Sentenza  10/2026 (ECLI:IT:COST:2026:10) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore:  VIGANÒ
Camera di Consiglio del 01/12/2025;    Decisione  del 01/12/2025
Deposito del 29/01/2026;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 187, c. 1° e 1° bis, del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificati dall'art. 1, c. 1°, lett. b), nn. 1) e 2), della legge 25/11/2024, n. 177.
Massime: 
Atti decisi: ordd. 93, 99 e 125/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 10

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), promossi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con ordinanze del 28 marzo e 18 aprile 2025, iscritte rispettivamente ai numeri 93 e 99 del registro ordinanze 2025 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 22 e 23, prima serie speciale, dell’anno 2025; e nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con ordinanza dell’8 aprile 2025, iscritta al numero 125 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 26, prima serie speciale, dell’anno 2025;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 28 marzo 2025, iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187-bis (recte: art. 187) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».

1.1.– Il rimettente è investito di una richiesta di decreto penale di condanna a carico di un imputato «per il reato p. e p. dall’art. 187 C.d.S. perché si poneva alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (nonché per il reato di cui all’art. 186 C.d.S. per essersi posto alla guida con tasso alcolemico pari a 2.55 g/l)». Secondo quanto riferisce il giudice a quo, dagli atti di causa risulta che nel gennaio 2025 l’imputato aveva avuto un incidente stradale alla guida della propria motocicletta, e che dall’analisi delle urine effettuata poco dopo in ospedale era emersa una positività alla cocaina e a suoi metaboliti («cut off 300 mg/ml»). Tale accertamento sarebbe peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione («recettiva dei risultati della letteratura scientifica»), «inidoneo a provare uno stato di alterazione psicofisica del soggetto al momento della guida, essendo tale positività compatibile con assunzione anche risalente nel tempo». Mancherebbero d’altra parte agli atti «ulteriori significativi elementi» in relazione al reato di cui all’art. 187 cod. strada, in quanto l’imputato, all’arrivo della polizia giudiziaria, «si presentava in stato alterato ma con sintomi riconducibili ad abuso di alcolici e non di stupefacenti» – circostanza poi confermata dagli esami ematici, dai quali risultava alcolemia nel sangue pari a 2,55 g/l.

1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente evidenzia che «la accertata positività alla cocaina dell’imputato a seguito delle analisi urinarie» comporterebbe, alla luce dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, «la possibile emissione del richiesto decreto penale comprovando una assunzione di stupefacenti antecedente alla guida», pur non essendo tale circostanza idonea «ad acclarare che l’[imputato] guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, né a determinare quando le stesse siano state assunte». Né risulterebbero «eventuali altri elementi ostativi» all’accoglimento della richiesta di decreto penale.

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente osserva anzitutto che l’art. 187 cod. strada, come novellato dalla legge n. 177 del 2024, punisce «[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il tenore letterale di tale disposizione sarebbe «del tutto irrazionale o inammissibilmente generico». In assenza di qualsiasi «delimitazione temporale» dell’assunzione rispetto alla guida, infatti, la fattispecie comporterebbe «la conseguenza […] che se una persona avesse assunto stupefacenti a 18 anni e poi si mettesse alla guida a 60 anni sarebbe punibile in quanto “guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”». D’altro canto, «[s]e invece si ritenesse che tale espressione faccia riferimento ad uno spazio temporale prossimo rispetto alla guida (lettura più razionale) si tratterebbe di norma del tutto generica e priva di contenuti tali da consentire a chi la legge — sia il cittadino o il magistrato — di capire quale sia tale elemento temporale (1 ora? 2 ore? 4 ore? 8 ore? 24 ore?...)».

Né potrebbe demandarsi alla giurisprudenza la funzione di «creare» la norma, interpretandola «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», perché una tale interpretazione introdurrebbe nella fattispecie un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma» e da «modellarsi in via interpretativa ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza». Un tale esito interpretativo, peraltro, «darebbe rilevanza a elementi costitutivi univocamente espunti dal legislatore dalla formulazione della norma».

La «[t]otale genericità» della disposizione ne comporterebbe, quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 25 Cost., mancando la fattispecie astratta di «connotati precisi» e di una «descrizione intellegibile» (è citata la sentenza n. 96 del 1981 di questa Corte).

1.4.– Sotto altro profilo, la disposizione lederebbe inoltre il principio di necessaria offensività del reato, parimenti desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost. (è citata la sentenza n. 116 del 2024 di questa Corte), atteso che essa si applicherebbe anche a «condotte prive di alcun pericolo per la circolazione (tale la situazione di chi abbia assunto stupefacenti i cui effetti siano oramai del tutto svaniti e dei quali rimangano tracce solo nelle urine)». La letteratura scientifica e la giurisprudenza avrebbero infatti accertato che in molti casi può esservi guida senza alterazione anche dopo l’assunzione di stupefacenti, quando ne siano cessati gli effetti, sicché la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe «irrazionale e arbitraria e non rispondente all’id quod plerumque accidit», in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte. Una fattispecie già volta ad assicurare una «tutela anticipata della incolumità pubblica e della privata incolumità e proprietà», come l’art. 187 cod. strada, verrebbe così a sanzionare «condotte (non solo non direttamente lesive di tali beni ma addirittura) prive di ogni possibile rilevanza a porli in pericolo (guidare quando ogni effetto dello stupefacente è svanito, sul mero presupposto di una pregressa assunzione)».

La deroga al principio di necessaria offensività del reato non potrebbe essere, d’altro canto, giustificata con le «possibili difficoltà correlate all’accertamento di una effettiva situazione di alterazione/pericolosità alla guida», attesa la disponibilità di esami e accertamenti scientificamente idonei a tale scopo (come il prelievo ematico) e la possibilità di desumere lo stato di alterazione anche da elementi ulteriori rispetto alle analisi biologiche (come evidenziato nella giurisprudenza della Corte di cassazione). In ogni caso, poi, la mera difficoltà di provare un elemento costitutivo necessario per rendere la previsione di una ipotesi di reato razionale e conforme a Costituzione non potrebbe legittimare la rinuncia a tale elemento.

1.5.– Contrasterebbe, infine, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanzionare, ai sensi dell’art. 186 cod. strada, chi «guida in stato di ebbrezza» – come pure, al successivo art. 186-bis, chi guida «dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste» –, e prescindere totalmente dallo stato di alterazione, invece, nella fattispecie di cui all’art. 187 cod. strada. Non basterebbe a ricomporre l’incongruenza il fatto che «l’uso di alcool sia in generale lecito […], mentre quello di stupefacenti è sempre illegale», considerato che «il mero generico pregresso consumo di stupefacenti è […] profilo del tutto irrilevante rispetto al verificarsi di una situazione di effettivo pericolo alla circolazione e già autonomamente sanzionato (art. 75 DPR n. 309/90)».

Altrettanto irrazionale sarebbe sanzionare, come nel caso dell’art. 187 cod. strada, «chi, avendo patente, guida dopo una pregressa (illecita) assunzione di stupefacenti in assenza di ogni prova sulla possibile rilevanza di tale condotta a influire sulla sua condotta di guida», e non sanzionare penalmente chi guida senza patente: condotta, quest’ultima, «che presuntivamente appare di sicuro pericolo per la circolazione stradale» e per la quale, tuttavia, l’art. 116 cod. strada prevede una «mera sanzione amministrativa».

1.6.– Il rimettente auspica, in conclusione, che questa Corte – «ove non ritenga opportuna più incisiva determinazione – pronunzi una pronuncia additiva costituzionalmente necessitata, aggiungendo al mero criterio temporale già oggetto della previsione legislativa (“dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope”) un criterio di risultato (si può ipotizzare, con richiamo all’art. 186-bis C.d.S., “e sotto l’effetto di queste”)».

2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso all’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.

2.1.– Le questioni sarebbero inammissibili, innanzi tutto, per difetto di rilevanza, posto che l’imputato sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale, «incorrendo pertanto nella fattispecie di cui all’art. 187, comma 1-bis, del Codice della Strada», mentre la richiesta del decreto penale di condanna sarebbe stata formulata ai sensi del comma 1 di tale articolo, perché l’imputato «si poneva alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il rimettente, quindi, avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 459, comma 3, del codice di procedura penale. In ogni caso, difetterebbe una motivazione in ordine alla rilevanza, «solo apoditticamente affermata», senza precisazione delle possibili «opzioni decisorie».

L’inammissibilità, in secondo luogo, deriverebbe dal non avere il rimettente preliminarmente vagliato la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione: interpretazione percorribile, dovendo la disposizione censurata intendersi nel senso che «non ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all’art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacità del guidatore».

Ancora, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, poiché il giudice a quo non avrebbe compiutamente descritto la fattispecie concreta al suo esame.

L’inammissibilità deriverebbe anche dalla «genericità e perplessità della formulazione» delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza «una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l’invocato contrasto». Né sarebbe chiara «l’esatta natura dell’intervento richiesto [a questa] Corte, ovvero se esso sia additivo o meramente caducatorio della disposizione censurata o, ancora, se il rimettente intenda chiedere altro intervento».

Infine, le questioni sarebbero inammissibili perché volte a sollecitare un intervento additivo di questa Corte in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, quale quella inerente alla scelta di «forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo», così come alla individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva (è richiamata la sentenza di questa Corte n. 139 del 2023).

2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

2.2.1.– La difesa dello Stato si sofferma anzitutto sulla ratio della modifica normativa: a seguito dell’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psico-fisica dagli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, non sarebbe più necessaria la «probatio diabolica» del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, che in passato aveva reso di estrema difficoltà l’accertamento del reato e prodotto la «sostanziale impunità di certe condotte che sono, invece, le più pericolose per la pubblica incolumità». L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie incriminatrice sarebbe ora costituito «dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo», che si concretizzerebbe «in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida», il cui accertamento sarebbe assicurato «dall’impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope». Per consentire il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’accertamento dell’attualità d’uso della sostanza stupefacente o psicotropa, del resto, il legislatore sarebbe intervenuto su altre disposizioni dello stesso art. 187 cod. strada, trascurate dal giudice rimettente.

La scelta del legislatore, quindi, non sarebbe «affatto irragionevole e men che meno arbitraria o irrazionale». Piuttosto, la nuova disposizione eviterebbe le incertezze e le difficoltà collegate in passato all’accertamento concreto dello stato di alterazione e sarebbe «in linea con l’esigenza di assicurare una effettiva punizione delle condotte».

2.2.2.– Con riguardo poi al principio di necessaria offensività della fattispecie penale, il significato da attribuire all’avverbio «dopo», contenuto nell’art. 187 cod. strada, non sarebbe «né generico, né in contrasto con il suddetto principio»: ciò in quanto «l’accertamento in concreto della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa sul guidatore [sarebbe] assicurato dall’impiego di determinate matrici biologiche (sangue e saliva) e non altre (ad es. esame del capello) che rendono davvero concreto ed attuale il rischio per l’incolumità dell’agente stesso e dei terzi».

D’altra parte, il giudice rimettente muoverebbe da un errato presupposto interpretativo, perché «[n]on ogni preventiva assunzione di sostanze stupefacenti concretizza il reato di cui all’art. 187 del Codice della strada, ma solo quella assunzione che si ponga, rispetto al momento della guida, in un intervallo di tempo apprezzabile e avente, pertanto, diretta influenza sulle capacità del guidatore». Il «presupposto» del reato, dato dalla «assunzione della sostanza», rileverebbe «di per sé […], per l’effetto che la sostanza determina in base al giudizio tecnico-scientifico a base della sua classificazione», operata alla stregua di un «giudizio tecnico-scientifico condotto dagli organi competenti secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 309/1990».

La nuova fattispecie sarebbe, quindi, non più di «pericolo concreto», ma di «pericolo […] presunto». La presunzione di pericolosità sarebbe «insita nella stessa nozione di sostanza stupefacente o psicotropa che è tale solo perché idonea a determinare una compromissione nell’organismo umano».

La modifica normativa, in tal senso, risponderebbe «pienamente alle esigenze di un sistema penale liberal-democratico, che ammette i reati a pericolo presunto a condizione che: a) la loro previsione si riferisca alla tutela anticipata di beni particolarmente importanti, rispettando il principio di proporzione; b) la tutela nella diversa forma della fattispecie a pericolo concreto risulti insufficiente per le difficoltà di precisare i termini di probabilità della lesione, rispettando così il principio di sussidiarietà; c) l’identificazione delle condotte avvenga secondo regole scientifiche riconosciute, rispettando il principio di congruenza razionale tra mezzi e scopi».

In questo caso, sarebbe «evidente come: sub a), la regola riguardi la tutela anticipata di beni primari come la vita e l’incolumità delle persone; sub b), la tutela nella forma del pericolo concreto risulti insufficiente proprio per le difficoltà probatorie connesse alla verifica dello stato di alterazione; sub c), l’identificazione delle condotte sia effettuata sulla base di regole scientifiche che sono alla base dell’identificazione delle sostanze e, quindi, del pericolo intrinseco derivante dalla loro assunzione».

Ad ulteriore supporto di tali argomentazioni, l’interveniente richiama le «linee guida adottate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Interno (Protocollo n. 10180 dell’11 aprile 2025), avente ad oggetto “Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l'influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada”», a mente delle quali «l’accertamento della perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa e, dunque, la potenziale pericolosità della condotta, con conseguente pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è assicurato dall’impiego di determinate matrici biologiche, campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente, negli esami necessari ad accertare l’assunzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope».

Le linee guida contribuirebbero «ad ulteriormente riempire di contenuto il precetto della fattispecie incriminatrice», circoscrivendo la rilevanza penale della condotta «a quei casi in cui l’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope è “attivo e rilevante”, ossia a quelle fattispecie in cui si ravvisa un serio pericolo per la sicurezza della circolazione».

A conforto della legittimità costituzionale della novella, l’Avvocatura generale dello Stato richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui rientra «nella discrezionalità del legislatore optare per forme di tutela anticipata, le quali colpiscano l’aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo, nonché, correlativamente, individuare la soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva». Rispetto ai reati di pericolo – e, segnatamente, di pericolo presunto – il sindacato costituzionale dovrebbe limitarsi a verificare che la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all’id quod plerumque accidit (è richiamata la sentenza n. 139 del 2023).

La valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato dalla norma censurata non sarebbe per l’appunto né irrazionale né arbitraria, «in quanto la guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope costituisce, come dimostrano le statistiche, la letteratura scientifica e i fatti di cronaca, uno dei comportamenti più pericolosi per la circolazione stradale perché ha una maggiore probabilità di causare un incidente stradale grave». Per altro verso, la «conclamata presenza di principi attivi delle sostanze nelle matrici biologiche utilizzabili» non potrebbe «mai escludere completamente il pericolo collegato alla presenza di effetti biologici delle sostanze stupefacenti o psicotrope idonei ad influire sull’abilità alla guida e, pertanto, idonei a mettere a rischio la sicurezza stradale e, dunque, l’incolumità degli utenti della strada».

2.2.3.– Parimenti infondate sarebbero le censure di violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, considerato che i tertia comparationis evocati dal rimettente (artt. 116, 186 e 186-bis cod. strada) sarebbero fattispecie eterogenee rispetto a quella censurata. In ogni caso, la scelta del legislatore rientrerebbe nell’ambito della sua discrezionalità e la disposizione censurata sarebbe «ragionevole, proporzionata, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore».

3.– Con ordinanza del 18 aprile 2025, iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».

3.1.– Il rimettente è investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (cocaina). Fermato nel contesto di attività di controllo ai fini di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti, l’imputato aveva prestato il consenso al prelievo di campioni biologici. Sia le analisi delle urine, sia quelle ematiche avevano fornito riscontro di positività alla cocaina.

3.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia: a) l’applicabilità nel procedimento principale dell’art. 187, comma 1, cod. strada nell’attuale formulazione, vigente al momento del fatto; b) l’incidenza di una pronunzia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’esercizio della funzione giurisdizionale, anche solo considerando che «la prospettata pronunzia additiva (in bonam partem) imporrebbe l’accertamento di aspetti fattuali (quali quelli relativi all’attualità dello “stato di alterazione psico-fisica”), attualmente obliterati dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024». Peraltro, anche qualora si volesse ricostruire in termini maggiormente pregnanti lo scrutinio di rilevanza, intendendolo come verifica della effettiva influenza della risoluzione della questione sull’esito del giudizio principale, la conclusione non muterebbe. Ad avviso del rimettente, infatti, ove la norma censurata fosse reputata conforme a Costituzione, egli dovrebbe ritenere integrato il reato contestato ed emettere quindi il decreto penale di condanna, mentre se le questioni fossero accolte dovrebbe, alla luce della ricostruzione dei fatti, rigettare la relativa richiesta.

3.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rammenta che, nella previgente formulazione, l’art. 187 cod. strada puniva «[c]hiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope», descrivendo con ciò una «fattispecie (non già di evento, bensì di condotta) di pericolo (per vero, astratto), funzionale alla tutela (anticipata) dell’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”».

Secondo l’assetto ermeneutico «assolutamente consolidato» (che il rimettente ricostruisce con dovizia di richiami alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità), la fattispecie era costituita dal concorso di due elementi qualificanti: «da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall’altro l’assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione». Per la prova di tale stato, si riteneva sufficiente l’accertamento di «uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti», non necessariamente di una condizione di intossicazione.

La legge n. 177 del 2024 sarebbe intervenuta su tale assetto normativo e applicativo – come emergerebbe dai lavori preparatori del disegno di legge A.C. n. 1435, da cui la legge stessa ha tratto origine – al fine di «porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia». Il legislatore avrebbe inteso, in specie, «supera[re] lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».

All’esito dell’intervento normativo, il disvalore della fattispecie non riposerebbe più su una condotta capace di porre in pericolo l’interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell’incolumità degli utenti della strada, ma «sul mero dato di successione cronologica» tra l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e la guida. Ne deriverebbe «un’operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità» entro il quale rientrerebbero tanto l’ipotesi di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cui sia conseguita un’alterazione psico-fisica, quanto l’ipotesi di guida, dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma «in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione».

L’esegesi del novellato disposto normativo, confortata dall’argomento letterale e dalla «intentio legislatoris», non si presterebbe a interpretazioni costituzionalmente orientate. Né varrebbe il riferimento, contenuto nel comma 2-bis dell’art. 187 cod. strada, al sospetto che il conducente si trovi «sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope», in quanto tale circostanza rileverebbe non già per la perimetrazione dell’illiceità penale, ma soltanto ai fini dell’attribuzione di ulteriori facoltà agli organi di polizia stradale.

3.4.– Muovendo da tale interpretazione, il rimettente denuncia, sotto un primo profilo, la violazione «della necessaria offensività, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., quale principio “dimostrativo”» e del «[d]ivieto di incriminazioni “d’autore”».

Premessi alcuni cenni sulla prospettazione, in dottrina, della «portata “dimostrativa” (anche) del principio di necessaria offensività del reato, che si appaleserebbe capace, ex se, di giustificare una declaratoria di incostituzionalità, senza la necessità di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di ragionevolezza e proporzione» (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 354 del 2002 e n. 249 del 2010), il giudice a quo osserva che nella condotta descritta dal vigente art. 187, comma 1, cod. strada, «neutralizzate le potenzialità predittive dell’alterazione psico-fisica», non sarebbe rintracciabile «alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa […] in termini di messa in pericolo all’interesse alla “sicurezza per la circolazione stradale”».

La «radicale assenza di potenzialità offensiva della condotta» dischiuderebbe, peraltro, «una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni “d’autore”, poiché confliggenti con il “principio penale del fatto”, per vero presupposto indefettibile del principio di offensività». Ciò in quanto il «baricentro [della nuova] incriminazione, deprivata dal rilievo dell’alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt’intorno all’aver – l’agente – assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope». Si prospetterebbe, in tal modo, un’incriminazione che avrebbe ad oggetto «un modo di essere dell’agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope».

3.5.– Sotto altro profilo, sarebbe violato il «principio di offensività-ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27 Cost.», per la «manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità sottesa all’incriminazione». In relazione, infatti, alle «classi di (sotto-)fattispecie in cui l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione», l’art. 187, comma 1, cod. strada configurerebbe un reato di condotta di pericolo presunto, «in cui la presunzione di pericolosità posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna – tantomeno adeguata – base nomologica atteso che – espunta l’alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell’impostazione del giudizio di causabilità dell’accadimento disvoluto dal legislatore – la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialità offensiva dell’interesse tutelato».

3.6.– La radicale assenza di offensività insita nella sotto-fattispecie sopra delineata sarebbe altresì in contrasto con «l’obiettivo della rieducazione del condannato posto dall’art. 27, terzo comma, Cost. e non sacrificabile nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena».

3.7.– Da ultimo, il rimettente denuncia la violazione del principio di uguaglianza-ragionevolezza, per la manifesta irragionevolezza dell’assimilazione del trattamento tra situazioni differenti, caratterizzate da diverso disvalore: a) quella di chi si ponga alla guida, sotto l’effetto di sostanze, con effettiva compromissione psico-fisica; b) quella di chi faccia altrettanto, in assenza di alcuna compromissione delle proprie capacità di guida (tenendo una condotta priva di alcuna potenzialità offensiva o, comunque, dotata di una idoneità offensiva completamente differente rispetto all’ipotesi sub a).

3.8.– Della disciplina censurata non sarebbe possibile una interpretazione costituzionalmente orientata al principio di necessaria offensività, perché una «(ri)conversione ermeneutica» della fattispecie imporrebbe di attribuire rilevanza all’elemento dell’alterazione psico-fisica, «il cui rilievo […] è stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore».

4.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e, comunque, la manifesta infondatezza delle questioni.

4.1.– Le questioni sarebbero inammissibili, sotto un primo profilo, «per difettosa e carente rappresentazione del fatto», avendo il giudice omesso di dare conto se il grado di positività rivelato dagli esami tossicologici «abbia comportato per il guidatore quell’alterazione psico-fisica che, in tesi, costituirebbe requisito imprescindibile ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice».

Inoltre, il rimettente si sarebbe sottratto al tentativo di fornire una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata (interpretazione possibile, secondo l’interveniente, per le ragioni già esposte in relazione all’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025).

4.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

4.2.1.– Gli argomenti dell’Avvocatura dello Stato sono analoghi a quelli sviluppati in relazione all’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025. In aggiunta, l’interveniente evidenzia che il novellato art. 187 cod. strada non avrebbe «alcuna portata innovativa rispetto alla già sussistente inibizione alla guida da parte dei soggetti sottoposti a terapie farmacologiche fondate sull’assunzione di sostanze psicotrope», e sottolinea che risulterebbe «pienamente rispettata» la finalità rieducativa della nuova disposizione, «qui certamente caratterizzata anche da connotati di special-prevenzione». La norma censurata, in definitiva, sarebbe «proporzionale, congrua ed adeguata rispetto al fine perseguito dal legislatore».

5.– Ai sensi dell’art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’Unione camere penali italiane (UCPI), a titolo di amicus curiae, ha depositato un’opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale, ritenendo fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP rimettente, auspica che questa Corte offra una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 e dell’art. 187, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, «ripristinando per via interpretativa ed in bonam partem – anche attraverso una sentenza interpretativa di rigetto – il requisito dell’alterazione psicofisica eliminato dal legislatore».

In via subordinata, l’UCPI confida in una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette norme «per contrasto con l’art. 25, comma 2 Cost., in combinato disposto con gli artt. 3 e 27, comma 3 Cost., in quanto esse, non contemplando la necessità di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si pone alla guida, prevedono in maniera non ragionevole una sanzione penale per un fatto che, invece, è inoffensivo».

L’amicus curiae auspica, altresì, che il sindacato di questa Corte superi il limite del devoluto indicato dall’ordinanza di rimessione (circoscritto all’art. 187, comma 1, cod. strada) e si estenda all’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che ha apportato le modifiche censurate. La riperimetrazione del petitum consentirebbe lo scrutinio anche del numero 2) dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 177 del 2024, che ha eliminato le parole «in stato di alterazione psico-fisica» dal comma 1-bis dell’art. 187 cod. strada (concernente l’ipotesi, più severamente punita, in cui il conducente, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, provochi un incidente stradale), evitando l’incongruenza che, in accoglimento delle questioni proposte, tale requisito sia ripristinato per il comma 1 dell’art. 187 cod. strada, ma non anche per il comma 1-bis.

Circa il merito delle censure, l’amicus osserva che:

– sussisterebbe il profilo di carente offensività denunciato dal giudice a quo, con conseguente violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., considerato che la fattispecie censurata sanzionerebbe la guida dopo aver assunto sostanza stupefacente, indipendentemente dalla circostanza che l’effetto della stessa sia ancora attuale oppure sia totalmente svanito;

– la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato risulterebbe irrazionale e arbitraria, fondandosi su «una indimostrata pericolosità “sempre e comunque” della previa assunzione della sostanza stupefacente, a prescindere dal tempo che intercorre tra tale assunzione e la condotta di guida»;

– la presunzione di pericolo non si fonderebbe neppure sull’id quod plerumque accidit, costituendo, al contrario, fatto notorio, conosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, che l’«effetto drogante» varia da sostanza a sostanza e tende a scemare nel corso del tempo;

– sarebbe violato anche il principio di uguaglianza, sotto plurimi profili: a) perché la norma attualmente vigente punirebbe «allo stesso modo chi guida in uno stato di incapacità psico-fisica dovuta all’assunzione dello stupefacente e chi guida perfettamente compos sui per essere gli effetti della sostanza assunta ormai totalmente svaniti»; b) perché sarebbe prevista la medesima cornice edittale per una condotta di pericolo presunto (art. 187, comma 1, cod. strada) e per una condotta di pericolo concreto per la sicurezza stradale, quale è quella delineata dall’art. 186, comma 2, cod. strada per le ipotesi più gravi di guida in stato di ebbrezza; c) perché le condotte di illecita importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualsiasi titolo o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per fare uso personale sarebbero sanzionate solo in via amministrativa, mentre «l’assunzione della sostanza combinata con un comportamento lecito, qual è quello di porsi alla guida di un veicolo», verrebbe sanzionata penalmente, pur quando all’assunzione della sostanza non consegua uno stato di alterazione e dunque un pericolo per la circolazione stradale;

– sussisterebbe anche il contrasto con l’art. 27, terzo comma, Cost., sia perché, «[s]e la condotta posta in essere dall’agente non è pericolosa, egli non necessita di essere rieducato», sia perché il «percorso rieducativo» non potrebbe comunque essere il medesimo «per chi pone in essere una condotta solo presuntivamente pericolosa e chi invece espone ad effettivo pericolo il bene giuridico tutelato».

L’irrazionalità dell’attuale assetto normativo affliggerebbe anche il comma 1-bis dell’art. 187 cod. strada, perché, eliminato l’inciso «in stato di alterazione psico-fisica», l’aggravamento di pena verrebbe a dipendere «da una mera casualità, il verificarsi dell’incidente, totalmente slegata da un qualsivoglia disvalore della condotta»; per contro, secondo giurisprudenza costante, ai fini dell’aggravamento della pena previsto dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada si continuerebbe a richiedere la sussistenza di un nesso tra lo stato di ebbrezza del conducente ed il verificarsi del sinistro.

Sarebbe infine irrazionale che, da un lato, l’art. 187 cod. strada «sanzioni l’assunzione di sostanze di per sé stessa; quindi, senza richiedere che da essa derivi alcunché rispetto al momento della guida (comma 1) ovvero dell’incidente (comma 2), e dall’altro gli artt. 589bis e 590bis cp (giustamente) riconnettano una maggior pena ad un incidente provocato da chi guida in stato di alterazione».

6.– Anche l’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP) ha depositato un’opinione scritta a titolo di amicus curiae, ammessa con lo stesso decreto presidenziale del 14 ottobre 2025, con la quale auspica che questa Corte «dichiari l’illegittimità costituzionale dell’art. 187, co. 1 C.d.S ovvero affermi la doverosità di una interpretazione della disposizione censurata conforme al principio di offensività».

Più specificamente, «al fine di assicurare la massima uniformità dei singoli giudizi di merito che concernono una fattispecie di reato di notevole riscontro applicativo», la AIPDP confida che questa Corte, alternativamente:

– dichiari l’illegittimità costituzionale della norma censurata «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida»;

– ovvero operi «una interpretazione della disposizione che consenta il rispetto del principio di offensività e, mediatamente, l’uniforme, ragionevole e non sproporzionata applicazione del precetto, richiedendo che — in assenza di attendibile generalizzazione del senso comune (id quod plerumque accidit) tale da giustificare il ricorso del legislatore a una fattispecie di pericolo presunto — il giudice di merito accerti, caso per caso, la sussistenza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida».

Più in particolare, l’AIPDP si sofferma sull’allegata violazione del principio di necessaria offensività, evidenziando come l’eliminazione del requisito dell’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica renda possibile punire «condotte radicalmente prive di pericolosità, anche solo astratta o presunta, per il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale e, mediatamente, per la vita e l’incolumità fisica degli utenti della strada». Tale scelta legislativa sarebbe, «correlativamente, irragionevole, sproporzionata e incompatibile con il finalismo rieducativo della pena».

L’amicus richiama la circolare congiunta dei Ministeri dell’interno (n. 11280) e della salute (n. 10180) dell’11 aprile 2025, avente ad oggetto «Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada», che nel «reintrodurre surrettiziamente il requisito dell’alterazione psicofisica espunto dal legislatore», raccomanda l’esecuzione di «analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito», suggerendo la necessità di accertare «una perdurante influenza della sostanza»: sostanza che dovrebbe essere stata «assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che [essa] produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida». Tali indicazioni, osserva l’amicus, non sarebbero però in grado di incidere sulla disposizione censurata, essendo la circolare «un mero atto interno alla P.A.» e non «una fonte del diritto – men che meno penale (art. 25, co. 2 Cost.) – né una norma integratrice del precetto».

Tanto premesso, l’AIPDP si sofferma diffusamente sulla asserita violazione:

– dell’art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di necessaria offensività del reato, di tassatività e di determinatezza del precetto penale; nonché

– dell’art. 3 Cost., sub specie di lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, ed altresì per contrasto con il principio di uguaglianza, perché la norma censurata, prescindendo dalla incidenza dell’assunzione di sostanze rispetto alla guida, determinerebbe, da un lato, il trattamento differenziato di condotte ugualmente inoffensive, e, dall’altro lato, l’irragionevole equiparazione di situazioni eterogenee.

La violazione del principio di uguaglianza emergerebbe «vieppiù dal confronto tra la nuova disciplina dell’art. 187 C.d.S. e la costellazione di illeciti penali volti a criminalizzare le condotte di guida da parte di soggetti che hanno assunto sostanze lato sensu alteranti»: l’art. 186 cod. strada, gli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, secondo comma, cod. pen., tutte fattispecie che prevedono «elementi ulteriori rispetto al dato della pregressa assunzione» (nel primo caso, uno «stato di ebbrezza» testimoniato da un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.; nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali il riscontro di uno «stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope»).

7.– Con ordinanza dell’8 aprile 2025, iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.

7.1.– Il rimettente è investito della richiesta di decreto penale di condanna a carico di una persona imputata della contravvenzione di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, per avere circolato alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti (oppiacei), con l’aggravante di cui all’art. 187, comma 1-bis, dello stesso codice, per avere provocato un incidente stradale.

Ricoverata in ospedale a seguito dell’incidente, la persona imputata riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico EN (principio attivo delorazepam) subito dopo il sinistro, «farmaco che le era stato regolarmente prescritto», nonché di assumere con regolarità il farmaco Tachidol (principio attivo codeina) per trattare una patologia cronica. Dai risultati delle analisi tossicologiche effettuate su campione di urine emergeva una positività agli oppiacei pari a 516 ug/l; le analisi su campione ematico davano invece esito negativo.

La contraddittorietà tra i due risultati, secondo il rimettente, sarebbe «meramente indicativa del sopravvenuto decorso di un lasso temporale superiore alle 24/72 ore» dall’assunzione al momento dell’accertamento tossicologico, posto che sarebbe «scientificamente dimostrato […] che le analisi effettuate su liquido biologico di tipo “urina”, consentono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope sino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre quelle condotte su liquido ematico consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale più ristretto, pari a 24/72 ore dall’assunzione».

Alla stregua della vigente formulazione dell’art. 187, comma 1, cod. strada, quindi, sarebbe configurabile la contravvenzione contestata, avendo l’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024 eliminato dalla fattispecie ogni riferimento allo «stato di alterazione psico-fisica».

7.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che dalla decisione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dipenderebbe la possibilità di definire il procedimento mediante l’emissione di decreto penale di condanna, ovvero il rigetto della relativa richiesta.

7.3.– Nel merito, premessi cenni sull’evoluzione del quadro normativo e sull’interpretazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in ordine al reato in esame, oltre che sulle sue differenze rispetto a quello di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 cod. strada), il rimettente osserva che, a seguito della espunzione dalla fattispecie del requisito dell’alterazione psico-fisica conseguente all’uso di sostanze stupefacenti e della sopravvenuta irrilevanza di un accertamento «in relazione alla capacità di guida del soggetto agente e alla sua qualificazione in termini di pericolosità», la norma incriminatrice sarebbe «in contrasto con i canoni di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.), di tassatività, determinatezza e offensività (art. 25, co. 2 Cost.), nonché con la finalità rieducativa della pena (art. 27, co. 3 Cost.)».

Non sarebbe percorribile «una interpretazione alternativa e costituzionalmente orientata del precetto che impedisca di addivenire a una illegittima riproposizione di quell’elemento (lo stato di alterazione) che il legislatore del 2024 ha inteso eliminare, in quanto ciò determinerebbe una sostanziale abrogazione della riforma di cui alla [legge n. 177 del 2024], in contrasto con i principi di separazione dei poteri e di riserva di legge».

Né sarebbe più possibile fare applicazione della giurisprudenza formatasi nella vigenza della precedente fattispecie contravvenzionale, che «aveva accordato maggior efficacia probatoria agli accertamenti ematici rispetto a quelli condotti sulle urine, poiché il privilegio accordato ai primi era inestricabilmente legato proprio alla necessità di accertare il requisito normativo dello stato di alterazione, oggi soppresso».

Quanto ai singoli profili di contrasto con i parametri evocati, le argomentazioni del rimettente sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle svolte nelle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025. In particolare, la disciplina censurata violerebbe:

– l’art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, perché la scelta anticipatoria della tutela penale, non ancorata a una giustificazione fondata sull’id quod plerumque accidit, sarebbe palesemente irragionevole, nonché sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti;

– ancora l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’assoggettamento a trattamento differente di situazioni uguali (quella del «mero assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia abile alla guida al momento del controllo – assoggettato a sanzione penale – rispetto […] a qualsiasi altro soggetto») e, al contempo, dell’assoggettamento al medesimo trattamento di situazioni diverse («l’applicazione della medesima sanzione tanto al conducente che si trovi in uno stato di alterazione effettivo, quanto a quello fisicamente e psicologicamente idoneo alla guida»). Tali profili sarebbero ulteriormente amplificati «dall’evidente disparità di disciplina oggi intercorrente fra l’art. 187 C.d.S. e altre norme penali finalizzate a contrastare la condotta di circolazione di veicoli da parte di soggetti che hanno assunto sostanze, alcoliche o stupefacenti, idonee ad incidere sulla capacità di guida» (il confronto è tracciato, anche in questo caso, rispetto alla guida sotto l’influenza dell’alcool, all’omicidio stradale o nautico e alle lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime);

– l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al principio di tassatività e determinatezza, perché l’attuale formulazione dell’art. 187 cod. strada non consentirebbe né di selezionare adeguatamente le condotte penalmente rilevanti, né di fornire una chiara indicazione ai consociati circa l’esatta linea di confine tra l’area dell’illiceità penale e quella della liceità;

– ancora l’art. 25, secondo comma, Cost., in riferimento al «principio di offensività e materialità del fatto», perché «la soppressione del requisito dello “stato di alterazione fisica”, abbandonando la logica della lesione del bene giuridico tutelato per abbracciare una logica punitiva improntata al c.d. “diritto penale d’autore”», avrebbe comportato l’incapacità della norma censurata di selezionare le condotte realmente lesive dei beni giuridici tutelati (ovvero, l’incolumità stradale e la sicurezza dei suoi utenti). Né potrebbe il giudice penale ovviare al mancato rispetto del canone di offensività «in astratto», interpretando la norma incriminatrice secondo il criterio della «c.d. “offensività in concreto”» (valorizzando, ad esempio, «altri elementi oltre a quello della positività o meno a sostanze stupefacenti e psicotrope» o distinguendo in relazione al motivo dell’assunzione), dal momento che «il giudizio del disvalore della condotta è già stato ex ante effettuato dal legislatore, precludendo ogni margine valutativo all’interprete»;

– l’art. 27, terzo comma, Cost., considerato che «la sanzione apprestata a fronte di un fatto inoffensivo priverebbe la pena anche della sua finalità rieducativa, poiché una pena sproporzionata non potrà mai essere avvertita come “giusta” dal reo e, conseguentemente, non potrà mai gettare le basi per alcun percorso rieducativo».

Conclusivamente, il rimettente auspica una declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, «con conseguente reviviscenza» dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada «nella loro formulazione ante riforma».

8.– Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni.

8.1.– Difetterebbe il requisito della rilevanza, perché mancherebbe l’accertamento in fatto della condotta oggetto di incolpazione, avendo il giudice rimettente apoditticamente affermato che la discrasia delle risultanze degli esami tossicologici «non sarebbe sintomatica di una contraddittorietà della prova», senza «precisare il tempo nel quale sarebbero state effettuate le analisi in contraddizione» e, conseguentemente, senza «verificare se le evidenze in atti erano tali da poter condurre all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio».

8.2.– Nel merito, la fondatezza delle censure è contestata sulla base delle stesse argomentazioni svolte nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte ai numeri 93 e 99 reg. ord. del 2025.

8.3.– Il 26 novembre 2025 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato in ciascuno dei giudizi, una nota del Capo del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, con allegati due pareri tecnico-scientifici», rispettivamente su «Guida e “alterazione psico-fisica” dovuta all’uso di sostanze stupefacenti» (a firma della professoressa Sabina Strano Rossi, presidente dell’Associazione scientifica Gruppo tossicologi forensi italiani) e «in merito agli effetti dell’uso di Cannabis sulla guida di autoveicoli» (a firma del professore Giulio Maira, presidente della Fondazione Atena ed esperto del suddetto Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Considerato in diritto

9.– Con l’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Macerata ha sollevato – in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024, censurandolo nella parte in cui prevede che «è punito “[c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida».

10.– Con l’ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Siena ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall’art. 1 della legge n. 177 del 2024, «nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida».

11.– Con l’ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, il GIP del Tribunale di Pordenone ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, nella parte in cui sopprime le parole «in stato di alterazione psico-fisica» nell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992.

12.– Le tre ordinanze sollevano questioni identiche o strettamente connesse, sì da rendere opportuna la riunione dei relativi giudizi.

Le prime due (iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025) assumono a bersaglio direttamente il nuovo testo dell’art. 187 cod. strada, come modificato dalla legge n. 177 del 2024. La terza (iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025) censura invece la disposizione modificatrice, e cioè l’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024.

Tutti e tre i rimettenti si dolgono però della soppressione dell’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», assumendo che tale soppressione determinerebbe il contrasto tra la disposizione risultante («Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti […]») e i molteplici parametri costituzionali evocati.

Diversi, invece, i petita delle tre ordinanze.

Il GIP del Tribunale di Macerata, nell’ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025, non formula un vero e proprio petitum, lasciando che sia questa Corte a porre rimedio al vulnus denunciato, che consisterebbe nella mancata indicazione, da parte del legislatore, di ogni requisito relativo all’ampiezza del lasso temporale tra assunzione e guida, così come alla presenza di persistenti effetti dell’assunzione sulla capacità di guida.

Il GIP del Tribunale di Siena, nell’ordinanza iscritta al n. 99 reg. ord. del 2025, auspica invece una sentenza additiva, che in sostanza ripristini il previgente requisito dell’effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Infine il GIP del Tribunale di Pordenone, nell’ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025, mira a una dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa disposizione modificatrice; ciò che determinerebbe, a suo avviso, l’automatica reviviscenza del testo originario dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada, e dunque il ripristino dell’inciso abrogato.

13.– Quanto ai profili di ammissibilità delle questioni, l’Avvocatura generale dello Stato ha sollevato numerose eccezioni, nessuna delle quali è però fondata.

13.1.– Rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata, sono state sollevate cinque eccezioni di inammissibilità.

13.1.1.– Anzitutto, difetterebbe la rilevanza della questione, perché la richiesta di decreto penale di condanna avrebbe fatto erroneamente riferimento alla fattispecie di cui all’art. 187, comma 1, cod. strada, mentre il fatto contestato sarebbe inquadrabile nel comma 1-bis, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che l’imputato ha causato un incidente alla guida della propria motocicletta.

L’eccezione non è fondata. Il rimettente, infatti, individua come oggetto delle proprie censure l’art. 187 cod. strada nel suo complesso (per un evidente lapsus calami, nel dispositivo, indicando un inesistente art. 187-bis), dolendosi dell’eliminazione – ad opera del legislatore del 2024 – dell’inciso «in stato di alterazione psico-fisica»: eliminazione attuata tanto nel comma 1, quanto nel comma 1-bis, che viene evidentemente in considerazione nel caso sottoposto al suo esame. L’esame del fascicolo del procedimento a quo mostra, del resto, che il decreto penale di condanna era stato richiesto proprio ai sensi del comma 1-bis.

13.1.2.– In secondo luogo, il rimettente non avrebbe esplorato la possibilità di una interpretazione conforme della disposizione censurata.

Anche questa eccezione è infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «[a]i fini dell’ammissibilità della questione incidentale, è sufficiente che il rimettente abbia motivato […] sulle ragioni di impraticabilità dell’interpretazione adeguatrice, mentre se tali ragioni siano esatte o meno è profilo che attiene al merito» (sentenza n. 23 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori citazioni; nello stesso senso, ancor più di recente, sentenza n. 144 del 2025, punto 2.1. del Considerato in diritto). Nel caso all’esame, il giudice rimettente ha correttamente assolto all’onere di motivare le ragioni per le quali non ritiene percorribile un’interpretazione conforme alla Costituzione, chiarendo che un’interpretazione correttiva, che leggesse la norma incriminatrice «come correlata ad un lasso temporale tale da rendere logicamente prospettabile la perdurante efficacia dello stupefacente», introdurrebbe un elemento costitutivo «del tutto estraneo al tenore letterale della norma […] ad (inammissibile) arbitrio della giurisprudenza». Tanto basta ai fini dell’ammissibilità della questione, restando qui impregiudicata la questione relativa alla correttezza del presupposto ermeneutico da cui il rimettente muove.

13.1.3.– In terzo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per difetto di motivazione, in relazione all’insufficiente descrizione della fattispecie concreta all’esame del giudice a quo.

L’eccezione è infondata, dal momento che la pur sintetica ricostruzione del fatto compiuta dal rimettente (supra, punto 1.1.) consente di ritenere senz’altro plausibile la valutazione di rilevanza delle questioni. Essa si fonda sulla considerazione che l’accertata positività alla cocaina in esito all’esame delle urine dimostrerebbe la previa assunzione di stupefacenti (e quindi la responsabilità dell’imputato sulla base della disposizione oggi in vigore), ma non sarebbe necessariamente indicativa della presenza di un’alterazione psico-fisica al momento della guida, ciò che invece tornerebbe a essere richiesto ai fini della responsabilità per il reato in esame ove le questioni prospettate fossero accolte (sulla sufficienza, ai fini dell’ammissibilità della questione, della mera “non implausibilità” della valutazione del rimettente sulla sua rilevanza, sentenza n. 154 del 2025, punto 2 del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti).

13.1.4.– In quarto luogo, l’inammissibilità deriverebbe dalla genericità e perplessità nella formulazione delle questioni, sia in ordine alla sussistenza delle lamentate violazioni, sia in ordine ai parametri costituzionali, evocati senza «una compiuta esposizione delle ragioni che depongono per l’invocato contrasto», non essendo – peraltro – chiara l’esatta natura dell’intervento richiesto a questa Corte.

Neppure tale eccezione può essere accolta. Come si evince anche dalla sintesi qui fornita ai punti 1.3., 1.4. e 1.5., le questioni sono motivate in modo puntuale e articolato. Quanto poi alla pretesa ambiguità del petitum, alla luce della ormai costante giurisprudenza di questa Corte – «escluso che il petitum del rimettente vincoli la Corte stessa (tra le molte, sentenze n. 46 e n. 12 del 2024, n. 221 del 2023) –, può parlarsi di contraddittorietà del petitum, che determina l’inammissibilità della questione, solo quando le modalità argomentative dell’ordinanza di rimessione non consentano di individuare con chiarezza il contenuto e il “verso” delle censure, ipotizzando interventi di segno diverso e contrapposto» (per tutte, sentenza n. 138 del 2024, punto 4.2. del Considerato in diritto, e ivi ulteriori riferimenti). Il “verso” delle censure è qui del tutto chiaro, dal momento che esse mirano nella sostanza a ripristinare il rilievo, ai fini della integrazione del reato, degli effetti dell’assunzione della sostanza stupefacente o psicotropa al momento della guida.

13.1.5.– Infine, le questioni sarebbero inammissibili perché volte a sollecitare un intervento additivo di questa Corte in materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Anche questa eccezione è infondata: se la scelta legislativa rientri tra le opzioni discrezionali del legislatore, o se abbia travalicato uno o più dei limiti costituzionali evocati dal rimettente, è valutazione che attiene al merito delle questioni, e non alla loro ammissibilità.

13.2.– Rispetto alle questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Siena, l’Avvocatura generale dello Stato solleva due eccezioni di inammissibilità.

13.2.1.– In primo luogo, la ricostruzione del fatto sarebbe difettosa e carente, avendo il giudice omesso di dare conto se il grado di positività rivelato dagli esami tossicologici «abbia comportato per il guidatore quell’alterazione psico-fisica che, in tesi, costituirebbe requisito imprescindibile ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice»: con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.

L’eccezione non è fondata, perché il rimettente – dopo aver riferito che l’imputato era risultato positivo alla cocaina all’esame del sangue e delle urine – ha chiarito che, sulla base della disposizione oggi vigente, il richiesto decreto penale di condanna dovrebbe senz’altro essere emesso, mentre in caso di accoglimento delle questioni prospettate sarebbe necessario restituire gli atti al pubblico ministero per ulteriori accertamenti, in particolare relativi all’effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida. Una tale motivazione supera il vaglio di non implausibilità richiesto dalla costante e già rammentata (supra, 13.1.3.) giurisprudenza di questa Corte.

13.2.2.– In secondo luogo, il rimettente avrebbe omesso di compiere un tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata.

L’eccezione è, in questo caso, ictu oculi infondata, dal momento che un intero paragrafo dell’ordinanza di rimessione è stato dedicato a dimostrare l’impraticabilità di una interpretazione in grado di riconciliare la disposizione con la Costituzione. Se tale impraticabilità sia effettiva, è ancora una volta profilo che attiene al merito, non all’ammissibilità delle questioni.

13.3.– Infine, una sola eccezione di inammissibilità è sollevata a proposito dell’ordinanza del GIP del Tribunale di Pordenone, che avrebbe motivato in modo insufficiente sulla rilevanza delle questioni, in difetto di un accertamento in fatto della condotta oggetto di imputazione. Il giudice a quo avrebbe, in particolare, apoditticamente affermato che la discrasia delle risultanze degli esami tossicologici «non sarebbe sintomatica di una contraddittorietà della prova», senza «precisare il tempo nel quale sarebbero state effettuate le analisi in contraddizione» e, conseguentemente, «verificare se le evidenze in atti erano tali da poter condurre all’affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio».

Anche questa eccezione è infondata, non risultando implausibile la motivazione del rimettente secondo cui, sulla base del testo oggi vigente della disposizione, il riscontro della presenza di oppiacei in uno dei liquidi corporei analizzati (le urine) e non nell’altro (il sangue) sarebbe comunque sufficiente a dimostrare la responsabilità penale dell’imputata, stante la prova di un’assunzione della sostanza in epoca antecedente alla guida, mentre l’accoglimento delle questioni imporrebbe ulteriori accertamenti sull’effettiva alterazione psico-fisica provocata da quella sostanza al momento della guida.

14.– Può, pertanto, passarsi all’esame del merito delle questioni sollevate.

Secondo i rimettenti, l’attuale disciplina dei commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada – imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza e guida del veicolo – violerebbe svariati principi costituzionali, declinati diversamente dalle singole ordinanze, ma compendiabili nei termini seguenti.

Sarebbero, in particolare, vulnerati:

– il principio di ragionevolezza e proporzionalità discendente dall’art. 3 Cost., per il carattere irragionevole della presunzione di pericolosità di una condotta di guida cronologicamente successiva all’assunzione di stupefacenti stabilita dalle disposizioni censurate, senza ulteriori specificazioni concernenti l’ampiezza del lasso temporale tra i due momenti, né la tipologia o quantità di sostanza assunta, né – ancora – l’effettiva idoneità della sostanza a determinare un’alterazione dello stato psico-fisico del conducente e delle sue capacità di guida (così tutte e tre le ordinanze di rimessione);

– il principio di necessaria offensività del reato, desumibile in particolare dall’art. 25, secondo comma, Cost. (ma anche, secondo il GIP del Tribunale di Siena, dagli artt. 13 e 27 Cost.), in ragione della capacità della condotta censurata di intercettare condotte non realmente offensive dei beni giuridici tutelati (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025), o comunque per la manifesta irragionevolezza della presunzione di pericolosità stabilita dalla disciplina in parola (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 99 reg. ord. del 2025);

– il principio di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., in ragione della genericità della disciplina, che non fornirebbe alcuna indicazione al giudice circa il lasso di tempo che può intercorrere tra assunzione e guida, nonché più in generale sulla demarcazione tra condotte punibili e condotte penalmente irrilevanti (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 125 reg. ord. del 2025);

– la finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., che sarebbe compromessa dalla punizione per un fatto che potrebbe essere in ipotesi radicalmente inoffensivo, pur se abbracciato dalla fattispecie astratta disciplinata dalla disciplina censurata (ordinanze iscritte al n. 99 e al n. 125 reg. ord. del 2025);

– infine, il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., sotto due distinti macro-profili:

a) l’asserita irragionevole disparità di trattamento: i) tra la disciplina censurata e quella in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che subordinano la pena a condizioni ulteriori rispetto al mero accertamento dell’assunzione di alcool precedente alla condotta di guida (ordinanze iscritte al n. 93 e al n. 125 reg. ord. del 2025); ii) tra la disciplina censurata e quella prevista dalle fattispecie aggravate di omicidio o lesioni stradali o nautiche gravi o gravissime di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025); iii) tra chi guidi senza patente e chi, munito di patente, si ponga alla guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti senza che queste provochino alcuna alterazione della sua capacità di guida (ordinanza iscritta al n. 93 reg. ord. del 2025); e iv) tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo (ordinanza iscritta al n. 125 reg. ord. del 2025);

b) l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione (ordinanze iscritte ai numeri 99 e 125 reg. ord. del 2025).

15.– Ritiene questa Corte che nessuna di tali questioni sia fondata, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme a Costituzione e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. Ciò per le ragioni di seguito anticipate, e più distesamente argomentate nei paragrafi successivi.

Qualsiasi scelta di incriminazione da parte del legislatore deve potersi giustificare al metro del principio di proporzionalità, nonché del principio di necessaria offensività (infra, 15.1.).

Le molteplici censure sollevate dai rimettenti muovono da una interpretazione delle disposizioni censurate, secondo la quale esse attribuirebbero rilievo a qualsiasi condotta di guida di un veicolo successiva all’assunzione, non importa in quale momento, di una sostanza stupefacente o psicotropa. Una simile interpretazione condurrebbe, in effetti, a risultati incompatibili con i principi di proporzionalità e necessaria offensività del reato (infra, 15.2.).

Tuttavia, una interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate, conforme alla loro stessa ratio e ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, nonché compatibile con il testo delle disposizioni stesse, è possibile e doverosa (infra, 15.3.).

Per raggiungere tale risultato, l’area della rilevanza penale ai sensi delle due disposizioni censurate dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida (infra, 15.4.).

Questa interpretazione è compatibile con il principio costituzionale di precisione della norma penale, che non si oppone a una tecnica normativa che affidi al giudice il compito di accertare, in ciascun singolo caso concreto, che la condotta incriminata in astratto dal legislatore abbia creato una situazione di pericolo per il bene giuridico protetto (infra, 15.5.).

Questa interpretazione, infine, pone al riparo le disposizioni censurate da tutti gli ulteriori vizi di costituzionalità denunciati dai rimettenti (infra, 15.6.).

15.1.– Le censure dei rimettenti investono due disposizioni penali, prendendo a bersaglio non – come più frequentemente avviene – il trattamento sanzionatorio previsto in caso di violazione, ma le stesse scelte di incriminazione da esse configurate. La formulazione del precetto ad opera del legislatore sarebbe, più in particolare, contraria a una pluralità di principi costituzionali, tra cui quelli – che conviene esaminare per primi – di ragionevolezza e proporzionalità, da un lato (infra, 15.1.1.), e di necessaria offensività, dall’altro (infra, 15.1.2.).

15.1.1.– Sotto il primo profilo, la sentenza n. 46 del 2024 ha recentemente sottolineato che qualsiasi legge dalla quale derivino compressioni dei diritti costituzionali della persona richiede un puntuale controllo, da parte di questa Corte, non solo della sua generale ragionevolezza, ma anche – più specificamente – della sua proporzionalità rispetto alle finalità perseguite; e ha osservato che questo controllo deve essere particolarmente attento in materia penale, dal momento che ogni legge penale è suscettibile di incidere sui diritti costituzionali (punto 3.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso ex aliis le sentenze n. 193 del 2025, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 74 del 2025, punto 6.1. del Considerato in diritto).

Tale incisione avviene, in effetti, a tre distinti livelli.

Anzitutto, già la stessa vigenza di una norma penale, per definizione, limita la libertà di azione dei suoi destinatari, ai quali è precluso compiere la condotta sanzionata dalla legge medesima; e non infrequente è l’ipotesi in cui a essere limitato, direttamente o indirettamente, dal precetto penale sia l’esercizio di un diritto o di una libertà tutelati dalla stessa Costituzione.

In secondo luogo, il meccanismo di enforcement della legge penale ad opera delle forze di polizia, del pubblico ministero e della giurisdizione penale comporta significative compressioni dei diritti costituzionali della persona attinta dalle indagini e poi dell’imputato.

In terzo luogo, la pronuncia di una sentenza di condanna convoglia uno stigma sociale a carico del condannato, che ne pregiudica l’onore e la reputazione agli occhi della collettività; e l’esecuzione della pena, che di ordinario ne consegue, comporta necessariamente la compressione di diritti costituzionali, a cominciare dalla libertà personale: che è posta in causa non solo dalle pene detentive, ma anche da quelle pecuniarie, le quali possono essere convertite, in caso di mancato pagamento, in sanzioni che comprimono la libertà personale.

Tutte queste gravose conseguenze sui diritti costituzionali del destinatario della legge penale esigono un controllo attento da parte di questa Corte sulla proporzionalità della legge medesima rispetto alle sue finalità.

In particolare, un simile controllo deve avere a oggetto: a) la compatibilità con la Costituzione della finalità perseguita dal legislatore (il bene giuridico, nel linguaggio consolidato della scienza penalistica); b) l’idoneità dell’incriminazione a conseguire tale fine; c) la sua effettiva necessità (ovvero, la sua non sostituibilità con strumenti alternativi meno limitativi dei diritti costituzionali dei suoi destinatari); d) la sua proporzionalità in senso stretto: requisito che rimanda alla sostenibilità costituzionale del bilanciamento operato dal legislatore tra i diritti incisi dal precetto penale e i controinteressi, individuali e collettivi, da esso tutelati (su queste scansioni “classiche”, sentenza n. 1 del 2014, punto 3.1. del Considerato in diritto, e poi, soprattutto, sentenze n. 184 del 2023, punti n. 6.4. e 6.5. del Considerato in diritto, n. 5 del 2023, punto 6.2.3. del Considerato in diritto, n. 97 del 2020, punto 7 del Considerato in diritto, e n. 20 del 2019, punto 3 del Considerato in diritto; più in generale, sul controllo di proporzionalità della legge, ex multis, sentenze n. 143 del 2025, punto 11 del Considerato in diritto, n. 104 del 2025, punto 6.4. del Considerato in diritto, e n. 14 del 2023, punti 13 e 13.1.).

15.1.2.– Quanto poi al principio di necessaria offensività del reato – di origine dottrinale, ma da tempo recepito da questa Corte sul fondamento, in particolare, dell’art. 25, secondo comma, Cost. –, esso esige che il «fatto» descritto dalla legge penale sia una condotta umana che abbia leso o almeno posto in pericolo un bene giuridico meritevole di tutela secondo l’assetto costituzionale vigente. Conseguentemente, la norma incriminatrice stessa deve essere strutturata in modo da colpire, di regola, soltanto condotte che siano direttamente lesive del bene giuridico o che, quanto meno, siano suscettibili di esporlo a pericolo (ex aliis, sentenze n. 116 del 2024, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 225 del 2008, punto 3 del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto).

Come osserva giustamente l’Avvocatura generale dello Stato, peraltro, la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene compatibili con il principio di necessaria offensività tanto i reati di pericolo concreto – nei quali si richiede al giudice di accertare, caso per caso, che la condotta compiuta dall’agente abbia esposto a pericolo il bene giuridico protetto –, quanto i reati variamente definiti di pericolo “astratto” o “presunto”, in cui, all’opposto, il legislatore si limita a vietare una condotta, ritenendola in via generale pericolosa per il bene giuridico, senza richiedere al giudice di accertare che nel caso concreto essa abbia effettivamente creato un pericolo per il bene. Anche questa seconda tecnica normativa non è di per sé lesiva del principio, a condizione – però – che la presunzione legislativa di pericolosità appaia essa stessa ragionevole e fondata su affidabili generalizzazioni derivanti dall’esperienza, rimanendo peraltro doveroso per il giudice assolvere l’imputato allorché dall’esame delle circostanze del caso concreto risulti evidente l’assenza di qualsiasi pericolo per il bene giuridico derivante dalla condotta (sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto n. 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 del 2019, punto 3.1. del Considerato in diritto, n. 141 del 2019, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto n. 8.1. del Considerato in diritto, e ulteriori precedenti ivi citati).

In radicale contrasto con il principio di necessaria offensività del reato sono invece – come ricorda in particolare il GIP del Tribunale di Siena – quelle incriminazioni con le quali si colpisca non già un “fatto” offensivo di beni giuridici, bensì un “modo di essere” dell’autore del reato, una sua mera «qualità personale» (sentenze n. 249 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto, e n. 354 del 2002, punto 3 del Considerato in diritto) o un suo mero «status» (sentenze n. 116 del 2024, punti 7 e 8 del Considerato in diritto, e n. 211 del 2022, punto 7.2. del Considerato in diritto), ovvero ancora una sua generica “pericolosità”, che l’ordinamento può ordinariamente contrastare attraverso l’applicazione di misure preventive non penali, ovvero – ma soltanto nei casi in cui sia stata dimostrata la commissione di uno specifico reato, offensivo di beni giuridici, o negli altri casi tassativamente previsti dalla legge (art. 202 cod. pen.) – attraverso l’applicazione di una misura di sicurezza: non già attraverso la pena, che il nostro ordinamento concepisce soltanto come risposta a un “fatto” materiale e offensivo di un bene giuridico.

15.2.– Ad avviso dei rimettenti, le incriminazioni censurate, amputate del previgente requisito dello stato di alterazione psico-fisica del conducente del veicolo, non risulterebbero conformi a tali principi.

L’ipotesi ermeneutica dalla quale le censure muovono è che le disposizioni oggi vigenti previste dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada, nel loro dato letterale, incriminino, rispettivamente, la condotta di chi si ponga alla guida di un veicolo, ovvero di chi cagioni un incidente alla guida di un veicolo, allorché tali condotte siano realizzate in qualsiasi momento successivo all’assunzione di una sostanza stupefacente.

Una simile interpretazione non è, invero, smentita dai lavori preparatori. L’eliminazione dell’inciso «in stato di alterazione psico-fisica» dai commi 1 e 1-bis dell’art. 187 cod. strada è stata giustificata nella relazione illustrativa del disegno di legge A.C. n. 1435 (poi sfociato nella legge n. 177 del 2024) presentato il 28 settembre 2023 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, XIX Legislatura, nei termini seguenti: «al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell’illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia […] si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l’incolumità pubblica».

Ancora più chiaro il dossier 29 aprile 2024 del Senato della Repubblica sul corrispondente A.S. n. 1086, in cui si osserva che la modifica in esame comporta «la riformulazione del fatto-reato, mediante la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti. In pratica, al nesso causale è sostituito un nesso meramente cronologico […]. Il dichiarato intento della modifica – pertanto – è di superare le difficoltà applicative dovute alla dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione» (corsivi aggiunti).

Dunque, il mero nesso cronologico tra assunzione e guida sarebbe oggi sufficiente a far scattare la punibilità, rimanendo apparentemente irrilevante la concreta estensione di tale nesso (sulla cui durata massima, comunque, le disposizioni censurate non forniscono la benché minima indicazione: in termini di ore, o in ipotesi di giorni, settimane, mesi o addirittura anni).

Ove tale interpretazione fosse l’unica praticabile, essa risulterebbe effettivamente incompatibile tanto con il principio di proporzionalità (infra, 15.2.1.), quanto con quello di necessaria offensività del reato (infra, 15.2.2.).

15.2.1.– Quanto al principio di proporzionalità, occorre anzitutto osservare che le due disposizioni censurate mirano a tutelare il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale: bene che è sua volta espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Tutti questi beni, di spiccato rilievo costituzionale, sono suscettibili di essere posti in grave pericolo da chi si ponga alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche alterate dall’uso di sostanze stupefacenti, e non sia pertanto in condizioni di controllare adeguatamente il veicolo stesso (ovvero sia propenso ad assumere rischi irragionevoli in conseguenza dell’affievolirsi dei propri freni inibitori, per effetto dell’assunzione di droghe); sicché nessun dubbio può sussistere sulla legittimità della finalità, perseguita dal legislatore, di contrastare efficacemente simili condotte, anche attraverso il superamento delle difficoltà probatorie sin qui evidenziatesi nella prassi.

D’altra parte, la scelta di vietare a chiunque assuma sostanze stupefacenti di porsi alla guida di un autoveicolo in qualsiasi momento successivo all’assunzione potrebbe, di per sé, essere considerata idonea a tutelare quei beni, giacché vietare di guidare a chiunque abbia fatto uso di sostanze stupefacenti consente di intercettare anche le condotte di chi si ponga alla guida essendo ancora sotto il loro effetto.

Tuttavia, se davvero un simile generale divieto fosse univocamente evincibile dalle disposizioni censurate, esso risulterebbe, all’evidenza, sovrainclusivo (per un caso analogo, riferito però a un illecito amministrativo, sentenza n. 104 del 2025, punto 6.5. del Considerato in diritto). Esso comprenderebbe, infatti, anche condotte non suscettibili di creare alcun pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, in quanto poste in essere in un momento in cui la sostanza stupefacente ha ormai esaurito i propri effetti sul sistema neurologico dell’assuntore.

Da tale interpretazione discenderebbe, dunque, un macroscopico difetto di necessità della limitazione, in particolare, di quelle sfere di libertà costituzionalmente tutelate che sono necessariamente incise dal divieto, come la stessa libertà di circolazione e il diritto al lavoro, il cui concreto esercizio in molte circostanze e in molti luoghi del nostro Paese presuppone la possibilità di guidare un veicolo (per una simile osservazione, sentenze n. 246 del 2022, punto 11 del Considerato in diritto, e n. 68 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto, e ivi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che parimenti sottolineano l’importanza della possibilità di guidare un veicolo a motore per esercitare attività professionali). Sono, infatti, agevolmente prospettabili soluzioni alternative che consentano di circoscrivere più ragionevolmente l’area della rilevanza penale, come meglio si dirà più innanzi: con assai minore impatto sulla libertà e gli stessi diritti costituzionali dei destinatari della norma, ed eguale efficacia in termini di tutela dei beni giuridici in gioco.

Né, a sostegno dell’interpretazione letterale da cui muovono i rimettenti, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, sicché dovrebbe ritenersi ragionevole impedire a chiunque abbia assunto tali sostanze di porsi alla guida di un veicolo, a prescindere dall’ampiezza del lasso di tempo intercorso. Un simile argomento trasformerebbe le incriminazioni censurate in strumento di contrasto non già alle condotte pericolose per la sicurezza della circolazione stradale, ma all’assunzione di stupefacenti tout court: condotte, queste ultime, che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però, all’art. 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), unicamente sanzioni amministrative (tra cui la sospensione della patente di guida), finalizzate primariamente a stimolare l’interessato a intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo. La concreta adozione di tali sanzioni, inoltre, deve sempre intendersi come subordinata a un giudizio di «idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione, alla luce delle caratteristiche del caso concreto, e segnatamente della peculiare situazione del destinatario delle misure» (sentenza n. 148 del 2022, punto 4.2.5. del Considerato in diritto), dovendo essere le stesse obbligatoriamente revocate nel caso di esito positivo del percorso terapeutico-riabilitativo (art. 75, comma 11, t.u. stupefacenti).

A fronte di queste scelte di fondo del legislatore, una interpretazione dell’art. 187 cod. strada che, al mero scopo di contrastare il consumo di droghe, finisse per sanzionare penalmente chiunque si ponga alla guida di un veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti in qualsiasi momento anteriore, risulterebbe viziata da un eclatante difetto di proporzionalità in senso stretto, comprimendo senza limiti temporali la libertà di guidare veicoli anche di persone che non facciano da tempo uso di droghe, senza che una tale conseguenza possa ritenersi giustificata dalla tutela di prevalenti controinteressi individuali o collettivi.

15.2.2.– Quanto poi al principio di necessaria offensività, va anzitutto considerato che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis – presupponendo che l’agente provochi un incidente – costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, ferma restando la persistente dimensione pericolosa della condotta per la vita e l’integrità fisica della generalità di tutti gli ulteriori utenti del traffico.

La previgente formulazione dei commi 1 e 1-bis, la quale richiedeva non solo la prova che l’agente si fosse posto alla guida del veicolo dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma anche che lo avesse fatto «in stato di alterazione psico-fisica», era costruita attorno a un modello in certo senso intermedio tra il pericolo concreto e il pericolo presunto. Nemmeno quella formulazione, infatti, esigeva stricto sensu la dimostrazione della creazione, da parte dell’agente, di un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Tuttavia, il requisito dell’alterazione psico-fisica imponeva comunque la dimostrazione, nel singolo caso, di un effetto della sostanza sull’equilibrio psico-fisico della persona, a sua volta considerato dal legislatore come evento intermedio in grado di porre in immediato pericolo i beni giuridici tutelati dalla norma.

L’attuale formulazione delle disposizioni censurate è, invece, in apparenza strutturata secondo un puro modello di reato di pericolo presunto. Tali disposizioni richiedono, testualmente, soltanto che l’agente si sia posto alla guida «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope»: circostanza sulla base della quale il legislatore presume la sussistenza di quel pericolo per la circolazione stradale che l’incriminazione mira a prevenire.

Laddove però le disposizioni dovessero essere intese, secondo la lettura da cui muovono i rimettenti, come riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole, dal momento che le incriminazioni finirebbero per abbracciare anche condotte certamente inidonee a porre in pericolo i beni giuridici protetti, colpendo così – come sottolinea in particolare il GIP del Tribunale di Siena – la mera attitudine antisociale dell’autore, che sarebbe dimostrata dalla previa assunzione di sostanze stupefacenti. Ciò che comporterebbe la violazione del principio di necessaria offensività del reato e, dunque, dell’art. 25, secondo comma, Cost.

15.3.– Contrariamente all’avviso dei rimettenti, un’interpretazione restrittiva delle disposizioni censurate – del resto in vario modo suggerita tanto dall’Avvocatura generale, quanto dall’Unione camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, intervenute come amici curiae – è però possibile e doverosa. Tale interpretazione appare – anzi – più conforme alla loro stessa ratio (infra, 15.3.1.), prima ancora che imposta da esigenze di interpretazione orientata ai principi di proporzionalità e necessaria offensività (infra, 15.3.2.), non trovando peraltro ostacolo nel testo delle disposizioni medesime (infra, 15.3.3.).

Al riguardo, conviene in limine ribadire che, in via generale, una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale. Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espressioni da essa utilizzate (sentenze n. 113 del 2025, punto 4.4. del Considerato in diritto, n. 107 del 2025, punto 7 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto), ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati.

15.3.1.– Ora, prendendo le mosse dalla ratio delle disposizioni, conviene subito osservare che, come si è poc’anzi rammentato, le intenzioni del legislatore storico sottese alla novella del 2024 erano del tutto trasparenti: eliminare le difficoltà probatorie relative alla prova del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, e prima ancora quelle connesse alla dimostrazione dello stesso stato di alterazione psico-fisica, affidato nella prassi a riscontri per lo più di dubbia attendibilità.

Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica – e più precisamente della vita, dell’integrità fisica e del patrimonio di tutti gli utenti della strada – tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame.

Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare – nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute «dopo» avere assunto sostanze stupefacenti – quelle sole condotte di guida che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, che comporta sempre un (contenuto) rischio di incidenti a danno di terzi.

Un simile sforzo ermeneutico, non a caso, è stato compiuto dalla circolare congiunta tra il Ministero dell’interno e il Ministero della salute dell’11 aprile 2025, sulla quale richiama l’attenzione la stessa Avvocatura generale dello Stato. Tale circolare interpreta restrittivamente la locuzione «dopo aver assunto», ritenendo che essa debba leggersi come indicativa di uno «stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo»; e precisa, altresì, che tale correlazione temporale si deve concretizzare in una «perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida» (corsivi aggiunti). La circolare prosegue osservando che «[l]’accertamento del reato presuppone, quindi, l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. In altri termini, occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida» (corsivi aggiunti).

In tal modo, la circolare stessa inferisce dal raccordo tra il dato testuale e la ratio della disciplina una delimitazione del raggio applicativo della fattispecie.

15.3.2.– Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare – tra le soluzioni compatibili con i significati letterali delle espressioni utilizzate dal legislatore – la soluzione ermeneutica che armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, tanto il principio di proporzionalità, quanto il principio di necessaria offensività del reato, non operano soltanto quali criteri di valutazione della legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche quali criteri a disposizione del giudice comune ai fini di una loro interpretazione restrittiva, costituzionalmente orientata (in relazione al principio di proporzionalità, sentenza n. 113 del 2025, punto 4.1. del Considerato in diritto, nonché, con riferimento alle misure di prevenzione, sentenza n. 203 del 2024, punto 4.7.4. del Considerato in diritto; in relazione al principio di necessaria offensività, sentenze n. 139 del 2023, punto 4.2. del Considerato in diritto, n. 211 del 2022, punto 7.1. del Considerato in diritto, n. 278 e n. 141 del 2019, rispettivamente punti 3.1. e 7.3. del Considerato in diritto, n. 109 del 2016, punto 8.1. del Considerato in diritto, n. 265 del 2005, punto 4 del Considerato in diritto, n. 263 del 2000, punto 3 del Considerato in diritto, e n. 360 del 1995, punto 8 del Considerato in diritto).

Rispetto alle disposizioni ora all’esame, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite: sì da restringere l’area della rilevanza penale ai soli casi in cui la limitazione della libertà di guidare un veicolo – e degli stessi diritti costituzionali il cui esercizio possa essere in concreto condizionato dall’esercizio di tale libertà – risulti effettivamente necessaria per tutelare i beni della vita, dell’integrità fisica e dello stesso patrimonio di tutti gli altri utenti della strada.

Nella stessa direzione spinge il principio di necessaria offensività del reato, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte poc’anzi citata impone al giudice di assicurare che non siano assoggettate a sanzione penale condotte in concreto del tutto inidonee a cagionare un pericolo ai beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

15.3.3.– Nessun ostacolo a una tale interpretazione restrittiva, d’altra parte, è opposto dal dato testuale delle disposizioni censurate. Infatti, la preposizione “dopo”, anche nel linguaggio comune, assume significato in relazione al contesto dell’enunciato. Così, per esempio, la frase “vengo a prenderti dopo cena” non può certo essere interpretata come impegno a presentarsi in qualsivoglia momento successivo alla cena, ma implica ragionevolmente un qualche rapporto di (almeno relativa) contiguità temporale.

15.4.– I canoni ermeneutici ora rammentati – interpretazione restrittiva secondo la ratio e interpretazione costituzionalmente orientata ai principi di proporzionalità e di necessaria offensività – imporranno allora che il giudice e, prima ancora, gli organi deputati all’accertamento dei reati in esame circoscrivano l’area delle incriminazioni all’esame alle condotte di guida non solo successive all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che siano altresì poste in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida.

In pratica, la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

Si noti: al fine di assicurare la conformità a Costituzione delle disposizioni censurate non è affatto necessario ripristinare – anche solo in via ermeneutica – la situazione normativa precedente la riforma del 2024. Sulla base della precedente formulazione dei commi 1 e 1-bis, infatti, agli organi accertatori e poi alla pubblica accusa era richiesta la dimostrazione della sussistenza di un effettivo stato di alterazione psico-fisica, conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti. L’eliminazione del requisito da parte del legislatore, che ha ritenuto di dover superare le difficoltà probatorie connesse all’accertamento di tale stato, non può essere ritenuta di per sé contrastante con i principi costituzionali, sempre che l’ambito applicativo dell’incriminazione sia circoscritto in via ermeneutica in modo da evitare che il riscontro della mera successione cronologica tra assunzione e guida sia ritenuta sufficiente a configurare la responsabilità penale del conducente.

In conformità dunque all’intenzione dichiarata del legislatore, tale dimostrazione non è più necessaria. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza – in base alla qualità e quantità riscontrata – a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica.

Conviene sottolineare, per incidens, che questa soluzione ermeneutica nella sostanza corrisponde a quella individuata già nel 2004 dal Tribunale costituzionale federale tedesco, in applicazione del principio di proporzionalità, in una sentenza in cui aveva giudicato lesiva dei diritti costituzionali del ricorrente la sua condanna per il reato di guida in stato di intossicazione da sostanze stupefacenti. Nel caso allora all’esame della Corte tedesca, nel sangue dell’imputato era stata rilevata una quantità di THC inferiore a 0,5 ng/ml, a sedici ore dal momento in cui egli stesso aveva ammesso di avere fatto uso di cannabis. Il Tribunale aveva escluso che, secondo le conoscenze scientifiche all’epoca correnti, dalla presenza di tracce di sostanze stupefacenti nel sangue si potesse necessariamente inferire un persistente effetto delle sostanze medesime sulla capacità di guida dell’agente. Pertanto, lo stesso Tribunale aveva sottolineato la necessità, al fine di ricondurre la disposizione incriminatrice all’epoca vigente a limiti compatibili con il principio di proporzionalità, che fosse accertata nel caso concreto una concentrazione di sostanza tale da far apparire possibile che l’interessato avesse effettivamente posto in essere la condotta in una situazione di ridotta capacità di guida (seconda camera del primo senato, sentenza 21 dicembre 2004, 1 BvR 2652/03, in particolare paragrafi 25 e 26).

15.5.– Così interpretate, le due disposizioni in questa sede censurate si sottraggono al dubbio di compatibilità con il principio di precisione (o “tassatività”) della legge penale, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene, a partire dalla sentenza n. 96 del 1981 (punto 2 del Considerato in diritto), implicito nel principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.

Tale principio mira ad assicurare, in primo luogo, che al consociato venga fornito un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della sua condotta, in chiave di tutela della sua libertà di azione; e, in secondo luogo, che le scelte fondamentali sul confine tra condotte lecite e penalmente rilevanti siano compiute dal legislatore e non siano affidate in sostanza al giudice, a tutela del principio ordinamentale della separazione dei poteri (sentenze n. 185 del 2025, punto 5.3. del Considerato in diritto, n. 54 del 2024, punto 4 del Considerato in diritto, n. 98 del 2021, punto 2.4. del Considerato in diritto, n. 134 del 2019, punto 3.2. del Considerato in diritto, n. 121 del 2018, punto 15.3. del Considerato in diritto ordinanza n. 24 del 2017, punto 5, e ivi ulteriori riferimenti).

Tuttavia, il principio di precisione non osta a che il legislatore possa demandare al giudice il compito di circoscrivere l’area della punibilità descritta in astratto dalla fattispecie normativa, richiedendogli di accertare nel caso concreto un «pericolo» per il bene giuridico tutelato dalla norma: tecnica utilizzata espressamente dal legislatore in una quantità di norme incriminatrici, ma alla quale talvolta anche questa Corte ha fatto ricorso, allorché ha indicato la via di interpretazioni restrittive costituzionalmente orientate di leggi penali sottoposte al suo esame (sentenze n. 519 del 2000, punto 4 del Considerato in diritto, e n. 65 del 1970), ovvero ha integrato la norma incriminatrice richiedendo l’accertamento di un pericolo per il bene giuridico protetto (sentenza n. 108 del 1974).

Sulla base di queste considerazioni deve, dunque, escludersi che le disposizioni censurate, interpretate nel senso poc’anzi indicato, ledano il diritto dei loro destinatari alla prevedibilità della sanzione penale e, così, alla «certezza di [loro] libere scelte d’azione» (sentenza n. 364 del 1988, punto 8 del Considerato in diritto), ovvero vulnerino il principio della separazione tra potere legislativo e giudiziario.

Sotto il primo profilo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi.

Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare.

15.6.– Così interpretate, infine, le disposizioni in esame restano indenni anche dagli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti.

Esse non contrastano, anzitutto, con il principio della finalità rieducativa delle pene di cui all’art. 27, terzo comma, Cost., evocata qui in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alle censure imperniate sul contrasto con il principio di necessaria offensività del reato. L’esclusione di ogni vulnus a quest’ultimo principio, grazie a un’interpretazione che proprio su di esso si impernia, svuota di ogni sostanza anche gli argomenti evocati a sostegno della violazione della finalità rieducativa della pena.

Né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza.

Nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste tra le disposizioni censurate e quelle in materia di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui agli artt. 186 e 186-bis cod. strada, che utilizzano tecniche normative differenti per tutelare i medesimi beni giuridici. La prima disposizione assunta a tertium comparationis, l’art. 186, è strutturata come reato di pericolo presunto, affidando la selezione delle condotte penalmente rilevanti al superamento di soglie di concentrazione di alcool nel sangue. La seconda, l’art. 186-bis, richiede al giudice un accertamento, in ciascun caso concreto, di un effettivo stato di alterazione derivante dalla previa assunzione di alcool, cui può aggiungersi (ai fini di cui al comma 2 e seguenti) l’ulteriore accertamento del superamento delle soglie di cui all’art. 186. Nessuna necessità di ordine costituzionale impone, tuttavia, al legislatore di utilizzare le medesime tecniche normative nella repressione di condotte pericolose per i medesimi beni giuridici, ma strutturalmente differenti, in ragione delle diverse caratteristiche delle sostanze in questione; sempre che, naturalmente, siano rispettati i requisiti minimi di proporzionalità e di offensività, nel senso più sopra precisato.

Nemmeno sussiste una irragionevole disparità di trattamento tra le disposizioni censurate e quelle in materia di omicidio o lesioni stradali o nautiche di cui agli artt. 589-bis, secondo comma, e 590-bis, terzo comma, cod. pen. che tutt’oggi richiedono l’accertamento di un evento di «alterazione psicofisica» in capo al conducente del veicolo. Il legislatore ha, infatti, non irragionevolmente ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità in materia politico-criminale, di richiedere un positivo accertamento di tale alterazione, al fine di giustificare la pena particolarmente severa prevista da tali disposizioni a carico di chi abbia cagionato ad altri, per effetto di una condotta di guida compiuta in tale stato, la morte ovvero lesioni gravi o gravissime. Nessuna ragione di ordine costituzionale impone, però, che tale più complessa verifica debba essere compiuta anche ai fini dell’accertamento dei reati contravvenzionali di pericolo, assai più blandamente sanzionati, previsti dalle disposizioni ora all’esame.

Ancora, nessuna irragionevole disparità di trattamento sussiste rispetto alla condotta di chi si ponga alla guida senza patente: condotta, quest’ultima, integrante un mero illecito amministrativo, che colpisce condotte non necessariamente cagionanti un effettivo pericolo per la circolazione stradale, e che risponde a una logica del tutto differente, sì da determinare l’inidoneità di un tale illecito amministrativo ad assurgere a tertium comparationis.

Infine, l’allegata disparità di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che non gli abbiano provocato alcuno stato di alterazione psico-fisica e ogni altro soggetto che si ponga alla guida di un veicolo, così come l’asserita irragionevole equiparazione di trattamento tra chi conduca il veicolo avendo assunto sostanze stupefacenti che producano uno stato di alterazione psico-fisica e chi compia la medesima condotta avendo assunto sostanze stupefacenti, ma in assenza di tale alterazione, vengono entrambe meno nel momento stesso in cui doverosamente si proceda a una interpretazione restrittiva delle ipotesi di reato all’esame, che ne circoscriva l’ambito applicativo a quei soli casi in cui il soggetto si ponga alla guida avendo ancora nel proprio corpo quantitativi di sostanze stupefacenti in grado di produrre un effetto di alterazione psico-fisica potenzialmente incidente sulla sua capacità di guida.

16.– In conclusione, le questioni prospettate non sono fondate, a condizione che le disposizioni censurate si interpretino nel senso che, ai fini della responsabilità penale dell’agente, è necessario dimostrare che la condotta ascrittagli ha creato un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Ciò comporta che, come poc’anzi chiarito (supra, 15.4.), la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Siena, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Pordenone con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2026

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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