Ordinanza 117/2026 (ECLI:IT:COST:2026:117)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 18/05/2026;    Decisione  del 18/05/2026
Deposito de˙l 30/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 1, c. 1°, lett. b), della legge 09/08/2024, n. 114.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 67, 90, 110 e 111/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 117

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), promossi dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, con due ordinanze del 26 febbraio 2025 e 26 marzo 2025, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, con ordinanza del 9 aprile 2025 e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con ordinanza del 12 dicembre 2024, iscritte rispettivamente ai numeri 67, 90, 110 e 111 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 17, 21 e 24, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Visti l’atto di costituzione di F. D.G., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 maggio 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 18 maggio 2026.


Ritenuto che con quattro diverse ordinanze (iscritte ai numeri 67, 90, 110 e 111 reg. ord. del 2025) vengono sollevate dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, terza sezione penale, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), che ha abrogato l’art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 97 (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del 2025), 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi discendenti complessivamente dagli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65, paragrafo 1 (ordinanze iscritte ai numeri 67, 110 e 111 reg. ord. del 2025) ovvero dall’intero art. 65 (ordinanza iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025) della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito indicata anche come: “Convenzione di Mérida” o “Convenzione” o “UNCAC”);

che, con ordinanza del 26 febbraio 2025 (iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025), il Tribunale di Campobasso riferisce di dover giudicare, nelle forme del giudizio ordinario, su due imputazioni per il delitto di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 cod. pen., la prima delle quali in forma continuata ex art. 81, secondo comma, cod. pen.;

che i fatti contestati con il primo capo di imputazione riguardano alcune determinazioni assunte tra il 2020 e il 2021 da E. F., sindaco di un comune della provincia di Campobasso e responsabile del servizio, il quale, non essendosi astenuto pur in presenza di un interesse proprio, avrebbe approvato «le risultanze nella selezione pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale e determinato per il profilo professionale di Istruttore Contabile»: procedura di selezione alla quale partecipava anche il figlio, il quale si posizionava al quarto posto e veniva successivamente assunto utilizzando la precedente graduatoria;

che, con il secondo capo d’imputazione, è contestata al medesimo imputato la violazione dell’art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per aver emesso un decreto sindacale con il quale avrebbe nominato direttamente G. P. Istruttrice direttiva dell’area amministrativa per un periodo di 12 mesi, pur risultando ella «priva di comprovata esperienza pluriennale avendo espletato soltanto il praticantato da avvocato da nove mesi»;

che, con ordinanza del 9 aprile 2025 (iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025), il Tribunale di Torino espone di dovere decidere, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, su un’imputazione, fra le altre, per il delitto di abuso d’ufficio, in relazione a «una serie di comportamenti materiali ed atti amministrativi adottati nell’anno 2020» dal sindaco di un comune dell’area metropolitana di Torino, sfociati, all’inizio del 2021, in provvedimenti ritorsivi e lesivi delle posizioni professionali di due responsabili amministrativi del medesimo Comune, i quali avevano denunciato la violazione del segreto d’ufficio e si erano opposti alle iniziative del sindaco durante la redazione del nuovo piano regolatore;

che, con ordinanza del 26 marzo 2025 (iscritta al n. 110 reg. ord. del 2025), il Tribunale di Campobasso riferisce di dover decidere, nelle forme del giudizio ordinario, su un’imputazione per il reato di abuso d’ufficio in concorso, formulata nei confronti di due persone – una in qualità di responsabile unico del procedimento presso un comune del Molise, l’altra in veste di legale rappresentante dell’impresa privata beneficiaria della condotta illecita della prima – le quali avrebbero operato in concorso morale e materiale tra loro, affinché il pubblico ufficiale aggiudicasse «il servizio di “nolo a caldo di mezzi per la manutenzione e riparazione della rete di distribuzione idrica comunale”» a un’impresa, in violazione delle specifiche regole di condotta espressamente previste dalla normativa vigente; tale impresa, infatti, avrebbe partecipato alla procedura di selezione, nonostante la sua offerta fosse stata presentata oltre i termini previsti e non prorogati dall’avviso pubblico; malgrado ciò, le sarebbe stato affidato il servizio, ciò che le avrebbe procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale, con conseguente pregiudizio per l’altro offerente;

che, con ordinanza del 12 dicembre 2024 (iscritta al n. 111 reg. ord. del 2025), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Siracusa espone di essere stato investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di alcune persone imputate (anche) del delitto di abuso d’ufficio, in relazione a una pluralità di condotte contra legem da esse poste in essere in veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, mediante le quali avrebbero concorso nella «attività di formazione di false concessioni per l’uso di cappelle gentilizie del cimitero di Siracusa, in assenza delle procedure di evidenza pubblica e dietro pagamento di somme di denaro»: gli imputati, tra l’altro, avrebbero traslato le salme in mancanza del provvedimento autorizzativo del sindaco, in violazione di specifiche disposizioni normative, così procurando ai beneficiari «un ingiusto profitto consistito nel mancato pagamento del contributo comunale per estumulazione e traslazione del cadavere»;

che, in punto di rilevanza, tutte le ordinanze di rimessione espongono di dover fare applicazione della disposizione censurata, vuoi perché investiti della decisione, all’esito del giudizio, su imputazioni aventi ad oggetto il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. (ordinanze iscritte ai numeri 67, 90 e 110 reg. ord. del 2025) e su espresse richieste di immediata declaratoria di non doversi procedere per abolitio criminis, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del 2025), vuoi perché chiamati a decidere sul rinvio a giudizio in ordine a imputazioni riguardanti la medesima fattispecie penale e, quindi, tenuti alla preliminare valutazione in ordine a una ragionevole previsione di condanna, ai sensi dell’art. 425, comma 3, cod. proc. pen. (ordinanza iscritta al n. 111 reg. ord. del 2025);

che, ancora in punto di ammissibilità delle questioni, alcuni rimettenti si mostrano consapevoli della preclusione che, in linea di principio, incontra il sindacato di legittimità costituzionale in malam partem, in ragione della riserva di legge in materia penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., ma ritengono che essa non operi per le questioni ora proposte (ordinanze iscritte ai numeri 90, 110 e 111 reg. ord. del 2025);

che, in punto di non manifesta infondatezza, la prospettazione di fondo dei giudici a quibus è che l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen., disposta dalla norma censurata, abbia violato l’obbligo discendente dalla UNCAC – interpretata alla luce delle esplicazioni fornite dalla Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention against Corruption (d’ora in poi, anche: Legislative Guide), elaborata dall’United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) e dei criteri fissati nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – di mantenere la norma incriminatrice dell’abuso d’ufficio, ovvero di non abrogarla, qualora già presente nella legislazione interna al momento della ratifica del trattato (cosiddetto divieto di regresso o obbligo di «stand-still»);

che le disposizioni della UNCAC dalle quali discenderebbe l’obbligo di incriminazione (e il correlativo divieto di abrogazione) dell’abuso d’ufficio sono individuate dai rimettenti, complessivamente, nel combinato disposto degli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 (limitatamente al suo paragrafo 1, per le ordinanze iscritte ai numeri 67, 110 e 111 reg. ord. del 2025);

che, sul piano dell’interpretazione letterale, alcuni dei rimettenti riconoscono che il dato testuale dell’art. 19 della UNCAC, dedicato all’Abuse of functions, non porrebbe uno specifico obbligo di incriminazione in quanto la disposizione impegnerebbe gli Stati parte solo a prendere in considerazione («shall consider adopting») l’introduzione del reato (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg. ord. del 2025);

che la Legislative guide spiegherebbe la diversa natura delle disposizioni della UNCAC (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg. ord. del 2025), le quali non esprimerebbero tutte lo stesso livello di cogenza («do not all have the same level of obligation»), ma si distinguerebbero in tre categorie (ordinanza iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025):

(a) un primo gruppo di disposizioni, impiegando l’espressione «shall adopt», porrebbe una «obligation to take legislative or other measures» (un vero e proprio obbligo di adottare misure legislative o di altro tipo);

(b) un secondo gruppo – nel quale rientrerebbe l’art. 19, in materia di abuso d’ufficio – mediante la locuzione «shall consider adopting» sancirebbe una «obligation to consider» (un obbligo di prendere in considerazione);

(c) un terzo gruppo, con la formula «may adopt», prevederebbe misure che «States parties may wish to consider» (misure che gli Stati hanno la facoltà di prendere in considerazione);

che, alla stregua di quanto previsto dal paragrafo 12 della Legislative guide (secondo cui gli Stati parte «are urged to consider adopting a certain measure and to make a genuine effort to see whether it would be compatible with their legal system»), le disposizioni del secondo tipo non sarebbero meramente facoltative e non esprimerebbero semplici raccomandazioni, ma fonderebbero un vero e proprio obbligo per gli Stati parte di fare un ragionevole sforzo per verificare se l’introduzione di una determinata ipotesi di reato sia compatibile con il proprio ordinamento, sì che, ove tale compatibilità fosse riscontrata, lo Stato sarebbe obbligato a introdurre la fattispecie incriminatrice, ovvero a non abrogare la fattispecie già vigente (ordinanze iscritte ai numeri 90 e 111 reg. ord. del 2025);

che, ai fini di una corretta interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 19 della UNCAC, andrebbero considerate anche altre disposizioni della stessa Convenzione, tra le quali, in particolare, l’art. 7, paragrafo 4, a mente del quale «[c]iascuno Stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti d’interesse» (richiamato da tutte le ordinanze);

che, quindi, l’art. 19 della UNCAC, letto alla luce delle indicazioni interpretative contenute nella Legislative guide e, soprattutto, in correlazione al citato art. 7, paragrafo 4, della stessa Convenzione, dispiegherebbe una diversa efficacia vincolante, a seconda del fatto che lo Stato aderente avesse o meno nel proprio ordinamento la fattispecie di abuso d’ufficio al momento della ratifica, nel senso che: a) lo Stato parte che non avesse introdotto il reato prima dell’adesione alla UNCAC, sarebbe tenuto a valutare concretamente e seriamente la sua introduzione in conformità al proprio diritto interno, dovendo compiere uno sforzo reale per verificare se esso sia compatibile con il proprio ordinamento giuridico; b) lo Stato parte che invece, come l’Italia, avesse già nell’ordinamento interno il reato prima dell’adesione alla UNCAC e che avesse, dunque, già positivamente valutato la conformità della fattispecie rispetto al proprio diritto interno – dovendo mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse (art. 7, paragrafo 4) – sarebbe tenuto a non abrogare la fattispecie già vigente (cosiddetto obbligo di «stand still»);

che, del resto, non emergerebbero circostanze che possano giustificare la violazione degli obblighi internazionali, né per «salvaguardare […] la compatibilità con il complessivo sistema normativo italiano», né per rispettare «i principi fondamentali del diritto interno», posto che la stessa relazione di accompagnamento al «disegno di legge 808», da cui ha tratto origine la legge n. 114 del 2024, giustificherebbe l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. facendo «appello a motivazioni di generica convenienza», quali lo squilibrio tra le notizie di reato per il delitto di abuso d’ufficio iscritte nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e le sentenze di condanna pronunciate, nonché l’esistenza di norme extrapenali idonee a prevenire la «malpractice nel settore pubblico» (così l’ordinanza iscritta al n. 90 reg. ord. del 2025);

che secondo alcuni rimettenti (ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del 2025), l’abrogazione disposta con la norma censurata avrebbe comportato altresì un vulnus all’art. 97 Cost.;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che questa Corte restituisca gli atti ai giudici rimettenti per il riesame della rilevanza delle questioni (in considerazione dell’esito dell’udienza pubblica del 7 maggio 2025, poi sfociato nella sentenza n. 95 del 2025, con cui questa Corte ha già deciso identiche questioni sollevate da altri giudici), oppure, in via gradata, dichiari le questioni stesse inammissibili o, in subordine, non fondate;

che, in via preliminare, l’Avvocatura osserva che le medesime questioni sono state già vagliate da questa Corte, la quale le ha dichiarate non fondate;

che, in via gradata, l’Avvocatura eccepisce l’inammissibilità delle questioni per inadeguata motivazione sulle ragioni della ritenuta possibilità di includere il contrasto con norme del diritto internazionale pattizio che impongono obblighi di incriminazione tra le eccezioni enucleate dalla giurisprudenza costituzionale alla generale inammissibilità di questioni tendenti a ottenere pronunce con effetti in malam partem nell’ambito del diritto penale sostanziale;

che, in effetti, non ricorrerebbe la deroga prevista in caso di norme contrarie a obblighi sovranazionali, considerato che tutte le sentenze direttamente o indirettamente richiamate dai giudici a quibus (in particolare, la sentenza n. 37 del 2019, nonché le sentenze n. 32 del 2014 e n. 28 del 2010, menzionate nella prima) sarebbero non pertinenti, perché relative a casi nei quali era una fonte di diritto eurounionale, e non di diritto internazionale pattizio, a militare nel senso della pronuncia di illegittimità costituzionale;

che le censure sollevate in riferimento all’art. 97 Cost. sarebbero inammissibili «per non avere il Giudice a quo minimamente motivato riguardo le ragioni di tale ritenuta violazione» (ordinanza iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025) e, comunque, sarebbero inammissibili e manifestamente infondate per le ragioni già indicate nella sentenza n. 8 del 2022;

che, nel merito, tutte le questioni sarebbero, comunque, non fondate;

che, in particolare, le censure incentrate sull’asserito contrasto con l’art. 117 Cost., per violazione degli obblighi sovranazionali, sarebbero prive di fondamento perché una corretta esegesi del testo della UNCAC, rispettosa del dato letterale e sistematico e dei criteri di interpretazione posti dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, renderebbe evidente che nessuna delle disposizioni della UNCAC obbliga gli Stati a introdurre il reato di abuso d’ufficio o, nel caso in cui già lo abbiano fatto, a mantenerlo nell’ordinamento interno (obbligo, peraltro, reputato logicamente ammissibile solo a fronte dell’esistenza del primo);

che, infatti, la Convenzione qualificherebbe «espressamente l’abuso di funzioni quale non-mandatory offence (ossia illecito di cui non è obbligatoria l’incriminazione)»;

che l’unico obbligo previsto dalle norme pattizie sarebbe quello, contenuto nell’art. 19, di «prendere in considerazione» l’introduzione del reato di Abuse of functions: obbligo «soltanto procedurale», che impegnerebbe lo Stato a verificare la compatibilità del reato con il proprio diritto domestico, senza che dall’esito eventualmente positivo di tale verifica possa discendere l’obbligo di introdurre il reato;

che nessun obbligo di introdurre, e men che meno di mantenere, l’incriminazione di abuso di funzioni potrebbe farsi derivare da una lettura combinata di due norme – quelle contenute nell’art. 7, paragrafo 4, e nell’art. 19 UNCAC – tra loro assai eterogenee, per formulazione letterale, ambito di applicazione e collocazione sistematica, riguardando la prima non già la materia delle incriminazioni, ma le misure preventive, volte ad assicurare la trasparenza nel settore pubblico, e limitandosi la norma stessa a prevedere che gli Stati compiano «uno sforzo significativo» nella prospettiva indicata;

che l’abrogazione dell’art. 323 cod. pen. sarebbe «il frutto dell’esercizio dell’ampia discrezionalità riconosciuta dalla Carta fondamentale al Legislatore (tra l’altro) in materia penale e di politica criminale», sulla base di giudizi di opportunità che hanno tenuto conto, tra l’altro, dello squilibrio tra il numero delle notizie di reato per il delitto di abuso d’ufficio iscritte nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e quello delle sentenze di condanna pronunciate, della necessità di evitare fenomeni di cosiddetta burocrazia difensiva, nonché della esistenza nell’ordinamento giuridico di un’ampia disciplina idonea a prevenire le malpractices nel settore pubblico;

che la relazione illustrativa della novella rivelerebbe, altresì, la consapevolezza del legislatore di agire in maniera conforme all’obbligo procedurale di cui all’art. 19 UNCAC, essendosi lo stesso legislatore riservato di valutare «specifici interventi additivi volti a sanzionare, con formulazioni circoscritte e precise, condotte meritevoli di pena in forza di eventuali indicazioni di matrice euro-unitaria che dovessero sopravvenire»;

che, nel giudizio iscritto al n. 110 reg. ord. del 2025, si è costituito l’imputato F. D.G., chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate o inammissibili;

che la parte propone argomentazioni analoghe a quelle svolte dall’Avvocatura dello Stato, precisando che l’art. 65 della UNCAC rappresenterebbe una «classica “clausola di esecuzione o di implementazione”, volta ad aggiungere per gli Stati membri di un trattato, all’obbligo di rispettarlo sul piano internazionale che è conseguenza della sua ratifica e […] entrata in vigore, anche quello, parimenti internazionale, di conformarvi il proprio ordinamento interno»; in tal modo, la previsione radicherebbe «la responsabilità internazionale degli Stati membri che non abbiano provveduto ad eseguire o ad eseguire correttamente in foro interno quel dato trattato»;

che, con memoria difensiva depositata in prossimità della trattazione in camera di consiglio, la stessa parte ha richiamato le motivazioni della sentenza n. 95 del 2025, con la quale questa Corte, nell’escludere la sussistenza di un obbligo internazionale di incriminare l’abuso d’ufficio, avrebbe riconosciuto al legislatore nazionale «un margine di discrezionalità che consente di ritenere non costituzionalmente illegittima la scelta legislativa di depenalizzare la condotta penalmente rilevante sussunta nel citato art. 323 c.p.»: tale margine di discrezionalità non sarebbe inciso dalla direttiva europea sulla lotta alla corruzione, «approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo il 26 marzo 2026», che «fa generico riferimento all’“esercizio illecito di funzioni pubbliche”», senza menzionare l’abuso d’ufficio, e «che comunque deve essere ancora recepita dallo Stato italiano».

Considerato che le quattro ordinanze di rimessione indicate in epigrafe sollevano questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, che ha abrogato l’art. 323 cod. pen., in riferimento, complessivamente, agli artt. 97, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione, complessivamente, agli obblighi discendenti dagli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 UNCAC;

che le ordinanze prospettano questioni analoghe e relative alla medesima disposizione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che, in sintesi, i rimettenti sostengono, innanzi tutto, che la scelta legislativa di abolire il delitto di abuso di ufficio contrasterebbe con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Mérida, con conseguente illegittimità costituzionale della disposizione censurata in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in quanto la fonte pattizia imporrebbe a carico degli Stati parte che già prevedessero nel rispettivo ordinamento penale l’incriminazione dell’abuso d’ufficio al momento della ratifica della Convenzione, un “divieto di regresso” (o obbligo di «stand still») e, dunque, il divieto di abrogare tale norma incriminatrice;

che le ordinanze iscritte ai numeri 67 e 110 reg. ord. del 2025 denunciano anche la violazione dell’art. 97 Cost.;

che, in relazione alle questioni sollevate in riferimento a tale ultimo parametro, è fondata, innanzi tutto, l’eccezione di inammissibilità dell’Avvocatura dello Stato (proposta con riguardo all’ordinanza iscritta al n. 67 reg. ord. del 2025, ma sulla base di argomenti che si attagliano anche all’ordinanza iscritta al n. 110 reg. ord. del 2025), in mancanza della benché minima motivazione circa il vulnus che la norma indubbiata arrecherebbe al principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che la giurisprudenza di questa Corte richiede, in ordine alla non manifesta infondatezza, che i parametri siano evocati in maniera non apodittica e generica e che siano specificati i motivi per cui si ritenga verificata la violazione delle norme costituzionali, a pena di manifesta inammissibilità delle questioni sollevate (ex multis, sentenze n. 54 del 2026, punto 6, n. 203 del 2025, punto 6 del Considerato in diritto, e n. 160 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto; ordinanze n. 127 del 2024, n. 159 del 2021 e n. 261 del 2012);

che la ragione di manifesta inammissibilità ora evidenziata ha carattere preliminare e assorbente rispetto a ogni valutazione di ammissibilità delle questioni sotto altro profilo, concernente i limiti del sindacato di costituzionalità in malam partem in materia penale (profilo comunque esaminato nella sentenza n. 95 del 2025, punto 5.2.5. del Considerato in diritto, laddove questa Corte ha dichiarato inammissibili le questioni, confermando il proprio costante orientamento preclusivo di un sindacato in malam partem in riferimento all’art. 97 Cost., già espresso nelle precedenti sentenze n. 8 del 2022 e n. 447 del 1998);

che, inoltre, va rilevata d’ufficio la manifesta inammissibilità delle censure formulate da tutti i rimettenti in riferimento all’art. 11 Cost.;

che, infatti, nessuna delle ordinanze spiega per quale ragione l’inosservanza di obblighi di diritto internazionale derivanti dalle disposizioni della UNCAC (le sole evocate quali parametri interposti) darebbe luogo a una violazione – oltre che dell’art. 117, primo comma, Cost. – anche dell’art. 11 Cost., che la costante giurisprudenza di questa Corte considera coinvolto quando vengano in considerazione obblighi derivanti non già dal diritto internazionale pattizio, ma dal diritto dell’Unione europea (sentenze n. 185 del 2025, punto 4.2. del Considerato in diritto, e n. 95 del 2025, punto 5.3. del Considerato in diritto);

che sono infondate, invece, le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato in relazione alle restanti questioni, sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in quanto tendenti a conseguire una pronuncia in malam partem in materia penale, al di fuori delle ipotesi ammesse dalla giurisprudenza di questa Corte;

che identiche eccezioni sono state esaminate e ritenute infondate da questa Corte con la sentenza n. 95 del 2025, sulla base di considerazioni (punti da 5.3.1. a 5.3.4. del Considerato in diritto) integralmente ribadite nella più recente sentenza n. 185 del 2025 (punto 4.2. del Considerato in diritto) e che, anche in questa sede, debbono essere confermate;

che, pertanto, gli unici profili di merito che questa Corte deve ora affrontare sono quelli attinenti alla denunciata lesione dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione dell’obbligo internazionale di non arretramento dalla incriminazione (cosiddetto obbligo di «stand still»), restando l’esame delle altre questioni precluso dall’inammissibilità;

che, tuttavia, tali censure sono state già esaminate e dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 95 del 2025, depositata il 3 luglio 2025 e, quindi, sopravvenuta a tutte le ordinanze di rimessione in scrutinio, con motivazioni (punto 7 del Considerato in diritto) che debbono essere integralmente ribadite in questa sede;

che, con specifico riferimento agli argomenti spesi dagli odierni rimettenti, può nuovamente osservarsi, in estrema sintesi, che le censure muovono da un presupposto interpretativo errato, dovendosi escludere la possibilità di far discendere dalla Convenzione di Mérida un divieto di “decriminalizzare” l’abuso d’ufficio, considerato che, come ha già chiarito la sentenza n. 95 del 2025:

– a differenza di altre disposizioni della Convenzione che impongono agli Stati parte un preciso obbligo di criminalizzazione, «l’art. 19 configura semplicemente – nel linguaggio della Legislative guide alla Convenzione, elaborata dall’[UNODC] – una “non-mandatory offence”: e cioè una condotta la cui possibile criminalizzazione gli Stati hanno il mero obbligo (procedurale) di “considerare”» (punto 7.1. del Considerato in diritto);

– «nessun elemento evincibile dal testo o dalla ratio dell’art. 19 della Convenzione autorizza a concludere che lo Stato sarebbe obbligato a introdurre (o a mantenere) nel proprio ordinamento l’incriminazione delle condotte di abuso di ufficio, alla sola condizione che tale incriminazione risulti compatibile con i principi generali dell’ordinamento nazionale. L’inequivoco testo della disposizione enuncia un mero obbligo di “considerare” tale introduzione: e dunque non solo di assicurarsi della compatibilità dell’incriminazione con i principi generali dell’ordinamento penale nazionale […] ma anche di valutare attentamente i pro e i contra di tale opzione»: ogni scelta di criminalizzazione, infatti, «presenta ovvi vantaggi, in termini di più energica tutela degli interessi lesi dalla condotta che si voglia sottoporre a sanzione penale, ma anche una nutrita serie di svantaggi, quanto alla sua sicura incidenza sui diritti fondamentali dei destinatari del precetto, nonché ai suoi effetti collaterali a danno di altri interessi collettivi – come il possibile chilling effect rispetto a condotte lecite e anzi utili dal punto di vista sociale (in particolare, con riferimento ai rischi di “burocrazia difensiva” connessi all’incriminazione dell’abuso d’ufficio, sentenza n. 8 del 2022, punto 2.4. del Considerato in diritto)» (punto 7.3.1. del Considerato in diritto);

– la UNCAC «ha scelto di affidare la valutazione comparativa dei benefici attesi e delle conseguenze negative dell’incriminazione delle condotte di abuso d’ufficio alla prudente discrezionalità del legislatore di ogni Stato», sicché «non vi è alcuna ragione per ritenere che, una volta compiuta – prima o dopo la ratifica della Convenzione – la scelta di incriminare le condotte di abuso d’ufficio, lo stesso art. 19 precluda allo Stato di ritornare sui propri passi, e di (ri)considerare i pro e i contra dell’incriminazione, eventualmente pervenendo alla conclusione di abolirla» (ibidem);

– l’abolizione del reato di abuso d’ufficio neppure viola l’art. 7, paragrafo 4, della Convenzione, che obbliga gli Stati ad adoperarsi per «adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse», con disposizione che deve essere letta nelle sue connessioni sistematiche con i paragrafi precedenti: «nel suo complesso l’art. 7 si occupa delle misure volte a prevenire la corruzione tramite l’applicazione di principi di efficienza, competenza e trasparenza nel settore pubblico», senza che da tale disposizione «sia desumibile implicitamente anche un “divieto di regressione” (o obbligo di “stand still”) nella repressione dell’abuso d’ufficio». E «anche ipotizzando che l’abrogato art. 323 cod. pen. potesse interpretarsi quale strumento funzionale a prevenire i conflitti di interesse nella pubblica amministrazione, dalla disposizione convenzionale in esame non pare evincibile alcun obbligo di risultato» (punto 7.3.2. del Considerato in diritto);

– né un ipotetico divieto di regressione, o obbligo di «stand still», può farsi derivare dall’art. 65 della Convenzione, che prevede l’obbligo per ciascuno Stato parte di adottare le misure necessarie «per assicurare l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione» (paragrafo 1) e consente a ciascuno Stato parte di «adottare misure più [restrittive] o sever[e] di quelle previste dalla presente Convenzione» (paragrafo 2), senza introdurre, tuttavia, «alcun obbligo aggiuntivo per gli Stati» e, soprattutto, senza stabilire «– in difetto di qualsiasi appiglio testuale che possa avvalorare una tale conclusione, che limiterebbe incisivamente la discrezionalità del Parlamento nello svolgimento della propria politica criminale – alcun divieto di regresso rispetto alle misure di tutela penale che gli Stati avessero scelto autonomamente di adottare» (punto 7.3.3. del Considerato in diritto);

che, pertanto, le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., devono essere dichiarate manifestamente infondate (ex plurimis, ordinanze n. 219, n. 195 e n. 50 del 2025, n. 97 e n. 78 del 2024).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 114 del 2024, sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione, complessivamente, agli artt. 7, paragrafo 4, 19 e 65 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con legge 3 agosto 2009, n. 116, dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione penale, dal Tribunale ordinario di Torino, sezione terza penale, e dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Siracusa, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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