SENTENZA N. 144
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12 gennaio 2026, depositato in cancelleria il successivo 13 gennaio 2026, iscritto al n. 1 del registro ricorsi 2026 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;
udito nell’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;
uditi l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocata Floriana Isola per la Regione autonoma Sardegna;
deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso depositato il 13 gennaio 2026 e iscritto al n. 1 reg. ric. del 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».
La disposizione impugnata introduce, dopo il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis, il quale prevede che la Regione, mediante regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, individui direttive per la corretta applicazione della disciplina relativa agli impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra quelle qualificate come idonee. La medesima disposizione stabilisce che, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione, ancorché presentate prima dell’entrata in vigore della legge, e che non possono essere presentate nuove istanze di autorizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee, fatta eccezione per quelle finalizzate all’autoconsumo o al servizio di comunità energetiche.
Secondo il ricorrente, tale disciplina determinerebbe una sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da fonti rinnovabili nelle aree non idonee, con le sole eccezioni espressamente contemplate dalla disposizione, incidendo sia sui procedimenti in corso, sia su quelli futuri, e subordinando la ripresa dell’attività amministrativa all’adozione di un atto regolamentare regionale.
1.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», e segnatamente dall’art. 20, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili» – ora: «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio» –, che vieta l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
Secondo il ricorrente sarebbero violati altresì gli artt. 3 e 4, lettera e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonché l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per l’introduzione di una disciplina in contrasto con principi espressi dal legislatore statale nella richiamata normativa.
La legge regionale impugnata interverrebbe in un ambito nel quale la Regione autonoma Sardegna è titolare, ai sensi dell’art. 4, lettera e), dello statuto speciale, di competenza legislativa nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica»; tale competenza legislativa sarebbe, tuttavia, sottoposta ai limiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 dello stesso statuto, ossia al rispetto della Costituzione, dei principi dell’ordinamento giuridico dello Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei principi stabiliti dalla legislazione statale.
La disposizione regionale impugnata comporterebbe una sospensione automatica e generalizzata dell’azione amministrativa sui procedimenti autorizzativi, operante non già come ordinaria disciplina del procedimento o come modulazione caso per caso, ma come un vero e proprio arresto ex lege dell’iter autorizzatorio per un’intera categoria di interventi, in attesa dell’adozione di un atto di secondo grado regionale.
La scelta regionale, così congegnata, inciderebbe direttamente sui regimi amministrativi relativi alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, che lo Stato, con la sua legislazione di indirizzo avrebbe, invece, conformato in senso uniforme su tutto il territorio nazionale in ragione della rilevanza unitaria della materia energetica e degli obiettivi di politica energetica europei gravanti sull’ordinamento statale nel suo complesso.
In particolare, la legislazione statale di settore – nel delineare il quadro dei regimi amministrativi e dei criteri che governano l’individuazione delle aree e l’iter autorizzatorio degli impianti da fonti rinnovabili – esprime principi vincolanti per le regioni. In questo senso, assumerebbe rilievo, quale parametro interposto, il principio affermato dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, secondo cui, nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi.
La disposizione regionale impugnata si porrebbe in contrasto con il predetto principio, dal momento che, esplicitamente, introduce una sospensione dei procedimenti autorizzativi «sino all’emanazione di un regolamento regionale, e dunque proprio nel periodo in cui la disciplina statale esige continuità procedimentale e uniformità dei regimi amministrativi, impedendo che l’iter autorizzatorio venga bloccato per effetto di scelte unilaterali regionali».
La disciplina regionale non si limiterebbe, dunque, a modulare l’esercizio della funzione amministrativa secondo criteri procedimentali, ma inciderebbe, arrestando, tendenzialmente sine die, l’iter autorizzatorio, con la conseguenza che all’amministrazione sarebbe impedito l’esercizio di ogni potere di valutazione sulla concreta autorizzabilità dell’impianto sito in area non idonea e dunque eludendo il principio di continuità voluto dal legislatore statale nelle fasi transitorie.
Né varrebbe a escludere l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata la previsione di un termine di novanta giorni per l’adozione del regolamento: il divieto regionale opererebbe difatti immediatamente e automaticamente, senza alcuna valutazione individuale, e senza che la legge regionale preveda meccanismi idonei a neutralizzare gli effetti della sospensione in caso di mancato rispetto del termine, così che l’arresto procedimentale si configurerebbe come effetto legale pieno e autosufficiente.
La disciplina regionale, peraltro, si collocherebbe in un contesto nel quale questa Corte ha già scrutinato misure regionali aventi analoga struttura di blocco generalizzato dei procedimenti autorizzativi di impianti FER. In particolare il ricorrente richiama la sentenza n. 28 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali) che aveva introdotto un meccanismo di sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER, collegandone la ripresa all’adozione di una futura disciplina regionale sulle aree idonee, nonché la sentenza n. 184 del 2025 che ha chiarito il significato e la funzione della nozione di “aree idonee” affermando che la qualificazione di un’area come idonea non costituisce una condizione esclusiva o preclusiva per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma definisce uno strumento di accelerazione dei procedimenti autorizzativi, attraverso l’applicazione di iter procedimentali semplificati e più rapidi, coerenti con gli obiettivi assunti in sede europea.
Evidenzia l’Avvocatura generale che questa Corte ha, altresì, precisato che le aree non qualificate come idonee non sono, per ciò solo, sottratte alla possibilità di ospitare impianti da fonti rinnovabili, restando pienamente accessibili mediante i procedimenti autorizzativi ordinari, nel rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali previste dall’ordinamento. Tale impostazione escluderebbe letture restrittive idonee a determinare effetti di blocco o di paralisi generalizzata dello sviluppo del settore al di fuori di perimetri predeterminati.
La disposizione impugnata riprodurrebbe, nella sostanza, lo stesso meccanismo già dichiarato costituzionalmente illegittimo, non dunque una regolazione del procedimento secondo canoni di ragionevole istruttoria e ponderazione caso per caso, ma una sospensione generalizzata e automatica in attesa di una fonte secondaria regionale. Inoltre, sospendendo i procedimenti in atto e impedendo l’esame di nuove domande sino all’emanazione del regolamento, di fatto, disegnerebbe un quadro di governo del territorio e della produzione di energia da impianti FER in cui, nelle aree non idonee, non sarebbe possibile l’installazione di alcun impianto.
Tutto ciò contrasterebbe sia con la normativa quadro statale, sia con la giurisprudenza costituzionale che fissano principi incompatibili con quelli perseguiti dalla normativa della Regione autonoma Sardegna.
Ne conseguirebbe l’eccedenza dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025 dalle competenze del legislatore sardo, di cui agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, con violazione dei limiti statutari e l’invasione della sfera competenziale statale, per contrasto con la normativa interposta di cui all’art. 20, comma 6, del d.lgs n. 119 del 2021, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», anche in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene altresì violato l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento.
La disposizione regionale, stabilendo che, nelle more dell’adozione di un regolamento, non possa essere dato corso alle istanze di autorizzazione relative agli impianti FER ricadenti nelle aree non incluse tra quelle idonee e che non possano essere presentate nuove istanze, fatte salve alcune limitate ipotesi, introdurrebbe un criterio di “blocco” procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza prevedere alcun criterio di differenziazione in relazione alle possibili situazioni delle procedure autorizzatorie coinvolte. La sospensione si applicherebbe, infatti, indistintamente, a procedimenti in fase iniziale e a procedimenti già istruiti o prossimi alla conclusione, a prescindere dallo stato di avanzamento dell’iter amministrativo, dall’entità degli investimenti già sostenuti o dalla concreta incidenza territoriale degli impianti progettati.
In tal modo, la legge regionale equiparerebbe situazioni oggettivamente eterogenee, trattandole in modo identico senza una ragionevole giustificazione, in violazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost.
L’irragionevolezza della disciplina emergerebbe, altresì, dalla scelta di subordinare la ripresa dell’attività procedimentale all’adozione di un regolamento regionale, senza prevedere strumenti idonei a garantire la proporzionalità degli effetti prodotti nel periodo transitorio. Il legislatore regionale avrebbe, così, introdotto una misura di carattere eccezionale senza correlare la sospensione generalizzata a una valutazione puntuale delle singole fattispecie o a criteri selettivi che consentano di distinguere tra interventi con diverso impatto e diversa rilevanza.
La disposizione censurata determinerebbe, inoltre, una disparità di trattamento tra operatori economici che si trovano in condizioni sostanzialmente analoghe, ma che sarebbero diversamente incisi dalla sospensione in ragione di fattori del tutto casuali, quali il momento di presentazione dell’istanza o lo stato procedimentale raggiunto alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina regionale, in tal modo, attribuirebbe un rilievo decisivo a elementi meramente temporali, non sorretti da alcuna ratio giustificatrice coerente con le finalità dichiarate della legge. In altri termini, la disposizione regionale produrrebbe esiti disomogenei all’interno dello stesso procedimento amministrativo, determinando trattamenti differenziati non in ragione delle caratteristiche dell’intervento, ma in funzione di circostanze meramente casuali e in alcun modo governabili dall’amministrazione.
1.3.– Il ricorrente deduce, altresì, la violazione dell’art. 41 Cost., in quanto introdurrebbe una limitazione ingiustificata e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La previsione inciderebbe in via diretta sull’esercizio di attività economiche riconducibili a un settore strategico, precludendo in via automatica e indifferenziata l’accesso al mercato e la realizzazione di iniziative imprenditoriali che, in base alla normativa vigente, sarebbero altrimenti consentite e sottoposte a valutazione caso per caso.
La compressione della libertà di iniziativa economica, peraltro, non sarebbe accompagnata da un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico perseguito e gli interessi privati incisi, né sarebbe sorretta da criteri selettivi o graduati idonei a circoscriverne l’impatto.
La sospensione disposta dalla legge regionale opererebbe, infatti, senza che sia prevista una verifica in concreto dell’effettiva compatibilità degli interventi progettati, o che sia effettuata una ponderazione dell’incidenza delle singole iniziative sull’assetto territoriale o ambientale. La scelta legislativa si risolverebbe, così, in un divieto temporaneo solo nominalmente, non essendo previsto alcun meccanismo alternativo nell’ipotesi di mancata adozione del regolamento regionale entro i termini stabiliti dalla disposizione impugnata, e generalizzato, prescindendo da qualunque valutazione sostanziale delle singole attività economiche e impedendone radicalmente l’avvio o la prosecuzione.
Ad avviso del ricorrente, la previsione di un termine per l’adozione del regolamento regionale non sarebbe, di per sé, idonea a rendere proporzionata la misura. Durante il periodo transitorio, infatti, l’attività economica resterebbe integralmente preclusa per un’intera categoria di operatori, senza che la legge introduca meccanismi di salvaguardia, di gradualità o di compensazione idonei a contenere gli effetti della sospensione. La libertà di iniziativa economica risulterebbe, così, sacrificata in modo eccessivo, e comunque non ragionevole, rispetto alle finalità perseguite.
1.4.– Infine, è lamentata la violazione dell’art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, per l’introduzione di una paralisi procedimentale priva di adeguati strumenti di governo e di garanzia.
La disposizione regionale impugnata comprometterebbe il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa, introducendo una disciplina che determina un arresto generalizzato dei procedimenti autorizzativi senza predisporre strumenti idonei a garantirne la gestione ordinata ed efficiente. Essa inciderebbe direttamente sull’organizzazione e sul funzionamento dell’amministrazione, impedendo agli uffici competenti di esercitare le proprie funzioni secondo criteri di continuità, efficienza e responsabilità, con conseguente compromissione della certezza dell’azione amministrativa e della sua capacità di perseguire in modo efficace l’interesse pubblico tracciato nelle linee generali dalla legislazione statale.
La legge regionale condizionerebbe, dunque, l’operatività dell’esercizio della funzione amministrativa a un evento futuro e incerto, con il rischio di trasformare l’inerzia regolamentare in un fattore strutturale di disfunzione dell’azione amministrativa. La mancata adozione del regolamento potrebbe, peraltro, risolversi, di fatto, in un divieto assoluto di installazione di impianti FER nelle aree non idonee compromettendo, in via definitiva, il principio stabilito dal legislatore statale in base al quale la qualificazione di un’area come non idonea non può assumere il significato assoluto di area in cui non è possibile l’installazione di impianti.
La disciplina impugnata determinerebbe, inoltre, un effetto di disorganizzazione sistemica, in quanto priverebbe l’amministrazione di ogni margine di valutazione e di gestione attiva dei procedimenti, trasformando una funzione amministrativa ordinaria in una mera attesa dell’adozione di una fonte regolamentare. L’azione amministrativa, quindi, verrebbe sospesa in via generalizzata, in contrasto con i principi di buon andamento e di effettività di cui all’art. 97 Cost.
2.– Si è costituita in giudizio la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o non fondate.
2.1.– La Regione eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto difetterebbe la piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri e il contenuto dell’atto introduttivo. In particolare, secondo la resistente, la delibera di impugnazione avrebbe richiamato, quali parametri interposti, i principi desumibili dal decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, mentre il ricorso individuerebbe, quale unico parametro interposto, l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 che è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, prima della notificazione del ricorso statale. Ciò comporterebbe, ad avviso della Regione, l’inammissibilità delle censure, tanto più che il contenuto della disposizione abrogata non sarebbe stato riprodotto nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
Inoltre, il divieto di moratorie previsto dall’abrogato art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 operava soltanto nelle more dell’individuazione delle aree idonee; tale fase sarebbe però già venuta meno, sia per effetto della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sia per effetto del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che, con l’art. 2, comma 1, lettera h), ha inserito nel d.lgs. n. 190 del 2024 gli artt. 11-bis e 11-ter.
2.2.– Nel merito, la Regione sostiene la non fondatezza delle censure.
2.2.1.– Quanto al primo motivo di ricorso, osserva la difesa regionale che la disposizione statale indicata quale parametro interposto (art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021), come anticipato, è stata abrogata dal predetto art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, entrato in vigore il 22 novembre 2025, ossia appena 16 giorni dopo la disposizione regionale impugnata e, comunque, prima della data di notifica del ricorso.
L’ipotizzato contrasto tra la legge regionale e il parametro interposto, ad avviso della Regione autonoma Sardegna, non sarebbe, pertanto, più sussistente.
Osserva la Regione che il divieto di moratorie previsto dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 era espressamente configurato come misura transitoria, destinata a operare fino all’individuazione delle aree idonee. Poiché tale individuazione è intervenuta sia ad opera della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sia, successivamente, mediante il d.l. n. 175 del 2025, come convertito, che ha introdotto nel d.lgs. n. 190 del 2024 gli artt. 11-bis e 11-ter, il relativo ambito temporale di efficacia doveva considerarsi già esaurito prima della sua formale abrogazione.
Ad avviso della difesa regionale, nel caso in esame, la misura sospensiva prevista dalla disposizione impugnata non investirebbe indiscriminatamente l’intero territorio regionale, ma opererebbe unicamente con riferimento agli impianti FER da realizzarsi in aree non qualificate come idonee. Rimarrebbe, pertanto, impregiudicata la prosecuzione dei procedimenti relativi agli impianti localizzati nelle aree idonee, nonché l’attuazione dei progetti già autorizzati. In tale prospettiva, non sarebbe condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui la disposizione impugnata determinerebbe una paralisi generalizzata dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Parimenti, non potrebbe sostenersi che essa introduca un divieto assoluto e permanente di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee, trattandosi invece di una misura circoscritta, funzionalmente connessa alle esigenze di governo del territorio e di pianificazione energetica regionale e destinata a operare entro limiti oggettivi e temporalmente definiti. Non sarebbe, altresì, dimostrata la circostanza che la sospensione possa incidere sui target nazionali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e ciò sia in ragione della sua durata limitata, sia perché la sospensione non riguarderebbe le aree idonee.
La disposizione regionale risponderebbe, invece, a un’esigenza di uniformità della disciplina procedimentale autorizzatoria in un momento caratterizzato dalla successione di diversi interventi normativi concernenti gli impianti FER, nonché da diversi approdi giurisprudenziali. In detto mutevole contesto, la disposizione regionale in esame mirerebbe a evitare che i luoghi interessati alla realizzazione degli impianti FER possano risultare profondamente mutati, vanificando le attività pianificatorie, di buon governo del territorio, di puntuale e corretta istruttoria delle istanze.
Secondo la resistente, il legislatore sardo avrebbe, peraltro, operato nell’esercizio della competenza legislativa ai sensi dell’art. 3, lettera f), dello statuto speciale in materia edilizia e urbanistica, materia che comprenderebbe anche quella paesaggistica, sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo in forza del cosiddetto “principio del parallelismo” di cui all’art. 6 dello statuto speciale (sul punto la Regione richiama la sentenza di questa Corte n. 51 del 2006).
Detta potestà legislativa – lungi dal consistere nella sola redazione di piani paesaggistici – sarebbe stata obliterata dal ricorrente attraverso il richiamo alla competenza legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» la quale, tuttavia, non potrebbe neutralizzare la competenza regionale di cui all’art. 3, lettera f), dello statuto di autonomia.
2.2.2.– In riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, la Regione autonoma Sardegna sostiene che, nei procedimenti complessi articolati per fasi, come nel caso in esame, lo ius superveniens possa legittimamente incidere sulle fasi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, senza che la presentazione dell’istanza valga a cristallizzare il quadro normativo previgente. Richiama, in proposito, il principio tempus regit actionem (è citata la sentenza di questa Corte n. 184 del 2025). Secondo la resistente, sarebbe fisiologico che procedimenti di lunga durata subiscano variazioni di disciplina nel corso del loro svolgimento, senza che ciò possa comportare la violazione del principio di eguaglianza o del legittimo affidamento.
La Regione osserva, inoltre, che gli operatori che abbiano presentato istanze nello stesso momento per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione della medesima tipologia di impianto incorrerebbero nei medesimi effetti sospensivi, mentre eventuali differenze dipenderebbero dalla diversa situazione di fatto esistente al momento dell’entrata in vigore della legge regionale.
La sospensione prevista dalla disposizione impugnata sarebbe poi caratterizzata da temporaneità e avrebbe, come ratio, l’esigenza di garantire uniformità e certezza procedimentale in un momento di evoluzione normativa, evitando il rischio di avviare e/o proseguire procedimenti autorizzativi il cui presupposto normativo possa mutare entro poco tempo, in tal modo salvaguardando anche l’affidamento del privato. La disposizione costituirebbe, infatti, uno strumento prudenziale a vantaggio degli operatori economici proponenti che, in questo modo, non si troverebbero davanti al rischio di coltivare un procedimento autorizzatorio nell’incertezza del contesto normativo di riferimento.
2.2.3.– Quanto al terzo motivo del ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 41 Cost., la Regione richiama le argomentazioni già svolte per le altre censure e ribadisce che la disposizione in esame non sarebbe applicabile agli interventi che ricadono nelle aree idonee e neppure agli impianti il cui procedimento autorizzatorio si sia già concluso. Sostiene che la libertà di iniziativa economica privata non ha carattere assoluto in quanto incontra, tra i propri limiti, la tutela dell’ambiente; il legislatore regionale, nel dettare la disposizione impugnata, avrebbe tenuto conto dell’elevato impatto che alcune tipologie di impianti FER possono produrre sul territorio e della necessità di provvedere alla tutela del suolo, coerentemente con i principi di precauzione e prevenzione di cui all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
La Regione richiama, inoltre, il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, ritenendolo indicativo di una rinnovata centralità della tutela del capitale naturale, della biodiversità e del patrimonio ambientale, e sostiene che l’esigenza di agevolare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili debba coordinarsi con quella, parimenti rilevante sul piano costituzionale, di assicurare il rispetto del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, ai sensi dell’art. 9 Cost.
2.2.4.– Con riguardo al quarto motivo del ricorso, con il quale si assume la violazione dell’art. 97 Cost., la resistente ribadisce la ratio giustificatrice della disposizione regionale e ne afferma la conformità ai principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Osserva che, in assenza di tale normativa, l’amministrazione correrebbe il rischio di svolgere istruttorie complesse che potrebbero rivelarsi inutili, in ragione della definizione del nuovo regime amministrativo e delle ulteriori scelte normative, anche da parte del legislatore regionale, in adeguamento al d.l. n. 175 del 2025, come convertito, e al decreto legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118».
3.– Con memoria depositata il 19 maggio 2026, l’Avvocatura generale dello Stato ha contestato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione, sostenendone la non fondatezza e insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.
Considerato in diritto
4.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 1 del 2026), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.
La disposizione prevede: «1. All’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi), sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: […] b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7 bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee. In attesa del regolamento di cui al periodo precedente non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze finalizzate all’autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica.”».
4.1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, in primo luogo, la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e, segnatamente, dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta l’introduzione di moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzativi nelle more dell’individuazione delle aree idonee.
La disposizione regionale impugnata, introducendo una sospensione automatica e generalizzata dell’attività procedimentale finalizzata all’autorizzazione per la realizzazione di impianti FER nelle aree non qualificate come idonee, si porrebbe in contrasto con i predetti principi, invadendo l’ambito riservato alla disciplina statale. Sarebbero violati pure i limiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 dello statuto speciale nell’esercizio della competenza statutaria nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (art. 4, lettera e).
4.2.– La disposizione impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 3 Cost. sotto il profilo dell’irragionevolezza e della disparità di trattamento, in quanto la sospensione opererebbe indistintamente su tutte le istanze relative alle aree non incluse tra quelle idonee, senza alcuna considerazione dello stato dei procedimenti, dell’entità degli investimenti già sostenuti o delle caratteristiche degli interventi, determinando un trattamento uniforme di situazioni eterogenee.
4.3.– Il ricorrente deduce, poi, la violazione dell’art. 41 Cost., ritenendo che la disposizione impugnata comporti una compressione ingiustificata e sproporzionata della libertà di iniziativa economica privata, in quanto precluderebbe nelle predette aree, in via generalizzata, l’avvio o la prosecuzione di attività economiche nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, senza prevedere forme di bilanciamento o valutazioni caso per caso.
4.4.– Sarebbe violato, infine, l’art. 97 Cost., in quanto la disposizione in esame determinerebbe una paralisi dell’azione amministrativa, impedendo agli uffici competenti di esercitare le loro funzioni secondo criteri di continuità, efficienza e imparzialità, e subordinando la ripresa dell’attività a un atto regolamentare futuro e incerto, senza adeguati meccanismi di garanzia.
5.– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione autonoma Sardegna.
5.1.– La difesa regionale eccepisce, innanzitutto, l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza tra la deliberazione del Consiglio dei ministri e il contenuto dell’atto introduttivo. In particolare, la delibera che ha disposto l’impugnazione avrebbe richiamato, quali parametri interposti, i principi desumibili dal d.l. n. 175 del 2025, come convertito, mentre il ricorso indicherebbe, quale unico parametro interposto, l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, senza alcuna menzione del predetto decreto-legge.
L’eccezione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la deliberazione del Consiglio dei ministri e il successivo ricorso devono presentare una sostanziale corrispondenza, quanto all’oggetto dell’impugnazione, ai parametri costituzionali evocati e al nucleo essenziale delle censure prospettate, senza che, tuttavia, sia richiesta una perfetta identità letterale o una assoluta sovrapponibilità tra il contenuto della deliberazione e quello dell’atto introduttivo (sentenze n. 13 del 2026 e n. 188 del 2025).
La deliberazione governativa costituisce, infatti, l’atto politico-amministrativo di autorizzazione all’impugnazione, mentre il ricorso rappresenta la sede tecnica di sviluppo e articolazione delle censure. Ne consegue che eventuali differenze integrative o precisazioni argomentative contenute nel ricorso non determinano, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione purché non alterino il thema decidendum né introducano questioni del tutto nuove ed estranee alla deliberazione autorizzativa.
Nel caso di specie, tale sostanziale corrispondenza deve ritenersi sussistente, in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri individua chiaramente, quale oggetto dell’impugnazione, la sospensione generalizzata dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti FER e richiama il contrasto della disciplina regionale con i principi fondamentali della materia «energia» e con la disciplina statale uniforme del settore.
Il ricorso, pur individuando nell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 il parametro interposto maggiormente pertinente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, non altera il nucleo sostanziale delle censure, né introduce un tema di impugnazione nuovo o estraneo alla deliberazione del Consiglio dei ministri. Il riferimento contenuto in quest’ultima al d.l. n. 175 del 2025, come convertito, e alle modifiche apportate al d.lgs. n. 190 del 2024 si inserisce, infatti, nel medesimo contesto normativo di disciplina delle aree idonee e del procedimento autorizzatorio degli impianti da fonti energetiche rinnovabili, risultando strettamente connesso alla denunciata violazione dei principi fondamentali della materia. Ne consegue che il mancato richiamo espresso, nell’atto introduttivo del giudizio, al predetto decreto-legge non determina alcuna discontinuità sostanziale rispetto alla deliberazione autorizzativa, atteso che il ricorso si limita a sviluppare e precisare la medesima censura già oggetto della decisione governativa, mediante l’individuazione di uno specifico parametro interposto ritenuto più adeguato a sorreggerla.
5.2.– La resistente eccepisce, altresì, che il parametro interposto evocato nel ricorso, ossia l’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lettera q), del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, ed evidenzia che tale abrogazione è intervenuta prima della notificazione del ricorso statale. Ciò determinerebbe l’inammissibilità delle censure per inesistenza del parametro interposto.
La Regione autonoma Sardegna deduce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il divieto di moratorie previsto dall’abrogato art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 abbia avuto valore precettivo soltanto nelle more dell’individuazione delle aree idonee; tale fase sarebbe però già venuta meno per effetto sia della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sia del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, con la conseguenza che l’intervallo temporale di operatività del divieto statale si sarebbe concluso ancor prima della sua abrogazione.
Sul punto deve osservarsi, anzitutto, che l’abrogazione dell’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021 da parte del d.l. n. 175 del 2025, come convertito, è successiva all’adozione della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025.
Va, infatti, evidenziato che, ai fini dell’ammissibilità delle questioni, rileva la circostanza che la disposizione evocata quale parametro interposto fosse vigente ed efficace al momento dell’adozione della normativa regionale impugnata.
La sopravvenuta abrogazione della disposizione evocata quale parametro interposto non determina l’inammissibilità delle questioni, permanendo la necessità di scrutinare la legittimità costituzionale della disciplina regionale impugnata con riguardo al contesto ordinamentale vigente al momento della sua adozione e ai suoi effetti.
Nel caso di specie non può ritenersi che l’evoluzione del quadro normativo abbia determinato il venir meno dell’oggetto del giudizio, atteso che le modifiche sopravvenute richiamate dalla resistente non sono idonee a elidere retroattivamente il parametro evocato, né a privare di rilevanza la verifica della conformità costituzionale della normativa regionale impugnata nel contesto in cui essa è stata emanata. Le questioni di legittimità costituzionale della disposizione regionale vanno, difatti, scrutinate in riferimento alla ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione autonoma Sardegna nel perimetro definito dalla sentenza di questa Corte n. 28 del 2025.
6.– Al fine dell’esame del merito delle questioni, è opportuno ricordare che l’Unione europea, in adesione al Protocollo di Kyoto, adottato l’11 dicembre 1997 sulla base della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120, ha individuato la transizione energetica come uno dei pilastri della politica ambientale e della politica di sviluppo economico.
La strategia di promozione delle fonti di energia rinnovabile è stata dapprima realizzata, per quanto qui interessa, con la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, abrogata dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e a sua volta abrogata dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la quale ha dato nuovo impulso alla predetta strategia, anche a seguito delle modifiche da ultimo apportate tramite direttiva (UE) 2023/2413, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), con l’art. 1 ha poi stabilito l’obiettivo vincolante della neutralità climatica nell’Unione entro il 2050, nonché, entro il 2030, la riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990. Ancora in seguito, il regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ha introdotto ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell’Unione nel breve termine.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di favorire l’uso dell’energia da fonti rinnovabili fissati a livello europeo sino al 2030, l’Italia ha dapprima approvato il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), successivamente modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).
In questo contesto si è inserito il d.lgs. n. 199 del 2021, adottato nell’esercizio di «un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente» e concorrenti, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», nonché «in attuazione della direttiva 2018/2001/UE» (sentenza n. 28 del 2025; così anche la sentenza n. 127 del 2026).
Più di recente, il d.lgs. n. 190 del 2024 è intervenuto a riordinare la complessa disciplina della materia. Una delle novità più significative introdotte dal predetto decreto è senza dubbio il recepimento, all’art. 3, del principio eurounitario di prevalenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e delle opere anche infrastrutturali a essi connesse.
7.– Questa Corte ha più volte esaminato l’evoluzione della disciplina, internazionale, europea e nazionale, in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, ponendo in evidenza come essa sia orientata a favorire la diffusione di tali fonti di energia rinnovabile attraverso procedure autorizzatorie semplificate e strumenti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di transizione energetica assunti a livello sovranazionale e interno.
In proposito, va richiamata la sentenza n. 275 del 2012, nella quale è stato evidenziato che «la normativa comunitaria promuove, da oltre un decennio, il maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili, espressamente collegandolo alla necessità di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, e dunque anche al rispetto del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in una prospettiva di modifica radicale della politica energetica dell’Unione».
È stato poi affermato che: «[l]a possibilità di prevedere limiti alla facoltà di autorizzare l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili […] si pone […] in aperto contrasto […] con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’obiettivo di garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, perseguito sia dalla direttiva 2009/28/CE, e già prima da quella 2001/77/CE, sia dalla direttiva 2018/2001/UE» e che «[s]imile finalità, riflessa nella disciplina dettata dalle citate direttive in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze, viene chiaramente esplicitata dalla direttiva 2018/2001/UE. Ivi si evidenzia che il “maggiore ricorso all’energia da fonti rinnovabili o all’energia rinnovabile costituisce una parte importante [delle] misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare gli impegni dell’Unione nel quadro dell’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici, a seguito della 21a Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (‘accordo di Parigi’)” (considerando n. 2)», concludendo nel senso che «[o]ccorre […] ribadire […] la necessità di garantire la “massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili” (sentenza n. 286 del 2019 e, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 221, n. 216 e n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011) “nel comune intento ‘di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra’ (sentenza n. 275 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 46 del 2021, n. 237 del 2020, n. 148 del 2019 e n. 85 del 2012), onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici (sentenza n. 77 del 2022)” (sentenze n. 216 e n. 121 del 2022)» (sentenza n. 27 del 2023).
8.– Così ricostruiti i tratti della normativa di riferimento, risultano fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, promosse in riferimento agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.
La disposizione regionale impugnata introduce, dopo il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis che, da un lato, demanda a un regolamento regionale – da adottarsi entro novanta giorni – la definizione di direttive concernenti la corretta applicazione della disciplina degli impianti FER ricadenti in aree non incluse tra quelle idonee; dall’altro, stabilisce che, nelle more dell’adozione del regolamento, non possa darsi corso alle istanze autorizzative già presentate, relative a tali aree, né possano essere presentate nuove domande, fatta eccezione per quelle finalizzate all’autoconsumo o alle esigenze delle comunità energetiche.
Questa Corte ha già affermato (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025) che la transizione energetica costituisce un obiettivo di rilievo nazionale ed europeo, il quale non determina, però, l’integrale assorbimento delle competenze regionali in materia urbanistica, paesaggistica e di governo del territorio. Per tale profilo, sono stati, infatti, valorizzati il ruolo della pianificazione territoriale regionale e la particolare posizione costituzionale delle autonomie speciali, riconoscendo alle regioni la possibilità di incidere sulla localizzazione degli impianti FER mediante strumenti conformativi e pianificatori. Questa Corte, tuttavia, ha chiarito come tali competenze non possano tradursi in moratorie generalizzate incompatibili con i principi fondamentali della materia né compromettere la continuità del sistema autorizzativo nazionale degli impianti FER.
8.1.– Più precisamente, l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025 è adottato nell’esercizio della competenza statutaria nella materia «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» attribuita alla competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna dall’art. 4, lettera e), dello statuto speciale. Tale competenza legislativa, come già rilevato, incontra i limiti derivanti dagli stessi artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia, in base ai quali la potestà legislativa della Regione autonoma, nelle materie ivi espressamente indicate, è esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 3) e «nei limiti […] dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 4).
Il d.lgs. n. 199 del 2021 – come affermato nella sentenza n. 28 del 2025 – è stato adottato nell’esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.) e concorrenti «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. La sua finalità, come detto, è quella di «accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili» e raggiungere gli «obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030», «conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima» (art. 1, rispettivamente commi 1, 2 e 3).
L’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, nel disporre che «non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze», si pone in contrasto con i principi fondamentali che disciplinano la materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», desumibili dal d.lgs. n. 199 del 2021 e, in particolare, dall’art. 20, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
Quest’ultimo, attuativo della direttiva 2018/2001/UE e coerente con gli obiettivi fissati dal regolamento 2021/1119/UE, vieta, infatti, l’introduzione di misure di sospensione o di moratoria suscettibili di ostacolare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili perseguiti dall’ordinamento europeo e nazionale.
La disposizione regionale impugnata, che preclude la prosecuzione dei procedimenti autorizzativi già avviati e la presentazione di nuove istanze nelle aree non ricomprese tra quelle qualificate come idonee, si risolve, nella sostanza, in una misura di carattere moratorio incompatibile con il quadro normativo statale di riferimento.
Questa Corte ha già affermato che i principi desumibili dalla disciplina statale di attuazione degli obblighi eurounitari in materia di energie rinnovabili integrano principi fondamentali della materia energetica e, in quanto tali, vincolano anche le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, comprese quelle statutarie concernenti la produzione dell’energia (sentenze n. 184 e n. 28 del 2025).
La disposizione impugnata eccede, pertanto, i limiti delle competenze legislative riconosciute alla Regione autonoma Sardegna dagli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili di matrice eurounitaria, recepito nel nostro ordinamento dall’art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 199 del 2021, richiamato quale norma interposta. Da tale contrasto discende l’illegittimità costituzionale della disposizione regionale impugnata.
Non assume rilievo, in senso contrario, la circostanza, valorizzata dalla Regione autonoma Sardegna, che la sospensione dei procedimenti autorizzativi già avviati e il divieto di presentazione di nuove istanze abbiano carattere temporalmente limitato, essendo destinati a operare «in attesa del regolamento» volto a individuare le direttive per la corretta applicazione della disciplina concernente la realizzazione degli impianti FER. Né assume rilievo che tali misure riguardino esclusivamente gli impianti ricadenti in aree non comprese tra quelle qualificate come idonee. Tali elementi, infatti, non sono idonei a escludere il contrasto con i principi fondamentali della materia desumibili dalla legislazione statale di attuazione degli obblighi eurounitari.
9.– Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della ragionevolezza e della disparità di trattamento, perché la sospensione delle istanze di autorizzazione opererebbe indistintamente su procedimenti collocati in fasi profondamente differenti, senza considerare lo stato dell’istruttoria, gli investimenti effettuati o il diverso grado di affidamento maturato dagli operatori economici, senza adeguata giustificazione e senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti.
La questione è fondata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che possono determinare un pericolo di disparità di trattamento deve essere «“valutata in relazione al loro specifico contenuto” [...] e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenze n. 182 del 2017 e n. 270 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 275 e n. 85 del 2013)» (sentenza n. 49 del 2021).
Come già precisato, la disposizione regionale si traduce in un impedimento che blocca, in modo non ragionevole, tutte le istanze di autorizzazione per la realizzazione di impianti FER sulle aree non incluse tra quelle idonee già presentate e impedisce, per le stesse aree, la presentazione di nuove richieste.
Questa Corte ha già chiarito che la qualificazione di non idoneità delle aree all’installazione di impianti FER «non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico» (sentenza n. 134 del 2025); pertanto, la Regione autonoma Sardegna non può ostacolare la realizzazione di tali impianti sul proprio territorio, poiché ciò è in palese contrasto con l’esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse che, come già ricordato, è «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).
La disposizione impugnata introduce una misura sospensiva che opera in modo automatico e generalizzato, senza prevedere alcun criterio di graduazione o differenziazione in relazione ai diversi stadi dei procedimenti autorizzativi già pendenti. Essa colpisce indistintamente tutte le istanze relative a impianti FER ricadenti in aree non qualificate come idonee, indipendentemente dal livello di avanzamento dell’istruttoria e preclude, in via preventiva e indiscriminata, la presentazione di nuove domande. Una simile disciplina si rivela intrinsecamente irragionevole, in quanto realizza un arresto procedimentale generalizzato non sorretto da criteri idonei a modulare l’incidenza della misura sulle diverse situazioni coinvolte.
Al contempo – come già evidenziato ai precedenti punti 7 e 9 – essa determina un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili perseguiti dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2021/1119/UE, senza che tale compressione risulti sorretta da una adeguata e ragionevole giustificazione.
10.– Da quanto precede discende il superamento dei limiti di competenza legislativa di cui agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e la violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall’art. 3 Cost.; conseguentemente, l’art. 1, comma 1, lettera b), della legge reg. Sardegna n. 31 del 2025, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.
11.– Sono assorbite le ulteriori censure.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA