Ordinanza 124/2026 (ECLI:IT:COST:2026:124)
Giudizio:  GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattore:  MARINI F. S.
Camera di Consiglio del 06/07/2026;    Decisione  del 06/07/2026
Deposito de˙l 13/07/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, 01/03/2024, n. 225, emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 03/02, del 09/06 e del 01/12/2023, nonché del 16/02/ 2024.
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. mer. 5/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 124

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, 1° marzo 2024, n. 225, emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023, nonché del 16 febbraio 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso notificato il 9 gennaio 2026, depositato in cancelleria il 23 gennaio 2026, iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2026, fase di merito.

Visti gli atti di intervento di F. C e della Camera dei deputati;

udito il Giudice relatore Francesco Saverio Marini nella camera di consiglio del 6 luglio 2026;

deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2026.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 28 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, in riferimento sia alla sentenza 1° marzo 2024, n. 225, sia ai provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del relativo processo penale disposti dal medesimo Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024;

che, con la citata sentenza, il Tribunale di Matera ha condannato l’allora senatore Saverio De Bonis per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, del codice penale), per avere riprodotto, il 16 agosto 2021, sulla propria pagina Facebook un articolo risalente al 2006 pubblicato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», dal titolo «Grano contaminato: imprenditore sapeva» a cui l’imputato aveva aggiunto la seguente nota: «correva l’anno 2006 e l’imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva dell’ocratossina sin dal momento dell’acquisto in Canada del grano»;

che, in quell’occasione, il senatore De Bonis avrebbe così leso la reputazione dell’imprenditore F. C., avallando l’ipotesi che quest’ultimo avesse posto in commercio grano contaminato, nonostante l’assoluzione intervenuta in sede penale in relazione a tale fatto;

che il Senato riferisce che, nel corso del giudizio penale contro il senatore De Bonis, è stata avanzata dalla difesa eccezione attinente alla insindacabilità della condotta attribuita all’imputato, in quanto opinione espressa nell’esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;

che il Tribunale, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, oppure investire con ordinanza il Senato della Repubblica della questione concernente l’insindacabilità, ha proceduto nel giudizio in occasione delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023, nonché del 16 febbraio 2024;

che, infine, il Tribunale ha pronunciato la citata sentenza di condanna, allo stato gravata da appello, il 1° marzo 2024;

che questa Corte, con ordinanza n. 181 del 2025, ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti dello stesso Tribunale di Matera, sezione penale;

che, con atto depositato il 29 dicembre 2025, è intervenuto nel giudizio F. C., in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore della C. spa SB, chiedendo che il ricorso proposto dal Senato della Repubblica sia rigettato;

che l’interveniente espone di essersi costituito parte civile nei confronti di Saverio De Bonis nel procedimento penale n. 2664/2021 R.G.N.R., al fine di ottenere, con l’affermazione della responsabilità penale dell’imputato, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;

che l’interveniente deduce di essere titolare di un interesse giuridicamente qualificato, che può essere pregiudicato dall’esito del conflitto di attribuzione, in quanto parte del giudizio penale definito con la sentenza n. 225 del 2024 del Tribunale di Matera;

che, secondo F. C., l’intervento sarebbe ammissibile alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, è consentito l’intervento del soggetto che sia parte di un giudizio comune i cui esiti o effetti possano essere condizionati dalla decisione di questa Corte;

che, con provvedimento dell’11 giugno 2026, comunicato alle parti, è stata fissata la camera di consiglio del 6 luglio 2026 per la trattazione relativa alla decisione sull’ammissibilità dell’atto di intervento di F. C.

Considerato che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale – come modificate dalla delibera di questa Corte del 12 marzo 2026, entrata in vigore l’8 maggio 2026 – questa Corte decide sull’ammissibilità degli interventi di cui all’art. 4, commi 3 e 4, delle medesime Norme integrative, con deliberazione da assumere in camera di consiglio;

che, nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il ricorso o a resistervi;

che, tuttavia, tale preclusione non opera quando l’interveniente sia parte di un giudizio i cui esiti o i cui effetti la pronuncia di questa Corte sia suscettibile di condizionare;

che, in caso contrario, gli interessi dell’interveniente rischierebbero di essere incisi senza che egli possa far valere le proprie ragioni;

che, nella specie, F. C. è parte civile nel giudizio penale definito con la sentenza n. 225 del 2024, pronunciata dal Tribunale di Matera nei confronti di Saverio De Bonis;

che il Senato della Repubblica ha promosso il presente ricorso anche in riferimento alla predetta sentenza di condanna, chiedendone l’annullamento;

che, dunque, l’esito del conflitto è suscettibile di incidere sugli effetti della decisione resa nel giudizio penale nel quale F. C. si è costituito parte civile;

che l’interveniente è, pertanto, titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative;

che l’atto di intervento è stato depositato il 29 dicembre 2025, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’ordinanza n. 181 del 2025, avvenuta il 10 dicembre 2025;

che, pertanto, l’intervento di F. C. deve essere dichiarato ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l’intervento spiegato da F. C. nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco Saverio MARINI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA


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