Ordinanza 14/2026 (ECLI:IT:COST:2026:14)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  D'ALBERTI
Udienza Pubblica del 14/01/2026;    Decisione  del 14/01/2026
Deposito de˙l 09/02/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 4 della legge della Regione Veneto 20/05/2025, n. 6.
Massime: 
Atti decisi: ric. 23/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 14

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 luglio 2025, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 il Presidente Giovanni Amoroso in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Marco D’Alberti;

uditi l’avvocata dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giacomo Quarneti per la Regione Veneto;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.


Ritenuto che, con ricorso notificato e depositato il 18 luglio 2025, iscritto al reg. ric. n. 23 del 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Veneto 20 maggio 2025, n. 6 (Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di navigazione interna, trasporti, edilizia residenziale pubblica, procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, ambiente, difesa del suolo, governo del territorio, recupero dei sottotetti a fini abitativi, parchi regionali, acque minerali e termali, protezione civile e distaccamenti volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco);

che la disposizione impugnata, intitolata «Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 recante “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”», stabilisce:

«1. All’articolo 4 “Servizio di noleggio con conducente” della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“5 bis. Per i servizi svolti esclusivamente con partenza, destinazione e permanenza all’interno del territorio della Regione del Veneto, al fine della tracciabilità e di una gestione uniforme e coordinata dei servizi di noleggio con conducente a mezzo autovettura, nel rispetto delle competenze comunali, l’obbligo di compilazione del foglio di servizio, previsto dall’articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche e integrazioni, è assolto mediante il possesso del contratto o lettera d’incarico, di cui al comma precedente, sia cartacea che elettronica, attestante l’avvenuta ed effettiva prenotazione da parte del cliente, da tenersi a disposizione a cura del conducente per essere esibita agli organi di controllo.

5 ter. Resta fermo l’obbligo di tenuta e compilazione del foglio di servizio, come previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, in ogni circostanza in cui il servizio si svolga, anche temporaneamente, al di fuori dei confini regionali”»;

che, secondo il ricorrente, la disposizione impugnata, nell’introdurre, ai fini della regolamentazione del servizio di noleggio con conducente (NCC), un’alternativa alla compilazione e tenuta del foglio di servizio in formato elettronico, seppure limitatamente ai servizi svolti nell’ambito regionale, si porrebbe in contrasto con la disposizione statale interposta dettata dall’art. 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), introdotto dall’art. 10-bis, comma 1, lett. f) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, secondo il quale «Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero dell’interno»;

che, pertanto, la predetta norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., con riferimento alla materia «tutela della concorrenza», ricompresa tra quelle di competenza legislativa esclusiva statale;

che, con atto depositato il 26 agosto 2025, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, che ha eccepito la non fondatezza del ricorso;

che, al riguardo, la Regione ha rilevato che la disciplina impugnata è stata adottata nell’esercizio della competenza legislativa residuale nella materia «trasporto pubblico locale», nell'ambito della quale rientra, in conformità alla giurisprudenza costituzionale, anche la disciplina del servizio di noleggio con conducente, e che essa perseguirebbe un obiettivo di semplificazione, con riferimento agli adempimenti formali posti a carico degli operatori del servizio di NCC, tenendo conto del fatto che le disposizioni della legge della Regione Veneto 30 luglio 1996, n. 22 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra) prevedono la necessaria compilazione di un contratto o lettera di incarico quale strumento volto a garantire la verifica dei requisiti del servizio;

che, pertanto, secondo la prospettazione della Regione Veneto, la disposizione impugnata non determinerebbe alcuna alterazione delle modalità di esercizio del servizio così come delineate dalla normativa statale di riferimento e, di conseguenza, non violerebbe la competenza legislativa statale nella materia «tutela della concorrenza»;

che nel giudizio ha depositato opinioni scritte, ammesse con decreto presidenziale del 13 novembre 2025, quale amicus curiae, la Federazione noleggio con conducente muoverSì, evidenziando che la disposizione impugnata non introdurrebbe alcuna deroga agli obblighi previsti dalla normativa statale, limitandosi a prevedere, per i soli servizi NCC interamente svolti entro i confini della Regione Veneto, una modalità alternativa e semplificata di assolvimento dell’obbligo documentale già imposto dalla legge statale, senza escludere né sospendere la validità del foglio di servizio elettronico;

che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri, in pari data, ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che il 13 gennaio 2026, su conforme deliberazione della Giunta regionale resa nella medesima data, la Regione Veneto ha depositato atto di accettazione della rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Veneto;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA