Sentenza  130/2026 (ECLI:IT:COST:2026:130) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  CASSINELLI
Udienza Pubblica del 24/06/2026;    Decisione  del 24/06/2026
Deposito de˙l 16/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 2 del decreto legislativo 10/10/2022, n. 150, nonché dell'art. 624 bis del codice penale.
Massime: 
Atti decisi: ord. 33/2026

Pronuncia

SENTENZA N. 130

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nonché dell’art. 624-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di costituzione di M. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 giugno 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;

uditi l’avvocato Adriano Spinelli per M. C., nonché l’avvocato dello Stato Domenico Maimone per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 26 novembre 2025, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 2026, il Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui, modificando la procedibilità di taluni reati, non ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 624-bis del codice penale (Furto in abitazione e furto con strappo), nonché dello stesso art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata possa essere diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

1.1.– Il Tribunale rimettente espone di dover giudicare su sei imputazioni di furto in abitazione, in taluni casi aggravato, ascritte a M. C. in relazione a fatti commessi nel territorio della Provincia di Brescia in un arco temporale di tre mesi.

Riferisce, quindi, che in relazione a una delle condotte contestate – posta in essere dall’imputato mediante introduzione nello spogliatoio di un supermercato e sottrazione della somma di cinquanta euro da una borsetta riposta in un armadietto, previa effrazione dello stesso – il difensore di questi ha dato prova dell’invio alla persona offesa di un assegno circolare alla persona offesa dal reato.

2.– Da tale ultima circostanza il rimettente fa discendere la rilevanza della prima questione sollevata.

Osserva, infatti, che l’offerta risarcitoria sarebbe astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 162-ter, primo comma, cod. pen., a mente del quale «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Su tale base, il Tribunale di Brescia sostiene che «il regime di procedibilità del reato in parola configura l’unico ostacolo alla valutazione […] in ordine alla congruità del risarcimento, ai fini di una possibile declaratoria di estinzione».

Ad avviso del rimettente, inoltre, la rilevanza della questione discenderebbe dal fatto che, in relazione ad altra condotta contestata, la persona offesa avrebbe «reso una mera denuncia orale», senza manifestare alcuna volontà in ordine alla punizione del colpevole; con il che, venendo meno la procedibilità d’ufficio del reato, il processo dovrebbe ritenersi estinto in parte qua, perché l’azione penale non doveva essere iniziata.

2.1.– Quanto alla non manifesta infondatezza della prima questione, il Tribunale rimettente richiama, anzitutto, la sentenza n. 9 del 2025 di questa Corte, concernente il regime di procedibilità dell’art. 605 cod. pen., quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero del coniuge non più convivente, assumendo che «[i]l superamento del vaglio di ammissibilità nel predetto caso, sostanzialmente analogo a quello per cui è processo, basterebbe a considerare non manifestamente infondata la questione».

In ogni caso, rileva che, pur essendo riservata alla discrezionalità del legislatore la scelta sulle condizioni di procedibilità dei reati, il mantenimento della procedibilità d’ufficio per il delitto di furto in abitazione travalicherebbe il limite della manifesta irragionevolezza, ponendosi così in contrasto con l’art. 3 Cost.; ciò, in particolare, nel raffronto con i delitti di violazione di domicilio e di furto semplice, procedibili a querela, che «formano il reato complesso di cui all’art. 624-bis c.p.» e, pertanto, «non possono che costituire i principali tertia comparationis» ai fini della corrispondente valutazione.

Del resto, osserva ancora il rimettente, al riconoscimento della procedibilità a querela per il furto in abitazione non osterebbero esigenze connesse al rispetto di convenzioni internazionali (come evidenziate da questa Corte per il delitto di cui all’art. 605 cod. pen., vale a dire il sequestro di persona, commesso in danno del coniuge, di cui alla già citata sentenza n. 9 del 2025); né potrebbe farsi riferimento al criterio discretivo indicato dalla relazione introduttiva al d.lgs. n. 150 del 2022, che fa riferimento alla natura – pubblicistica o meno – del bene giuridico tutelato, venendo qui in rilievo un bene giuridico privato, quale il patrimonio individuale.

Vi sarebbe, infine, una «evidente disparità tra il regime di procedibilità del furto in abitazione e quello di altri reati di gravità sovrapponibile», fra i quali il «furto pluriaggravato», avente «cornice edittale […] pressoché analoga a quella della fattispecie in esame», procedibile a querela.

3.– Quanto alla seconda questione, essa sarebbe rilevante perché all’imputato è stata contestata anche la recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; pertanto, ad avviso del rimettente, ove fosse introdotta l’ipotesi attenuata, sarebbe consentito al giudice di procedere al giudizio di bilanciamento, «con i conseguenti effetti in bonam partem».

3.1.– In punto di non manifesta infondatezza della seconda questione, infine, il giudice a quo sottolinea che il sintagma «privata dimora», contenuto nella disposizione incriminatrice, finirebbe con il ricomprendere «una serie assolutamente eterogenea di ipotesi», in relazione alle quali sarebbe irragionevole, con conseguente contrasto con l’art. 3 Cost., non consentire una modulazione del trattamento sanzionatorio.

In questo senso, richiama le precedenti decisioni con le quali questa Corte ha introdotto un’ipotesi attenuata nelle fattispecie delittuose di cui agli artt. 630 cod. pen. (sentenza n. 68 del 2012), 167, primo comma, del codice penale militare di pace (sentenza n. 244 del 2022), 629 (sentenza n. 120 del 2023), 628, quest’ultimo indicato con sottolineatura particolare, con riguardo alla sua «particolare affinità» con il furto (sentenza n. 86 del 2024), 600-ter (sentenza n. 91 del 2024) e 583-quinquies cod. pen. (sentenza n. 83 del 2025), ravvisando la necessità di prevedere una «valvola di sicurezza» che consenta al giudice di graduare la pena in concreto, assicurandone la proporzionalità nel rispetto della finalità rieducativa di cui all’art. 27, comma terzo, Cost.

4.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo, anzitutto, l’inammissibilità della prima questione.

La difesa erariale osserva, in particolare, che il rimettente non ha chiarito le ragioni per le quali l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata comporterebbe l’immediata improcedibilità dell’azione penale, non risultando che alcuna delle persone offese abbia rimesso la querela a suo tempo presentata; né assumerebbe rilievo il fatto che una delle persone offese abbia presentato una mera denunzia orale, perché la stessa sarebbe stata comunque trascritta dalla polizia giudiziaria nel verbale di indagini.

In ogni caso, non sarebbe compiutamente descritta la fattispecie sottoposta al giudizio di questa Corte; il rimettente, in particolare, ha omesso di specificare se il versamento di un assegno circolare effettuato dall’imputato a una delle persone offese abbia a oggetto l’intero importo sottratto, condizione necessaria per l’operatività del meccanismo estintivo di cui all’art. 162-ter cod. pen.

4.1.– Entrambe le questioni, in ogni caso, non sarebbero fondate.

Ferma, infatti, l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nello stabilire le condizioni di procedibilità di un reato e il relativo trattamento sanzionatorio, non vi sarebbe spazio, anzitutto, per un sindacato sulle prime, sotto il profilo della ragionevolezza, nei termini prospettati dal rimettente; la scelta del regime di procedibilità, infatti, non è ancorata alla gravità del reato ma può assolvere anche a diverse funzioni, quale l’esigenza di alleggerire il lavoro giudiziario in relazione a fattispecie criminose di rilevante incidenza statistica.

I due reati evocati dal rimettente quali tertia comparationis, inoltre, non potrebbero essere considerati come «meri addendi» della fattispecie oggetto di censura, che si caratterizza, invece, per un proprio peculiare disvalore, effetto dalla contemporanea aggressione di due beni giuridici, il patrimonio e l’intimità della persona, fra loro connessi.

Con specifico riferimento alla seconda questione, la difesa erariale osserva che la stessa è stata oggetto della recente pronunzia n. 193 del 2025 di questa Corte, che l’ha ritenuta non fondata sulla base di argomentazioni sovrapponibili alla presente fattispecie.

5.– Si è costituito in giudizio l’imputato nel giudizio principale, svolgendo considerazioni di supporto alle tesi del rimettente.

La difesa della parte, in particolare, ha auspicato una rimeditazione, da parte di questa Corte, delle ragioni rese a supporto della citata sentenza n. 193 del 2025, evidenziando che il delitto di furto in abitazione può consumarsi anche in «luoghi e contesti appartenenti a dimensioni differenti rispetto a quelle propriamente abitative», che, come tali, «non possono essere confusi e sovrapposti al concetto propriamente abitativo e pertinenziale», rendendo necessaria una risposta sanzionatoria di minore asprezza rispetto a quella prevista dal legislatore.

Considerato in diritto

6.– Il Tribunale di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. (Furto in abitazione e furto con strappo), nonché dello stesso art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

7.– In ordine alla prima questione, va anzitutto scrutinata l’eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sul presupposto della mancata indicazione, da parte del rimettente, delle ragioni per le quali l’introduzione della procedibilità a querela per il reato di furto in abitazione comporterebbe l’immediata improcedibilità dell’azione penale, poiché non consta che alcuna delle persone offese abbia rimesso la querela a suo tempo presentata né risulta applicabile prima facie il meccanismo estintivo del reato previsto dall’art. 162-ter cod. pen. rispetto a uno dei fatti contestati, non essendo dimostrato che l’assegno circolare versato dall’imputato alla persona offesa abbia comportato l’integrale riparazione del danno.

7.1.– L’eccezione non è fondata.

Come questa Corte ha da tempo e ripetutamente affermato, la motivazione sulla rilevanza formulata dal giudice a quo «è oggetto di un controllo meramente esterno», che si arresta «sulla soglia della non implausibilità» sia quanto all’applicabilità della norma nel processo principale sia quanto alla possibilità, o meno, di definire «quest’ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata» (si vedano, fra le altre, le sentenze n. 72 del 2026, n. 137 del 2025 e n. 192 del 2022).

Con riferimento a due delle condotte oggetto di imputazione nel giudizio principale, l’ordinanza di rimessione dà conto dell’esistenza di elementi significativi della possibilità di definire il giudizio in termini direttamente dipendenti dall’accoglimento della questione sollevata, rappresentando specifiche circostanze – quali la presentazione di mera denunzia orale o l’avvenuto versamento di una somma di denaro con finalità riparatoria – che appaiono intrinsecamente idonee a munire di rilievo decisivo l’introduzione della procedibilità a querela per il reato contestato.

Detta ordinanza, pertanto, supera il richiamato controllo esterno, attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (così, per fattispecie non dissimile, la sentenza n. 110 del 2026).

8.– Ciò posto, la questione non è fondata.

8.1.– Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampi margini di discrezionalità nelle scelte relative al regime di punibilità dei reati, sindacabili da questa Corte soltanto entro i limiti della manifesta irragionevolezza (ex plurimis, sentenze n. 190 del 2020, n. 155 e n. 40 del 2019). Tale standard vige anche rispetto alle scelte relative al regime di procedibilità dei singoli reati (sentenze n. 248 del 2020 e n. 236 del 2016).

Secondo il rimettente, l’irragionevolezza della disposizione censurata deriverebbe dalla disparità che ne consegue nel trattamento del furto in abitazione rispetto ai delitti di furto semplice e violazione di domicilio, che ne compongono la fattispecie, ovvero nel raffronto fra la prima ipotesi delittuosa e altre, imprecisate, di «furto pluriaggravato», evidenziando che per tutte le fattispecie assunte a tertia comparationis è prevista la procedibilità a querela.

8.2.– Tali argomenti non possono essere condivisi.

Questa Corte ha precisato, anche recentemente, che «il regime di procedibilità – a querela o d’ufficio – presuppone bilanciamenti di interessi delicati e spesso assai complessi»; che «la scelta su tale regime non deve essere “necessariamente conness[a] alla maggiore o minore gravità del reato, quale si rivela con la misura della pena […], potendo correlarsi anche alla particolarità della fattispecie e del bene che con la condotta criminosa venga offeso”»; che, infine, «l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal “carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale” e dalla “natura meramente privatistica dell’interesse offeso”» (sentenza n. 96 del 2026, oltre ai precedenti ivi citati).

In altri termini, la ragionevolezza della scelta legislativa in ordine alla condizione di procedibilità di un reato non va valutata, come assume il rimettente, esclusivamente in ragione della gravità del reato stesso o della natura degli interessi protetti dalla norma incriminatrice.

Ora, nel caso di specie, dalla lettura della relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 emerge che il legislatore ha esteso la procedibilità a querela a «reati, di non particolare gravità, posti a tutela di beni individuali, personali e patrimoniali», in un’ottica di efficienza del sistema, «tenendo conto delle necessarie esigenze di tutela della persona offesa e della collettività, nonché dei beni pubblici coinvolti nel reato», ma anche al fine di diminuire l’attuale carico giudiziario che incide inevitabilmente sulla durata del processo, essendo oggi lo Stato «costretto […] a celebrare procedimenti penali che potrebbero essere definiti anticipatamente con il risarcimento del danno, la piena soddisfazione della persona offesa e l’estinzione del reato».

Ne deriva che la norma censurata favorisce la possibile definizione anticipata dei processi per furto – sia esso semplice o, in alcuni casi, aggravato – così da alleggerire il gravoso carico giudiziario connesso a tale fattispecie; lo stesso legislatore, tuttavia, ha ritenuto questa finalità recessiva rispetto all’esigenza di mantenere la procedibilità officiosa del furto in abitazione, la cui perseguibilità consegue al rilievo della «particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un simile reato», caratteristiche che, del resto, questa Corte ha già ritenuto idonee a giustificarne il trattamento sanzionatorio (sentenza n. 216 del 2019, citata dalla sentenza n. 193 del 2025).

9.– La seconda questione, inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione, è identica a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025, e con la successiva ordinanza n. 105 del 2026, depositata l’11 giugno 2026, entrambe sopravvenute all’ordinanza di rimessione.

9.1.– La prima delle richiamate decisioni, in particolare, ha dichiarato la questione non fondata, premettendo che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, in particolare nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui esercizio è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza; su tale base, si è affermato che non è irragionevole l’adozione di un trattamento particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore.

Né, posta tale premessa, sussistono ragioni per l’introduzione di una «valvola di sicurezza» che adegui la sanzione al fatto: il furto in abitazione, infatti, non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da rendere opportuna la previsione di un’ipotesi attenuata, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (sentenza n. 117 del 2021, richiamata in questi termini dalla sentenza n. 193 del 2025).

9.2.– L’ordinanza di rimessione non apporta argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza (e ribaditi nell’ordinanza successiva), tali da indurre a una diversa conclusione.

La questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis, ordinanze n. 195 del 2025, n. 97 e n. 78 del 2024 e n. 214 del 2023).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Brescia, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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