Sentenza  146/2026 (ECLI:IT:COST:2026:146) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  BUSCEMA
Camera di Consiglio del 22/06/2026;    Decisione  del 22/06/2026
Deposito de˙l 23/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 189, c. 6°, e 224, c. 3°, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285.
Massime: 
Atti decisi: ord. 262/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 146

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Ancona, nel procedimento vertente tra A. S. e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona, con ordinanza del 1° dicembre 2025, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Il Giudice di pace di Ancona, con ordinanza del 1° dicembre 2025, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) «nella parte in cui non prevedono che, in caso di estinzione del reato correlato alla violazione dell’art. 189 del codice della strada per esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, il Prefetto riduca della metà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida».

Il rimettente è investito dell’opposizione avverso l’ordinanza emessa dalla Prefettura-UTG di Ancona ex art. 224, comma l, cod. strada, con la quale veniva disposta la sospensione della patente di guida intestata al ricorrente, per la durata di undici mesi, decorrenti dalla data di avvenuta notifica del provvedimento prefettizio. Il provvedimento impugnato fa séguito a una precedente ordinanza della Prefettura-UTG di Ancona con la quale la medesima patente era stata sospesa provvisoriamente per la durata di un mese. Al ricorrente veniva notificato il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Ancona con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 189, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 e irrogata la pena pecuniaria di euro 4.500,00.

Il ricorrente proponeva istanza ai sensi dell’art. 459, comma 1-ter, del codice di procedura penale, chiedendo – ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) – la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il Giudice per le indagini preliminari, ritenuta ammissibile la richiesta, concedeva il termine per il deposito del relativo programma predisposto dall’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna e ritualmente versato in atti.

Con provvedimento del 3 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari disponeva la conversione della pena detentiva in sessanta giorni di lavoro di pubblica utilità. Con successivo provvedimento del 30 luglio 2024 il medesimo GIP dichiarava eseguita la pena sostitutiva ed estinto ogni effetto penale del reato contestato nel decreto penale di condanna. Il rimettente riferisce che, nonostante l’intervenuta estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, la Prefettura adottava il provvedimento di sospensione della patente di guida, applicando il minimo edittale previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, senza prevedere alcuna riduzione connessa all’accertato percorso riparativo del ricorrente.

Quest’ultimo ha, quindi, sollevato il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992 nella parte in cui – diversamente da quanto previsto per la guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 9-bis, cod. strada) – non consente alcuna riduzione della durata della sospensione della patente all’esito positivo di lavori di pubblica utilità o messa alla prova.

1.1.– Il giudice rimettente ritiene che la questione sia rilevante in quanto l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni consentirebbe l’applicazione del criterio riduttivo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, incidendo direttamente sulla legittimità del provvedimento prefettizio impugnato. In caso contrario, si renderebbe applicabile la disciplina vigente, caratterizzata dall’assenza di qualsiasi possibilità di graduazione della misura, con esiti incompatibili con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

1.2.– La questione di legittimità costituzionale sarebbe non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione e all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

1.2.1.– Gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada violerebbero innanzitutto l’art. 3 Cost. determinando una disparità di trattamento.

Sul punto viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 163 del 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, cod. strada nella parte in cui non prevede la riduzione della sospensione della patente in caso di estinzione del reato ex art. 186 cod. strada (Guida sotto l’influenza dell’alcool) per esito positivo della messa alla prova, ed è stato ritenuto «manifestamente irragionevole» che il predetto beneficio, previsto per i lavori di pubblica utilità, non fosse riconosciuto anche per la suddetta messa alla prova.

Secondo il rimettente, il principio enunciato nella predetta sentenza – necessità di coerenza tra sanzione penale e sanzione amministrativa integrativa – sarebbe applicabile anche alla fattispecie in esame. Infatti, nell’art. 186 cod. strada il legislatore collega la riduzione della sanzione amministrativa all’esito positivo dei lavori di pubblica utilità e della messa alla prova; nell’art. 189 cod. strada, pur essendo previsto, sempre secondo il giudice a quo, un identico meccanismo di estinzione del reato per lavori di pubblica utilità o per messa alla prova, mancherebbe del tutto la previsione di una riduzione della sospensione amministrativa, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere attività riparatorie identiche. Situazioni omogenee – quali l’estrema vicinanza tra i reati ex art. 186 e ex art. 189 cod. strada, nella logica della sicurezza stradale, e l’identità del beneficio penale estintivo – riceverebbero trattamenti del tutto diversi senza adeguata giustificazione normativa.

1.2.2.– Le disposizioni censurate violerebbero altresì gli artt. 27, terzo comma, e 2 Cost. con riguardo alla funzione rieducativa della pena e alla valorizzazione della condotta riparatoria.

L’estinzione del reato per svolgimento dei lavori di pubblica utilità o per messa alla prova attesterebbe l’avvenuto pieno recupero sociale del soggetto mentre l’automatica applicazione della sanzione amministrativa nel minimo edittale vanificherebbe gli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo, introducendo una forma di “ultrattività” punitiva non più giustificata dall’interesse pubblico, essendo già stato conseguito il fine di prevenzione generale e speciale. Inoltre, tale meccanismo si porrebbe in contrasto con il principio di proporzione e gradualità del sistema sanzionatorio.

1.2.3.– Infine, il rimettente lamenta la violazione dei principi sovranazionali di cui all’art. 49 CDFUE e in particolare del principio di proporzionalità della sanzione – tanto penale quanto amministrativa – affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò in quanto la disciplina censurata imporrebbe una sospensione fissa, insensibile all’estinzione del reato e al comportamento riparatorio, risultando potenzialmente sproporzionata.

Considerato in diritto

2.– Il Giudice di pace del tribunale di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 262 del 2025), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, terzo comma, Cost. nonché all’art. 49 CDFUE, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione del reato a seguito di esito positivo dei lavori di pubblica utilità o della messa alla prova, che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia ridotta della metà, sul modello di quanto previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale.

2.1.– Quanto alla rilevanza, il rimettente evidenzia che l’eventuale accoglimento delle censure consentirebbe l’applicazione del criterio riduttivo della metà, incidendo direttamente sul provvedimento prefettizio impugnato nel giudizio principale.

3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che gli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada violerebbero, innanzitutto, l’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento. Sul punto il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte n. 163 del 2022, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 3, cod. strada nella parte in cui non prevedeva, per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la riduzione della sospensione della patente in caso di estinzione per esito positivo della messa alla prova.

Secondo il rimettente, pur essendo previsto per il reato oggi all’esame lo stesso meccanismo di estinzione stabilito per il reato ex art. 186 cod. strada, mancherebbe, tuttavia, la previsione di una riduzione della sospensione amministrativa, con conseguente disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere attività riparatorie identiche.

4.– Sarebbero violati, altresì, gli artt. 2 e 27, terzo comma, Cost. con riguardo alla funzione rieducativa della pena e alla valorizzazione della condotta riparatoria.

Ad avviso del rimettente, l’estinzione del reato a seguito dello svolgimento di lavori di pubblica utilità o per messa alla prova attesterebbe l’intervenuto recupero sociale del soggetto; tuttavia, l’automatica applicazione, nel minimo edittale, della sanzione amministrativa vanificherebbe gli effetti rieducativi già realizzati dal percorso riparativo, dal che discenderebbe il contrasto delle disposizioni censurate con il principio di proporzionalità del sistema sanzionatorio.

5.– Infine, il giudice a quo deduce la violazione dei principi sovranazionali di cui all’art. 49 CDFUE e, in particolare, del principio di proporzionalità della sanzione affermato dalla Corte di giustizia UE, in quanto la disciplina censurata imporrebbe una sospensione della patente di misura fissa, a prescindere dall’eventuale estinzione del reato per esito positivo delle sanzioni sostitutive.

6.– Venendo all’esame delle singole questioni, occorre preliminarmente rilevare d’ufficio che la censura sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. è inammissibile per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. La violazione del parametro costituzionale risulta, infatti, apoditticamente prospettata dal rimettente senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le disposizioni censurate integrerebbero una violazione di detto parametro costituzionale (in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 54 del 2026).

7.– Parimenti inammissibile è la censura afferente all’asserita violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 49 CDFUE, perché il giudice a quo non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere la disposizione censurata nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea (sentenza n. 73 del 2026).

8.– Ai fini dell’esame nel merito, è utile richiamare il contenuto delle disposizioni censurate.

L’art. 189, comma 6, cod. strada stabilisce che «[c]hiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti».

L’art. 224, comma 3, cod. strada stabilisce, per quanto di interesse, che «[n]el caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria».

9.– Nel merito, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. non sono fondate.

9.1.– Occorre, innanzitutto, rammentare il costante orientamento di questa Corte secondo il quale rientra nella discrezionalità del legislatore l’individuazione delle sanzioni amministrative e dell’estensione degli istituti premiali: è stato, infatti, affermato che compete al legislatore un’ampia discrezionalità nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo (sentenza n. 194 del 2023); che la discrezionalità legislativa nelle scelte relative all’an e al quantum delle sanzioni amministrative incontra il limite della manifesta irragionevolezza (sentenze n. 266 del 2022, n. 62 del 2021 e n. 115 del 2019) e che l’esercizio di detta discrezionalità può essere sindacato, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, solo ove si traduca in scelte, appunto, manifestamente irragionevoli o sproporzionate (ex plurimis, sentenze n. 212 e n. 115 del 2019).

Nel caso di specie, tuttavia, come si vedrà a seguito dell’esame dei singoli parametri evocati, deve escludersi che la discrezionalità del legislatore si sia tradotta in una normativa manifestamente irragionevole e sproporzionata.

9.2.– Con specifico riferimento alla dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non può essere condiviso l’assunto del rimettente, il quale – richiamando quale tertium comparationis l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada – prospetta una distinzione manifestamente irragionevole tra fattispecie che assume analoghe e omogenee, tale da valicare il confine dell’arbitrarietà, e vorrebbe estendere il meccanismo premiale previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza che non abbia cagionato un incidente stradale al reato di inadempimento dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone; ciò sebbene il suddetto istituto premiale sia espressamente confinato dal legislatore, anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza, ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente, quand’anche senza danno alle persone e nonostante l’inottemperanza all’obbligo di fermarsi costituisca reato più grave.

L’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, indicato dal rimettente quale tertium comparationis, introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), dispone che: «[a]l di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo [ossia: se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale] la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita […] con quella del lavoro di pubblica utilità […]. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente».

Il rimettente richiama impropriamente il suddetto effetto estintivo del reato – derivante dall’aver scontato, con esito positivo, la pena sostitutiva – previsto per la contravvenzione di cui all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada ma non per il delitto di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada.

Si tratta di un elemento differenziale fondamentale, che denota un atteggiamento più rigoroso del legislatore nei confronti della condotta di fuga dopo l’incidente rispetto alla guida in stato di ebbrezza che non abbia provocato un incidente stradale e dimostra, quindi, la non idoneità dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada a essere assunto come valido tertium comparationis.

Altrettanto impropriamente il giudice a quo richiama la sentenza di questa Corte n. 163 del 2022. Si trattava, infatti, in quel caso di equiparare – quanto alla riduzione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida ed esclusivamente in relazione al delitto di guida in stato di ebbrezza che non avesse provocato un incidente – il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada e la messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.

Questa Corte ha evidenziato che i predetti istituti si connotano entrambi per la funzione premiale della pena sostitutiva – il cui positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato – nonché per l’omogeneità delle situazioni poste a raffronto in quanto tutti e due gli istituti consistono in una prestazione di attività non retribuita in favore della collettività (ex plurimis, sentenza n. 76 del 2019).

Nell’equiparare il lavoro di pubblica utilità e la messa alla prova, a fronte della medesima conseguenza dell’estinzione del reato, operanti in una ottica premiale questa Corte ha, comunque, escluso il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale.

Sul punto, è utile rilevare che la Corte di cassazione – sempre in tema di guida in stato di ebbrezza – ha affermato che è «condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità [l’]aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli» (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 12 marzo-4 aprile 2025, n. 13150).

Dunque, mentre la sussistenza di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell’utente della strada costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, lo stesso non può dirsi per il reato di guida in stato ebbrezza, nel quale l’incidente stradale è solo una circostanza aggravante che, tra l’altro, esclude l’applicazione degli istituti del lavoro di pubblica utilità e della messa alla prova, impedendo, conseguentemente, anche la riduzione della metà della sanzione amministrativa.

Ulteriori presupposti per la configurazione del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada sono l’aver provocato, con l’incidente stradale, un danno alle persone e il non aver ottemperato all’obbligo di fermarsi. L’elemento materiale del reato, usualmente indicato come “fuga”, «consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento così da impedire o anche solo da ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente» (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 9 dicembre 2021-14 marzo 2022, n. 8431).

Quanto all’elemento soggettivo del medesimo reato, è richiesto il dolo, il quale deve investire l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse (Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 15 febbraio-16 giugno 2023, n. 26012).

Laddove, poi, dall’incidente derivi effettivamente un esito lesivo per l’incolumità individuale o, persino, per la vita delle persone coinvolte, vengono in rilievo le fattispecie di reato poste dal codice penale a tutela di tali beni (sentenza n. 195 del 2023).

La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo l’incidente assume uno speciale disvalore in quanto esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti (ancora sentenza n. 195 del 2023). Ciò comporta che, nella valutazione della proporzionalità in relazione alle disposizioni censurate, non può ritenersi che esse sconfinino nell’ambito della manifesta irragionevolezza.

Il differente trattamento previsto per i due reati, quello di guida in stato di ebbrezza e quello di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, si giustifica, altresì, in relazione alla evidente minore gravità del primo rispetto al secondo che può evincersi – oltre che da quanto sopra evidenziato – anche da una pluralità di elementi. Il primo reato rientra nella categoria delle contravvenzioni e il secondo in quella dei delitti. Il primo è punito sia a titolo di dolo che di colpa, mentre il secondo è punito solo a titolo di dolo (e quindi in quest’ultimo caso sono selezionate le sole condotte soggettivamente più gravi). Inoltre, il primo reato presuppone che non vi sia stato un incidente stradale (infatti se vi è un incidente il beneficio è espressamente escluso e il sospetto di illegittimità costituzionale di tale esclusione è stato dichiarato manifestamente infondato da questa Corte con l’ordinanza n. 247 del 2013), mentre l’incidente stradale con danno alle persone costituisce uno dei presupposti del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada; la cornice edittale detentiva del primo reato (da sei mesi a un anno) è più mite rispetto a quella del secondo (da sei mesi a tre anni). Infine, il primo è un reato di pericolo presunto, essendo punito il solo fatto di essersi messi alla guida in stato di ebbrezza (sentenza n. 194 del 2023), mentre il secondo è un reato di pericolo concretamente idoneo a produrre eventi lesivi (Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 22 settembre-22 novembre 2021, n. 42744) in cui il soggetto agente, «per quanto necessariamente consapevole che la sua condotta correlata al sinistro è idonea a recare danno alle persone, […] decide di abbandonare il luogo dell’incidente, accettando di farlo, peraltro, sotto un “velo di ignoranza” quanto alle conseguenze prodotte dalla propria azione e amplificando il pericolo per l’incolumità fisica e la vita delle altre persone coinvolte» (sentenza n. 195 del 2023)

L’istituto premiale della riduzione della sanzione amministrativa della metà, che si vorrebbe estendere al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada, inoltre, lungi dal costituire un principio generale con attitudine potenzialmente espansiva, è espressamente confinato dal legislatore – anche nell’ambito dello stesso reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli casi in cui tale stato non abbia provocato un incidente (in tal senso, sentenze n. 163 del 2022, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015).

Le considerazioni fin qui svolte portano a concludere che la scelta legislativa censurata – oltre a non essere irragionevole – neppure è lesiva dell’art. 3 Cost. per il profilo della disparità di trattamento.

9.3.– Quanto alla censura sollevata in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost. con riguardo al principio della finalità rieducativa della pena, questa Corte (sentenza n. 212 del 2019) ha affermato che tale principio si riferisce alla sola responsabilità penale e non anche a quella amministrativa. Più specificamente, l’estensione alle sanzioni amministrative dei principi in materia di responsabilità penale è stata esclusa con riguardo alla finalità rieducativa prevista dal terzo comma del suddetto art. 27 Cost., ritenuta connessa alla pena in senso stretto, in quanto «privativa, o quanto meno limitativa, della libertà personale» (sentenza n. 112 del 2019).

Nel caso di specie, la sanzione sostitutiva penale e quella amministrativa assumono compiti ben distinti e indipendenti l’uno dall’altro, spiegando la prima una funzione tipicamente punitiva (in questo senso, sentenza n. 75 del 2020), mentre la seconda ha una funzione spiccatamente preventiva (sentenza n. 148 del 2022), cosicché non può affermarsi che l’aver scontato la sanzione sostitutiva penale possa incidere su quella amministrativa, rendendo il soggetto meritevole di una riduzione della durata di quest’ultima.

In questi termini, deve dunque escludersi la violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.

10.– In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, cod. strada, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., vanno dichiarate non fondate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all’art. 2 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dal Giudice di pace di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 189, comma 6, e 224, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice di pace di Ancona, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale