Ordinanza 196/2014 (ECLI:IT:COST:2014:196)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CASSESE - Redattore:  CARTABIA
Camera di Consiglio del 23/06/2014;    Decisione  del 07/07/2014
Deposito del 09/07/2014;    Pubblicazione in G. U. 16/07/2014
Norme impugnate:  Artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26/07/2013, n. 17.
Massime:  38068
Atti decisi: ric. 95/2013

Pronuncia

ORDINANZA N. 196

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Sabino CASSESE; Giudici : Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 settembre-3 ottobre 2013, depositato in cancelleria il 14 ottobre 2013 ed iscritto al n. 95 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nella camera di consiglio del 23 giugno 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia.


Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 30 settembre 2013, ricevuto il 3 ottobre e depositato nella cancelleria della Corte il successivo 14 ottobre (reg. ric. n. 95 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 5 della legge della Regione autonoma Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale), per violazione degli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

che si è costituita la Regione autonoma Sardegna, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, comunque, non fondate;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 27 marzo 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 20 maggio 2014.

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2014.

F.to:

Sabino CASSESE, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI