SENTENZA N. 140
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche») promossi dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con ordinanze del 2 gennaio 2026, iscritte ai numeri 20, 21, 22 e 56 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 7 e 16, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti gli atti di costituzione di R. A. e altri, M. A. e altri, S. B. e altri, C. A. e altri, G. M., B. A. e altri fuori termine, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 24 giugno 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi gli avvocati Salvatore Pesce per B. A. e per le altre parti costituite, Giacomo Sgobba per R. A. e per le altre parti costituite, Fabrizio Lofoco per G. M., nonché l’avvocata dello Stato Emma Damiani per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con quattro ordinanze di contenuto analogo del 2 gennaio 2026, iscritte ai numeri 20, 21, 22 e 56 del registro ordinanze 2026, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), per violazione degli artt. 3, commi primo e secondo, e 97, secondo comma, della Costituzione.
La norma viene ritenuta costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell’anno successivo in cui è accertata la carenza di organico o, in via di mero subordine, al 2016 (1° gennaio o 31 dicembre)» (ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. del 2026), oppure, sempre in via subordinata, all’«1.1.2017, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95» (ordinanze iscritte ai n. 21 e n. 56 reg. ord. del 2026), oppure parimenti «in subordine, [all’]1.1.2018, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95» (ordinanza iscritta al n. 22 reg. ord. del 2026).
2.– Il Consiglio di Stato riferisce di dover decidere, nei giudizi a quibus, sugli appelli proposti da diversi appartenenti alla Polizia di Stato, avverso le sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio che avevano rigettato le impugnative aventi a oggetto gli atti di inquadramento nel ruolo di vicesovrintendente tecnico, posti in essere dall’amministrazione all’esito dei concorsi interni di promozione, svoltisi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017.
In particolare, i vincitori dei citati concorsi avevano contestato, dinanzi al TAR Lazio, l’avvenuta applicazione di un’anzianità giuridica con decorrenza dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale, come previsto dalla norma censurata, anziché della disciplina di cui all’art. 20-quater, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), che computa l’anzianità giuridica a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate vacanze in organico.
3.– Il Consiglio di Stato, attraverso una formulazione identica nelle quattro ordinanze di rimessione, riferisce di aver respinto, con sentenze non definitive, tutti i motivi di ricorso, a eccezione di quello che censurava il rigetto della richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018.
4.– Nel motivare la rilevanza, il giudice rimettente richiama il testo della citata norma, evidenziando che esso «esclude expressis verbis l’estensione ai vice ispettori con funzioni di polizia [recte: ai vicesovrintendenti tecnici] del “principio dell’annualità” della decorrenza giuridica della nomina (in riferimento al momento della vacatio dei rispettivi posti)».
La disposizione, infatti, – osserva il giudice a quo – prevede testualmente la decorrenza giuridica «dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale». Di conseguenza, il suo tenore letterale, in quanto incompatibile con «la retrodatazione dell’inquadramento dei vincitori dei vari concorsi espletati a cadenza annuale», sarebbe tale «[da] esclude[re] in radice un’eventuale interpretazione costituzionalmente orientata» della disposizione oggetto dell’odierno giudizio.
Il Consiglio di Stato ritiene, pertanto, che le domande formulate dagli appellanti potrebbero essere accolte solo ove la norma censurata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, nei termini sopra richiamati.
5.– Il giudice rimettente procede, di seguito, ad argomentare la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 97, secondo comma, Cost.
5.1.– Con riguardo all’art. 3, primo comma, Cost., evocato per i profili della irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento rispetto a chi viene promosso a vicesovrintendente in base alle procedure ordinarie, il Consiglio di Stato osserva che la differente modalità di concorso per conseguire detta promozione non giustificherebbe la diversa disciplina relativa alla decorrenza dell’anzianità giuridica.
Entrambe le procedure, sia quella ordinaria sia quella regolata dalla norma censurata, risponderebbero alla stessa esigenza di selezionare e di far progredire in carriera il personale più idoneo. L’unica discrepanza riguarderebbe il quomodo dell’accesso, in quanto, mentre in via ordinaria «l’accertamento [sarebbe compiuto] con lo svolgimento del concorso e [del] relativo corso di formazione», in via straordinaria sarebbe consentito alla pubblica amministrazione di procedere a una selezione «tramite un concorso riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico che, nel biennio precedente all’anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono».
Pertanto, secondo il rimettente, il diverso regime della decorrenza degli effetti giuridici nell’entrata in ruolo non sarebbe giustificato e determinerebbe una disparità di trattamento, nonché una «irrazionalità della previsione che fini[rebbe] per sminuire e svilire la stessa ratio dell’istituto in esame».
Il «personale promosso (anche in soprannumero) per concorso interno degli anni 2017/2018/2019» si troverebbe ingiustificatamente «in una posizione in ruolo deteriore rispetto a chi partecipa a successivi concorsi indetti dalla stessa Amministrazione per la medesima qualifica, potendo questi ultimi beneficiare dell’introdotta fictio iuris della retrodatazione ai fini giuridici al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata accertata la carenza di organico». La deteriore posizione in ruolo, nello svolgimento delle medesime funzioni, inciderebbe allora «sia nella progressione successiva (rilevando l’anzianità nel ruolo anche ai fini della progressione verticale nelle ulteriori procedure per accedere ai ruoli più alti), sia nell’applicazione degli ulteriori ordinari istituti amministrativi connessi allo status di dipendente della Polizia dello Stato».
Il Consiglio di Stato ritiene, dunque, «fondata la deduzione degli appellanti che lamentano una mancante progressione di carriera, un mancato affidamento della direzione di uffici, l’inadeguatezza del trattamento economico ed il disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario».
5.2.– Quanto alla violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., il giudice rimettente osserva che «il mantenimento, a fronte della pregressa omogenea disciplina, di una differenza nella decorrenza degli effetti giuridici tra le due ipotesi di promozione alla medesima qualifica superiore, [avrebbe] il potenziale di rappresentare un sostanziale svuotamento dell’istituto in parola e quindi una palese violazione del principio di efficienza, imparzialità e buon andamento della P.A.».
5.3.– A sostegno delle richiamate censure, il Consiglio di Stato rammenta che, con le sentenze n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024 di questa Corte, è stata già accertata la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nell’ambito di questioni reputate simili.
Nel primo caso, è stata ravvisata una violazione dell’art. 3 Cost., per ingiustificata disparità di trattamento e per irragionevolezza intrinseca, rispetto a una disciplina che consentiva lo scavalcamento di vicesovrintendenti della Polizia di Stato, promossi per meriti straordinari (art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»), da parte di altri vincitori delle procedure selettive interne nel medesimo ruolo, per i quali trova applicazione il regime della retroattività giuridica. Alla violazione del principio di eguaglianza è stato, inoltre, correlato un vulnus all’art. 97 Cost., sul presupposto che il trattamento arbitrariamente diverso di situazioni simili contrasta con il «principio di imparzialità, che deve connotare l’azione dell’amministrazione pubblica» (sentenza n. 224 del 2020).
Le medesime considerazioni sono state svolte nella seconda sentenza, sopra richiamata, concernente lo stesso istituto giuridico della promozione per meriti straordinari nell’ambito dell’ordinamento della Polizia Penitenziaria.
6.– Le parti ricorrenti nei quattro processi a quibus si sono costituite nei presenti giudizi; tuttavia, in quello iscritto al n. 20 reg. ord. del 2026, l’atto di costituzione di alcune di loro è stato depositato fuori termine.
Gli atti di costituzione tempestivi, tra loro identici, espongono argomenti a favore dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale.
6.1.– In particolare, in riferimento alle censure di cui all’art. 3 Cost., le difese delle parti si concentrano sulla «profonda e iniqua sperequazione» che la norma censurata avrebbe determinato tra il personale del ruolo tecnico e quello del ruolo ordinario della Polizia di Stato. Prima di tale intervento, infatti, l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici «era disciplinato dal medesimo, favorevole meccanismo della retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina».
La rottura di tale simmetria operata dalla menzionata normativa – si legge negli atti di costituzione – avrebbe «alterato un equilibrio consolidato […] senza una giustificazione che possa dirsi ragionevole o proporzionata rispetto alle finalità dichiarate di riordino delle carriere». Infatti, «la differente modalità di concorso per conseguire la promozione a vicesovrintendente non giustific[herebbe] il mantenimento di una diversa disciplina relativa alla retrodatazione degli effetti giuridici», posto che entrambe le procedure, sia quella ordinaria sia quella straordinaria, risponderebbero «all’esigenza di selezionare e far progredire in carriera il personale più idoneo».
Da ciò deriverebbe «un grave pregiudizio» riconnesso alla «mancata progressione di carriera, al mancato affidamento della direzione di uffici, all’inadeguatezza del trattamento economico e al disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario».
Le difese delle parti, inoltre, evidenziano l’effetto di scavalcamento realizzato dalla nuova disciplina normativa. Il personale del ruolo tecnico, «pur avendo partecipato a concorsi banditi per sanare vacanze organiche risalenti nel tempo», si sarebbe visto superare «da colleghi del ruolo ordinario, spesso anagraficamente più giovani, i quali, pur avendo superato procedure concorsuali successive e relative a vacanze più recenti, hanno beneficiato di una decorrenza giuridica retrodatata di anni».
Lo scavalcamento a favore del personale di Polizia del ruolo ordinario si sarebbe tradotto, secondo le parti, in concrete disfunzioni e in una demotivazione del personale del ruolo tecnico, il che avrebbe minato «la chiarezza della catena di comando», ostacolato «l’attribuzione di incarichi e responsabilità basati sul merito e sull’esperienza» e compromesso «l’efficienza complessiva dell’Amministrazione».
Anche le difese delle parti si soffermano sulle sentenze n. 75 del 2024 e n. 224 del 2020 di questa Corte, che darebbero sostegno alle ragioni dell’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.
6.2.– Infine, a supporto della violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., le parti rilevano che la disciplina censurata costringerebbe la PA a operare in modo «palesemente parziale», in contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità, stante la demotivazione e lo svilimento della ratio stessa degli istituti concorsuali. Un sistema che produce scavalcamenti sarebbe in sé intrinsecamente contrario all’efficienza, frustrando le legittime aspettative del personale e minando il clima di fiducia e di collaborazione interno alla PA.
7.– Nel giudizio iscritto al n. 56 reg. ord. del 2026 si è costituito anche G. M., parte del giudizio a quo nella qualità di controinteressato.
Nell’atto di costituzione la parte precisa che la sua posizione processuale è derivata dalla trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato originariamente notificato e che egli intende far valere un interesse coincidente con quello dei ricorrenti nel giudizio principale, in quanto vincitore del medesimo concorso.
La parte dichiara, dunque, di associarsi alle motivazioni contenute nell’ordinanza di rimessione e insiste per l’accoglimento delle censure sollevate in riferimento all’art. 3 Cost., in quanto l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato, avrebbe introdotto una disciplina irragionevole e ingiustificatamente deteriore sia rispetto a quella stabilita per il ruolo tecnico, al di fuori del peculiare regime previsto dalla norma censurata, sia rispetto a quella prevista per il personale del ruolo ordinario.
Inoltre, caldeggia le ragioni a favore della violazione dell’art. 97 Cost., evidenziando il rischio di sperequazioni e disallineamenti di carriera all’interno del medesimo ruolo, che altererebbero il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa.
8.– È intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, depositando atti di contenuto identico.
8.1.– In via preliminare, viene eccepita l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza, in quanto la retrodatazione dell’anzianità giuridica a un momento antecedente all’assunzione rappresenterebbe una disciplina eccezionale. Pertanto, anche all’esito di un’eventuale sentenza di illegittimità costituzionale ablativa, detta normativa non potrebbe essere applicata in via estensiva o analogica e, dunque, «giammai attribuirebbe de plano agli istanti l’agognato beneficio».
Correlativamente, la difesa statale rileva l’ambiguità delle ordinanze nella prospettazione del petitum, non risultando chiaro se il Consiglio di Stato domandi la mera eliminazione della clausola relativa alla decorrenza giuridica o solleciti un vero e proprio intervento additivo volto a introdurre un diverso criterio di decorrenza.
A fronte di tale incertezza, viene, dunque, ribadita l’inammissibilità delle censure, motivata, con un richiamo alle sentenze di questa Corte n. 250 del 2021 e n. 21 del 2020, e all’ordinanza n. 95 del 2023, sul presupposto che «l’eventuale accoglimento avrebbe il solo effetto di aprire una possibilità futura, senza garantire di per sé l’attribuzione del bene della vita oggetto del giudizio a quo» e dovendosi considerare anche l’assenza di «una norma sostitutiva “a rime obbligate”, [tale da] consent[ire] al giudice rimettente di definire il giudizio in un senso determinato».
8.2.– Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato osserva che l’assunto del Consiglio di Stato, secondo cui la differente natura della procedura selettiva non sarebbe idonea a giustificare un regime deteriore, si tradurrebbe in una «petizione di principio», in quanto, pur venendo riconosciuta la diversità delle fattispecie comparate, non si ammetterebbero «diversità disciplinari».
8.2.1.– In particolare, la difesa statale constata come il concorso straordinario si collochi in un contesto normativo eccezionale e transitorio, con il quale il legislatore, nell’attuare un riordino delle carriere, anche attraverso il riequilibrio delle consistenze organiche, ha consentito l’espletamento di procedure straordinarie. Queste hanno consentito l’accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici mediante un concorso per soli titoli e in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di 1831 unità, tanto da arrivare al superiore numero di 2192 unità, al dichiarato fine di ripianare le vacanze d’organico registratesi nel decennio precedente, dal 2006 al 2016.
Osserva, dunque, che sarebbe stato irragionevole estendere alle tornate selettive in esame il beneficio della retrodatazione, ostandovi la significativa risalenza delle vacanze d’organico da ripianare, da cui sarebbe derivata l’attribuzione di una notevole anzianità fittizia, sproporzionata rispetto a ogni altra procedura selettiva.
8.2.2.– L’Avvocatura dello Stato esclude, inoltre, che possa verificarsi l’effetto di uno scavalcamento dei partecipanti alle selezioni straordinarie da parte di chi prenderà parte a successivi concorsi indetti dalla stessa PA per la medesima qualifica. Non solo, infatti, «[d]opo la conclusione (12.4.2022) dell’ultimo dei tre concorsi straordinari i cui vincitori sono stati nominati con decorrenza 13.7.2022 non è stato bandito alcun concorso (né ordinario, né straordinario) per vice sovrintendente tecnico», ma, anche ove ciò fosse avvenuto e fosse stata applicata la retrodatazione della nomina, tutt’al più si sarebbero potute considerare le carenze di organico al 31 dicembre 2022, con decorrenza della anzianità giuridica dal 1° gennaio 2023.
Tanto basterebbe a differenziare le odierne questioni da quanto deciso con le già citate sentenze n. 224 del 2020 e n. 75 del 2024 di questa Corte.
8.2.3.– A chiusura dei rilievi di merito sulla censura ex art. 3 Cost., l’Avvocatura precisa che la «retrodatazione dell’anzianità ha natura eccezionale e non costituisce un effetto costituzionalmente imposto dall’art. 3 Cost., sicché il legislatore mantiene un ampio margine di discrezionalità nel differenziare il trattamento di categorie collocate in contesti procedimentali distinti, anche in ordine alla decorrenza dell’anzianità, senza essere tenuto a estendere automaticamente a tutte il medesimo meccanismo di favore».
8.2.4.– Infine, con riferimento alla ritenuta violazione dell’art. 97, secondo comma, Cost., la difesa statale nega che la scelta legislativa di computare l’anzianità giuridica della qualifica a decorrere dall’effettivo conseguimento del ruolo possa dirsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento.
Il legislatore, infatti, avrebbe adottato un criterio di computo dell’anzianità fedele alla realtà e avrebbe evitato di attribuire un’anzianità fittizia oltremodo risalente, senza arrecare, al contempo, pregiudizio ai vincitori dei concorsi straordinari, «tale non potendosi intendere l’aspettativa di mero fatto alla fruizione del beneficio della retroattività».
9.– Tutte le parti ricorrenti nei giudizi a quibus e tempestivamente costituite hanno depositato, in prossimità dell’udienza pubblica, memorie di identico tenore.
9.1.– In rito, le memorie contestano le eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare, evidenziano che il rimettente ha individuato con esattezza e senza ambiguità la regola sostitutiva, che consiste nella retrodatazione dell’anzianità giuridica al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata accertata la vacanza di organico, e ha, in tal modo, comprovato la rilevanza delle censure, in quanto l’accoglimento delle questioni risulterebbe decisivo per la definizione dei giudizi principali.
Correlativamente, le parti escludono che il petitum possa ritenersi incerto.
9.2.– Nel merito, quanto al carattere eccezionale del meccanismo della retroattività, che lascerebbe un ampio margine di discrezionalità al legislatore nel differenziare il trattamento di categorie collocate in contesti procedimentali distinti, le parti obiettano che non sarebbe implicata una «questione di discrezionalità “libera”». Si tratterebbe, invece, di «apprezza[re] [la parità di trattamento] in relazione ai diritti e agli interessi costituzionali in gioco», fermo restando il possibile autonomo vaglio in termini di irragionevolezza intrinseca.
Sempre nel merito, le memorie si avvalgono del raffronto esemplificativo tra gli effetti del concorso per sovrintendenti del ruolo ordinario indetto nel 2017 e la posizione dei partecipanti alle selezioni 2017-2019 per sovrintendenti del ruolo tecnico, onde ribadire che il «personale immesso successivamente in qualifica per il percorso ordinario beneficia di un’anzianità giuridica anteriore rispetto ai tecnici già in qualifica, determinando la deteriore posizione in ruolo che lo stesso Consiglio di Stato ha stigmatizzato, con effetti sulle progressioni e sugli istituti connessi allo status».
10.– Da ultimo, anche G. M., parte del giudizio introdotto con l’ordinanza iscritta al n. 56 reg. ord. del 2026, ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
Tale atto si sofferma sulla circostanza che, «[n]el giudizio incidentale davanti alla Corte Costituzionale, sono legittimati a intervenire i soggetti che sono parti del giudizio a quo», e tale sarebbe il ruolo del controinteressato nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
La memoria svolge poi considerazioni in punto di ammissibilità delle questioni del tutto analoghe a quelle sviluppate nelle memorie delle altre parti e, nel merito, ribadisce le ragioni a favore dell’accoglimento.
Considerato in diritto
11.– Con quattro ordinanze di contenuto analogo del 2 gennaio 2026, iscritte ai numeri 20, 21, 22 e 56 reg. ord. del 2026, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018, per violazione degli artt. 3, commi primo e secondo, e 97, secondo comma, Cost.
La norma censurata – nell’ambito di una disciplina concernente la copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vicesovrintendente tecnico della Polizia di Stato, mediante concorsi per titoli riservati al personale con la qualifica di assistente capo tecnico – dispone che i «vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vicesovrintendente tecnico nell’ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale».
Tale disposizione viene ritenuta dal Consiglio di Stato costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede una retrodatazione dell’anzianità giuridica «al 1° gennaio dell’anno successivo in cui è accertata la carenza di organico o, in via di mero subordine, al 2016 (1° gennaio o 31 dicembre)» (ordinanza iscritta al n. 20 reg. ord. del 2026), oppure, sempre in via subordinata, all’«1.1.2017, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95» (ordinanze iscritte ai numeri 21 e 56 reg. ord. del 2026), oppure parimenti «in subordine, [all’]1.1.2018, data finale indicata dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. 29.07.2017, n. 95» (ordinanza iscritta al n. 22 reg. ord. del 2026).
12.– Il Consiglio di Stato, nelle richiamate ordinanze, precisa di avere respinto, con sentenze non definitive, pronunciate nei rispettivi giudizi principali, tutti i motivi di appello, a eccezione di quello che contestava il rigetto della richiesta di sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Dopo aver evidenziato l’impossibilità di sottoporre la norma censurata a un’interpretazione costituzionalmente conforme, stante il suo tenore letterale, il giudice a quo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 97, secondo comma, Cost.
12.1.– Anzitutto, il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato, determini una irragionevolezza intrinseca e una disparità di trattamento tra i vicesovrintendenti tecnici selezionati tramite la procedura straordinaria e chi accede al medesimo ruolo tramite i normali concorsi interni.
Per i primi l’anzianità giuridica decorre, come previsto dalla norma censurata, «dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale», per gli altri, viceversa, dal «1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» (art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982).
Il Consiglio di Stato esclude poi che sussista un ragionevole motivo per differenziare tali ipotesi e, in particolare, che possa rilevare la diversa modalità di conseguimento della medesima promozione, perché entrambe le procedure risponderebbero all’esigenza di selezionare e far progredire in carriera il personale più idoneo.
Pertanto, reputa «fondata la deduzione degli appellanti che lamentano una mancante progressione di carriera, un mancato affidamento della direzione di uffici, l’inadeguatezza del trattamento economico ed il disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario».
12.2.– Il giudice rimettente ravvisa, inoltre, un contrasto con l’art. 97, secondo comma, Cost., osservando che la differente decorrenza degli effetti giuridici nelle due ipotesi di promozione alla medesima qualifica superiore determinerebbe una violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della PA.
13.– In via preliminare, occorre rilevare che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle quattro ordinanze di rimessione, essendo tra loro identiche, devono essere trattate congiuntamente, mediante la riunione dei giudizi.
14.– Deve, inoltre, darsi atto che, con ordinanza letta nell’udienza pubblica del 24 giugno 2026 e allegata alla presente sentenza, è stata dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio di B. A., P. B., S. C., A. C., C. C., L. D.A., A. D.A., C. D.A., C. D.F., F. D.M., G. D.P., C. E., S. G., L. G., P. L., P. L., S. M., L. O., S. P., N. P., F. P., P. P., A. P., D. R., O. R., F. R., A. R., F. R., A. S., M.T. S.E., S. S., M. T. e F. Z., in quanto avvenuta fuori termine e seguita da un’istanza di rimessione in termini, proposta in udienza, del tutto priva di ragioni giustificative.
15.– In rito, occorre, anzitutto, esaminare le due eccezioni di inammissibilità sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
15.1.– Con la prima è stato addotto un difetto di rilevanza, poiché all’esito di un’eventuale sentenza ablativa la disciplina concernente la retrodatazione dell’anzianità giuridica, di natura eccezionale, non potrebbe essere applicata in via estensiva o analogica, sicché «giammai attribuirebbe de plano agli istanti l’agognato beneficio».
15.2.– Con la seconda eccezione la difesa statale ha poi rilevato l’ambiguità delle ordinanze, dalle quali non risulterebbe con chiarezza se il giudice a quo domandi la mera eliminazione della clausola relativa alla decorrenza giuridica o solleciti un intervento additivo vòlto a introdurre un diverso criterio di decorrenza.
16.– Le due eccezioni non sono fondate.
16.1.– Dando priorità, in ordine logico, alla seconda eccezione, si deve constatare che le ordinanze di rimessione non sono affatto ambigue, in quanto, in via principale, richiedono la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui non prevede una retrodatazione al 1° gennaio dell’anno successivo in cui è accertata la carenza di organico». Prospettano, in sostanza, un intervento additivo plasmato sul contenuto dell’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982.
In via subordinata, le ordinanze chiedono poi una retrodatazione alternativa, correlata «alla data finale indicata» dall’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, che fa riferimento ai «posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016».
Vero è che tale soluzione viene variamente calibrata in ciascuna ordinanza: quella iscritta al n. 20 reg. ord. del 2026 indica proprio il 31 dicembre 2016 (posto in alternativa al 1° gennaio di quello stesso anno); le ordinanze iscritte ai numeri 21 e 56 reg. ord. del 2006 adattano il citato parametro alla regola dell’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982 e, pertanto, richiamano il 1° gennaio 2017; infine, l’ordinanza iscritta al n. 22 reg. ord. del 2026 fa riferimento al 1° gennaio 2018.
Nondimeno, in tutte le ordinanze è chiaro l’intento di ottenere una pronuncia additiva, secondo le varie retrodatazioni indicate in via principale o in via subordinata.
Non sussiste, dunque, un’ambiguità del petitum, tanto più che la soluzione prospettata dal giudice a quo non vincola questa Corte la quale, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata (sentenze n. 146 e n. 53 del 2025 e n. 46 del 2024)» (sentenza n. 85 del 2026).
16.2.– Evidenziato, in tal modo, il chiaro intento del rimettente di ottenere una sentenza additiva contenente, nella soluzione prospettata in via principale, un precetto ricalcato sull’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982, cade anche l’eccezione di difetto di rilevanza.
L’eventuale accoglimento delle censure consentirebbe, infatti, al Consiglio di Stato di far conseguire ai ricorrenti la retrodatazione dell’anzianità giuridica richiesta nei giudizi principali.
17.– Esclusa la fondatezza delle due eccezioni in rito, occorre, invece, rilevare d’ufficio l’inammissibilità per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della censura sollevata in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost.
Le ordinanze di rimessione evocano detta disposizione costituzionale senza nulla argomentare al riguardo, sicché l’apodittico richiamo al parametro asseritamente violato deve ritenersi inidoneo – secondo il costante indirizzo di questa Corte – a soddisfare il requisito della motivazione sulla non manifesta infondatezza (da ultimo, sentenze n. 51 del 2026, n. 83, n. 64 e n. 3 del 2024, n. 135 del 2023, nonché ordinanze n. 127 del 2024 e n. 196 del 2023).
18.– Analogo rilievo officioso di inammissibilità deve essere poi formulato per quanto concerne la prospettazione di una disparità di trattamento tra la disciplina censurata e quella applicabile ai vincitori dei concorsi per sovrintendente nel ruolo ordinario, per i quali opera il meccanismo della retrodatazione ex art. 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982.
Una tale censura, sulla quale si soffermano soprattutto le difese delle parti, è desumibile solo da un recondito inciso contenuto nella motivazione delle ordinanze di rimessione, che, argomentando sulle diverse censure di irragionevolezza intrinseca e di disparità di trattamento rispetto al personale del ruolo tecnico che partecipa ai normali concorsi interni, sostengono la fondatezza della deduzione degli appellanti che lamentano, tra l’altro, «il disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario».
Ebbene, tale ellittico richiamo non è sufficiente a dare corpo a un’ulteriore censura di disparità di trattamento, essendo del tutto carente un’autonoma motivazione sulla non manifesta infondatezza (ex plurimis, sentenze n. 51 del 2026, n. 5 del 2025, n. 112 del 2024, n. 198 e n. 108 del 2023, nonché ordinanze n. 127 del 2024 e n. 196 del 2023).
Resta fermo che il tema del disallineamento con i sovrintendenti del ruolo ordinario può rilevare nei limiti in cui intersechi la lamentata irragionevolezza intrinseca della norma censurata.
19.– Passando ora all’esame del merito, occorre premettere una ricostruzione del contesto normativo entro il quale si colloca l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018.
19.1.– Giova, anzitutto, rammentare che – in virtù di una prima riorganizzazione prevista dall’art. 36, primo comma, punto I), della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza) – il personale non dirigenziale della Polizia di Stato è stato suddiviso in tre gruppi di ruoli relativi a coloro che esplicano: i) funzioni di polizia; ii) attività tecnico-scientifica o tecnica attinente ai servizi di polizia; iii) mansioni di carattere professionale, il cui esercizio presuppone l’iscrizione in albi professionali.
In attuazione di tale previsione, l’ordinamento del personale destinato a funzioni di polizia è stato regolato con il d.P.R. n. 335 del 1982, che ha inquadrato detto personale nei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori (art. 1), articolando i primi due ruoli, rispettivamente, nelle qualifiche degli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo (art. 4) e in quelle dei vicesovrintendenti, sovrintendenti e sovrintendenti capo (art. 24-bis).
Quanto al personale che svolge attività tecnico-scientifica (o tecnica), esso è stato, a sua volta, disciplinato dal d.P.R. n. 337 del 1982 e ordinato nei ruoli degli agenti e assistenti tecnici (già operatori e collaboratori tecnici, sino alla modifica delle denominazioni introdotta con il d.lgs. n. 95 del 2017), dei sovrintendenti tecnici (già revisori tecnici) e degli ispettori tecnici (già periti tecnici) (art. 1). I primi due ruoli contemplano, poi, al loro interno, le qualifiche degli agenti tecnici, agenti scelti tecnici, assistenti tecnici e assistenti capo tecnici (art. 3), nonché quelle dei vicesovrintendenti tecnici, sovrintendenti tecnici e sovrintendenti capo tecnici (art. 20-bis).
19.2.– Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è quello del quale si occupa la norma censurata, che si inquadra nel contesto di un nuovo riordino della Polizia di Stato previsto dal d.lgs. n. 95 del 2017, e successivi correttivi, in attuazione della delega di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
In particolare, tale riassetto è andato a incidere sulla dotazione di organico per i sovrintendenti tecnici, sulle modalità di accesso a tale ruolo e sulla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo.
19.2.1.– Relativamente all’organico, occorre segnalare che, se, prima della riforma introdotta con il d.lgs. n. 95 del 2017, la dotazione degli allora revisori tecnici constava di 2.400 unità, come desumibile dalla Tabella A allegata al d.P.R. n. 337 del 1982, di seguito – con la nuova formulazione della Tabella A introdotta dal citato decreto legislativo – l’organico dei (ridenominati) sovrintendenti tecnici è stato portato a 1.838 unità. Ai sensi poi dell’art. 2, comma 1, lettera fff), sempre del richiamato decreto legislativo, la dotazione doveva scendere, a partire dal 31 dicembre 2018, sino a raggiungere, a partire dal 1° gennaio 2027, le 852 unità.
Infine, con l’art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74, è stato disposto un incremento di 4 unità, sicché nella Tabella A contenuta nell’Allegato 4 del medesimo decreto-legge si è stabilito che il ruolo dei sovrintendenti divenisse di 1.665 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e di 856 unità, a partire dal 1° gennaio 2027.
A fronte della richiamata contrazione della dotazione organica nel ruolo tecnico, è stata, viceversa, incrementata quella del ruolo ordinario. In particolare, l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 95 del 2017 ha stabilito che, entro il 1° gennaio 2021, l’ampliamento della dotazione doveva raggiungere le «24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici».
19.2.2.– Quanto alle modalità di accesso ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, nella qualifica iniziale, la disciplina di riordino (art. 20-quater del d.P.R. n. 337 del 1982, come modificato dall’art. 1, comma 2, lettera m, del d.lgs. n. 95 del 2017), da un lato, ha previsto: i) la riserva del 70 per cento dei posti al personale con qualifica di assistente capo tecnico da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo e con superamento di un corso di formazione tecnico-professionale; ii) la riserva del restante 30 per cento dei posti al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio, da attribuire sulla base di concorso per titoli ed esame.
Da un altro lato, l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017 ha disposto, in via transitoria, per i soli concorsi da bandire negli anni 2017, 2018 e 2019, una selezione per titoli e con garanzia della sede, a copertura di 900 posti per l’accesso alla qualifica di vicesovrintendente tecnico, integralmente riservati agli assistenti capo tecnici che, nel biennio antecedente all’anno del bando di concorso, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono.
19.2.3.– Proprio nell’ambito di tale disciplina transitoria, il legislatore ha poi previsto la norma censurata, che ha fissato, per i vincitori dei richiamati concorsi straordinari, la decorrenza dell’anzianità giuridica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale.
Simile previsione applica in via transitoria lo stesso regime che operava per l’immissione in ruolo dei vicesovrintendenti prima del 2001, allorché con il d.lgs. n. 53 dello stesso anno, è stato invece previsto, tanto per i vicesovrintendenti del ruolo ordinario (art. 24-quater, comma 7, del d.P.R. n. 335 del 1982), quanto per quelli del ruolo tecnico (art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982), la regola della decorrenza dell’anzianità giuridica «dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze».
19.3.– In definitiva, con la riforma del 2017 e successivi correttivi, il legislatore ha perseguito un triplice obiettivo.
In primo luogo, ha inteso significativamente ridurre l’organico dei sovrintendenti tecnici, portandolo dalle 2.400 unità dei revisori tecnici anteriore alla riforma a 1.838 unità e quindi, dal 2018 al 2027, a 852 unità, poi ricalibrate in 856 unità.
In secondo luogo, ha voluto tutelare coloro che, nel ruolo di assistenti capo tecnici, avevano maturato un affidamento rispetto allo sviluppo di carriera e a tal fine ha previsto, nell’arco di un triennio – poi in concreto divenuto, nello scandirsi delle procedure, all’incirca un quinquennio –, tre concorsi per 900 posti di vicesovrintendente tecnico da svolgersi mediante selezione per soli titoli e con garanzia di mantenimento della sede di servizio, integralmente riservati agli assistenti capo tecnici. Simile intervento è stato funzionale, in pari tempo, a una riduzione dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici (già operatori e collaboratori tecnici), che serviva a consentire l’ampliamento dell’organico dei sovrintendenti del ruolo ordinario (supra punto 19.2.1. e art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 95 del 2017 ivi richiamato).
Infine, il legislatore ha ritenuto di dover sanare le «vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti tecnici […] rimaste bloccate per oltre un decennio» (così negli atti di costituzione delle parti e negli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri), stabilendo che la copertura dei su citati 900 posti fosse realizzata «nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (art. 2, comma 1, lettera ll, del d.lgs. n. 95 del 2017).
In tal modo, la concomitante riduzione di unità nelle dotazioni organiche e la copertura di tutti i posti disponibili al 31 dicembre 2016, nei limiti delle risorse disponibili rispetto a una tabella che prevedeva 2.400 unità, ha determinato la copertura di tutte le precedenti vacanze, tant’è che, dopo la conclusione dell’ultimo concorso straordinario, a fronte di una dotazione organica di 1.831 unità, destinata a ridursi, nei tempi sopra richiamati, sino a 856 unità, si è avuta una consistenza organica di 2.192 unità effettive (in tal senso, gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri non contestati, sul punto, dalle parti).
20.– Tanto premesso, occorre esaminare per prime le censure sollevate in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per il duplice profilo dell’irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento fra i destinatari della norma censurata e chi accede alla qualifica di vicesovrintendente tecnico tramite normale selezione interna.
In particolare, il Consiglio di Stato condivide «la deduzione degli appellanti che lamentano una mancante progressione di carriera, un mancato affidamento della direzione di uffici, l’inadeguatezza del trattamento economico ed il disallineamento con gli omologhi sovrintendenti del ruolo ordinario».
Le questioni non sono fondate.
21.– Anzitutto, occorre precisare che l’anzianità giuridica, se certamente rileva sul piano della gerarchia interna agli uffici di ciascun ruolo (art. 3 del d.P.R. n. 335 del 1982, applicabile anche ai tecnici), viceversa, può incidere sulle promozioni non interne al medesimo ruolo e su altre procedure (a partire dai trasferimenti) solo se, nella formazione delle graduatorie, sia stata prevista l’attribuzione in base a essa di un punteggio differenziale.
Inoltre, l’anzianità giuridica non influenza né le promozioni entro il ruolo, che considerano il solo servizio “effettivo” nella qualifica (artt. 20-ter, comma 3, 20-sexies e 20-septies del d.P.R. n. 337 del 1982), né il trattamento economico. In particolare, per i vicesovrintendenti tecnici, la retribuzione fissa dipende solo dalla qualifica (quanto allo stipendio: art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86» e la Tabella 1 allegata, come modificata dal d.lgs. n. 95 del 2017; quanto all’indennità pensionabile: art. 43, comma terzo, della legge n. 121 del 1981 e, da ultimo, art. 4 del d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, recante «Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare»), mentre il cosiddetto assegno funzionale è legato all’anzianità “assoluta” di servizio in polizia (art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni).
22.– Ciò chiarito, l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato, non presenta profili di irragionevolezza intrinseca.
22.1.– La norma censurata non comporta, prima di tutto, alcun rischio di scavalcamento nel rapporto gerarchico da parte di successivi vincitori di concorsi nel ruolo di vicesovrintendente tecnico.
Lo esclude in radice l’impostazione data dal legislatore alla dinamica del riordino, che azzera le vacanze e realizza un sovrannumero nella dotazione organica.
Di conseguenza, eventuali successive promozioni nel ruolo dei sovrintendenti tecnici non potrebbero che riguardare vacanze posteriori rispetto all’immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi straordinari, con l’effetto che la retrodatazione delle nuove promozioni, secondo la regola di cui all’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982, non determinerebbe uno scavalcamento dei destinatari della norma censurata.
A suggello di tale quadro, il sopravvenuto disposto dell’art. 2, comma 1, lettera ll-ter), introdotto dall’art. 18, comma 1, lettera f), del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2026, n. 54, ha regolato le promozioni successive a quelle dei concorsi straordinari, facendo riferimento alle vacanze (eventualmente) sussistenti al 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025. Viene così comprovato che tali eventuali vacanze non possono che essere successive alle attribuzioni avvenute mediante i concorsi straordinari di cui all’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017.
22.2.– A ciò si aggiunga che lo stesso disallineamento rispetto agli omologhi vicesovrintendenti del ruolo ordinario non comporta il rischio che questi sopravanzino nel rapporto gerarchico i vincitori del concorso straordinario per vicesovrintendenti tecnici.
I rapporti gerarchici tra i due ruoli, oltre a essere regolati dalla Tabella B in allegato al d.P.R. n. 337 del 1982, che equipara ciascuna qualifica ordinaria alla corrispondente qualifica tecnica, sono disciplinati dall’art. 5, secondo comma, del d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), espressamente richiamato dall’art. 2, secondo comma, del d.P.R. n. 337 del 1982, che, a parità di ruoli e di qualifiche, non dà preminenza all’anzianità giuridica.
La norma, infatti, stabilisce che «[i]l personale della Polizia di Stato che esplica funzioni di polizia è tenuto ai doveri di subordinazione nei confronti del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica o di carattere professionale di qualifica superiore o corrispondente verso il quale si determini, in relazione alla funzione esercitata, un rapporto di dipendenza».
Ne discende che la gerarchia tra ruoli di pari grado non è data dall’anzianità, bensì dalla natura dell’attività da svolgere. Se un’indagine tecnica è funzionale a un’attività ordinaria di polizia, è il personale del ruolo ordinario di qualifica superiore o pari a essere posto in posizione preminente. Viceversa, se un’indagine tecnica abbisogna del supporto del personale ordinario, sarà quello tecnico di qualifica superiore o pari ad avere una posizione gerarchica preminente.
Non sembra, dunque, esservi il rischio che i vicesovrintendenti addetti ai servizi di polizia nominati con retrodatazione dell’anzianità sopravanzino, nel rapporto gerarchico, i vicesovrintendenti tecnici nominati con i concorsi straordinari.
Infine, anche a voler considerare i rari casi di passaggi di personale dal ruolo ordinario a quello tecnico, non può ignorarsi che, nel contesto dato al momento dell’introduzione della disciplina di riordino, l’applicazione della retrodatazione al personale promosso con i concorsi straordinari causerebbe possibili scavalcamenti in senso inverso del personale del ruolo ordinario, stante la notevole risalenza delle vacanze nel ruolo tecnico di vicesovrintendente.
22.3.– Quest’ultimo rilievo si lega a un ulteriore argomento che induce a escludere l’irragionevolezza della norma censurata.
Occorre considerare, infatti, che, salvo che ricorrano ragioni particolarmente pregnanti (sentenze n. 76 del 2026 e n. 211 del 2023), il meccanismo della retrodatazione non dovrebbe operare rispetto a momenti a tal punto risalenti da creare anzianità fittizie abnormi, del tutto dissociate dal superamento del concorso.
Di conseguenza, il legislatore ha non irragionevolmente escluso di far operare il meccanismo della retrodatazione rispetto a vacanze oltremodo risalenti, dopo aver comunque assicurato un assetto idoneo a impedire scavalcamenti a scapito dei vincitori dei tre concorsi straordinari e aver loro garantito una disciplina selettiva sotto vari aspetti vantaggiosa.
23.– L’insieme delle considerazioni sopra svolte consente, in pari tempo, di escludere che l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato, determini un’ingiustificata discriminazione tra chi ha partecipato ai concorsi straordinari regolati dalla norma censurata e chi ha partecipato o parteciperà ai normali concorsi interni per la medesima qualifica.
Le situazioni che il Consiglio di Stato ha inteso equiparare non sono, infatti, omogenee e trovano applicazione in segmenti temporali differenti.
23.1.– Quanto alla disomogeneità delle situazioni poste a confronto, va constatato che la norma censurata si riferisce a concorsi interni straordinari, rispetto ai quali – diversamente da quelli interni svolti in via ordinaria – preesisteva un’anomala situazione di vacanze oltremodo risalenti.
Al contempo, la disciplina censurata ha stabilito, diversamente da quanto previsto per chi partecipa ai normali concorsi interni, bandi caratterizzati da condizioni di vantaggio, assicurando: posti per un numero eccedente l’organico, selezioni per soli titoli, garanzia della sede e un’integrale riserva delle posizioni messe a bando a favore degli assistenti capo tecnici.
23.2.– Inoltre, si deve considerare che l’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato, detta una disciplina transitoria che viene posta a raffronto con norme che operano in contesti temporali differenti. A tal riguardo, questa Corte è costante nell’affermare che «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche (ordinanze n. 25 del 2012, n. 224 del 2011, n. 61 del 2010, n. 170 del 2009, n. 212 e n. 77 del 2008)» (sentenze n. 41 del 2026 e n. 254 del 2014).
24.– Anche la questione sollevata in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost. non è fondata, in quanto la norma censurata non contrasta con i principi di buon andamento e di imparzialità della PA.
Il legislatore, nel ridurre l’organico, ha valorizzato, infatti, le professionalità interne, ma senza concedere meccanismi retroattivi che creassero fictiones iuris irragionevolmente dissociate dallo svolgimento dei concorsi.
In pari tempo, ha garantito la copertura delle precedenti vacanze di organico, evitando il rischio di scavalcamenti e compensando coloro ai quali non si applica il meccanismo retroattivo con benefici correlati al tipo di selezione ammessa.
25.– Da quanto sopra evidenziato si evince che la disciplina censurata non viola gli artt. 3, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., prospettando problematiche non sovrapponibili rispetto a quelle affrontate da questa Corte con le sentenze n. 75 del 2024 e n. 224 del 2020.
In questi ultimi casi l’attribuzione, a chi era stato promosso per meriti, di una decorrenza dell’anzianità giuridica calibrata sul verificarsi del fatto straordinario implicava il rischio di scavalcamenti da parte dei vincitori dei concorsi ordinari e si riverberava negativamente sul buon andamento della pubblica amministrazione, creando un disincentivo al compimento di azioni idonee a consentire detta promozione.
Di contro, nella vicenda oggetto dell’odierno giudizio le scelte calibrate dal legislatore per bilanciare una pluralità di complesse esigenze, nel contesto di una disciplina transitoria e di un riassetto sistematico, non danno adito ad alcun rischio di scavalcamenti e risultano non irragionevoli, non discriminatorie e non lesive dei principi di buon andamento e di imparzialità della PA.
In assenza dei lamentati vulnera non si giustifica l’applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio tanto della retrodatazione prevista dall’art. 20-quater, comma 7, del d.P.R. n. 337 del 1982, quanto del meccanismo che, in via subordinata, il Consiglio di Stato, nelle diverse ordinanze, ha variamente ritenuto di estrapolare dallo stesso art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»), sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia nella Polizia di Stato, nonché in riferimento all’art. 3, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera ll), del d.lgs. n. 95 del 2017, come modificato dall’art. 14, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 126 del 2018, sollevate dal Consiglio di Stato, sezione sesta, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., per irragionevolezza intrinseca e per disparità di trattamento rispetto ai vicesovrintendenti che, nell’ambito del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica nella Polizia di Stato, ottengono la promozione sulla base dei concorsi interni ordinari, nonché in riferimento all’art. 97, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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