ORDINANZA N. 105
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, del codice penale, promossi dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 12 maggio 2025 e dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, con ordinanza del 4 novembre 2025, rispettivamente iscritte ai numeri 116 e 252 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 25 dell’anno 2025 e n. 1 dell’anno 2026.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.
Ritenuto che, con ordinanza del 12 maggio 2025, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
che il rimettente espone di dover giudicare della responsabilità penale di R. L., chiamato a rispondere del delitto di furto in abitazione, con l’aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e con la recidiva specifica, per essersi impossessato, a fini di profitto, della somma di euro 230,00 in contanti, di un orecchino e di alcuni oggetti, sottraendoli ai proprietari dopo essersi introdotto nella loro stanza d’albergo;
che in tal senso, accertata la responsabilità dell’imputato, osserva che gli andrebbero riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche, conseguenti alla restituzione di buona parte della refurtiva, da ritenersi prevalenti rispetto alla contestata recidiva all’esito del giudizio di bilanciamento;
che, tuttavia, lo stesso bilanciamento non poteva aver luogo in relazione alla circostanza aggravante dell’uso di violenza sulle cose, in forza del divieto stabilito dall’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen.;
che, a fronte di un fatto caratterizzato da disvalore «estremamente ridotto», la pena applicabile sarebbe stata particolarmente elevata, stante la previsione di un minimo edittale di quattro anni di reclusione, oltre pena pecuniaria;
che un tale trattamento, in mancanza dell’intervento additivo richiesto, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di ragionevolezza, comportando una risposta sanzionatoria sproporzionata rispetto a fatti di ridotta portata offensiva;
che sarebbe violato, inoltre, il principio di eguaglianza con riguardo ai reati di rapina ed estorsione, senz’altro più gravi di quello in esame, per i quali, con le sentenze n. 86 del 2024 e n. 120 del 2023, questa Corte ha introdotto un’analoga ipotesi attenuata;
che da tanto deriverebbe anche una violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost., poiché una sanzione contraria al canone di proporzionalità, non potendo essere percepita come giusta dal condannato, non potrebbe assolvere alla funzione rieducatrice a essa coessenziale;
che il rimettente, pur consapevole del fatto che un’analoga questione è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 117 del 2021, ne auspica una rimeditazione alla luce degli argomenti qui offerti e delle successive pronunzie menzionate, concernenti altri delitti contro il patrimonio;
che lo stesso segnala, infine, di aver sollevato identica questione con una precedente ordinanza del 16 dicembre 2024;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate;
che, infatti, le scelte di dosimetria sanzionatoria competono al legislatore, il quale, nel caso di specie, del tutto ragionevolmente ha ritenuto di punire gravemente una condotta particolarmente deprecabile per il grado di allarme sociale destatosi nella popolazione a fronte dell’aumento di condotte furtive di tale tipo, lesive non solo del patrimonio, ma anche della sfera personale della vittima e idonee a creare, nella generalità dei consociati, una diffusa sensazione di insicurezza e frustrazione, incidendo sulla qualità della loro vita quotidiana;
che, inoltre, la fattispecie di cui all’art. 624-bis cod. pen. non potrebbe essere posta in comparazione con i delitti di estorsione o rapina, che rispetto ad essa presentano un connotato di chiara eterogeneità rappresentato dalla «violenza o minaccia» che ne connota necessariamente l’elemento oggettivo;
che l’introduzione di una fattispecie attenuata si è infatti resa opportuna a fronte dell’ampia latitudine di tale concetto, invece non riscontrabile nella violazione del domicilio, rispetto alla quale non è possibile formulare alcuna ipotesi lieve;
che, con ordinanza del 4 novembre 2025, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 624-bis, primo comma, cod. pen.;
che ad avviso del rimettente, in particolare, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza in quanto prevede una pena più elevata, nel minimo edittale, rispetto a quella prevista per il reato di lesioni gravi di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen.;
che, invece, nella parte in cui non stabilisce che la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», la norma violerebbe l’art. 27, commi primo e terzo, Cost., comportando l’applicazione di una pena sproporzionata per eccesso e tale da non consentire che sia esplicata la funzione di rieducazione del condannato;
che l’imputato nel giudizio principale deve rispondere del delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen., in quanto accusato di essersi impossessato, dopo averli sottratti mediante introduzione in una privata abitazione, di un paio di pantaloni, di una maglietta, di euro 10,00 in monete, di una busta contenente dei cioccolatini e di una bottiglia d’acqua;
che il fatto accertato si connoterebbe «per il valore evidentemente infimo dell’utilità perseguita dall’imputato, così come per l’entità palesemente irrisoria del danno cagionato alla persona offesa, alla luce della quantità, della tipologia e del valore dei beni sottratti», oltreché per la scarsa pericolosità delle «modalità dell’azione», in quanto «costituite dal semplice attraversamento di una porta d’ingresso lasciata aperta» e da una «azione furtiva, consumatasi in poche decine di secondi»;
che, a fronte di ciò, il trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore sarebbe sproporzionato per eccesso, ove posto in raffronto con quello previsto per il delitto di lesione personale «grave» di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen., posto «a presidio di un bene giuridico di caratura certo superiore rispetto al patrimonio e al domicilio privato»;
che in tal senso, sovvertendo la «gerarchia dei beni e valori protetti» dalle fattispecie incriminatrici con la previsione di una sanzione più aspra per un reato meno grave, il legislatore avrebbe operato una scelta che «travalica i limiti della semplice irrazionalità, per scadere, così, nel campo della manifesta irragionevolezza e palese arbitrarietà», sì da consentire il sindacato di legittimità costituzionale sulla stessa;
che la particolare asprezza del trattamento sanzionatorio avrebbe reso in ogni caso necessaria l’introduzione di una “valvola di sicurezza”, onde consentire al giudice di mitigare la sanzione nei casi come quello in esame, caratterizzati da una ridotta offensività del fatto;
che, in mancanza di tale intervento, la norma sanzionatrice si porrebbe in contrasto «con i principi di individualizzazione e di capacità rieducativa della sanzione penale», poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «una pena palesemente sproporzionata – e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato – vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa» (sono citate le sentenze n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 343 del 1993);
che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha eccepito la non fondatezza di entrambe le questioni sollevate, in termini manifesti quanto alla seconda;
che, ribadita in questa sede la non sindacabilità della scelta discrezionale del legislatore quanto al trattamento sanzionatorio del furto in abitazione, perché non travalica il limite della ragionevolezza, la difesa statale ha poi escluso che tale delitto sia comparabile con quello di lesioni volontarie gravi, difettando il requisito dell’omogeneità che deve necessariamente presiedere al raffronto tra più fattispecie delittuose;
che, quanto alla mancata previsione di un’ipotesi attenuata, è intervenuta medio tempore la sentenza n. 193 del 2025, con la quale questa Corte ha dichiarato non fondata l’identica questione sollevata in precedenza dal Tribunale di Firenze, con argomenti rispetto ai quali l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Siena non apporta alcuna novità.
Considerato che il Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che, per il furto in abitazione, la pena sia diminuita fino a un terzo «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
che il Tribunale di Siena, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato analoga questione con riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, Cost., censurando l’art. 624-bis cod. pen. anche in ragione della previsione di una pena più elevata, nel minimo edittale, di quella prevista per il reato di lesioni gravi di cui agli artt. 582 e 583, primo comma, cod. pen.;
che le ordinanze di rimessione sollevano questioni coincidenti e relative alla medesima disposizione, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;
che la questione inerente alla mancata previsione di una fattispecie attenuata del reato di furto in abitazione, sollevata dal Tribunale di Firenze, con la citata ordinanza del 16 dicembre 2024, è già stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 193 del 2025, depositata il 22 dicembre 2025 e quindi sopravvenuta a entrambe le ordinanze di rimessione in scrutinio;
che tale sentenza ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale non fondate, sulla premessa che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione della sua politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati;
che l’esercizio di tale discrezionalità è sindacabile solo sotto il profilo della ragionevolezza, nel senso che il trattamento sanzionatorio deve potersi giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore, rispetto alle quali i mezzi prescelti non devono risultare manifestamente sproporzionati;
che, in questo senso, non è irragionevole l’adozione di un trattamento sanzionatorio particolarmente rigoroso nei confronti di chi, per commettere un furto, entri in un’abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, trattandosi di fatto particolarmente grave e idoneo a manifestare la speciale pericolosità soggettiva del suo autore;
che, d’altra parte, il furto in abitazione non comprende al suo interno fattispecie così diversificate da meritare l’introduzione della circostanza attenuante della lieve entità, con particolare riferimento al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima del reato, «insuscettibile di una graduazione quantitativa, atteso che il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (punto 3.3. del Considerato in diritto);
che le due ordinanze di rimessione non apportano, in parte qua, argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella citata sentenza, o tali da indurre a una diversa conclusione;
che l’ulteriore questione sollevata dal Tribunale di Siena può essere scrutinata alla luce di quanto affermato dalla medesima pronunzia, essendo volta a sollecitare un sindacato su una scelta di dosimetria sanzionatoria che, per le ragioni indicate, non viola il canone di ragionevolezza;
che, pertanto, le questioni devono essere dichiarate manifestamente infondate (ex plurimis, ordinanze n. 195 del 2025, n. 97 e n. 78 del 2024 e n. 214 del 2023).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 624-bis, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, commi primo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, e dal Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, in composizione monocratica con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale