ORDINANZA N. 106
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito dell’utilizzazione di intercettazioni telefoniche del senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, offerte in visione ai componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica, promosso dal senatore della Repubblica Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, con ricorso depositato in cancelleria il 30 dicembre 2025 e iscritto al n. 10 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 4 maggio 2026.
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 2026 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2026.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 30 dicembre 2025 (reg. confl. pot. n. 10 del 2025), il senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 2 marzo 2023, n. 22, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere» (in seguito, anche: Commissione parlamentare o la Commissione), del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in relazione all’utilizzazione, da parte della suddetta Commissione, mediante messa a disposizione dei suoi componenti, delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e di messaggistica elettronica del ricorrente, trasmesse il 5 settembre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Caltanisetta, in assenza di autorizzazione del Senato della Repubblica;
che il ricorrente precisa di non essere indagato nel procedimento penale, ma di essere stato intercettato in trentatré occasioni in quanto interlocutore di G. N., già magistrato inquirente, soggetto a indagine da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta e in tale veste sottoposto a intercettazioni;
che la Commissione parlamentare di inchiesta, per decisione del suo Presidente, ha acquisito tale documentazione, in linea astratta pertinente con l’oggetto delle sue attività;
che, in seguito, il Presidente ha consentito l’accesso a essa ai componenti della Commissione;
che il conflitto verte sulla decisione di «utilizzare giuridicamente» le intercettazioni, mediante offerta in visione di esse, senza avere preventivamente richiesto alla Camera di appartenenza del senatore Scarpinato l’autorizzazione prevista a tal fine dall’art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);
che il ricorrente premette di avere «attivato tutti i rimedi previsti dall’ordinamento rivolgendosi ai Presidenti di entrambe le Camere, al Presidente della Commissione antimafia, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari senza sortire alcun utile effetto»;
che, in particolare, il ricorrente ha chiesto al Presidente del Senato di avviare l’iter necessario a promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o a investire della questione la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari;
che il 18 marzo 2025 la Giunta, a maggioranza, ha votato contro la proposta del relatore di sollevare il conflitto;
che, in punto di ammissibilità, il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, a partire dall’ordinanza n. 17 del 2019, ha riconosciuto a ciascun membro delle Camere, in sede di conflitto di attribuzione, la natura di potere dello Stato, con riferimento alla «sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, diverse e distinte da quelle che spettano all’Assemblea di cui fa parte»;
che, a parere del ricorrente, tra di esse vi sarebbe la guarentigia prevista dall’art. 68, terzo comma, della Costituzione, ossia che la Camera di appartenenza debba autorizzare intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, come declinata dagli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;
che il ricorrente ritiene che tale guarentigia sia «volta a proteggere un duplice ordine di valori di assoluto rilievo costituzionale, strutturalmente diversi l’uno dall’altro», vale a dire quello «dell’autonomia delle Camere da interferenze esterne» (direttamente tutelato dall’art. 68, secondo e terzo comma, Cost.) e quello «al libero esercizio del mandato da parte dei singoli parlamentari» (protetto dall’art. 67 Cost. e di riflesso dall’art. 68 Cost.) e che solo «dal combinato [disposto] di entrambe» le norme «è possibile avere un Parlamento autonomo e libero, perché tale può essere solo se composto da parlamentari a loro volta autonomi e affrancati da condizionamenti esterni nell’esercizio delle loro funzioni»;
che l’art. 67 Cost. garantirebbe a ciascun parlamentare, unitamente all’art. 68 Cost., «un interesse di rilievo costituzionale “tutelato indirettamente” (ovvero “di riflesso”, o “strumentalmente” […]) al libero esercizio del mandato rappresentativo della Nazione quale vero e proprio “interesse legittimo di diritto costituzionale”»;
che, in relazione a quest’ultimo, non sarebbe ammissibile affidare «all’arbitrio della maggioranza parlamentare di turno», per di più in assenza «di efficaci rimedi endocamerali», la tutela del parlamentare da «condizionamenti esterni o interni», spettando, nel caso di specie, al Senato valutare se l’uso delle intercettazioni «fosse utile per i fini istituzionali della Commissione o non, piuttosto, per mere finalità di lotta politica e di discredito personale»;
che, al pari del Presidente della Repubblica, ciascun membro delle Camere godrebbe di una garanzia di riservatezza particolarmente intensa che, alla luce degli artt. 67, 68, 71, 72 e 82 Cost., egli potrebbe tutelare per mezzo del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato direttamente, anche nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta;
che, nel merito, il ricorrente richiama l’art. 82, secondo comma, Cost., che attribuisce alla commissione parlamentare di inchiesta, nelle sue indagini ed esami, gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria;
che ne conseguirebbe che la Commissione parlamentare, al pari dell’autorità giudiziaria, non avrebbe potuto acquisire e utilizzare le intercettazioni senza l’autorizzazione del Senato, perché «[l]a Costituzione non distingue se le intercettazioni [siano] preordinate ad uso giudiziario o politico»;
che, contrariamente a quanto dedotto dal Presidente della Commissione parlamentare, con nota del 17 febbraio 2025 della quale si chiede l’annullamento, la Costituzione non istituirebbe tali garanzie solo con riguardo a «illegittime inferenze giudiziarie», nell’esercizio della funzione inquirente, ma con riferimento alle «interferenze di qualsiasi altro potere dello Stato […] senza limitazione alcuna»;
che, secondo il ricorrente, la Commissione parlamentare di inchiesta, e per essa il suo Presidente, avrebbe dovuto applicare alla fattispecie l’art. 6 della legge n. 140 del 2003, domandando al Senato l’autorizzazione all’utilizzo delle intercettazioni, pur essendo tale disposizione rivolta alla autorità giudiziaria, se del caso mediante un’interpretazione costituzionalmente conforme;
che, ove questa Corte ravvisasse invece nell’art. 6 della legge n. 140 del 2003 un ostacolo normativo insuperabile in via interpretativa a procedere per tale via, il ricorrente sollecita l’autorimessione della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 6, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 67, 68, commi secondo e terzo, e 82, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che la legge n. 140 del 2003, in quanto compatibile, si applichi anche alle commissioni parlamentari di inchiesta che intendano utilizzare intercettazioni di comunicazioni o tabulati di comunicazioni alle quali abbiano preso parte membri del Parlamento.
Considerato che, col ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 10 del 2025), il senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge n. 22 del 2023, sia del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
che il conflitto ha per oggetto la decisione della riferita Commissione parlamentare di utilizzare, offrendole in visione ai suoi componenti, senza autorizzazione del Senato, le intercettazioni di conversazioni di intercettazioni telefoniche e di messaggistica istantanea del ricorrente trasmesse alla Commissione stessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta: intercettazioni disposte nei confronti di un terzo, del quale il ricorrente è stato interlocutore;
che tali intercettazioni sono state operate nell’ambito di un’indagine preliminare vertente su ipotesi di reato di stampo mafioso, alle quali il senatore Scarpinato è estraneo;
che il ricorrente assume che l’utilizzazione dei colloqui e dei messaggi intercorsi con la persona indagata, tramite messa a disposizione dei componenti della Commissione, avrebbe dovuto essere autorizzata dalla propria Camera di appartenenza, ai sensi dell’art. 68, terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;
che, omettendo di richiedere l’autorizzazione, la Commissione parlamentare avrebbe menomato le prerogative di cui il membro delle Camere sarebbe personalmente e direttamente titolare, ai sensi dell’art. 68, commi secondo e terzo, Cost., anche in riferimento agli artt. 67, 71, 72 e 82 Cost., nonché in relazione agli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;
che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti, soggettivi e oggettivi, prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali;
che l’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953 dispone che il conflitto tra poteri dello Stato deve insorgere «tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali»;
che, nell’ambito della sfera di attribuzioni determinata per il potere legislativo dalle norme costituzionali, il singolo parlamentare, di regola, non dichiara definitivamente la volontà del potere cui appartiene;
che, tuttavia, con l’ordinanza n. 17 del 2019, più volte confermata dalla successiva giurisprudenza, questa Corte ha riconosciuto l’ammissibilità di conflitti promossi da singoli parlamentari, in presenza di alcune specifiche condizioni;
che, anzitutto, devono venire in rilievo attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare; nella giurisprudenza costituzionale si è fatto riferimento, per esempio, alle prerogative afferenti al procedimento legislativo, come l’iniziativa legislativa e la proposizione di emendamenti;
che il conflitto può essere, poi, promosso dal singolo parlamentare solo nei confronti di altri organi parlamentari, essendo finalizzato esclusivamente a evitare che le prerogative del ricorrente siano soggette all’arbitrio della maggioranza. Rispetto ai soggetti esterni alle Camere, quali, in particolare, il Governo o l’autorità giudiziaria, vale, infatti, la regola dell’assorbimento, nel senso che le attribuzioni costituzionali dei singoli parlamentari vengono tutelate indirettamente, essendo riconosciuta una concorrente attribuzione all’organo collegiale del quale il parlamentare fa parte e che ben potrà agire davanti a questa Corte attraverso lo strumento del conflitto;
che solo nell’ipotesi in cui, pur ricorrendone i presupposti, questa tutela non venga attivata, il singolo parlamentare ha la facoltà di promuovere conflitto di attribuzione nei confronti dell’organo di cui fa parte che non l’abbia tutelato;
che, infine, la violazione contestata deve essere così grave da menomare le attribuzioni del singolo parlamentare che trovano direttamente fondamento nella Costituzione, e non solo nelle fonti regolamentari o subregolamentari interne alle Camere, trattandosi in quest’ultimo caso di meri interna corporis, ai quali non si estende il sindacato di questa Corte, il cui oggetto non può essere la dinamica politica al di là di quanto le fonti costituzionali disciplinano. In proposito si è rilevato che «è necessario che alle Camere sia riconosciuto un ampio margine di apprezzamento nell’applicazione delle regole parlamentari» e che il sindacato della Corte sia rigoroso, «[ne]l dovuto rispetto all’autonomia del Parlamento» (ordinanza n. 17 del 2019; in seguito, nello stesso senso ordinanze n. 80 e n. 15 del 2022, n. 188, n. 186 e n. 67 del 2021 e n. 129 del 2020);
che, rispetto al caso in esame, è indubbio che l’art. 68 Cost. tuteli la funzione del singolo parlamentare nel suo complesso, che può esercitarsi tanto collegialmente – sia nell’ambito dell’Assemblea che delle articolazioni interne delle Camere (commissioni, anche di inchiesta, giunte e gruppi parlamentari) – quanto individualmente;
che, tuttavia, questa Corte ha costantemente affermato che «la ratio della garanzia prevista all’art. 68, terzo comma, Cost., non mira a tutelare un diritto individuale, ma a proteggere la libertà della funzione che il soggetto esercita, in conformità alla natura stessa delle immunità parlamentari, volte primariamente alla protezione dell’autonomia e dell’indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, e solo strumentalmente destinate a riverberare i propri effetti a favore delle persone investite della funzione» (sentenza n. 38 del 2019 e ordinanza n. 129 del 2020; inoltre, nello stesso senso, sentenze n. 227, n. 170 e n. 157 del 2023, n. 1150 del 1988 e n. 9 del 1970; ordinanza n. 177 del 1998);
che si è altresì precisato che «questa sfera di libertà non si atteggia come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza politica. Non a caso la difesa di questa prerogativa parlamentare non è rimessa al solo interessato, ma appartiene alle Camere come attribuzione propria» (sentenza n. 379 del 1996);
che, quindi, l’imputazione al singolo parlamentare delle guarentigie protette dall’art. 68 Cost. si giustifica esclusivamente nei limiti entro cui esse siano serventi all’esercizio, privo di indebiti condizionamenti, delle funzioni che la Costituzione gli assegna;
che, in linea di principio e secondo quanto si è già chiarito, la tutela di tali attribuzioni innanzi alla usurpazione o alla menomazione di esse da parte di altri poteri dello Stato compete, in sede di conflitto di attribuzione, alla Camera di appartenenza;
che, infatti, l’illegittima interferenza nell’esercizio del mandato parlamentare colpisce direttamente le competenze costituzionali di quest’ultima, minandone l’autonomia mediante la menomazione delle attribuzioni dei suoi componenti;
che il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ha la finalità di rimuovere ogni «situazione di conflittualità e di incertezza, che non si attaglia alle questioni di equilibrio tra i poteri dello Stato, le quali invece, attenendo alle garanzie di ripartizione costituzionale delle attribuzioni, postulano che siano ristabilite certezza e definitività di rapporti, al fine di assicurare il regolare esercizio delle funzioni costituzionali» (sentenza n. 116 del 2003; nello stesso senso, ordinanza n. 188 del 2003);
che, di conseguenza, non è compatibile con tale conformazione costituzionale del conflitto l’ipotesi che il suo oggetto sia posto nella disponibilità di più soggetti legittimati a promuoverlo, secondo tempi e modalità differenti;
che in tali casi, segnati dall’usurpazione o dalla menomazione delle prerogative costituzionali del parlamentare da parte di terzi poteri dello Stato, la legittimazione a promuoverne la tutela innanzi a questa Corte spetta perciò esclusivamente all’organo parlamentare e non al singolo, la cui posizione è assorbita (ordinanze n. 178 del 2025, n. 151 del 2022, n. 67 del 2021 e n. 163 del 2018);
che, dunque, il singolo parlamentare deve, ai fini della ammissibilità, non solo dimostrare di essere titolare di un’attribuzione sua propria, ma che tale attribuzione non sia al contempo della Camera, realizzandosi in quest’ultima eventualità il ricordato assorbimento della tutela nell’organo collegiale;
che, tuttavia, le prerogative costituzionali del parlamentare, riunite nel fascio di attribuzioni che la Costituzione gli riserva personalmente, rimarrebbero prive di tutela, ove la loro lesione provenisse proprio dalla Camera alla quale egli appartiene;
che, pertanto, va riconosciuta la legittimazione soggettiva al singolo parlamentare ogni qual volta questi non rivendichi il potere di sostituirsi alle Camere, promuovendo il conflitto contro un’autorità giudiziaria, giudicante o inquirente, o altro organo diverso dalle stesse Assemblee parlamentari, ma censuri il fatto che la Camera di appartenenza non si sia attivata, nell’esercizio delle attribuzioni che le competono, a tutela del parlamentare, menomandone le attribuzioni costituzionali;
che nel caso di specie, tuttavia, il conflitto non ha a oggetto la decisione della Camera di appartenenza – rispetto alla quale la legittimazione attiva del singolo parlamentare sarebbe in astratto configurabile – di non promuovere conflitto nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta o, eventualmente, della stessa Commissione parlamentare di inchiesta;
che, invece, il senatore Scarpinato ha espressamente chiarito nel ricorso di dolersi solo della condotta assunta dalla Commissione parlamentare, a mezzo del suo Presidente e dell’Ufficio di presidenza, consistita nell’aver utilizzato, offrendolo in visione ai componenti della Commissione, il testo di intercettazioni telefoniche e di messaggistica elettronica che lo coinvolgevano, senza l’autorizzazione del Senato prevista dall’art. 68, terzo comma, Cost. e degli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la commissione parlamentare di inchiesta, ai fini del conflitto di attribuzione, è potere distinto dalle Camere, in quanto titolare di una sua propria fascia di competenze costituzionali ai sensi dell’art. 82 Cost. (sentenza n. 231 del 1975; ordinanze n. 229 e n. 228 del 1975; in seguito, ordinanze n. 193 del 2018 e n. 73 del 2006);
che, di conseguenza, la menomazione denunciata con il ricorso non proviene dal Senato, Camera di appartenenza del ricorrente alla quale sarebbe spettato pronunciarsi sulla autorizzazione, ma da un distinto potere dello Stato;
che perciò non sussiste alcuna ragione per derogare al principio che la legittimazione del singolo parlamentare al conflitto, ove esistente in linea astratta, viene assorbita da quella dell’organo parlamentare competente;
che, come rilevato, la legittimazione a promuovere conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare sarebbe semmai spettata al Senato;
che, in definitiva, il presente conflitto è inammissibile, perché il ricorrente non è legittimato a promuoverlo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, del suo Presidente, del suo Ufficio di presidenza, nonché nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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