Ordinanza 107/2026 (ECLI:IT:COST:2026:107)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattore:  PETITTI
Camera di Consiglio del 18/05/2026;    Decisione  del 20/05/2026
Deposito de˙l 16/06/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica 21/05/2025.
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. amm. 9/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 107

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 21 maggio 2025, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con ricorso depositato in cancelleria il 15 dicembre 2025 e iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 18 maggio 2026.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 15 dicembre 2025 (reg. confl. pot. n. 9 del 2025), il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza a quest’ultimo del potere di negare, con deliberazione del 21 maggio 2025, l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore della Repubblica Armando Siri le conversazioni telefoniche intercettate, nell’ambito del procedimento penale n. 12460 del 2017 R.G.N.R. D.D.A., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo e confluite nel procedimento penale n. 40767 del 2018 R.G.N.R. e n. 33315 del 2021 R.G.gip (già n. 9200 del 2019 R.G.gip) pendente avanti al medesimo giudice, adducendo che non sussiste «il requisito della fortuità e occasionalità relativamente alle telefonate del 17 maggio 2018 prog. 2618, del 17 luglio 2018 prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018 progressivi 6043, 6044 e 6090»;

che il ricorrente ripercorre la vicenda processuale già posta all’attenzione di questa Corte nel conflitto di attribuzione tra poteri promosso dal medesimo ufficio (reg. confl. pot. n. 3 del 2023), conclusosi con la sentenza n. 117 del 2024;

che, in particolare, il ricorrente riferisce che Armando Siri è imputato, in concorso con altre persone, del reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 321 del codice penale perché, nella qualità di senatore della Repubblica e di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso della XVIII Legislatura, avrebbe asservito le sue funzioni a interessi privati con plurime condotte relative all’inserimento in provvedimenti regolamentari e legislativi di disposizioni recanti incentivi per il cosiddetto “minieolico”, all’adozione di provvedimenti normativi per il finanziamento del progetto di completamento di un aeroporto e alla rimozione del responsabile del procedimento di un appalto in corso, a fronte della indebita promessa e/o dazione di somme di denaro;

che il 25 settembre 2018 l’allora senatore Armando Siri è stato iscritto nel registro degli indagati a seguito della trasmissione di atti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo acquisiti nell’ambito di indagini sul reimpiego di risorse finanziarie di origine mafiosa, da cui risultavano, a partire da maggio 2018, alcuni sporadici contatti tra il medesimo e l’imprenditore P.F. A., in particolare una captazione ambientale del 10 settembre 2018 in cui quest’ultimo riferiva ad altri di dover ricompensare «“il vice Ministro”» con una somma di denaro per l’inserimento di un emendamento nella legge di conversione del decreto-legge “mille proroghe”;

che il ricorrente riferisce di aver formulato, con ordinanza del 23 giugno 2021, richiesta al Senato della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), di autorizzazione all’utilizzo delle sole conversazioni trasmesse dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo antecedenti all’iscrizione nel registro degli indagati;

che il Senato, con deliberazione del 9 marzo 2022, negava l’autorizzazione «per la incerta e implausibile configurazione del requisito della necessità relativamente alle intercettazioni del 15 maggio 2018, prog. 2521 e prog. 2523», nonché «per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, prog. 2618, del 17 luglio 2018, prog. 5760, del 4 agosto 2018 prog. 5997 e del 6 agosto 2018, prog. 6043, 6044 e 6090»;

che avverso la deliberazione del Senato il medesimo ricorrente promuoveva conflitto di attribuzione con ricorso-ordinanza dell’11 maggio 2022, il cui contenuto è ripreso per esteso nell’atto introduttivo del presente giudizio e nel quale si motivava la «necessità» di utilizzare le indicate intercettazioni in quanto rilevanti per la valutazione dei fatti in contestazione, poiché «dalle stesse, emergono i contatti tra l’imprenditore e il parlamentare finalizzati alla presentazione degli emendamenti ai provvedimenti normativi in corso di discussione in Parlamento ed aventi ad oggetto il settore economico d’interesse dell’imputato A.; le stesse, quindi, appaiono astrattamente rappresentative del contesto spazio temporale in cui avrebbe operato il Senatore e il Sottosegretario Armando Siri a seguito della consegna o promessa di denaro nelle modalità e finalità illecite prospettate dalla pubblica accusa»;

che il ricorrente osserva che, con la sentenza n. 117 del 2024, questa Corte ha annullato la deliberazione del Senato e indicato come necessaria una nuova valutazione per le sole comunicazioni captate dopo il 15 maggio 2018;

che il GUP del Tribunale di Roma riferisce di aver rinnovato, con ordinanza del 21 febbraio 2025, sempre ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, la richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di tutte le comunicazioni e conversazioni intercettate già oggetto della prima richiesta;

che il Senato della Repubblica, con deliberazione assunta nella seduta del 21 maggio 2025, approvando la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV, n. 5-A), ha ritenuto di non avere più competenza in ordine alle due intercettazioni del 15 maggio 2018, in quanto oggetto di «annullamento senza rinvio» da parte di questa Corte, e ha rigettato nuovamente l’istanza ai sensi dell’art. 68, terzo comma, della Costituzione in relazione alle telefonate del 17 maggio 2018, del 17 luglio 2018, del 4 e del 6 agosto 2018;

che il ricorrente ritiene la questione relativa alla possibilità di utilizzare le captazioni in rapporto alle garanzie costituzionali del parlamentare logicamente pregiudiziale rispetto alla loro inutilizzabilità processuale ai sensi dell’art. 270 del codice di procedura penale, pure eccepita dalla difesa dell’imputato;

che il ricorrente opera, quindi, un confronto tra l’apparato motivazionale della deliberazione del Senato del 21 maggio 2025 e la sentenza di questa Corte n. 117 del 2024, che ha riconosciuto il carattere di occasionalità dell’ingresso nell’area di ascolto del senatore Siri e individuato un mutamento di direzione dell’atto indagine a partire dall’intercettazione del 10 settembre 2018;

che, secondo il ricorrente, a fronte del perimetro valutativo delineato da questa Corte, il Senato, in difetto di elementi nuovi, avrebbe sostituito il concetto di «fumus mutationis», già evocato nella precedente deliberazione del 9 marzo 2022, con il richiamo a un atteggiamento volitivo dell’autorità giudiziaria, la quale non avrebbe potuto non prefigurarsi che i colloqui intercettati potessero preludere a un accordo corruttivo; tale valutazione, tuttavia, «non si misur[a] in concreto con le precise indicazioni fornite dalla sentenza n. 117/2024», perché si individuano gli elementi rivelatori del mutamento di direzione dell’atto di indagine in circostanze «che la citata sentenza ha già escluso che possano avere tale significato»;

che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione del Senato della Repubblica del 21 maggio 2025, di nuovo diniego dell’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni successive al 15 maggio 2018 per mancanza del requisito della fortuità e occasionalità, travalicherebbe i limiti del sindacato della Camera di appartenenza, così come individuati dalla sentenza di questa Corte n. 117 del 2024, con conseguente illegittima interferenza nel procedimento giurisdizionale;

che, secondo il ricorrente, la decisione di promuovere conflitto di attribuzione non potrebbe essere inficiata dalla lesione della ragionevole durata del processo e dal rischio di un «“corto circuito istituzionale”», dedotti dalla difesa dell’imputato, poiché solo la sede del giudizio di legittimità costituzionale sarebbe idonea a stabilire come inverare il canone della leale collaborazione richiamato nella sentenza n. 117 del 2024 «tenendo conto di tutti i valori costituzionali in gioco».

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 9 del 2025), il GUP del Tribunale di Roma ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, chiedendo che venga dichiarata la non spettanza a quest’ultimo del potere di negare, con deliberazione del 21 maggio 2025, l’autorizzazione a utilizzare nei confronti del senatore della Repubblica Armando Siri, a mente dell’art. 68, terzo comma, Cost. e dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, le conversazioni telefoniche intercettate nell’ambito del procedimento penale n. 12460 de1 2017 R.G.N.R. D.D.A. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo (17 maggio 2018, prog. 2618; 17 luglio 2018, prog. 5760; 4 agosto 2018, prog. 5997; 6 agosto 2018, progressivi 6043, 6044 e 6090) e confluite nel procedimento penale pendente avanti al medesimo ricorrente;

che, nella presente fase di giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata tra i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, è indubbia la natura di potere dello Stato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, odierno ricorrente, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (da ultimo, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025);

che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato a essere parte del conflitto di attribuzione, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 168 e n. 133 del 2025);

che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, lamentando il GUP del Tribunale di Roma la menomazione dell’esercizio della funzione giurisdizionale derivante dall’illegittimo esercizio da parte del Senato della Repubblica, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere attribuitogli dall’art. 68, terzo comma, Cost., in particolare in relazione alla pretesa natura non occasionale delle intercettazioni, in luogo della valutazione in ordine alla loro necessità probatoria a mente dell’art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 (ordinanze n. 133 del 2025 e n. 191 del 2023);

che sussistono, dunque, i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma nei confronti del Senato della Repubblica;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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