ORDINANZA N. 15
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7 agosto 2025, depositato in cancelleria l’8 agosto 2025, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026 il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella;
deliberato nella camera di consiglio del 26 gennaio 2026.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 7 agosto 2025 e depositato l’8 agosto 2025, iscritto al n. 29 reg. ric. del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 42, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2025, n. 6 (Riforma Abitare 2025), che, dopo il primo periodo del comma 1 dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 maggio 1995, n. 12 (Disciplina dell’affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per le ferie), aveva aggiunto il seguente periodo: «L’attività deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività»;
che, a seguito della modifica, l’art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 12 del 1995 era formulato nei termini seguenti: «È soggetto alle disposizioni della presente legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di otto camere o cinque appartamenti ammobiliati per comune, ubicati in edifici non classificati come beni strumentali. L’attività deve essere esercitata nello stesso edificio in cui è registrata la residenza della persona o la sede legale dell’impresa esercente l’attività»;
che il secondo periodo dell’art. 1, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 12 del 1995 è stato poi «soppresso» dall’art. 6, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni);
che il citato art. 42, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 6 del 2025 è stato impugnato per contrasto con: a) l’art. 8, numeri 5), 6) e 20), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in quanto non regolerebbe le materie dell’urbanistica, della tutela del paesaggio e del turismo; b) l’art. 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in quanto limiterebbe «fortemente la possibilità per i (soli) proprietari di immobili della Provincia autonoma di Bolzano di godere appieno del proprio diritto dominicale»; c) gli artt. 3 e 42 Cost., in quanto determinerebbe «una limitazione irragionevole, sproporzionata e sostanzialmente ingiustificata del diritto del proprietario»; d) gli artt. 3 e 41 Cost., per violazione del principio di eguaglianza e lesione della libertà di iniziativa economica privata; e) gli artt. 11, 41 e 117 Cost., gli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in quanto il «vincolo localizzativo assoluto» restringerebbe irragionevolmente l’accesso all’attività economica;
che la Provincia autonoma di Bolzano si è costituita in giudizio con atto depositato il 15 settembre 2025, deducendo la manifesta inammissibilità e/o non fondatezza di tutte le censure;
che il 7 ottobre 2025 l’Associazione Host + Host ha depositato un’opinione scritta ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che tale opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 3 dicembre 2025.
Considerato che, con atto depositato il 30 dicembre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2025, rilevando che la norma impugnata era stata soppressa dall’art. 6, comma 2, della citata legge prov. Bolzano n. 12 del 2025 e la Provincia autonoma di Bolzano aveva comunicato di non aver dato ad essa attuazione, nel periodo di vigenza;
che la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia, su conforme deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2025, n. 1136, con atto depositato il 2 gennaio 2026;
che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito determina l’estinzione del processo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA