Ordinanza 131/2026 (ECLI:IT:COST:2026:131)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SCIARRONE ALIBRANDI
Camera di Consiglio del 23/03/2026;    Decisione  del 23/03/2026
Deposito de˙l 17/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 9, c. 1°, del decreto legislativo 04/03/2015, n. 23.
Massime: 
Atti decisi: ord. 212/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 131

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), promosso dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra S. M. e M. srl, con ordinanza del 16 luglio 2025, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udita nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.


Ritenuto che, con ordinanza del 16 luglio 2025, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30;

che il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso da S. M. avverso il licenziamento intimatole da M. srl per motivo oggettivo, determinato dal processo di riorganizzazione dell’area commerciale, con conseguente esternalizzazione dell’attività di vendita;

che il medesimo rimettente precisa che, in contrasto con l’assunto della ricorrente, secondo cui il contratto di lavoro prevedeva l’eventuale svolgimento della propria attività anche presso le altre aziende del gruppo, cosicché queste ultime avrebbero dovuto essere considerate come un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, le tre società convenute, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando che sussistessero le condizioni per imputare loro in maniera indifferenziata il rapporto di lavoro;

che, pertanto, secondo il Tribunale di Padova, non essendo controverso che M. srl, da sola, non raggiunge il requisito dimensionale previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), ove il licenziamento risultasse illegittimo e difettasse la possibilità di considerare unitariamente le tre società convenute come co-datori di lavoro, dovrebbe farsi applicazione della disposizione censurata, secondo cui l’ammontare dell’indennità e degli importi previsti dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, 6, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 23 del 2015 è dimezzato e non può superare, in ogni caso, il limite di sei mensilità;

che tale disposizione – ricorda ancora il rimettente – è stata oggetto della sentenza di questa Corte n. 183 del 2022, che – pur accertando un vulnus ai principi costituzionali, derivante dalla previsione di un’indennità costretta entro l’esiguo divario di un minimo di tre e di un massimo di sei mensilità, tale da non consentire di adeguare l’importo alla specificità di ogni singola vicenda, non risultando il numero dei dipendenti indizio sufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie nel quadro determinato dall’incessante evoluzione della tecnologia e della trasformazione dei processi produttivi – ha, tuttavia, dichiarato che non si potesse porre rimedio all’indicato vulnus, non essendo possibile ridefinire la soglia massima dell’indennità, come richiesto, in difetto di soluzioni predefinite;

che, nella citata pronuncia, questa Corte aveva anche affermato che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe stato tollerabile e l’avrebbe indotta a provvedere, ove nuovamente investita;

che, secondo il giudice rimettente, l’inerzia del legislatore, protrattasi dal 2022, legittima la riproposizione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, a cui questa Corte dovrebbe rispondere, questa volta, dichiarando l’illegittimità costituzionale della citata disposizione;

che, a sostegno dell’inadeguatezza della disposizione censurata a consentire l’individualizzazione della sanzione, militerebbero le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo, che rivelerebbe come ci sia un’effettiva discrasia fra numero degli occupati ed effettiva forza economica dell’impresa (in qualità di datore di lavoro), come dimostrato dalla sussistenza, nella specie, di un fatturato superiore a quello previsto dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) per le microimprese, nonché dalla presenza di sinergie con le altre società del gruppo, tali da costituire un fattore di stabilità economica, di riduzione dei costi e di elasticità operativa, anche quanto alla gestione del personale;

che, pertanto, le richiamate previsioni di cui all’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, non tenendo conto della richiamata discrasia, inciderebbero negativamente sia sull’adeguatezza del risarcimento, sia sulla portata dissuasiva della sanzione applicabile, in violazione del diritto al lavoro di cui agli artt. 4 e 35, primo comma, Cost., che impongono che i limiti al potere di recesso del datore di lavoro correggano un disequilibrio di fatto esistente nel contratto di lavoro;

che, infine, la declaratoria di illegittimità costituzionale della sola previsione del massimo risarcitorio di sei mensilità, da un lato, conserverebbe la differenziazione di disciplina fra imprese maggiori e minori, dall’altro, offrirebbe al giudice un più vasto spettro sanzionatorio, con cui adeguare l’indennità risarcitoria alle specificità del caso, restando impregiudicata la facoltà del legislatore di introdurre modifiche più rilevanti della disciplina sostanziale;

che, quindi, il Tribunale di Padova chiede che venga dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» per violazione degli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea;

che, intervenuto in giudizio tramite l’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, dal momento che, con sentenza n. 118 del 2025, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità».

Considerato che, con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 212 del 2025), il Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE;

che la censurata disposizione – in base alla quale l’ammontare dell’indennità e degli importi previsti dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 23 del 2015 è dimezzato e non può superare in ogni caso il limite di sei mensilità – non consentirebbe di adeguare l’importo, stretto nell’esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità, alla specificità di ogni singola vicenda, non essendo il numero dei dipendenti indizio sufficiente a rispecchiare l’effettiva forza economica del datore di lavoro, specie alla luce dell’incessante evoluzione della tecnologia e della trasformazione dei processi produttivi;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 118 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»;

che, con tale pronuncia, questa Corte ha ravvisato un vulnus agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, non già nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità risarcitorie previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice, diversamente individuata in relazione a ciascun tipo di vizio del licenziamento, ma, in particolare, nell’imposizione di un tetto alla indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi da parte delle piccole imprese, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, tale da comprimere in maniera eccessiva l’ammontare dell’indennità, «dando luogo a una tutela monetaria incompatibile con la necessaria “personalizzazione del danno subito dal lavoratore” (sentenza n. 194 del 2018)» (sentenza n. 118 del 2025);

che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, in accoglimento di una questione sovrapponibile a quella in scrutinio, rende quest’ultima priva di oggetto e ne determina, quindi, la manifesta inammissibilità (tra le molte, ordinanze n. 209, n. 208 e n. 35 del 2025);

che tale ragione di inammissibilità, per il suo carattere manifesto e radicale, assorbe la valutazione di tutti gli eventuali altri vizi procedurali che fossero rilevabili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e riveduta, con annesso, a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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