Ordinanza 170/2016 (ECLI:IT:COST:2016:170)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore:  CORAGGIO
Udienza Pubblica del 14/06/2016;    Decisione  del 14/06/2016
Deposito del 13/07/2016;    Pubblicazione in G. U. 20/07/2016 n.29
Norme impugnate:  Art. 1, c. 325° e 441°, della legge 27/12/2013, n. 147.
Massime:  38968
Atti decisi: ric. 16 e 20/2014

Pronuncia

ORDINANZA N. 170

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promossi dalle Regioni Lombardia e Piemonte con ricorsi notificati il 25 febbraio 2014, depositati in cancelleria il 5 ed il 7 marzo 2014 ed iscritti ai nn. 16 e 20 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 14 giugno 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per le Regioni Lombardia e Piemonte e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che, con ricorsi depositati, rispettivamente, il 5 e il 7 marzo 2014, la Regione Lombardia e la Regione Piemonte hanno impugnato l’art. 1, commi 325 e 441, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 81, 97, 114, 117, primo comma (in relazione all’art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), 136 della Costituzione e VIII disposizione transitoria e finale Cost., nonché in relazione all’art. 15, comma 2, e 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

che, con atti depositati il 4 aprile 2014, si è costituito nei rispettivi giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o infondati;

che, in data 5 gennaio 2016, le Regioni ricorrenti hanno depositato memoria, segnalando che, dopo la presentazione del ricorso, è entrata in vigore la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e ribadendo l’incostituzionalità delle disposizioni censurate;

che, nella medesima data, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato, in entrambi i giudizi, memoria, asserendo che il mutato quadro normativo confermava la natura transitoria della normativa impugnata e la sua legittimità ed insistendo sulle proprie conclusioni rassegnate nell’atto di costituzione;

che, successivamente, le Regioni Lombardia e Piemonte, con atti depositati nella cancelleria di questa Corte, rispettivamente, in data 1° e 7 giugno 2016, hanno rinunciato, ciascuna, al proprio ricorso;

che in data 13 giugno 2016, per entrambi i ricorsi è stata depositata accettazione della rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, come da delibera del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2016.

Considerato che, i ricorsi, aventi ad oggetto le medesime disposizioni, vanno riuniti;

che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte delle Regioni ricorrenti e accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 119 e n. 35 del 2016, n. 93, n. 79 e n. 73 del 2015).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO