Ordinanza 115/2026 (ECLI:IT:COST:2026:115)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  BUSCEMA
Udienza Pubblica del 05/05/2026;    Decisione  del 05/05/2026
Deposito de˙l 25/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Artt. 1, c. 2°, 5°, 7° e 8°, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 05/12/2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», nonché degli artt. 1, c.1°, anche con specifico riferimento alla lett. a), 2, 5, 6 e 7, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 131, 148, 154, 155, 159, 160, 161 e 263/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 115

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», promossi dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con ordinanze del 13 e 26 maggio 2025 e del 12 giugno 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 148, 154 e 155 del registro ordinanze 2025; nonché degli artt. 1, commi 1, anche con specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con ordinanze del 9 e 26 giugno 2025 e 12 dicembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 131, 159, 160, 161 e 263 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, numeri 28, 36 e 37 dell’anno 2025 e n. 3 dell’anno 2026.

Visti gli atti di costituzione di RWE Renewables Italia srl, Sorgenia Renewables srl, Maple Tree Solar srl, Green Sole Renewables Italia 1 srl, EF Agri società agricola a rl, Edison rinnovabili spa, nonché della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 2026 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi gli avvocati Carlo Comandè per Maple Tree Solar srl e Edison rinnovabili spa, Simone Abellonio per RWE Renewables Italia srl, Massimo Colicchia per Sorgenia Renewables srl, Germana Cassar per Green Sole Renewables Italia 1 srl, Andrea Sticchi Damiani per EF Agri società agricola a rl, nonché Giovanni Parisi e Floriana Isola per la Regione autonoma Sardegna;

deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.


Ritenuto che, con tre ordinanze di analogo tenore, iscritte rispettivamente ai numeri 148, 154 e 155 del registro ordinanze 2025, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, e dal regolamento (UE) 2018/1999 dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»), secondo, lettere m) e s), e terzo della Costituzione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

che i giudici rimettenti censurano le richiamate disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 là dove dispongono che la qualificazione di un’area come non idonea corrisponda al divieto di installare impianti FER, nonché là dove prevedono che tale divieto si applichi anche ai procedimenti già autorizzati, purché l’avvio dei lavori non abbia determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi, e ove stabiliscono che, in caso di contemporanea insistenza di un impianto su un’area idonea e non idonea, prevalga il divieto di installazione;

che, in punto di rilevanza, il TAR Lazio asserisce di essere stato adito dalle società RWE Renewables Italia srl, Sorgenia Renewables srl e Green Sole Renewables Italia 1 srl, che operano nel settore delle energie rinnovabili e sono titolari di progetti di impianti FER insistenti, fra l’altro, nel territorio della Regione autonoma Sardegna in aree qualificate dalla richiamata legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 come non idonee, con conseguente inefficacia delle autorizzazioni già concesse;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, i giudici rimettenti lamentano, anzitutto, la violazione della competenza legislativa concorrente statale, poiché la disciplina regionale, sancendo un divieto assoluto di installazione di impianti FER in aree qualificate come non idonee, contrasterebbe con i principi fondamentali stabiliti dallo Stato nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.; più precisamente, la legge regionale sarda contrasterebbe con il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, trasformando l’area non idonea da concetto relativo (sede di un aggravio procedimentale) a concetto assoluto (sede di inedificabilità ex lege), precludendo così ogni valutazione in concreto degli interessi coinvolti;

che le disposizioni censurate violerebbero altresì gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dall’ordinamento eurounitario. In particolare, sono evocate la direttiva 2018/2001/UE e il regolamento 2018/1999/UE, entrambi come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 e dal regolamento 2021/1119/UE. Sottraendo circa il 99 per cento del territorio alla localizzazione degli impianti si renderebbe, di fatto, impossibile il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di potenza minima installata (pari a 6,2 GW per la Regione autonoma Sardegna), concordati in sede europea e nazionale, ledendo l’interesse alla tutela del clima quale parte integrante della protezione ambientale (e, quindi, violando anche l’art. 9 Cost.);

che i giudici a quibus lamentano, inoltre, una compressione irragionevole della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), perché l’introduzione di divieti generalizzati, non supportati da una specifica e puntuale istruttoria tecnica per ogni singola area, ma derivanti da classificazioni astratte e onnicomprensive, configurerebbe un limite all’attività economica dei proponenti che non sarebbe giustificato da una reale esigenza di utilità sociale o di protezione di valori preminenti, risultando sproporzionato rispetto al fine perseguito;

che la normativa regionale censurata sarebbe, altresì, priva di ragionevolezza intrinseca, in quanto stabilirebbe criteri di inidoneità talmente ampi da risultare contraddittori rispetto alla finalità di transizione ecologica, escludendo, peraltro, la riserva di procedimento amministrativo, ovvero la possibilità, per l’amministrazione, di ponderare, caso per caso, l’interesse alla produzione energetica con quello alla tutela del paesaggio, sostituendovi una valutazione legislativa rigida;

che sarebbero altresì violati i principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione pubblica di cui all’art. 97 Cost., perché la normativa censurata impatterebbe sui procedimenti già definiti;

che i giudici rimettenti deducono, inoltre, la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere m) ed s), Cost., in relazione a quanto stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio», il quale autorizza le regioni a individuare con legge le aree idonee. La normativa regionale censurata, infatti, si sarebbe spinta fino a definire zone di inidoneità assoluta, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali» e «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali»;

che la Regione autonoma Sardegna, parte nei processi principali, si è costituita nei tre giudizi, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate;

che, quanto all’inammissibilità delle questioni, le ordinanze di rimessione non avrebbero adeguatamente motivato sulla necessità di applicare le disposizioni censurate nei giudizi a quibus;

che, nel merito, la disciplina censurata costituirebbe legittimo esercizio della competenza legislativa regionale nelle materie «edilizia e urbanistica» e «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (rispettivamente, artt. 3, lettera f, e 4, lettera e, dello statuto speciale);

che, secondo la difesa regionale, l’individuazione delle aree inidonee sarebbe espressione del potere di governo del territorio, volto a preservare l’integrità del paesaggio sardo e la vocazione agricola dei suoli da uno sviluppo disordinato e massivo degli impianti FER;

che nel giudizio iscritto al n. 154 del registro ordinanze 2025 è intervenuta Sorgenia Renewables Italia 1 srl, depositando anche una successiva memoria e chiedendo che siano dichiarati costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

che nel giudizio iscritto al n. 155 del registro ordinanze 2025 è intervenuta Green Sole Renewables Italia 1 srl, depositando anche una successiva memoria e chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7 e 8, e 3, nonché dei relativi Allegati A, B, C, D ed E della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

che, con cinque ordinanze di tenore analogo, iscritte rispettivamente ai numeri 131, 159, 160, 161 e 263 del registro ordinanze 2025, il TAR Sardegna, sezioni prima e seconda, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, tra cui anche la lettera a), 2, 5, 6 e 7, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2143/UE, e terzo, Cost., nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale;

che, in punto di rilevanza, i rimettenti riferiscono di essere stati investiti dei ricorsi proposti dalle società Maple Tree Solar a rl (reg. ord. n. 131 del 2025), EF Agri società agricola a rl (reg. ord. n. 159, n. 160 e n. 161 del 2025), ed Edison rinnovabili spa (reg. ord. n. 263 del 2025) per l’annullamento dei provvedimenti di sospensione dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché di improcedibilità di istanze di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per impianti agri-voltaici. Tali provvedimenti sarebbero fondati sull’entrata in vigore della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, la quale avrebbe incluso le aree interessate dagli interventi come “non idonee” all’installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili, disponendo l’immediata cessazione di ogni attività istruttoria o realizzativa;

che le disposizioni censurate costituirebbero il presupposto giuridico esclusivo dei provvedimenti impugnati: l’art. 1, comma 1, tra cui anche la lettera a), definisce i criteri di inidoneità delle aree che precludono l’intervento, mentre il comma 5 estende l’efficacia di tali divieti ai procedimenti pendenti e ai lavori non ancora ultimati;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, la normativa regionale, individuando aree non idonee mediante criteri rigidi e generalizzati, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, la normativa regionale sarebbe in contrasto con l’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta alle regioni di sospendere i termini dei procedimenti nelle more della definizione delle aree idonee;

che le disposizioni censurate contrasterebbero con i principi fondamentali, stabiliti con il d.lgs. n. 199 del 2021 e con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura 21 giugno 2024 (Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili), nella materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), poiché l’individuazione delle aree non idonee con legge regionale non potrebbe tradursi in un divieto aprioristico e generalizzato, ma dovrebbe conseguire a un’adeguata istruttoria in sede di procedimento amministrativo;

che la disciplina regionale ostacolerebbe il raggiungimento dei target vincolanti di decarbonizzazione e produzione di energia da fonti rinnovabili fissati dall’Unione europea (direttiva 2018/2001/UE), incidendo negativamente sugli impegni assunti dallo Stato italiano, così violando anche gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.;

che è parimenti censurato l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, laddove travolge l’affidamento dei privati che abbiano già ottenuto titoli abilitativi o avviato investimenti significativi, con effetto irragionevole e, pertanto, lesivo dell’art. 3 Cost., in quanto sacrificherebbe in modo sproporzionato l’iniziativa privata rispetto a una tutela del paesaggio operata in astratto e senza un bilanciamento in concreto dei contrapposti interessi;

che la richiamata normativa regionale contrasterebbe anche con il principio di cui all’art. 9 Cost., ai sensi del quale la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi «anche nell’interesse delle future generazioni»;

che, infine, viene denunciata la paralisi dell’azione amministrativa, sottratta alla funzione di valutazione istruttoria e vincolata da un automatismo legislativo che impedirebbe una gestione flessibile e ragionevole del territorio, con conseguente violazione dell’art. 97 Cost.;

che in tutti i giudizi si è costituita la Regione autonoma Sardegna, parte in quelli principali, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate;

che, quanto all’inammissibilità, i giudici rimettenti non avrebbero fornito una descrizione adeguata della fattispecie concreta, né avrebbero esperito doverosamente il tentativo di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa censurata;

che, nel merito, la legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 sarebbe costituzionalmente legittima perché adottata nell’esercizio delle competenze statutarie regionali nelle materie «edilizia ed urbanistica» e «produzione e distribuzione dell’energia elettrica» (art. 3, lettera f, e 4, lettera e, dello statuto speciale). La disciplina censurata, inoltre, non mirerebbe a interdire lo sviluppo delle energie rinnovabili, bensì a governare l’assetto del territorio regionale, prevenendo il consumo indiscriminato di suolo e la compromissione di aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico;

che si sono costituite in giudizio, in qualità di ricorrenti nei giudizi principali Maple Tree Solar srl (reg. ord. n. 131 reg. ord. del 2025), EF Agri società agricola a rl (reg. ord. n. 159, n. 160 e n. 161 del 2025), nonché Edison rinnovabili spa (reg. ord. n. 263 del 2025), a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate dal TAR Sardegna;

che all’udienza pubblica del 5 maggio 2026 la Regione autonoma Sardegna ha insistito per l’inammissibilità delle questioni, ovvero per la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a fronte della sopravvenuta sentenza di questa Corte n. 184 del 2025.

Considerato che il TAR Lazio, sezione terza, e il TAR Sardegna, sezioni prima e seconda, dubitano, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché 3 e 4 dello statuto di autonomia, della legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, in alcuni casi con specifico riferimento alla lettera a), 2, 5, 6, 7 e 8, e 3, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

che le ordinanze sollevano questioni simili e, pertanto, i giudizi devono essere riuniti;

che i giudici rimettenti, benché censurino molteplici disposizioni della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nonché numerosi Allegati, articolano distinti motivi di censura aventi a oggetto esclusivamente: l’art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, ossia la norma che prevede, per le aree definite non idonee dagli Allegati A, B, C, D ed E, il divieto di installazione di impianti FER (tutte le ordinanze di rimessione); l’art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, là dove prevede, in caso di insistenza di un progetto su aree idonee e non idonee, che prevalga il criterio di non idoneità (tutte le ordinanze); l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 (ordinanze reg. ord. n. 148, n. 154 e n. 155 del 2025) là dove introduce un procedimento regionale tipizzato per il superamento della qualificazione di non idoneità di un luogo;

che solo l’ordinanza del TAR Sardegna, sezione seconda, reg. ord. n. 131 del 2025, nel motivare la censura dell’art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 – ai sensi del quale la legge regionale individua le aree idonee e quelle non idonee – ne contesta la legittimità costituzionale, sostenendo che le regioni avrebbero la competenza a determinare unicamente le aree idonee e non anche quelle non idonee;

che, con riferimento alle altre disposizioni – segnatamente l’art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, nonché gli allegati A, B, C, D, E e G – deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle relative questioni, in quanto non sorrette da un apparato motivazionale idoneo a poterne articolare il benché minimo motivo di censura;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 184 del 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per quanto qui di interesse, degli artt. 1, commi 2, primo periodo, limitatamente alle parole «, ovvero autorizzati che non abbiano determinato una modifica irreversibile dello stato dei luoghi», 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 8, 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

che, con la medesima sentenza, è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024;

che, con riferimento all’art. 1, comma 5, con la citata sentenza è stato affermato che «nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)»;

che, con riferimento al comma 7 dell’art. 1 – ai sensi del quale, nel caso in cui un progetto ricada in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, prevale la non idoneità – la sentenza n. 184 del 2025 ha chiarito che tale disposizione deve intendersi nel senso che la circostanza secondo la quale un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili insista anche su un’area dichiarata non idonea non rappresenta un impedimento assoluto alla sua realizzazione quanto, piuttosto, l’impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata. Infatti, ai sensi della richiamata normativa statale, la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto ed è in quella sede, pertanto, che dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato. Questo consente di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti;

che, con la medesima sentenza, è stata altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, osservando che la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, «perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica (ex multis, sentenze n. 22 del 2025 e n. 160 del 2021)»;

che, per conforme giurisprudenza di questa Corte, «“a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale (ordinanza n. 26 del 2009) spetta al giudice rimettente valutare in concreto l’incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate (ex plurimis, ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018)” (ordinanza n. 49 del 2020)» (ordinanza n. 184 del 2020);

che, sempre successivamente al deposito delle ordinanze di rimessione e prima della pubblicazione della sentenza n. 184 del 2025, è stata approvata la legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all’articolo 1 e all’allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi)» che, per quanto di interesse, con l’art. 1, comma 1, ha modificato in parte il comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024 (lettera a) e ha aggiunto il comma 7-bis (lettera b);

che la verifica di tali sopravvenienze da parte dei giudici a quibus assume rilievo pregiudiziale rispetto all’esame dei vizi di legittimità costituzionale dedotti nelle ordinanze di rimessione, riferiti specificamente, come visto, alle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 184 del 2025;

che, pertanto, deve essere disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni, alla luce del mutato contesto normativo e della giurisprudenza costituzionale (ex multis, ordinanze n. 192 del 2025 e n. 210 del 2023).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D ed E, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, secondo, lettere m) ed s), e terzo, della Costituzione, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi come modificati dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1, 2, 6 e 8, nonché degli Allegati A, B, C, D, E e G della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, e terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, riguardo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, anche in ordine alla lettera a), 5, 7, e 3, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 9, 41, 97, 11 e 117, commi primo, in relazione ai principi espressi dalla direttiva (UE) 2018/2001 e dal regolamento n. 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, secondo, lettere m) ed s), e terzo, Cost., all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezioni prima e seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA