Ordinanza 113/2026 (ECLI:IT:COST:2026:113)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 22/06/2026;    Decisione  del 22/06/2026
Deposito de˙l 23/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 27, c. 1° e 2°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Massime: 
Atti decisi: ord. 84/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 113

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite penali, nel procedimento penale a carico di F. R., con ordinanza del 24 aprile 2026, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visti l’atto di costituzione di F. R., nonché l’intervento di T. S., I. S. e G. S., e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 22 giugno 2026 fissata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull’ammissibilità degli interventi di T. S., I. S. e G. S.;

deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.


Ritenuto che le sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno sollevato d’ufficio, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 (recte: 117, primo comma,) della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), «nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione»;

che il giudizio a quo è originato dal ricorso per cassazione avverso un provvedimento della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’istanza, proposta da F. R., di revocare parzialmente un sequestro di prevenzione in precedenza disposto dalla stessa Corte d’appello di Roma su beni tutti riconducibili ad A. M., anche per interposta persona;

che F. R. aveva chiesto la revoca del sequestro limitatamente a una unità immobiliare, rispetto alla quale egli assume di avere un diritto personale di godimento, nonché ai beni che si trovano nella stessa, dei quali assume di essere proprietario;

che, a parere del giudice a quo, l’inoppugnabilità del provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro nel procedimento di prevenzione patrimoniale violerebbe il principio di uguaglianza, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra la posizione del terzo interessato e quella del pubblico ministero, lasciando la parte privata priva di un rimedio idoneo a ottenere la rimozione immediata del vincolo provvisorio;

che la norma censurata, secondo il rimettente, si porrebbe altresì in contrasto con i principi, anche convenzionali, dell’effettività del diritto di difesa e del giusto processo, e violerebbe i diritti, costituzionali e convenzionali, di proprietà e di iniziativa economica;

che il 9 giugno 2026 T. S., I. S. e G. S., in qualità di eredi legittimi di V. S., hanno depositato «atto di costituzione» nel giudizio innanzi a questa Corte;

che gli stessi lamentano che un «compendio patrimoniale» già appartenente al loro de cuius sia stato attinto dal sequestro disposto a carico di A. M., e che il giudice della prevenzione avrebbe omesso di chiamarli a intervenire nel procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 2, cod. antimafia, sicché ad essi non sarebbe stata offerta «alcuna possibilità di prendere parte alle udienze camerali, né di interloquire sulla genesi e sulla presunta illiceità della provvista originaria utilizzata per l’acquisto dei beni nel lontano 1996»;

che essi espongono, inoltre, di avere proposto alla Corte d’appello di Roma istanza di revoca del sequestro limitatamente ai beni appartenenti al de cuius e di avere quindi proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la stessa Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto non prevista dall’art. 27 cod. antimafia: ricorso che sarebbe stato fissato per la trattazione all’udienza del 14 ottobre 2025, poi rinviata dapprima al 5 aprile 2026 e, successivamente, al 25 giugno 2026;

che i predetti deducono dunque di trovarsi «nella stessa identica posizione sostanziale e processuale del ricorrente [F. R.] poiché nei loro confronti sussistono le medesime e identiche questioni di diritto relative alla violazione del principio del contraddittorio sollevate dalle Sezioni Unite nell’ordinanza di rimessione»;

che, per tali ragioni, essi chiedono a questa Corte di accertare e dichiarare la loro «piena legittimazione all’impugnazione immediata e alla partecipazione al presente giudizio incidentale […] quali terzi interessati ed eredi legittimi rimasti totalmente ed incolpevolmente estromessi dal contraddittorio genetico nel procedimento a quo», formulando altresì «richiesta di autorizzazione alla discussione orale del difensore nominato» e di «abilitazione alla consultazione e all’accesso completo al fascicolo telematico di causa»;

che, nel merito, essi argomentano estesamente nel senso della fondatezza delle questioni sollevate dal giudice rimettente.

Considerato che T. S., I. S. e G. S. non sono parti del giudizio a quo, costituito dal procedimento pendente innanzi alla Corte di cassazione avverso il provvedimento della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca del sequestro presentata da F. R. limitatamente ai beni dei quali quest’ultimo assume di essere proprietario o rispetto ai quali egli invoca un diritto personale di godimento;

che, pertanto, il loro «atto di costituzione» deve essere riqualificato come richiesta di intervento da parte di soggetti terzi rispetto al giudizio a quo;

che tale richiesta è stata depositata il 9 giugno 2026, e pertanto nel vigore delle modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, adottate con deliberazione del 12 marzo 2026, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2026, n. 94 ed entrate in vigore l’8 maggio 2026;

che questa Corte deve dunque procedere in camera di consiglio alla decisione sull’ammissibilità dell’intervento, ai sensi del vigente art. 5 delle Norme integrative;

che, quanto alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’intervento, trova applicazione il nuovo testo dell’art. 4 delle medesime Norme integrative;

che l’atto di intervento è stato depositato entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale di cui all’art. 4, comma 1, delle Norme integrative;

che non può trovare applicazione l’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, rimasto sostanzialmente invariato in seguito alle menzionate modifiche, non potendo gli intervenienti essere qualificati come «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che, sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha anche recentemente ribadito che, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, per «rapporto dedotto in giudizio» deve intendersi quello oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 63 del 2026, punto 7; ordinanze n. 102 e n. 69 del 2026), sì che l’interveniente può dirsi avere un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a tale rapporto, quando «un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva» dello stesso (ordinanza n. 8 del 2026; sentenza n. 98 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 85 del 2025; nello stesso senso, sentenza n. 159 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto, e ordinanza n. 111 del 2020);

che il rapporto dedotto nel giudizio a quo è identificabile nei diritti reali e di godimento vantati da F. R. rispetto agli specifici beni oggetto di tali diritti e attualmente sottoposti a sequestro di prevenzione, mentre gli odierni intervenienti vantano diritti su beni distinti, sui quali il giudizio a quo non potrebbe incidere, e che costituiscono in effetti oggetto di un diverso procedimento, attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione;

che non è sufficiente, ai fini dell’ammissibilità di un intervento ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa comunque influire (sentenza n. 63 del 2026, punto 7; ordinanze n. 102 del 2026 e n. 85 del 2025);

che deve altresì escludersi l’applicabilità, nel caso in esame, del nuovo comma 4 del medesimo art. 4, dal momento che gli odierni intervenienti non hanno dimostrato di avere formulato, entro la data di pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, una eccezione di illegittimità costituzionale concernente la medesima disposizione censurata dal giudice a quo;

che, conseguentemente, l’intervento deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato da T. S., I. S. e G. S.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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