Ordinanza 176/2025 (ECLI:IT:COST:2025:176)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  SCIARRONE ALIBRANDI
Camera di Consiglio del 06/10/2025;    Decisione  del 06/10/2025
Deposito del 28/11/2025;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 08/05/2024 (doc. IV-ter, n. 6-A).
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. amm. 3/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 176

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A), promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, con ricorso depositato in cancelleria il 26 marzo 2025 e iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.

Udita nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 marzo 2025 (reg. confl. pot. n. 3 del 2025), la Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in riferimento alla deliberazione dell’8 maggio 2024 della Camera dei deputati (doc. IV-ter, n. 6-A), con la quale si è affermato che le dichiarazioni rese dall’allora deputato Vittorio Sgarbi, nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook del 6 maggio 2019, costituissero opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, come tali insindacabili;

che la ricorrente espone di essere investita del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Macerata del 6 aprile 2021 che – pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da Vittorio Sgarbi nei confronti di Alex Marini, all’epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, (per le dichiarazioni da questo rese in occasione della nomina del primo quale presidente del Mart - Museo di arte moderna contemporanea di Trento e Rovereto, asseritamente diffamatorie e lesive dell’onore e reputazione dell’attore), nonché sulla domanda riconvenzionale del convenuto (per le dichiarazioni rese da quest’ultimo in relazione alla medesima vicenda e ritenute parimenti offensive) – ha respinto la domanda della parte attrice e accolto quella riconvenzionale, condannando l’ex deputato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento in favore di Alex Marini;

che la ricorrente riferisce che la Camera dei deputati, nella seduta dell’8 maggio 2024, ha approvato la proposta, formulata dalla Giunta per le autorizzazioni, di insindacabilità delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi, all’epoca dei fatti deputato (doc. IV-ter, n. 6-A);

che, a avviso della Corte d’appello di Ancona, la deliberazione della Camera dei deputati rileverebbe «un non corretto esercizio delle attribuzioni riservate a detto organo istituzionale in ordine al potere di valutare la condotta addebitata al Dott. Sgarbi», in quanto le opinioni manifestate nel post – riportate integralmente nel ricorso – non sarebbero riconducibili ad un contrasto tra soggetti politici né ad attività di critica e denuncia politica, come invece richiesto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost.;

che, secondo la ricorrente, le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sarebbero piuttosto espressione dell’esercizio del diritto di cronaca e di critica ai sensi dell’art. 21 Cost., «la sussistenza dei cui limiti è tuttavia demandata all’esclusivo accertamento da parte dell’Autorità giudiziaria», precluso nella specie dalla Camera dei deputati con la deliberazione in questione «in violazione degli artt. 68 e 102 della Costituzione»;

che, dunque, la Corte d’appello di Ancona ritiene di dover promuovere il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per mancanza del presupposto del nesso funzionale, necessario invece ai fini della delibera di insindacabilità.

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe, la Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’allora deputato Vittorio Sgarbi nei riguardi di Alex Marini, all’epoca consigliere della Provincia autonoma di Trento, in un post pubblicato sulla pagina Facebook del 6 maggio 2019, come deliberata nella seduta dell’8 maggio 2024 (doc. IV-ter, n. 6-A);

che nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sola sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto al requisito soggettivo, deve essere riconosciuta la legittimazione attiva della Corte d’appello di Ancona a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024, n. 204, n. 175, n. 154, n. 34 e n. 1 del 2023);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in maniera definitiva la propria volontà in ordine all’applicazione delle prerogative di cui all’art. 68, primo comma, Cost. (ancora, ordinanze n. 140 del 2025, n. 34 del 2024, n. 175, n. 34 e n. 1 del 2023);

che, quanto al profilo oggettivo, la ricorrente lamenta che la deliberazione della Camera dei deputati dell’8 maggio 2024 ha determinato una lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza dell’esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un suo componente ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. (da ultimo, ordinanza n. 140 del 2025);

che, pertanto, esiste la materia del conflitto, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, si rende opportuna la notificazione anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022 e n. 91 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla Corte d’appello di Ancona, seconda sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Corte d’appello di Ancona;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura della ricorrente, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, in persona dei rispettivi Presidenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2025

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI