˙ Ordinanza 119/2018 (ECLI:IT:COST:2018:119)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: LATTANZI - Redattore:  CARTABIA
Camera di Consiglio del 23/05/2018;    Decisione  del 23/05/2018
Deposito del 07/06/2018;    Pubblicazione in G. U. 13/06/2018
Norme impugnate:  Sentenza n. 58 del 7 febbraio - 23 marzo 2018
Massime:  41268
Atti decisi: ord. 67/2017
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2018/58   

Pronuncia

ORDINANZA N. 119

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 58 del 7 febbraio-23 marzo 2018.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Considerato che, nel Ritenuto in fatto, nel Considerato in diritto e nel dispositivo della sentenza n. 58 del 2018, per mero errore materiale, l’art. 21-octies è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), anziché al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.

Ravvisata la necessità di correggere tali errori materiali.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nella sentenza n. 58 del 2018, l’art. 21-octies, dove è stato riferito alla legge 6 agosto 2015, n. 132 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), debba intendersi invece riferito al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2015.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA