SENTENZA N. 110
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, nel procedimento penale a carico di N. A., con ordinanza del 5 giugno 2025, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 5 giugno 2025, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all’art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., senza neppure consentire deroghe.
In via subordinata, il giudice a quo chiede di pronunciare «sentenze di natura sostitutiva o manipolativa, volte ad introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima [persona offesa] per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612 bis c.p.».
2.– Il rimettente premette di dover giudicare con rito abbreviato una persona minore all’epoca dei fatti, imputata dei delitti di cui agli artt. 612-bis, commi primo, secondo e terzo, cod. pen., 609-bis e 609-ter, numeri 5) e 5-quater), 61, numero 1), e 635, primo comma, cod. pen.
2.1.– Ai fini della rilevanza delle questioni, il GUP del Tribunale per i minorenni di Torino evidenzia che la disposizione censurata gli preclude di verificare la praticabilità della sospensione del processo con messa alla prova, in presenza del contestato delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), nelle ravvisate ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., in connessione, a titolo di continuazione, con i delitti di atti persecutori e di danneggiamento, questi ultimi commessi poco prima della violenza in danno della stessa vittima minorenne, di un anno più giovane dell’imputato, a scopo ritorsivo ed intimidatorio.
Il rimettente riferisce che l’accertamento della responsabilità in ordine al delitto di violenza sessuale «è certo sulla base del complessivo quadro probatorio» e che «[n]on emergono allo stato elementi univoci per ritenere esclusa la capacità di intendere e di volere e/o la maturità» del minore imputato, essendo peraltro pervenuta relazione dei servizi minorili, che ha diagnosticato un «disturbo emergente di personalità con caratteristiche antisociali e narcisistiche (PDM-2), in cui le fragilità narcisistiche possono aiutare a comprendere i comportamenti aggressivi nelle relazioni affettive».
Il giudice a quo precisa di aver disposto perizia psichiatrica per approfondire gli aspetti dell’imputabilità e della pericolosità sociale, ovvero del vizio parziale di mente, pur apparendo allo stato «improbabile la sussistenza di cause di non punibilità».
L’ordinanza di rimessione osserva, quindi, che le risultanze processuali contengono molteplici elementi atti ad escludere che la personalità dell’imputato sia già strutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie quanto mai opportuna l’ammissione alla messa alla prova, onde differire la valutazione sulla evoluzione della personalità all’esito di un percorso rieducativo – peraltro da tempo iniziato – e riparativo, fruendo degli specifici strumenti che solo l’istituto in questione consente di attivare efficacemente, «tanto più che si tratta tuttora di minore in piena età evolutiva».
Il rimettente illustra poi gli elementi prognostici favorevoli acquisiti e segnala che le relazioni pervenute «attestano un sicuro avvio di rielaborazione critica sul reato, una certa capacità introspettiva, la fiducia riposta negli operatori e l’attiva ricerca sia dei sostegni sia delle figure professionali che lo affiancano».
Non di meno, il giudice a quo esclude di poter definire il giudizio con qualsiasi altra pronunzia propria del processo minorile, «per la gravità del delitto, non tanto rispetto alle modalità esecutive, ma per il suo innesto all’interno di condotte persecutorie precedenti e concomitanti, iniziate fin dall’età infra-quattordicenne in danno della stessa vittima, proseguite dopo la prima denunzia e connotate da forme di estrema violenza psicologica e fisica, sorretta dall’intimo convincimento della sua inferiorità e volte ad annullarne ogni autonomia decisionale (cfr. capo di imputazione), culminate infine in deliranti minacce seriali di morte/suicidio emergenti dalle chat nei giorni immediatamente antecedenti alla denunzia della giovane, la quale solo allora iniziò a mentalizzare la gravità dei rischi corsi».
2.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assume che l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 abbia introdotto un automatismo ostativo, che impedisce senza eccezioni la valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile in rapporto alle caratteristiche di età dell’imputato, altrimenti consentita dalla sospensione del processo con messa alla prova.
Il giudice a quo lamenta che, in rapporto a entità e modalità attuative, il divieto opera indistintamente anche per condotte di minor gravità, che tali appaiono solo ex post, e altresì rispetto alle implicazioni psicologiche, come nel caso di specie risulterebbe acclarato.
Ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina censurata consisterebbe nella formulazione tassativa e inderogabile, che esclude l’accesso alla messa alla prova per il reato di violenza sessuale aggravata anche laddove esso sia connesso ad altri che invece la consentirebbero, quale, nella specie, quello di atti persecutori. Si sostiene che l’ostatività assoluta stabilita per il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., impedirebbe altresì di dare rilievo alla sua eventuale connessione di tipo psicologico con altri delitti che, come nel caso in esame, rivelino una identica spinta deviante, non focalizzata sulla soggiogazione sessuale, ma volta ad una assoluta sopraffazione generale e sistematica della persona offesa, alimentata da un disturbo di personalità a sua volta esitato in modelli educativi ispirati alla iper-protezione e alla giustificazione.
L’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 si ravviserebbe nella considerazione del solo titolo di reato, in ordine al quale il legislatore ha dettato una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi, con forza sempre prevalente sulla funzione di recupero del minore che l’abbia commesso, svincolata da una verifica di gravità in concreto, pur quando connesso da vincolo di continuazione con un delitto (nella specie, la condotta di atti persecutori) per il quale sarebbe possibile la sospensione del processo con messa alla prova, pur rilevando una medesima volontà di dominio e reificazione del partner.
Il giudice a quo osserva ancora che la disposizione censurata non consente alcun tipo di valutazione collegata al fatto concreto e alla situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l’accesso alla messa alla prova, sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente contenitivo. D’altra parte, poiché il sistema del processo penale minorile non conosce la mediazione con la vittima, l’ammissione alla messa alla prova costituirebbe l’unica via per ricercare una possibile considerazione della posizione della persona offesa da parte del minore imputato.
Il rimettente si duole, infine, dell’ingiustificata disparità di trattamento che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose più gravi e, ciò nonostante, compatibili con la messa alla prova (quali, a titolo esemplificativo, i reati di criminalità organizzata, strage e sequestro di persona a scopo di estorsione).
2.3.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili o manifestamente infondate.
2.3.1.– L’Avvocatura dello Stato ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità delle questioni per mancata individuazione dei parametri costituzionali da porre a riferimento delle stesse, per omessa motivazione sulla loro rilevanza e per l’erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, sulla cui base viene dedotta la violazione dell’art. 3 Cost.
Viene rilevato che il giudice a quo si è limitato a sollevare la questione relativa alla violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost. senza fare doveroso riferimento altresì agli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost.
L’ordinanza di rimessione mancherebbe poi di motivare adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori occorrenti per la messa alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalità del reo (considerata l’imputazione di atti persecutori anteriori in danno della stessa vittima), con riguardo anche all’epoca successiva al fatto incriminato, con riflessi sulla rilevanza delle questioni sollevate.
Sarebbe altresì non corretta la ricostruzione del quadro normativo posta a sostegno della allegata irragionevolezza del catalogo dei reati resi “ostativi” alla messa alla prova indicati dal comma 5-bis dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.
2.3.2.– Nel merito, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le questioni risulterebbero, comunque, manifestamente infondate.
La difesa dello Stato obietta che la radicalità della tesi sostenuta dal rimettente, secondo cui il processo minorile dovrebbe sempre e comunque basarsi, oltre che sulle finalità di recupero della persona, sull’attenuazione dell’offensività del processo e sulla rapida fuoriuscita del minore stesso dal circuito penale, sarebbe basata su una inattuale concezione della figura del minore che, dal punto di vista criminologico, non trova più riscontro nella realtà, come documenterebbero i dati statistici dei quali nell’atto di intervento si dà conto.
Le indiscutibili linee guida del processo penale minorile dovrebbero, invece, accordarsi, nel rispetto degli altri primari valori costituzionali (vita, integrità e salute dei cittadini), con le esigenze, sia special preventive che general preventive, a fronte di reati gravissimi, quali quelli contemplati dalla disposizione censurata.
Ad avviso dell’Avvocatura dello Stato, la manifesta infondatezza delle sollevate questioni si apprezzerebbe in base alla considerazione che il rimettente censura, in riferimento all’art. 31, secondo comma, Cost., la preclusione del divieto assoluto di accesso alla messa alla prova nei casi di violenza sessuale aggravata, senza nemmeno limitarlo alle ipotesi di lieve entità, il che varrebbe a teorizzare un «diritto tiranno» alla messa alla prova rispetto agli altri valori costituzionali in gioco. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una forma di esercizio non sindacabile della discrezionalità legislativa sulla «qualificazione» della gravità assoluta del reato agli effetti della inapplicabilità delle disposizioni in tema di sospensione del processo con messa alla prova.
Quanto, infine, all’ipotizzata violazione dell’art. 3, primo comma, Cost. l’Avvocatura dello Stato evidenzia il difetto di omogeneità dei rilievi contenuti nell’ordinanza di rimessione, in punto di operatività del criterio del tertium comparationis a fronte delle fattispecie ostative elencate dal comma 5-bis dell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988.
Considerato in diritto
3.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 147 del 2025), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 31, secondo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., senza neppure consentire deroghe. Subordinatamente, il giudice a quo chiede di pronunciare una sentenza di natura sostitutiva o manipolativa, volta a introdurre eccezioni al detto divieto generale, in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione e alla osservazione successiva di personalità avente valenza favorevole; e, comunque, se detto delitto sia legato dal vincolo della continuazione con altri reati contro la persona contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa per i quali sia consentito il beneficio, in particolare con quello di cui all’art. 612-bis cod. pen.
3.1.– Il giudice a quo è chiamato a decidere a seguito della richiesta di giudizio immediato nei confronti di una persona, minore all’epoca dei fatti, imputata dei delitti di cui agli artt. 612-bis, commi primo, secondo e terzo, 609-bis e 609-ter, numeri 5) e 5-quater), 61, numero 1), e 635, primo comma, cod. pen., e della successiva ammissione al giudizio abbreviato.
Quanto alla rilevanza, il rimettente, dopo avere escluso di poter definire il giudizio con pronuncia diversa dalla condanna oppure con qualsiasi altra pronuncia propria del processo minorile «per la gravità del delitto, non tanto rispetto alle modalità esecutive, ma per il suo innesto all’interno di condotte persecutorie precedenti e concomitanti», evidenzia che, pur se le risultanze processuali contengono molteplici elementi atti a escludere che la personalità dell’imputato sia già strutturata in senso deviante, rendendo anzi nel caso di specie quanto mai opportuna l’ammissione alla messa alla prova, questa possibilità risulta preclusa dalla disposizione censurata.
3.2.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni il GUP rimettente ritiene che l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 abbia introdotto un automatismo, in forza del quale, senza eccezioni, è esclusa la possibilità stessa della valutazione della fattispecie concreta di reato da parte del giudice minorile in rapporto alle caratteristiche di età dell’imputato, altrimenti consentita dall’istituto della messa alla prova.
Tale divieto, inoltre, opererebbe indistintamente anche per condotte di minor gravità, che tali appaiono solo ex post, e a prescindere dalle implicazioni psicologiche, come nel caso di specie risulterebbe acclarato.
Un ulteriore profilo di irragionevolezza della sopravvenuta disciplina consisterebbe nella formulazione tassativa e inderogabile della disposizione censurata, che esclude l’accesso alla messa alla prova per il reato di violenza sessuale aggravata anche laddove esso sia connesso ad altri che invece la consentirebbero, quale, nella specie, quello di atti persecutori.
L’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 sarebbe quindi costituzionalmente illegittimo in quanto la preclusione alla messa alla prova discende dalla mera considerazione del titolo di reato, in ordine al quale il legislatore ha dettato una presunzione assoluta di inefficacia dei percorsi rieducativi, con forza sempre prevalente sulla funzione di recupero del minore che l’abbia commesso, svincolata da una verifica di gravità in concreto, pur quando connesso da vincolo di continuazione con delitto (nella specie, la condotta di atti persecutori) che è tuttora di per sé ammesso alla prova e che rivela una medesima volontà di dominio e reificazione del partner.
L’ordinanza di rimessione contesta ancora che la disposizione censurata non consenta alcun tipo di valutazione collegata al fatto concreto e alla situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore, che potrebbero consentire l’accesso alla messa alla prova, sia pure particolarmente monitorata e in contesto altamente contenitivo.
Il rimettente si duole, infine, dell’ingiustificata disparità di trattamento che la disposizione censurata rivela rispetto a tipologie delittuose ancor più gravi di quelle escluse dalla messa alla prova minorile.
4.– L’Avvocatura dello Stato, nel suo atto di intervento, ha eccepito la manifesta inammissibilità delle questioni per diversi profili.
Le eccezioni non sono fondate.
4.1.– Riguardo a quella per cui il giudice a quo si sarebbe limitato a sollevare la questione relativa alla violazione dell’art. 31, secondo comma, Cost. senza fare doveroso riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 24 Cost., «è costante l’affermazione che la questione di legittimità costituzionale deve essere scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma desumibili in modo univoco dall’ordinanza di rimessione, qualora tale atto faccia a essi chiaro, sia pure implicito, riferimento mediante il richiamo ai principi da questi enunciati» (da ultimo, sentenza n. 203 del 2025).
Orbene, il complessivo tenore dell’ordinanza di rimessione consente di ritenere che l’esplicitazione del riferimento alla individualizzazione del trattamento, processuale e sostanziale, da applicare al minore imputato si confronti con i principi di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. (individualizzazione e finalità rieducativa della pena), che quindi va considerato evocato dal rimettente; mentre la mancata evocazione dell’art. 24 Cost. è profilo che, astrattamente, potrebbe incidere sul merito della questione, ma non condizionarne l’ammissibilità.
4.2.– Non è fondata neanche l’eccezione per cui l’ordinanza di rimessione mancherebbe di motivare adeguatamente sulla sussistenza di tutti gli indicatori occorrenti per la messa alla prova, inerenti sia al reato commesso sia alla personalità del reo, con riguardo pure all’epoca successiva al fatto incriminato.
L’ordinanza di rimessione dà conto del vaglio preliminare effettuato in ordine alla possibilità di rieducazione e di inserimento dell’imputato nella vita sociale, prospettando un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia al reato commesso, sia alla personalità del reo, manifestati anche in epoca successiva ai fatti incriminati.
In tal senso, la medesima ordinanza supera il controllo “esterno” in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (così, con riguardo ad analoghe eccezioni, la sentenza n. 203 del 2025).
4.3.– Non fondata è, infine, l’eccezione con la quale l’Avvocatura dello Stato ha genericamente denunciato l’omessa ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente.
Questi, invero, ha avvalorato le censure con una esaustiva illustrazione delle norme di riferimento e della pertinente giurisprudenza costituzionale.
5.– Prima di procedere all’esame del merito delle questioni, occorre dare atto che la sentenza n. 203 del 2025 di questa Corte (depositata il 29 dicembre 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025, dunque in data successiva all’ordinanza di rimessione in scrutinio) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevedeva che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicassero ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando fosse ritenuta sussistente la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».
La medesima sentenza ha anche dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 28, comma 5-bis, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis, commi primo e secondo, e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare dei Tribunali per i minorenni di Roma e di Bari.
Tale sentenza (punto 13 del Considerato in diritto) ha rimarcato che, pur nel mutato quadro normativo determinatosi con l’introduzione dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, permane «una eterogeneità teleologica tra la messa alla prova dell’adulto e quella del minore, giacché quest’ultima si radica e trova la sua ragion d’essere nelle finalità dell’art. 31, secondo comma, Cost., esprimendo una funzione eminentemente rieducativa, mentre la prima ha un’innegabile componente sanzionatoria».
Al punto 14 del Considerato in diritto, la medesima sentenza ha tuttavia evidenziato che anche nella materia del diritto penale minorile – nella quale la funzione rieducativa della pena acquisisce un ruolo di speciale preminenza, alla luce dell’art. 31, secondo comma, Cost. – non può «negarsi un margine di discrezionalità al legislatore nella individuazione dei requisiti di accesso agli strumenti di diversion processuale, anche in funzione della particolare rilevanza del bene giuridico protetto; ciò sempre che la reazione sanzionatoria al reato commesso, e prima ancora lo stesso procedimento penale, conservino in ogni caso quella speciale vocazione a favorire la rieducazione del minore che caratterizza il “volto costituzionale” del diritto penale minorile».
Perciò, a fronte di reati, come quelli contemplati nell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, gravemente lesivi dei diritti delle persone offese, tanto più quando siano anch’esse minorenni, non è apparsa «irragionevole la scelta del legislatore di prevedere in ogni caso lo svolgimento di un processo, secondo regole specificamente calibrate sulle esigenze del minore imputato, nell’ottica general preventiva di approntare una risposta dissuasiva rispetto a determinate forme di criminalità minorile».
La scelta di escludere la sospensione del processo con messa alla prova del minore per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., ove aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., operata con l’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come convertito, non è stata dunque ritenuta censurabile da questa Corte, giacché circoscritta, con formulazione tassativa, a reati certamente gravi, spesso commessi da minori in danno di minori, e perciò razionalmente giustificata e proporzionata in relazione alle finalità perseguite.
Parimenti non fondate sono state dichiarate le questioni con le quali veniva denunciata l’irragionevolezza della disposizione censurata, per aver essa precluso la messa alla prova minorile anche con riguardo a reati meno gravi rispetto ad altri che tuttora la consentono. Tali censure si è osservato – poggiano, infatti, su un giudizio comparativo che evoca quali termini di raffronto le cornici edittali delle fattispecie di reato, asseritamente più gravi, rimaste estranee all’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, mentre la scelta del legislatore è stata nella specie ispirata «dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive, per quanto qui rileva, della libertà sessuale delle vittime» (punto 14.1. del Considerato in diritto).
L’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 è stato, invece, giudicato manifestamente irragionevole e sproporzionato nella parte in cui collocava fra i reati “ostativi” alla messa alla prova la violenza sessuale aggravata, anche quando si verta nei «casi di minore gravità» di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. La disposizione censurata pone una presunzione iuris et de iure di gravità delle condotte integrative dei reati ivi elencati, sicché priva di ragionevolezza è apparsa a questa Corte la preclusione operante «allorquando si configura la circostanza attenuante a effetto speciale del fatto di minore gravità ex art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., astrattamente riferibile anche alle ipotesi circostanziate previste dall’art. 609-ter del medesimo codice in rapporto al grado di compromissione del bene giuridico tutelato, alle modalità esecutive e alla considerazione globale del fatto». Quindi, rilevato che tale circostanza attenuante costituisce un «temperamento degli effetti della concentrazione in un unico reato di comportamenti, tra loro assai differenziati, che comunque incidono sulla libertà sessuale della persona offesa, e della conseguente diversa intensità della lesione dell’oggettività giuridica del reato» (punto 15 del Considerato in diritto), questa Corte ha ritenuto che l’astratta prognosi legislativa negativa circa le effettive possibilità di recupero e di reinserimento sociale del minore attraverso il percorso della sospensione del processo con messa alla prova, sottesa all’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, è stata ritenuta contraddittoria rispetto alla ratio del medesimo art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., il quale consente di diminuire la pena fino a due terzi.
6.– Tanto premesso, devono essere dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, perché già dichiarate non fondate dalla menzionata sentenza n. 203 del 2025, senza che siano oggi prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati nella detta decisione.
7.– Quanto alle questioni sollevate in via subordinata, non sono fondate quelle con le quali il GUP rimettente censura il medesimo art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova minorile per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa.
Resta, invero, dirimente la considerazione che la scelta compiuta dal legislatore nell’introdurre il comma 5-bis nell’art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988 è stata ispirata dall’apprezzamento delle specifiche esigenze di contrasto di alcune condotte più frequenti di criminalità minorile, lesive della libertà sessuale delle vittime, e questa ratio non è scalfita – semmai confermata – dalla presenza di reati cosiddetti satellite.
Il petitum formulato in via subordinata, come dichiara lo stesso rimettente, si traduce, d’altro canto, nella richiesta di una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore in relazione a una disciplina di natura evidentemente eccezionale.
8.– Quanto, infine, alle questioni con le quali il rimettente censura, in via subordinata e in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., l’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988 in quanto non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», occorre richiamare la declaratoria di illegittimità costituzionale – a opera della sentenza n. 203 del 2025 – della citata disposizione, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 609-ter cod. pen., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità».
Da tale statuizione discende la necessità della restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché, alla luce del conseguente mutamento del quadro normativo, proceda a una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate (così, ad esempio, ordinanze n. 183 e n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 146 del 2011).
9.– In conclusione, va disposta la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell’art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione», mentre devono essere dichiarate manifestamente infondate e non fondate le restanti questioni.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, sollevate nella parte in cui la disposizione censurata, relativamente al delitto di cui all’art. 609-bis del codice penale (violenza sessuale), aggravato ai sensi dell’art. 609-ter dello stesso codice, non conosce eccezioni al divieto di ammissione alla messa alla prova «in rapporto a specie, modalità o circostanze dell’azione»;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate la questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui non consente la sospensione del processo con messa alla prova per delitti “ostativi” legati dal vincolo della continuazione con altri per i quali la preclusione non opera, e che siano contestati nello stesso processo in danno di una medesima persona offesa, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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