioni più rappresentative, specificando peraltro che, alla scadenza del primo biennio, sarebbe stata valutata la «opportunità di realizzare una rotazione dei componenti delle Associazioni Nazionali Venatorie».

Richiamando anche l’ordinanza n. 299 del 2001 di questa Corte, l’interveniente osserva che ARCI caccia rimane comunque rappresentata, perché potrà veicolare le proprie istanze attraverso il rappresentante di altra associazione. Anche il TAR Lazio, con la sentenza di primo grado impugnata dinanzi al Consiglio di Stato, avrebbe riconosciuto che non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio di rappresentatività, ma una scelta, con la riduzione del numero dei rappresentanti, volta a garantire il miglior funzionamento e la maggior snellezza operativa del CTFVN: scelta che sarebbe stata apprezzata da altre associazioni venatorie.

Considerato in diritto

5.− Il Consiglio di Stato, sezione sesta, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 47 del 2026), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 Cost. – dell’art. 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, il quale attribuisce al Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il potere, tra le altre cose, di rivedere e modificare, con proprio decreto, la composizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il medesimo Ministero.

Il giudice a quo ritiene che la disposizione censurata abbia consentito una delegificazione con un atto del Ministro, invece che con regolamento del Governo come previsto dall’art. 17, commi 2 e 3, della legge n. 400 del 1988, sulla base di una «assoluta genericità dei criteri di delega della norma di delegificazione»: il che determinerebbe la violazione degli artt. 70, 76, 97 e 113 Cost.

Ritiene violati, inoltre, anche gli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Cost., perché la disposizione censurata affiderebbe al Ministro «spazio illimitato» nella ricostituzione degli organi del Ministero, comprendendovi la possibilità di sopprimere rappresentanti di intere categorie di soggetti nonché di disciplinarne la composizione e modificarne la finalità, così provocando uno sproporzionato sacrificio dei princìpi costituzionali di rappresentatività, proporzionalità e parità di trattamento tra le associazioni.

6.− Questa Corte ha già rilevato che «elemento comune alle diverse forme di delegificazione possibili nel nostro ordinamento è senz’altro costituito dal trasferimento della funzione normativa (su materie e attività determinate) dalla sede legislativa ad altra sede. Il predetto trasferimento, necessariamente operato con legge, determina che un soggetto, un organo, diverso da quello cui spetta ordinariamente l’esercizio della funzione legislativa, abbia la facoltà di regolare una determinata materia, adottando una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla legge» (sentenza n. 130 del 2016). Ciò risponde all’esigenza, avvertita dal legislatore, «di contrastare la precedente tendenza a irrigidire nella forma della legge anche profili di minore impatto sulla vita delle istituzioni e della comunità» (sentenza n. 138 del 2023), attraendo pertanto questi ultimi alle forme e alle garanzie della fonte secondaria «sulla base del presupposto che essa abbia una migliore capacità di evolvere a seconda delle necessità, e permetta a sua volta una immediata tutela presso le giurisdizioni comuni» (ancora sentenza n. 138 del 2023).

Se obiettivo della delegificazione in senso stretto è, dunque, non l’eliminazione della disciplina di una determinata materia, ma il suo trasferimento dalla sede legislativa a quella regolamentare, deve considerarsi elemento tipico dei procedimenti delegificatori la «identità temporale tra effetto abrogativo ed entrata in vigore del regolamento» (sentenza n. 130 del 2016), non a caso previsto dall’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Si è dinanzi a una delegificazione, pertanto, «solo quando (in materia non coperta da riserva assoluta di legge) un atto legislativo preveda che l’effetto abrogativo di disposizioni di legge sia collegato temporalmente alla successiva emanazione di un regolamento» (sentenza n. 297 del 2012): la legge che autorizza la delegificazione, infatti, «non priva della loro forza le leggi che saranno sostituite dai regolamenti, ma ne predetermina l’abrogazione» (ancora sentenza n. 130 del 2016), che avverrà solo e soltanto se verrà adottato ed entrerà in vigore l’atto regolamentare (in questi stessi termini, anche sentenze n. 192 del 2024, n. 99 del 2018, n. 200 del 2009 e n. 378 del 2004).

7.− Ciò premesso, le prime questioni – sollevate in riferimento agli artt. 70, 76, 97 e 113 Cost. – sono inammissibili per l’erroneo presupposto da cui muovono, ovvero che la disposizione censurata abbia autorizzato una delegificazione.

7.1.− La legge n. 157 del 1992 disponeva all’art. 8 l’istituzione del CTFVN, cui erano conferiti «compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione» della medesima legge n. 157 (comma 3). Lo stesso art. 8 dettava la composizione del Comitato (comma 1), prevedendo che questo fosse costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 2) e che venisse rinnovato ogni cinque anni (comma 4).

Il Comitato risulta essere stato costituito soltanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2009.

Nel frattempo, l’art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, aveva previsto, al fine del contenimento delle spese (comma 1), un meccanismo per il progressivo riordino di commissioni, comitati e organismi operanti presso le amministrazioni statali, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture (comma 2), altresì consentendo di prorogare organismi valutati di perdurante attualità (comma 2-bis).

Il di poco successivo art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ulteriormente disciplinato, in senso restrittivo, la proroga di detti organismi, in modo da «realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandat[e] nell’ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni» (comma 1).

Successivamente, l’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, ha sostanzialmente portato a compimento la complessiva opera di riordino avviata (almeno) nel 2006, disponendo che «[a] decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano».

In applicazione di tale dato normativo il CTFVN, alla scadenza del 18 giugno 2014 del mandato quinquennale dell’organismo costituito con il d.P.C.m. 18 giugno 2009, non è stato rinnovato.

In questo quadro è intervenuta la disposizione censurata, la quale prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste «provvede, con proprio decreto, […] alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il suddetto Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne altresì la composizione, di trasformarne le finalità e le funzioni, di istituire nuovi organismi con apposita missione, di accorpare ovvero sopprimere quelli reputati non utili o funzionali per il migliore perseguimento dell’azione amministrativa e la più efficiente gestione delle risorse finanziarie e, quanto agli organi degli enti, di revocare eventualmente gli incarichi conferiti».

Dopo aver inserito, con la già citata direttiva del 20 gennaio 2023, la “ricostituzione” del CTFVN tra le priorità politiche e gli obiettivi strategici e strutturali dell’azione amministrativa, il MASAF ha adottato, il 22 maggio 2023, il decreto di nuova istituzione di detto Comitato, prevedendone una composizione diversa da quella di cui all’art. 8 della legge n. 157 del 1992 (art. 1, comma 1), ma rinviando la nomina dei componenti a un successivo decreto (art. 1, comma 2). Al CTFVN sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l’applicazione della legge n. 157 del 1992 (art. 2). Il decreto, inoltre, espressamente prevede che ai componenti «non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominati» (art. 4).

Con successivo decreto del 1° agosto 2023 il MASAF ha poi provveduto alla nomina dei componenti del CTFVN.

7.2.− Alla luce del quadro normativo tratteggiato, deve escludersi che, per quel che concerne il CTFVN, la disposizione censurata abbia autorizzato una delegificazione. Deve ritenersi, infatti, che l’art. 8 della legge n. 157 del 1992 – regolante l’istituzione, la composizione e il funzionamento del CTFVN – fosse stato implicitamente abrogato già dall’art. 12, comma 20, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, il quale, come si è visto, ha trasferito le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla loro scadenza, ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operavano; scadenza che, per quel che concerne il CTFVN istituito dalla legge n. 157 del 1992, si è verificata nel giugno 2014.

Ne consegue che, quando il legislatore ha adottato il censurato art. 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, nessuna disposizione primaria regolava (più) l’esistenza del CTFVN, la sua composizione, le relative funzioni. Non sussiste, pertanto, il primo degli elementi tipici della delegificazione – ovvero, la vigenza di norme di legge di cui sia predeterminabile l’abrogazione, a far data dalla successiva adozione delle norme regolamentari – con il che viene meno il presupposto ermeneutico da cui muove il giudice rimettente e con esso, dunque, la possibilità stessa di verificare se la disposizione censurata, che non reca alcuna delegificazione, violi i parametri costituzionali evocati.

Una volta escluso che la disposizione censurata possa atteggiarsi, in relazione al CTFVN, quale «“norma di e sulla delegificazione”» (sentenza n. 130 del 2016), deve ritenersi che i decreti che hanno istituito e composto il (nuovo) CTFVN siano espressione di esercizio di potere normativo (nei termini già chiariti da Consiglio di Stato, adunanza generale, pareri 7 dicembre 1989, n. 126, n. 127 e n. 131) riconducibile all’art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, conferito dal medesimo art. 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022. Si è, dunque, dinanzi a un tipico caso di sistema di normazione «a cascata» (Consiglio di Stato, adunanza generale, parere 21 novembre 1991, n. 141), composto da atti-fonte di natura necessariamente omogenea, in cui l’ordine normativo risulta progressivamente costituito dalla normativa primaria e da quella secondaria dalla prima prevista a completamento della fattispecie che innova l’ordinamento. La disposizione censurata, infatti, nell’ambito di una più ampia rivalutazione della scelta compiuta dal legislatore del 2012 in ordine al trasferimento agli uffici del Ministero di funzioni prima affidate a organismi collegiali, espressamente autorizza il Ministro, «[a]l fine di razionalizzare la spesa, semplificare gli adempimenti e incrementare l’efficienza nell’erogazione delle misure di sostegno finanziario», anche a «istituire nuovi organismi con apposita missione».

8.− Inammissibili, per insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza, sono anche le ulteriori questioni, sollevate in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 97 e 117 Cost.

Il Consiglio di Stato, infatti, al riguardo si limita ad affermare che l’art. 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 dà «spazio illimitato al Ministro» e che, essendosi «in concreto» verificata l’eliminazione di rappresentanti di intere associazioni venatorie nazionali, essa provoca uno «sproporzionato sacrificio dei principi costituzionali di rappresentatività, proporzionalità e parità espressi dai parametri costituzionali invocati». In tal modo, la motivazione, quando non del tutto assente in relazione a taluni di detti parametri costituzionali, è apodittica e generica, in quanto non illustra adeguatamente le ragioni dell’asserita illegittimità costituzionale, come invece è richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le moltissime, sentenze n. 51 del 2026, n. 160, n. 72, n. 45 e n. 5 del 2025, n. 184, n. 128 e n. 112 del 2024).

La motivazione sul punto è tanto più insufficiente ove si consideri, inoltre, che essa afferma che la scelta legislativa si sarebbe tradotta «in concreto» nell’eliminazione di rappresentanti di intere associazioni venatorie nazionali. Con ciò il Consiglio di Stato sembra alludere alla circostanza che l’asseritamente sproporzionato sacrificio dei princìpi costituzionali evocati sia stato determinato non già dalla disposizione censurata, ma, semmai, dal cattivo esercizio del potere regolamentare conferito al Ministro: in tal caso, tuttavia, il relativo sindacato di legittimità è rimesso alla cognizione del giudice amministrativo.

9.− In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato devono essere dichiarate tutte inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA