SENTENZA N. 119
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), promosso dal Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Lombardia e altri e Ministero della giustizia, con ordinanza del 20 ottobre 2025, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto di costituzione di Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) APS, Avvocati per niente onlus (APN), Organizzazione di volontariato per l’assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti (Associazione NAGA) e CGIL Lombardia;
visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
uditi l’avvocato Alberto Guariso per ASGI APS e le altre parti costituite, nonché
l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 15 aprile 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 20 ottobre 2025, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità.
Le questioni sono promosse in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; all’art. 10 della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 24 giugno 1975, n. 143, sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158; all’art. 5, unitamente ai considerando n. 2 e n. 3, della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.
1.1.– Il rimettente premette di essere stato investito di un’azione civile contro la discriminazione, ai sensi degli artt. 281-decies del codice di .procedura civile e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossa da Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) Lombardia, Avvocati per niente onlus (APN), Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI) APS, Organizzazione di volontariato per l’assistenza socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti (Associazione NAGA), contro il Ministero della giustizia.
Le parti ricorrenti – espone il Tribunale – hanno rappresentato che, prima della legge n. 55 del 2024, l’esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista era regolato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che, all’art. 1, commi 595 e 596, richiedeva a tal fine il possesso della laurea magistrale, senza prevedere requisiti connessi allo status civitatis dei candidati.
La legge n. 55 del 2024, invece, nel precisare i requisiti di accesso a dette professioni, ha richiesto l’iscrizione del professionista ai rispettivi albi, indicando altresì, al censurato art. 7, comma 1, lettera a), quale condizione per detta iscrizione, l’«essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità». Presupposto, quest’ultimo, non richiesto per gli educatori che operano nel settore socio-sanitario, figura professionale disciplinata dal decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018 (Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).
Le parti hanno riferito, inoltre, che l’istituzione dei due albi si troverebbe ancora in una fase transitoria, essendo stati nominati, presso ciascuna Corte d’appello, i commissari provvisori deputati alla formazione di un primo elenco degli aventi titolo all’iscrizione e all’indizione delle elezioni, prodromiche alla costituzione dei rispettivi ordini professionali. Allo stato, i commissari avrebbero predisposto i moduli di domanda di iscrizione, prevedendo l’onere per il richiedente di attestare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi compreso quello della condizione di reciprocità.
Le ricorrenti, pertanto, ritenendo che la prescrizione di detta condizione violi il principio di non discriminazione, hanno domandato l’accertamento del carattere discriminatorio del comportamento del Ministero della giustizia e, per esso, dei commissari, consistente nell’aver richiesto a cittadini di Stati extra UE la sussistenza della reciprocità e nell’aver omesso di diramare una disposizione volta a chiarire che tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di un permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, hanno diritto di accedere agli albi a prescindere dal suddetto requisito. Hanno chiesto, quindi, di operare un’interpretazione estensiva e conforme della norma, oppure di disapplicarla per contrasto col generale divieto di discriminazione di cui all’art. 5 della direttiva 2018/958/UE; in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, per violazione degli artt. 3, 4 e 117, primo comma, Cost.
Il Ministero della giustizia, costituitosi innanzi al Tribunale di Milano, ha insistito per la reiezione delle domande delle ricorrenti perché inammissibili e non fondate.
1.2.– Tutto ciò premesso in fatto, il rimettente ricostruisce il quadro normativo rilevante, precisando che non è ancora intervenuto il decreto ministeriale cui è demandata l’attuazione della legge n. 55 del 2024 e che la scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione nei relativi albi è stato più volte prorogato, fino al 31 marzo 2026.
Per il Tribunale, la distinzione dei requisiti di accesso agli albi tra cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea e cittadini di Stati terzi, «dipendente dall’attuazione dell’art. 7, comma 1 lett. a) l.n. 55/2024», realizzerebbe una situazione discriminatoria sotto due profili.
In primo luogo, si determinerebbe una discriminazione diretta per motivi di nazionalità, vietata dall’art. 2 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), nonché dall’art. 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni», atteso che la norma censurata, al fine dello svolgimento delle professioni di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, introdurrebbe condizioni diverse e più gravose per i cittadini extra UE, benché regolarmente soggiornanti, introducendo un elemento di discriminazione collegato allo status civitatis.
Inoltre, la discriminazione si realizzerebbe anche sotto il profilo indiretto, con riguardo alla disciplina prevista per gli educatori che operano nel settore socio-sanitario, per i quali non è richiesta la condizione di reciprocità.
1.3.– Al fine di rimuovere la discriminazione censurata dalle parti, tuttavia, il Tribunale esclude sia la praticabilità di un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata sia la possibilità di disapplicare la stessa.
1.3.1.– Con riguardo alla prima, il giudice a quo ritiene di non poter interpretare la disposizione censurata alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale (è richiamata Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 settembre 2023, n. 26741) in base al quale la condizione di reciprocità, di cui all’art. 16 delle preleggi, non troverebbe applicazione rispetto ai diritti fondamentali, tra cui sarebbe pacificamente annoverabile il diritto al lavoro.
Secondo il rimettente, infatti, l’art. 16 delle preleggi non potrebbe impedire che altra norma settoriale ed equiordinata, quale è l’art. 7 della legge n. 55 del 2024, condizioni al requisito di reciprocità l’esercizio di specifici diritti in capo a taluni soggetti.
Neppure potrebbe giovare quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), che esclude l’accertamento della condizione di reciprocità «per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all’articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l’esercizio di un’impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno», trattandosi – osserva il giudice a quo – «di norma regolamentare, di rango secondario, inserita in un plesso normativo settoriale, che governa la specifica materia dell’immigrazione».
Alle ragioni sopra dette, il rimettente aggiunge, infine, che pure il dato della «chiarezza e univocità del dettato normativo» conduce a negare ogni possibilità ermeneutica adeguatrice.
1.3.2.– Parimenti non percorribile, per il giudice a quo, è la strada della disapplicazione, in ragione della «natura della direttiva, [della] qualità dei ricorrenti e [della] tipologia delle domande azionate».
Per il Tribunale, innanzitutto, la direttiva 2018/958/UE non sarebbe self-executing, necessitando di attività di recepimento da parte degli Stati membri. Inoltre, il meccanismo disapplicativo avrebbe per sua natura incidenza inter partes, impedendo alla norma interna di assumere rilievo per la sola definizione del contenzioso pendente innanzi al giudice nazionale che opera la disapplicazione; nel caso di specie, invece, i ricorrenti, in qualità di enti rappresentativi, «agiscono in funzione dell’adozione di un piano di rimozione pro futuro, destinato a un’intera categoria di soggetti, ovvero i cittadini extra UE, il cui diritto appare, in forza delle norme censurate, condizionato alla sussistenza della reciprocità nello Stato di provenienza».
Infine, sulla scorta di quanto affermato dalla sentenza n. 15 del 2024 di questa Corte, il rimettente osserva che l’esercizio del potere ordinatorio da parte dell’autorità giudiziaria, funzionale all’inibitoria e alla rimozione della discriminazione, «non può che transitare per la questione di legittimità costituzionale», posto che l’azione amministrativa che si assume discriminatoria è meramente attuativa e, dunque, riproduttiva di una norma legislativa dal tenore inequivoco.
1.4.– Le considerazioni sopra fatte inducono, quindi, il giudice a quo a ritenere rilevante la questione di legittimità costituzionale, essendo «evidente […] come il giudizio pendente non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione» della stessa.
1.5.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ravvisa, in primo luogo, un contrasto dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024 con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto porrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento dello straniero extra UE rispetto ai cittadini italiani o di altro Stato membro UE.
Il giudice a quo ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l’introduzione di criteri selettivi fondati sullo status civitatis sarebbe legittima solo alla luce di un «ragionevole collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio al cui accesso costituisce filtro», come pure si evincerebbe dall’art. 3, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica).
In tale prospettiva, però, la subordinazione dell’iscrizione all’albo dei cittadini extra UE alla condizione di reciprocità «appare incoerente e illogica e del tutto eccentrica rispetto alle finalità della norma», perché introduce un elemento di differenziazione estraneo ai profili della formazione, della professionalità e della deontologia del pedagogista o dell’educatore socio-pedagogico, rispetto ai quali la regolamentazione dell’esercizio della professione mediante l’istituzione degli albi e la costituzione degli ordini risulta funzionale, rivestendo «una nevralgica funzione di interesse pubblico».
L’irragionevolezza della previsione sarebbe ancora più evidente – per il rimettente – considerando che l’onere di attestare, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, la sussistenza della condizione di reciprocità, graverebbe sui richiedenti caricandoli anche di un dovere di «conoscenza delle complesse norme di regolamentazione degli ordini professionali nei paesi di provenienza».
Sempre secondo il giudice a quo, la «estraneità della regola [della reciprocità] alle finalità proprie della norma» si ricaverebbe anche dal reale intento sotteso alla previsione censurata, che, in base a quanto dichiarato nella comparsa di costituzione del Ministero della giustizia, afferirebbe ai rapporti tra ordinamenti statuali e consisterebbe nella «esigenza di evitare una “situazione di discriminazione a contrario, con effetti certamente paradossali e antigiuridici”».
Il rimettente ravvisa, poi, un profilo di contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost. per disparità di trattamento rispetto agli educatori professionali socio-sanitari, la cui disciplina – individuata nel d.m. 13 marzo 2018 – richiede, per i cittadini non appartenenti all’UE, il solo riconoscimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione sanitaria, senza nulla prevedere in merito alla condizione di reciprocità.
1.6.– La previsione censurata sarebbe altresì violativa degli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.
Il rimettente osserva, al riguardo, che le garanzie legislative di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti per i lavoratori extra UE rispetto a quelli italiani risultano introdotte nel nostro ordinamento sin dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943 (Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine) e sono ora ribadite dall’art. 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (si cita al riguardo, la sentenza n. 454 del 1998), una volta che il cittadino straniero è stato autorizzato al lavoro subordinato stabile in Italia, fruendo di idoneo permesso di soggiorno, questi gode di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani. In quest’ottica, l’introduzione di limiti o condizioni all’accesso e allo svolgimento delle professioni «che non trovino una ragionevole giustificazione nelle caratteristiche della professione» medesima si porrebbe in contrasto col dovere del legislatore di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e di tutelarlo in tutte le sue forme e applicazioni.
1.7.– Da ultimo, il giudice a quo ravvisa un profilo di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 10, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., e alle fonti sovranazionali rappresentate dall’art. 10 (relativo alla promozione di pari opportunità e di trattamento) della Convenzione OIL n. 143 del 1975, dall’art. 11 (inerente alla parità di trattamento) della direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo, e dall’art. 5 (attinente alla non discriminazione) della direttiva 2018/958/UE sull’accesso alle professioni, unitamente ai considerando n. 2 e n. 3 (concernenti la competenza degli Stati membri e il principio di proporzionalità).
Per il rimettente, infatti, una previsione nazionale che richieda ai cittadini extra UE, quale condizione per l’accesso all’albo professionale, la sussistenza della condizione di reciprocità, «in assenza di qualsivoglia esigenza di ordine pubblico, sicurezza, o di corrispondenza all’interesse dello Stato, se non nella logica puramente protezionistica che la caratterizza», contrasterebbe «con la normativa sovranazionale di settore e, in via indiretta», con i parametri costituzionali sopradetti.
2.– Con atto depositato il 30 dicembre 2025, ASGI APS, APN, Associazione NAGA e CGIL Lombardia, parti del giudizio a quo, si sono costituite in giudizio.
Nell’aderire alle conclusioni dell’ordinanza di rimessione, le parti hanno inteso sottolineare la portata pratica della norma contestata, evidenziando in particolare come, per effetto della stessa, lavoratori e lavoratrici stranieri, già esercitanti una delle due professioni, si troverebbero nell’impossibilità di continuare a svolgere la propria attività, non in ragione della richiesta di requisiti più stringenti in punto di titoli di studio, bensì «semplicemente perché il paese di origine non applicherebbe condizioni di reciprocità», con grave difficoltà non solo dei cittadini stranieri, ma anche dei datori di lavoro pubblici o privati.
Si verificherebbe, quindi, un «inutile sconvolgimento organizzativo», aggravato dalla previsione di una disciplina transitoria per effetto della quale i rapporti di lavoro in essere proseguiranno ancora «per poi interrompersi ex lege in caso di insussistenza della condizione di reciprocità».
Le parti evidenziano, inoltre, l’assenza di una specifica previsione circa la procedura da seguire per l’accertamento della condizione di reciprocità, atteso che l’art. 1 del d.P.R. n. 394 del 1999 sarebbe «piuttosto oscur[o]», rendendo così la norma censurata «di (quasi) impossibile applicazione pratica». In aggiunta, le associazioni rimarcano l’irragionevolezza della previsione in questione, osservando come il legislatore «finisce per obbligare i cittadini stranieri ad attestare una condizione che, in base ad una norma secondaria comunque vigente, non deve essere accertata». Ciò comporterebbe un «effetto di “dissuasione” nei confronti dello straniero privo del requisito» e una generale situazione di incertezza del diritto per l’«assoluta impossibilità di coordinare» l’art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo il quale tale accertamento non può essere richiesto, con l’art. 7 della legge n. 55 del 2024, che detta condizione invece richiede.
Per le parti, inoltre, il contenuto sostanziale dell’art. 5 della direttiva 2018/958/UE e, quindi, l’effetto utile della stessa, sarebbe quello di vietare disposizioni normative discriminatorie, risultando pertanto idoneo a fondare il diritto del singolo a non subire differenziazioni in ragione della nazionalità.
Le associazioni ritengono, infine, che il parametro decisivo e assorbente, tra quelli indicati dal giudice a quo, sia l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/958/UE e «sicuramente all’art. 11 direttiva 2003/109», poiché la disposizione all’esame costituirebbe una discriminazione diretta in ragione della nazionalità, come tale vietata dal diritto dell’Unione, senza che sia rilevante la finalità perseguita o il carattere necessario e proporzionato dei mezzi utilizzati.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo di dichiararsi inammissibili o, in subordine, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano.
3.1.– Ad avviso della difesa statale, le questioni sarebbero «prematur[e]» per difetto di concretezza e attualità della lesione denunciata in relazione allo stato di fatto della disciplina censurata.
Il sistema si troverebbe, infatti, ancora in una fase transitoria in ragione della proroga del termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli albi, né risulterebbero, sul piano fattuale, dinieghi di iscrizione di cittadini stranieri per difetto del requisito di reciprocità.
Per l’interveniente, inoltre, l’azione discriminatoria «non sembra idonea a costituire il veicolo processuale attraverso cui censurare norme di rango primario».
Sottolinea a tal riguardo l’Avvocatura che «una volta eliminata dall’ordinamento la norma denunziata di incostituzionalità e riconosciuta come tale dalla Corte – non potrebbe palesarsi alcun pregiudizio di natura discriminatoria a carico di alcuno, posto che l’azione amministrativa non ha ancora avuto modo di palesarsi in concreto. In tal caso, dunque, l’esito del giudizio non sarebbe l’accoglimento della domanda ma probabilmente una declaratoria di cessazione della materia del contendere».
3.2.– Sulla fondatezza della questione il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il giudice a quo non abbia considerato adeguatamente il margine di discrezionalità riservato al legislatore nella regolamentazione dell’accesso agli ordini professionali.
L’iscrizione in un albo professionale – per l’interveniente – non coinciderebbe tout court con il diritto fondamentale al lavoro, tale da rendere non operativa la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi, ma configurerebbe piuttosto l’acquisizione di uno status qualificato che abilita all’esercizio di funzioni di rilievo pubblicistico.
Inoltre, secondo la difesa statale, il Tribunale rimettente avrebbe trascurato la reale finalità della norma censurata «che non è tecnica ma politico-diplomatica». In tale ottica, la condizione di reciprocità fungerebbe da «strumento di politica estera», con cui lo Stato italiano, al fine di tutelare i propri professionisti, vuole spingere gli Stati terzi ad aprire i propri mercati ai lavoratori italiani.
Parimenti non fondata sarebbe la disparità di trattamento rispetto agli educatori professionali socio-sanitari, la cui disciplina risponderebbe alle finalità di tutela della salute ex art. 32 Cost., all’esigenza di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA) e di sopperire alle carenze di organico; esigenze non condivise dalle professioni pedagogiche ed educative, pur di elevato rilievo sociale.
Quanto alla pretesa violazione dei parametri europei e dell’art. 117, primo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la direttiva 2018/958/UE e i principi di non discriminazione operano a tutela della libertà di circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari, nonché «dei cittadini di Paesi terzi che abbiano già acquisito lo status di soggiornanti di lungo periodo».
Solo rispetto a questi ultimi e ai titolari di permesso «per motivi familiari», il t.u. immigrazione – afferma l’interveniente – garantisce la parità di trattamento, «operando come norma speciale prevalente o integrativa che disinnesca il presunto contrasto costituzionale senza necessità di caducare l’art. 7 della legge n. 55 del 2024, la quale mantiene la sua validità e ragionevolezza per le casistiche residue», ossia i cittadini extra UE privi di tale status privilegiato.
Per quanto attiene a questi ultimi, quindi, lo Stato manterrebbe la competenza a regolare il loro accesso al mercato nazionale, «salvi i vincoli derivanti da specifici accordi internazionali».
4.– In data 25 marzo 2026, le parti hanno depositato memoria difensiva in replica a quanto dedotto dal Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo per l’accoglimento delle questioni.
Considerato in diritto
5.– Con l’ordinanza in epigrafe indicata (reg. ord. n. 234 del 2025), il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 10 della Convenzione OIL n. 143 del 1975, all’art. 11 della direttiva 2003/109/CE sullo status di soggiornante di lungo periodo, e all’art. 5, unitamente ai considerando n. 2 e n. 3, della direttiva 2018/958/UE sull’accesso alle professioni, nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità.
Le questioni di legittimità costituzionale sono sorte nell’ambito di un’azione civile anti discriminatoria ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, promossa da CGIL Lombardia, ASGI APS, APN e Associazione NAGA contro il Ministero della giustizia, ai fini dell’accertamento, e della conseguente rimozione, della discriminazione operata dall’amministrazione con la richiesta, rivolta ai candidati di cittadinanza extra UE, di dichiarare la sussistenza della condizione di reciprocità rispetto alla domanda di iscrizione agli albi delle professioni educative.
6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle questioni.
6.1.– Ad avviso dell’interveniente, esse sarebbero prive di rilevanza in ragione del loro carattere prematuro, alla luce della fase transitoria in cui ancora si trova la disciplina censurata e, sul piano fattuale, dell’assenza di dinieghi già espressi nei confronti di cittadini stranieri di Paesi terzi richiedenti l’iscrizione agli albi.
6.1.1.– L’eccezione non coglie nel segno.
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, una questione incidentale è prematura e, dunque, inammissibile, «se l’applicazione della norma censurata è solo eventuale o successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della questione stessa» (sentenza n. 139 del 2020).
Nel caso all’esame, invece, benché l’istituzione degli albi delle professioni socio-pedagogiche non sia ancora a regime, la norma censurata ha già ricevuto attuazione, posto che, proprio in forza della medesima, viene richiesto, ai cittadini di Paesi terzi, di dichiarare la sussistenza del requisito della condizione di reciprocità nella compilazione dei moduli di domanda per l’iscrizione ai detti albi. Il vulnus lamentato è quindi attuale e, nella prospettiva del rimettente, consiste nel carattere discriminatorio della condizione imposta dalla legge. Di conseguenza, è da escludersi «quel carattere solo teorico, astratto o prematuro» (sentenza n. 58 del 2020) che renderebbe la questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza.
6.2.– Secondo l’interveniente, inoltre, le questioni sarebbero inammissibili in quanto l’azione discriminatoria promossa nel giudizio a quo non sarebbe «idonea a costituire il veicolo processuale attraverso cui censurare norme di rango primario», atteso che, qualora questa Corte accogliesse le prospettate questioni di legittimità costituzionale e la norma censurata venisse espunta dall’ordinamento, «l’esito del giudizio non sarebbe l’accoglimento della domanda ma probabilmente una declaratoria di cessazione della materia del contendere».
6.2.1.– Anche questo assunto va disatteso.
Con la sentenza n. 15 del 2024, questa Corte ha delineato i tratti essenziali del giudizio antidiscriminatorio di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, è stato affermato che, predisponendolo, «il legislatore […] ha inteso fornire protezione al fondamentale diritto a non subire discriminazioni per tutte le volte che, in ragione di condotte, comportamenti o atti posti in essere da privati o dalla pubblica amministrazione, tale diritto venga leso. […] Nel caso in cui […] la discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine nella legge, in quanto è quest’ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l’attività discriminatoria è ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in quanto alla radice delle scelte amministrative che si è accertato essere discriminatorie sta, appunto, la legge […]. In evenienze del genere, il giudice ordinario non può allora ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla pubblica amministrazione di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L’esercizio di un siffatto potere è, dunque, subordinato all’accoglimento da parte di questa Corte della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell’atto regolamentare».
Proprio alla luce della appena richiamata pronuncia, che riguardava una condotta discriminatoria della pubblica amministrazione originata da un atto regolamentare sostanzialmente riproduttivo di una norma legislativa regionale, il giudice a quo ha ritenuto essergli preclusa la possibilità di ordinare direttamente all’amministrazione la rimozione, ovvero la modifica, di atti riproduttivi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, senza il previo accoglimento, da parte di questa Corte, della questione di legittimità costituzionale avente a oggetto la stessa norma di rango primario considerata dal rimettente fonte della discriminazione.
La sentenza n. 15 del 2024, richiamata, peraltro, dalla stessa difesa statale, esprime il principio per cui, quando è la legge a imporre, senza alternative, una specifica condotta amministrativa che risulta discriminatoria, l’esercizio del potere ordinatorio del giudice è subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa da cui la discriminazione origina.
È ciò che avviene nel caso di specie, allorché, in esecuzione dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, i commissari preposti all’accoglimento delle domande per l’iscrizione agli albi delle professioni educative richiedono a tutti gli stranieri extra UE, nei moduli predisposti per la domanda di iscrizione a tali albi, di attestare la sussistenza della condizione di reciprocità nel Paese di provenienza.
Neppure appaiono determinanti, nel senso della non rilevanza della questione di legittimità costituzionale sorta nel giudizio antidiscriminatorio, le considerazioni svolte dall’Avvocatura generale dello Stato sulle possibili ricadute di una pronuncia di accoglimento sul giudizio a quo.
Per costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «il giudizio di rilevanza esige soltanto la dimostrazione della necessità, da parte del rimettente, di fare applicazione della norma censurata nel processo a quo, e non richiede invece la dimostrazione che l’accoglimento della questione sia effettivamente suscettibile di incidere sull’esito del processo medesimo. Ciò che è essenziale è, piuttosto, la dimostrazione che un eventuale accoglimento inciderebbe quanto meno sull’iter motivazionale che conduce alla decisione» (sentenza n. 121 del 2025).
