Ordinanza 112/2026 (ECLI:IT:COST:2026:112)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PETITTI
Camera di Consiglio del 22/06/2026;    Decisione  del 22/06/2026
Deposito de˙l 23/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 35 della legge 23/12/1978, n. 833.
Massime: 
Atti decisi: ord. 29/2026

Pronuncia

ORDINANZA N. 112

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), promosso dal Tribunale ordinario di Firenze, nel procedimento vertente tra L. C. e il Comune di Empoli, con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2026.

Visto l’atto di intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

udito il Giudice relatore Stefano Petitti nella camera di consiglio del 22 giugno 2026, fissata ai sensi dell’art. 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

deliberato nella camera di consiglio del 22 giugno 2026.


Rilevato che il Tribunale ordinario di Firenze, con ordinanza del 29 dicembre 2025, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 9, prima serie speciale, dell’anno 2026, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) «nella parte in cui esso non prescrive che, subito dopo l’emanazione dell’ordinanza di convalida da parte del Sindaco, il paziente debba essere avvisato della facoltà di nominare un difensore di fiducia; nella parte in cui, in caso di nomina di un difensore, esso non prescrive l’obbligo di comunicare l’ordinanza sindacale anche al difensore dell’interessato; nella parte in cui esso non prevede che l’audizione del paziente debba essere effettuata in presenza del difensore, se nominato, e, infine, nella parte in cui esso non prescrive l’obbligo di comunicare anche al difensore nominato il decreto di convalida del giudice tutelare»;

che, con atto depositato il 21 marzo 2026, sono intervenuti in giudizio S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S.;

che gli intervenienti riferiscono di essere parti di giudizi pendenti, rispettivamente, avanti alla Corte d’appello di Firenze (S. P.), alla Corte d’appello di Milano (C.S. S.) e al Tribunale ordinario di Roma (S. D.A. e F. S.), in cui sono stati impugnati per plurimi motivi i provvedimenti che hanno disposto nei loro confronti trattamenti sanitari obbligatori (TSO);

che gli intervenienti argomentano l’ammissibilità dell’intervento riferendo di essere titolari di un interesse qualificato e diretto all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, stante l’identità della ratio decidendi tra il giudizio a quo e i casi che li riguardano, in cui deve farsi applicazione dell’art. 35 della legge n. 833 del 1978, in particolare perché la mancanza di un difensore nel corso del giudizio di convalida avrebbe impedito loro di formulare eccezioni formali relative all’illegittimità del provvedimento, precludendo al giudice tutelare un vaglio completo sulla legittimità della misura.

Considerato che S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. hanno depositato atto di intervento e non sono parti del giudizio principale;

che, con delibera di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, entrate in vigore l’8 maggio 2026;

che, per quanto concerne il rito, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento occorre fare riferimento, in quanto immediatamente applicabile dalla sua entrata in vigore, al vigente art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata delibera di questa Corte del 12 marzo 2026 (da ultimo, ordinanze n. 102, n. 101 e n. 81 del 2026);

che, per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti sull’ammissibilità dell’intervento trova applicazione la normativa precedente, in quanto l’atto di intervento è stato depositato il 21 marzo 2026 e, quindi, in data antecedente all’entrata in vigore delle predette modifiche (ancora, ordinanze n. 102, n. 101 e n. 81 del 2026);

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative, nella versione antecedente alle modifiche apportate con la già citata delibera del 12 marzo 2026);

che, in questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4 delle Norme integrative, sempre nella versione antecedente alle modifiche con la delibera del 12 marzo 2026) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (da ultimo, ordinanza n. 81 del 2026);

che, quanto agli atti di intervento di soggetti che sono parti di processi analoghi a quello da cui trae origine la questione, occorre ribadire che non è sufficiente, per la qualificazione dell’interesse ai fini dell’ammissibilità dell’intervento, che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, nel quale è fatta applicazione della medesima norma e sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenze n. 63 del 2026 e n. 199 del 2025; ordinanze n. 102 e n. 81 del 2026);

che, pertanto, l’intervento di S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. deve essere dichiarato inammissibile.

Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento spiegato da S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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