˙ Ordinanza 278/2017 (ECLI:IT:COST:2017:278)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: GROSSI - Redattore:  DE PRETIS
Camera di Consiglio del 12/12/2017;    Decisione  del 12/12/2017
Deposito del 20/12/2017;    Pubblicazione in G. U. 27/12/2017
Norme impugnate:  Sentenza n. 276 del 5 ottobre - 16 dicembre 2016.
Massime:  39528
Atti decisi: ordd. 278 e 323/2015; 11/2016
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  2016/276   

Pronuncia

ORDINANZA N. 278

ANNO 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giovanni AMOROSO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016.

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.


Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 è affetto da errore materiale nella parte in cui, nell’indicare le norme sospettate di illegittimità costituzionale, menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1» del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all’art. 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, che è l’unica disposizione censurata dal Tribunale ordinario di Messina.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 276 del 2016 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 1), si legga «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235», in luogo di «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA