ORDINANZA N. 104
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), promossi dal Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, con ordinanza del 4 agosto 2025 e dal Tribunale ordinario di Milano, sezione crisi d’impresa, con ordinanza del 22 dicembre 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 230 del registro ordinanze 2025 e 27 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell’anno 2025, e n. 8, prima serie speciale dell’anno 2026.
Udita nella camera di consiglio del 4 maggio 2026 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 4 maggio 2026.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, nel corso del giudizio di esdebitazione relativo alla procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di R.V. M., con ordinanza del 4 agosto 2025, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2025, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), «nella parte in cui esso conduce ad escludere l’esdebitazione nei confronti di creditori che non si siano insinuati al passivo pur essendo stati informati, o essendo comunque a conoscenza, dell’apertura della procedura […], nel caso in cui i creditori [insinuati] di pari grado che abbiano partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti», per violazione degli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 23 della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza);
che il Tribunale ordinario di Milano, sezione crisi d’impresa, nel corso del giudizio di esdebitazione relativo alla procedura di liquidazione controllata aperta nei confronti di L. B., con ordinanza del 22 dicembre 2025, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2026, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 278, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, nella parte in cui prevede che l’esdebitazione opera «[n]ei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso […] per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado», anziché prevedere che «l’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso», per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 20, 21 e 22 della direttiva 2019/1023/UE;
che il Tribunale di Verona, con riferimento al giudizio iscritto n. 230 reg. ord. del 2025, riferisce che, in data 4 aprile 2023, il liquidatore ha notificato la sentenza di apertura della liquidazione controllata a tutti i creditori risultanti dall’elenco dei creditori depositato dal debitore;
che, secondo quanto riporta il medesimo giudice a quo, nella prima relazione semestrale del 30 giugno 2023, il liquidatore ha segnalato che, nonostante la regolare notificazione della sentenza, le società creditrici Intesa Sanpaolo spa e Solori spa non hanno presentato alcuna istanza di ammissione al passivo;
che, sempre a detta del rimettente, il liquidatore, dopo aver predisposto il progetto di stato passivo in relazione ai soli crediti insinuati, lo ha comunicato a tutti i creditori – inclusi quelli non insinuati – e, in assenza di osservazioni, ha provveduto a formare lo stato passivo e a depositarlo il 22 settembre 2023 nel fascicolo informatico;
che il Tribunale di Verona, richiamati gli adempimenti svolti per il riparto dell’attivo e il rendiconto finale, precisa che la relazione del liquidatore sull’esdebitazione è stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati, senza che sia pervenuta alcuna osservazione nel termine assegnato;
che il giudice a quo ha disposto la comunicazione dell’ordinanza di rimessione alla ricorrente, al liquidatore, nonché la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
che il Tribunale di Milano, con riferimento al giudizio iscritto al n. 27 reg. ord. del 2026, afferma che, dopo la comunicazione ai creditori risultanti dall’elenco depositato dal debitore della sentenza del 5 agosto 2022 di apertura della procedura di liquidazione controllata, il liquidatore ha escluso dal passivo, in data 1° agosto 2023, i crediti vantati dall’Agenzia delle entrate – Riscossione e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, in quanto non era stata fornita prova di atti interruttivi della prescrizione e che, successivamente, tali creditori non hanno proposto opposizione avverso lo stato passivo;
che lo stesso rimettente riferisce della richiesta della parte debitrice, formulata con l’istanza di esdebitazione, di pronunciare la stessa anche in relazione alle poste non incluse nello stato passivo per intervenuta prescrizione;
che, secondo quanto riporta il Tribunale di Milano, l’istanza di esdebitazione è stata comunicata anche ai creditori esclusi dal passivo – come si desume dalla relazione del liquidatore del 22 ottobre 2025, richiamata dall’ordinanza di rimessione – e nessuna osservazione è pervenuta nel termine fissato;
che il giudice a quo ha disposto la comunicazione dell’ordinanza di rimessione alla ricorrente, al liquidatore, nonché la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
Considerato che i giudizi promossi dal Tribunale di Verona e dal Tribunale di Milano, rispettivamente con le ordinanze iscritte ai numeri 230 reg. ord. del 2025 e 27 reg. ord. del 2026, devono essere riuniti, riguardando la medesima disposizione e proponendo, almeno in parte, questioni analoghe;
che, «in base all’art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale), l’ordinanza di rimessione va: a) “notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione”; b) “comunicata […] anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato”» (ordinanza n. 47 del 2012);
che questa Corte ha precisato che alle parti «– siano esse costituite in giudizio o no – deve essere notificata l’ordinanza di rimessione ai sensi del citato art. 23, quarto comma, della legge n. 87 del 1953» (ancora ordinanza n. 47 del 2012 e nello stesso senso, più di recente, sentenza n. 74 del 2023);
che, più in generale, in coerenza con la «ampia figura di parte, presupposta dagli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953» (sentenza n. 34 del 1985), la notifica dell’ordinanza di rimessione va eseguita nei confronti di «“tutti i soggetti fra i quali è in corso il giudizio principale”, “restando ininfluente se la parte si sia costituita” (v. ordinanze n. 377 e n. 13 del 2006)» (sentenza n. 270 del 2010; recentemente anche sentenza n. 74 del 2023);
che, secondo quanto si desume dall’art. 282, comma 1, ultimo periodo, cod. crisi d’impresa, i creditori ammessi al passivo devono ritenersi “parti in causa” nel giudizio di esdebitazione relativo a una procedura di liquidazione controllata, in analogia a quanto sostenuto da questa Corte, con la sentenza n. 181 del 2008, in riferimento al giudizio di esdebitazione relativo a una procedura fallimentare regolata dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Verona (reg. ord. n. 230 del 2025), la relazione del liquidatore sull’esdebitazione è stata comunicata anche ai creditori non insinuati al passivo, cui era stata notificata la sentenza di apertura della liquidazione controllata;
che, nel giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (reg. ord. n. 27 del 2026), l’istanza di esdebitazione è stata comunicata anche ai creditori esclusi dal passivo;
che, tuttavia, in entrambi i giudizi, le ordinanze di rimessione sono state notificate soltanto alle parti debitrici e ai liquidatori delle rispettive procedure, oltre che alle due Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, mentre non risultano essere state notificate ad alcuno dei creditori;
che la notifica delle ordinanze di rimessione va eseguita nei confronti dei creditori ammessi al passivo e degli altri creditori nei cui riguardi è stato in concreto suscitato il contraddittorio, secondo le modalità sopra menzionate, all’interno dei giudizi a quibus;
che, in conformità alle più recenti pronunce di questa Corte, una volta rilevata la mancata notificazione dell’ordinanza di rimessione «va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché venga eseguita la notificazione alla parte pretermessa» (ordinanza n. 47 del 2012, con richiamo alla più risalente ordinanza n. 81 del 1964);
che deve, dunque, procedersi in tal senso, fermo restando che la restituzione degli atti ha il solo effetto di comportare che i cancellieri dei giudici rimettenti provvedano alla notificazione delle ordinanze e quindi a ritrasmettere i fascicoli a questa Corte;
che all’esito dovrà disporsi una nuova pubblicazione delle ordinanze di rimessione nella Gazzetta Ufficiale;
che, in conclusione, va ordinata la restituzione degli atti ai rimettenti, affinché si provveda alla notificazione delle ordinanze di rimessione ai creditori ammessi al passivo delle rispettive procedure di liquidazione controllata, oltre che, quanto al Tribunale di Verona, agli altri creditori cui è stata comunicata la relazione del liquidatore sull’esdebitazione e, quanto al Tribunale di Milano, agli altri creditori cui è stata comunicata l’istanza di esdebitazione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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