ORDINANZA N. 169
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 16, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 15 gennaio 2025, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2025.
Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;
deliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 15 gennaio 2025 e depositato in pari data (reg. ric. n. 3 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 16, della legge della Regione siciliana 18 novembre 2024, n. 28 (Variazioni al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026), in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, della Costituzione – quest’ultimo per il tramite delle norme interposte di cui agli artt. 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» –, e all’art. 17, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455);
che l’art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024 dispone: «L’assessorato regionale della salute è autorizzato, a decorrere dall’anno finanziario 2024, a riconoscere l’adeguamento tariffario alle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, alle comunità terapeutiche assistite, alle residenze sanitarie assistenziali e ai centri diurni per soggetti autistici, che applicano i CCNL di categoria, nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale nel rispetto del piano operativo di consolidamento e sviluppo. L’articolo 49 della legge regionale n. 3/2024 è abrogato»;
che, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata riproporrebbe, con minime varianti, il contenuto dell’art. 49 della legge della Regione siciliana 31 gennaio 2024, n. 3 (Disposizioni varie e finanziarie), dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 197 del 2024 di questa Corte;
che, prosegue il ricorrente, la richiamata pronuncia ha affermato che la Regione siciliana, sottoposta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, con la previsione del riconoscimento dell’adeguamento tariffario, nella misura del 7 per cento, delle prestazioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico-sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, era venuta meno al divieto di introdurre nuove spese incidenti sulle voci del proprio bilancio relative alla spesa sanitaria;
che, pertanto, questa Corte, con la richiamata sentenza n. 197 del 2024, ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con l’interposizione degli artt. 8-quinquies e 8-sexies, del d.lgs. n. 502 del 1992 e 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, assorbite le ulteriori censure;
che, secondo il ricorrente, l’impugnato art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024, nel replicare la previsione dell’adeguamento tariffario in condizioni immutate quanto ai vincoli del piano di rientro, si porrebbe in contrasto con i medesimi parametri costituzionali;
che la Regione siciliana non si è costituita in giudizio;
che, in prossimità dell’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 8 ottobre 2025, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 10 ottobre 2025.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 10 ottobre 2025, sul presupposto che l’impugnato art. 28, comma 16, della legge reg. siciliana n. 28 del 2024 è stato abrogato dall’art. 9, comma 5, della legge della Regione siciliana 12 agosto 2025, n. 29 (Variazioni al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie), senza trovare medio tempore applicazione, sicché sono venute meno le ragioni che avevano condotto all’impugnazione;
che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 92 e n. 29 del 2025, n. 38 del 2023 e n. 44 del 2022).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Roberto Nicola CASSINELLI, Redattore
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA