ORDINANZA N. 102
ANNO 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, promossi dal Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica, con ordinanze del 9 e 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 del registro ordinanze 2026 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2026.
Visti gli atti di costituzione di A. L.A. e altro e di C.D.S.C. F., nonché gli atti di intervento della Confederazione degli italiani nel mondo, di L.G. S.D.S., di C.T. S.D.S., di W. F. fuori termine, e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore Giovanni Pitruzzella nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026, fissata ai sensi dell’art. 5 delle N.I. per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento della Confederazione degli italiani nel mondo, di L.G. S.D.S. e di C.T. S.D.S.;
deliberato nella camera di consiglio dell’8 giugno 2026.
Ritenuto che il Tribunale ordinario di Campobasso, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, in composizione monocratica, con due ordinanze del 9 e del 6 febbraio 2026, iscritte rispettivamente ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis – limitatamente alle parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e alle condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b) – della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 2025, n. 74, per violazione degli artt. 2, 3, 22, 72, quarto comma, 77 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 9 del Trattato sull’Unione europea e all’art. 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
che è intervenuta in entrambi i giudizi la Confederazione degli Italiani nel mondo, con atti depositati il 3 aprile 2026;
che la stessa riferisce di essere una confederazione costituita da associazioni di emigrati, da singoli emigrati e dalle loro famiglie, avente lo scopo di difendere i diritti degli italiani nel mondo, e afferma di essere legittimata all’intervento in quanto titolare di un «interesse qualificato, diretto, attuale e concreto, immediatamente inciso» dalla norma censurata, che avrebbe «un effetto sistemico e generalizzato», colpendo lo status civitatis di un’ampia platea di soggetti;
che la Confederazione evidenzia di aver impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la circolare del Ministero dell’interno del 28 maggio 2025, n. 26185, attuativa del d.l. n. 36 del 2025, come convertito, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 3-bis della legge n. 91 del 1992;
che, con atto depositato il 2 aprile 2026, sono intervenuti nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026 L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S.;
che essi affermano di essere discendenti di un cittadino italiano e di essere, pertanto, titolari di un interesse qualificato, diretto e immediato rispetto al rapporto dedotto nel giudizio a quo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che la disciplina censurata determinerebbe una capitis deminutio immediata, senza possibilità di far valere le proprie ragioni, e dunque l’odierno giudizio costituzionale sarebbe l’unica sede utile per la tutela delle prerogative degli intervenienti;
che il 22 maggio 2026 in entrambi i giudizi la Confederazione degli Italiani nel mondo ha depositato una memoria integrativa, ai sensi dell’art. 5, comma 3, delle Norme integrative;
che, con atto depositato l’8 giugno 2026, è intervenuto nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026 W. F., invocando l’art. 4, comma 4, delle Norme integrative e rilevando che, per l’intervento previsto da tale disposizione, non sarebbe previsto alcun termine.
Considerato che, con deliberazione di questa Corte del 12 marzo 2026, sono state introdotte modifiche alle Norme integrative, entrate in vigore l’8 maggio 2026;
che, per quanto concerne il rito, per la decisione sull’ammissibilità dell’intervento occorre fare riferimento, in quanto immediatamente applicabile dalla data della sua entrata in vigore, all’art. 5 delle Norme integrative, come sostituito con la citata deliberazione del 12 marzo 2026 (ordinanza n. 81 del 2026);
che, dunque, la memoria depositata dalla Confederazione degli Italiani nel mondo il 22 maggio 2026, ai sensi del previgente art. 5, comma 3, delle Norme integrative, è inammissibile, in quanto il vigente testo dell’art. 5, comma 2, delle predette Norme stabilisce che «[i]l cancelliere dà immediata comunicazione del decreto di fissazione della camera di consiglio di cui al comma 1 all’interveniente, alle parti costituite, nonché agli intervenienti di cui all’art. 4, commi 1 e 2», e che solo «[q]uesti ultimi e le parti costituite, entro dieci giorni dall’avvenuta comunicazione, hanno facoltà di depositare con modalità telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell’ammissibilità dell’intervento»;
che, per converso, ai fini dell’accertamento dei presupposti di ammissibilità dell’intervento, trova applicazione la normativa precedente in quanto gli atti di intervento sono stati depositati il 2 aprile e il 3 aprile 2026 e, quindi, in data antecedente all’entrata in vigore delle richiamate modifiche (ancora, ordinanza n. 81 del 2026);
che le medesime norme oggetto del presente giudizio sono state censurate anche dal Tribunale ordinario di Torino, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, con ordinanza iscritta al n. 167 reg. ord. del 2025, e dal Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, con ordinanza iscritta al n. 4 reg. ord. del 2026;
che in entrambi quei giudizi è intervenuta la Confederazione degli Italiani nel mondo;
che questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento della Confederazione, ritenendo che essa fosse titolare di «un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti, diverso da quello richiesto dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, secondo il quale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale “[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio”, dovendosi intendere per “rapporto dedotto in giudizio” quello oggetto del giudizio a quo» (ordinanza n. 69 e sentenza n. 63 del 2026);
che, pertanto, gli interventi spiegati dalla Confederazione degli Italiani nel mondo negli odierni giudizi devono essere dichiarati inammissibili per le medesime ragioni;
che, quanto all’intervento di L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S., questa Corte ha già dichiarato inammissibili gli interventi di soggetti individuali che erano parti di giudizi di accertamento della cittadinanza o comunque destinatari della norma censurata, osservando che «non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire, in quanto l’accesso di un simile terzo al giudizio incidentale di legittimità costituzionale avverrebbe senza la previa verifica sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza delle questioni da parte del giudice a quo» (sentenza n. 63 del 2026 e ordinanza n. 85 del 2025);
che, dunque, anche l’intervento di L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. deve essere dichiarato inammissibile;
che l’intervento di W. F. è inammissibile per tardività, in quanto l’art. 4, comma 4, delle Norme integrative disciplina, come il comma 3 della stessa disposizione, l’intervento del terzo e anche per esso, dunque, vale la norma – contenuta nel comma 3, primo periodo – relativa al termine da rispettare per l’atto di intervento.
Visti gli artt. 4 e 5 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione degli Italiani nel mondo nei giudizi iscritti ai numeri 40 e 41 reg. ord. del 2026;
2) dichiara inammissibile l’intervento spiegato da L.G. S.D.S. e C.T. S.D.S. nel giudizio iscritto al n. 41 reg. ord. del 2026;
3) dichiara inammissibile l’intervento spiegato da W. F. nel giudizio iscritto al n. 40 reg. ord. del 2026.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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