ORDINANZA N. 181
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito sia della sentenza del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, del 1° marzo 2024, n. 225 emessa nel procedimento penale n. 2664/21 R.G.N.R. a carico dell’allora senatore Saverio De Bonis, sia dei provvedimenti di rigetto dell’eccezione di applicabilità dell’art. 68, primo comma, della Costituzione e di rinvio delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 28 aprile 2025 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;
deliberato nella camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 28 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, in riferimento sia alla sentenza 1° marzo 2024, n. 225, sia ai provvedimenti «di rigetto dell’eccezione proposta» e di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale disposti dal medesimo Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024;
che con la citata sentenza il Tribunale di Matera ha condannato l’allora senatore Saverio De Bonis per il reato di diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, del codice penale), per avere riprodotto, il 16 agosto 2021, sulla propria pagina Facebook un articolo risalente al 2006 pubblicato dal quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno», dal titolo «Grano contaminato: imprenditore sapeva» a cui l’imputato aveva aggiunto la seguente nota: «correva l’anno 2006 e l’imprenditore – secondo quanto accertato – sapeva dell’ocratossina sin dal momento dell’acquisto in Canada del grano»;
che, in quell’occasione, il senatore De Bonis avrebbe così leso la reputazione dell’imprenditore F. C., avallando l’ipotesi che quest’ultimo avesse posto in commercio grano contaminato, nonostante l’assoluzione intervenuta in sede penale in relazione a tale fatto;
che il Senato riferisce che, nel corso del giudizio penale contro il senatore De Bonis, è stata avanzata dalla difesa eccezione attinente alla insindacabilità della condotta attribuita all’imputato, in quanto opinione espressa nell’esercizio della funzione parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che il Tribunale, anziché pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, oppure investire con ordinanza il Senato della Repubblica della questione concernente l’insindacabilità, ha proceduto nel giudizio in occasione delle udienze del 3 febbraio, del 9 giugno e del 1° dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024;
che, infine, il Tribunale ha pronunciato la citata sentenza di condanna (allo stato gravata da appello) il 1° marzo 2024;
che il Senato ricorrente rileva che, così procedendo, il Tribunale di Matera avrebbe violato l’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), in base al quale, ove avanti all’autorità giudiziaria sia sollevata eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., il giudice penale pronuncia immediatamente sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ove reputi fondata l’eccezione (comma 3); ovvero ordinanza non impugnabile di trasmissione degli atti al ramo del Parlamento al quale l’imputato apparteneva al tempo del fatto, ove ritenga l’eccezione infondata (comma 4);
che spetta alla Camera di appartenenza così investita deliberare sull’insindacabilità, ferma la prerogativa del giudice di sollevare conflitto di attribuzione avanti a questa Corte;
che la procedura delineata dall’art. 3 della legge n. 140 del 2003 – prosegue il Senato ricorrente – conferisce sviluppo all’art. 68, primo comma, Cost., che riserva alle Camere l’apprezzamento in ordine alla sussistenza della prerogativa;
che, pertanto, omettendo di chiedere immediatamente l’intervento del Senato della Repubblica (a cui l’imputato apparteneva al tempo del fatto), il Tribunale di Matera, fin dall’adozione dei provvedimenti di rinvio delle udienze, avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali del ricorrente, aggravando il vizio mediante la pronuncia di una sentenza di condanna, con la quale si è esclusa la ricorrenza di un caso di insindacabilità;
che il Senato conclude che gli atti indicati debbano essere pertanto annullati da questa Corte, con dichiarazione di non spettanza del potere di adottarli in capo al Tribunale di Matera.
Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 5 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Matera, sezione penale, in riferimento sia alla sentenza n. 225 del 2024, sia ai provvedimenti di rinvio delle udienze tenutesi nel relativo processo penale disposti dal Tribunale il 3 febbraio, il 9 giugno e il 1° dicembre 2023, nonché il 16 febbraio 2024;
che il processo penale ha per imputato l’allora senatore De Bonis, il quale avrebbe diffamato la persona offesa dal reato mediante un post pubblicato sulla propria pagina Facebook;
che il Tribunale di Matera avrebbe menomato le prerogative costituzionali del Senato, omettendo di investirlo della questione vertente l’insindacabilità delle opinioni espresse in tal modo dall’imputato nell’esercizio delle funzioni parlamentari, nonostante tale profilo fosse stato eccepito nel corso del processo;
che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti, soggettivo e oggettivo, prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che, per il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del ricorrente Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (ex plurimis, ordinanza n. 34 del 2024);
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Matera, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (ex plurimis, ancora ordinanza n. 34 del 2024);
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la menomazione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio, asseritamente lesivo, della funzione giurisdizionale;
che, dunque, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;
che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex multis, ordinanze n. 133 del 2025, n. 179 del 2023, n. 250 del 2022, n. 91 del 2016 e n. 137 del 2015).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Matera, sezione penale;
2) dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Tribunale ordinario di Matera, sezione penale, e alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco Saverio MARINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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