Tanto ha fatto il giudice rimettente, adeguatamente motivando sulla rilevanza delle questioni e sulla necessità, nella specie, di un sindacato di legittimità costituzionale da parte di questa Corte.
7.– Venendo ora al merito delle questioni, esse hanno a oggetto la condizione di reciprocità, richiesta ai cittadini stranieri di Paesi extra UE, ai fini dell’iscrizione all’albo della professione di pedagogista e a quello di educatore professionale socio-pedagogico, necessaria per l’esercizio delle suddette attività.
7.1.– Trattandosi di una condizione di reciprocità speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 16 delle preleggi, inserita ex novo nel contesto della trasformazione delle professioni educative in professioni ordinistiche avvenuta mediante la legge n. 55 del 2024, merita ricostruire brevemente la complessiva evoluzione della disciplina di settore.
7.2.– Il legislatore si è occupato per la prima volta delle figure di pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico con la legge n. 205 del 2017, il cui art. 1, comma 595, per l’attribuzione di tali qualifiche richiedeva il solo conseguimento dei diplomi di laurea ivi indicati, fatte salve le diverse (e semplificate) modalità di acquisizione della qualifica previste, in via transitoria, dal successivo comma 597 a favore di chi avesse già maturato competenze specifiche alla data di entrata in vigore della legge.
7.3.– Successivamente, la legge n. 55 del 2024 ha previsto l’istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative quale ente pubblico non economico avente il compito di dotare le categorie in questione di un unico codice deontologico, di curare la tenuta dei rispettivi albi, istituiti ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, della stessa legge, e di assicurare la formazione continua degli iscritti.
7.3.1.– In base all’art. 6, comma 2, della legge in discorso, detto Ordine deve essere istituito con decreto del Ministro della giustizia – che, allo stato, non risulta ancora adottato – con il quale, come stabilito dal successivo comma 4, devono altresì stabilirsi le relative modalità di funzionamento, le disposizioni sul suo ordinamento interno e le norme necessarie per la fase di prima applicazione.
7.3.2.– L’art. 7, specificamente oggetto, quanto alla lettera a) del comma 1, delle questioni di legittimità costituzionale oggi all’esame, detta le condizioni per l’iscrizione ai due albi, divenuta necessaria per l’esercizio delle professioni in questione (di cui agli artt. 2, comma 3, e 4, comma 1, lettera c), subordinandola al possesso dei seguenti requisiti: «a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità; b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione; c) avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione; d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero in quanto al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori professionali socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato».
7.3.3.– In sede di prima attuazione, l’art. 10 della legge n. 55 del 2024 ha previsto che i presidenti dei tribunali dei capoluoghi delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nominino un commissario tra i magistrati in servizio, che provveda alla formazione degli albi (comma 1). Il commissario, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che abbiano presentato domanda di iscrizione entro il termine del 31 marzo 2027 (come da ultimo prorogato dall’art. 6, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2026, n. 26), indice le elezioni dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari, propedeutici all’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (v. art. 10, comma 2, primo periodo, legge 55 del 2024).
7.3.4.– Fino alla prima formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto rimane ferma la possibilità di esercitare le professioni di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, anche qualora non sia stata presentata la domanda di iscrizione, in virtù di quanto stabilito dall’art. 6, comma 9, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (Misure urgenti in materia di giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2025, n. 148.
7.4.– Una volta andato a regime il nuovo assetto normativo, il cittadino extra UE che intenda svolgere l’attività professionale di psicologo o di educatore socio-pedagogico deve iscriversi, pertanto, nei relativi albi e fornire, a tal fine, una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, che attesti, oltre il possesso dei titoli di studio e delle competenze necessarie, la sussistenza della condizione di reciprocità nello Stato di provenienza.
8.– Così riassunto il quadro normativo di riferimento, si possono esaminare le censure formulate dal Tribunale rimettente nei riguardi dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024, che richiede a tutti i cittadini extra UE la sussistenza della più volte menzionata condizione di reciprocità, muovendo da quelle relative agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost, che possono essere unitariamente considerate.
9.– Il diritto al lavoro è annoverato dalla giurisprudenza costituzionale fra i diritti fondamentali (in tal senso, tra le tante, sentenze n. 203 e n. 148 del 2024), in quanto «diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell’attività lavorativa» (sentenza n. 45 del 1965), strettamente correlato all’esercizio della professionalità del singolo e alla possibilità di svolgere pienamente l’attività lavorativa corrispondente alle sue competenze.
9.1.– Dal riconoscimento del diritto al lavoro e della «libertà di scegliere un’attività lavorativa» (sentenza n. 102 del 1968) discende, quindi, per il legislatore, il dovere di non introdurre norme che tale diritto escludano o che a tale libertà, direttamente o indirettamente, pongano «limiti discriminatori» (così sentenza n. 45 del 1965; in senso analogo, sentenza n. 61 del 1965, che si esprime in termini di «diritto presidiato dal divieto di creare e di lasciar sussistere nell’ordinamento norme che pongano o consentano di porre limiti a tale libertà o che tale libertà direttamente o indirettamente rinneghino»).
9.2.– Da ciò però – come questa Corte ha riconosciuto fin da tempo risalente – «non consegue l’impossibilità, per il legislatore ordinario, di dettare disposizioni che specifichino limiti e condizioni inerenti all’esercizio del diritto o che attribuiscano all’autorità amministrativa poteri di controllo a tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali ugualmente fatti oggetto di protezione costituzionale» (ancora sentenza n. 102 del 1968).
In tal caso, tuttavia, per costante giurisprudenza costituzionale, si impone un vaglio di proporzionalità rispetto a ogni misura legislativa, amministrativa o giudiziaria che comporti una restrizione dei diritti costituzionali della persona (ex aliis, sentenze n. 203 e n. 46 del 2024; n. 24 del 2019), diritti fra i quali rientra il diritto al lavoro, nelle declinazioni innanzi illustrate.
10.– Secondo questo schema di giudizio vanno valutate, quindi, le censure mosse alla condizione di reciprocità richiesta ai fini dell’iscrizione agli albi delle professioni in discorso.
10.1.– Questa Corte si è già occupata dell’operatività di tali garanzie costituzionali rispetto all’iscrizione in albi professionali.
Nel ribadire che l’art. 4 Cost. riconosce «un diritto alla scelta dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla, come un mezzo fondamentale di attuazione dell’interesse allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 70 del 2025), essa ne ha ravvisato una violazione nel divieto di cancellazione all’albo per l’avvocato nei cui confronti sia avviato un procedimento disciplinare.
In particolare, in quella occasione, si è affermato che un simile divieto incideva in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro dell’avvocato che richiedesse di cancellarsi dall’albo, avendo intenzione di cessare l’esercizio della professione per eventualmente intraprendere una diversa attività lavorativa al cui svolgimento fosse di ostacolo l’appartenenza all’istituzione ordinistica. Tale declaratoria si è imposta in considerazione del fatto che «perché una disposizione limitativa di un diritto protetto dalla Costituzione possa ritenersi legittima non è sufficiente che la misura dalla stessa disposta risulti idonea a dare attuazione a un altro interesse meritevole di analoga protezione, dovendo essa rispettare il canone di proporzionalità e di adeguatezza, in forza del quale le finalità pubbliche devono essere realizzate con la minore incidenza possibile sulle libertà individuali (ex aliis, sentenza n. 20 del 2019)» (ancora sentenza n. 70 del 2025).
10.2.– Gli stessi principi non possono non essere riconosciuti anche nei confronti degli stranieri extra UE, regolarmente soggiornanti, in possesso di un titolo che consente loro lo svolgimento di attività lavorativa; essi si trovano, infatti, sotto il profilo degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., in una posizione equiparabile a quella dei cittadini italiani e di quelli europei.
A tal proposito questa Corte ha da tempo riconosciuto che «[s]e è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali. A prescindere dal rispetto di altri parametri, per essere in armonia con l’art. 3 Cost. la normativa deve anzitutto essere conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza (cfr. sentenze n. 62 e n. 283 del 1994)» (sentenza n. 78 del 2005), nonché, si deve aggiungere, coerente con il principio di proporzionalità, in ossequio al rilievo costituzionale del diritto inciso.
10.3.– In questa cornice va scrutinata la specifica condizione di reciprocità introdotta ex novo dalla disposizione in esame per tutti gli stranieri extra UE, ivi compresi i regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso di un titolo che li abiliti allo svolgimento di attività lavorativa.
10.4.– Questa Corte, sebbene in epoca risalente, ha già riconosciuto che il presupposto del trattamento di reciprocità per l’accesso a una professione (all’epoca, quella giornalistica) non è, in sé considerato, costituzionalmente illegittimo purché risponda a canoni di ragionevolezza (sentenza n. 11 del 1968).
Nel caso odierno, né i lavori preparatori né il dibattito parlamentare consentono di evincere le specifiche finalità pubbliche – in tesi integranti un altro interesse meritevole di protezione – sottese alla scelta normativa di introdurre, fra i requisiti per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, la condizione di reciprocità per i cittadini extra UE.
In proposito, l’Avvocatura indica, invero, la «tutela dell’interesse nazionale nei rapporti tra Stati», in specie ravvisato nella tutela dei professionisti italiani all’estero. Questa pur legittima finalità, che in quanto tale fuoriesce dal perimetro di definizione dei requisiti inerenti alla necessaria competenza e professionalità, è perseguita però con una misura, la condizione di reciprocità, che – nell’imporre l’accertamento dell’esistenza nello Stato extra UE di un’analoga disciplina del settore specifico – si rivela non del tutto idonea a perseguire lo scopo.
A questo riguardo, merita considerare che il settore professionale in questione è ancora “giovane” e presenta – come nel nostro Paese, così anche a livello comparato – una frammentazione di disciplina frutto di scelte non uniformi, incidenti anche sul piano qualificatorio.
A conferma della parcellizzazione normativa e delle incertezze che tutt’ora avvolgono questi nuovi profili professionali, valga anche il confronto con quanto previsto, in tempo non risalente, dall’art. 2, comma 3, del richiamato d.m. 13 marzo 2018, per l’analoga figura dell’educatore professionale sia pure operante nel settore sanitario, per il quale, ai fini dell’iscrizione al rispettivo albo, non è richiesta la sussistenza della condizione di reciprocità bensì il solo «rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano».
10.5.– Ciò detto, quanto all’idoneità della condizione di reciprocità a perseguire la tutela degli interessi nazionali richiamata dall’Avvocatura come ratio giustificativa della disposizione censurata, occorre sottolineare che tale tutela potrebbe non risultare garantita dalla medesima ogni qual volta, al cittadino italiano, non sia assicurata una pari possibilità lavorativa nel Paese extra UE per ragioni che, però, prescindono dalla sua nazionalità e che possono dipendere dal quadro normativo eterogeneo e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, cui più sopra si è fatto riferimento.
Non è implausibile, infatti, immaginare che – almeno finché non si diffondano a livello internazionale qualificazioni uniformi – a un cittadino italiano, in possesso dell’abilitazione a esercitare le professioni di pedagogista o di educatore professionale socio-pedagogico, possa essere inibito lo svolgimento all’estero delle corrispondenti attività, per il fatto che queste ultime siano semplicemente intitolate in modo differente in un altro Paese e ivi richiedano il possesso di abilitazioni solo diversamente denominate.
10.5.1.– Peraltro, dall’introduzione della condizione di reciprocità potrebbe anche derivare un pregiudizio alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale quello a fruire delle competenze disponibili sul territorio italiano, competenze non di rado persino frutto di un percorso di studi compiuto nel nostro Paese.
10.6.– La previsione in discorso si rivela, allo stesso tempo, in contrasto con il canone di proporzionalità in senso stretto, in quanto ostacola e limita – senza operare un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito – la libera esplicazione dell’attività professionale del cittadino extra UE regolarmente soggiornante e in forza di un titolo che lo abiliti a lavorare. Pur avendo acquisito il titolo per svolgere una delle professioni in esame e, pertanto, essendo in possesso dei requisiti richiesti per esercitare l’attività in discorso, l’interessato potrebbe trovarsi, infatti, nell’impossibilità di farlo per ragioni che, come si è già esposto, riposano su un piano del tutto diverso da quello dei requisiti professionali.
10.6.1.– Tale conclusione è ancora più evidente ove riferita alla situazione dello straniero che stia già esercitando, magari anche da tempo, le professioni in questione, in virtù del sopra richiamato regime transitorio di cui all’art. 6, comma 9, del d.l. n. 117 del 2025, come convertito. Chi si trovasse in tale condizione dovrebbe, di fatto, interrompere ex abrupto l’attività lavorativa con l’entrata a regime della nuova disciplina.
10.6.2.– Infine, ancora rispetto al canone di proporzionalità, non è superfluo aggiungere che la misura all’esame comporta un onere assai gravoso, anche in termini di responsabilità penale, per lo straniero regolare in possesso di un valido titolo di soggiorno che già gli consente di lavorare alle condizioni ivi previste: a suo carico è imposto, infatti, l’onere di attestare mediante autocertificazione di essere cittadino «di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità».
Si tratta di un onere probatorio che, all’evidenza, risulta sproporzionato rispetto alle capacità conoscitive del singolo lavoratore, in ragione delle prevedibili difficoltà di accesso a informazioni relative alla regolamentazione del Paese di provenienza, che, come si è detto prima, può essere caratterizzata da grande frammentarietà.
11.– Alla luce di quanto sopra, l’art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 55 del 2024 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost., nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.
12.– Sono assorbite le restanti questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera a), della legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo che lo abiliti al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l’ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocità ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2026
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI