˙ Ordinanza 168/2025 (ECLI:IT:COST:2025:168)
Giudizio:  GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: AMOROSO - Redattrice:  NAVARRETTA
Camera di Consiglio del 06/10/2025;    Decisione  del 06/10/2025
Deposito del 18/11/2025;    Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate:  Sorto a seguito dell'ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, 13/09/2024.
Massime: 
Atti decisi: confl. pot. amm. 4/2025

Pronuncia

ORDINANZA N. 168

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’ordinanza collegiale del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, del 13 settembre 2024, promosso dal Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 14 aprile 2025 e iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025, fase di ammissibilità.

Udita nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;

deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 aprile 2025 (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024;

che, con tale provvedimento, è stata dichiarata inter alia l’utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014, da A. B., delle conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra questi e soggetti terzi;

che tale provvedimento non è stato preceduto dall’autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, il che, ad avviso del ricorrente, cagionerebbe un vulnus all’art. 68, terzo comma, della Costituzione, anche in riferimento all’art. 15 Cost., nonché agli artt. 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato);

che, in punto di fatto, il Senato riferisce che il provvedimento all’origine del conflitto è stato adottato nell’ambito di una vicenda processuale inizialmente avviata avverso vari indagati e che ha visto, poi, la separazione del giudizio in danno di Carlo Amedeo Giovanardi, nei cui confronti sono stati formulati due capi di imputazione: il primo relativo ai reati di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio e di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o a suoi singoli componenti; il secondo concernente i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale;

che, per quanto rileva ai fini della materia del conflitto, il ricorrente riporta che le videoregistrazioni, relativamente alla cui acquisizione e utilizzabilità si controverte, erano state oggetto di sequestro a carico dell’imputato A. B.;

che il Tribunale di Modena le avrebbe acquisite il 2 novembre 2021, disattendendo eccezioni di inammissibilità e inutilizzabilità sollevate, nel corso dell’udienza del 7 settembre 2021, dalla difesa di Carlo Amedeo Giovanardi, il quale, all’epoca delle videoregistrazioni, era senatore;

che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, in data 16 novembre 2021, proponeva all’Assemblea di sollevare conflitto di attribuzione, a salvaguardia delle prerogative di cui all’art. 68, terzo comma, Cost.;

che, tuttavia, la proposta non veniva esaminata dall’Aula, in quanto “assorbita” dalla decisione del Senato, adottata con delibera del 16 febbraio 2022, di riconoscere l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., in ordine a tutti i reati contestati;

che – come rammenta il ricorrente – a seguito di tale decisione del Senato, il Tribunale di Modena sollevava conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, che veniva definito da questa Corte con sentenza n. 218 del 2023;

che, con quest’ultima, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, limitatamente al reato di oltraggio a pubblico ufficiale, e fondato quanto agli altri capi d’imputazione, dichiarando che non spettava al Senato deliberare che tali condotte costituissero, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni;

che, a seguito della menzionata decisione di questa Corte, il processo nei confronti dell’ex senatore Giovanardi riprendeva e, in quel contesto, tornava in rilievo la questione relativa all’utilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite dal Tribunale;

che, a seguito di alcune integrazioni istruttorie, la Giunta proponeva al Senato, con decisione assunta a maggioranza il 6 novembre 2024, di sollevare conflitto di attribuzione, ravvisando una violazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.;

che, a detta della Giunta, l’autorità giudiziaria non avrebbe richiesto al Senato l’autorizzazione all’utilizzo delle videoregistrazioni, contenenti conversazioni intervenute tra A. B. e l’allora senatore Giovanardi, nonché, in collegamento telefonico, tra quest’ultimo e altre persone, conversazioni riportate in atti a seguito di sequestro, parimenti non preceduto da alcuna autorizzazione;

che l’Aula accoglieva la proposta della Giunta con deliberazione assunta a maggioranza il 4 dicembre 2024;

che, in punto di ammissibilità, il ricorrente afferma la «evidente sussistenza» dei presupposti soggettivi e oggettivi;

che, in particolare, il Senato reputa «cert[a]» la propria legittimazione attiva, in quanto organo competente a dichiarare in modo definitivo la volontà in ordine all’autorizzazione, di cui all’art. 68, terzo comma, Cost., così come ritiene indubbia la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, che è organo giurisdizionale in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;

che, ad avviso del ricorrente, sussisterebbero i presupposti di ammissibilità anche per quanto attiene al profilo oggettivo, in quanto la lesione della sfera di attribuzioni garantite alle Camere dall’art. 68, terzo comma, Cost. sarebbe stata determinata dall’omessa richiesta da parte dell’autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza dell’autorizzazione ad acquisire e a utilizzare conversazioni o comunicazioni, nonché a sequestrare o comunque acquisire corrispondenza o ogni altra forma di comunicazione a essa equiparata dall’art. 15 Cost.;

che, nel merito, il ricorrente ritiene errata la ricostruzione del Tribunale di Modena, secondo cui, in ragione dell’avvenuta registrazione delle conversazioni tra presenti, gli atti in questione sarebbero esclusi dal perimetro di tutela, di cui agli artt. 68, terzo comma, e 15 Cost.;

che, secondo il ricorrente, tale ricostruzione sarebbe priva di fondamento e illogica, in quanto determinerebbe il paradossale esito di «scriminare la condotta di un ospite che, all’insaputa dell’ospitante e per il sol fatto di essere stato da questi invitato in casa, non solo videoregistrasse ciò che è e si svolge nel domicilio dell’ospitante ma si appropriasse di soprammobili, ninnoli, posate e quant’altro ivi si trovasse»;

che il ricorrente ritiene, nel merito, decisiva la lettera dell’attuale formulazione dell’art. 68 Cost. (suffragata anche dai lavori preparatori), nella parte in cui ha introdotto la specificazione «in qualsiasi forma», riferita alle intercettazioni soggette ad autorizzazione;

che, peraltro, sarebbero stati già inclusi nel perimetro applicativo dell’art. 68, terzo comma, Cost. i tabulati telefonici, che pure contengono solo dati esterni alle comunicazioni (è citata la sentenza n. 38 del 2019 di questa Corte);

che le modalità con cui sarebbero state effettuate le videoregistrazioni determinerebbero, ad avviso della difesa del Senato, la stabilizzazione del contenuto delle conversazioni, rendendolo accessibile anche dopo il suo esaurimento in presenza;

che, in sintesi, l’effetto non sarebbe dissimile da quanto prodotto «dalla messaggistica Whatsapp», che, come riportato dal ricorrente, questa Corte ha già ascritto alla nozione di corrispondenza (sentenza n. 170 del 2023);

che, in definitiva, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale di Modena, con l’ordinanza del 13 settembre 2024, avrebbe acquisito e dichiarato utilizzabili le videoregistrazioni effettuate da A. B., che integrerebbero il «duplice profilo della “intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni o comunicazioni” e di sequestro di corrispondenza, comprensiva di ogni altra forma di comunicazione riservata a norma dell’art. 15 Cost. […], così recando lesione alla sfera di attribuzione costituzionalmente garantita al Senato della Repubblica».

Considerato che, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. confl. pot. n. 4 del 2025), il Senato della Repubblica ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale di Modena, sezione penale, in relazione al provvedimento da questo assunto con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, con il quale, senza autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, ha dichiarato inter alia l’utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate occultamente, nelle date del 12 e 19 luglio del 2014, nonché del 18 ottobre del 2014, da A. B., aventi a oggetto conversazioni intercorse in presenza tra quest’ultimo e l’allora senatore Carlo Amedeo Giovanardi e, per telefono, tra questi e soggetti terzi;

che, ad avviso del ricorrente, tale provvedimento cagionerebbe un vulnus all’art. 68, terzo comma, Cost., anche in riferimento all’art. 15 Cost., nonché agli artt. 4 e 6 della legge n. 140 del 2003;

che, nella presente fase del giudizio, questa Corte è chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall’art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto sia insorto tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e se abbia a oggetto la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i predetti poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;

che, per il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all’applicabilità della prerogativa di cui all’art. 68, terzo comma, Cost. (ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023, n. 261 del 2022, n. 276 e n. 275 del 2008);

che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva del Tribunale di Modena, in quanto organo giurisdizionale collocato in una posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare in via definitiva, per il procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene (ordinanze n. 191 e n. 62 del 2023, n. 69 del 2020 e n. 25 del 2013);

che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite dall’art. 68, terzo comma, Cost., il quale richiede l’autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero per utilizzarle in giudizio;

che, dunque, sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, si rende opportuna la notificazione anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (ex plurimis, ordinanze n. 179 del 2023, n. 250 del 2022 e n. 91 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale ordinario di Modena, sezione penale;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Tribunale ordinario di Modena, sezione penale, e alla Camera dei deputati, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 18 novembre 2025

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA


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