ORDINANZA N. 122
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della mancata attivazione, da parte del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e in relazione alle condotte di Giusi Bartolozzi, del procedimento previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione) e dalla legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione), promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato in cancelleria il 9 giugno 2026 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2026, fase di ammissibilità;
uditi nella camera di consiglio del 6 luglio 2026 i Giudici relatori Francesco Viganò e Luca Antonini;
deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2026.
Ritenuto che con ricorso depositato il 9 giugno 2026, la Camera dei deputati ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che – nel contesto del procedimento penale iscritto a carico del Ministro della giustizia Carlo Nordio, del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato, in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri – il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma non abbiano avviato, «in relazione al comportamento complessivamente tenuto dalla dott.ssa Giusi Bartolozzi», Capo di gabinetto del Ministro della giustizia all’epoca dei fatti, «la speciale procedura delineata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, omettendo gli adempimenti, ivi previsti, strumentali alla tutela delle prerogative costituzionali riconosciute alle Camere in base all’articolo 96 della Costituzione, ed in particolare di quella concernente “la valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico”, determinandone conseguentemente la lesione»;
che, in punto di fatto, la ricorrente espone che, a seguito di una denuncia presentata da un privato in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri, arrestato a Torino il 19 gennaio 2025, è stato avviato un procedimento penale nei confronti di Carlo Nordio, Ministro della giustizia, di Matteo Piantedosi, Ministro dell’interno, nonché di Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai reati di rifiuto di atti di ufficio (art. 328, primo comma, del codice penale), per non aver dato corso alle richieste di cooperazione rivolte all’Italia dalla Corte penale internazionale; di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), per avere concordato l’emissione del decreto di espulsione di Osama Almasri ed il successivo trasferimento in Libia mediante un volo della Compagnia Aeronautica Italiana spa; e di peculato (art. 314 cod. pen.), per la distrazione dell’aereo dall’utilizzo cui era destinato e l’appropriazione del carburante necessario per il volo di rimpatrio di Osama Almasri;
che il 5 agosto 2025 il Collegio per i reati ministeriali ha richiesto alla Camera dei deputati l’autorizzazione a procedere, ai sensi dell’art. 96 Cost., nei confronti delle persone sottoposte a indagine; richiesta respinta dall’Assemblea, a maggioranza assoluta, il 9 ottobre 2025, con conseguente archiviazione del procedimento da parte del Collegio per i reati ministeriali, il successivo 16 ottobre;
che, nella propria richiesta di autorizzazione a procedere, il Collegio per i reati ministeriali ha qualificato le dichiarazioni rese dalla Capo di gabinetto del Ministro della giustizia Giusi Bartolozzi – sentita durante le indagini quale persona informata sui fatti – come inattendibili e mendaci;
che, il 1° agosto 2025, il Collegio ha denunciato Giusi Bartolozzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione al delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen.; denuncia cui è conseguita l’iscrizione del nominativo della stessa, da parte della Procura, nel registro delle notizie di reato per tale ipotesi delittuosa;
che il 13 ottobre 2025 i Presidenti di Gruppo Bignami, Molinari, Barelli e Lupi hanno chiesto al Presidente della Camera di invitare l’Ufficio di Presidenza a valutare l’opportunità di «sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale a tutela delle prerogative della Camera medesima asseritamente lese dall’operato omissivo della magistratura procedente (Collegio per i reati ministeriali di Roma e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), con riguardo all’iscrizione, il 7 agosto 2025, della dottoressa Giusi Bartolozzi nel registro delle notizie di reato per il delitto di cui all’articolo 371-bis del codice penale, senza trasmettere a questo ramo del Parlamento la richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione»;
che, a seguito della relazione della Giunta per le autorizzazioni del 4 novembre 2025, l’Ufficio di Presidenza il 1° aprile 2026 ha proposto di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato all’Assemblea, la quale, nella seduta del 14 aprile 2026, ha deliberato in tal senso;
che, in relazione all’ammissibilità del conflitto, la ricorrente osserva che non può dubitarsi della legittimazione attiva della Camera dei deputati a promuovere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, allorché vengano in considerazione «attribuzioni rivendicate in nome dell’autonomia e dell’indipendenza di ciascun ramo del Parlamento» (sono citate le ordinanze di questa Corte n. 261 e n. 35 del 2022, n. 286 del 2014, n. 327 del 2011, n. 275 del 2008, n. 58 del 2004, n. 232 e 31 del 2003, n. 379 del 1996, n. 129 del 1981, n. 150 del 1980), ivi comprese le prerogative di cui all’art. 96 Cost. (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 87 del 2012, n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994, nonché le ordinanze n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994);
che le Camere sarebbero competenti a decidere sulle richieste di autorizzazione a procedere anche nei confronti degli «indagati laici», cioè di coloro che, pur non rivestendo la qualifica di ministri, abbiano concorso nel reato ministeriale o abbiano commesso un reato ad esso connesso e che, in specie, la competenza della Camera ricorrente a pronunciarsi sull’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Nordio, deputato in carica, «attra[rrebbe] la competenza a conoscere anche delle richieste concernenti i coindagati» (art. 5 della legge cost. n. 1 del 1989);
che sussisterebbe altresì la legittimazione passiva del Collegio per i reati ministeriali, in quanto esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall’art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989 (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994 e le ordinanze n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994);
che sarebbe poi incontestabile la legittimazione passiva del pubblico ministero e, in particolare, del Procuratore della Repubblica (sono citate la sentenza n. 1 del 2013 e le ordinanze n. 261 del 2022 e n. 193 del 2018 di questa Corte), in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate (sono richiamate le sentenze n. 88 e n. 87 del 2012 e le ordinanze n. 273 del 2017 e 217 del 2016 di questa Corte) e, dunque, la competenza a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario al quale appartiene (si cita la sentenza di questa Corte n. 183 del 2017);
che sarebbero ricorrenti, infine, i requisiti oggettivi di ammissibilità del conflitto, proposto a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali proprie della Camera dei deputati, desumibili dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione) (è richiamata l’ordinanza di questa Corte n. 8 del 2008);
che, in specie, si chiederebbe infatti a questa Corte di «stabilire se, in relazione al comportamento complessivamente tenuto dalla dott.ssa Bartolozzi, l’omessa attivazione della speciale procedura, delineata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e dalla legge n. 219 del 1989, abbia menomato le attribuzioni della Camera derivanti dall’art. 96 Cost.» e segnatamente se le abbia impedito di esprimere la valutazione che «l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo»;
che la garanzia accordata dall’art. 96 Cost. sarebbe strumentale alla salvaguardia delle funzioni ministeriali, in quanto preordinata a «impedire che l’esercizio dell’azione penale nei confronti di Ministri, o di soggetti che abbiano agito in concorso con loro, o abbiano tenuto condotte teleologicamente connesse, per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico, possa compromettere e/o alterare l’azione di Governo e l’esercizio della funzione di Ministro, impedendo così interferenze o pressioni da parte di altri poteri dello Stato, o comunque ledere le prerogative della Camera di sindacare la “sussistenza dell’interesse qualificato a fronte del quale l’ordinamento stima recessive le esigenze di giustizia del caso concreto” (Corte cost., sent. n. 87/2012)»;
che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell’art. 96 Cost. potrebbe dunque esprimere «una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, purché essa si collochi all’interno della procedura per reato ministeriale attivata dall’autorità giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione consentita dall’ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte dell’ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ovvero nel ricorso [alla] Corte per mezzo del conflitto di attribuzione» (è citata la sentenza di questa Corte n. 87 del 2012);
che tale fattispecie ricorrerebbe nel caso di specie, in cui «la scelta di procedere per le vie ordinarie a carico della Capo di gabinetto, seppure spetti alla Magistratura, ha impedito alla Camera, anche a causa dell’omessa comunicazione alla stessa della decisione circa la natura non ministeriale del reato, qualsiasi apprezzamento sulla natura ministeriale “derivata” del delitto contestato alla dott.ssa Bartolozzi»;
che, svolte articolate considerazioni sul merito del ricorso, la Camera dei deputati chiede che questa Corte voglia statuire, «in via alternativa:
a) che il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma erano a conoscenza di elementi, presenti sin dall’inizio e, comunque, confermati nel corso delle indagini, tali da imporre di considerare la dott.ssa Giusi Bartolozzi quale concorrente nei reati del Ministro di Giustizia Nordio e che pertanto la richiesta di autorizzazione a procedere avrebbe dovuto essere estesa anche alla sua figura; in ogni caso, fatta la valutazione di non ministerialità della condotta si sarebbe dovuto comunicare alla Camera l’esito di tale valutazione al fine di permettere ad essa di garantire la tutela delle sue attribuzioni costituzionali;
b) che – eventualmente previa sollevazione avanti a sé di questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 96, 70, 72, 94, 95, 105, 3 Cost. dell’art. 4, comma 2, della legge n. 219/1989, laddove non menziona anche i casi di connessione funzionale con i reati dei Ministri per condotte attribuibili a soggetti “laici” – debbano essere considerati “ministeriali” anche i reati commessi da terzi soggetti, se funzionalmente connessi con quelli del Ministro e tali da frustrare, se accertati, la corretta funzione governativa e che pertanto si applichi anche all’ipotesi di reato di cui all’art. 371-bis c.p. attribuito alla dott.ssa Giusi Bartolozzi la disciplina dettata dalla L. cost. n. 1/1989 e si estenda anche a quel caso la trasmissione degli atti al Collegio per i Ministri e la successiva necessaria richiesta di autorizzazione a procedere».
Considerato che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione anche in punto di ammissibilità;
che, quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanze n. 241 del 2011 e n. 8 del 2008; analogamente, con riferimento al Senato della Repubblica, ordinanze n. 80 del 2026 e n. 104 del 2011);
che, inoltre, con specifico riferimento al caso di specie, non sussistono dubbi sulla competenza del ramo del Parlamento ricorrente, ai sensi dell’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1989, a rilasciare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri della giustizia e dell’interno e del Sottosegretario di Stato (e, dunque, secondo la prospettazione della ricorrente, anche di Giusi Bartolozzi), essendo l’on. Carlo Nordio, unico parlamentare tra i soggetti sottoposti a procedimento penale, un membro della Camera dei deputati;
che, impregiudicati gli approfondimenti da svolgersi in sede di esame del merito del conflitto quanto ai ruoli rispettivi del Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica nell’ipotesi in cui, nel corso delle indagini per reati ministeriali, emergano indizi di reità a carico di una persona non inclusa nel novero dei destinatari dell’originaria denuncia di cui all’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, prima facie risultano passivamente legittimati entrambi i soggetti evocati in giudizio dalla Camera dei deputati;
che sussiste in particolare la legittimazione a resistere in capo al Collegio per i reati ministeriali, in quanto «esclusivo titolare delle attribuzioni previste dall’art. 8» della legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanza n. 8 del 2008), ossia di quelle attinenti allo svolgimento delle indagini preliminari relative ai reati ministeriali e alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione a procedere;
che la medesima natura di potere dello Stato deve altresì essere riconosciuta al pubblico ministero – e, in particolare, al Procuratore della Repubblica (ordinanza n. 133 del 2025) – in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (ordinanze n. 80 del 2026 e n. 241 e n. 104 del 2011);
che il Procuratore della Repubblica è infatti deputato a ricevere i rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall’ art. 96 Cost. e a trasmetterli al Collegio per i reati ministeriali con le proprie richieste (art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989) nonché, all’esito delle indagini svolte dal Collegio, a emettere il parere di cui all’art. 8, comma 1, della medesima legge, e a rimettere alla Camera competente la richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Collegio;
che, con riguardo al requisito oggettivo, il ricorso mira a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili dall’art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989 (ordinanze n. 80 del 2026, n. 241 e n. 104 del 2011), prospettando la Camera dei deputati che dalla mancata individuazione di Giusi Bartolozzi come concorrente dei reati contestati al Ministro della giustizia e comunque dalla sua denuncia e iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni rese al Collegio per i reati ministeriali, sia derivata alla ricorrente la sottrazione della prerogativa di deliberare in ordine all’autorizzazione a procedere a carico della Capo di gabinetto;
che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del presente ricorso anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 80 del 2026, n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma e al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ
Luca ANTONINI, Redattori
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA