˙ Ordinanza 281/2017 (ECLI:IT:COST:2017:281)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: GROSSI - Redattore:  CARTABIA
Camera di Consiglio del 19/12/2017;    Decisione  del 19/12/2017
Deposito del 27/12/2017;    Pubblicazione in G. U. 03/01/2018
Norme impugnate:  Sent. n. 269 del 7 novembre - 14 dicembre 2017
Massime:  39533
Atti decisi: ord. 208/2016; 51/2017
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2017/269   

Pronuncia

ORDINANZA N. 281

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 269 del 7 novembre-14 dicembre 2017.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 2017 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Considerato che, nelle motivazioni della sentenza n. 269 del 2017, alla fine del terzo periodo del punto 2. del Considerato in diritto, per mero errore materiale, dopo le parole «(art. 56 TFUE)» compare la parola «, ritenendo», che deve essere espunta dal testo;

che l’ultimo capoverso del punto 5.1. del Considerato in diritto è affetto da mero errore materiale nella parte in cui fa riferimento ai parametri europei senza indicare gli artt. 11 e 117 della Costituzione e allo stesso tempo omette di menzionare i parametri interni come richiamati dalle sentenze in seguito citate;

che più precisamente, risulta stampata la frase «sia in riferimento ai parametri europei (con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio la sentenza n. 197 del 2014» in luogo della frase «sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni: con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio, la sentenza n. 197 del 2014»;

che nel primo periodo del punto 5.4. del Considerato in diritto, per mero errore materiale, compare l’espressione «tributariaprovinciale» in luogo dell’espressione corretta «tributaria provinciale».

Ravvisata la necessità di correggere tali errori materiali.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza 269 del 2017 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) alla fine del terzo periodo del punto 2. del Considerato in diritto, dopo le parole: «(art. 56 TFUE)» sia espunta dal testo la parola «, ritenendo»;

2) all’ultimo capoverso del punto 5.1. del Considerato in diritto si legga «sia in riferimento ai parametri europei (come veicolati dagli artt. 11 e 117 Cost.), sia in relazione agli altri parametri costituzionali interni: con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio, la sentenza n. 197 del 2014» in luogo di «sia in riferimento ai parametri europei (con riguardo alle priorità, nei giudizi in via di azione, si veda ad esempio la sentenza n. 197 del 2014»;

3) nel primo periodo del punto 5.4. del Considerato in diritto, si legga «tributaria provinciale» in luogo di «tributariaprovinciale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2017.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE