Sentenza  138/2026 (ECLI:IT:COST:2026:138) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del 10/06/2026;    Decisione  del 10/06/2026
Deposito de˙l 21/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 4 bis della legge 31/12/2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, c. 141°, lett. b), della legge 04/08/2017, n. 124.
Massime: 
Atti decisi: ord. 7/2026

Pronuncia

SENTENZA N. 138

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), promosso dal Consiglio nazionale forense (CNF), nel procedimento vertente tra Unione nazionale delle camere civili (UNCC) e altri, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) di Roma e L. B. srl, con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti l’atto di costituzione dell’Unione nazionale delle camere civili, degli avvocati Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, Mario Spinelli, Monica Ceravolo e Marco Di Benedetto, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 giugno 2026 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

udito l’avvocato Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, in proprio e per le altre parti costituite, nonché l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.− Con ordinanza del 24 ottobre 2025, iscritta al n. 7 del registro ordinanze 2026, il Consiglio nazionale forense (CNF) ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), nella parte in cui consente la partecipazione in società esercenti la professione forense «a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale».

1.1.− Il CNF riferisce di essere chiamato a decidere del ricorso, proposto dall’Unione nazionale delle camere civili (UNCC) e da alcuni singoli avvocati, avverso la delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) di Roma che aveva rigettato la loro istanza di cancellazione dal relativo albo della L. B. srl.

L’azione era stata promossa dall’UNCC quale ente di categoria legittimato ad agire per lo scopo statutario della tutela del ruolo dell’avvocatura, in quanto leso dal possibile esercizio della professione forense da parte di enti che non garantirebbero l’autonomia dell’avvocato, come nel caso delle società tra avvocati (STA) partecipate da un socio di capitale. Inoltre, i singoli professionisti avevano agito per difendere il loro interesse alla leale concorrenza nella attività forense, che risulterebbe alterata dall’esercizio della professione da parte di soggetti non indipendenti.

Nello specifico, con l’impugnazione i ricorrenti avevano domandato: 1) in via incidentale, la rimessione a questa Corte della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, per violazione, tra l’altro, del diritto alla difesa e del giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.), nonché dei princìpi in tema di libertà di iniziativa economica e concorrenza (art. 41 Cost.) e 2) in via principale, la riforma della decisione del COA romano, la cancellazione dall’albo degli avvocati di Roma della società tra avvocati controinteressata.

Il Consiglio nazionale forense condivide i dubbi di legittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti, facendone propri gli argomenti e aggiungendo alcune ulteriori considerazioni.

L’ordinanza, innanzitutto, espone che il ricorso, in fatto, aveva esposto che: a) «il […] presidente e legale rappresentante [della L .B. srl] risulta essere imprenditore […] nonché procuratore [di una compagnia assicurativa]; b) l’attività della società controinteressata appare estesa anche ad iniziative commerciali; c) dalla società, «in virtù della partnership con il socio di capitale [,] ve[rrebbero] messe a disposizione dei clienti polizze di tutela legale a condizioni vantaggiose».

Pertanto, i ricorrenti avevano lamentato che:

− la commistione tra tali attività, anche di natura commerciale, e la professione forense, darebbe luogo all’indebolimento del dovere di indipendenza (economica e dal cliente) che grava sull’avvocato;

− tale dovere sarebbe essenziale, perché strumentale all’effettività del diritto di difesa e alla buona amministrazione della giustizia, così assicurando ai cittadini il processo giusto;

− in particolare, l’avvocato inserito in tali società non sarebbe libero nelle sue determinazioni, che, piuttosto, sarebbero orientate dagli organi sociali, dipendendo il suo guadagno dalla fortuna commerciale della società;

− dunque, egli non opererebbe nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, bensì esclusivamente per dividere gli utili e potrebbe trovarsi in gravi situazioni di conflitto di interesse per la soluzione delle quali la disciplina non prevede rimedi risolutori;

− nello specifico, una delle fattispecie di conflitto di interesse sarebbe determinata dalla circostanza che la normativa consente alla STA di prestare attività per il suo socio, in quanto tale eventualità genererebbe problematiche nella determinazione dei compensi e nella ripartizione dei dividendi;

− la società esercente la professione forense partecipata da soci di capitale riuscirebbe a eludere una parte delle incompatibilità previste per gli avvocati (art. 18 della legge n. 247 del 2012) e così si presenterebbe sul mercato con «vantaggi concorrenziali irragionevoli» rispetto ai singoli professionisti che, invece, sono tenuti a rispettare i doveri deontologici anche a costo di minori guadagni.

1.1.1.− Ancora, secondo quanto riferito dal rimettente, la L. B. srl aveva resistito alla domanda con argomenti tanto di portata generale, quanto relativi alla fattispecie concreta.

Per un verso, la resistente si era difesa escludendo la lesione dell’autonomia, libertà e indipendenza dell’avvocato di STA con socio di capitale, perché al singolo professionista, e non alla società nel suo complesso, viene conferito il mandato professionale.

Per altro verso, la resistente aveva sostenuto la sua assoluta conformità al modello di società tra avvocati consentito dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012: infatti, due avvocati sono titolari dei due terzi del capitale sociale e dei due terzi dei diritti di voto in assemblea, nonché della maggioranza assoluta di due terzi dell’organo di gestione (il consiglio di amministrazione) della società. Inoltre, quanto all’oggetto sociale, la L. B. srl ha evidenziato che quest’ultimo concerne un’attività che potrebbe essere svolta pacificamente anche dal singolo avvocato.

Inoltre, la società resistente ha sottolineato che il servizio assicurativo pubblicizzato nel sito web sarebbe fornito quale «servizio non offerto dallo studio legale, bensì direttamente dal socio di capitale che esercita autonomamente l’attività [assicurativa]».

1.1.2.− Infine, il giudice a quo dà atto che il procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione di tutti i ricorrenti.

1.2.− Il rimettente antepone alla esposizione dei presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale due considerazioni sull’ammissibilità dell’impugnazione.

1.2.1.− Quanto al profilo soggettivo, il CNF riconosce la proponibilità del ricorso da parte dell’UNCC e dei singoli avvocati.

Il rimettente premette che, effettivamente, come eccepito dal procuratore generale, l’art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012 dispone che la cancellazione dagli albi, elenchi e registri tenuti dall’ordine degli avvocati sia pronunciata dal suo consiglio unicamente «a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del Procuratore Generale» con esclusione, dunque, di cancellazione su istanza di soggetti terzi come nella specie.

Tuttavia, il CNF afferma l’ammissibilità dell’impugnazione propostagli sulla base della riqualificazione della decisione di rigetto assunta dal COA di Roma: a suo dire, il Consiglio dell’ordine aveva delibato l’istanza di cancellazione implicitamente ritenendola istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di iscrizione della L. B. srl, sicché la domanda rivolta al CNF doveva, a sua volta, ritenersi impugnazione del diniego di tale istanza.

Tale controversia ricadrebbe, allora, certamente nella giurisdizione speciale esclusiva sulla «intera materia relativa agli albi» assegnata al Consiglio nazionale forense (si cita Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 31 luglio 2020, n. 16548), che ricomprenderebbe tutti «i reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi, a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa».

1.2.2.− Quanto al profilo oggettivo, il giudice a quo si premura di affermare la sindacabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di intervento in autotutela.

Secondo il CNF, infatti, l’impugnazione di una siffatta decisione sarebbe consentita solo eccezionalmente, di modo da evitare sia un’indebita sostituzione dell’autorità giudiziaria nelle scelte dell’amministrazione, sia un aggiramento del mancato esperimento dei rimedi giurisdizionali da parte del titolare della posizione giuridica. A tale ultimo proposito, sarebbe ammessa solo per far valere un rilevante interesse generale dell’amministrazione alla rimozione dell’atto, vale a dire un interesse di ampia portata, travalicante quello individuale della parte in causa.

Tale condizione, anzitutto, ricorrerebbe nel giudizio a quo in quanto la verifica in ordine alla legittimità dell’iscrizione all’albo − che legittima la professione forense − di un soggetto partecipato da un socio non professionista risponderebbe certamente a un interesse generale, posto che l’attività forense ha la funzione «di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti» (art. 2, comma 2, della legge n. 247 del 2012) e, conseguentemente, tale attività è soggetta a particolari requisiti ed al rispetto delle regole deontologiche forensi.

A rafforzamento di questa conclusione, l’ordinanza richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG, la quale – nel riconoscere la non contrarietà al diritto dell’Unione del divieto previsto da uno Stato membro di partecipazione di investitori puramente finanziari nel capitale di una società tra avvocati, perché la corrispondente restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici – ha sottolineato che agli avvocati viene affidato il compito, fondamentale in una società democratica, di difendere le persone.

D’altro canto, il rimettente esclude anche che il reclamo proposto generi una indebita intrusione della decisione giurisdizionale nella discrezionalità dell’amministrazione: difatti, lo stesso COA di Roma ne parrebbe avere auspicato l’intervento in quanto, «pur condividendo le considerazioni evidenziate da UNCC», aveva rigettato l’istanza alla luce della vigente normativa, in particolare dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, di cui non aveva il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale in quanto chiamato a compiere una attività, per l’appunto, di natura amministrativa.

1.3.− Tanto premesso, il CNF giustifica la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012.

1.3.1.− Anzitutto, in punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che una decisione nel merito del ricorso sul diniego di auto-annullamento dell’iscrizione all’albo della L. B. srl non possa che transitare attraverso una verifica di legittimità costituzionale di tale disposizione, ove consente l’esercizio della professione forense anche a società partecipate da soggetti non professionisti.

1.3.2.− Di seguito, in punto di non manifesta infondatezza, il CNF prospetta le ragioni di contrasto della disposizione censurata con gli artt. 24, 41 e 111 Cost. laddove sancisce la possibile compresenza nelle STA di avvocati e investitori finanziari/imprenditori, rafforzando quanto già prospettato dai ricorrenti.

Il rimettente muove dalla considerazione secondo cui – come sottolineato dalla CGUE nella citata sentenza Halmer – vi sarebbe ontologica incompatibilità tra l’attività legale, che deve essere totalmente indipendente per rispondere ad esigenze di ordine generale, e quella dell’investitore, orientata esclusivamente verso il profitto. In particolare, la presenza di un socio di puro capitale in una società di avvocati esercente la professione forense – consentita dalla disposizione censurata «pur con qualche limite [non significativo]» – potrebbe alterare l’indipendenza della difesa e le regole di libera concorrenza. Tale rischio non potrebbe essere escluso dalla previsione «di vincoli, di legge o statutari, posti al socio di capitale per ragioni legate alla diversa natura delle attività di avvocato e di investitore».

Dunque, secondo il CNF, per un verso vi sarebbe lesione del diritto di difesa, tutelato dall’art. 24 Cost., perché l’esercizio dell’attività difensiva, per soddisfare le esigenze di ordine generale e sociale cui è preordinato, deve potersi svolgere in totale indipendenza e nell’ambito di una equa concorrenza.

Per altro verso, vi sarebbe contrasto con l’art. 41 Cost. perché «l’iniziativa economica è sì libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale (a cui pare assimilabile una corretta concorrenza) o in modo tale da recare danno alla libertà e dignità umana».

1.3.3.− A sostegno delle doglianze, il Consiglio nazionale forense evoca il “dato storico”.

In origine l’art. 5 della legge n. 247 del 2012 aveva delegato il Governo a disciplinare la materia delle società tra avvocati prevedendo che l’esercizio della professione forense in forma societaria fosse consentito esclusivamente a società in cui tutti i soci fossero avvocati iscritti all’albo.

Di seguito, in senso diverso, nell’obiettivo di incrementare la concorrenza, l’art. 1, comma 141, della legge n. 124 del 2017 ha consentito la partecipazione nelle società esercenti la professione forense, secondo quanto indicato nell’ordinanza di rimessione, «anche a soggetti non avvocati», prevedendo unicamente dei limiti di partecipazione («non più di un terzo del capitale sociale e riserva ai soci avvocati della maggioranza dei membri dell’organo gestorio»).

Il giudice a quo sostiene che il ripensamento del legislatore non si è sottratto a immediate critiche, proprio per la possibile compromissione della indipendenza, della libertà e dell’assenza di conflitti di interesse della professione legale per effetto della presenza nella STA di un socio di puro capitale. Ciò specie nel caso in cui lo studio legale ricevesse dal socio imprenditore incarichi professionali.

2.– Si è costituita in giudizio la parte ricorrente del giudizio principale (l’UNCC e gli avvocati sottoscrittori in proprio) chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 negli stessi termini auspicati dal rimettente.

La difesa, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall’atto di rimessione.

In particolare, la memoria rafforza le argomentazioni del giudice a quo in relazione ad entrambe le censure.

2.1.– Quanto alla censura di violazione degli artt. 24 e 111 Cost., la parte ha anzitutto sostenuto l’essenzialità dell’indipendenza dell’avvocato quale strumento per attuare il diritto di difesa e per garantire il giusto processo, tramite i richiami a talune affermazioni della giurisprudenza di questa Corte, della Corte di cassazione e della Corte di giustizia e alla sua enunciazione nella Carta dei princìpi fondamentali dell’avvocato europeo, nonché nel Codice deontologico degli avvocati europei (rispettivamente adottati dal Consiglio degli ordini forensi europei, a Bruxelles, il 24 novembre 2006 e il 28 ottobre 1988).

L’atto difensivo rappresenta, poi, le specifiche problematiche riconnesse alla partecipazione nelle STA di una società commerciale: a) le possibili pressioni del socio imprenditore sul “professionista esecutore” per privilegiare i clienti più remunerativi o per adottare strategie professionali che massimizzino il profitto; b) la possibilità per il socio della STA di essere rappresentato da uno dei suoi avvocati, traendo vantaggio economico perché influisce sulla determinazione del compenso e recupera con i dividendi a lui spettanti come socio gran parte di quanto versato alla società per l’attività difensiva ottenuta; c) l’inutilità delle limitazioni alla partecipazione alla società o ai suoi organi di amministrazione, posto che il controllo di una società secondo il codice civile può derivare già solo dai rapporti contrattuali (art. 2359, primo comma, numero 3, cod. civ.).

2.2.– Quanto al contrasto della norma censurata con l’art. 41 Cost., la parte sottolinea la distorsione originata dalla norma censurata al principio di concorrenza.

Anzitutto, l’ingresso del socio di capitale nella società tra avvocati «comprimere[bbe]» taluni dei doveri deontologici che gravano sui difensori quali la riservatezza e di segretezza professionale (art. 6 della legge n. 247 del 2012), la fedeltà nell’adempimento del mandato (art. 10 della legge n. 247 del 2012) (recte: art. 10 del codice deontologico forense, approvato dal CNF il 31 gennaio 2014 e modificato dallo stesso con delibera 23 gennaio 2026, n. 959), la libertà di accettare o meno l’incarico (art. 11 – recte: art. 14 − della legge n. 247 del 2012 e art. 11 del codice deontologico) o il divieto di accaparramento della clientela (art. 37 del codice deontologico). La STA si troverebbe, dunque, in una posizione avvantaggiata rispetto agli altri professionisti che quei doveri rispettano con minori guadagni.

Ma, ancora, il socio di capitale potrebbe ottenere, secondo quanto previsto dall’art. 2476, secondo comma, cod. civ., notizie sugli affari sociali e consultare i libri e documenti della STA e così, ad esempio, apprendere informazioni sui clienti, con possibile violazione degli obblighi di segretezza e riservatezza del professionista. Ciò sarebbe ancor più grave nel caso in cui l’assistito sia un’impresa concorrente e operante nello stesso settore del socio di capitale della STA.

3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.

3.1.– L’interveniente premette che, benché sia censurato l’intero art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, le doglianze del rimettente sarebbero rivolte in via esclusiva al suo comma 2, che consente la partecipazione di soci di capitale.

3.2.– Posta tale premessa, in via preliminare, la difesa statale spiega tre eccezioni.

3.2.1.– In primo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per insufficiente motivazione sulla rilevanza, per due distinti profili.

Per un verso, il CNF non avrebbe motivato sulla propria giurisdizione, di cui l’Avvocatura dello Stato prospetta il difetto.

Infatti, a mente dell’art. 36, comma 1, della legge n. 247 del 2012, «[i]l CNF pronuncia sui reclami […] in materia di albi, elenchi e registri», ma il riferimento a tali reclami andrebbe individuato tramite il rinvio alle previsioni dell’art. 17 della stessa legge che, regolando le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi, consente al solo interessato di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso i dinieghi di iscrizioni o alle cancellazioni (commi 7, 14 e 18).

Diversamente, il ricorso proposto da terzi avverso l’ipotizzato diniego di auto-annullamento di una iscrizione illegittima altrui non ricadrebbe nella giurisdizione del CNF, perché di tipo speciale e non generale e, come tale, da interpretare restrittivamente. Piuttosto, la relativa situazione soggettiva andrebbe qualificata come interesse legittimo la cui cognizione spetterebbe al giudice amministrativo.

Per altro verso, secondo l’Avvocatura dello Stato, l’atto di rimessione non avrebbe motivato sulla legittimazione dei ricorrenti, che, in quanto terzi, ne sarebbero privi.

Secondo l’atto difensivo, in termini generali, la legittimazione a chiedere l’annullamento d’ufficio o la revoca in autotutela di un provvedimento amministrativo spetterebbe ai soli destinatari del provvedimento, e non a soggetti diversi.

Su questa linea, in termini speciali, l’art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012 prevederebbe la legittimazione a richiedere la cancellazione dall’albo (equipollente alla revoca dell’iscrizione) dell’iscritto-interessato, conferendola in via straordinaria e concorrente solo in capo al procuratore generale, salvo ancora il potere del COA di provvedervi di ufficio. La tassatività della previsione escluderebbe, dunque, la proponibilità dell’istanza da parte di terzi.

La legitimatio di tali soggetti non potrebbe neppure essere recuperata tramite generiche pretese di autotutela: infatti, gli artt. 21-quinquies e 21-octies (recte: 21-nonies) della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che prevedono la disciplina della revoca e dell’annullamento del provvedimento amministrativo, delineerebbero il potere di autotutela quale potere officioso, così escludendo una legittimazione diffusa a chiederne l’esercizio e a contestarne l’esito.

3.2.2.– Con una seconda eccezione, l’interveniente sostiene l’inammissibilità delle questioni per difetto di incidentalità.

L’oggetto della domanda rivolta al CNF non concernerebbe, infatti, «uno specifico provvedimento amministrativo», ma consisterebbe nell’accertamento in via diretta dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012.

3.2.3.– In ultimo, l’Avvocatura dello Stato eccepisce il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Infatti, il Consiglio nazionale forense, nel censurare il comma 2 dell’art. 4-bis per la lesione dell’indipendenza dell’avvocato, che deriverebbe dalla partecipazione in via minoritaria di soci di capitale nella STA, non avrebbe in alcun modo esaminato il disposto dei commi da 3 a 6 del medesimo articolo che stabilirebbero un complesso di norme tese a prevenire conflitti di interesse e condizionamenti dell’autonomia del professionista forense operante in forma societaria.

In particolare, la difesa statale rammenta che essi contemplano: a) la personalità della prestazione professionale; b) l’obbligo del singolo avvocato incaricato di assicurare indipendenza e imparzialità e di dichiarare possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti; c) la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione, in aggiunta a quella della società; d) la sottoposizione delle STA al codice deontologico forense il quale, a sua volta, dispone che «[l]a responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società».

Il rimettente non spiegherebbe, dunque, perché la lettura sistematica della norma censurata con le altre norme dettate dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 non sarebbe in grado di fugare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale.

3.3.– Nel merito, la difesa statale ha contrastato le questioni promosse.

3.3.1.– Secondo l’atto di intervento, il vulnus dell’art. 24 Cost. in termini di frustrazione della garanzia dell’indipendenza professionale dell’avvocato, quale strumento del diritto di difesa, sarebbe prospettato in termini solo ipotetici.

Il rimettente lo farebbe derivare dalla mera commistione tra l’attività legale e quella dell’investitore, ma ciò sarebbe contrario al diritto vivente che affermerebbe, piuttosto, che le situazioni di conflitto di interessi o di non indipendenza dell’avvocato non possono presumersi, ma vanno accertate in concreto (si citano Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 ottobre 2002, n. 14619 e 20 gennaio 1993, n. 645).

Inoltre, l’insieme di previsioni dettate dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 e quelle del codice deontologico − delle cui violazioni risponderebbero in via disciplinare sia il socio professionista che la società − sarebbero capaci di assicurare il regime di indipendenza degli avvocati operanti nelle STA e di prevenire i conflitti di interesse.

Piuttosto, la disposizione denunciata attuerebbe un ragionevole bilanciamento tra l’apertura alla concorrenza della professione forense e le indefettibili garanzie di autonomia degli avvocati.

Ancora, in proposito, la difesa statale sminuisce l’evocazione della sentenza della CGUE Halmer fatta dal rimettente. Essa, anzitutto, riconoscerebbe proprio l’ampia discrezionalità degli Stati membri, posto che la disciplina della professione forense non è armonizzata a livello dell’Unione per quanto riguarda le norme professionali e deontologiche. Inoltre, la pronuncia condurrebbe ragionamenti di tipo ipotetico in relazione agli effetti della logica del rendimento dell’investitore finanziario sull’attività difensiva.

D’altronde, sottolinea l’Avvocatura dello Stato, anche i difensori che esercitano l’attività forense in forma individuale o associata tendono a ridurre i costi e a perseguire il guadagno.

3.3.2.– Quanto alla violazione dell’art. 41 Cost., l’interveniente deduce che la maggiore concorrenza nell’esercizio della professione forense, al pari delle garanzie di indipendenza, concorre a migliorare le prestazioni offerte ai cittadini per la difesa del loro diritto.

A ciò aggiunge l’osservazione per cui la flessibilità dei modelli organizzativi dell’attività professionale permette di disporre di maggiori strumenti per rispondere alle esigenze dei servizi professionali, tanto dal lato della domanda (soddisfacendo richieste di servizi specializzati e di approcci interdisciplinari), quanto dal lato dell’offerta (consentendo proposte di competenze specialistiche e servizi elaborati).

4.− In vista dell’udienza pubblica, la parte ha depositato memoria illustrativa in cui ha controdedotto alle eccezioni dell’Avvocatura dello Stato.

L’atto difensivo ha contrastato le ragioni di inammissibilità sostenendo che: 1) la giurisdizione speciale del CNF sui reclami sulla tenuta degli albi sarebbe certamente sussistente, in quanto è assegnata dall’art. 36 della legge n. 247 del 2012 con formula ampia che ricomprende qualsiasi atto che attenga alla materia. Comunque, la motivazione del rimettente sul punto supererebbe la soglia della non implausibilità e, dunque, non inficerebbe l’ammissibilità delle questioni; b) la legittimazione dei ricorrenti sarebbe indubitabile e la lettura dell’art. 17, comma 9, della legge n. 247 del 2012 in termini di esclusione della legittimazione per soggetti diversi dall’iscritto e dal procuratore generale, pur se destinatari di pregiudizio dall’iscrizione illegittima nell’albo, sarebbe, a sua volta, in contrasto con l’art. 24 Cost.; c) l’incidentalità della questione sussisterebbe, perché la domanda proposta dai ricorrenti è la cancellazione della società tra avvocati L .B. srl dall’albo degli avvocati di Roma e il suo accoglimento dipenderebbe dalla legittimità costituzionale della norma che consente a una STA partecipata da un socio non professionista di essere iscritta all’albo; d) la motivazione sulla non manifesta infondatezza sarebbe sufficiente, posto che il CNF avrebbe chiaramente affermato che i limiti previsti dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 sarebbero inidonei a risolvere il problema strutturale di società partecipate dal socio di capitali.

Quanto al merito, i ricorrenti nel giudizio a quo hanno replicato alla tesi di non fondatezza delle questioni prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentando che quanto previsto dai commi da 3 a 6 dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 non sia tale da superare il prospettato vizio di illegittimità costituzionale: a loro dire, le enunciazioni di tali disposizioni non risolverebbero la denunciata compromissione dell’indipendenza degli avvocati in quanto, seppure le singole prestazioni professionali possano essere rese rispettando l’indipendenza, la presenza del socio investitore nella STA genererebbe un condizionamento endogeno e permanente sul professionista, non eliminabile con clausole deontologiche o prescrizioni statutarie.

Inoltre, sarebbe inconferente il richiamo alla giurisprudenza secondo cui il conflitto di interesse va valutato in concreto, posto che essa riguarderebbe la patologia del singolo mandato professionale e non potrebbe essere trasposta alla valutazione di tipo astratto operata dal legislatore nella disciplina dei modelli organizzativi consentiti nell’esercizio della professione.

Considerato in diritto

5.− Il Consiglio nazionale forense dubita, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 Cost., della legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge n. 124 del 2017, nella parte in cui consente la partecipazione nelle società esercenti la professione forense di un «soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale».

La disposizione censurata, nel disciplinare le «società tra avvocati», impone, fra l’altro, che i soci, «per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» (comma 2, lettera a). Da tale previsione si ricava, a contrario, la norma contestata dal rimettente, secondo cui il residuo terzo del capitale e dei diritti di voto può spettare a soci “non professionisti”.

5.1.− Il CNF è chiamato a decidere dell’impugnazione, proposta dall’UNCC e da alcuni singoli avvocati, della decisione del Consiglio dell’ordine degli avvocati (COA) di Roma di rigetto della loro domanda di cancellazione dall’albo di una società tra avvocati (STA) di cui era socio un privato non professionista. Il rigetto del COA si fondava sul disposto dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 che, per l’appunto, consente tale partecipazione.

5.2.− Secondo il giudice a quo, la norma che ammette nella compagine sociale delle STA gli investitori finanziari/imprenditori – la cui logica è quella del profitto – violerebbe, anzitutto, gli artt. 24 e 111 Cost. perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati, che è strumento per garantire l’effettività del diritto di difesa e per assicurare «il processo giusto».

Inoltre, essa contrasterebbe con l’art. 41 Cost. perché darebbe luogo alla distorsione della concorrenza tra professionisti, in quanto la commistione tra attività commerciale e attività professionale consentirebbe l’aggiramento di una parte delle incompatibilità previste per la generalità degli avvocati e attenuerebbe i doveri deontologici che su di loro gravano.

6.− L’esame dei profili preliminari e del merito delle questioni richiede di inquadrare la disciplina della partecipazione di soci non professionisti nelle «società tra avvocati».

6.1.− La prima normativa che ammise l’esercizio della professione forense in forma societaria (artt. 16-32 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante «Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale») e la successiva norma di delega al Governo (non esercitata) per la riforma di tale normativa (art. 5 della legge n. 247 del 2012, poi abrogato dall’art. 1, comma 141, lettera c, della legge n. 124 del 2017) prevedevano che i soci delle STA fossero esclusivamente avvocati.

L’apertura nella loro compagine sociale, sia ai professionisti iscritti ad altri ordini, sia ai non professionisti, si deve al censurato art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge n. 124 del 2017, che ha trasposto al settore dell’attività legale quanto già previsto, in via generale, per le «società tra professionisti» delle altre attività professionali regolamentate (art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012»). La novella è stata sorretta dal dichiarato «fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell’ambito della professione forense» (art. 1, comma 141, della legge n. 124 del 2017) e ha dato seguito a una specifica proposta di riforma formulata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (segnalazione A.S. 4 luglio 2014, n. 1137).

Tale scelta legislativa, avversata dal Consiglio nazionale forense anche nel corso dei lavori preparatori, è risultata essere controversa, essendosene rimarcati, da un lato, i rischi collegati all’intervento di logiche “mercatiste” nella professione forense e, dall’altro, i vantaggi che derivano dall’apporto di competenza manageriale e di risorse economiche del socio non professionista nei servizi legali.

Nondimeno, anche tale ultimo orientamento non manca di sottolineare l’essenzialità di previsioni legislative atte a prevenire e risolvere le problematiche che la presenza del socio finanziatore può, innegabilmente, ingenerare sull’esercizio della professione forense.

6.2.− Proprio in questa ottica di controbilanciamento dell’ingresso della logica del capitale dei soci non professionisti nelle società tra avvocati vanno lette nell’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 una serie di norme che, per un verso, riguardano la struttura societaria e, per altro verso, l’attività professionale esercitata da tali enti.

In primo luogo, infatti, il legislatore ha provveduto ad arginare il “peso” dei non professionisti nell’assetto societario.

L’art. 4-bis (comma 1, penultimo periodo), da un lato, esclude la partecipazione di società fiduciarie, trust o per interposta persona (con ciò assicurando la massima trasparenza alle intestazioni delle partecipazioni) e, dall’altro lato, prevede che la compagine societaria debba essere formata in misura «prevalen[te]» (comma 2, lettera a) – pena lo scioglimento della società e cancellazione dall’ordine forense – da soci professionisti, che possono essere in via esclusiva avvocati iscritti all’albo o (per privilegiare le opportunità dell’attività collettiva multidisciplinare) avvocati in uno con professionisti iscritti in altri albi.

La prevalenza della componente professionale è garantita dalla prescrizione secondo cui i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto devono appartenere ai soci professionisti (comma 2, lettera a, primo periodo).

Quanto alla gestione della società, è invece imposto che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione sia composta da soci avvocati (comma 2, lettera b) e che la carica di amministratore sia rivestita solo dai soci, tanto professionisti quanto non professionisti (comma 2, lettera c).

È evidente che il complesso di norme in rassegna risponde all’intento legislativo di attribuire ai soci professionisti le decisioni fondamentali concernenti la società e, dunque, di assegnare loro un potere “dominante” in merito a tutte le decisioni che possano direttamente o indirettamente influire sull’espletamento dell’attività professionale.

Tale disciplina dell’assetto societario della STA risulta, per questi aspetti, più rigorosa di quella dettata dall’art. 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183 del 2011 per le società tra professionisti. In quest’ultima, tuttavia, si rinviene l’importante precisazione – non prevista nella disposizione censurata – che il socio non professionista è ammesso «soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento».

I più stringenti requisiti “strutturali” previsti per le società tra avvocati sono giustificati dalle peculiarità dell’attività forense. In questo senso, andava espressamente l’abrogata disposizione di delega al Governo per la riforma delle STA (art. 5 della legge n. 247 del 2012) che richiedeva che l’intervento normativo delegato di riforma dovesse «ten[ere] conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 [con apposita] considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa».

In secondo luogo, l’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 detta una serie di disposizioni che concernono l’esercizio dell’attività professionale: esse sono preordinate a evitare che l’intervento del socio di capitali/imprenditore alteri i doveri cui la professione forense deve essere improntata e, dunque, innanzitutto, quelli di «indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, […] rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza» (art. 3, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nonché artt. 9, 10, 12 e 14 del codice deontologico forense).

Tale secondo gruppo di norme è, logicamente, rivolto ai soci professionisti e alla società.

In particolare, nei riguardi del socio avvocato esecutore del “mandato” l’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 prevede: a) il principio della personalità della prestazione professionale (comma 3, sancito anche in ossequio al dovere stabilito dall’art. 2232 cod. civ. per il prestatore d’opera intellettuale); b) «i[l] possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente» (comma 3); c) l’obbligo di svolgere l’incarico in «piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti» (comma 3); d) in ogni caso, la sua responsabilità verso il cliente (comma 4).

Nei riguardi della società esercente la professione forense sono, invece, sancite: a) la sua responsabilità (comma 4); b) la soggezione al codice deontologico forense e alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza (comma 6).

L’illustrata disciplina dell’esercizio della professione forense risulta effettivamente meno rigorosa di quella contemplata per le società tra professionisti (STP) dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di esecuzione (decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 8 febbraio 2013, n. 34, recante «Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183»).

7.− Di quest’ultima, sempre ai fini della decisione, è opportuno dar conto delle norme sull’esercizio dell’attività professionale previste per le STP che, a parità di richiamo dei doveri deontologici per soci professionisti e società, non trovano riscontro nella disciplina delle STA.

Per le società tra professionisti, difatti, la normativa, primaria e secondaria, prevede: a) che la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e che, in mancanza, la società debba comunicare a quest’ultimo per iscritto il nominativo prima dello svolgimento dell’incarico (art. 10, comma 4, lettera c, della legge n. 183 del 2011); b) che il socio professionista possa opporre agli altri soci, il segreto concernente le attività professionali a lui affidate (art. 10, comma 7, della legge n. 183 del 2011); c) che l’ammissione alla società del socio investitore è subordinata a requisiti di onorabilità (art. 6, comma 3, del d.interm. n. 34 del 2013); d) che la società debba assolvere a diversi obblighi di informazione al primo contatto con il cliente (art. 4 del d.interm. n. 34 del 2013). Tra questi, spiccano quello di rendere quest’ultimo edotto della esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società «che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento» (art. 4, comma 1, lettera c, del d.interm. n. 34 del 2013) e quella di consegnargli l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento (art. 4, comma 2, del d.interm. n. 34 del 2013).

8.− Occorre infine dare atto che, nell’attuale XIX Legislatura è stato approvato alla Camera e trasmesso al Senato il disegno di legge di «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense» (A.S. n. 1917), il quale ribadisce la scelta di apertura delle STA ai soci non professionisti e impone al legislatore delegato princìpi e criteri che, da un lato, confermano i limiti alla loro partecipazione nella struttura societaria fissati dall’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 e, dall’altro, ne integrano, in parte, le prescrizioni sull’attività professionale, mutuando alcune delle regole della STP.

Di queste, è opportuno segnalare, non sono state recepite – allo stato – quelle che garantiscono il segreto professionale e impongono obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista.

9.− La ricostruzione del quadro normativo deve concludersi con due considerazioni di diritto unionale.

Certamente pertinente alle sollevate questioni è, anzitutto, la sentenza Halmer della Corte di giustizia UE, largamente evocata dal rimettente a sostegno della illegittimità costituzionale della partecipazione di soci di capitale alle società tra avvocati.

In tale pronuncia, infatti, è stata ritenuta non contraria al diritto dell’Unione europea la norma tedesca che vieta la partecipazione alla società tra avvocati di un investitore puramente finanziario.

Il giudice europeo – dopo avere premesso che per le norme professionali e deontologiche applicabili alla professione forense non vi è armonizzazione a livello del diritto dell’Unione, sicché è nella discrezionalità di ciascuno Stato membro prescegliere la relativa calibrazione – ha giudicato la restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, che deriva dal suddetto divieto, giustificata da motivi imperativi di interesse generale e proporzionata. Nel giungere a tale conclusione, la sentenza Halmer – come evidenziato dal rimettente – per un verso, ha enfatizzato il ruolo dell’avvocato nel contesto dell’amministrazione della giustizia, la centralità della sua indipendenza e l’importanza dei profili deontologici della professione e, per altro verso, ha posto in luce il rischio connesso alla presenza del socio investitore, per l’impatto della logica del profitto che gli è propria sull’organizzazione e sull’attività di una società di avvocati, con possibile affievolimento dell’autonomia del professionista e del rispetto da parte sua delle regole deontologiche.

La decisione della Corte di giustizia non significa, tuttavia, che la rigorosa opzione normativa tedesca per il divieto di componenti non professionali nella società tra avvocati sia imposta dal diritto unionale. Piuttosto, sta a indicare che la scelta di ammettere nelle società tra avvocati i soci di capitale debba essere circondata da apposite e adeguate cautele, che peraltro si rinvengono nella legislazione dalla maggior parte degli Stati membri.

Ciò trova conferma nella posizione della Commissione europea che si è occupata della regolazione dei servizi professionali, inclusi quelli legali, nei vari ordinamenti dei Paesi dell’Unione, con l’obiettivo di incentivarne la riforma in ottica concorrenziale, e che, a questo scopo, ha analizzato in via specifica i requisiti imposti dalle normative interne in materia di partecipazione azionaria delle società professionali (Comunicazione del 9 febbraio 2004 COM-2004-83, Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali e Comunicazione del 10 gennaio 2017 COM-2016-820, relativa alle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali).

In proposito, l’Istituzione dell’Unione europea ha sottolineato, da un lato, che le restrizioni in materia hanno portata economica negativa, nella misura in cui impediscono ai prestatori di sviluppare nuovi servizi o modelli aziendali efficienti sotto il profilo dei costi, e dall’altro, ne ha affermato la necessità nelle professioni, come quella di avvocato, in cui vi è da assicurare l’indipendenza o la responsabilità personale dei professionisti. Tuttavia, secondo la logica della proporzionalità, la Commissione ha auspicato l’utilizzo di meccanismi che restringano nel minor modo possibile la concorrenza.

10.− Passando all’esame dei profili preliminari delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, deve, innanzitutto, rilevarsi che il CNF, in relazione alla decisione delle controversie sulla tenuta degli albi, svolge una funzione giurisdizionale e che, in tale contesto, va considerato giudice legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte Costituzionale) e dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Infatti, l’art. 36 della legge n. 247 del 2012, che attualmente assegna al Consiglio nazionale forense il potere decisorio sui reclami avverso (tra gli altri) i provvedimenti «in materia di albi, elenchi e registri», nella sua rubrica definisce espressamente tale competenza come «giurisdizionale» e, prima ancora, nel suo testo prevede la ricorribilità delle relative decisioni alle sezioni unite della Corte di cassazione (comma 6). Proprio sulla base di tale elemento, nella vigenza della pregressa disciplina (regio decreto legge 27 novembre, 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore», convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), questa Corte aveva già riconosciuto al CNF, nei procedimenti di reclamo affidati dalla legge alla sua decisione, veste di giudice speciale legittimato a promuovere incidente di costituzionalità (sentenza n. 189 del 2001, che richiama la motivazione della sentenza n. 284 del 1986, nonché sentenza n. 114 del 1970).

11.− Tanto chiarito, è infondata l’eccezione dell’Avvocatura dello Stato secondo cui esulerebbe da tale competenza giurisdizionale il reclamo del giudizio a quo, concernente il rigetto da parte del COA romano dell’istanza di cancellazione dall’albo di un avvocato proposta non dall’interessato o dal procuratore generale, ma da un terzo.

Infatti, l’affermazione del rimettente della sussistenza della propria giurisdizione, motivata sul rilievo che la legge n. 247 del 2012 assegna al Consiglio nazionale forense «l’intera materia relativa agli albi», supera la soglia della non implausibilità trovando altresì riscontro nelle statuizioni della Corte di cassazione a sezioni unite.

La Corte regolatrice non solo riconosce detta giurisdizione, in generale, per «tutte le controversie relative alla iscrizione, come al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dagli albi professionali degli avvocati», ma l’ha anche riscontrata, in particolare, con riferimento alla fattispecie, come quella del processo principale, di contestazione della legittimità dell’iscrizione all’albo di un iscritto da parte di altri (Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 11 dicembre 2007, n. 25831).

12.− Ancora, in via preliminare, va delimitato il thema decidendum.

Benché il CNF censuri, in termini generici, l’intero art. 4-bis della legge n. 247 del 2012, la lettura della complessiva motivazione dell’ordinanza di rimessione conduce alla perimetrazione dell’oggetto dei dubbi di legittimità costituzionale (tra le tante, da ultimo sentenze n. 27 del 2026, n. 160 del 2025, n. 50 del 2024 e n. 164 del 2023): le doglianze sono rivolte non alla previsione che consente l’esercizio della professione forense in forma societaria, o ai diversi profili della disciplina conseguentemente dettata, ma alla sola norma, ricavabile dal comma 2, lettera a), del medesimo articolo, che consente la partecipazione alla società tra avvocati di soci non iscritti né all’albo forense né ad albi di altre professioni e dunque a soci non professionisti.

13.− Tanto premesso, le questioni sono inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza: infatti, come eccepito dal Presidente del Consiglio dei ministri, è incompleta la ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente (da ultimo e tra le tante, sentenze n. 110 del 2025; n. 184 e n. 111 del 2024; n. 220, n. 182 e n. 42 del 2023).

In particolare, coglie nel segno la difesa statale ove lamenta che il CNF, nel censurare l’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012, non abbia in alcun modo esaminato il contenuto precettivo dei commi da 3 a 6 del medesimo articolo, che pongono un complesso di norme tese a «prevenire [i paventati] conflitti di interesse e [i] condizionamenti dell’indipendenza del professionista forense operante in forma societaria».

L’ordinanza di rimessione si limita, infatti, a censurare il disposto normativo che ammette i soci non professionisti nelle STA, ritenendo che la loro presenza integri “di per sé” un rischio per l’indipendenza della difesa e per le regole della libera concorrenza, rischio non escludibile neppure tramite «vincoli, di legge o statutari». L’art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 sancirebbe sì dei «limit[i]», ma il CNF – omettendone ogni analisi – conclude per la loro «non significativ[ità]».

In altri termini, il Consiglio nazionale forense, pur mostrandosi consapevole della vigenza di talune prescrizioni legislative che controbilanciano l’ingresso di soci non professionisti nelle società tra avvocati (supra, punto 6.2.), ha completamente omesso di confrontarsi con tali condizioni, ritenendole in ogni caso superflue.

14.− Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, sono proprio le restrizioni poste alla partecipazione nella compagine sociale della componente non professionale e le apposite regole che concernono l’esercizio della professione forense, se svolta in forma societaria, a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco.

Ciò trova conferma in un risalente, ma quanto mai attuale, precedente di questa Corte, in cui – dopo essersi rammentato che attiene alla discrezionale valutazione del legislatore la scelta del «se, e a quali condizioni», consentire l’esercizio in forma societaria delle attività professionali protette – si è chiarito che, ove sia stato scelto di autorizzare le professioni regolamentate tramite società, è necessaria «una congrua normativa [con lo scopo di] evitare la possibilità dell’esercizio abusivo da parte di soggetti non abilitati o autorizzati, ed il pericolo dello sfruttamento dell’opera intellettuale in forme non compatibili con la dignità e autonomia dei singoli professionisti; mentre occorre, d’altro canto, con riguardo alla diversa qualità delle prestazioni professionali, un preciso regolamento delle responsabilità sociali e personali» (sentenza n. 17 del 1976).

Siffatta considerazione vale, ovviamente, a maggior ragione per la professione forense, che «ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d’opera intellettuale» (sentenza n. 137 del 1975), «in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa» (abrogato art. 5 della legge n. 247 del 2012).

In proposito, occorre ricordare che nella giurisprudenza costituzionale è costantemente rimarcato che «il patrocinio [dell’avvocato] costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.» (sentenza n. 70 del 2025 e, in termini simili, sentenze n. 171 del 1996 e n. 120 del 1972): il difensore assolve a «una funzione insostituibile per il corretto svolgimento della dinamica processuale» (sentenza n. 171 del 1996), divenendone «protagonista» (sentenza n. 498 del 1989) e la sua attività «assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale» (sentenza n. 46 del 1957), con «effetto diretto sul [suo] esercizio» (sentenza n. 14 del 2019).

Per l’assolvimento del suddetto ruolo, l’indipendenza dell’avvocato e il pieno rispetto da parte sua delle regole deontologiche sono elementi indispensabili e di certo non possono subire alterazioni di sorta in caso di svolgimento dell’attività professionale in un contesto societario.

Dunque, una volta ammessi nelle società tra avvocati i soci non professionisti, per i benefici che dal loro apporto derivano ai servizi legali, risulta essenziale che siano stabilite adeguate garanzie tese a prevenire i pure innegabili rischi riconnessi a tale partecipazione, in termini di possibilità di insorgenze di conflitti di interesse, di aggiramento del segreto professionale e di pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato.

15.− Ebbene, l’atto di rimessione ha omesso di motivare le ragioni per le quali le condizioni previste dal censurato art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge n. 247 del 2012 siano effettivamente, e in che misura, inidonee a superare i prospettati dubbi di lesione degli artt. 24 e 111 Cost., da un lato, e dell’art. 41 Cost., dall’altro.

Tale carenza compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure, che sono, pertanto, inammissibili.

16.− È appena il caso di aggiungere che il disegno di legge A.S. n. 1917, allo stato, va nel senso di sviluppare le garanzie già previste dal censurato art. 4-bis della legge n. 247 del 2012. Queste – per il rammentato rilievo costituzionale dell’attività difensiva – non potranno essere di livello inferiore a quelle dettate dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo regolamento di attuazione (d.interm. n. 34 del 2013) per le società tra professionisti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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