SENTENZA N. 12
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», promosso dalla Corte d’assise di Roma, prima sezione, nel procedimento penale a carico di S. T., M.I. A.K., H. U. e A.S. M.I., con ordinanza del 23 ottobre 2025, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visti gli atti di costituzione di S. T., M.I. A.K., H. U. e A.S. M.I., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;
uditi gli avvocati Anna Lisa Ticconi per A.S. M.I., Paola Armellin per S. T., Tranquillino Sarno per M.I. A.K., Filomena Pollastro per H. U., nonché l’avvocato dello Stato Maurizio Greco per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 23 ottobre 2025, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 2025, la Corte d’assise di Roma, prima sezione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui, «consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420 bis, comma 3, del codice di procedura penale», nell’ipotesi aggiunta dalla sentenza di questa Corte n. 192 del 2023.
Ad avviso del giudice a quo, l’omissione normativa censurata violerebbe gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
1.1.– In punto di fatto, il Collegio rimettente riferisce di dover giudicare della responsabilità penale di S. T., M.I. A.K., H. U. e A.S. M.I., imputati del sequestro del ricercatore italiano Giulio Regeni e, il solo A.S. M.I., di lesioni personali e omicidio pluriaggravati, per avergli altresì inflitto lesioni severe e diffuse, con atti crudeli e mezzi violenti, sino a provocarne la morte.
L’ordinanza di rimessione ricorda che, dopo che, in data 14 gennaio 2022, la stessa Corte d’assise di Roma aveva dichiarato la nullità della vocatio in iudicium sul presupposto che non vi fosse la prova che gli imputati avessero avuto conoscenza del processo e che, pertanto, si fossero volontariamente sottratti al giudizio, questa Corte, pronunciando sulle questioni sollevate, nell’ambito dello stesso giudizio a quo, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, con la sentenza n. 192 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa».
Dopo che, per effetto di tale pronuncia, il GUP ha dichiarato l’assenza degli imputati e disposto un nuovo rinvio a giudizio, il 20 febbraio 2024 la Corte d’assise rimettente ha aperto il dibattimento, nel corso del quale sono stati sentiti numerosi testimoni e acquisiti verbali di sommarie informazioni testimoniali.
L’attività istruttoria – espone il Collegio rimettente – si è svolta nella perdurante assenza degli imputati, i cui difensori, nominati ai sensi dell’art. 97, primo comma, cod. proc. pen., hanno ripetutamente lamentato che la mancanza di qualsivoglia contatto con i propri assistiti ha gravemente pregiudicato l’esercizio delle facoltà di replica all’articolato compendio probatorio, orale e documentale, introdotto dal pubblico ministero e dalle parti civili, ai quali soltanto è stata, di fatto, consentita l’iniziativa istruttoria.
Gli stessi difensori degli imputati hanno, altresì, denunciato un «deficit di posizione», per effetto del quale la loro attività difensiva si sarebbe ridotta alla ricerca di «eventuali contraddizioni intrinseche rispetto ad una iniziativa processuale rimessa totalmente alle controparti», alla citazione di alcuni testimoni italiani già individuati nel corso delle indagini dal pubblico ministero o sentiti in sede di Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni e «nella ricerca dell’altrui consenso, peraltro libero, al fine di ottenere l’acquisizione di atti del fascicolo delle indagini ai sensi dell’art. 493 comma 3 c.p.p., così da estendere l’orizzonte valutativo della Corte».
Il rimettente aggiunge che in data 12 dicembre 2024 ha proceduto all’acquisizione, mediante lettura ai sensi dell’art. 512-bis cod. proc. pen., dei verbali delle dichiarazioni rese dal sindacalista egiziano M.M. A.S. l’11 aprile 2016 e poi nuovamente il 10 maggio 2016 dinanzi all’«Autorità egiziana» e, poiché tali documenti sono pervenuti in lingua araba, ha conferito incarico peritale di traduzione degli stessi ad un interprete.
All’udienza dell’8 aprile 2025 il pubblico ministero ha contestato la parzialità e l’erroneità dell’elaborato peritale, chiedendo disporsi la rinnovazione della traduzione in contraddittorio con il proprio consulente.
Dopo il deposito del nuovo elaborato, il perito è stato convocato all’udienza del 15 luglio 2025 per rendere chiarimenti.
Quindi, con ordinanza del 17 settembre 2025, il Collegio rimettente, avendo rilevato significative incertezze e contraddizioni, ha disposto una nuova traduzione nominando un altro esperto di lingua araba, «attesa la delicatezza e centralità del contenuto dei verbali» in questione.
Dopo la lettura dell’ordinanza di rinnovazione delle operazioni peritali, il pubblico ministero ha confermato la nomina del precedente consulente, le parti civili si sono riservate sul punto e i difensori degli imputati hanno chiesto di essere ammessi a designare propri consulenti eccependo, al contempo, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni in scrutinio.
1.2.– Gli stessi difensori – aggiunge il giudice a quo – hanno rappresentato di non aver potuto avanzare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in quanto, in mancanza di qualsiasi contatto con gli assistiti, non hanno potuto neppure informarli sulle condizioni di accesso al beneficio.
Il Collegio rimettente reputa tali affermazioni credibili, in quanto la situazione di fatto da cui deriva l’impossibilità, per i difensori d’ufficio, di comunicare con gli imputati, riconducibile al rifiuto di cooperazione dello Stato egiziano, è rimasta invariata anche nel corso del dibattimento.
Sintomatico sarebbe, infatti, l’invio, da parte della Repubblica araba d’Egitto, in data 17 giugno 2024, di una nota con la quale la procura egiziana ha illustrato le ragioni per cui non ha inteso dar luogo alla rogatoria richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma per via diplomatica, finalizzata alla citazione in giudizio di alcuni testimoni ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di New York contro la tortura.
Il diniego di assistenza giudiziaria è stato motivato – rileva il rimettente ‒ dall’esigenza di non contravvenire all’art. 454 del codice di procedura penale egiziano, il quale, nel vietare di processare una persona per lo stesso fatto due volte, esprime un principio di rango costituzionale «in quanto connesso ai diritti dell’uomo cui sia l’Egitto che l’Italia si attengono».
In definitiva, secondo il giudice a quo, la volontà di interrompere ogni collaborazione, manifestata dalle autorità egiziane, dapprima con il provvedimento di archiviazione (memorandum del 26 dicembre 2020) e poi con il rifiuto di notificazione delle citazioni testimoniali, renderebbe altamente credibile l’impossibilità, per i difensori degli imputati, di interloquire con i propri assistiti al fine di concordare una strategia processuale e anche di indicare loro le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
Tale situazione ha, al contempo, impedito al pubblico ministero di adempiere l’«obbligo strumentale» – che, ai sensi dell’art. 103 t.u. spese di giustizia, sorge in caso di nomina del difensore d’ufficio – di informare gli imputati della possibilità di accedere al patrocinio a carico dell’erario e dell’obbligo di retribuire il difensore se non ricorrono i presupposti per valersi di tale istituto.
Precisa, tuttavia, il rimettente che ciò di cui la difesa si duole non è l’impossibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sé considerata, essendo consapevole che al difensore d’ufficio è comunque garantita dagli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, attraverso il pagamento degli onorari e delle spese, una remunerazione, ancorché minimamente compensativa nel caso di specie, in cui il processo si sta rivelando particolarmente complesso e oneroso.
Ciò che lamentano i difensori degli imputati – sottolinea il Collegio rimettente - è «l’impossibilità attuale di procedere alla nomina di un proprio consulente […] con cui assicurarsi il contraddittorio in occasione del rinnovo peritale delle traduzioni», sul corretto presupposto che «tale facoltà sia riservata e limitata ai difensori d’ufficio di imputati ammessi al patrocinio gratuito».
Non coglierebbero, pertanto, nel segno le obiezioni del pubblico ministero e delle parti private secondo cui l’eccezione di illegittimità costituzionale della difesa degli imputati tenderebbe a «scardinare» l’intero sistema del patrocinio a spese dello Stato introducendo una presunzione iuris et de iure in base alla quale l’accesso al beneficio sarebbe garantito ogni qual volta sia nominato un difensore d’ufficio, a prescindere dalla prova dei presupposti reddituali prescritti dalla legge.
1.3.– Il giudice a quo procede, quindi, alla ricostruzione, anche attraverso ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte, della genesi normativa del riconoscimento all’imputato del diritto all’assistenza di un consulente tecnico, quale espressione del diritto di difesa costituzionalmente protetto (sono citate le sentenze n. 217 del 2019, n. 178 del 2017, n. 33 del 1999 e n. 149 del 1983).
Viene, in particolare, evidenziato che, alla stregua della disciplina vigente, solo in caso di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente tecnico è liquidato direttamente dal giudice ai sensi dell’art. 83 t.u. spese di giustizia, ciò che munisce lo stesso esperto di un titolo autonomo verso l’erario, senza, dunque, che il difensore d’ufficio debba anticiparne il relativo importo.
Né il compenso del consulente tecnico rientrerebbe tra gli esborsi rimborsabili ai sensi degli artt. 116, comma 1, e 117, comma 1, t.u. spese di giustizia, così che nulla sarebbe dovuto al difensore d’ufficio che ne anticipasse l’importo, non trattandosi di una spesa in senso tecnico.
1.4.– In punto di rilevanza, si osserva nell’ordinanza di rimessione che la nomina di un consulente di parte «ben si adatta» al caso di specie, in cui sussiste la necessità di affidare, per mezzo di una perizia, la traduzione di un documento ad un interprete di lingua araba.
A seguito della rinnovazione dell’incarico peritale, i difensori degli imputati hanno, infatti, chiesto di nominare un consulente di parte, così che l’inizio delle operazioni peritali risulterebbe condizionato dalla decisione sul loro diritto di valersi di un proprio traduttore e, dunque, sulle sollevate questioni di legittimità costituzionale, posto che l’ordinamento non consente loro di esercitare il diritto alla difesa tecnica secondo le modalità prospettate.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo precisa, anzitutto, che la rilevata impossibilità non è di ordine fattuale, ma normativo, posto che i difensori degli imputati ben potrebbero nominare propri consulenti tecnici, ma dovrebbero provvedervi a proprie spese, non potendo recuperarne i costi né dagli assistiti, residenti presso indirizzi sconosciuti, essendosi lo Stato egiziano rifiutato di fornire indicazioni al riguardo; né dall’erario, non trattandosi di spesa rimborsabile al legale designato d’ufficio.
L’alternativa allo svolgimento di una difesa «condizionata e sminuita» rispetto alle possibilità difensive di cui dispongono le altre parti processuali, pubblica e privata, sarebbe, pertanto, quella della sopportazione di un onere economico «ingiustificato».
Eppure, osserva il rimettente, la ratio alla quale la giurisprudenza costituzionale si è costantemente ispirata nella materia de qua è quella di attivare il diritto inviolabile alla difesa anche attraverso la nomina, «ove ritenuta necessaria», del consulente tecnico in funzione di salvaguardia «di una reale dialettica delle posizioni», garantendone altresì la qualità.
Ed è proprio in ragione dell’attinenza dell’assistenza tecnica al diritto di difesa che la parte priva di mezzi economici sufficienti può fare ricorso al patrocinio a spese dello Stato, specie ove si consideri che il pubblico ministero può valersi di esperti nei più svariati settori senza limitazioni derivanti da oneri economici (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 96 del 2024, n. 73 del 2022 e n. 178 del 2017).
Il rimettente ritiene che il vulnus alla difesa degli imputati – la quale può fruire di una facoltà di iniziativa assolutamente ridotta e sbilanciata rispetto alle restanti parti – non possa essere sanato dalla possibilità per gli imputati stessi ‒ fatta espressamente salva dalla sentenza n. 192 del 2023 di questa Corte ‒ di ottenere, in caso di comparizione, la riapertura del processo in presenza e il riesame del merito della causa.
Infatti, posto che la comparizione degli imputati nel processo costituisce eventualità solo virtuale, non vi è ragione perché i rispettivi difensori non possano valersi, nell’ambito del giudizio in corso, di facoltà consentite dall’ordinamento, previa rimozione dei limiti che ne impediscono l’esercizio così da evitare che il dibattimento si riduca ad un «simulacro a garanzie ridotte».
Né, ad avviso del giudice a quo, può negarsi che, in caso di condanna di uno degli imputati, il relativo difensore sarebbe impossibilitato a proporre l’impugnazione intesa al riesame dei temi di prova, attesa la necessità, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., di disporre, a pena di inammissibilità, di uno specifico mandato, il quale incontrerebbe «i medesimi limiti odierni».
I dubbi di illegittimità costituzionale non potrebbero essere superati attraverso una interpretazione conforme a Costituzione, avuto riguardo all’inequivoca formulazione dell’art. 225, commi 1 e 2, cod. proc. pen., il quale, pur consentendo astrattamente alla difesa, compresa quella d’ufficio, la nomina del consulente tecnico di parte, nel caso, come quello di specie, in cui è impossibile chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, impone che il difensore sopporti l’onere economico dell’incarico oppure rinunci ad esso.
Il giudice a quo ritiene, ancora, che non assuma rilevanza il fatto che le condizioni patrimoniali degli imputati non sono, nella specie, accertabili, perché ciò che si richiede non è l’ammissione al patrocinio a carico dell’erario «sub condicione di accertamento della sussistenza dei requisiti reddituali», ma, piuttosto, l’attribuzione anticipata degli oneri ex art. 107 t.u. spese di giustizia, ad opera dello Stato, il quale provvederebbe successivamente a recuperarli dagli imputati secondo il meccanismo delineato dagli artt. 116, comma 2, e 117, comma 2, del citato testo unico, «salva futura ammissione al patrocinio a loro favore».
Ad avviso del rimettente, la disciplina censurata comporterebbe, pertanto, una evidente menomazione del diritto di difesa dell’imputato, senza che tale vulnus possa ritenersi bilanciato dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica.
Si puntualizza, ancora, che la censura non investe l’intero regime del patrocinio a carico dell’erario, ma deve essere circoscritta all’art. 225, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui, nel concedere alle parti la facoltà di nominare un proprio consulente nei casi in cui sia stata disposta la perizia, riconosce loro il diritto di farsi assistere da un consulente a spese dello Stato nel solo caso in cui ricorrano le condizioni previste per il patrocinio statale per i non abbienti, e dunque alle condizioni imposte dagli artt. 102 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, che, nel caso di specie, non possono trovare applicazione, in quanto gli imputati non sono stati neppure informati della possibilità di godere del beneficio.
L’«effetto inseguito» dal rimettente sarebbe, in definitiva, quello di porre a carico dello Stato, quale anticipazione, la spesa della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d), t.u. spese di giustizia, ma al di fuori dei requisiti reddituali richiesti dalla disciplina del patrocinio a carico dell’erario.
Secondo il giudice a quo, la disciplina in scrutinio determinerebbe anche la lesione dei principi di eguaglianza e di parità delle parti.
Se, infatti, il pubblico ministero può valersi dei migliori esperti senza limitazioni di ordine economico e può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa declinare l’incarico, il difensore della parte non ammessa al patrocinio a spese dello Stato – perché non è informata né può esserlo sul relativo diritto –, che pure volesse nominare un consulente a proprie spese, potrebbe sentirsi opporre un rifiuto «motivato dalla prevedibile esiguità del compenso» allo stesso «erogabile».
Tale «disparità di condizione fattuale», oltre a ledere il diritto di difesa, introdurrebbe una significativa disparità sostanziale tra le parti processuali in contrasto con l’art. 111, secondo comma, Cost.
Sarebbe, infine, violato l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (vengono richiamate Corte EDU, prima sezione, sentenza 27 marzo 2014, Matytsina contro Russia; prima sezione, sentenza 24 aprile 2014, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia), là dove ha sottolineato il diritto all’ammissione della prova scientifica in capo all’imputato e ha evidenziato l’«iniquità delle procedure che avevano portato alla condanna dei ricorrenti a causa della mancata ammissione della stessa, pregiudicando la possibilità della difesa di contraddire l’accusa ad armi pari».
2.– In data 1° dicembre 2025, i difensori d’ufficio degli imputati nel giudizio a quo hanno depositato, nell’interesse dei rispettivi assistiti, separati atti di costituzione nel presente giudizio di identico contenuto con i quali hanno chiesto l’accoglimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.
In via preliminare, i difensori hanno rappresentato di non essere muniti della procura speciale prescritta dall’art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per l’impossibilità oggettiva di acquisirla dai rispettivi assistiti.
Hanno, quindi, invocato l’art. 12 delle Norme integrative, ai sensi del quale questa Corte provvede in ordine a preclusioni e decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti, chiedendo compiersi un bilanciamento onde evitare che un «rigido formalismo processuale possa tradursi in un diniego di giustizia, specie quando siano in gioco diritti fondamentali come quello di difesa».
La citata disposizione non dovrebbe, infatti, applicarsi soltanto al ricorrere del caso fortuito e della forza maggiore, ma dovrebbe estendersi ad ogni situazione di oggettiva e insuperabile impossibilità, non riconducibile alla negligenza della parte, di assolvere un onere processuale.
D’altronde, si osserva, la finalità dell’art. 12 delle Norme integrative è quella di «assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale e la pienezza del contraddittorio, evitando che cause non imputabili agli imputati possano determinare un irrimediabile vulnus difensivo».
Nel caso di specie, sottolineano i difensori degli imputati, l’impossibilità di produrre la procura speciale non deriva né da negligenza, né da una scelta propria delle parti o dei loro difensori, ma dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza degli stessi imputati.
Nel merito, le parti hanno svolto argomentazioni sovrapponibili a quelle articolate dal giudice a quo.
In aggiunta, hanno dedotto che la disciplina censurata confliggerebbe con l’art. 3 Cost. anche sotto il profilo della irragionevolezza, risultando «intrinsecamente contraddittorio» che l’ordinamento, da un lato, per effetto della sentenza n. 192 del 2023 di questa Corte, crei un meccanismo processuale eccezionale per evitare che la mancata cooperazione di uno Stato estero si traduca in una «“fattuale immunità extra ordinem”» e, dall’altro, ometta di apprestare gli strumenti necessari a rendere effettivo e giusto quel processo.
Si osserva, altresì, che la condizione degli odierni imputati non è quella di un «assente ordinario» che, avendo conoscenza della vocatio in iudicium, scelga volontariamente di non partecipare.
Si sarebbe, infatti, al cospetto di una fictio iuris creata per superare una «impossibilità procedurale». Tale situazione non potrebbe essere sottoposta alle medesime e «inadeguate» regole operanti in caso di assenza volontaria dell’imputato, le quali condizionano l’accesso al patrocinio a spese dello Stato alla richiesta personale dell’interessato.
3.– Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo dichiararsi le sollevate questioni non fondate.
Secondo l’interveniente, il diritto positivo già consentirebbe alla difesa d’ufficio di ripetere dallo Stato le somme anticipate nel corso del processo.
Ciò sarebbe, in primo luogo, dimostrato dagli artt. 116, comma 1, 117, comma 1, e 82 t.u. spese di giustizia, con i quali le norme sul patrocinio a spese dello Stato sono state espressamente estese anche al difensore d’ufficio che non sia oggettivamente in grado di recuperare dal proprio assistito l’onorario e le spese necessarie per svolgere il mandato difensivo.
La difesa statale richiama la giurisprudenza di legittimità la quale ha chiarito che la richiamata disciplina normativa e, segnatamente, quella prevista per l’imputato irreperibile, che esonera il difensore d’ufficio dal previo esperimento delle iniziative di recupero del credito, trova applicazione tanto nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l’irreperibilità dell’indagato, dell’imputato o del condannato, quanto in quello in cui siffatta dichiarazione formale sia mancata, ma l’assistito non sia “di fatto” reperibile. Nell’atto di intervento sono citate Corte di cassazione, seconda sezione civile, sentenza 17 novembre 2011, n. 24104; seconda sezione civile, ordinanze 10 settembre 2019, n. 22579, 3 maggio 2019, n. 11720 e 26 febbraio 2019, n. 5609, sesta sezione civile-2, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30484.
L’interveniente richiama, altresì, l’art. 13, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), a mente del quale, oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuto dal cliente, in caso di determinazione contrattuale, ovvero per mezzo di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse dell’assistito.
La difesa statale rileva, inoltre, che, ad avviso del giudice rimettente, malgrado non sia noto se gli imputati siano in possesso dei requisiti reddituali necessari per accedere al patrocinio a spese dello Stato, i difensori d’ufficio dovrebbero poter godere dell’anticipazione di cui si tratta ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, «come se gli imputati fossero in effetti ammessi al beneficio (salvo poi il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli imputati nell’ipotesi in cui l’ammissione al beneficio non si concretizzasse)».
Tale impostazione non è condivisa dalla difesa statale, che non ravvisa ragioni per sostenere che nel giudizio a quo possa derogarsi alla regola generale secondo cui il beneficio in esame può essere riconosciuto solo al ricorrere delle condizioni di non abbienza.
La soluzione proposta dal giudice a quo per rimediare al denunciato vulnus costituzionale si porrebbe essa stessa in contrasto con la Costituzione e, in particolare, con il principio di eguaglianza, posto che in ogni processo in cui l’imputato viene dichiarato assente l’accesso al patrocinio è ammesso solo se sussistono i presupposti reddituali richiesti dalla legge.
La speciale ipotesi di patrocinio a carico dell’erario auspicata dalla rimettente, essendo svincolata dai presupposti di reddito, risulterebbe, pertanto, «eccezionale ed eccentrica» rispetto al sistema delineato dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Del resto, osserva l’interveniente, la stessa giurisprudenza costituzionale ha sempre posto in luce l’essenzialità, ai fini dell’ammissione al beneficio in questione, della verifica della situazione reddituale dell’interessato (viene citata la sentenza n. 119 del 2025).
Da ultimo, in merito alla censura ex art. 117, primo comma Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, la difesa statale fa rilevare come nessuna delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo citate nell’ordinanza di rimessione abbia affermato che la Convenzione europea sui diritti dell’uomo obbligherebbe gli Stati a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dell’erario anche a soggetti che non lo chiedono e anche a prescindere dalle loro condizioni reddituali. Né la stessa Corte di Strasburgo ha mai sancito che il rimborso ex post, da parte dello Stato, di una somma anticipata dal difensore si risolve in una illegittima lesione del diritto di difesa.
Con memoria illustrativa depositata il 22 dicembre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri si è rimesso a questa Corte per quel che riguarda la questione del difetto di procura speciale degli atti di costituzione degli imputati nel giudizio a quo e, nel merito, ha ribadito le conclusioni rassegnate nell’atto di intervento.
L’interveniente ha sottolineato che, poiché il legislatore ha «legato imprescindibilmente» l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato all’accertamento in concreto dei requisiti reddituali richiesti, l’accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale finirebbe per introdurre nell’ordinamento «una nuova ipotesi del beneficio citato, irragionevolmente disancorata» dalla verifica di tali presupposti.
Con riferimento alla denunciata violazione dei parametri sovranazionali, la difesa statale ha ribadito che da nessuna delle pronunce della Corte EDU richiamate dalla rimettente è possibile ricavare il riconoscimento di un diritto, assoluto e inderogabile, ad un consulente tecnico di parte a spese anticipate dello Stato.
4.– Il 1° dicembre 2025 l’Unione camere penali italiane (UCPI) ha fatto pervenire un’opinione scritta quale amicus curiae argomentando in senso adesivo alle censure svolte dalla rimettente.
L’opinione è stata ammessa con decreto presidenziale del 10 dicembre 2025.
Lo scritto si sofferma, in particolare, sull’essenzialità dell’apporto del consulente tecnico ai fini della partecipazione effettiva dell’imputato al contraddittorio, evidenziando come, nel caso di specie, l’impossibilità per i difensori d’ufficio di valersi dell’anticipazione delle spese da parte dello Stato sia la diretta conseguenza della «mancata assistenza dello Stato di appartenenza» che ha reso necessario il ricorso al «meccanismo eccezionale» del processo in assenza.
A parere dell’amicus curiae, verrebbe, così, a determinarsi un’irragionevole lesione dei principi fondamentali, posto che la condizione che legittima la celebrazione del processo, ossia l’«ostruzionismo dello Stato estero», è la stessa che «ne inficia la correttezza, menomando irrimediabilmente le garanzie difensive».
La disciplina censurata genererebbe, altresì, una palese e irragionevole disparità di trattamento, in quanto la possibilità di esercitare pienamente il diritto di difesa attraverso l’ausilio di un consulente tecnico dipenderebbe da una circostanza, la possibilità di ottenere la sottoscrizione dell’interessato, resa impossibile da una situazione di fatto non imputabile né alla difesa né all’imputato.
Verrebbe, così, a crearsi una categoria di processi «“a garanzie ridotte”», in cui il diritto di difesa sarebbe compresso non in ragione di una scelta ponderata del legislatore, ma per un «difetto di coordinamento normativo» che produce effetti discriminatori.
Considerato in diritto
5.– La Corte d’assise di Roma, prima sezione, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 102 e 107, comma 3, lettera d), t.u. spese di giustizia, nella parte in cui, «consentendo alle parti private la nomina di un consulente tecnico a spese dello Stato ove sia stata ammessa perizia, rinvia alla disciplina sul gratuito patrocinio, segnatamente agli artt. 102 e 107, che, a loro volta, subordinano la nomina e la conseguente anticipazione a carico dell’Erario, all’avvenuta ammissione al patrocinio, non consentendo la nomina del consulente tecnico, con spesa anticipata dall’Erario, da parte del difensore d’ufficio che assista un imputato, dichiarato assente ai sensi dell’art. 420 bis, comma 3, del codice di procedura penale» nella ipotesi aggiunta da questa Corte con la sentenza n. 192 del 2023.
La denunciata lacuna normativa determinerebbe la violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU.
6.– Nel giudizio principale, avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità penale di quattro ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano imputati per il sequestro, e quanto ad uno di essi, per le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni, per effetto della sentenza n. 192 del 2023 di questa Corte, si è aperta la fase dibattimentale nella perdurante assenza degli imputati.
6.1.– Con la richiamata pronuncia, questa Corte, decidendo su questioni sollevate dal giudice dell’udienza preliminare nell’ambito dello stesso processo in cui è stato promosso l’odierno incidente di costituzionalità, ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura (da ora in poi, anche: CAT, Convention Against Torture), quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso ad un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.
6.2.– Dall’ordinanza di rimessione risulta che, nel corso del dibattimento che ha preso avvio per effetto di tale pronuncia, il Collegio rimettente ha disposto la rinnovazione della perizia avente ad oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio.
I difensori degli imputati hanno chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato eccependo, al contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica, nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in absentia delineata dalla ricordata sentenza n. 192 del 2023 di questa Corte, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato.
6.3.– Il giudice a quo, condividendo i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dalla difesa dagli imputati, reputa che la disposizione censurata, determinando la denunciata lacuna normativa, confligga, anzitutto, con l’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto, non consentendo al difensore d’ufficio che non possa avere alcun contatto con il proprio assistito di nominare un consulente tecnico con anticipazione delle spese a carico dell’erario, priverebbe l’imputato di una essenziale facoltà difensiva posta a presidio dell’effettività del contraddittorio.
La disposizione censurata contrasterebbe, altresì, con gli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., in quanto comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il pubblico ministero, il quale può valersi dei migliori esperti senza limitazioni di ordine economico e può scegliere il proprio consulente tecnico senza che costui possa rifiutare l’incarico, e il difensore d’ufficio – dell’imputato non ammesso al patrocinio a spese dello Stato, perché «non informat[o] e non informabil[e] del relativo diritto» –, il quale, ove nominasse un consulente a proprie spese, potrebbe sentirsi opporre un rifiuto «motivato dalla prevedibile esiguità» del compenso erogabile.
Sarebbe, infine, leso l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 3, lettera d), CEDU, in quanto la mancata ammissione dell’imputato alla prova scientifica pregiudicherebbe la possibilità per la difesa di contraddire l’accusa ad armi pari.
7.– Preliminarmente, deve rilevarsi che i difensori degli imputati nel giudizio a quo hanno depositato, nell’interesse dei rispettivi assistiti, atti di costituzione nel presente giudizio pur essendo sprovvisti della procura speciale richiesta dall’art. 3 delle Norme integrative.
Gli stessi difensori hanno, nondimeno, richiesto che la costituzione dei soggetti patrocinati sia dichiarata ammissibile in base all’art. 12 delle Norme integrative, il quale, al comma 1, prevede che «[l]a Corte provvede in ordine a preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all’art. 4».
7.1.– La richiesta è meritevole di accoglimento.
Premesso che, come osservato da questa Corte, il deposito della procura speciale nel termine perentorio indicato dall’art. 3 delle Norme integrative costituisce «adempimento essenziale per la rituale costituzione in giudizio» (sentenza n. 236 del 2021), la costituzione di S. T., M.I. A.K., H. U. e A.S. M.I. è da ritenersi, nondimeno, ammissibile, in quanto il mancato deposito delle procure speciali è ascrivibile allo stesso fatto, non imputabile né agli imputati né ai rispettivi difensori, che ha reso necessaria l’introduzione, a opera di questa Corte, di una nuova ipotesi di procedibilità in absentia, nonostante gli accusati debbano ritenersi ignari della pendenza del processo penale a loro carico.
Deve, ancora una volta, sottolinearsi che, nella fattispecie in scrutinio, la conoscenza della vocatio in iudicium è stata impedita da un factum principis, ossia dal rifiuto di assistenza giudiziaria opposto dallo Stato di appartenenza degli imputati.
Nel giudizio di legittimità costituzionale definito con la sentenza n. 192 del 2023 è, infatti, emerso che la Procura generale egiziana ha negato alla delegazione ministeriale italiana persino il rilascio degli indirizzi degli agenti del servizio di sicurezza interno presso i quali avrebbero dovuto essere notificati gli atti di avvio del processo penale in Italia.
A giustificazione di tale comportamento è stata addotta l’avvenuta irrevocabile chiusura delle indagini svolte dall’autorità egiziana «sulla base di un mero decreto di archiviazione, adottato dallo stesso organo inquirente, senza il vaglio di un giudice terzo» (sentenza n. 192 del 2023, punto 5.4. del Considerato in diritto).
Ulteriori elementi idonei a corroborare il persistente rifiuto di cooperazione internazionale sono stati tratti dalla stessa Corte d’assise rimettente dalla nota del 17 giugno 2024, con la quale la Procura generale egiziana ha evocato il divieto di ne bis in idem per giustificare il rifiuto di dar luogo alla rogatoria richiesta per via diplomatica dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e finalizzata alla citazione in giudizio di alcuni testimoni ai sensi dell’art. 9 della Convenzione di New York contro la tortura.
La mancanza di qualsivoglia interlocuzione tra gli imputati e i difensori d’ufficio, dovuta al perdurante diniego di collaborazione dell’autorità estera, rende oggettivamente impossibile il conferimento della procura speciale necessaria alla costituzione nel giudizio di legittimità costituzionale.
In definitiva, alla luce dell’art. 12 delle Norme integrative, deve escludersi che un fatto ostativo esterno, come quello che viene in considerazione nel caso di specie, possa privare gli accusati di una facoltà, qual è quella di fornire il proprio contributo argomentativo nel giudizio di legittimità costituzionale, generalmente riconosciuta alle parti del giudizio principale.
8.– Ancora in via preliminare, occorre precisare il petitum formulato nell’ordinanza di rimessione.
Diversamente da quanto ritenuto dall’Avvocatura generale dello Stato, il giudice a quo non chiede l’introduzione di una nuova ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato svincolata dai presupposti reddituali, ma auspica, per la sola fattispecie di procedibilità in absentia configurata dalla richiamata sentenza n. 192 del 2023, l’introduzione di un sistema di anticipazione erariale delle competenze per il consulente tecnico di parte analogo a quello previsto dall’art. 117 t.u. spese di giustizia per la remunerazione del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, salva la possibilità, per lo Stato, di recuperare i relativi importi nel caso in cui il medesimo imputato si renda reperibile.
8.1.– Il meccanismo di anticipazione delle spese di consulenza prospettato dal giudice a quo non riprodurrebbe, pertanto, quello previsto per il patrocinio per i non abbienti, ma dovrebbe essere configurato alla stregua della liquidazione erariale delle competenze per il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile.
Come osservato da questa Corte, si tratta di istituti parzialmente diversi, ancorché riconducibili ad una comune matrice pubblicistica, posto che la funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono frapporsi al concreto esercizio del diritto di difesa (sentenza n. 166 del 2022), mentre la difesa tecnica d’ufficio «valorizza la natura “giusta” del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice» (sentenza n. 58 del 2025).
Le differenze si colgono anche sul versante degli effetti economici.
Il difensore del soggetto ammesso al patrocinio per i non abbienti è, infatti, remunerato dallo Stato mediante assunzione in via definitiva dell’onere del relativo onorario e delle spese. Analogo meccanismo è previsto per le spettanze degli ausiliari del giudice, degli investigatori privati e dei consulenti tecnici nominati dalla parte, salvo recupero nel solo caso di revoca del beneficio.
Per quanto concerne, invece, la difesa d’ufficio, lo Stato, ove ricorrano le situazioni indicate dagli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, ossia l’insolvenza o l’irreperibilità dell’imputato, anticipa gli onorari e le spese al professionista, salvo poi tentarne il recupero nei confronti dello stesso imputato che divenga, rispettivamente, solvibile o reperibile.
La differenza tra i due sistemi di anticipazione delle spese da parte dello Stato risiede, pertanto, proprio nel regime del recupero, escluso nel patrocinio per i non abbienti, ove è prevista una apposita copertura finanziaria, mentre, nella difesa d’ufficio, non si configura un nuovo onere economico destinato a rimanere a carico delle finanze pubbliche, posto che lo Stato è tenuto a rivalersi nei confronti dell’assistito (sentenza n. 266 del 2003).
9.– Ciò posto, le questioni sono fondate in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost.
9.1.– Deve, anzitutto, rilevarsi che non erra il giudice a quo nel ritenere che la disciplina della consulenza tecnica di parte, là dove contempla come unica possibilità di anticipazione erariale dei costi ad essa relativi l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, non si presti, per la sua formulazione rigida, ad una lettura estensiva costituzionalmente orientata.
9.2.– Parimenti condivisibile è la premessa interpretativa secondo la quale il difensore d’ufficio che anticipi le spettanze per il consulente non può ottenerne il rimborso in sede di liquidazione delle proprie competenze ai sensi degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, in quanto i predetti oneri non rientrano tra le spese in senso tecnico rifondibili secondo le modalità indicate da tali disposizioni.
9.2.1.– È, infatti, da escludere che il difensore d’ufficio, se ha diritto di ripetere dall’imputato le somme anticipate a titolo di compenso del consulente tecnico da lui nominato, dovrebbe pure poterne ottenere la rifusione dallo Stato, ove lo stesso imputato risulti insolvente o irreperibile, secondo le modalità indicate dagli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia.
Non sussiste, invero, una perfetta simmetria tra le spese anticipate dal difensore, nell’interesse dell’imputato, sul presupposto di una nomina fiduciaria o comunque di un accordo con l’assistito, per le quali la stessa parte è tenuta al rimborso, e le spese rifondibili dall’erario al difensore designato d’ufficio ove l’imputato risulti insolvente o irreperibile.
Nell’ambito del rapporto di patrocinio, l’avvocato che nomini un consulente tecnico sostenendo le spese necessarie a remunerarlo può senz’altro ottenere dal cliente il rimborso di quanto versato esponendo il relativo importo in parcella.
Il contratto di prestazione d’opera intellettuale con il quale il consulente riceve l’incarico è, in tal caso, concluso dal difensore per conto dell’assistito, il quale, in forza del mandato a tal fine conferito al patrono, è obbligato a rimborsare quanto da quest’ultimo anticipato per darvi esecuzione.
Analoga pretesa restitutoria sorge in caso di designazione del difensore d’ufficio, quando la nomina dell’esperto sia comunque concordata tra l’avvocato e l’imputato ovvero questi, informato dal difensore della necessità di integrare la difesa con una consulenza tecnica, non abbia manifestato il suo dissenso ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. proc. pen.
In definitiva, nelle ipotesi considerate, l’obbligo di rifusione dell’esborso in questione, trovando fondamento in un accordo tra l’avvocato e la parte, ricade a pieno titolo tra gli oneri anticipati dal primo nell’interesse della seconda di cui fa menzione il richiamato art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012.
9.2.2.– Per converso, un obbligo di rimborso di tutti gli oneri anticipati dal difensore nell’interesse del cliente non è configurabile quando un incarico professionale non sussista e gli onorari e le spese siano sostenuti dall’erario nell’ambito di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, come nel caso in cui l’avvocato assista una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o in quello in cui il difensore sia designato d’ufficio e l’imputato sia insolvente o irreperibile.
Nelle ipotesi di liquidazione erariale le spese rifondibili all’avvocato sono, infatti, unicamente quelle necessarie al compimento delle sue specifiche prestazioni difensive.
In tali situazioni, per un verso, non si pongono esigenze di riequilibrio patrimoniale come quella che sorge quando il difensore, con il consenso dell’assistito, nomini, per conto di questi, il professionista sopportandone i costi.
Per altro verso, va considerato che nel testo unico sulle spese di giustizia le spese per gli altri ausiliari della parte (consulente tecnico e investigatore privato) sono oggetto di apposita anticipazione da parte dello Stato in aggiunta all’assunzione della spesa per la difesa legale.
In particolare, nell’ambito della disciplina del patrocinio per i non abbienti, l’art. 107 t.u. spese di giustizia, al comma 3, considera distintamente l’anticipazione delle spettanze del difensore e quelle degli altri professionisti di cui la parte può valersi per un più efficace esercizio del diritto di difesa.
La richiamata disposizione stabilisce, infatti, che «[s]ono spese anticipate dall’erario: […] d) le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnici di parte e a investigatori privati autorizzati; […] f) l’onorario e le spese agli avvocati […]».
Specifiche e distinte norme sono, inoltre, dettate per la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore e del consulente tecnico di parte.
L’art. 82 t.u. spese di giustizia indica i criteri di liquidazione delle competenze del difensore della parte ammessa al beneficio disponendo, al comma 1, che «[l]’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa».
Specularmente, il successivo art. 83, al comma 1, stabilisce che «[l]’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le norme del presente testo unico».
9.2.3.– Dalle disposizioni richiamate si ricava che, ove l’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato si valga dell’ausilio di un tecnico, l’onorario e le spese per la consulenza di parte vengono liquidate dal magistrato, su richiesta dello stesso consulente, con apposito provvedimento e in base ai criteri previsti dal testo unico sulle spese di giustizia e non in base alle tariffe professionali (Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 15 marzo 2024, n. 7035).
Alla stregua delle suddette disposizioni, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è, pertanto, da escludere che l’erario possa rimborsare i costi della consulenza tecnica al difensore che li abbia eventualmente anticipati considerandoli una spesa rifondibile.
9.2.4.– La distinzione alla quale si è fatto richiamo non può non valere anche per l’anticipazione erariale delle competenze del difensore d’ufficio dell’imputato insolvente o irreperibile.
Di ciò si rinviene conferma nella stessa formulazione degli artt. 116 e 117 t.u. spese di giustizia, i quali, nel disciplinare, al comma 1, la misura e le modalità di liquidazione delle spettanze del difensore, rinviano all’art. 82, il quale, come detto, è strettamente collegato al successivo art. 83, che considera partitamente la liquidazione delle competenze del difensore e del consulente di parte.
Deve, peraltro, osservarsi che, se l’esborso per il consulente tecnico si considerasse come spesa rifondibile al difensore d’ufficio, il giudice investito della liquidazione dovrebbe, a rigore, valutarne la congruità alla stregua delle tariffe professionali e non dei parametri del testo unico sulle spese di giustizia, come invece avviene quando il compenso per il consulente di parte è anticipato dallo Stato (Cass., n. 7035 del 2024), perché l’avvocato chiederebbe la rifusione di quanto corrisposto al consulente in base a un contratto privatistico e, quindi, alla stregua delle tariffe libero-professionali di mercato. Ciò che si porrebbe in contrasto con la regola, immanente al sistema dell’assunzione delle spese di giustizia da parte dell’erario, secondo la quale gli oneri sopportati dallo Stato devono essere determinati secondo i criteri dettati dallo stesso testo unico sulle spese di giustizia.
Né, in senso contrario, potrebbe valorizzarsi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che, con riferimento all’ipotesi di assunzione erariale degli onorari del difensore d’ufficio dell’imputato insolvente ex art. 116 t.u. spese di giustizia, ammette l’estensione della liquidazione anche ai compensi e alle spese sostenute dall’avvocato per il tentativo di recupero delle spettanze professionali nei confronti dell’imputato poi rivelatosi insolvente.
Tale ampliamento della nozione di spese rifondibili al difensore d’ufficio è, infatti, da considerarsi eccezionale e si giustifica per il fatto che l’escussione dell’imputato costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi dell’art.116 t.u. spese di giustizia.
Gli esborsi in questione – ha, infatti, osservato la Corte di cassazione – si riferiscono «strumentalmente e funzionalmente» ad un’attività professionale resa anche nell’interesse dello Stato, con la conseguenza che risulterebbe iniquo porre a carico del professionista l’onere delle spese occorrenti per il recupero dei compensi professionali (ex aliis, Corte di cassazione, seconda sezione civile, ordinanza 26 febbraio 2024, n. 5041).
9.2.5.– Deve, in definitiva, escludersi che in caso di irreperibilità dell’imputato il difensore d’ufficio che abbia nominato un consulente di parte possa richiedere la rifusione delle somme eventualmente anticipate per remunerarlo inserendo il relativo importo nella richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi dell’art. 117 t.u. spese di giustizia.
Nel caso di specie, per i difensori d’ufficio designati nel giudizio principale si pone, pertanto, l’alternativa tra l’assunzione diretta degli oneri derivanti dalla nomina del consulente tecnico, che allo stato attuale non avrebbero la possibilità di recuperare dai propri assistiti, e la rinuncia a fruire dell’ausilio dell’esperto, pur necessario al fine di prendere parte al contraddittorio peritale.
9.3.– Eppure, la facoltà, riconosciuta alle parti dagli artt. 225 e 233 cod. proc. pen., di farsi assistere da un consulente tecnico risponde alla fondamentale esigenza di assicurare una partecipazione fattiva al contraddittorio tecnico-peritale garantendo, al contempo, il diritto di ricercare la prova scientifica e di contribuire alla sua formazione nel dibattimento.
Il consulente non si limita, infatti, ad accreditare sul piano tecnico-scientifico le argomentazioni della parte, ma, da un lato, può contribuire alla elaborazione del responso esperto nel contraddittorio con il perito e, dall’altro, può assolvere una vera e propria funzione testimoniale (ex aliis, Corte di cassazione, quarta sezione penale, sentenza 26 aprile-5 giugno 2018, n. 25127; terza sezione penale, sentenza 22 ottobre 2014-2 febbraio 2015, n. 4672).
9.3.1.– La rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale è stata più volte sottolineata da questa Corte.
Il consulente tecnico è, infatti, parte integrante dell’ufficio di difesa dell’imputato, nel cui interesse presta la propria opera mediante l’apporto di argomenti, rilievi e osservazioni tecniche che hanno sostanzialmente natura di attività difensiva (sentenza n. 199 del 1974).
La consulenza tecnica ha, dunque, «giuridica rilevanza di difesa nei limiti segnati dalle regole tecniche che ne costituiscono l’oggetto» (sentenza n. 128 del 1979) ed è posta «a maggior garanzia della regolarità del contraddittorio» (sentenza n. 149 del 1983), sicché ogni limitazione sostanziale imposta a tale strumento si risolve in una menomazione del diritto ex art. 24 Cost. (sentenza n. 345 del 1987).
Questa Corte ha, inoltre, valorizzato la funzione probatoria cui possono assolvere i consulenti di parte secondo l’art. 233 cod. proc. pen., ciò che «vale a qualificare in modo ancor più evidente la loro attività come aspetto essenziale dell’esercizio del diritto di difesa in relazione alle ipotesi in cui la decisione sulla responsabilità penale dell’imputato comporti lo svolgimento di indagini o l’acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche» (sentenza n. 33 del 1999).
In definitiva, ove l’accertamento della responsabilità penale richieda il possesso di cognizioni tecniche, la facoltà dell’imputato di farsi assistere da un consulente tecnico è espressione del diritto inviolabile di difesa (ancora, sentenza n. 33 del 1999).
9.4.– Tale esigenza di tutela non è, invece, ravvisabile nel processo in absentia, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al processo coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compresa la facoltà di valersi di un consulente di parte.
Deve, infatti, considerarsi che la designazione del consulente è un atto che, pur potendo essere compiuto anche dal difensore ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. proc. pen. – non rientrando tra gli atti “personalissimi” o richiedenti la procura speciale –, risale pur sempre alla volontà dell’imputato o comunque alla sua adesione all’opzione difensiva propostagli dall’avvocato.
La facoltà di farsi assistere da un tecnico costituisce, infatti, esplicazione dell’autodifesa, «diritto primario […], garantito dalla Costituzione, immanente a tutto l’iter processuale» (sentenza n. 205 del 1971) autonomo e ulteriore rispetto a quello alla difesa tecnica (sentenza n. 65 del 2023).
Di conseguenza, la scelta dell’imputato di non prendere parte alla dialettica dibattimentale esclude che il giudice possa imporgli strumenti difensivi ulteriori rispetto alla difesa d’ufficio, quale potrebbe essere una consulenza tecnica di parte.
9.4.1.– A tale riguardo, questa Corte già nella sentenza n. 498 del 1989 ebbe a chiarire che è vero che l’ausilio dell’esperto integra la difesa tecnica e che la garanzia consacrata nell’art. 24, secondo comma, Cost. si esplica, nei suoi confronti, nel senso di rendere illegittima qualunque disposizione ostacoli la sua partecipazione attiva al processo. Nondimeno, la necessità di ricorrere al consulente di parte non consente di prescindere o addirittura di superare la volontà dell’imputato, al pari di quanto avviene per la nomina del difensore d’ufficio.
Diversa è, infatti, la ratio che sorregge il principio di indefettibilità della difesa nel processo penale, la quale risponde ad un’«esigenza assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire» (ancora, sentenza n. 498 del 1989).
In definitiva, nel processo in absentia, nel caso in cui il difensore d’ufficio, nell’esercizio del suo potere di rappresentanza dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., decida di ricorrere alla consulenza tecnica, non si ravvisano esigenze di rilievo costituzionale che impongano di attribuire allo Stato l’anticipazione dei costi per la remunerazione dell’esperto, posto che, a fronte della libera scelta dell’imputato di rinunciare alla partecipazione al processo, l’integrazione della difesa con l’assistenza del consulente non costituisce una condizione indefettibile per lo svolgimento del processo.
9.4.2.– Questa Corte ha, tuttavia, sottolineato che solo una rinuncia volontaria dell’imputato a partecipare al dibattimento «in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva» può giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio alla sola rappresentanza da parte del difensore (sentenza n. 9 del 1982).
Ciò significa che quando, come nella fattispecie in scrutinio, un contegno sintomatico dell’abdicazione dell’imputato ai suoi diritti partecipativi non sia ravvisabile, le garanzie minime riconosciute dalla disciplina del processo in absentia possono rivelarsi inadeguate.
Per effetto dell’intervento additivo operato dalla sentenza n. 192 del 2023, quando è contestato un delitto compiuto mediante atti di tortura, il giudice può procedere in assenza anche se è impossibile stabilire se l’imputato, pur consapevole del procedimento, abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico, qualora tale impossibilità derivi dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza.
La richiamata sentenza ha osservato che il rifiuto di cooperazione dello Stato egiziano – e segnatamente la mancata comunicazione degli indirizzi dei funzionari ritenuti responsabili dei reati per cui si procede – avrebbe potuto impedire sine die la celebrazione di un giudizio in cui si procede per il reato di tortura, e quindi per un «crimine estremo contro la dignità della persona» (punto 13.2. del Considerato in diritto) e contro l’umanità, il cui accertamento deve essere assicurato dallo Stato italiano in ossequio alla Convenzione di New York contro la tortura e in linea con il diritto internazionale generale.
Questa Corte ha, pertanto, mediante un intervento additivo, introdotto una fattispecie ulteriore di assenza non impeditiva circoscritta per il titolo di reato, dovendo essa riguardare non ogni fattispecie in cui la notificazione della vocatio in iudicium all’imputato sia resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, ma le sole imputazioni di tortura per le quali l’improcedibilità si traduce in una violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura.
L’ambito della operata addizione è stato delimitato anche sotto il profilo soggettivo, giacché, alla stregua dell’art. 1, comma 1, CAT, gli atti di tortura sono unicamente quelli compiuti «da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».
Questa Corte ha, inoltre, precisato che, poiché il diritto dell’imputato di presenziare al processo per esercitarvi l’autodifesa ha natura di diritto fondamentale garantito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, all’accertato vulnus costituzionale deve essere posto rimedio «per linee interne al sistema delle garanzie, senza alcun sacrificio, né condizionamento, delle facoltà partecipative dell’imputato, ma unicamente con una diversa scansione temporale del loro esercizio» (sentenza n. 192 del 2023, punto 10 del Considerato in diritto).
La reductio ad legitimitatem è stata, infatti, operata mediante un riassetto delle garanzie partecipative dell’imputato e, in particolare, riconoscendo il diritto ad un nuovo processo che, svolgendosi in presenza dello stesso imputato e a sua richiesta, consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l’esame di nuove prove.
9.5.– Ciò posto, nella eccezionale ipotesi di processo in absentia di cui si tratta, l’integrazione delle garanzie difensive auspicata dalla Corte d’assise rimettente non solo non contrasta con la volontà degli imputati, che, a causa della condotta non collaborativa dello Stato egiziano, non può neppure presumersi, ma, come evidenziato dall’amicus curiae, si rende necessaria al fine di attenuare il divario tra gli strumenti partecipativi del pubblico ministero e delle parti private e le limitate possibilità difensive spettanti ai difensori d’ufficio.
9.5.1.– Per quanto concerne, in particolare, la consulenza di parte, il potere rappresentativo dell’imputato ex art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., a differenza della rappresentanza negoziale, non consente al difensore d’ufficio che nomini un consulente tecnico di riversare sull’assistito gli effetti sostanziali del conferimento dell’incarico, ivi compresa l’obbligazione di pagamento del compenso e delle spese. Ciò che potrebbe indurre il legale che non sia disposto a sostenere i costi della consulenza a rinunciare all’ausilio tecnico.
Nel caso di specie, tale limite si traduce in un ostacolo ingiustificato all’esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Nello speciale processo di cui si tratta si pone, pertanto, l’esigenza di compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla all’assenza, pur incolpevole, degli imputati, sollevando il difensore d’ufficio dall’onere economico derivante dalla nomina del consulente.
D’altronde, il principio di effettività del diritto di difesa, come declinato da questa Corte (ex aliis, sentenze n. 58 del 2025, n. 166 del 2022 e n. 94 del 2017) e dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di giustizia dell’Unione europea, quinta sezione, sentenza 26 novembre 2015, causa C-166/14, MedEval; quarta sezione, sentenza 28 febbraio 2013, causa C-334/12, Jaramillo e altri), deve sostanziarsi nella necessità che il processo garantisca una tutela giurisdizionale senza limiti o esclusioni che non siano imposti dal prevalere di altri interessi costituzionalmente rilevanti o da condizioni oggettive di impossibilità materiale.
Per quanto concerne, in particolare, l’effettività del diritto al contradditorio tecnico, esso ha trovato pieno riconoscimento anche nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, Duško Ivanovski contro ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Matytsina contro Russia).
9.6.– Il rilevato vulnus costituzionale deve essere sanato introducendo un’ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità, per lo Stato, di recupere i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili.
Come confermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il dato normativo utile a colmare la lacuna che determina il vizio di costituzionalità denunciato deve porsi in rapporto di prossimità con la disciplina oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2025, n. 46 del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022) e, quindi, con l’unica ipotesi di assunzione dei costi della consulenza tecnica da parte dell’erario contemplata dall’art. 225 cod. proc. pen., ossia quella del patrocinio per i non abbienti di cui all’art. 107, comma 3, lettera d), t.u. spese di giustizia.
Deve, tuttavia, trattarsi di un’anticipazione che non comporti in via di principio la sopportazione definitiva degli oneri economici da parte dello Stato, lasciando salvo il diritto di recupero nei confronti degli imputati che si rendano successivamente reperibili, diversamente da quanto avviene per il patrocinio a spese dello Stato, nel quale, come ricordato, l’assunzione della spesa di giustizia, in ragione della condizione di non abbienza del beneficiario, è definitivo e quindi necessita di un’apposita copertura finanziaria (sentenza n. 266 del 2003).
Tra le discipline già esistenti, il paradigma più idoneo va, pertanto, rinvenuto nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’art. 117 t.u. spese di giustizia.
Da tale istituto vanno tratte anche le regole concernenti la misura e le modalità della liquidazione delle spettanze del consulente.
Nel peculiare processo in assenza di cui si tratta, sulla falsariga del citato art. 117 t.u. spese di giustizia – il quale, per la determinazione degli onorari e delle spese per il difensore, rinvia alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato –, deve trovare applicazione l’art. 83 del medesimo testo unico per la liquidazione degli onorari e delle spese per il consulente tecnico della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Poiché quest’ultima disposizione, al comma 1, precisa che la determinazione delle spettanze avviene «secondo le norme del presente testo unico», la sua estensione alla fattispecie in scrutinio comporta, al contempo, l’operatività degli artt. 50, 54 e 106-bis t.u. spese di giustizia, relativi alla misura degli onorari, nonché dell’art. 106 del medesimo testo unico che, sempre con riferimento al gratuito patrocinio, al comma 2, stabilisce che non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.
9.7.– Resta, ovviamente, ferma la possibilità di opposizione, ai sensi dell’art. 84 t.u. spese di giustizia, al decreto di pagamento del compenso emesso a favore dell’ausiliario del magistrato.
10.– L’art. 225, comma 2, cod. proc. pen. deve, pertanto, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento all’art. 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente tecnico di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del t.u. spese di giustizia.
10.1.– Le restanti censure sono assorbite.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per l’ipotesi in cui si proceda in assenza per uno dei delitti definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo –, non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
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