Sentenza  215/2025 (ECLI:IT:COST:2025:215) Comunicato
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SAN GIORGIO
Camera di Consiglio del 20/10/2025;    Decisione  del 20/10/2025
Deposito del 30/12/2025;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Art. 291, c. 1°, del codice civile.
Massime: 
Atti decisi: ord. 35/2025

Pronuncia

SENTENZA N. 215

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile, promosso dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, nel procedimento vertente tra M.L. d.S. e C. P. e J. N.M. e C. R. nella qualità di curatore speciale dei minori S. P. e C. P., con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 2025.

Udita nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 gennaio 2025, iscritta al n. 35 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile, come interpretato «all’esito della sentenza n. 577 [recte: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, «non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall’adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell’automatismo del divieto».

1.1.– In punto di fatto, il rimettente premette di essere investito del ricorso con il quale i coniugi M.L. d.S. e C. P. hanno chiesto procedersi alla dichiarazione di adozione del maggiorenne J. N.M., nato nella Repubblica democratica del Congo il 4 dicembre 2004.

L’adottando, nel costituirsi nel processo principale, ha aderito alla domanda, mentre i suoi genitori, pur ritualmente evocati in giudizio, sono rimasti contumaci.

Inoltre, poiché i ricorrenti sono genitori di due figlie minorenni, S. P., nata nel 2011, e C. P., nata nel 2015, il Collegio, per consentirne «l’adeguata rappresentanza processuale», ha nominato un curatore speciale, il quale si è costituito in giudizio.

Il giudice a quo riferisce che dalle indagini svolte dal servizio sociale del Comune di Civitavecchia è emerso che M.L. d.S. aveva conosciuto l’adottando nell’ambito di un progetto di inclusione lavorativa avviato presso una scuola professionale della Regione Lazio, instaurando con lo stesso un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia reciproca, e che si era determinata, insieme ai suoi familiari, ad ospitarlo, al compimento della maggiore età, presso la sua abitazione per poi maturare, con il proprio coniuge, la decisione di adottarlo.

Il rimettente espone, altresì, che dalla relazione del servizio sociale e dalle dichiarazioni delle figlie minori dei ricorrenti raccolte in udienza è risultato che queste ultime hanno sviluppato un intenso legame con l’adottando, tanto da considerarlo un fratello maggiore.

Precisa che il curatore speciale nominato, sentito in udienza, ha confermato che le minori vivono con serenità e felicità la presenza dell’adottando nella loro abitazione, considerandolo come un fratello, e ha espresso un’unica perplessità sulla «tenuta futura di questa situazione inclusiva» aggiungendo, però, di non ritenere tale considerazione ostativa di per sé alla eventuale adozione.

Rileva, in definitiva, il giudice a quo che dall’istruttoria condotta è emerso che, da un lato, tra gli adottanti e l’adottando si è instaurato un saldo rapporto affettivo e, dall’altro, non sussistono profili di pregiudizio che possano derivare alle minori dal progetto adottivo dei loro genitori.

1.2.– Sull’indicata premessa, il Tribunale rimettente ritiene che il divieto di adozione di maggiorenne da parte di coloro che hanno discendenti sancito dall’art. 291, primo comma, cod. civ. – nel testo risultante dalla sentenza n. 557 del 1988 di questa Corte, che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti» –, per la sua formulazione assoluta, che non ammette, cioè, la verifica caso per caso della sussistenza dell’eventuale pregiudizio per il figlio minore dell’adottante, impedisca, nella specie, di accogliere la domanda dei ricorrenti.

Né tale ostacolo potrebbe essere superato attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in scrutinio, come, peraltro, ritenuto da una parte della giurisprudenza di merito.

Richiamate, quindi, le più significative pronunce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in tema di adozione del maggiorenne, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., evidenziando che la sua «perentorietà» impedisce di «graduare» il divieto dallo stesso sancito in base alla situazione concreta, dalla quale potrebbero risultare rapporti affettivi, non solo tra l’adottante e l’adottando, ma anche tra questi ultimi e i membri della famiglia dell’adottante, ancorché minori, meritevoli di essere tutelati.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., deriverebbe, in particolare, dalla mancata previsione dell’inciso «salvo che emerga nel caso concreto l’assenza di profili di pregiudizio per i minori», il quale consentirebbe al giudice di decidere sull’adozione previa verifica, caso per caso, dell’assenza di un nocumento per i discendenti minorenni.

La censura – precisa il giudice a quo – non concerne il raffronto tra l’adozione del maggiorenne e l’istituto, evidentemente diverso, dell’adozione del minore d’età, ma l’automatismo presente nella norma in scrutinio.

Si osserva che, come confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, la ratio del divieto in esame deve identificarsi nella incapacità dei minori di esprimere un consenso all’adozione «proprio e informato».

Si richiama, in proposito, l’ordinanza n. 170 del 2003, con la quale questa Corte ha rimarcato la necessità che i membri della famiglia dell’adottante, coniuge e figli, siano adeguatamente posti in condizione di valutare le conseguenze che, sia sul piano morale, sia su quello patrimoniale, derivano dall’adozione di un maggiorenne da parte del loro congiunto.

1.3.– Ciò premesso, il giudice a quo ritiene che la previsione censurata, pur essendo volta a proteggere il figlio minore dell’adottante in quanto incapace di esprimere un valido assenso, comporti un sacrificio eccessivo per l’«esigenza di tutelare i rapporti affettivi e di quotidianità che legano adottante e adottando – e anche i rapporti tra i membri della famiglia dell’adottante con l’adottando», in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., giacché il divieto si tradurrebbe in una «sterile attesa» del conseguimento, da parte del minore che pur sia legato all’adottando da un rapporto affettivo, della maggiore età per acconsentire all’adozione.

Eppure, secondo il rimettente, all’esigenza di tutela del figlio minore dell’adottante potrebbe farsi fronte mediante la rappresentanza sostanziale e processuale, come si ricava sia dall’art. 10 CEDU, là dove prescrive un’adeguata rappresentanza dei minori nei procedimenti che li interessano, sia dall’orientamento giurisprudenziale che impone la nomina di un curatore speciale in caso di conflitto di interessi tra minore ed esercenti la responsabilità genitoriale (si cita l’ordinanza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 29 novembre 2023, n. 33185).

In presenza del curatore, il giudice ben potrebbe dichiarare l’adozione del maggiorenne ove accerti che dalla stessa non consegua un «concreto pregiudizio alla cura, alla crescita e all’educazione nonché al patrimonio dei minori».

Né una valutazione siffatta pregiudicherebbe la competenza del tribunale per i minorenni, esulando «da profili concernenti l’emissione di provvedimenti ablativi o limitativi la responsabilità genitoriale o l’adozione di un minorenne».

1.4.– Il rimettente ritiene, altresì, che l’automatica applicazione del divieto censurato, precludendo una valutazione caso per caso, si traduca in una «gravosa ingerenza» dello Stato nei rapporti privati e familiari in contrasto con l’art. 117 [recte: art. 117, primo comma,] Cost., in relazione all’art. 8 CEDU.

1.5.– Ricostruita, quindi, la genesi storica dell’istituto in scrutinio, il giudice a quo richiama la sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 3 aprile 2020, n. 7667, nella parte in cui ha evidenziato che la configurazione sociologica assunta dall’adozione del maggiorenne negli ultimi decenni «ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio», per assumere la funzione di «riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando», consentendo la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili, così assumendo una valenza solidaristica che, pur differenziandosi da quella inerente all’adozione di minori, «non è immeritevole di tutela».

Il rimettente assume che l’interpretazione fornita dai giudici di legittimità – là dove riconosce all’adozione di un maggiorenne la funzione di un istituto volto a tutelare e a completare la vita privata e familiare della persona, valorizzando legami affettivi consolidatisi nel tempo – sia stata recepita dalla sentenza n. 5 del 2024 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., «nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando».

Il giudice a quo richiama, altresì, la sentenza n. 31 del 2012 di questa Corte – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 569 del codice penale, «nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà [oggi, responsabilità] genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto» – al fine di rimarcare che l’automatismo sanzionatorio allora censurato sia stato considerato come una eccessiva ingerenza del potere dello Stato nei rapporti privati e familiari proprio perché impediva al giudice di valutare, in funzione della tutela dell’interesse del minore, la concreta incidenza dell’episodio criminoso sull’inidoneità del responsabile all’esercizio del ruolo genitoriale.

Ritiene, in definitiva, il Collegio rimettente che il divieto di adottare il maggiorenne in presenza di discendenti minori, pur fondato sulla esigenza di tutelare il figlio minorenne da possibili pregiudizi derivanti dall’adozione, sia costituzionalmente illegittimo nella misura in cui opera automaticamente, precludendo, cioè, al giudice una valutazione caso per caso.

2.– Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le parti del procedimento principale.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Civitavecchia, sezione civile, censura, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, l’art. 291, primo comma, cod. civ., come interpretato «all’esito della sentenza n. 577 [recte: n. 557] del 1988 e della sentenza n. 345 del 1992 della Corte costituzionale», nella parte in cui, nel vietare l’adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante, «non consente una deroga al divieto in assenza di pregiudizio ai discendenti minori derivante dall’adozione rimessa alla valutazione del giudice a fronte dell’automatismo del divieto».

Secondo il rimettente, il divieto in questione risulterebbe costituzionalmente compatibile solo attraverso una interpretazione dello stesso (opzione condivisa dal giudice a quo ma ritenuta impraticabile se non a seguito dell’intervento di questa Corte) «quale misura protettiva per il minore, ossia ove l’adozione del maggiorenne possa arrecare pregiudizio alla cura, all’educazione e all’istruzione dei minori a fronte del rilievo costituzionale – ex artt. 2, 3 e 32 Cost. – della funzione educativa dei minori», mentre contrasterebbe con gli evocati parametri costituzionali nella sua portata automatica che preclude ogni valutazione «caso per caso da parte del giudice».

Il denunciato automatismo si tradurrebbe, altresì, in una «gravosa ingerenza dello Stato nei rapporti privati e familiari», ai sensi dell’art. 8 CEDU, in quanto la protezione dell’«aggregazione affettiva» tra l’adottante e l’adottando maggiorenne rientra nella tutela della vita privata e familiare rilevante ai sensi della predetta previsione convenzionale.

2.– All’esame delle questioni di legittimità costituzionale è utile premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la disposizione oggetto di censura.

2.1.– Secondo la disciplina originariamente dettata dall’art. 291 cod. civ., per poter procedere all’adozione di maggiorenne era necessario che l’adottante non avesse discendenti, in ossequio alla tradizione che annetteva all’istituto una funzione sostitutiva della paternità o maternità biologica, che si realizzava con la possibilità di trasmissione del cognome e del patrimonio da parte di chi, generalmente appartenente all’aristocrazia o all’alta borghesia, fosse sprovvisto di prole.

La evoluzione della giurisprudenza costituzionale, sensibile al progressivo mutamento della funzione sociologica dell’istituto in esame, ha, nel tempo, ridimensionato la portata di tale presupposto.

Con la sentenza n. 557 del 1988 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consentiva l’adozione a chi avesse discendenti legittimi o legittimati (distinzione, questa, poi soppressa dall’art. 105, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219») maggiorenni e consenzienti.

Per effetto di questa pronuncia, il divieto di adozione in presenza di figli maggiorenni non è più assoluto e viene meno quando costoro esprimano il loro assenso all’adozione.

La necessità di tale assenso è stata, poi, ribadita dalla sentenza n. 245 del 2004 con riferimento anche ai figli naturali (oggi, figli nati fuori del matrimonio) riconosciuti dall’adottante.

Un ulteriore temperamento era stato apportato in precedenza dalla sentenza n. 345 del 1992, con la quale questa Corte, nell’ipotesi di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti, ha ritenuto applicabile, a seguito della richiamata sentenza n. 557 del 1988, l’art. 297, secondo comma, ultima parte, cod. civ. – inserito nel contesto delle disposizioni relative all’assenso del coniuge e dei genitori, ma il cui tenore letterale fa riferimento, come precisa la sentenza citata, «a tutte le persone chiamate ad esprimere il proprio assenso» all’adozione – che prevede, per il caso in cui sia impossibile ottenere tale assenso per incapacità o irreperibilità delle persone stesse, che il tribunale possa ugualmente pronunciare l’adozione.

In tal modo si è esteso all’ipotesi in esame il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito al tribunale dalla richiamata disposizione codicistica.

3.– Tutto ciò premesso, le questioni sono inammissibili.

3.1.– Sulla esclusione della possibilità di adozione del maggiorenne in presenza di figli minori dell’adottante questa Corte si è già pronunciata in passato con le sentenze n. 53 del 1994 e n. 252 del 1996.

La prima di tali pronunce, nell’escludere la disparità di trattamento tra l’aspirante adottante con discendenti minorenni – al quale è preclusa l’adozione del maggiorenne – rispetto all’adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto, per il quale, invece, in base a quanto affermato dalla sentenza n. 345 del 1992, l’adozione può essere dichiarata, ha osservato che, ove si attribuisse al giudice la valutazione comparativa degli interessi in gioco, «privando i figli minori della personalissima facoltà ‒ una volta divenuti maggiorenni ‒ di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco», verrebbero snaturate le finalità dell’istituto dell’adozione ordinaria – da ravvisarsi nello scopo di dare un figlio a chi non ha avuto discendenti – «per la quale non sussistono peraltro né le esigenze, né l’urgenza riscontrabili nell’adozione speciale» (punto 6 del Considerato in diritto).

Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che «mentre con l’adozione speciale l’ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente già con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato ‒ e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l’eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti ‒, nel caso invece dell’adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l’adottando non solo è maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell’adottante» (ancora, sentenza n. 53 del 1994, punto 7 del Considerato in diritto).

Con la successiva sentenza n. 252 del 1996 sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost., dell’art. 291 cod. civ. – nel testo risultante dalla ricordata sentenza n. 557 del 1988 –, nella parte in cui non prevede la possibilità di far luogo all’adozione di maggiorenne per chi abbia figli minori, anche quando l’adottando sia figlio del coniuge dell’adottante e sia stabilmente inserito nella comunità familiare, nonché dell’art. 312, numero 2), cod. civ., nella parte in cui, limitando il potere valutativo del tribunale alla convenienza dell’adozione per l’adottando, non consente al giudice una valutazione complessiva di tutti gli interessi coinvolti dall’istanza di adozione.

Si è, nell’occasione, ritenuto che l’intervento additivo richiesto eccedesse i poteri di questa Corte.

Infatti, a differenza del caso deciso dalla sentenza n. 345 del 1992 – per il quale era stato ravvisato nell’art. 297 cod. civ. un modello legale idoneo ad attribuire al giudice il potere di concedere l’adozione pur in mancanza dell’assenso del figlio dell’adottante, in quanto incapace di esprimerlo perché interdetto – nella fattispecie esaminata dalla sentenza n. 252 del 1996 si chiedeva un intervento «non fondato sul presupposto dell’incapacità dei figli minori di esprimere il loro assenso, bensì escludente tale requisito» (punto 3 del Considerato in diritto).

In questo modo, si prospettava l’introduzione di un’ipotesi di deroga alla competenza funzionale del tribunale dei minorenni in ordine alla valutazione dell’interesse di soggetti minori, che, tuttavia, soltanto il legislatore avrebbe potuto compiere.

3.2.– Successivamente alle pronunce appena ricordate, come già accennato, l’adozione del maggiore di età ha subìto una significativa evoluzione, acquisendo la fisionomia di «istituto plurifunzionale» (sentenza n. 53 del 2025 e, in senso conforme, sentenze n. 5 del 2024 e n. 135 del 2023).

Nel corso degli ultimi decenni, per un verso, ha trovato conferma l’originaria e primaria funzione dell’istituto di adoptio in hereditatem, in linea con quanto è stato a lungo sostenuto da questa Corte (sentenze n. 120 del 2001, n. 500 del 2000, n. 240 del 1998, n. 252 del 1996, n. 53 del 1994, n. 89 del 1993, nonché ordinanza n. 170 del 2003). Per altro verso, sono emerse ulteriori funzioni che assecondano «istanze di tipo solidaristico, variamente declinate» (sentenza n. 135 del 2023 e, nello stesso senso, sentenze n. 53 del 2025 e n. 5 del 2024).

L’istituto può, infatti, «abbracciare tanto la situazione in cui versano “persone, spesso anziane, [che] confidano in un rafforzamento – grazie all’adozione – del vincolo solidaristico che si è di fatto già instaurato con l’adottando”, quanto i casi dell’“adottando maggiorenne, che già viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento [familiare] deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell’adottante che vive in quel nucleo familiare” (sentenza n. 135 del 2023)» (sentenza n. 53 del 2025).

3.3.– La giurisprudenza di legittimità aveva, del resto, già disvelato una mutata configurazione sociologica dell’adozione di persone maggiori di età.

La Corte di cassazione aveva, infatti, colto il carattere «estremamente duttile» dell’adozione del maggiorenne, rilevando – con specifico riferimento al caso di adozione del figlio maggiorenne del coniuge che sia già partecipe del contesto affettivo e organizzativo della famiglia di accoglienza – come tale istituto venga utilizzato nella prassi «anche per consentire il raggiungimento di funzioni nuove, come quella di consolidamento dell’unità familiare attraverso la formalizzazione di un rapporto di accoglienza già sperimentato e concretamente vissuto» (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426).

Nella stessa prospettiva, i giudici di legittimità erano giunti a ravvisare nell’adozione del maggiorenne «la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonché di una storia personale, di adottante e adottando [in quanto] strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili», in ossequio ai principi costituzionali dell’unità familiare (art. 30 Cost.) e del rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) (Cass., n. 7667 del 2020).

In definitiva, all’esito del ripercorso itinerario ermeneutico, l’adozione delle persone maggiori di età, per come vive attualmente nell’ordinamento, non assolve più solo la tradizionale funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi soltanto sulla sfera patrimoniale degli interessati, ma «è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali» (sentenza n. 5 del 2024).

3.4.– In continuità con la giurisprudenza di legittimità, che, nel dare riconoscimento ai legami familiari di fatto stabili nel tempo, ha individuato nell’adozione del maggiorenne una espressione del diritto all’identità della persona riconducibile all’art. 2 Cost. (ancora Cass., n. 7667 del 2020 e n. 2426 del 2006), questa Corte ha, poi, rimarcato che l’istituto in esame «formalizza legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo» (sentenza n. 5 del 2024, punto 6.2. del Considerato in diritto).

Attraverso tale forma di adozione «[l]e abitudini di vita acquisite e le relazioni affettive instaurate tra persone maggiori di età, stabilizzate nel tempo, ricevono riconoscimento giuridico in quanto descrivono storie personali di crescita e integrazione, come già ritenuto da questa Corte nella sentenza n. 79 del 2022, che ha riconosciuto l’incidenza dei rapporti affettivi sull’identità personale. La valorizzazione di una storia affettiva, per la parte in cui ha già trovato solida espressione sociale, riflette l’esistenza di un maturato percorso di identità personale che non può essere privato del dovuto riconoscimento giuridico, pena la violazione dell’art. 2 Cost.» (ancora, sentenza n. 5 del 2024, punto 6.4. del Considerato in diritto).

In conclusione, l’adozione del maggiorenne rappresenta uno strumento che, anche al di fuori dell’ipotesi della famiglia cosiddetta ricomposta (nel caso paradigmatico dell’adozione del figlio del coniuge), consente di formalizzare legami affettivo-solidaristici, che, consolidatisi nel tempo all’interno della famiglia, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo nell’ambito di tale formazione sociale (artt. 2 e 30 Cost.).

3.5.– Nel contesto ermeneutico di cui si è dato conto, anche il meccanismo preclusivo legato alla presenza di discendenti dell’adottante minori di età sollecita una rinnovata riflessione.

Come si è visto, la ripercorsa evoluzione ha posto in luce che nel corso del tempo l’adozione del maggiorenne si è arricchita di profili personalistici, potendo realizzare interessi dell’adottante costituzionalmente rilevanti. Da ciò consegue che la preclusione automatica derivante dalla presenza di discendenti minorenni dell’adottante presenta, per la sua irrimediabile fissità, dei profili di criticità.

Se è pur vero che l’adozione di maggiorenne non si caratterizza per la urgente necessità di dare una famiglia a minori abbandonati dai loro genitori biologici, e che la impraticabilità dell’adozione del maggiorenne in caso di presenza di figli minori dell’adottante rinviene la sua origine nella esigenza di non privare questi ultimi della facoltà, una volta divenuti maggiorenni, di valutare i delicati interessi in giuoco, al contempo si deve sottolineare che l’automatismo preclusivo derivante dalla disposizione censurata non consente in alcun caso la possibilità di un apprezzamento dell’intensità dei legami di convivenza e di affetto reciproco già esistenti tra l’adottando e i figli minori dell’adottante, e dunque degli stessi interessi di questi ultimi al riconoscimento giuridico di tali legami in quanto rappresentativi della loro identità.

3.6.– E tuttavia la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri.

Va, al riguardo, considerato che l’intervento prospettato dal rimettente si presenta come una modifica di sistema. Si tratterebbe, infatti, di riconsiderare l’intera disciplina dell’istituto in questione, alla luce dei diversi interventi della giurisprudenza costituzionale in materia. Siffatta operazione comporta un elevato tasso di manipolatività, di spettanza esclusiva del legislatore.

Tra l’altro, una tale modifica di sistema si proietta anche sul piano processuale, implicando una riconfigurazione delle forme del procedimento ex artt. 311 e seguenti cod. civ. che richiederebbe moduli istruttori e decisori più ampi e penetranti di quelli del processo camerale di adozione del maggiorenne.

L’esigenza, per il giudice, di sentire il minore avente capacità di discernimento e di ponderare comparativamente i suoi interessi rispetto a quelli degli altri appartenenti al gruppo familiare esigerebbe, infatti, apposite forme processuali, oltre che specifiche garanzie e cautele, delle quali non vi è traccia nel rito camerale di cui agli artt. 311 e seguenti cod. civ.

Né la ricerca degli strumenti procedurali a tal fine più consoni può essere operata da questa Corte, coinvolgendo scelte di politica processuale riservate al legislatore.

4.– Le questioni devono, pertanto, conclusivamente, essere dichiarate inammissibili.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Tribunale ordinario di Civitavecchia, sezione civile, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI


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